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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/10/2025, n. 4417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4417 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 7934/2025 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 7934/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINO Parte_1 C.F._1
VI e dell'avv. LAMACCHIA ANNA SILVANA ( ) Largo C.F._2 Luigi Cibrario, 10 10144 Torino Italia;
elettivamente domiciliato in Largo Luigi Cibrario, 10 10144 Torino presso il difensore avv. MARTINO VI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 MARAZZA MARCO e dell'avv. DE FEO DOMENICO ( ) PIAZZA C.F._3 ARMANDO DIAZ 6 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA DELLE TRE MADONNE, 8 00197 ROMA presso il difensore avv. MARAZZA MARCO RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 25 giugno 2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“1) accertata e dichiarata l'illegittimità degli assorbimenti della voce sovraminimo individuale operati dalla società conventa dal febbraio 2018, dichiararsi tenuta e conseguentemente condannarsi la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma capitale lorda di Euro 4.296,30, in relazione al periodo febbraio 2018 – giugno
2024, così come risulta dal conteggio notificato unitamente al presente atto;
2) il tutto oltre a rivalutazione e interessi;
3) con vittore di spese onorari, spese forfettarie, ed oltre IVA e CPA
e rimborso del contributo unificato e con distrazione in favore die procuratori antistatari;
4) il presente atto è stato redatto con modalità telematiche e tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione, consentendo la ricerca testuale all'interno dello stesso e pertanto si chiede che in sede di liquidazione dei compensi venga disposto l'aumento del 30% di cui all'art. 4 comma 1bis del D.M. 55/2014.”.
Il ricorrente ha riferito:
• di essere stato assunto dalla resistente il 10/1/1994 e di essere stato inquadrato, da ultimo, nel livello V del CCNL,
• che, a seguito di cessione di ramo d'azienda, dal 1° luglio 2024, è transitato, senza soluzione di continuità ex art. 2112 c.c., alle dipendenze di FiberCop S.p.a.;
• di aver goduto di un superminimo individuale di 230 euro lordi, risultante anche dalle buste paga in atti, mai assorbito a seguito degli aumenti contrattuali intercorsi nel corso degli anni sino alla stipula dell'accordo di programma del 23 novembre 2017;
• che, in esecuzione di quest'ultimo accordo, è stato effettuato un assorbimento parziale di
20 € da Febbraio del 2018, elevato a 50 € dal luglio 2018;
• che tali assorbimenti sono illegittimi in quanto, per effettuarli, la società avrebbe dovuto, in conformità del principio di correttezza e buona fede, formalizzare specifica dichiarazione con esplicitazione delle ragioni alla base della “disdetta”, dichiarazione necessaria per far cessare gli effetti dell'uso contrattuale protratto nel tempo.
Il ricorrente, richiamati numerosi precedenti di merito e di legittimità, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
2. si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso e l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande esperite dal ricorrente per le causali di cui in narrativa, e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
b) nel merito, rigettare le domande esperite dal ricorrente essendo infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, indimostrate;
c) condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio”.
La società, richiamata a propria volta giurisprudenza, ha contestato la domanda del ricorrente e sostenuto la legittimità del proprio.
3. La causa, avente natura documentale, fallita la conciliazione, è decisa a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.
***
4. Il ricorso merita accoglimento. La scrivente intende dare continuità all'orientamento della
Corte di Appello di Milano, espresso con la sentenza n. 263/2023, che si richiama anche ex art. 118 disp. Att. C.p.c. e nella quale si afferma: “Sennonché, si deve ritenere che la tesi difensiva della non sia accoglibile, dovendosi accertare un uso aziendale a favore CP_1 dei lavoratori per il non assorbimento dei superminimi.
In proposito, occorre rammentare che la Suprema Corte ha chiarito che“ la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito” (cfr. Cass. Sentenza n. 8342 del 08/04/2010 Sentenza n. 17481 del 28/07/2009 U, Sentenza n. 26107 del 13/12/2007
Sentenza n. 10591 del 03/06/2004).
Così come “Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale
(Cass., n. 31204 del 02/11/2021).
E' pacifico che la per gli anni dedotti in causa e fino al 2017, quindi per un CP_1 significativo arco temporale, non abbia disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva.
Detta condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo.
Ed allora, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva.
Ciò in quanto “l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (cfr. Cass. Sentenza n. 3296 del
19/02/2016).
(…)
Dunque, il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta, il comportamento del datore di lavoro di non scegliere di assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi, confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata e che si è tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale.
