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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/04/2024, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
riunita nella seguente composizione:
1) Dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) Dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) Dott. Sergio Capasso - Giudice Ausiliario relatore sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 23.3.2023 e definitivamente pronunciando all'esito del procedimento in grado di appello iscritto con il n. 1549/2022 R.G. proposto da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 5, Cod.Fisc. , rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Corbo (Cod.Fisc. ) e dall'Avv. Francesco delli Carri C.F._2
(Cod.Fisc. ) e presso lo Studio del primo elettivamente domiciliata in C.F._3
Foggia alla via Napoli n. 10, in virtù di procura ad litem conferita in calce al Ricorso in appello; contro
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], CP_1
Cod.Fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Perchinunno C.F._4
(Cod.Fisc. ) e presso il di lui Studio elettivamente domiciliato in C.F._5
LA (FG) alla via F.lli Rosselli n. 40, in virtù di procura ad litem conferita in allegato alla
Memoria di costituzione in appello; con la partecipazione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, in persona del Sostituto Procuratore Generale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 23.3.2023 la causa è stata riservata per la decisione all'esito della precisazione delle conclusioni a cura delle parti, con concessione dei termini per il deposito di scritti conclusionali e repliche. Con la Sentenza n. 2474/2022 il Tribunale Ordinario di Foggia, Prima
1 Sezione Civile, “…preso atto della sentenza non definitiva n. 226/2021 che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con l'intervento del P.M., disattesa ogni ulteriore domanda ed eccezione, così provvede: 1) Rigetta la domanda di parte resistente in ordine all'assegno divorzile;
2) Rigetta la domanda di parte resistente di condanna del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; 3) condanna al Parte_1
rimborso, in favore di , delle spese di lite, che liquida in Euro 98,00 per esborsi ed CP_1
in Euro 2.738,00 per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge…”.
1.1 Giova precisare che i coniugi e hanno contratto CP_1 Parte_1
matrimonio concordatario in data 04.12.1975 in LE, allietato dalla nascita dei figli
[...]
(il 06.01.1977) e (il 28.06.1980). Con sentenza n. 280/07 del 06.02.2007, Per_1 Persona_2
il Tribunale di Foggia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con addebito di
CP_ responsabilità al onerato anche del mantenimento in favore della moglie nella misura di euro 1.000,00 mensili, oltre rivalutazione Istat: tale provvedimento è stato confermato sia dalla
Corte di Appello di Bari sia dalla Corte di Cassazione.
1.2 Maturate le condizioni di legge, il si è rivolto al Tribunale di Foggia perchè CP_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza previsione dell'assegno divorzile in favore della assumendo di essere ormai pensionato e di beneficiare del Pt_1
trattamento mensile che non gli consentiva più di corrispondere alla moglie il mantenimento di
Euro 1.219,75 (così aggiornato secondo le variazioni Istat), mentre la donna era economicamente autosufficiente.
In quella sede, la nulla ha opposto alla declaratoria di cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio ma ha avversato la domanda relativa all'assegno divorzile, anzi, in via riconvenzionale, ha chiesto il riconoscimento in proprio favore dell'emolumento de quo in Org_ misura di Euro 1.200,00 mensili o in quella ritenuta di Giustizia, oltre rivalutazione
Il Presidente ha posto, in via provvisoria, a carico del il mantenimento muliebre di CP_1
Euro 850,00 mensili e ha invitato le parti, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., alla trasformazione del giudizio in divorzio congiunto alle condizioni previste in ordinanza.
Nel prosieguo il Tribunale ha pronunciato sentenza parziale sullo status n. 226/2021 del
26.01.2021; quindi, ritenuta superflua ogni attività istruttoria e matura la causa per la decisione, ha avviato la causa per la precisazione delle conclusioni e per la decisione, all'esito del deposito dei rispettivi scritti conclusionali e repliche.
2.1 Avverso detta sentenza ha proposto gravame la chiedendo a questa Parte_1
Corte di dare atto della adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata dal giudice di
2 trasformare il giudizio in divorzio congiunto alle condizioni dell'ordinanza presidenziale (che nello specifico aveva disposto l'assegno di mantenimento di Euro 850,00 in suo favore) e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare cessata la materia del contendere in merito all'assegno divorzile;
in subordine, accogliere la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, porre a carico del il versamento dell'assegno divorzile di Euro 1.200,00 in CP_1
suo favore.
