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Articolo 3 della Legge 10 febbraio 2005, n. 23
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Legge 10 febbraio 2005, n. 23
Articolo 3 della Legge 10 febbraio 2005, n. 23
Versione
3 marzo 2005
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 3 marzo 2005
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