E' bene precisare che tale prassi aziendale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette “fonti sociali” - tra le quali vanno considerati anche i contratti collettivi e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale.
Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, non rientrandosi in un'ipotesi ex articolo 1340 cc, non viene modificata la pattuizione dell'accordo individuale, che resta intatta nelle sue previsioni, potendo tornare ad operare, laddove venga meno l'efficacia della fonte sociale menzionata.
L'uso aziendale, infatti, viene ad operare come fonte intermedia e autonoma, tra il contratto individuale che prevede l'assorbimento del superminimo e l'accordo collettivo che attribuisce gli aumenti sui minimi contrattuali, assicurando nel caso il diritto dei lavoratori al non assorbimento.
Le disposizioni collettive possono ovviamente modificare la regola del mancato assorbimento, operando l'uso aziendale sullo stesso piano delle disposizioni collettive di prossimità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8342 del 08/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 3296 del
19/02/2016) ma, ovviamente, è necessario perché ciò avvenga che risulti, sul piano collettivo, tale modifica.
Nella fattispecie in esame, ad avviso del Collegio, sul piano collettivo tuttavia non risulta alcuna modifica tramite accordo collettivo …
Ed invero, negli accordi intervenuti nel novembre 2017, non risulta una volontà in tal senso , ma solo che “ i trattamenti economici del personale dipendente….vengono adeguati come da tabelle allegate”, dove le tabelle allegate prevedono solo aumenti retributivi e il riconoscimento dell'Elemento BU RA .
Non può dunque ritenersi modifica operata dalla contrattazione collettiva, la condotta unilaterale del datore di lavoro che faccia luogo all'assorbimento”.
5. L'orientamento della Corte di Appello è stato confermato dalla Corte di Cassazione, la quale, con pronuncia del 16/06/2025, n.16171, ha ribadito che “l'erogazione generalizzata, costante e uniforme nel tempo di un superminimo individuale, non assorbito in occasione di plurimi rinnovi contrattuali, integra un uso aziendale idoneo a renderlo non assorbibile, anche in assenza di una pattuizione espressa. Una volta consolidato, tale uso vincola il datore di lavoro, che non può legittimamente modificarlo o revocarlo senza una formale e motivata disdetta, nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza e con salvaguardia dei diritti quesiti”.
6. Così come nel caso all'esame della Corte di Appello, dalle buste paga in atti, emerge che, con la busta paga di luglio 18, ha apportato una decurtazione del superminimo di CP_1
Parte importo pari alla differenza tra l'aumento contrattuale e l'
7. Sul punto, l'accordo del 23 novembre 2017, in atti, così prevede: «ERS Con decorrenza 11 luglio 2018 è riconosciuto un Elemento BU RA riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue (…) Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi».
8. Come correttamente osservato dalla pronuncia della Corte di Appello, sopra richiamata
“L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale.
Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti.
Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura Part
“non assorbibile” non può essere vanificato per effetto della corresponsione dell' proprio per la incomparabilità dei due emolumenti.
Pertanto, tale voce non risulta comparabile con quelle ordinarie che non contengono alcuna incidenza degli istituti diretti e indiretti.
(…)
Da quanto sopra consegue l'illegittimità dell'assorbimento dei superminimi operato dalla nei confronti degli appellati, con consequenziale rigetto dell'appello”. Pt_3 Nel ricorso è documentato – né la resistente specificatamente lo contesta - che l'assorbimento dell'ERS nel superminimo ha determinato una riduzione della retribuzione lorda mensile e un minor accantonamento del TFR (v. ricorso a pag. 4 e ss. e buste paga doc. 1 ric.).
Di non rilievo, nel caso in questione, poi, è l'eccezione della convenuta circa la possibilità di una disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro, poiché tra i documenti prodotti, non risulta alcuna comunicazione alle organizzazioni sindacali volta a un recesso della alla suddetta fonte sociale. Controparte_1
9. La domanda del ricorrente è, in definitiva, fondata e va accolta, con conseguente condanna della resistente a corrispondere la somma lorda di € 4.296,30, non contestata nel quantum, da maggiorarsi di rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo.
10. Le spese sono poste a carico della resistente, secondo il principio della soccombenza, con liquidazione in dispositivo e distrazione ex art. 93 c.p.c e senza la maggiorazione richiesta ex art. 4 comma 1 bis d.m. 55/14 in quanto i collegamenti ipertestuali non risultano attivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento del ricorso, condanna a corrispondere al ricorrente la somma lorda CP_1 di € 4.296,30, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 49,00 per spese, € 1.750,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi.
