Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 07/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLÌ
in composizione monocratica in persona del giudice dott.SS Valentina
Vecchietti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2312 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promoSS da:
-Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA BIONDINI N. 1 47121 FORLI', presso lo studio dell'avv. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 Parte_1
(in proprio) nonché dall'avv. WALTER GALEOTTI (CF
C.F._2
ATTORE
nei confronti di
- Cod. Fisc. , elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliata in VIA ROSSELLI DEL TURCO, 30 INT. 9 47121 FORLÌ,
presso lo studio dell'avv. ZAULI SIEGFRIED , rappresentata CP_2
e difesa dall'avv. ZAULI SIEGFRIED MENOTTO (CF
); C.F._4
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Per Avv. Parte_1
“Voglia il Tribunale di Forlì, contrariis reiectis:
1
-DICHIARARE risolta per grave ed inescusabile inadempimento e/o per difetto grave di diligenza e violazione dell'obbligo di informare la posizione
Avv. Carlo AU/Spighi Cesare;
-DICHIARARE risolta per grave ed inescusabile inadempimento e/o per difetto grave di diligenza e violazione dell'obbligo di informare la posizione
Avv. Carlo AU/Bernucci Egisto;
-DICHIARARE risolta per grave ed inescusabile inadempimento e/o per difetto grave di diligenza e violazione dell'obbligo di informare la posizione Avv. Carlo AU/Abate Maria;
-
DICHIARARE risolta per grave ed inescusabile inadempimento e/o per difetto grave di diligenza e violazione dell'obbligo di informare la posizione
Avv. Carlo AU/Cicognani Cinzia;
- DICHIARARE risolta per grave ed inescusabile inadempimento e/o per difetto grave di diligenza e violazione dell'obbligo di informare la posizione Avv. Carlo AU/Costante - CP_3
DICHIARARE risolta per grave ed inescusabile inadempimento e/o per difetto grave di diligenza e violazione dell'obbligo di informare la posizione
Avv. ; Controparte_4
- DICHIARARE risolta per grave ed inescusabile inadempimento e/o per difetto grave di diligenza e violazione dell'obbligo di informare la posizione
Avv. Carlo AU/Bartolini Daniela;
- DICHIARARE risolta per grave ed inescusabile inadempimento e/o per difetto grave di diligenza e violazione dell'obbligo di informare la posizione Avv. Carlo AU/Bravaccini Daniele;
- DICHIARARE risolta per grave ed inescusabile inadempimento e/o per difetto grave di diligenza e violazione dell'obbligo di informare la posizione
Avv. Carlo AU/Ricci Gianluca;
-CONDANNARE il notaio Dr.SS
[...] a pagare all'Avv. la somma di € 5.029,13 allo stato CP_1 Parte_1 determinato sulla base delle considerazioni citate e per tutte le ragioni esposte in narrativa;
• In ogni caso: -CONDANNARE il notaio Dr.SS alla Controparte_1 refusione delle spese come da notula oltre ad accessori (15% T.F., 4% C.P.A. ed I.V.A. al 22%);
per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì: DICHIARARE, manifestamente infondate tutte le domande proposte dall'Avv. nei confronti di con atto di citazione in Parte_1 Controparte_1 riassunzione dinanzi al Tribunale di Forlì notificato in data 03.08.2021;
RESPINGERE, pertanto, integralmente tutte le relative domande proposte nella presente causa per le ragioni esposte nella comparsa di risposta, nelle memorie difensive ex art. 183 co. 6° cpc, nonché nei depositandi scritti difensivi conclusivi;
2 DICHIARARE che tutte le domande proposte da sono inficiate da Parte_1 grave temerarietà, per cui ricorrono i presupposti per il riconoscimento del danno da lite intrapresa in malafede ex art. 96 co. 3° c.p.c.;
LIQUIDARE tali danni nella misura del triplo dei compensi legali liquidati, secondo le indicazioni dell'Osservatorio del Tribunale di Milano, in considerazione della gravità della malafede e dello spessore del relativo dolo.
Con vittoria di spese legali a favore dello scrivente procuratore, che a tal fine si dichiara antistatario e distrattario.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
L'Avv. (di seguito anche “l'attore”) citava in giudizio in Parte_1
riassunzione la Dott.SS (di seguito anche “la convenuta”), Controparte_1
per sentire accertata e dichiarata la risoluzione contrattuale dell'accordo inter partes per grave inadempimento della convenuta per i motivi indicati in narrativa, con condanna della convenuta al pagamento della somma di euro
5.029,13, con condanna della convenuta ex art. 96 comma 1, 2, 3, c.p.c. e vittoria di spese di lite.
Allegava l'attore che la convenuta depositava, dinanzi al Giudice di Pace di
Forlì, ricorso per decreto ingiuntivo;
il provvedimento monitorio veniva emesso in data 10.09.2020, notificato in data 24.09.2020; successivamente, la convenuta depositava nuovo ricorso per d.i.; nel contesto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, dinanzi al Giudice di Pace, l'attore eccepiva l'abuso del diritto per frazionamento del credito contrario a buona fede e, in via riconvenzionale, eccepiva e allegava il grave inadempimento della convenuta al rapporto contrattuale in essere fra le parti.
