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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/04/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOLA
SEZIONE II
così composto:
dr.ssa Vincenza Barbalucca presidente dr.ssa Federica Girfatti giudice estensore dr.ssa Federica Peluso giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4492/2024 RGAC e vertente tra
- nato a [...] l'[...] elettivamente domiciliato in Torre Parte_1
Del Greco presso lo studio degli avv.ti Amato Del Giudice e Vincenzo Zeuli che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- ricorrente -
e
1
Sant'Anastasia alla via N. Paganini n. 2 presso lo studio dell'avv.to Rosina
Boccarusso che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente –
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Nola
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 26.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
FATTO
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in data 17.06.2010 in OL IA.
In particolare, il ricorrente instava per la riduzione del contributo dovuto per il mantenimento della prole, la resistente per l'affido esclusivo della minore Per_1
All'udienza del 26.03.2025, ascoltate le parti, il giudice riservava la decisione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va innanzitutto chiarito che alla luce delle dichiarazioni delle parti in udienza si ritengono superflue le richieste istruttorie avanzate dalla resistente.
Ciò posto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso oltre un anno dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò, non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza. È stata altresì depositata sentenza di separazione resa su conclusioni congiunte.
Ciò posto, occorre a questo punto adottare i provvedimenti accessori.
Circa la regolamentazione dei doveri genitoriali, la figlia è diventata Per_2
maggiorenne di talchè alcuna statuizione va assunta in termini di affido, collocazione e visita.
È, peraltro, pacifico che la figlia non è economicamente indipendente e vive Per_2
con la madre.
Quanto alla minore parte resistente ha avanzato richiesta di affido esclusivo Per_1 lamentando, da un lato, la scarsa presenza del padre nella vita della minore, dall'altro
3 le difficoltà di gestione della minore atteso che il resistente rifiuta ogni comunicazione diretta con la salvo che per vie legali, il chè le impedisce di Pt_2 adottare con rapidità determinazioni nell'interesse della minore, soprattutto in ambito sanitario.
Il sig. ascoltato all'udienza del 26.03.2025, ha confermato quanto Parte_1
riferito dalla signora sia in merito ad una scarsa frequentazione delle figlie Pt_2
negli ultimi due anni, sia in merito al rifiuto di ogni contatto diretto con la ricorrente.
Dalla relazione dei SS di OL IA emerge altresì che sono stati fatti diversi tentativi di mediazione tra le parti con l'obiettivo di ricostruire un dialogo volto a ridurre i conflitti e a migliorare la gestione delle figlie, ma i percorsi si sono interrotti per volontà del Dalla predetta relazione emerge altresì che le minori hanno Pt_1
confermato di avere rapporti sporadici con il padre che vorrebbero vivere in modo più esclusivo.
Orbene, ritiene il tribunale che il comportamento assunto dal il quale non ha Pt_1
non consentito la prosecuzione dei percorsi iniziati, ha consapevolmente bloccato ogni forma di contatto con la rileva una persistente immaturità nell'esercizio Pt_2
della genitorialità che può determinare effetti pregiudizievoli sulla vita e sulle esigenze della minore tra l'altro invalida e necessitante di cura e assistenza Per_1
continue (cfr. verbale commissione INPS del 5.10.2022). Per contro, dalla relazione dei SS in atti emerge che la minore vive con la madre in un contesto adeguato nè è contestato che la madre curi la minore in modo adeguato.
In conclusione, ritiene il tribunale che la mancanza, da anni, di rapporto diretto tra le parti, la circostanza che il padre abbia disatteso i percorsi indicati dal tribunale, unitamente alla patologia da cui è affetta la minore rende pregiudizievole Per_1
l'affido condiviso, soprattutto in ambito sanitario, laddove alcune determinazioni
4 potrebbero non potere attendere l'intervento e la mediazione degli avvocati cui viene affidata la comunicazione tra le parti. Inoltre, la scarsa frequentazione padre – figlia costituisce un ostacolo alla seria e consapevole intercettazione dei bisogni della minore anche in ambito scolastico.
Ne deriva che la minore va affidata in via esclusiva alla madre la quale Persona_3
potrà adottare ogni determinazione di maggiore interesse in ambito sanitario e scolastico. Per il resto la minore va affidata ad entrambi i genitori tenuto conto della circostanza che il padre non è inadempiente ai doveri genitoriali, atteso che versa il mantenimento regolarmente e comunque, anche se in modo non costante, si preoccupa di vedere la minore. La minore, poi, desidera maggiori rapporti con il padre, il chè è indice di una certa capacità empatica e affettiva del Pt_1
Le complessive risultanze istruttorie rendono altresì superfluo l'ascolto della minore.
La minore andrà altresì collocata presso la madre.
Circa i tempi di permanenza della minore con il padre, si prevede che il padre vedrà la minore per due pomeriggi alla settimana dalle ore 18,30 alle ore 21,30, fine settimana alterni dal sabato mattina alle ore 10,30 fino alla domenica ore 21,30; un anno il 24, 25 e 26 dicembre;
un altro anno il 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio;
Pasqua e Lunedì in Albis ad anni alterni;
15 gg anche non consecutivi nel periodo estivo da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
Quanto alle questioni economiche, considerato che nulla appare mutato rispetto al tempo della separazione atteso che dalla documentazione versata dal ricorrente emerge che i redditi da lavoro sono inalterati rispetto al tempo della separazione (cfr.
CUD prodotti da cui emerge un reddito annuale lordo di circa 19.000,00 euro), che non è stato prodotto contratto di locazione con canone di euro 600,00 e che, in ogni caso, posto che al tempo della separazione il ricorrente ha dichiarato di versare
5 canone di euro 250,00 e che oggi verosimilmente condivide (o comunque ben potrebbe condividere) le spese locative e abitative con la compagna la quale lavora
(come dichiarato dal , rilevato che allo stato il ricorrente percepisce metà Pt_1 dell'assegno unico laddove fino al 2024 questo era percepito integralmente dalla resistente (cfr. dichiarazioni rese in udienza dal sig. , considerato il maggior Pt_1
tempo che le figlie trascorrono con la madre il chè comporta un maggiore impegno di questa sia in termini economici che in termini di cura e accudimento;
tanto considerato, si ritiene di dovere rigettare la richiesta di riduzione del mantenimento avanzata dal ricorrente.
Ne deriva che il ricorrente sarà tenuto a versare entro il 5 di ogni mese alla signora per il mantenimento delle figlie la somma di euro 641,00 (tenuto Parte_2
conto della rivalutazione annuale ISTAT intercorsa) somma annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre il 50% delle spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del tribunale di Nola del maggio 2021.
Non resta che statuire in merito alle spese di lite.
Queste, stante la natura del giudizio, andranno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in
OL IA in data 17.06.2010;
6 b) affida la figlia in via esclusiva alla madre per le determinazioni Per_1
sanitarie e scolastiche e ad entrambi i genitori per ogni altra determinazione;
c) colloca la minore presso la madre;
d) disciplina i tempi di permanenza della minore con il padre in conformità alla parte motiva;
e) pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole versando alla signora entro il 5 di ogni mese l'importo Parte_2
pari ad euro 641,00, importo annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo;
f) pone le spese straordinarie per la prole, come specificate in parte motiva, a carico di entrambe le parti nella misura del 50%;
g) compensa spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 16.04.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
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