Sentenza 8 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2001, n. 7816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7816 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOMETEL P78 1 6 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORT SU REMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente R.G.N. 22139/98 Cron.∙17921 Rel. Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere Ud. 04/12/00 Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 176 SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 sul ricorso proposto da: per di GIU. 2001 BANCA DI ROMA SPA, in persona del legale il IL CANCELLIERE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FILIPPO MARCHETTI 35, presso lo studio dell'avvocato CATI AUGUSTO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
OL UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CALCUTTA 25, presso lo studio dell'avvocato BRUNO MAURIZIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega 2000 in atti;
5167 controricorrente - -1- avverso la sentenza n. 70/98 del Tribunale di PARMA, depositata il 08/10/98 R.G.N.1/98 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato CATI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di Parma OL UI conveniva in giudizio il Banco di Roma, Gruppo Cassa di Risparmio di Roma, e, premesso di aver svolto dal 1984 mansioni proprie di addetto di borsa insieme ad altre attività di carattere finanziario, chiedeva di essere inquadrato nel superiore livello quarta area professionale, 1° livello retributivo, con decorrenza dal 7 luglio 1984, data dalla quale era stata contrattualmente attribuita la categoria di quadro al personale con tali mansioni, poi definite addetto funzionario. Costituitosi il contraddittorio, istruita la causa, il Pretore del lavoro di Parma, accoglieva la domanda sia quanto all'inquadramento richiesto sia quanto alle differenze retributive, che il Pretore liquidava sino al maggio 1997. Proposto appello dalla Società, il Tribunale accoglieva il primo motivo, proposto per vizio di extrapetita, relativamente alle differenze retributive, considerando che, come risultante dal ricorso introduttivo, la domanda era stata proposta per il più breve periodo sino al 31.12.1995, riformando quindi sul punto la sentenza di primo grado. Riteneva in particolare il 3 Tribunale che il Pretore aveva erroneamente aderito agli accertamenti tecnico peritali che, appunto, avevano liquidato il credito anche per il periodo 31.5.97, non1.1.96 indicato nell'atto introduttivo del giudizio. Quanto al secondo motivo di appello, il Tribunale rigettava anche questo motivo, considerando che la rinuncia, nel corso del giudizio, alla eccezione di nullità dell'art. 2 dell'Accordo sindacale del 1994, sollevata dalla difesa del OL nell'atto introduttivo del in alcun modogiudizio, non poteva essere vincolante per il Pretore, vertendosi in materia, quale quella delle nullità, rilevabile di ufficio. Il Tribunale, inoltre, accertata l'omessa statuizione del Pretore in ordine alle spese della consulenza tecnica e accertato che per tale omissione avevano proposto appello in via principale la Società e in via incidentale il OL, ritenendolo fondato, accoglieva l'appello incidentale, in coerenza con la decisione di merito Inoltre, il Tribunale, esaminando ildella causa. quinto motivo di appello, considerato che per l'appellante la clausola di cui all'art. 2 dell'Accordo del 7 luglio 1994 doveva considerarsi pienamente valida, pur prevedendo una formalizzazione aziendale dell'Accordo, essendosi le parti determinate nel senso di creare una figura professionale nuova, scegliendo di caratterizzarla con l'incarico (0 formalizzazione) aziendale, riteneva anche questa censura non meritevole di accoglimento, escludendo sia che con tale clausola, attributiva della qualifica di quadro, si fosse adottata una nuova figura professionale, dato che tale profilo preesisteva in forza della legge n.190/85, sia che, nel riassetto dell'inquadramento del personale appartenente alla categoria dei quadri, impiegati, commessi, si fosse allaconvenzionalmente stabilita l'appartenenza qualifica di quadro degli addetti borsa O ad operazioni finanziarie. D'altra parte, riteneva ancora il Tribunale, che tenuto conto del disposto di cui all'art. 9 del c.c.n.l. del 23.11.90, per il quale la categoria dei quadri esige, in via alternativa alla responsabilità gerarchica e/o funzionale, il requisito della elevata preparazione professionale, con facoltà di decisione nell'ambito delle direttive ricevute per il conseguimento dei fini aziendali, ritenuta acquisita la prova di tali ultime qualità delle mansioni esercitate dal OL, anche sotto questo profilo, accoglieva la 5 domanda. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione la s.p.a. Banco di Roma, censurandola, con due motivi, per violazione di legge e vizio di motivazione. Resiste con controricorso l'intimato OL UI. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo deduce la ricorrente violazione dell'art. 2 della legge n.190/85, oltre a violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, in relazione all'art. 9 del c.c.n.l. 23.11.90, all'art. 2 dell'Accordo 18.6.92, all'art. 2 dell'Accordo 7.7.94, oltre a vizio di motivazione, considerando che il Tribunale, riconoscendo al OL il richiesto inquadramento, in difetto di un affidamento formale dell'incarico, è incorso in un duplice errore: quello di essersi sostituito alla contrattazione collettiva individuando una nuova funzione conferente il livello "quadro", ossia omettendo di considerare che l'obiettiva volontà delle parti era stata quella di attribuire tale livello solo a chi avesse avuto formalizzato dalla struttura centrale del personale lo incarico di addetto borsa;
quello di aver attribuito all'addetto borsa contenuti giustificherebbero professionali che ne 6 l'inquadramento come quadro, dimenticando, peraltro, che altra disposizione collettiva (art. 3 delle note a verbale dell'accordo predetto) individua l'addetto, in primis, in colui che è nominato tale dall'azienda. Deduce inoltre la ricorrente che erroneamente il Tribunale ha ritenuto di individuare il profilo professionale di quadro in "scampoli" della prova testimoniale, dalla quale, invece, si sarebbero dovute trarre conclusioni contrarie. Con il secondo motivo deduce 9290, 91, la ricorrente violazione degli artt. determinato il Tribunale c.p.c., essendosi all'accoglimento dell'appello incidentale, relativo alle spese di consulenza, non già in base alla infondatezza ○ fondatezza dell'impugnazione incidentale, quanto in base alla infondatezza dell'appello principale;
rilevandosi, con lo stesso mezzo, violazione delle regole relative alla distribuzione delle spese processuali, essendovi stata soccombenza reciproca sul capo dell'appello principale relativo al quantum delle differenze retributive, in ordine al quale il OL, in memoria di costituzione e appello incidentale, aveva fatto resistenza. Ritiene la Corte che il ricorso deve essere rigettato: a) quanto al primo 7 motivo, posto che, accertata l'effettiva esecuzione delle mansioni di addetto stampa ne deriva per legge il diritto alla corrispondente qualifica senza che all'autonomia (art. 2103 c.c.), consentito porre ulteriori collettiva sia condizioni quali il riconoscimento formale della qualifica stessa, altrimenti ponendosi il contratto in contrasto, ponendo una condizione ulteriore a quelle per legge necessarie e sufficienti, con una norma inderogabile, con conseguente nullità della clausola contrattuale, per la quale il diritto del lavoratore ad un determinato inquadramento dipende esclusivamente dalla riconducibilità delle mansioni svolte alla declaratoria contrattuale relativa alla qualifica domandata. Né può accogliersi l'ulteriore profilo della medesima censura, risolvendosi in una valutazione delle prove acquisite nel giudizio di appello diversa da quella congruamente motivata dal Tribunale, in quanto tale non ammissibile in sede di legittimità; b) quanto al secondo motivo, posto che, circa il quantum delle retribuzioni, la parziale riforma della decisione di primo grado, è ben lungi dal costituire soccombenza del OL su questo capo di domanda, pur in misura ridotta, accolto anche dal Tribunale in conseguenza 8 dell'accoglimento della domanda principale;
inoltre, censura alcuna merita la decisione del Tribunale per la decisione assunta sulle spese di giudizio, e, per la insindacabilità di tale provvedimento del tutto coerente con gli esiti del giudizio, e, per la sostanziale soccombenza della ricorrente in ordine ad ogni domanda proposta.
Per questi motivi
la Corte rigetta il ricorso;
le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come da seguente dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio che si liquidano in L. 34.000. - ' oltre a L.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma il 4 dicembre 2000 Rappo, бе шить il Presidente: Il Cons. estensore: Bagliding limonerchi IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria -8610. 2001 Oggi, OL CAS M DI BOLLO, DI E R IL CANCELLIERE P , TASSA U S ELL'ART. 10 R N OGNI SPESA F I O POSTA O 533 C . IM N I SENSI D ESENTE DA 11-8-73 DA REGISTRO, E A E DIRITTO G LEG ELLA O D