In particolare, l'attore allegava la sussistenza di un accordo, con il Notaio
dott.SS per cui quest'ultima avrebbe fatturato il minimo importo CP_1
per ogni pratica di trascrizione e certificazione;
in particolare, l'accordo comportava che il Notaio, in presenza di beni già attinti da pignoramento,
3 avrebbe dovuto astenersi dal trascrivere o certificare detti beni, restituendo la pratica all'attore.
Oggetto del ricorso per d.i. opposto dall'attore erano tre pratiche: 1) Avv.
AU/Manuela Miserocchi, 2) Avv. 3) Avv. Controparte_5 [...]
Controparte_6
Quanto alla pratica n. 1), al momento dell'intervento della convenuta, era già
in corso un pignoramento;
tuttavia, la convenuta non lo comunicò ma certificò e trascrisse ugualmente ed in modo del tutto inutile, visto che vi era già pignoramento in corso;
invero, la convenuta avrebbe dovuto astenersi da altri adempimenti restituendo immediatamente la pratica all'attore; pertanto,
nulla sarebbe dovuto alla convenuta ed anzi quest'ultima dovrebbe risarcire all'attore i danni per il ritardo nell'adempimento e per spese inutilmente erogate.
Quanto alla pratica n. 2), sussisterebbe accordo, peraltro proposto dalla steSS convenuta, per cui quest'ultima nulla avrebbe richiesto, stante che la pratica si sarebbe conclusa con l'acquisto della quota pignorata da parte della sorella del debitore, con atti rogitati presso lo stesso Notaio CP_1
Sulla pratica n. 3), l'attore allegava la sussistenza di un precedente pignoramento già esistente al momento dell'intervento del Notaio;
la convenuta, tuttavia, contravvenendo agli accordi presi con l'attore, avrebbe omesso ogni informazione su tale circostanza, trascrivendo e certificando in totale assenza di buona fede, fatturando importi non dovuti e cagionando all'attore un danno.
Allegava l'attore, infine, la violazione da parte della convenuta degli accordi relativi alla determinazione del compenso, per cui il compenso avrebbe
4 dovuto attestarsi sui minimi e cioè da euro 350,00 a euro 450,00, per cui sussisterebbe un credito a favore dell'attore di circa 4.500,00 euro, per compensi corrisposti ma eccedenti rispetto a quanto pattuito ed effettivamente dovuto, oltre agli interessi. Il danno, definito come in itinere stante che le pratiche non sono ancora definite, veniva quantificato in atti nella somma di euro 5.029,13, ovvero in via generica.
Con ordinanza del 12 luglio 2021 il Giudice di Pace disponeva la separazione della causa relativa alla domanda riconvenzionale fiSSndo
termine per la riassunzione.
La causa veniva dunque riassunta dinanzi a questo Tribunale.
Si costituiva nella causa così riassunta tempestivamente la convenuta,
concludendo per il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e condanna dell'attore ex art. 96 comma 3 c.p.c..
Sulla domanda agita in questa sede dall'Avv. la convenuta eccepiva Pt_1
l'insussistenza di un inadempimento imputabile;
eccepiva essere falso che esistesse un accordo con l'Avv. di fatturare il minimo importo Parte_1
per ogni pratica di trascrizione e certificazione;
contestava la sussistenza di un accordo di non trascrivere né certificare beni attinti da pignoramento, ma di restituire la pratica in quanto non sussistente e inveritiero. Invero,
evidenziava la convenuta che l'incarico conferito era e sarebbe sempre stato di procedere, nell'ordine, alla trascrizione del pignoramento e di redigere la
“successiva” - certificazione notarile. Eccepiva, ancora, come le valutazioni da fare in presenza di un pignoramento precedente comportano una conoscenza approfondita del processo di esecuzione e dei meccanismi che lo governano e che il notaio che redige la certificazione non può sostituirsi al
5 legale nell'effettuare siffatte valutazioni, non rientrando certo tra i suoi compiti e non avendo a disposizione neppure tutte le circostanze neceSSrie
all'uopo: il controllo dell'eventuale esistenza di esecuzioni immobiliari in corso sull'immobile non rientrerebbe tra i compiti del notaio a cui sia affidato l'incarico di redigere una certificazione notarile sostitutiva ex art. 567, secondo comma, c.p.c. Spetterebbe solo ed esclusivamente allo studio legale occuparsi e preoccuparsi delle neceSSrie verifiche al riguardo. Invece,
nel caso di specie sussisterebbe il tentativo da parte dell'attore di ribaltare a carico del Notaio le conseguenze negative della infruttuosità del pignoramento.
Più specificamente, sulla pratica di cui al superiore punto 1), eccepiva la convenuta che l'Avv. diede incarico al Notaio in data 22/6/2018 Parte_1
di trascrivere il suo pignoramento e di redigere successivamente la certificazione notarile quando aveva già notificato il pignoramento, incarico compiutamente eseguito da parte dello studio notarile;
sarebbe invero del tutto estranea all'incarico qualsiasi altra verifica, quale, ad esempio, l'esistenza di procedure esecutive pendenti come pure ogni valutazione di convenienza.
Sulla pratica di cui al superiore punto 2), contestava che esistesse un accordo fra le parti ed il Notaio di nulla richiedere come compenso ovvero che detto compenso dovesse essere imputato ad altri, il tutto come peraltro evincibile dall'incarico sottoscritto dall'attore.
