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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/04/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 09.04.2025 ex art. 127-bis c.p.c., all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 119/2025
TRA
OU US, rappresentato e difeso come in atti dall'avv.
Valentina Ponte
ricorrente
E
Servizi Stand s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., - contumace convenuto
OGGETTO: spettanze
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 17.01.2025, debitamente notificato,
Servizi Stand s.r.l. agiva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti di Servizi Stand
s.r.l., per ivi sentirla condannare al pagamento di € 2.428,62 a titolo di Assegni Nucleo Familiare non corrisposti, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il ricorrente, in particolare, assumeva di aver lavorato alle dipendenze della convenuta a far data dal 17.06.2019 al 10.03.2020 in qualità di operaio livello retributivo AE2 CCNL Legno Industria con orario pieno e che, nonostante l'accoglimento della domanda
ANF dell'INPS, non vedeva corrispondersi la somma oggi azionata. Rassegnava le conclusioni sopra sinteticamente riportate di cui chiedeva l'accoglimento.
Nessuno si costituiva per parte convenuta, la quale, appurata la regolarità del procedimento di notifica degli atti di causa, veniva dichiarata contumace.
Il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale e superflua ulteriore attività istruttoria, all'esito della camera di consiglio, definiva il giudizio dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di seguito sviluppate.
***
Il ricorrente ha provato la sussistenza dei fatti che costituiscono il fondamento della domanda fatta valere in giudizio, mediante la produzione in giudizio delle buste paga (doc. 1) del modello C2
Storico (doc. 2) e, per quanto di specifico interesse in questa sede, dell'accoglimento domande ANF (doc. 3).
L'istante ha, quindi, dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta, dovendosi ricordare che nell'azione di adempimento, come quella in esame, “il creditore è tenuto a provare soltanto
l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto” (Cass.
Civ. sez. 3 n. 7027/01).
Dinanzi alle allegazioni della ricorrente la datrice di lavoro nulla ha opposto preferendo rimanere contumace. La contumacia della società assume una rilevanza non secondaria nella presente controversia: infatti, secondo i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento.
Ebbene, parte convenuta, non costituendosi non ha offerto la prova del pagamento delle competenze richieste (ANF come da conteggio di cui al doc. 4 fasc. ricorrente). Ed infatti, sebbene la scelta processuale della contumacia non consente di fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115
c.p.c., tale strategia difensiva non è invece idonea a revocare il normale riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., non potendo farsi carico alla parte costituita di provare fatti negativi quali la mancata corresponsione delle retribuzioni e delle altre competenze.
Parte convenuta va, dunque, condannata al pagamento della somma di € 2.428,62 a titolo di ANF non corrisposti, oltre interessi e rivalutazione monetaria come da conteggi prodotti.
La domanda può dunque essere accolta nei termini sopra evidenziati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 2.428,62, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, il 09.04.2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Raffaele Lapenta