2.2 Con il primo motivo, la appellante ha censurato la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 112 c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nonché ex artt. 99 e 185 bis c.p.c. A tal proposito, ha sostenuto che il Tribunale di Foggia avrebbe dovuto dare atto della sua adesione alla proposta conciliativa formulata dal Presidente ex art. 185 bis
CP_ c.p.c. con ordinanza del 18.09.2019, e rilevare quella del resa all'udienza di precisazione delle conclusioni, così da dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, essendo venuti meno il contrasto tra le parti circa l'assegno divorzile, l'interesse a proseguire il giudizio e l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, anzichè incorrere nel vizio di ultrapetizione con l'attribuzione al CP_1 di “un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto”.
2.3 Con il secondo motivo, la ha lamentato il rigetto della domanda riconvenzionale Pt_1 mirata a conseguire l'assegno divorzile, a seguito dell'erronea valutazione dei fatti di causa e della documentazione probatoria in atti. In particolare, il giudice a quo avrebbe comparato la
CP_ documentazione reddituale delle parti riferite ad annualità diverse (il 2018 per il ed il 2017 per la , e non avrebbe tenuto conto che il 70% circa del suo reddito è costituito Pt_1
CP_ dall'assegno versatole dal in tal guisa ritenendo le attuali condizioni delle parti quasi equivalenti: dal corretto scomputo di quell'importo sarebbe residuato il reddito lordo pari ad
Euro 10.739,00 annui, deteriore rispetto a quello dell'appellato, percettore del trattamento pensionistico annuo di Euro 16.343,00 (pari ad Euro 1.257,15 mensili e non già di Euro
1.035,41 come indicato in sentenza) e del reddito da fabbricati (Euro 3.534,00) per la locazione di un mini appartamento di sua proprietà in LE (mentre da tempo la non ritrae Pt_1
reddito dal suo cespite a causa della morosità del conduttore destinatario di intimazione di sfratto).
Il Tribunale foggiano, inoltre, neppure avrebbe considerato ulteriori circostanze: a) la Pt_1
risiede in un immobile di proprietà del figlio per il quale versa mensilmente circa Euro Per_2
250,00 a titolo di contributo spese ed oneri condominiali, e paga tutte le utenze;
b) il rimborso in atto di finanziamenti bancari richiesti per far fronte alle spese correnti e al pagamento delle tasse;
Org_ CP_ c) l'esposizione debitoria verso l' e l' , in gran parte dovuta al il Organizzazione_3
3 quale fino alla separazione ha di fatto condotto i terreni di proprietà della senza Pt_1
versare gli oneri previdenziali e fiscali. Ancora, ad avviso della appellante il ha CP_1
taciuto la proprietà di svariati immobili locati a terzi o coltivati (per i quali percepisce contributi agricoli comunitari) ed ha omesso di documentare ulteriori redditi e il patrimonio accumulato nel corso del matrimonio: i titoli di proprietà e gli atti notarili relativi a diritti reali su beni immobili;
la partecipazione in tre società operanti nel campo dell'edilizia e solo formalmente riconducibili ai figli;
e Controparte_2 Controparte_3 [...]
); le visure camerali e catastali;
i fondi pensione;
i contratti di Controparte_4
investimento e deposito titoli.
2.4 Con ulteriore doglianza, la appellante ha imputato al giudice di prime cure di aver ritenuto insussistenti le componenti assistenziale, risarcitoria e compensativa/perequativa dell'assegno divorzile, sebbene dalla documentazione in atti siano emersi: a) l'inadeguatezza dei mezzi e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto anche dell'età avanzata della nonché il grave pregiudizio in ipotesi di revoca dell'assegno de quo; b) la Pt_1
compromissione del rapporto matrimoniale (durato 27 anni) a causa di una relazione
CP_ extraconiugale del che aveva originato litigi tra i coniugi culminati nell'episodio del
12.02.2002 in cui la ha subito percosse ed è stata minacciata di ulteriori violenze se Pt_1 non avesse abbandonato la casa coniugale (all'episodio sono seguiti il ricorso ex art. 342 bis
Cod.Civ., l'allontanamento dalla casa coniugale, l'ingiunzione di non porre in essere molestie e CP_ l'addebito della separazione al;
c) la disparità economico-patrimoniale delle parti, mai contestata dall'uomo, derivante dalle scelte condivise di conduzione della vita familiare, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della in funzione del ruolo di cura Pt_1
CP_ della famiglia e dei figli, e con la possibilità per il di dedicarsi dapprima alla attività di elettrauto e dipoi al settore edilizio.