Sull'incarico di cui al superiore punto 3), contestava le affermazioni attoree eccependo come le stesse siano contraddette dalla documentazione in atti;
contestava la sussistenza di un difetto di informazione giacchè smentito da quanto documentato in atti.
6 La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova orale.
Non è in contestazione la sussistenza del contratto ovvero del rapporto professionale fra le parti.
Oggetto delle domande attoree è invero l'allegazione di grave inadempimento, da parte di controparte, alle obbligazioni assunte, in virtù
delle quali la convenuta si sarebbe impegnata, esplicitamente e/o implicitamente, a non trascrivere né certificare i pignoramenti affidateli, in presenza di precedenti pignoramenti, oltre che a fatturare il minimo importo per ogni pratica.
È evidente che, stante che la sussistenza di tali obbligazioni costituisce oggetto di contestazione fra le parti, è colui che si assume creditore ad essere onerato dalla prova del titolo ovvero della pattuizione che si assume violata;
una volta soddisfatto tale onere, sarà la controparte a dovere fornire prova del corretto adempimento.
Per quanto concerne la pratica di cui al punto 1) (Miserocchi), sussiste in atti doc. C1, prodotto dalla convenuta, missiva, indirizzata alla convenuta e datata 22.6.2018, nella quale l'attore così si esprime “si attende la nota di trascrizione e la successiva certificazione notarile”; non vi è traccia documentale della sussistenza di un accordo per cui il Notaio, rinvenuta una esecuzione/un pignoramento in corso, avrebbe dovuto restituire gli atti all'attore ed astenersi dal proseguire;
sul punto, vi è da ricordare che l'art. 7 2722 c.c., di dimostrare con testi la conclusione di accordi anteriori o contemporanei rispetto ad un contratto stipulato in forma scritta opera quando la prova si riferisce alla contrarietà tra ciò che si sostiene essere pattuito e quello che risulta documentato, ma non ove tenda solo a fornire elementi idonei a chiarire o interpretare il contenuto del documento” (Cass.
Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 28407 del 07/11/2018). Considerato che il doc.
C1, seppure atto unilaterale, appare proveniente proprio dalla parte onerata della prova della pattuizione aggiuntiva/contraria al suo contenuto, il limite previsto dalla norma potrebbe dirsi ostativo della prova, per testi, della sussistenza dell'impegno in oggetto. Diversamente opinando, come pure da prospettazione attorea, l'impegno a restituire gli atti dovrebbe ritenersi implicito nell'incarico al Notaio, e dunque la prova potrebbe concernere la semplice chiarificazione del contenuto effettivo della pattuizione, non incontrando il limite in esame. Tuttavia, all'esito della prova per testi,
esperita nel corso del giudizio, non sembra parimenti raggiunta la prova di quanto dedotto dall'attore.
In particolare, il teste sentito alla udienza del 27.09.2023, Testimone_1
alla seguente domanda: “5) vero che l'accordo con il notaio in breve era il seguente: -l'Avv consegnava la copia uso trascrizione dell'atto di Parte_1
pignoramento immobiliare presso lo studio del notaio Dr.SS
[...]
-la Dr.SS prima dell'iscrizione a ruolo, che era di CP_1 Controparte_1
15 gg., era tenuta ad una immancabile e doverosa verifica di convenienza dell'iscrizione sulla base di lavoro che avrebbe poi compiuto;
-la Dr.SS
se con conveniva con la trascrizione del pignoramento Controparte_1
perché trascrizioni, pignoramenti, iscrizioni od altro palesavano l'inutilità
8 dell'esecuzione, era per accordo chiamata ad esprimersi entro il termine per l'iscrizione a ruolo;
-per contro se non telefonava o non comunicava nulla la segretaria o la collaboratrice iscriveva a ruolo attendendo la consegna di trascrizione e di certificazione e della parcella della notaia”, così rispondeva:
“cap. 5)come ho detto prima non conosco i termini dell'accordo con la dott.SS posso dire però che con l'attuale Notaio i termini CP_1
dell'accordo sono questi indicati nel capitolo;
ho appreso il contenuto dell'accordo con l'attuale Notaio parlando con l'av Preciso che Parte_1
attualmente l'interlocuzione con il Notaio avviene a mezzo mail che arrivano all'indirizzo dello studio legale accessibile a tutti i collaboratori e dipendenti e posso quindi confermare che talvolta il Notaio attuale ha comunicato di non iscrivere un pignoramento perché il bene era già attinto da precedente pignoramento”; il teste, dunque, ha dichiarato di non conoscere i termini dell'accordo che sussisteva con la convenuta;
del pari, la teste , Tes_2
sentita alla medesima udienza, ha risposto che “nulla so dire quanto agli accordi precisi con il Notaio perché all'epoca non lavoravo per CP_1
l'avv. Carlo AU…non conosco il contenuto dell'accordo con il Notaio
. La teste sentita alla successiva udienza del 9 CP_1 Testimone_3
maggio 2024, ha dichiarato che “io non conosco gli accordi che vi erano con il notaio ma anche ora (con il Notaio abbiamo questo accordo che Per_1
se ci sono pesi o trascrizioni di non procedere”; del pari, la teste
[...]
sentita alla medesima udienza, ha dichiarato che “non sono a Tes_4
conoscenza del contenuto della convenzione”.
