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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/11/2025, n. 2284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2284 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, alla pubblica udienza del 19.11.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 4392/2022 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
nata a [...] il 21 agosto del 1995 (C.F: ) e residente Parte_1 C.F._1 in Torre del Greco in piazza Luigi Palomba n.22, rappresentata e difesa come da procura a margine del ricorso, dagli avvocati Raffaele Auricchio (c.f. – pec: C.F._2
e AO ZA ( – pec: Email_1 C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, in Torre del Email_2 Greco, alla Via Circumvallazione, n.20
RICORRENTE
CONTRO
corrente in Milano, Via G.B. Controparte_1 Cassinis 21, C.F. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano
, in persona del procuratore pro tempore Dott. nato a [...] il P.IVA_1 CP_2 14/11/1964, C.F. , in forza di procura a rogito Notaio di C.F._4 Persona_1 Milano, del 10/11/2020, rep. n. 5046/2546, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Tommaso Fareri e dall'avv. Loredana Grosso (C.F.: ) ed C.F._5 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Napoli, Via Torino, 125 RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.7.2022, la ricorrente in epigrafe esponeva:
di essere iscritta alle matricole della Gente di Mare di SECONDA categoria del Compartimento Marittimo di Torre del Greco al n. 22001, in qualità di Hostess, a far data dal 09.01.2015 e, quindi, iscritta con la qualifica di Commissario di Bordo dal 2018 in seguito alle abilitazioni conseguite, come desumibile dal Foglio Provvisorio di Navigazione e dall'Estratto Matricola Mercantile ( doc.ti nn. 2 e 3); che, a causa di una grave forma di obesità, in data 21.2.2019, veniva sottoposta ad intervento bariatrico, presso l'Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano (doc. n. 5) e successivamente, praticava accertamenti diagnostici di controllo (doc. n. 6); che, il giorno 21.7.2020, la ricorrente si imbarcava nel porto di Civitavecchia a bordo della motonave “Moby Tommy” della società di armamento Compagnia Italiana di Navigazione spa (CIN) con tipologia di contratto di arruolamento “ad imbarco”; che il giorno 11.08.2020 l'istante sbarcava nel porto di Civitavecchia, a causa di persistenti e gravi disturbi, denunciati dalla stessa al momento della visita presso l' CP_3 (Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera) –SASN (Servizio Assistenza Sanitaria ai
[...] Naviganti) di Civitavecchia, dichiarando al personale medico di assistenza di accusare i seguenti sintomi: “…. vomito, (ho) bruciore di stomaco e non riesco a mangiare e bere” (doc. n. 7); che veniva, quindi, prontamente assistita dal personale medico dell'ambulatorio SASN di Civitavecchia, che - dopo averla indirizzata presso il SASN di Napoli competente per
1 territorio – le diagnosticava: “Nausea e vomito. Perdita di forza. Dispepsia”, in particolare annotando al rigo dedicato alle osservazioni speciali del Mod. Mal 1 quanto segue: “Nausea, ematemesi, perdita di forza, si prescrive terapia farmacologica e si consiglia visita chirurgica” (doc. n. 7); che il giorno successivo allo sbarco - 12.08.2020- l'istante veniva sottoposta a visita presso l'ambulatorio di Fiumicino ed assunta in cura, per inabilità totale Parte_2 al lavoro fino al 13.08.2020 (doc. n. 8); che il giorno 13.08.2020 l'istante, come da certificato rilasciato dal Ministero della Salute veniva sottoposta a visita medica presso l'ambulatorio SASN di Parte_3 Napoli, ove, in pari data, le veniva prescritto l'obbligo di ulteriori accertamenti diagnostici (doc.ti nn. 9 e 10); che, in data 24.08.20, la ricorrente si sottoponeva al prelievo ematico e, quindi, in data 07.09.20 alla stessa veniva praticato l'esame Rx del tubo digerente (doc.ti nn. 11 e12); che il giorno 1.10.2020 la ricorrente veniva sottoposta ad un nuovo controllo presso l'ambulatorio di Gastroenterologia ASL Napoli 3 sud Distretto 53 di Castellammare di Stabia;
che l'istante, quindi, successivamente si sottoponeva ad ulteriori esami diagnostici, i cui certificati e prescrizioni specialistiche confermavano la patologia ematica in atto al momento dello sbarco, patologia che costituiva la causa unica e determinante del ritiro definitivo del libretto di navigazione (doc.ti nn. 19 e 20);
che, in data 22.03.2021, quindi, con certificato rilasciato dall'ambulatorio di Napoli
nonostante il perdurare della richiamata affezione, la ricorrente veniva Controparte_4 dimessa dall'assistenza e sottoposta al giudizio della Commissione Medica Permanente di primo grado (doc. n. 21); che, in data 14.05.2021, si sottoponeva al giudizio della Commissione Medica Permanente di primo grado presso la Capitaneria di Porto di Torre del Greco, che nel relativo verbale formulava le seguenti conclusioni: “anemia sideropenica persistente in esiti di intervento di sleeve gastrectomy. NON IDONEA PERMANENTEMENTE AI SERVIZI DELLA NAVIGAZIONE AI SENSI DEL R.D. LEGGE 1773 DEL 1933 ALLEGATO 2 PUNTI 4 E 20” (doc.ti nn. 23 e 24); che, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili – Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Torre del Greco, reso in data 20.09.2021, la ricorrente veniva cancellata dalle matricole della Gente di Mare “per perdita permanente dell'idoneità fisica ai servizi della navigazione, a norma dell'articolo 120 lettera d) del Codice della Navigazione” (doc. n. 25); che l'istante, quindi, avviava la procedura per il riconoscimento dell'indennizzo previsto dal regolamento ondo di Assistenza Nazionale Integrativa Marittimi), di cui Controparte_5 all'accordo collettivo del 20.12.2002 e succ. modifiche (accordo 11.06.2003 – addendum del 03.02.2009), ora allegato n. 16 del C.C.N.L del comparto marittimo, siglato da CP_6
e dalle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali , e CP_7 CP_8 CP_9 doc. n. 26), senza esito positivo. CP_10 Tanto precisato, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che il ritiro del libretto di navigazione della ricorrente è stato determinato dalla patologia di “anemia sideropenica persistente” e che detta patologia si è verificata a bordo in data 11.08.2020 durante l'imbarco del 21.07.2020; b) per l'effetto, dichiarare in favore della ricorrente il diritto all'indennità pari ad € 31.000,00 (trentunomila/00), così come espressamente previsto dal regolamento di polizza della Helvetia Compagnia di Navigazione s.a. che regola i casi di “Ritiro definitivo del libretto di navigazione”; c) condannare la società in Controparte_11 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di € 31.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della
2 presentazione della domanda di indennizzo (20.09.2021) e sino all'effettivo soddisfo;
d) con vittoria di spese, diritti e onorari”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguente statuizione. All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
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La ricorrente ha evocato in giudizio Controparte_12 chiedendo la corresponsione dell'indennizzo, dovuto per il ritiro del libretto di
[...] navigazione. L'indennità per il ritiro del libretto di navigazione non è altro che un indennizzo assicurativo erogato in forza di una polizza. Il ha, infatti, contratto con una polizza per conto CP_5 Controparte_1 di chi spetta (doc. 2); ai sensi dell'art. 1891 c.c., beneficiari della polizza sono i marittimi, soggetti assicurati. In forza di tale polizza, ove un marittimo assicurato subisca un infortunio o una malattia che cagioni la cancellazione dalle matricole della gente di mare (c.d. “ritiro definitivo del libretto di navigazione”), sussistendo tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla polizza, ad esso viene erogato un indennizzo stabilito in polizza e parametrato per età. La convenuta ha negato la erogazione dell'indennizzo, sul presupposto che la malattia che ha cagionato il ritiro del libretto di navigazione non è sorta durante l'imbarco, ma era preesistente e, comunque, generatasi non a causa delle mansioni svolte a bordo;
pertanto, non si sarebbe verificato il sinistro coperto dalla polizza e, quindi, non sarebbe dovuto alcun indennizzo. Ciò posto, va rilevato che, con accordo collettivo del 20.12.2002, avente ad oggetto le tutele assicurative del personale marittimo, le organizzazioni sindacali di categoria hanno previsto a carico del predetto Fondo di Assistenza Nazionale Integrativa Marittimi, la CP_5 l'obbligo di stipulare polizze assicurative per titoli (tra cui i 'sinistri avvenuti a seguito di malattie o infortuni a condizione che tali malattie od infortuni abbiano comportato il ritiro definitivo del libretto di navigazione con conseguente dichiarazione di permanente inidoneità alla navigazione') e importi ivi specificati e 'nei limiti delle condizioni generali e/o particolari d'uso e/o di mercato'. La e la hanno stipulato una polizza per conto di chi CP_5 Controparte_1 spetta ex art 1891 c.c. ai fini dell'ottenimento dei benefici assistenziali da parte dei lavoratori marittimi. Con successivo accordo sindacale, vigente all'epoca dei fatti, sono state dettate le procedure da seguire per le richieste di indennizzo, e, in particolare, al punto 9 lett. b), è stato previsto che : “per i marittimi in T.P. (turno particolare) o in T.G. in caso di evento da infortunio solo qualora l'infortunio sia accaduto a bordo con franchigia o se risultano causa stessa dello sbarco, nel caso invece di evento da malattia solo se la stessa si è manifestata a bordo in franchigia o entro il limite del 28° giorno incluso dalla data dello sbarco”. Quindi, osservato che dal tenore delle summenzionate previsioni si evince che, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, è necessario che la malattia si manifesti in un arco temporale definito ed accertabile, mediante apposito avvio a malattia, e che, con specifico riferimento alle patologie insorte in seguito allo sbarco, è previsto un termine ultimo di 28 giorni ai fini della ricomprensione dell'evento, nel novero degli eventi indennizzabili. In particolare, come ha affermato Cass. n. 27458/2006 “quello che rileva è una malattia
o gli esiti di un infortunio di gravità tale da comportare il ritiro del libretto di navigazione, e cioè il momento in cui si realizzano le condizioni fisiche rilevanti ai fini della inidoneità alla navigazione.
3 Nelle assicurazioni private è consentito alle parti convenire la copertura di aggravamenti di malattie preesistenti … . Anche nelle assicurazioni sociali la preesistenza della patologia non porta alla negazione della copertura assicurativa”, e come ha precisato Cass. 4937/2007 “quello che rileva, ai fini del rischio assicurato dal è il ritiro del libretto accompagnato da CP_5 una patologia di gravità tale da comportare detto ritiro”. Ciò posto, in ossequio alla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass n 7151 del 21.3.2013), è bene precisare che il rischio assicurato è la malattia, ove il giudizio della Commissione medica e il ritiro del libretto di navigazione costituiscono solo le condizioni della sua rilevanza, ai fini della inidoneità alla navigazione del conseguimento del diritto all'indennizzo. Poiché la causa del contratto di assicurazione privata consiste nel trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicurante (art. 1882 c.c.), non vi è dubbio che il rischio stesso debba preesistere alla stipula del contratto, pena la nullità dello stesso per assenza del rischio da trasferire. Quello che deve essere successivo alla stipula, pena la nullità del contratto per essersi la eventualità di un fatto sfavorevole (nel che consiste il rischio) già verificata, è l'evento (id est la condizione – ritiro del libretto – che fa assumere rilevanza all'evento). Vi è, peraltro, da precisare che, poiché non è qualsiasi malattia causa del ritiro del libretto, ma quella di gravità tale da impedire la navigazione, non potrebbe, di per sé, la preesistenza di una malattia portare alla negazione della copertura assicurativa conseguendo tale negazione solo alla preesistenza di una malattia che abbia raggiunto (già prima dell'imbarco) una gravità tale da escludere ogni capacità residua di lavoro del marittimo.“In tema di assicurazione contro il rischio del ritiro del libretto di navigazione per inidoneità alla navigazione, poiché causa del ritiro del libretto della navigazione non è qualsiasi malattia, ma solo quella di gravità tale da impedire la navigazione, la preesistenza di uno stato patologico, rispetto alla stipula del contratto di assicurazione, non può, di per sé, portare alla negazione della copertura assicurativa, conseguendo tale negazione solo alla preesistenza di una malattia che abbia raggiunto (già prima dell'imbarco) una gravità tale da escludere ogni capacità residua di lavoro del marittimo” (Cass. n. 7151 del 21.3.2013; Cass. 2 marzo 2007, n. 4937, 12 aprile 2010 n. 8652). E', perciò, in applicazione di tali principi che vanno letti i fatti in esame e il loro succedersi, evidentemente significativi del raggiungimento della gravità della malattia, tale da determinare il ritiro del libretto, solo in epoca successiva allo sbarco, giammai potendo preesistere la malattia in quella specifica entità prima dell'ultimo imbarco per la semplice, quanto scontata ragione, che altrimenti non sarebbe stato consentito l'imbarco. Invero, la ricorrente, imbarcata