2.5 Preliminarmente al merito, la appellante ha chiesto alla Corte di sospendere l'esecutività dell'impugnata sentenza sussistendo i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, stante la incidenza sulla precaria situazione patrimoniale della e l'impossibilità per Pt_1
costei di far fronte alle esigenze di vita con le residue ed esigue entrate mensili, tenuto conto dell'inadeguatezza dei mezzi della deducente e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, anche in ragione dell'età avanzata.
2.6 Da ultimo, la ha rassegnato le conclusioni nel merito chiedendo alla Corte “...IN Pt_1
VIA RE . - dato atto dell'adesione di entrambe le parti, nel corso del giudizio di primo grado, alla proposta conciliativa formulata dal Presidente ex art. 185 bis c.p.c. con il decreto del 18.09.2019, e della disponibilità degli stessi a trasformare il giudizio in divorzio
4 congiunto alle condizioni stabilite nel succitato provvedimento presidenziale, previa declaratoria di nullità della impugnata sentenza per violazione dell'art. 112 cpc, e, comunque, in totale riforma della stessa, dichiarare la cessazione della materia del contendere in merito al richiesto assegno divorzile, con conseguente obbligo in capo al sig. di CP_1 corrispondere alla sig.ra la somma mensile di € 850,00 a titolo di assegno divorzile Pt_1 da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all' , in conformità alla accettata proposta conciliativa. Regolare le spese di lite di Org_1
entrambi i gradi di giudizio, come per legge. IN VIA SUBORDINATA, condizionata al mancato accoglimento della domanda principale di cui al capo che precede: Accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dalla sig.ra e, per l'effetto, porre a carico del sig. Parte_1
, per le ragioni innanzi dedotte, il versamento, in favore della deducente, di un CP_1 assegno divorzile nella misura di €. 1.200,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, ovvero, in subordine, nella diversa misura che sarà ritenuta di Giustizia. Regolare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA Si reiterano, per quanto possa ancora occorrere, le richieste istruttorie, come già indicate ed articolate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., depositata il 17.02.2020, e non accolte.”
3.1 Si è costituito in giudizio il eccependo, in via preliminare, l'inammissibilita' CP_1 dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e della documentazione prodotta dalla appellante ex novo con il presente giudizio ma già preesistente e producibile in primo grado (tra questa, il protocollo udienze civili Tribunale di Foggia del 15.12.2020; l'intimazione di sfratto per morosità notificata il 12.09.2022; la richiesta di estinzione anticipata del finanziamento n.
58705699).
CP_
3.2 Nel merito, il ha dedotto l'infondatezza del gravame e la correttezza della sentenza de qua, fondata sulle emergenze istruttorie prospettate dalle parti e sul vaglio della documentazione versata in atti, da cui è emerso che la appellante vanta reddito da cespiti mobiliari ed immobiliari che le consentono di condurre una tenore di vita agiato e dignitoso. oltre a percepire il CP_5
trattamento pensionistico, è proprietaria di due appartamenti locati a terzi e di un appezzamento di terreno di circa 14 ettari coltivati a grano dai quali periodicamente percepisce sia i contributi comunitari per il tramite dell' sia il ricavato dalla produzione di cereali;
inoltre, qualche Org_4
tempo prima del giudizio divorzile ha ricavato circa cinquecentomila euro dalla vendita di un terreno con fabbricato rurale, dal disinvestimento di titoli azionari, dalla disdetta di polizze assicurative sulla vita e libretti bancari: pertanto, la sentenza di primo grado ha comparato le condizioni economico-patrimoniali delle parti in causa ed ha giudicato insussistente il diritto della a percepire l'assegno de quo. Diversamente, il nel 2002 è stato Pt_1 CP_1
5 costretto a cessare l'attività di artigiano a causa dell'età e di patologie invalidanti, per cui vive esclusivamente degli emolumenti pensionistici (circa Euro 1.000,00 mensili) e non è in grado di
CP_ versare alla ex coniuge il mantenimento stabilito nel citato provvedimento Presidenziale. Il ha anche precisato l'acclarata infondatezza delle argomentazioni avversarie circa l'attività di imprenditore edile da egli asseritamente svolta e, di conseguenza, della riferibilità degli immobili realizzati da quelle società a lui ingiustamente attribuite e di cui, invece, è socio titolare al 50% il figlio . Per_2
CP_
3.3 Ad avviso del il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei parametri di legge previsti in materia, e non hanno ragion d'essere i rilievi di nullità della sentenza sollevati dalla a tal proposito, l'appellato ha ribadito di aver dato disponibilità (anche nelle note Pt_1 di trattazione scritta depositate il 30.5.2022) a comparire innanzi all'istruttore per “trattare” una
