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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 43/2023
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Laachir Yasmine e dall'Avv. Erika Villanova
APPELLANTE
Contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Vania Morbidoni
APPELLATO
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 12
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1126/2022 pubblicata il 5.10.2022, corretta con provvedimento n. 3022/2023 del
22/03/2023.
CONCLUSIONI
DELL'APPELLANTE: IN VIA PRINCIPALE, rigettare ogni pretesa attorea in quanto infondata e non provata, oltre ad essere stata integralmente risarcita,…;
IN VIA SUBORDINATA, accertare le rispettive responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro di cui è causa e, per l'effetto, accertare e liquidare SOLO le poste di danno richieste in nesso causale con il sinistro e solo se adeguatamente provate a seguito di istruttoria rigorosa e, per l'effetto, condannare le convenute al pagamento dei danni sofferti dall'attrice, solo se provati, contenere il risarcimento dovuto nelle somme accertate anche per mezzo di CTU medico legale nella persona del sig. e condannare i convenuti al risarcimento di danni CP_1 accertati, evitando la liquidazioni di somme che determinerebbero un indebito arricchimento ovvero una duplicazione del danno, decurtando la somma di Euro
10.500,00 già liquidata in sede stragiudiziale da e la somma di Euro Parte_2
26.000,00 liquidata da in forza di Polizza Infortuni per le lesioni CP_3 permanenti, rispetto alle quali vanta un diritto di surroga ex art 1916 CP_3 cc nei confronti di con ogni conseguente declaratoria anche in termini di Pt_1 soccombenza virtuale di parte attrice laddove la domanda dovesse essere accolta solo in minima parte e con la liquidazione di somme modeste e contenute.
In ogni caso, con condanna a carico di controparte di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, incluse.
Si chiede, altresì, laddove la domanda attorea venga accolta solo parzialmente e con la condanna a somme modeste e di molto inferiori a quelle oggetto di domanda, che per il principio giurisprudenziale della soccombenza virtuale le spese del presente giudizio vengano COMPENSATE ovverosia liquidate in base al valore effettivo della causa ed integrazione, anche in considerazione della condotta di parte attrice.
pagina 2 di 12 Salvis juribus.
In via istruttoria, si richiamano tutte le istanze già formulate e non ammesse nelle proprie memorie ex art. 183 co. 6 cpc e nelle comparsa di costituzione e risposta, da intendersi trascritte e richiamate.
Con condanna di parte appellata alla restituzione delle somme corrisposte in forza della sentenza impugnata, pari ad Euro 31.562,97 ovverosia nella misura determinata dalla presente Corte giudicante, salvis juribus, oltre alla spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
DELL'APPELLATO:
in via principale, nel merito: rigettare integralmente l'appello proposto dalla poiché inammissibile e/o comunque in ogni caso Parte_1 infondato, confermando integralmente la sentenza di primo grado, come corretta con provvedimento del Tribunale emesso in data 22.3.2023.
Con vittoria di spese e di compensi professionali.
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ancona, accogliendo la domanda proposta da diretta ad ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1 subiti in seguito alle lesioni riportate in occasione di un sinistro stradale, ha condannato i convenuti e la Controparte_2 Controparte_4
in solido, a pagare la somma di € 35.089,00 (poi corretta in €. 37.218,30,
[...] con provvedimento n. 3022/2023 del 22/03/2023), oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro, avvenuto il 2.8.2019, fino al pagamento dell'acconto di
€.10.500,00 e sino all'effettivo saldo sulla somma residua, nonché a rifondere alla controparte le spese di lite.
In particolare il giudice di primo grado, dato atto che non erano in contestazione la responsabilità dell'incidente e quindi il diritto al risarcimento del danno, ha liquidato la somma dovuta in base agli accertamenti svolti dal CTU - il quale aveva riscontrato una invalidità permanente del 13%, la inabilità totale e pagina 3 di 12 parziale nonché la congruità delle spese sostenute – tenendo in considerazione le tabelle del Tribunale di Milano.
Ha inoltre ritenuto che, nella specie, non operasse il divieto di cumulo tra il risarcimento del danno, richiesto dal e quello liquidato in base alla CP_1 polizza infortuni , stipulata dal datore di lavoro del medesimo, avendo CP_3 detta Compagnia di Assicurazione liquidato il “danno da diminuzione della capacità lavorativa generica (danno patrimoniale), per come peraltro previsto nelle condizioni di polizza in atti, art. 19 (…) per perdita o diminuzione della capacità lavorativa, sulla base peraltro delle tabelle INAIL”; ha quindi escluso la compensazione, stante la natura disomogenea delle poste di danno (danno patrimoniale e danno non patrimoniale); ha aggiunto che “la detrazione dal risarcimento del danno aquiliano dell'indennizzo assicurativo percepito dalla vittima in virtù di una assicurazione contro gli infortuni esige che il danno patito ed il rischio assicurato coincidano: se l'assicurazione copre il danno da perdita della capacità di lavoro (danno patrimoniale) e la vittima del fatto illecito abbia subito soltanto un danno biologico (danno non patrimoniale), nessuna detrazione sarà possibile…”; ha infine regolato le spese di lite in base al principio della soccombenza.
