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15 settembre 2005
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13 febbraio 2018
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22 dicembre 2020
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Art. 60. Denuncia di evento straordinario 1. Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi all'unita' da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell'unita' da diporto deve farne denuncia all'autorita' marittima o consolare entro tre giorni dall'arrivo in porto con le modalita' di cui all' articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .
2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumita' fisica di persone o l'integrita' ambientale, il termine di cui al comma 1 e' ridotto a ventiquattro ore.
3. Le autorita' di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.
(( 3-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del medesimo codice, l'archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto.
3-ter. L'archivio di cui al comma 3-bis registra, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, gli infortuni e i danni alla salute, che possono essere causati dai prodotti di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 .
3-quater. L'archivio di cui al comma 3-bis e' informatizzato ed e' popolato e aggiornato con i dati risultanti dalle investigazioni di cui al comma 3. L'archivio contiene dati di natura tecnica e dati relativi agli infortuni e ai danni alla salute anonimizzati. In nessun caso l'archivio registra dati personali identificativi dei soggetti coinvolti nei sinistri.
3-quinquies. Con il regolamento di attuazione del presente codice e' stabilita l'organizzazione e il funzionamento dell'archivio di cui al comma 3-bis, l'accesso allo stesso e le modalita' e i tempi per la trasmissione dei dati da parte delle autorita' marittime, della navigazione interna e consolari.
3-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumita' fisica di persone o l'integrita' ambientale, il termine di cui al comma 1 e' ridotto a ventiquattro ore.
3. Le autorita' di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.
(( 3-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del medesimo codice, l'archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto.
3-ter. L'archivio di cui al comma 3-bis registra, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, gli infortuni e i danni alla salute, che possono essere causati dai prodotti di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 .
3-quater. L'archivio di cui al comma 3-bis e' informatizzato ed e' popolato e aggiornato con i dati risultanti dalle investigazioni di cui al comma 3. L'archivio contiene dati di natura tecnica e dati relativi agli infortuni e ai danni alla salute anonimizzati. In nessun caso l'archivio registra dati personali identificativi dei soggetti coinvolti nei sinistri.
3-quinquies. Con il regolamento di attuazione del presente codice e' stabilita l'organizzazione e il funzionamento dell'archivio di cui al comma 3-bis, l'accesso allo stesso e le modalita' e i tempi per la trasmissione dei dati da parte delle autorita' marittime, della navigazione interna e consolari.
3-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
Commentari • 12
- 1. Crisi D’impresa Delle Società Di Costruzione E Manutenzione Di Ponti, Viadotti, Gallerie E Sottopassi: Cosa Fare Con L’AvvocatoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 15 aprile 2026 · 1
Introduzione Le società che costruiscono e mantengono ponti, viadotti, gallerie e sottopassi rivestono un ruolo strategico per la sicurezza nazionale. Dagli eventi che hanno scosso l'Italia negli ultimi decenni – dal crollo del viadotto Polcevera alle numerose frane che interessano la rete viaria locale – è emersa con forza la responsabilità degli operatori privati e pubblici nel garantire l'integrità delle infrastrutture. Tuttavia anche un'impresa che opera in questo settore può trovarsi in condizioni di crisi: ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, costi di manutenzione straordinaria, oneri finanziari crescenti, contenziosi per danni da mala manutenzione e …
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Giurisprudenza • 48
- 1. Trib. Napoli, sentenza 19/04/2022, n. 3877Provvedimento: […] Con atto di appello ritualmente notificato alle controparti, Parte_1 impugnava la sentenza n. 848/2016, emessa dal Giudice di Pace di Barra, per il seguente motivo: - erronea applicazione dell'art. 60 del Codice della nautica da diporto, avendo erroneamente il giudice di prime cure considerato la mancata denuncia di evento straordinario all'autorità marittima, prescritta dalla predetta norma, come condizione di procedibilità della domanda. […] Si costituiva la Controparte_1 , la quale evidenziava che la domanda attorea era improcedibile per mancata denuncia del sinistro, come previsto dall'art. 60 codice della nautica da diporto.Leggi di più...
- art. 60 codice della nautica da diporto·
- consulenza tecnica di ufficio·
- prova del danno·
- art. 13 DPR 115/2002·
- contumacia·
- spese processuali·
- art. 2054 cc·
- risarcimento danni·
- condizione di procedibilità