“soluzione concordata” delle questioni economiche e di aver dichiarato l'adesione all'invito ex art. 185 bis c.p.c. contenuto nell'ordinanza Presidenziale del 18.9.2019; tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto in questa sede, la nei propri scritti ha assunto “un contegno Pt_1 processuale completamente “incompatibile” con la richiesta avanzate nell'atto di CP_ impugnazione” definendo “non seria” l'adesione del alla proposta conciliativa, motivata da intenti meramente dilatori oltre che caratterizzata da “mala fede o colpa grave”, tanto da richiederne la condanna ex art. 91 c.p.c., ed il risarcimento ex art. 96, comma 1, c.p.c,
Tale atteggiamento, dimostrativo del mancato raggiungimento di un valido accordo sulla proposta conciliativa, è stato correttamente valutato dal Tribunale che ha condannato la donna al pagamento delle spese di lite. CP_
3.4 Il ha avversato il terzo motivo di censura in mancanza di riscontri probatori sulla circostanza dell'asserito sacrificio di parte appellante della propria crescita economica e professionale in favore di quella dell'ex coniuge e del benessere della famiglia. Semmai la ha gestito il patrimonio immobiliare di sua proprietà facendone propri i ricavi, sia Pt_1
durante il matrimonio sia dopo la separazione, e sebbene fosse ancora in età lavorativa, nel lungo tempo trascorso dalla separazione non ha svolto alcuna ulteriore attività disponendo di reddito sufficiente al proprio sostentamento: di tanto ha dato atto il Tribunale statuendo che anche nel CP_ caso in cui il avesse goduto di un reddito maggiore rispetto a quello della ex coniuge, i redditi e le scelte di vita di quest'ultima non le avrebbero consentito di ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile.
3.5 Da ultimo, l'appellato ha rassegnato le conclusioni chiedendo alla Corte di “…- preliminarmente: dichiarare l'appello inammissibile per la violazione dell'art 342 c.p.c.; - dichiarare inammissibili ai fini della decisione le avverse produzioni documentali indicate in
6 premessa, poiché irritualmente depositate, con ogni consequenziale provvedimento di legge;
- nel merito: rigettare il proposto appello per i motivi di cui innanzi, confermando la sentenza di primo grado;
- comunque, condannare la appellante al pagamento di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio”.
4. La trattazione del gravame si è svolta all'udienza camerale del 26.01.2023 celebrata alla presenza delle parti, le quali hanno ribadito le rispettive argomentazioni e richieste, in primis l'istanza di inibitoria della sentenza impugnata. Il Collegio ha riservato la decisione sul punto, fissando l'udienza del 23.3.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Con precedente provvedimento la Corte ha rigettato l'istanza ex art. 283 c.p.c. ritenendo insussistenti nel caso di specie i requisiti previsti dalla norma di riferimento.
La camera di consiglio del 23.3.2023 è stata celebrata con modalità cosiddetta “cartolare” a mezzo deposito delle Note di trattazione scritta con le quali hanno precisato le rispettive conclusioni, ed il Collegio ha riservato la decisione concedendo i termini per deposito degli scritti conclusionali e delle repliche.
Con nota in atti, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica non ha espresso parere
“trattandosi di questioni che non attengono figli minorenni o maggiorenni non autonomi o altri soggetti tutelati dalla legge”.
5.1 Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “Il nuovo testo normativo non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalcano la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specialmente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice” (Cass.Civ. n. 4541/2017). Ed ancora:
“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
7 argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”
(Cass.Civ. n. 27199/2017). Nel caso di specie, il Collegio osserva che parte appellante ha sufficientemente individuato i capi del dispositivo della sentenza oggetto di impugnazione e, nel contempo, ha indicato le ragioni in fatto ed in diritto per le quali ne ha chiesto la modifica;
pertanto, l'eccezione di inammissibilità deve essere disattesa.
5.2 Riepilogate le principali allegazioni difensive delle parti e le vicende che hanno caratterizzato il procedimento di appello, in punto di diritto sostanziale è necessario inquadrare la disciplina in subiecta materia. Come noto, l'assegno di divorzio è disciplinato dall'art. 5 della L.
898/1970 che prevede che il Tribunale, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa obbligare un coniuge a somministrare all'altro un assegno, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, della ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio personale e/o di quello comune, oltre che del reddito di entrambi.