II.) Ha proposto appello avverso la citata sentenza la Parte_1 censurando la decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di non
[...] dover applicare il divieto di cumulo della somma liquidata al ante causam CP_1 in forza della Polizza Infortuni della Compagnia pari ad €. 26.000,00 CP_3 con quelle liquidate dal responsabile civile per il sinistro Parte_1 di cui si tratta: ha chiesto quindi, in riforma della sentenza impugnata, la reiezione della domanda avversaria o, in subordine, di determinare la somma eventualmente dovuta, decurtando gli importi già ricevuti (€. 10.500,00 liquidata in sede stragiudiziale dalla appellante ed €. 26.000,00 liquidata da ), con CP_3 ogni conseguente provvedimento in ordine alle spese di lite ed alla restituzione di quanto versato e non dovuto.
III.) Si è costituito il contestando integralmente i motivi di appello, CP_1 chiedendo la reiezione della impugnazione e la conferma della sentenza appellata.
pagina 4 di 12 IV.) Quindi, preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione il 17.7.2024 assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Con un articolato motivo di gravame l'appellante censura la decisione del
Tribunale lamentandone la erroneità nella parte in cui il primo giudice ha sostenuto la non applicabilità del divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimento in quanto la somma liquidata da sarebbe di natura patrimoniale CP_3 mentre il risarcimento richiesto dal in questa sede è di natura non CP_1 patrimoniale.
Ad avviso della il Tribunale non ha Controparte_4 adeguatamente valutato le risultanze istruttorie tenuto conto che:
- la quietanza relativa al pagamento di €. 26.000,00 effettuato dalla Compagnia
evidenzia che la somma si riferisce al danno da invalidità permanente, CP_3 accertato nella misura del 13%, e non contiene alcun riferimento a somme erogate a di danno patrimoniale;
Pt_3
- la valutazione medico legale eseguita dal Dott. , nell'interesse di ER
, prodotta dallo stesso indica esclusivamente una invalidità CP_3 CP_1 permanente senza evidenziare alcun tipo di invalidità, specifica o generica, di natura lavorativa;
- la CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado ha confermato la invalidità permanente nella misura del 13%, escludendo qualsiasi incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa del danneggiato.
Secondo l'appellante, inoltre, il Tribunale non ha correttamente interpretato le clausole della polizza (in particolare gli artt. 3,19) poiché il contratto CP_3 non contiene un riferimento alla incapacità lavorativa specifica del ma CP_1 richiama espressamente una integrazione delle elargizioni INAIL che, di fatto, liquida, per la invalidità permanente, un danno non patrimoniale di natura pagina 5 di 12 biologica, trattandosi di indennizzo dovuto a prescindere dalla capacità lavorativa dell'assicurato e dalla professione svolta, e che considera la incidenza delle menomazioni anche sulla vita privata;
inoltre il primo giudice non ha considerato che, nella specie, l'art. 33 della Polizza soccorre la difesa della appellante garantendo ad il diritto di surroga ex art. 1916 c.c., come anche CP_3 indicato nella quietanza relativa al pagamento dalla stessa effettuato.
Ha evidenziato l'appellante che la sentenza ha determinato una illegittima duplicazione del medesimo danno, posto che il si è visto liquidare per CP_1
l'invalidità permanente conseguente al sinistro, la somma di €. 26.000,00 in base alla Polizza INFORTUNI ASSICOMO, la ulteriore somma di €. 10.500,00 dalla
Compagnia di Assicurazione del responsabile civile, odierna appellante, - in fase stragiudiziale, ad integrazione dell'offerta di - e, in base alla sentenza CP_3 di primo grado, la ulteriore somma di €. 25.388,97, e quindi complessivamente l'importo di €. 61.888,97 quando, invece, in base alla CTU espletata in corso di causa, le somme liquidabili sono contenute nel minore importo di €. 35.089,00.
2.) L'appellato ha contestato la domanda avversaria rilevando che:
- è necessario inquadrare in modo differente il contratto di assicurazione contro gli infortuni a seconda degli scopi concretamente perseguiti dalle parti, le quali, tramite questo strumento, possono scegliere di perseguire sia finalità « para- risarcitorie » — di ristoro del pregiudizio subìto — che finalità « para-previdenziali
» — di risparmio e provvista;
- il non ha stipulato alcuna polizza atteso che quella in forza della quale CP_1 il medesimo ha percepito l'indennizzo di €. 26.000,00 è stata stipulata con dal suo datore di lavoro che ha voluto tutelare il proprio CP_5 dipendente dall'evento morte o da perdita della capacità lavorativa;
- deve pertanto escludersi ogni illecito scopo di lucro in capo al sig. CP_1
- il cumulo non riguarda due o più polizze infortuni, ma, da un lato, una polizza di cui il sig. è solo beneficiario e, dall'altro, un risarcimento danni Controparte_1
a carico del responsabile civile ) a seguito del sinistro di Parte_1 cui il predetto è stato vittima innocente;
CP_1
pagina 6 di 12 - diversi sono oggetto e funzione: la tutela la perdita/diminuzione CP_3 della capacità lavorativa generica ed ha una funzione puramente previdenziale, mentre la è chiamata a risarcire il danno biologico causato Parte_1 dal proprio assicurato con una funzione prettamente risarcitoria;
- la polizza stipulata dal datore di lavoro a favore del dipendente ha natura previdenziale come si desume anche dalla rinuncia al diritto di surroga nei confronti del responsabile civile del danneggiante ) Parte_1 contrattualmente stabilita (art. 33 condizioni di polizza: “la società rinuncia a favore dell'assicurato al diritto di surrogazione …verso i responsabili dell'infortunio.”; a diversa conclusione non si può pervenire in base alla quietanza valorizzata dall'appellante in cui è indicato che la Società Assimoco “ove ne ricorrano le condizioni e i diritti”, si surroga verso i terzi in tutti i diritti comunque derivanti dal sinistro, atteso che la locuzione “ove ne ricorrano le condizioni e i diritti” indica che non sempre la Compagnia può esercitare il diritto di surroga, ma solamente nei casi in cui le condizioni di polizza lo consentano;
- dovendosi escludere il diritto di surroga in capo ad , in caso di CP_5 applicazione del divieto di cumulo, la , pur tenuta al Parte_1 risarcimento dei danni a favore del sig. verrebbe a beneficiare “senza CP_1 giusta causa” del pagamento effettuato dalla . CP_5
3.) L'appello è fondato e va quindi accolto per le ragioni di seguito illustrate.