Pertanto, sotto il profilo della pratica di cui al punto 1), non sembra raggiunta la prova della pattuizione, il cui inadempimento da parte della
9 convenuta si allega.
Per quanto concerne la pratica n. 2) (Avv. , ad avviso Controparte_5
dell'attore, la convenuta avrebbe violato il “pactum de non petendo” in essere con l'attore; ad avviso della convenuta, detto accordo non sussisterebbe, e sarebbe smentito documentalmente in particolare dal doc.
D13, missiva indirizzata allo studio notarile, nella quale, inter alia, l'attore così si esprime “si attende anche la nota intestata allo studio del sottoscrivente”; la difesa della convenuta, sotto questo profilo, coglie nel segno, sussistendo documentazione proveniente dalla parte attrice, di segno contrario alla allegazione della cui prova lo stesso attore è onerato.
Per quanto riguarda la pratica di cui al punto 3) Controparte_6
, sussisterebbe difetto di informazione a carico della
[...]
convenuta, per non avere informato l'attore della sussistenza di un pignoramento precedente. Il punto appare assimilabile al suesposto punto
1), alle cui considerazioni qui si rinvia.
Resta da considerare, da ultimo, il profilo, che pure appare prospettato dall'attore, se l'onere di soprassedere alla iscrizione e certificazione in presenza di precedente pignoramento debba ritenersi ricompreso, a prescindere da quanto espreSSmente o implicitamente pattuito, nei generali doveri di diligenza, informazione e correttezza connaturati alla professione di notaio. Deve ritenersi di dare a tale interrogativo risposta negativa. Il
dovere di informazione del Notaio, infatti, non si estende sino al controllo di circostanze di fatto oppure alla valutazione economica dell'opportunità
dell'operazione (cfr., Tribunale Savona, 11/01/2016, DeJure). Nel caso di specie, peraltro, preme rilevare che il rapporto professionale in questione
10 intercorse fra professionisti, e non, ad es., fra professionista e consumatore,
sì le valutazioni di merito che si vorrebbero ascrivere alla sfera di obbligazioni del Notaio in realtà appartengono anche al bagaglio culturale del professionista/cliente odierno attore, per cui pare arduo configurare un sì
pregnante onere di informazione in capo al Notaio, tanto da investire anche valutazioni di convenienza o di merito.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esplicato, le domande svolte dall'attore nei confronti della convenuta in questa sede debbono ritenersi destituite di fondamento e vanno respinte.
Resta da trattare la richiesta, formulata dalla convenuta in sede di conclusioni, di condanna dell'attore ex art. 96 comma 3 c.p.c..
Nella giurisprudenza di merito, si evidenzia che “La
pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, ossia la rimproverabilità della condotta del soccombente.
Ora, agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rivela infondata non costituisce una condotta di per sé rimproverabile, essendo neceSSria, per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la sussistenza del dolo o della colpa grave nella condotta processuale di chi agisce” (Tribunale
Nola sez. I, 26/07/2024, n.2328, DeJure). Nel caso di specie, si ritiene che la posizione dell'attore non vada oltre la normale soccombenza che normalmente si configura quando venga presentata una domanda che poi,
all'esito del giudizio, non sia accolta;
in altre parole, non si rinvengono profili di mala fede, dolo o colpa grave tali da giustificare una condanna ex art.96
comma 3 c.p.c..
Vi è ancora, da prendere posizione sulla istanza di cancellazione e
11 risarcimento danni ex art. 88, 89 c.p.c., formulata dalla convenuta. Nella
comparsa di costituzione e risposta, la convenuta, infatti, così si esprimeva:
“si fa istanza affinché l'Ill.mo Giudice di Pace di Forlì voglia disporre la cancellazione delle predette espressioni offensive e condannare l'opponente al risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p.c. a favore sia del notaio sia dello scrivente procuratore, nella misura Controparte_1
determinata secondo l'equo apprezzamento del Giudicante”. In particolare,
nella comparsa di risposta la convenuta allegava che: “ esonda da Parte_1
ogni limite difensivo con le seguenti espressioni: “Il notaio Dr.SS
[...]
pare essere etero ispirata da che preparava le cause CP_1 CP_7
successorie da oltre un decennio. abituato a vivere di rendita CP_7
e poco abile al lavoro duro e continuativo, preparava le cause e voleva
danneggiare i fratelli per indebolirli finanziariamente e soggettivamente. Solo
così si può spiegare la sudditanza psicologica, palesata anche nell'altra e
parallela vertenza, tra il notaio Dr.SS e che si Controparte_1 CP_7
cela dietro il figlio, Avv. IE OT AU, peraltro suo sodale”.
“Stupisce non poco il duplice e coevo deposito, atteso che si tratta di
prestazioni notarili, che peraltro lo scrivente intende contestare perché vanta
un controcredito nei confronti del predetto funzionario, doverosamente da
raggruppare in un unico decreto ingiuntivo nei confronti dello scrivente.