E ciò a motivo della funzione propria dell'assegno divorzile tesa all'esplicazione del valore della solidarietà postconiugale, che si concreta a seguito dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge richiedente e dell'impossibilità di procacciarseli per ragioni oggettive.
E dunque, detto assegno aveva originariamente una funzione assistenziale, volta cioè a colmare l'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge economicamente più debole, al fine di consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante l'unione coniugale, sebbene la Cassazione, già con la sentenza n. 11504/2017, avesse inteso superare tale parametro valorizzando il principio di autoresponsabilità di ciascun coniuge.
Tali principi sono poi stati temperati con l'arresto giurisprudenziale di cui alla nota sentenza n.
18287/2018 delle SS. UU. della Suprema Corte che ha valorizzato la funziona compensativa, perequativa, riequilibratrice e risarcitoria dell'assegno divorzile, divenuta prevalente rispetto a quella assistenziale ed alimentare.
Pertanto il Tribunale, chiamato ad adottare una decisione sul punto, è tenuto ad accertare prima se tale diritto possa essere riconosciuto al coniuge richiedente (an), per poi giungere alla determinazione dell'esatto ammontare di tale assegno (quantum), senza sottovalutare
8 l'importanza dei comportamenti assunti dalle parti a seguito del manifestarsi della crisi coniugale
(fra cui l'inizio di una nuova convivenza), stante il rilievo da attribuirsi ai principi di libertà ed autoresponsabilità che incidono parimenti sugli effetti economici gemmati dallo scioglimento del vincolo.
E tuttavia, tali accertamenti sono conseguenti agli approfondimenti istruttori propri della fase di merito del divorzio di guisa che, solo con la sentenza che definirà il giudizio, avente carattere costitutivo, potrà stabilirsi se il coniuge richiedente avrà diritto o meno di beneficiare di tale assegno trattandosi, per l'appunto, di decisione connessa indefettibilmente allo scioglimento del vincolo.
Da tali principi deriva il seguente corollario: nella fase sommaria del procedimento divorzile il
Giudice non è chiamato a formulare un'anticipazione del giudizio riguardante la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di tale assegno, ma solo ad accertare se, medio tempore rispetto alla fase separativa, si siano verificati fatti nuovi che comportino la modifica delle determinazioni ivi assunte (Corte di Appello de L'Aquila, decreto 04.10.2018).
5.3 Il primo motivo di censura risulta infondato. A fronte dell'invito ex art. 185 bis c.p.c. rivolto dal Presidente, non sembra vi sia stata la convergenza delle parti sulla proposta ivi formulata. Vero è che la ha più volte manifestato la sua adesione in tal senso, tuttavia Pt_1
il anche da ultimo ha manifestato disponibilità a discutere la possibile definizione CP_1
congiunta della lite pur senza mai formulare espressa accettazione della statuizione economica di cui all'ordinanza presidenziale. Pertanto, in mancanza di espresso accordo, il procedimento di prime cure è proseguito sino alla sentenza qui impugnata, vieppiù in ragione della richiesta condanna ex art. 96 c.p.c. da parte della Pt_1
5.4 In relazione alla istanza di riconoscimento dell'assegno divorzile, la Corte osserva che il giudice di prime cure ha analizzato le prospettazione delle parti e valutato la documentazione da esse depositata così da ricostruirne il quadro chiaramente riepilogato in sentenza. Nello
CP_ specifico, il ha cessato l'attività di elettrauto già nell'anno 2004 per problematiche di salute ed all'attualità risulta collocato in pensione percependo il trattamento mensile di Euro 1.035,41
(in proposito, la ha indicato il maggior importo di Euro 1.57,15). L'uomo è anche Pt_1
proprietario di immobili a destinazione commerciale in LE concessi in locazione, di un appartamento, di un terreno agricolo coltivato (esteso circa 7 ettari), ed inoltre è titolare di partecipazioni societarie e di depositi di titoli. In proposito, le dichiarazioni reddituali prodotte per il periodo 2016-2019, hanno evidenziato il reddito annuo complessivo pari a circa Euro
28.882,00. Per converso, la è titolare di pensione da coltivatrice diretta (pur Parte_1 non avendo svolto direttamente l'attività) con trattamento mensile di circa Euro 548,00, è
9 proprietaria di due appartamenti consessi in locazione a terzi da cui ritrae reddito di Euro 564,00 mensile, nonché di un terreno (esteso circa 14 ettari) coltivato a cereali e per il quale percepisce contributi comunitari Dalla dichiarazioni fiscali in atti, il Tribunale ha quantificato in circa Org_4
Euro 28.173,00 il reddito annuo della donna per il periodo 2016-2019. Ulteriore dato preso in considerazione del primo giudice è quello anagrafico (entrambi i contendenti sono ultrasettantenni) che ha escluso la capacità lavorativa per entrambe le parti.