Milano, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 7934/2025 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 7934/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINO Parte_1 C.F._1
VI e dell'avv. LAMACCHIA ANNA SILVANA ( ) Largo C.F._2 Luigi Cibrario, 10 10144 Torino Italia;
elettivamente domiciliato in Largo Luigi Cibrario, 10 10144 Torino presso il difensore avv. MARTINO VI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 MARAZZA MARCO e dell'avv. DE FEO DOMENICO ( ) PIAZZA C.F._3 ARMANDO DIAZ 6 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA DELLE TRE MADONNE, 8 00197 ROMA presso il difensore avv. MARAZZA MARCO RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 25 giugno 2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“1) accertata e dichiarata l'illegittimità degli assorbimenti della voce sovraminimo individuale operati dalla società conventa dal febbraio 2018, dichiararsi tenuta e conseguentemente condannarsi la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma capitale lorda di Euro 4.296,30, in relazione al periodo febbraio 2018 – giugno
2024, così come risulta dal conteggio notificato unitamente al presente atto;
2) il tutto oltre a rivalutazione e interessi;
3) con vittore di spese onorari, spese forfettarie, ed oltre IVA e CPA
e rimborso del contributo unificato e con distrazione in favore die procuratori antistatari;
4) il presente atto è stato redatto con modalità telematiche e tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione, consentendo la ricerca testuale all'interno dello stesso e pertanto si chiede che in sede di liquidazione dei compensi venga disposto l'aumento del 30% di cui all'art. 4 comma 1bis del D.M. 55/2014.”.
Il ricorrente ha riferito:
• di essere stato assunto dalla resistente il 10/1/1994 e di essere stato inquadrato, da ultimo, nel livello V del CCNL,
• che, a seguito di cessione di ramo d'azienda, dal 1° luglio 2024, è transitato, senza soluzione di continuità ex art. 2112 c.c., alle dipendenze di FiberCop S.p.a.;
• di aver goduto di un superminimo individuale di 230 euro lordi, risultante anche dalle buste paga in atti, mai assorbito a seguito degli aumenti contrattuali intercorsi nel corso degli anni sino alla stipula dell'accordo di programma del 23 novembre 2017;
• che, in esecuzione di quest'ultimo accordo, è stato effettuato un assorbimento parziale di
20 € da Febbraio del 2018, elevato a 50 € dal luglio 2018;
• che tali assorbimenti sono illegittimi in quanto, per effettuarli, la società avrebbe dovuto, in conformità del principio di correttezza e buona fede, formalizzare specifica dichiarazione con esplicitazione delle ragioni alla base della “disdetta”, dichiarazione necessaria per far cessare gli effetti dell'uso contrattuale protratto nel tempo.
Il ricorrente, richiamati numerosi precedenti di merito e di legittimità, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
2. si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso e l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande esperite dal ricorrente per le causali di cui in narrativa, e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
b) nel merito, rigettare le domande esperite dal ricorrente essendo infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, indimostrate;
c) condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio”.
La società, richiamata a propria volta giurisprudenza, ha contestato la domanda del ricorrente e sostenuto la legittimità del proprio.
3. La causa, avente natura documentale, fallita la conciliazione, è decisa a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.
***
4. Il ricorso merita accoglimento. La scrivente intende dare continuità all'orientamento della
Corte di Appello di Milano, espresso con la sentenza n. 263/2023, che si richiama anche ex art. 118 disp. Att. C.p.c. e nella quale si afferma: “Sennonché, si deve ritenere che la tesi difensiva della non sia accoglibile, dovendosi accertare un uso aziendale a favore CP_1 dei lavoratori per il non assorbimento dei superminimi.
In proposito, occorre rammentare che la Suprema Corte ha chiarito che“ la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito” (cfr. Cass. Sentenza n. 8342 del 08/04/2010 Sentenza n. 17481 del 28/07/2009 U, Sentenza n. 26107 del 13/12/2007
Sentenza n. 10591 del 03/06/2004).
Così come “Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale
(Cass., n. 31204 del 02/11/2021).
E' pacifico che la per gli anni dedotti in causa e fino al 2017, quindi per un CP_1 significativo arco temporale, non abbia disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva.
Detta condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo.
Ed allora, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva.
Ciò in quanto “l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (cfr. Cass. Sentenza n. 3296 del
19/02/2016).
(…)
Dunque, il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta, il comportamento del datore di lavoro di non scegliere di assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi, confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata e che si è tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale.