il giorno 21.7.2020, nel porto di Civitavecchia a bordo della motonave “Moby Tommy” della società di armamento Compagnia Italiana di Navigazione spa (CIN) con tipologia di contratto di arruolamento “ad imbarco”, il giorno 11.08.2020 l'istante sbarcava nel porto di Civitavecchia, a causa di persistenti e gravi disturbi denunciati dalla stessa al momento della visita presso l'USMAF (Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera) – SASN (Servizio Assistenza Sanitaria ai Naviganti) di Civitavecchia. Ebbene, la convenuta ha negato l'indennizzo sul presupposto che la malattia in questione non avrebbe alcun nesso di causalità con le mansioni svolte a bordo dalla ricorrente e sarebbe, comunque, preesistente e non di natura professionale. Al riguardo, la resistente ha invocato l'art. 12 della polizza (oggetto della assicurazione):
“l'assicurazione viene prestata per il caso di cancellazione definitiva dalle matricole e dai registri della gente di mare ai sensi dell'art. 120 comma d) del Codice della Navigazione e delle leggi speciali vigenti, in merito, in conseguenza di malattie e/o infortuni professionali (salve le eccezioni di cui gli articoli successivi), subiti durante il periodo di validità della presente polizza, fermo restando che per data del sinistro si intende la data di accadimento dell'infortunio o l'insorgenza della malattia (…)”; il successivo art. 20 della polizza (malattie escluse) precisa che, fra le altre, sono escluse le malattie preesistenti e già note all'assicurato.
4 Ad avviso del Tribunale, la ricostruzione operata dalla parte resistente non può essere condivisa. Invero, come si desume dall' accordo collettivo del 20.12.2002, ciò che rileva ai fini della copertura è che la malattia o l'infortunio abbiano come conseguenza il ritiro del libretto. Quanto alla malattia è necessario che sia insorta entro 28 giorni dallo sbarco e che la preesistenza di uno stato patologico, rispetto alla stipula del contratto di assicurazione, non può, di per sé, portare alla negazione della copertura assicurativa, conseguendo tale negazione solo alla preesistenza di una malattia che abbia raggiunto (già prima dell'imbarco) una gravità tale da escludere ogni capacità residua di lavoro del marittimo (Cass. n. 7151 del 21.3.2013). Nella ipotesi al vaglio, ricorrono le condizioni predette, dovendosi desumere che la patologia abbia raggiunto il grado di gravità, che ne ha determinato il ritiro del libretto, solo in epoca successiva allo sbarco, diversamente opinando, non sarebbe stato consentito l'imbarco della ricorrente. La distinzione- presente nella polizza allegata dalla parte convenuta stipulata con il in data 01.09.1997 - tra eventi di natura professionale ed eventi di natura extra CP_5 professionale, oggetto della copertura assicurativa in favore del marittimo, risulta successivamente abrogata dal Verbale di accordo sindacale del 20.12.2002 ( doc. n. 26 fascicolo di parte ricorrente e doc. n.3 fascicolo di parte resistente ) cui il è vincolato ( cfr. art. 3 CP_5 pagg 199-200 ) restando a suo carico l'obbligo di rinnovare la sottoscrizione della polizza di assicurazione alle condizioni stabilite nel predetto Accordo Sindacale. In proposito, a riprova dell'irrilevanza della distinzione tra eventi di natura professionale ed eventi di natura extra professionale oggetto della copertura assicurativa, si evidenzia che “il momento di insorgenza del danno non può essere ancorato all'evento morbigeno che lo ha reso inabile alla navigazione bensì, come previsto dalla contrattazione di settore, al ritiro del libretto di navigazione” (cfr. sentenza Tribunale di Napoli est. Urzini del 13.10.2017 in Tranzillo vs + 1 ). CP_5 Il ricorso, pertanto, deve trovare accoglimento, con condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo, come quantificato in ricorso, non oggetto di specifica contestazione. Spese secondo soccombenza.
P. Q. M.
Il giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, condanna la società Controparte_1 Controparte_11
[..
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'istante, della complessiva somma di € 31.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della presentazione della domanda di indennizzo (20.09.2021) e sino all'effettivo soddisfo;
condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 3.809, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, 19.11.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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