A fronte della sostanziale equivalenza reddituale sancita dal Tribunale, deve darsi conto del rilievo sollevato dalla secondo cui la maggior parte del suo reddito è costituita Pt_1
CP_ dall'assegno corrisposto dal sicchè sussisterebbe uno squilibrio tra le rispettive posizioni.
Ebbene, sul punto non può prescindersi dal costante principio di legittimità secondo il quale l'eventuale sproporzioni reddituale, qualora di fatto esistente, non giustifica di per sé il provvedimento giudiziale che miri al riequilibrio delle due posizioni tra le parti, dovendo in concreto il giudice procedere a verificare se il soggetto richiedente sia privo di adeguati mezzi di sussistenza e sia impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive, inoltre, in caso affermativo, se quella differenza sia il frutto di scelte condivise in costanza di matrimonio e se il richiedente, quale soggetto economicamente più debole, abbia sacrificato aspettative professionali e/o lavorative a beneficio della famiglia e dei figli. In proposito, il primo giudice non ha mancato di evidenziare che la dispone del trattamento pensionistico, del reddito ritratto Parte_1
dalla locazione dei due immobili e dal terreno su descritto in termini di raccolti periodici e di contributi comunitari in agricoltura, così da concludere che costei possiede reddito proprio e mezzi di sostentamento: tale conclusione è del tutto condivisibile da questa Corte e vale ad escludere la funzione assistenziale riconosciuta all'assegno divorzile.
Ed ancora, è di tutta evidenza come la appellante sconti l'omessa dimostrazione che l'attività domestica di cura ed accudimento della famiglia e dei figli durante la convivenza matrimoniale le abbia comportato la perdita o la rinuncia a possibilità di affermazione nel mondo lavorativo e di guadagno: infatti, nulla in contrario ha dedotto l'interessata sicchè trattasi di circostanza mia contestata. Neppure è in contestazione che la si sia astenuta dalla ricerca di una Pt_1
occupazione successivamente alla separazione dichiarata nel 2007 allorquando avrebbe avuto CP_ possibilità di ingresso nel mondo del lavoro per affrancarsi economicamente dal e procacciare reddito in via diretta per il suo sostentamento.
In buona sostanza, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che “il contributo fornito dalla resistente alla conduzione della vita familiare sia stato causa di perdita di chanches che hanno determinato una sproporzione delle condizioni economiche tra i coniugi né che la predetta abbia fatto alcunché da dopo la separazione per rendersi autonoma, probabilmente
10 proprio in quanto – come emerge dalla dichiarazione dei redditi – già risultava essere percettrice di un buon reddito. Dunque, anche ove il ricorrente godesse di un reddito maggiore rispetto alla resistente, i redditi della resistente nonché le scelte familiari operate non sarebbero tali da giustificare il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente”.
Da ultimo, adeguata motivazione è stata resa dal Tribunale foggiano laddove da un lato non ha valutato il tenore di vita della richiedente e dall'altro ha negato l'ingresso alle indagini tributarie CP_ sollecitate dalla circa la condizione economico-patrimoniale del attesa la rilevata Pt_1 carenza dei requisiti per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile in capo alla richiedente, indagine che avrebbe avuto ragion d'essere solo al fine di quantificare la misura del beneficio.
6. In ragione delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da Parte_1
deve essere rigettato, con conseguente condanna della appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022.
7. Deve darsi atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dalla Legge di Stabilità 228/12) che obbliga la parte che abbia proposto una impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato per le spese di giustizia.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da iscritto al Parte_1
n. 1549/2022 R.G., così dispone: 1) rigetta il gravame e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
2) condanna la appellante al pagamento delle spese di Parte_1
lite in favore di liquidate in Euro 3.777,00 per compenso professionale, oltre il CP_1
rimborso del 15% per spese generali, oltre C.n.a. ed I.v.a. come per legge, se dovuti;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002 a carico della appellante;
l'obbligo sorge all'atto del deposito del Parte_1
presente provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello il giorno 12 marzo 2024
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Dott. Sergio Capasso Dott.ssa Maria Mitola
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