3.1) Gli elementi desumibili dalla documentazione prodotta inducono a ritenere che, come rilevato dall'appellante, la somma di €. 26.000,00 liquidata al CP_1 in base alla polizza sia riferibile al danno non patrimoniale da invalidità CP_3 permanente (e non a quello patrimoniale) e quindi al medesimo pregiudizio accertato dal giudice di primo grado.
A tale riguardo va infatti rilevato che la relazione medico-legale del Dott.
redatta in favore della (prodotta dal evidenzia ER CP_3 CP_1 esclusivamente i postumi permanenti, accertati nella misura del 13%, senza indicare alcuna incapacità (generica o specifica) di natura lavorativa;
sulla base di tale percentuale è stata liquidata la somma suddetta come risulta dalla quietanza del 28.2.2020 (doc. n. 20 dell'attore, odierno appellato) in cui si dà atto pagina 7 di 12 che l'importo riguarda la “IP 13% = Euro 2.000,00 x 13 =Euro 26.000,00”, senza alcun ulteriore riferimento ad altre somme dovute a diverso titolo.
Ciò posto si ritiene che il danno liquidato in base alla citata polizza coincida con quello di natura non patrimoniale accertato nel corso del giudizio di primo grado all'esito della CTU espletata: infatti il consulente, Dott. dopo Persona_2 aver quantificato la complessiva invalidità permanente nella percentuale del 13%, ha precisato che “Non sussiste postumo che debba essere emendato né sussiste compromissione della capacità di lavoro specifica ed un grado di usura delle mansioni lavorative dichiarate”.
3.2) Le circostanze delineate inducono a ritenere che l'indennizzo ottenuto dal in base alla polizza di assicurazione privata contro gli infortuni debba CP_1 essere tenuto in considerazione al fine di verificare la entità della somma eventualmente ancora dovuta a titolo di risarcimento del danno, potendo egli ricevere dalla Compagnia di Assicurazione del responsabile del sinistro soltanto l'eventuale differenza tra l'ammontare che gli spetterebbe a titolo risarcitorio e quanto già percepito in forza della polizza infortuni.
3.3) Né a diversa conclusione si ritiene di poter pervenire sulla base delle argomentazioni difensive svolte dall'appellato atteso che, come chiarito dalla
Suprema Corte, l'assicurazione contro il rischio di infortuni non mortali (come nel caso di specie) va inquadrata nelle assicurazioni contro i danni, con la conseguente applicazione della disciplina codicistica per tale ramo assicurativo;
da ciò deriva che l'assicurazione contro gli infortuni è soggetta al principio indennitario, in virtù del quale l'indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito;
pertanto il risarcimento dovuto alla vittima di lesioni personali deve essere diminuito dell'importo percepito a titolo di indennizzo da parte dell'assicuratore privato contro gli infortuni (Cass. 13233/2014; Cass.
SS.UU. 12565/2018).
3.4) In base a tali principi e tenuto conto del fatto che, nel caso di specie, dalla
CTU espletata nel giudizio di primo grado e dalla perizia redatta nell'interesse di non risulta che la invalidità permanente (stimata in entrambi i casi CP_3 nella misura del 13%) abbia influito sulla capacità lavorativa (generica né
pagina 8 di 12 specifica), si ritiene che l'importo ricevuto dal danneggiato (e versato da
) debba essere sottratto dalla somma liquidata a titolo di risarcimento. CP_3
3.5) Del resto dal contenuto della polizza si evince che:
- la copertura assicurativa riguarda il rischio di insufficienza economica a seguito di infortunio e copre i rischi “inerenti le attività lavorative (principali e/o secondarie) e il rischio inerente le attività extralavorative (vita privata)” (art. 3 della polizza);
- l'assicurazione vale per gli infortuni subiti nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività svolta senza carattere di professionalità,
“purché inerente la vita comune, la vita di relazione, lo svolgimento delle attività domestiche …e in generale le attività legate alla vita di ogni giorno” (art 14 delle condizioni generali);
- con specifico riferimento alla invalidità permanente, “la società indennizza la somma assicurata …qualora l'infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente intendendosi per tale la perdita o la diminuzione definitiva della capacità dell'assicurato allo svolgimento di qualsiasi attività indipendentemente dalla sua professione, con esclusione dei danni di natura puramente estetica”
(art. 19 delle condizioni generali).