E' bene precisare che tale prassi aziendale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette “fonti sociali” - tra le quali vanno considerati anche i contratti collettivi e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale.
Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, non rientrandosi in un'ipotesi ex articolo 1340 cc, non viene modificata la pattuizione dell'accordo individuale, che resta intatta nelle sue previsioni, potendo tornare ad operare, laddove venga meno l'efficacia della fonte sociale menzionata.
L'uso aziendale, infatti, viene ad operare come fonte intermedia e autonoma, tra il contratto individuale che prevede l'assorbimento del superminimo e l'accordo collettivo che attribuisce gli aumenti sui minimi contrattuali, assicurando nel caso il diritto dei lavoratori al non assorbimento.
Le disposizioni collettive possono ovviamente modificare la regola del mancato assorbimento, operando l'uso aziendale sullo stesso piano delle disposizioni collettive di prossimità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8342 del 08/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 3296 del
19/02/2016) ma, ovviamente, è necessario perché ciò avvenga che risulti, sul piano collettivo, tale modifica.
Nella fattispecie in esame, ad avviso del Collegio, sul piano collettivo tuttavia non risulta alcuna modifica tramite accordo collettivo …
Ed invero, negli accordi intervenuti nel novembre 2017, non risulta una volontà in tal senso , ma solo che “ i trattamenti economici del personale dipendente….vengono adeguati come da tabelle allegate”, dove le tabelle allegate prevedono solo aumenti retributivi e il riconoscimento dell'Elemento BU RA .
Non può dunque ritenersi modifica operata dalla contrattazione collettiva, la condotta unilaterale del datore di lavoro che faccia luogo all'assorbimento”.
5. L'orientamento della Corte di Appello è stato confermato dalla Corte di Cassazione, la quale, con pronuncia del 16/06/2025, n.16171, ha ribadito che “l'erogazione generalizzata, costante e uniforme nel tempo di un superminimo individuale, non assorbito in occasione di plurimi rinnovi contrattuali, integra un uso aziendale idoneo a renderlo non assorbibile, anche in assenza di una pattuizione espressa. Una volta consolidato, tale uso vincola il datore di lavoro, che non può legittimamente modificarlo o revocarlo senza una formale e motivata disdetta, nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza e con salvaguardia dei diritti quesiti”.
6. Così come nel caso all'esame della Corte di Appello, dalle buste paga in atti, emerge che, con la busta paga di luglio 18, ha apportato una decurtazione del superminimo di CP_1
Parte importo pari alla differenza tra l'aumento contrattuale e l'
7. Sul punto, l'accordo del 23 novembre 2017, in atti, così prevede: «ERS Con decorrenza 11 luglio 2018 è riconosciuto un Elemento BU RA riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue (…) Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi».
8. Come correttamente osservato dalla pronuncia della Corte di Appello, sopra richiamata
“L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale.
Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti.
Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura Part
“non assorbibile” non può essere vanificato per effetto della corresponsione dell' proprio per la incomparabilità dei due emolumenti.
Pertanto, tale voce non risulta comparabile con quelle ordinarie che non contengono alcuna incidenza degli istituti diretti e indiretti.
(…)
Da quanto sopra consegue l'illegittimità dell'assorbimento dei superminimi operato dalla nei confronti degli appellati, con consequenziale rigetto dell'appello”. Pt_3 Nel ricorso è documentato – né la resistente specificatamente lo contesta - che l'assorbimento dell'ERS nel superminimo ha determinato una riduzione della retribuzione lorda mensile e un minor accantonamento del TFR (v. ricorso a pag. 4 e ss. e buste paga doc. 1 ric.).
Di non rilievo, nel caso in questione, poi, è l'eccezione della convenuta circa la possibilità di una disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro, poiché tra i documenti prodotti, non risulta alcuna comunicazione alle organizzazioni sindacali volta a un recesso della alla suddetta fonte sociale. Controparte_1
9. La domanda del ricorrente è, in definitiva, fondata e va accolta, con conseguente condanna della resistente a corrispondere la somma lorda di € 4.296,30, non contestata nel quantum, da maggiorarsi di rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo.
10. Le spese sono poste a carico della resistente, secondo il principio della soccombenza, con liquidazione in dispositivo e distrazione ex art. 93 c.p.c e senza la maggiorazione richiesta ex art. 4 comma 1 bis d.m. 55/14 in quanto i collegamenti ipertestuali non risultano attivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento del ricorso, condanna a corrispondere al ricorrente la somma lorda CP_1 di € 4.296,30, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 49,00 per spese, € 1.750,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi.
Milano, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli