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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/12/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1672/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
RC OR - Presidente
NC IC - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1672/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Parte_1
FRAGAPANI IRENE)
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. ZANCHI Controparte_1
ANTONELLA)
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: modifica delle condizioni del divorzio
1 CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza cartolare del 2.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con ricorso depositato in data 18/12/2023, ha chiesto, a Parte_1 modifica delle condizioni contenute nella sentenza di divorzio resa tra le parti il 6.10.2020
(successivamente modificate con ordinanza del 18.05.2022) di aumentare l'assegno di divorzio, fissato in euro 150,00 e determinarlo in euro 300,00; che, a sostegno della domanda, ha dedotto un peggioramento della sua situazione reddituale, non percependo più il reddito di cittadinanza;
che si costituiva in giudizio il convenuto il quale resisteva alla domanda e chiedeva, in riconvenzionale, la revoca dell'assegno tenuto conto del peggioramento della sua situazione economica oltre che della pronuncia del Tribunale ecclesiastico di nullità del matrimonio emessa il 30.3.2012, divenuta esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 25.1.2013; che, con i provvedimenti urgenti, il Giudice confermava le condizioni in atto vigenti e poneva la causa in decisione all'udienza del 2.12.2025
OSSERVA
La domanda della ricorrente non merita accoglimento.
Ritiene il Collegio che la perdita del reddito di cittadinanza - accompagnata dall'allegazione di versare in stato di disoccupazione- non è da sola elemento sufficiente a giustificare un aumento dell'assegno divorzile ove tale circostanza non sia accompagnata dalla prova che, in questi anni, la parte si sia attivata per la proficua ricerca di una occupazione.
Dalle prospettazioni di parte convenuta -non contestate dalla ricorrente- risulta peraltro che abbia una capacitò lavorativa: il convenuto ha dedotto che la ricorrente ha gestito Parte_1 un negozio, un pub e ha lavorato per diverse società.
Inoltre, come già sottolineato da questo Tribunale con ordinanza del 18.05.2022, la capacità reddituale della ricorrente si evince anche dal fatto che la stessa è stata in grado di prendere in locazione un immobile a Licata di ampia metratura e di sostenere i relativi oneri.
Infine, come già sottolineato in sede di adozione dei provvedimenti urgenti, va valutato il contegno processuale della ricorrente, la quale ha provato la propria situazione reddituale in modo frammentario (v. gli estratti conto in atti, prodotti in modo parziale), ciò che induce certamente a trarre elementi di segno sfavorevole.
Va rigettata anche la domanda riconvenzionale con la quale il convenuto ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile dal momento che non è stato provato il peggioramento della sua
2 situazione reddituale. In particolare, il convenuto si è limitato a produrre le dichiarazioni degli ultimi tre anni ma ciò non consente di effettuare un confronto con la situazione esistente all'epoca in cui è stato riconosciuto l'assegno. A ciò si aggiunga che le dichiarazioni prodotte non sembrano delineare l'effettiva situazione reddituale del convenuto, ben scandagliata nella sentenza di divorzio, ove si metteva in luce che è socio unico di una società di CP_1 capitali e percettore dei relativi utili, è intestatario di terreni e fabbricati e titolare di conti bancari con saldi attivi elevati
Deve infine essere rilevato, come già evidenziato nella sentenza di divorzio, che nessun valore può essere attribuito alla sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico in assenza della delibazione da parte della Corte di Appello ex art. 8 comma 2 delle l. 121/1985.
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere compensate
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi i difensori ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede: rigetta entrambe le domande formulate dalle parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
NC IC RC OR
(atto firmato digitalmente)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
RC OR - Presidente
NC IC - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1672/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Parte_1
FRAGAPANI IRENE)
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. ZANCHI Controparte_1
ANTONELLA)
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: modifica delle condizioni del divorzio
1 CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza cartolare del 2.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con ricorso depositato in data 18/12/2023, ha chiesto, a Parte_1 modifica delle condizioni contenute nella sentenza di divorzio resa tra le parti il 6.10.2020
(successivamente modificate con ordinanza del 18.05.2022) di aumentare l'assegno di divorzio, fissato in euro 150,00 e determinarlo in euro 300,00; che, a sostegno della domanda, ha dedotto un peggioramento della sua situazione reddituale, non percependo più il reddito di cittadinanza;
che si costituiva in giudizio il convenuto il quale resisteva alla domanda e chiedeva, in riconvenzionale, la revoca dell'assegno tenuto conto del peggioramento della sua situazione economica oltre che della pronuncia del Tribunale ecclesiastico di nullità del matrimonio emessa il 30.3.2012, divenuta esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 25.1.2013; che, con i provvedimenti urgenti, il Giudice confermava le condizioni in atto vigenti e poneva la causa in decisione all'udienza del 2.12.2025
OSSERVA
La domanda della ricorrente non merita accoglimento.
Ritiene il Collegio che la perdita del reddito di cittadinanza - accompagnata dall'allegazione di versare in stato di disoccupazione- non è da sola elemento sufficiente a giustificare un aumento dell'assegno divorzile ove tale circostanza non sia accompagnata dalla prova che, in questi anni, la parte si sia attivata per la proficua ricerca di una occupazione.
Dalle prospettazioni di parte convenuta -non contestate dalla ricorrente- risulta peraltro che abbia una capacitò lavorativa: il convenuto ha dedotto che la ricorrente ha gestito Parte_1 un negozio, un pub e ha lavorato per diverse società.
Inoltre, come già sottolineato da questo Tribunale con ordinanza del 18.05.2022, la capacità reddituale della ricorrente si evince anche dal fatto che la stessa è stata in grado di prendere in locazione un immobile a Licata di ampia metratura e di sostenere i relativi oneri.
Infine, come già sottolineato in sede di adozione dei provvedimenti urgenti, va valutato il contegno processuale della ricorrente, la quale ha provato la propria situazione reddituale in modo frammentario (v. gli estratti conto in atti, prodotti in modo parziale), ciò che induce certamente a trarre elementi di segno sfavorevole.
Va rigettata anche la domanda riconvenzionale con la quale il convenuto ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile dal momento che non è stato provato il peggioramento della sua
2 situazione reddituale. In particolare, il convenuto si è limitato a produrre le dichiarazioni degli ultimi tre anni ma ciò non consente di effettuare un confronto con la situazione esistente all'epoca in cui è stato riconosciuto l'assegno. A ciò si aggiunga che le dichiarazioni prodotte non sembrano delineare l'effettiva situazione reddituale del convenuto, ben scandagliata nella sentenza di divorzio, ove si metteva in luce che è socio unico di una società di CP_1 capitali e percettore dei relativi utili, è intestatario di terreni e fabbricati e titolare di conti bancari con saldi attivi elevati
Deve infine essere rilevato, come già evidenziato nella sentenza di divorzio, che nessun valore può essere attribuito alla sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico in assenza della delibazione da parte della Corte di Appello ex art. 8 comma 2 delle l. 121/1985.
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere compensate
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi i difensori ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede: rigetta entrambe le domande formulate dalle parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
NC IC RC OR
(atto firmato digitalmente)
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