Le clausole citate, complessivamente valutate, evidenziano che l'indennizzo erogato in base alla polizza riguarda le menomazioni che incidono, in generale, sulla vita privata o professionale del dipendente, anche indipendentemente dalla attività lavorativa svolta, e si riferisce quindi alla invalidità permanente che influisce su ogni aspetto della vita del danneggiato, e non solo su quello lavorativo, a prescindere dalle (diverse) conseguenze di natura patrimoniale.
Il fatto che la Compagnia abbia calcolato l'indennizzo erogato sulla CP_3 base di un punteggio di invalidità calcolato secondo le tabelle INAIL non implica il riconoscimento di un danno patrimoniale, in mancanza di qualsiasi elemento idoneo a dimostrare la esistenza di tale pregiudizio, trattandosi esclusivamente di un criterio di liquidazione del danno da invalidità permanente.
3.6) Sotto diverso profilo si osserva inoltre che la rinuncia alla surroga da parte dell'assicuratore (art. 33 delle condizioni di polizza) non può consentire pagina 9 di 12 all'assicurato di cumulare il risarcimento ottenuto dal terzo con l'indennizzo dovuto dall'assicuratore, perché, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. civ. n.
13223/2014 cit., in motivazione):
- il diritto di surroga dell'assicuratore non è un elemento essenziale del contratto di assicurazione e può dunque mancare senza che il contratto di assicurazione perda la sua funzione indennitaria;
- la rinuncia al diritto di surroga giova solo al responsabile civile, non al danneggiato, il quale anche in questo caso non può cumulare risarcimento del terzo ed indennità dell'assicuratore;
- il principio indennitario in materia assicurativa è principio di ordine pubblico e quindi inderogabile.
3.7) Per le considerazioni svolte si ritiene che dalla somma liquidata dal
Tribunale, sulla base della CTU, a titolo di risarcimento del danno (che non ha costituito oggetto di contestazione in questa sede) debba essere sottratto non solo l'importo di €. 10.500,00 (pacificamente versato dalla odierna appellante, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di rimborso delle spese mediche – v. documenti n. 8 e 9 allegati dalla convenuta, odierna appellante - in epoca anteriore al procedimento di primo grado, già detratto dal giudice di primo grado), ma anche quello di €. 26.000,00 ricevuto dal il 28.2.2020 (v. CP_1 quietanza sopra citata), prima del giudizio: infatti, per le ragioni illustrate,
l'indennità è stata erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale subito dal in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso CP_1
(sinistro stradale del 2.8.2019) e soddisfa la medesima perdita al cui integrale ristoro è diretta la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito, di cui si tratta nel presente giudizio.
4.) Alla data dell'atto di citazione innanzi al Tribunale il danneggiato aveva ricevuto la somma di €. 36.500,00 (€.10.500,00+€.26.000,00).
Ciò considerato e tenuto presente che il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha complessivamente liquidato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale la somma di €. 32.357,00 che, devalutata alla data della citazione (13.11.2020) era pari ad €.28.161,01, deve rilevarsi che, quando il procedimento è stato pagina 10 di 12 introdotto dal il medesimo aveva già ottenuto una somma (€. 36.500,00) CP_1 che comprendeva sia quanto spettante al medesimo a titolo di danno non patrimoniale (€.28.161,01), sia l'importo accertato come dovuto a titolo di rimborso delle spese mediche (€. 4.861,30, v. provvedimento di correzione della sentenza n. 3022/2023 del 22.3.2023).
Pertanto, poiché alla data della domanda il aveva già ricevuto la somma CP_1 al medesimo dovuta a titolo di risarcimento del danno, compresa quella relativa alle spese mediche sostenute, non può essere liquidato al medesimo alcun ulteriore importo: da ciò deriva che, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta dall'attore, odierno appellato, deve essere respinta, con conseguente restituzione di quanto al medesimo versato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Tale conclusione assorbe l'esame delle altre istanze e di ogni ulteriore questione.
5.) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, l'appellante va condannato a rifondere alla controparte le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo (escluso, per il presente grado, l'importo relativo alla voce “istruttoria/trattazione”, in mancanza della relativa attività processuale), in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/14 e succ. modif., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta;
si ritiene di porre a carico delle parti, in pari misura, le spese di CTU, liquidate con decreto del Tribunale, trattandosi di spese sostenute per eseguire accertamenti nell'interesse di entrambe.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, respinta ogni diversa istanza, accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Ancona n. 1126/2022 pubblicata il 5.10.2022, corretta con provvedimento n.
3022/2023 del 22.3.2023 e, in riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda proposta da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1
pagina 11 di 12 e, per l'effetto, condanna a restituire alla Controparte_2 Controparte_1 quanto versato da quest'ultima in Controparte_4 esecuzione della sentenza impugnata;
condanna a rifondere alla controparte le spese di entrambi i Controparte_1 gradi del giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in €. 4.500,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge e, quanto al presente grado, in €. 355,00 per spese ed €. 4.800,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge;
pone a carico delle parti le spese sostenute per la CTU, come liquidate dal Tribunale, nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Ancona, in data 11 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 43/2023
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Laachir Yasmine e dall'Avv. Erika Villanova
APPELLANTE
Contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Vania Morbidoni
APPELLATO
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 12
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1126/2022 pubblicata il 5.10.2022, corretta con provvedimento n. 3022/2023 del
22/03/2023.
CONCLUSIONI
DELL'APPELLANTE: IN VIA PRINCIPALE, rigettare ogni pretesa attorea in quanto infondata e non provata, oltre ad essere stata integralmente risarcita,…;
IN VIA SUBORDINATA, accertare le rispettive responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro di cui è causa e, per l'effetto, accertare e liquidare SOLO le poste di danno richieste in nesso causale con il sinistro e solo se adeguatamente provate a seguito di istruttoria rigorosa e, per l'effetto, condannare le convenute al pagamento dei danni sofferti dall'attrice, solo se provati, contenere il risarcimento dovuto nelle somme accertate anche per mezzo di CTU medico legale nella persona del sig. e condannare i convenuti al risarcimento di danni CP_1 accertati, evitando la liquidazioni di somme che determinerebbero un indebito arricchimento ovvero una duplicazione del danno, decurtando la somma di Euro
10.500,00 già liquidata in sede stragiudiziale da e la somma di Euro Parte_2
26.000,00 liquidata da in forza di Polizza Infortuni per le lesioni CP_3 permanenti, rispetto alle quali vanta un diritto di surroga ex art 1916 CP_3 cc nei confronti di con ogni conseguente declaratoria anche in termini di Pt_1 soccombenza virtuale di parte attrice laddove la domanda dovesse essere accolta solo in minima parte e con la liquidazione di somme modeste e contenute.
In ogni caso, con condanna a carico di controparte di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, incluse.
Si chiede, altresì, laddove la domanda attorea venga accolta solo parzialmente e con la condanna a somme modeste e di molto inferiori a quelle oggetto di domanda, che per il principio giurisprudenziale della soccombenza virtuale le spese del presente giudizio vengano COMPENSATE ovverosia liquidate in base al valore effettivo della causa ed integrazione, anche in considerazione della condotta di parte attrice.
pagina 2 di 12 Salvis juribus.
In via istruttoria, si richiamano tutte le istanze già formulate e non ammesse nelle proprie memorie ex art. 183 co. 6 cpc e nelle comparsa di costituzione e risposta, da intendersi trascritte e richiamate.
Con condanna di parte appellata alla restituzione delle somme corrisposte in forza della sentenza impugnata, pari ad Euro 31.562,97 ovverosia nella misura determinata dalla presente Corte giudicante, salvis juribus, oltre alla spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
DELL'APPELLATO:
in via principale, nel merito: rigettare integralmente l'appello proposto dalla poiché inammissibile e/o comunque in ogni caso Parte_1 infondato, confermando integralmente la sentenza di primo grado, come corretta con provvedimento del Tribunale emesso in data 22.3.2023.
Con vittoria di spese e di compensi professionali.
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ancona, accogliendo la domanda proposta da diretta ad ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1 subiti in seguito alle lesioni riportate in occasione di un sinistro stradale, ha condannato i convenuti e la Controparte_2 Controparte_4
in solido, a pagare la somma di € 35.089,00 (poi corretta in €. 37.218,30,
[...] con provvedimento n. 3022/2023 del 22/03/2023), oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro, avvenuto il 2.8.2019, fino al pagamento dell'acconto di
€.10.500,00 e sino all'effettivo saldo sulla somma residua, nonché a rifondere alla controparte le spese di lite.
In particolare il giudice di primo grado, dato atto che non erano in contestazione la responsabilità dell'incidente e quindi il diritto al risarcimento del danno, ha liquidato la somma dovuta in base agli accertamenti svolti dal CTU - il quale aveva riscontrato una invalidità permanente del 13%, la inabilità totale e pagina 3 di 12 parziale nonché la congruità delle spese sostenute – tenendo in considerazione le tabelle del Tribunale di Milano.
Ha inoltre ritenuto che, nella specie, non operasse il divieto di cumulo tra il risarcimento del danno, richiesto dal e quello liquidato in base alla CP_1 polizza infortuni , stipulata dal datore di lavoro del medesimo, avendo CP_3 detta Compagnia di Assicurazione liquidato il “danno da diminuzione della capacità lavorativa generica (danno patrimoniale), per come peraltro previsto nelle condizioni di polizza in atti, art. 19 (…) per perdita o diminuzione della capacità lavorativa, sulla base peraltro delle tabelle INAIL”; ha quindi escluso la compensazione, stante la natura disomogenea delle poste di danno (danno patrimoniale e danno non patrimoniale); ha aggiunto che “la detrazione dal risarcimento del danno aquiliano dell'indennizzo assicurativo percepito dalla vittima in virtù di una assicurazione contro gli infortuni esige che il danno patito ed il rischio assicurato coincidano: se l'assicurazione copre il danno da perdita della capacità di lavoro (danno patrimoniale) e la vittima del fatto illecito abbia subito soltanto un danno biologico (danno non patrimoniale), nessuna detrazione sarà possibile…”; ha infine regolato le spese di lite in base al principio della soccombenza.