Conseguetemente né l'Avv. IE OT AU né il notaio Dr.SS
[...]
si sono contenuti correttamente violando apertamente la legge”. CP_1
“Una condotta grave e sleale che ha determinato un frazionamento del credito privo di logica razionale”.
Nella comparsa conclusionale, invero, la convenuta formulava la seguente
12 istanza:
“DISPORRE, ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p.c., la cancellazione delle seguenti espressioni sconvenienti e/o offensive: Atto di citazione in riassunzione (pag. 32): “Il notaio Dr.SS è così negligente da Controparte_1
non conoscere l'ovvio….” (pag.33): “Nel caso di specie la Dr.SS
[...]
ha creato danni diretti al legale…….. è il legale di CP_1 CP_7
fiducia di (la prova è per tabulas;
qui si palesa attraverso Controparte_1
l'alias. Il figlio solo per ipocrisia). Un contenzioso terrificante per volontà di legale e sodale di Così come costei lo è di CP_7 Controparte_1
Il movente è ben oltre i 10ML di euro. Un movente che CP_7
vale a comprendere il perché della gravissima condotta di CP_7
Nell'ambito del procedimento penale distinto al NRG 5152/2019 Tribunale
di Forlì conclusasi con l'affermazione di depenalizzazione dell'ipotesi di falso ideologico di cambiale e non punibilità di una truffa processuale.
Ebbene sfuggendo alla sanzione per essere ex delitti quelli perpetrati da
(che confeSS apertamente di averli perpetrati) nell'ambito CP_7
delle indagini la GDF annota quanto segue. ….. (pag. 37): CP_7
chiamato a rimborsare non meno di 12 ML di euro che aveva avuto dal padre con l'obbligo di riconduzione in asse che non ha mantenuto CP_7
cioè è in possesso di 12 ML di euro che pertengono all'asse ereditario.
[...]
Farà di tutto per evitare di conferirli. Di tutto, e non è un'espressione priva di significato. E ne darà la prova. Dunque farà di tutto per CP_7
evitare di dover conferire e porrà ogni mezzo a disposizione. Gli importi ut supra, a prima vista, potrebbero essere qualificati come risparmi che però
non trovano conferma nelle denunce dei redditi”; (pag. 38): CP_7
13 ne è entrato in possesso con modalità che saranno descritte nella sede appropriata e comunque non lecitamente di Euro al netto da immobili ottenuti in donazione ovvero acquisiti nel tempo. Somma ingiustificata invero dai redditi del predetto. Somma che in larga misura è di pertinenza del de cuius OT AU e dunque costituente somma di cui entrò in possesso come trustee e che poi distrarrà a proprio favore. Questa è la tesi degli altri coeredi ovverossia dello scrivente Avv. del prof. Parte_1
Giorgio AU e dell'Avv. Cesare OT AU. Ebbene, questa posizione è
motivata dalla conoscenza dei fatti sia personalmente sia per quanto esposto dalla madre Questa conoscenza è frutto anche di Parte_2
investigazioni effettuate che trovano conferma nelle produzioni effettuate da
E' un fatto noto che intende OBLARE, CP_7 CP_7
NASCONDERE, DISSIMULARE tramite depistaggi per evitare di accertare l'asse e cioè la somma di cui ha distratto a proprio CP_7
favore. …….abnormi iniziative da parte di . ….. (pag. 40): “I CP_7
ricavi non rivelano affatto. …. Ebbene lo specchietto sotto riportato palesa com abbia dichiarato il falso e inteso depositare l'AGO.”….. CP_7
(pag. 42): “OT AU nominò trustee per tenere i CP_7
risparmi al riparo da azioni di sequestro totale ad opera della moglie che, per effetto della comunione, aveva diritto al 50% del patrimonio mobiliare in asset. Dunque per evitare che rivendicasse le somme Parte_2
OT AU nominò trustee e fiduciario che distrasse a CP_7
proprio favore le somme violando però gli obblighi del fiduciario. LA
DIFESA APPARE SUICIDA:SI PRODUCONO LE DENUNCE DEI
REDDITI CHE DIMOSTRANO IL CONTRARIO. A fronte della
14 contestazione cambia versione. Non è solo (non può esserlo CP_7
in alcun modo) il frutto del suo lavoro bensì di genio finanziario. Il
mutamento: -a verbale, all'udienza del 1.7.2021, scrive che il provento dell'attività professionale;
-nell'incipit e nelle produzioni è l'attività
professionale; -poi si rende conto che i calcoli possono essere alterati e diventa un trader di tale capacità che sarebbe addirittura “ricercato” da banche “straniere” per la sua bravura.
(Pag. 43): “Addirittura si scomoda una banca straniera, di cui peraltro non indica il nome. La cosa appare del tutto improbabile e non veritiera… Come
faceva la banca straniera a conoscere le capacità di studio finanziario e le geniali intuizione in campo finanziario di Vi è solo un CP_7
modo: doveva avere un conto corrente acceso presso tale CP_7
banca straniera sul quale metteva in opera le sue mirabolanti scorribande sui mercati finanziari. Ciò vuol dire, però, che aveva trasferito CP_7
dei fondi all'estero e quale provenienza avevano tali fondi? Lecita? Allora vi dovrebbe essere la traccia dei trasferimenti di dette somme all'estero.