II.) Ha proposto appello avverso la citata sentenza la Parte_1 censurando la decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di non
[...] dover applicare il divieto di cumulo della somma liquidata al ante causam CP_1 in forza della Polizza Infortuni della Compagnia pari ad €. 26.000,00 CP_3 con quelle liquidate dal responsabile civile per il sinistro Parte_1 di cui si tratta: ha chiesto quindi, in riforma della sentenza impugnata, la reiezione della domanda avversaria o, in subordine, di determinare la somma eventualmente dovuta, decurtando gli importi già ricevuti (€. 10.500,00 liquidata in sede stragiudiziale dalla appellante ed €. 26.000,00 liquidata da ), con CP_3 ogni conseguente provvedimento in ordine alle spese di lite ed alla restituzione di quanto versato e non dovuto.
III.) Si è costituito il contestando integralmente i motivi di appello, CP_1 chiedendo la reiezione della impugnazione e la conferma della sentenza appellata.
pagina 4 di 12 IV.) Quindi, preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione il 17.7.2024 assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Con un articolato motivo di gravame l'appellante censura la decisione del
Tribunale lamentandone la erroneità nella parte in cui il primo giudice ha sostenuto la non applicabilità del divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimento in quanto la somma liquidata da sarebbe di natura patrimoniale CP_3 mentre il risarcimento richiesto dal in questa sede è di natura non CP_1 patrimoniale.
Ad avviso della il Tribunale non ha Controparte_4 adeguatamente valutato le risultanze istruttorie tenuto conto che:
- la quietanza relativa al pagamento di €. 26.000,00 effettuato dalla Compagnia
evidenzia che la somma si riferisce al danno da invalidità permanente, CP_3 accertato nella misura del 13%, e non contiene alcun riferimento a somme erogate a di danno patrimoniale;
Pt_3
- la valutazione medico legale eseguita dal Dott. , nell'interesse di ER
, prodotta dallo stesso indica esclusivamente una invalidità CP_3 CP_1 permanente senza evidenziare alcun tipo di invalidità, specifica o generica, di natura lavorativa;
- la CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado ha confermato la invalidità permanente nella misura del 13%, escludendo qualsiasi incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa del danneggiato.
Secondo l'appellante, inoltre, il Tribunale non ha correttamente interpretato le clausole della polizza (in particolare gli artt. 3,19) poiché il contratto CP_3 non contiene un riferimento alla incapacità lavorativa specifica del ma CP_1 richiama espressamente una integrazione delle elargizioni INAIL che, di fatto, liquida, per la invalidità permanente, un danno non patrimoniale di natura pagina 5 di 12 biologica, trattandosi di indennizzo dovuto a prescindere dalla capacità lavorativa dell'assicurato e dalla professione svolta, e che considera la incidenza delle menomazioni anche sulla vita privata;
inoltre il primo giudice non ha considerato che, nella specie, l'art. 33 della Polizza soccorre la difesa della appellante garantendo ad il diritto di surroga ex art. 1916 c.c., come anche CP_3 indicato nella quietanza relativa al pagamento dalla stessa effettuato.
Ha evidenziato l'appellante che la sentenza ha determinato una illegittima duplicazione del medesimo danno, posto che il si è visto liquidare per CP_1
l'invalidità permanente conseguente al sinistro, la somma di €. 26.000,00 in base alla Polizza INFORTUNI ASSICOMO, la ulteriore somma di €. 10.500,00 dalla
Compagnia di Assicurazione del responsabile civile, odierna appellante, - in fase stragiudiziale, ad integrazione dell'offerta di - e, in base alla sentenza CP_3 di primo grado, la ulteriore somma di €. 25.388,97, e quindi complessivamente l'importo di €. 61.888,97 quando, invece, in base alla CTU espletata in corso di causa, le somme liquidabili sono contenute nel minore importo di €. 35.089,00.
2.) L'appellato ha contestato la domanda avversaria rilevando che:
- è necessario inquadrare in modo differente il contratto di assicurazione contro gli infortuni a seconda degli scopi concretamente perseguiti dalle parti, le quali, tramite questo strumento, possono scegliere di perseguire sia finalità « para- risarcitorie » — di ristoro del pregiudizio subìto — che finalità « para-previdenziali
» — di risparmio e provvista;
- il non ha stipulato alcuna polizza atteso che quella in forza della quale CP_1 il medesimo ha percepito l'indennizzo di €. 26.000,00 è stata stipulata con dal suo datore di lavoro che ha voluto tutelare il proprio CP_5 dipendente dall'evento morte o da perdita della capacità lavorativa;
- deve pertanto escludersi ogni illecito scopo di lucro in capo al sig. CP_1
- il cumulo non riguarda due o più polizze infortuni, ma, da un lato, una polizza di cui il sig. è solo beneficiario e, dall'altro, un risarcimento danni Controparte_1
a carico del responsabile civile ) a seguito del sinistro di Parte_1 cui il predetto è stato vittima innocente;
CP_1
pagina 6 di 12 - diversi sono oggetto e funzione: la tutela la perdita/diminuzione CP_3 della capacità lavorativa generica ed ha una funzione puramente previdenziale, mentre la è chiamata a risarcire il danno biologico causato Parte_1 dal proprio assicurato con una funzione prettamente risarcitoria;
- la polizza stipulata dal datore di lavoro a favore del dipendente ha natura previdenziale come si desume anche dalla rinuncia al diritto di surroga nei confronti del responsabile civile del danneggiante ) Parte_1 contrattualmente stabilita (art. 33 condizioni di polizza: “la società rinuncia a favore dell'assicurato al diritto di surrogazione …verso i responsabili dell'infortunio.”; a diversa conclusione non si può pervenire in base alla quietanza valorizzata dall'appellante in cui è indicato che la Società Assimoco “ove ne ricorrano le condizioni e i diritti”, si surroga verso i terzi in tutti i diritti comunque derivanti dal sinistro, atteso che la locuzione “ove ne ricorrano le condizioni e i diritti” indica che non sempre la Compagnia può esercitare il diritto di surroga, ma solamente nei casi in cui le condizioni di polizza lo consentano;
- dovendosi escludere il diritto di surroga in capo ad , in caso di CP_5 applicazione del divieto di cumulo, la , pur tenuta al Parte_1 risarcimento dei danni a favore del sig. verrebbe a beneficiare “senza CP_1 giusta causa” del pagamento effettuato dalla . CP_5
3.) L'appello è fondato e va quindi accolto per le ragioni di seguito illustrate.