Oppure erano il frutto ed i proventi della propria attività professionale non dichiarata allo stato italiano?.... Si intende fosse san marino? Fino a pochi anni or sono noto paradiso fiscale? Sarà onere di chiarire le CP_7
sue affermazioni. Insomma tutto ed il suo contrario: sono invenzioni manifeste. Sono falsità, menzogne, invenzioni per mascherare la sottrazione di svariati e svariati milioni di euro dalla maSS ereditaria. Il “genio della finanza” ha affidato i fondi ad un gestore da anni. Dunque se li fa gestire. C'è
la prova. I redditi non consentono di provare nulla”. (pag. 44): “Dunque
dovrà restituire. Non vuole farlo e quindi cerca di ostacolare CP_7
15 i fratelli con ogni mezzo soprattutto illegale ed illegittimo. Di qui la chiamata a raccolta di tutti i conoscenti, gli amici, gli ex compagni, gli antagonisti dei fratelli per contrastarli ed impedire loro di poter pervenire alla conclusione del contenzioso. Nel presente caso la Dr.SS è lo strumento Controparte_1
di cui si vale per ostacolare lo scrivente. Ecco perché un CP_7
notaio può creare un danno all'Avv . Parte_1
Seconda memoria ex art. 183/VI CPC nell'interesse di (pag. Parte_1
28): “Il notaio Dr.SS ora, a seguito dello schierarsi con Controparte_1
si può ipotizzare abbia agito CON . Sicuramente la CP_7 Pt_3
colpa è gravissima….. L'atto è riferibile alla parte ancorchè siano scritte dal legale palese (IE OT AU) e da quello occulto CP_7
riconoscendosi il suo stile che è un composto di irrazionalità e di ingiurie nonché diffamazioni per le ragioni che sono esposte nella vertenz CP_7
è chiamato a rimborsare alla maSS la somma di oltre 11 ML di euro.
[...]
Questa situazione ha determinato una sua condotta abnorme perché ha infarcito di ingiurie, di diffamazione e financo di contegni tendenzialmente calunniosi ogni controversia. Ha trasformato, senza che CP_8
intervenisse con condotte repressive, con insulti, improperi e falsità
manifesti. L'AGO non ha mai, come avrebbe dovuto perché in tal caso e IE OT AU avrebbe ceSSto all'istante, posto in CP_7
essere le condotte doverose e neceSSrie per trasformare la vicenda in bagarre: -dispone la remissione degli atti alle autorità competenti. …….. (Pag.
30): La remissione agli atti al PM è doverosa per l'avvio di un'azione disciplinare. Idem al consiglio di disciplina. Il notaio non può schierarsi con una parte. Il notaio non può consentire che un legale profitti di una causa
16 per ingiuriare ed offendere. …. (Pag34): La responsabilità del notaio è
indubbia. …. La minima diligenza è stata violata dal notaio”. CONDANNARE
al risarcimento dei danni ex art. 88 e 89 c.p.c. secondo l'equo Parte_1
apprezzamento del Giudicante, richiesta tempestivamente avanzata in tutti i
precedenti scritti difensivi”.
Occorre interrogarsi sulla ammissibilità delle predette istanze, per concludere che la sola istanza ammissibile ex art. 88/89 c.p.c., formulata dalla convenuta, sia quella espreSS nella comparsa di costituzione e risposta.
Infatti, nella giurisprudenza di merito si è rilevato che “È inammissibile la domanda di risarcimento danni ex art. 89, comma 2, c.p.c. formulata nella memoria di replica. Tale scritto difensivo, invero, al pari della comparsa conclusionale, ha la sola funzione di illustrare le domande ed eccezioni già ritualmente proposte e non può contenerne di nuove che costituiscano un ampliamento del thema decidendum. In merito va rilevato che è neceSSrio derogare alla competenza del giudice della causa di merito ad accertare e liquidare il danno derivante dall'uso di espressioni sconvenienti ove il pregiudizio lamentato si manifesti in uno stadio processuale nel quale non sia più possibile farlo valere tempestivamente davanti a quel giudice” (Corte appello Napoli sez. VII,
19/09/2019, n.4549, DeJure). Pertanto, la richiesta ex art. 88/89 c.p.c.
contenuta in comparsa conclusionale (nonché in memoria di replica) non può essere presa in considerazione, per due ragioni: 1) perché la comparsa conclusionale ha mera valenza riepilogativa e non può contenere nuove istanze e deduzioni atte ad allargare il thema decidendum, 2) perché laddove il pregiudizio da espressioni sconvenienti e offensive si manifesti in fase
17 decisionale, non può più essere fatto valere davanti al giudice di merito, in quanto la fase processuale è troppo avanzata.
Per quanto riguarda le espressioni indicate nella comparsa di risposta, giova premettere che “non sussistono gli estremi per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. ove le espressioni contenute negli scritti difensivi, nei confronti di controparte, non eccedano dalle esigenze difensive e siano preordinate a dimostrare la scarsa attendibilità delle sue affermazioni”
(CaSSzione civile sez. III, 17/10/2019, n.26318); del resto, “…non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole …, che,
rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario. Non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così
rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma,
conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Nè è precluso che,
nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca poSS
investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti” (Tribunale
Novara, 24/01/2019, n.75, DeJure): dalla lettura delle frasi riportate dalla convenuta, si evince l'utilizzo di espressioni, seppure fortemente negative,
funzionalmente dirette a screditare la credibilità della convenuta, e dunque,
18 seppure in modo sgradevole, di fatto funzionali all'esercizio del diritto di difesa e non esorbitanti i limiti dello stesso.