3.1) Gli elementi desumibili dalla documentazione prodotta inducono a ritenere che, come rilevato dall'appellante, la somma di €. 26.000,00 liquidata al CP_1 in base alla polizza sia riferibile al danno non patrimoniale da invalidità CP_3 permanente (e non a quello patrimoniale) e quindi al medesimo pregiudizio accertato dal giudice di primo grado.
A tale riguardo va infatti rilevato che la relazione medico-legale del Dott.
redatta in favore della (prodotta dal evidenzia ER CP_3 CP_1 esclusivamente i postumi permanenti, accertati nella misura del 13%, senza indicare alcuna incapacità (generica o specifica) di natura lavorativa;
sulla base di tale percentuale è stata liquidata la somma suddetta come risulta dalla quietanza del 28.2.2020 (doc. n. 20 dell'attore, odierno appellato) in cui si dà atto pagina 7 di 12 che l'importo riguarda la “IP 13% = Euro 2.000,00 x 13 =Euro 26.000,00”, senza alcun ulteriore riferimento ad altre somme dovute a diverso titolo.
Ciò posto si ritiene che il danno liquidato in base alla citata polizza coincida con quello di natura non patrimoniale accertato nel corso del giudizio di primo grado all'esito della CTU espletata: infatti il consulente, Dott. dopo Persona_2 aver quantificato la complessiva invalidità permanente nella percentuale del 13%, ha precisato che “Non sussiste postumo che debba essere emendato né sussiste compromissione della capacità di lavoro specifica ed un grado di usura delle mansioni lavorative dichiarate”.
3.2) Le circostanze delineate inducono a ritenere che l'indennizzo ottenuto dal in base alla polizza di assicurazione privata contro gli infortuni debba CP_1 essere tenuto in considerazione al fine di verificare la entità della somma eventualmente ancora dovuta a titolo di risarcimento del danno, potendo egli ricevere dalla Compagnia di Assicurazione del responsabile del sinistro soltanto l'eventuale differenza tra l'ammontare che gli spetterebbe a titolo risarcitorio e quanto già percepito in forza della polizza infortuni.
3.3) Né a diversa conclusione si ritiene di poter pervenire sulla base delle argomentazioni difensive svolte dall'appellato atteso che, come chiarito dalla
Suprema Corte, l'assicurazione contro il rischio di infortuni non mortali (come nel caso di specie) va inquadrata nelle assicurazioni contro i danni, con la conseguente applicazione della disciplina codicistica per tale ramo assicurativo;
da ciò deriva che l'assicurazione contro gli infortuni è soggetta al principio indennitario, in virtù del quale l'indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito;
pertanto il risarcimento dovuto alla vittima di lesioni personali deve essere diminuito dell'importo percepito a titolo di indennizzo da parte dell'assicuratore privato contro gli infortuni (Cass. 13233/2014; Cass.
SS.UU. 12565/2018).
3.4) In base a tali principi e tenuto conto del fatto che, nel caso di specie, dalla
CTU espletata nel giudizio di primo grado e dalla perizia redatta nell'interesse di non risulta che la invalidità permanente (stimata in entrambi i casi CP_3 nella misura del 13%) abbia influito sulla capacità lavorativa (generica né
pagina 8 di 12 specifica), si ritiene che l'importo ricevuto dal danneggiato (e versato da
) debba essere sottratto dalla somma liquidata a titolo di risarcimento. CP_3
3.5) Del resto dal contenuto della polizza si evince che:
- la copertura assicurativa riguarda il rischio di insufficienza economica a seguito di infortunio e copre i rischi “inerenti le attività lavorative (principali e/o secondarie) e il rischio inerente le attività extralavorative (vita privata)” (art. 3 della polizza);
- l'assicurazione vale per gli infortuni subiti nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività svolta senza carattere di professionalità,
“purché inerente la vita comune, la vita di relazione, lo svolgimento delle attività domestiche …e in generale le attività legate alla vita di ogni giorno” (art 14 delle condizioni generali);
- con specifico riferimento alla invalidità permanente, “la società indennizza la somma assicurata …qualora l'infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente intendendosi per tale la perdita o la diminuzione definitiva della capacità dell'assicurato allo svolgimento di qualsiasi attività indipendentemente dalla sua professione, con esclusione dei danni di natura puramente estetica”
(art. 19 delle condizioni generali).
Le clausole citate, complessivamente valutate, evidenziano che l'indennizzo erogato in base alla polizza riguarda le menomazioni che incidono, in generale, sulla vita privata o professionale del dipendente, anche indipendentemente dalla attività lavorativa svolta, e si riferisce quindi alla invalidità permanente che influisce su ogni aspetto della vita del danneggiato, e non solo su quello lavorativo, a prescindere dalle (diverse) conseguenze di natura patrimoniale.
Il fatto che la Compagnia abbia calcolato l'indennizzo erogato sulla CP_3 base di un punteggio di invalidità calcolato secondo le tabelle INAIL non implica il riconoscimento di un danno patrimoniale, in mancanza di qualsiasi elemento idoneo a dimostrare la esistenza di tale pregiudizio, trattandosi esclusivamente di un criterio di liquidazione del danno da invalidità permanente.
3.6) Sotto diverso profilo si osserva inoltre che la rinuncia alla surroga da parte dell'assicuratore (art. 33 delle condizioni di polizza) non può consentire pagina 9 di 12 all'assicurato di cumulare il risarcimento ottenuto dal terzo con l'indennizzo dovuto dall'assicuratore, perché, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. civ. n.
13223/2014 cit., in motivazione):
- il diritto di surroga dell'assicuratore non è un elemento essenziale del contratto di assicurazione e può dunque mancare senza che il contratto di assicurazione perda la sua funzione indennitaria;
- la rinuncia al diritto di surroga giova solo al responsabile civile, non al danneggiato, il quale anche in questo caso non può cumulare risarcimento del terzo ed indennità dell'assicuratore;
- il principio indennitario in materia assicurativa è principio di ordine pubblico e quindi inderogabile.
3.7) Per le considerazioni svolte si ritiene che dalla somma liquidata dal
Tribunale, sulla base della CTU, a titolo di risarcimento del danno (che non ha costituito oggetto di contestazione in questa sede) debba essere sottratto non solo l'importo di €. 10.500,00 (pacificamente versato dalla odierna appellante, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di rimborso delle spese mediche – v. documenti n. 8 e 9 allegati dalla convenuta, odierna appellante - in epoca anteriore al procedimento di primo grado, già detratto dal giudice di primo grado), ma anche quello di €. 26.000,00 ricevuto dal il 28.2.2020 (v. CP_1 quietanza sopra citata), prima del giudizio: infatti, per le ragioni illustrate,
l'indennità è stata erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale subito dal in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso CP_1
(sinistro stradale del 2.8.2019) e soddisfa la medesima perdita al cui integrale ristoro è diretta la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito, di cui si tratta nel presente giudizio.
4.) Alla data dell'atto di citazione innanzi al Tribunale il danneggiato aveva ricevuto la somma di €. 36.500,00 (€.10.500,00+€.26.000,00).
Ciò considerato e tenuto presente che il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha complessivamente liquidato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale la somma di €. 32.357,00 che, devalutata alla data della citazione (13.11.2020) era pari ad €.28.161,01, deve rilevarsi che, quando il procedimento è stato pagina 10 di 12 introdotto dal il medesimo aveva già ottenuto una somma (€. 36.500,00) CP_1 che comprendeva sia quanto spettante al medesimo a titolo di danno non patrimoniale (€.28.161,01), sia l'importo accertato come dovuto a titolo di rimborso delle spese mediche (€. 4.861,30, v. provvedimento di correzione della sentenza n. 3022/2023 del 22.3.2023).
Pertanto, poiché alla data della domanda il aveva già ricevuto la somma CP_1 al medesimo dovuta a titolo di risarcimento del danno, compresa quella relativa alle spese mediche sostenute, non può essere liquidato al medesimo alcun ulteriore importo: da ciò deriva che, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta dall'attore, odierno appellato, deve essere respinta, con conseguente restituzione di quanto al medesimo versato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Tale conclusione assorbe l'esame delle altre istanze e di ogni ulteriore questione.
5.) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, l'appellante va condannato a rifondere alla controparte le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo (escluso, per il presente grado, l'importo relativo alla voce “istruttoria/trattazione”, in mancanza della relativa attività processuale), in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/14 e succ. modif., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta;
si ritiene di porre a carico delle parti, in pari misura, le spese di CTU, liquidate con decreto del Tribunale, trattandosi di spese sostenute per eseguire accertamenti nell'interesse di entrambe.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, respinta ogni diversa istanza, accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Ancona n. 1126/2022 pubblicata il 5.10.2022, corretta con provvedimento n.
3022/2023 del 22.3.2023 e, in riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda proposta da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1
pagina 11 di 12 e, per l'effetto, condanna a restituire alla Controparte_2 Controparte_1 quanto versato da quest'ultima in Controparte_4 esecuzione della sentenza impugnata;
condanna a rifondere alla controparte le spese di entrambi i Controparte_1 gradi del giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in €. 4.500,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge e, quanto al presente grado, in €. 355,00 per spese ed €. 4.800,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge;
pone a carico delle parti le spese sostenute per la CTU, come liquidate dal Tribunale, nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Ancona, in data 11 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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