Per quanto concerne il versante dell'attore, risulta radicalmente inammissibile, per le ragioni sopra esposte, l'istanza depositata in atti dopo la memoria di replica in data 24.1.2025. Non risultano richieste ulteriori in tale senso formulate in sede di conclusioni. Del pari sono inammissibili le istanze ex art. 88/89 c.p.c. contenute in comparsa conclusionale o in replica,
per le ragioni sopra esplicitate.
In ultimissima istanza, occorre prendere posizione in ordine alla richiesta di giuramento decisorio da parte dell'attore, formulata in sede di precisazione delle conclusioni come segue: “1)giuro e giurando nego (od affermo) che l'Avv. attraverso una dipendente o collaboratore, inviava al Parte_1
notaio l'atto o gli atti di pignoramento ad uso trascrizione che rilasciava l'ufficiale giudiziario dell'UNEP (spesso di Forlì ma talvolta anche di
Ravenna e di Rimini) ed il notaio, se il bene fosse stato libero o attinto da ipoteca di una banca avrebbe, per convenzione, dovuto trascrivere e certificare in tempo utile per rispettare i termini;
2) giuro e giurando nego
(od affermo) che, per accordo con lo studio notarile, gli accertamenti ipotecari e l'esistenza di pregresse trascrizioni o iscrizioni erano a carico del notaio;
3)giuro e giurando nego (od affermo) che l'accordo con il notaio dell'Avv. in breve era il seguente: -l'Avv. consegnava Parte_1 Parte_1
la copia uso trascrizione dell'atto di pignoramento immobiliare presso lo studio del notaio Dr.SS -la Dr.SS prima Controparte_1 Controparte_1
dell'iscrizione a ruolo, che era di 15 gg., era tenuta ad una verifica di convenienza dell'iscrizione; -la Dr.SS se con conveniva con Controparte_1
19 la trascrizione del pignoramento perché trascrizioni, pignoramenti, iscrizioni od altro palesavano l'inutilità dell'esecuzione, era per accordo chiamata ad esprimersi entro il termine per l'iscrizione a ruolo;
-per contro se non telefonava o non comunicava nulla il Notaio, la segretaria o la collaboratrice iscriveva a ruolo attendendo la consegna di trascrizione e di certificazione e della parcella della notaia;
4) giuro e giurando nego (od affermo) che le parti e avevano concordato che il notaio doveva Parte_1 Controparte_1
indicare immediatamente l'esistenza di un pignoramento perché in luogo di iscrivere, si sarebbe da parte dell'Avv. intervenire nelle Parte_1
procedure esecutivo/espropriative; 5) giuro e giurando nego (od affermo)
che l'esistenza di ipoteca non impediva l'iscrizione, la trascrizione e la certificazione se l'intero importo, incluse le spese del notaio, potessero essere rimborsabili in prededuzione ex art. 2755 e 2770 cc;
6)giuro e giurando nego (od affermo) che era concordato e convenuto fra Parte_1
e che se fossero esistiti pignoramenti o iscrizioni e Controparte_1
trascrizioni tali da impedire la realizzazione, non si doveva procedere ed anzi il procedente doveva essere immediatamente avvisato;
7)giuro e giurando nego (od affermo) che l'Avv. non doveva erogare somme a Parte_1
vuoto ma sempre ricevere in prededuzione;
8) giuro e giurando nego (od affermo) che quanto alla pratica Avv. / Parte_1 Controparte_9
v'era, al momento dell'intervento del notaio, un pignoramento in corso e il notaio non lo comunicò all'Avv. ma trascrisse e poi certificò CP_10
egualmente; e che, per detta pratica, il 18.01.2018, fu depositata la sentenza,
ed in data 25.05.2018 fu notificato il pignoramento ed in data 22.06.2018 fu consegnato il pignoramento al notaio Dr.SS che non avvertì che CP_1
20 v'era un altro pignoramento;
9)giuro e giurando nego (od affermo) che,
quanto alla pratica / v'era un accordo, proposto Parte_1 Parte_4
dal Notaio Dr.SS secondo cui il notaio avrebbe Controparte_1
soprasseduto dal richiedere le somme all'avv. per la trascrizione Parte_1
in quanto l'azione era diretta anche nell'interesse di colei che avrebbe poi acquistato l'immobile (la sorella di che era cliente del notaio Parte_4
Dr.SS ; 10)giuro e giurando nego che la sorella di Controparte_1 CP_5
intennenel processo per i suoi crediti;
11)giuro e giurando nego (od affermo)
che, anche con riguardo alla pratica Controparte_11
v'era un pignoramento già in essere effettuato da altri al
[...]
momento dell'intervento del notaio;
12)giuro e giurando nego (od affermo)
che, quanto ad altra pratica, l'Avv. notificò il precetto ad Parte_1 Pt_5
il 5.12.2016 e quindi il pignoramento in data 6.2.2017; e che l'Avv.
[...]
fece consegnare alla Dr.SS il pignoramento Parte_1 Controparte_1
previa autentica dell'UNEP; 13) giuro e giurando nego (od affermo) che il notaio Dr.SS trascrissero e certificarono nonostante già esistesse un CP_1
pignoramento immobiliare distinto al n.r.g. 62/2016; 14) giuro e giurando nego (od affermo) che erogò al notaio la somma di euro Parte_1
1.043,20, comprendente trascrizione, certificazione e spese vive;
e che l'esecuzione proseguì e l'Avv. (non) ottenne le somme richieste;
Parte_1
15) giuro e giurando nego (od affermo) che l'onorario del notaio applicato nelle varie pratiche è superiore a quanto pattuito, e che in forza degli accordi, il notaio avrebbe dovuto applicare i minimi;
16)giuro e giurando nego (od affermo) che con riferimento ad ogni pignoramento, l'Avv. Pt_1
anticipava € 299,00 di competenza dell'erario che pagava attraverso
[...]
21 F24; 17)giuro e giurando nego (od affermo) che l'Avv. pagò Parte_1
queste somme per certificazioni e trascrizioni ma (mai) fu conceSS la prededuzione ed anzi l'AGO competente (G.Es. Imm., delegato alle vendite, professionisti) canzonò la pretesa dell'Avv. 18)giuro e Parte_1
giurando nego (od affermo) che il notaio delegava, per gli accertamenti, le segretarie od impiegate;
e che solo le impiegate telefonavano in studio e parlavano con i collaboratori di studio, dicendo più volte di essere loro a predisporre la pratica che il notaio sottoscriveva solo;
19)giuro e giurando nego (od affermo) che l'Avv. aveva interdetto ogni trascrizione, Parte_1
ogni certificazione ed ogni pagamento se non fosse stato sorretto dalla prededuzione ovvero dalla certezza di recuperare quanto speso e l'attività
posta in essere”. Il giuramento, tuttavia, avendo ad oggetto, per quanto attiene alle circostanze che possono in effetti ritenersi rilevanti in questa sede, fatti che risulterebbero comunque contrastanti con contenuti documentali, come sopra si è evidenziato, non appare ammissibile,
difettando il requisito neceSSrio della decisorietà del giuramento stesso,
apparendo neceSSria comunque una valutazione giudiziale delle sue risultanze, anche in termini di valutazione, oltre che dell'inadempimento,
della sua gravità, della sussistenza dei danni allegati, ecc.: la domanda attorea così, anche in ipotesi di esito positivo del giuramento per la parte che lo deferisce, non sarebbe automaticamente da accogliere;
invero, come evidenziato nella giurisprudenza di merito, “In materia di prove, non è
ammesso il deferimento del giuramento decisorio qualora la formulazione delle circostanze, nell'ipotesi di ammissione dei fatti rappresentati, non conduca automaticamente all'accoglimento della domanda, bensì si renda
22 neceSSria una valutazione di questi fatti ad opera del giudicante” ( Corte
appello Napoli sez. II, 10/05/2023, n.2109); ne deriva che il giuramento non può essere ammesso.
In ultimissima istanza, per quanto occorrer poSS, appare doveroso dichiarare la radicale inammissibilità della produzione documentale espletata dalla convenuta in data 3.12.2024, ovvero in data successiva alla precisazione delle conclusioni: come già ribadito, i soli atti consentiti alle parti dopo la precisazione delle conclusioni sono il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, che hanno valenza meramente riepilogativa e non possono contenere ulteriori deduzioni mai svolte prima;
a maggior ragione, deve ritenersi del tutto inammissibile e contraria ai principi che governano il processo civile la produzione di documentazione, produzione irrimediabilmente tardiva quand'anche si trattasse di documentazione sopravvenuta, successiva alla precisazione delle conclusioni.
Conclusivamente, quanto alla statuizione sulle spese, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex dm 55 del 2014,
parametri medi per tutte le fasi, scaglione corrispondente all'importo della domanda, con distrazione a favore del legale antistatario. Come è noto e per giurisprudenza costante, il mancato accoglimento dell'istanza della convenuta ex art. 96 comma 3 c.p.c. non incide sulla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Forlì in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla causa n. 2312 del 2021 , ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
23 1) Non ammette il giuramento decisorio richiesto dall'attore Pt_1
[...]
2) Dichiara inammissibile la produzione documentale effettuata dalla convenuta con nota del 3.12.2024;
3) Respinge nel merito le domande tutte di Parte_1
4) Non accoglie l'istanza di condanna dell'attore soccombente ex art. 96 comma 3 c.p.c., formulata dalla convenuta;
5) Dichiara inammissibili e comunque respinge le istanze ex art. 88 e
89 c.p.c. formulate dalla difesa;
Controparte_1
6) Dichiara inammissibili le istanze formulate dall'attore ex art. 88 e 89
c.p.c.;
7) Condanna alla integrale refusione a delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi euro
2552,00 per compensi, oltre 15% per spese generali cp e iva di legge con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Forlì, 7.2.2025
Il Giudice
Dott.SS Valentina Vecchietti
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2722 c.c. prevede che “La prova per testimoni non è ammeSS se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea”; nella giurisprudenza di legittimità si evidenzia che “Il divieto, previsto dall'art.