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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 2835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2835 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore nella causa iscritta al n. 1594/2020 R.G, vertente
TRA
(c.f. ), rappr.to e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Cristina Mercogliano (c.f. ) presso la quale elett.te C.F._2 dom.lia in Roma alla Via Giovanni Paisiello n. 12, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo nel primo grado (Pec:
; fax 06.8411225). Email_1
Appellante
CONTRO
, con sede in Arzano alla via Provinciale Controparte_1
Casandrino n. 5 (P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Eritrea n. 3 presso lo studio dell'Avv. Vittoria De Iorio (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._3
difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello (fax:
081/5528712 Pec: . Email_2
Appellata
OGGETTO: impugnazione avverso la sentenza n. 8098/2019 emessa dal
Tribunale di Napoli in data 16.09.2019.
CONCLUSIONI
- Per l'appellante : “
1. previa valutazione positiva circa la Parte_1
ragionevole probabilità che la presente impugnazione possa trovare accoglimento ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per quanto su dedotto ed in ossequio alle disposizioni dell'art. 342
1 c.p.c., nonché della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, respinta ogni contraria istanza, eccezione, in totale riforma della sentenza n. 8098/2019 del
Tribunale di Napoli, pubblicata in data 16.09.2019 e non notificata, così provvedere:
2. in via pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli, per essere competente a conoscere la causa il Tribunale di Roma quale foro del consumatore ex art. 63 d.lgs. n. 206/2005 ratione temporis vigente;
3. nel merito e nella denegata ipotesi del rigetto dell'eccezione pregiudiziale, dichiarare nullo, illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo poiché fondato su un credito che né liquido, né certo, né esigibile, non avendo controparte eseguito la propria obbligazione;
4. In via istruttoria: deposita chiedendone l'ammissione agli atti del giudizio della CTU dell'arch. resa nel procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo, Persona_1 rubricato al n. R.G. 19283/10 del Tribunale Civile di Roma, nel caso in cui non fosse già acquisita agli atti del giudizio;
chiede prova contraria alla prova testimoniale articolata dalla parte opposta, con i testi indicati nell'atto di citazione in opposizione e sui capitoli dell'avversa prova nei limiti della loro ammissione.
5. Vinte le spese e compensi professionali per i due gradi di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara a tal fine antistatario”.
- Per l'appellato : “Rigettare l'istanza di sospensiva in quanto Controparte_1 non provata in relazione al fumus ed al periculum in mora;
rigettare il proposto gravame perché infondato in fatto ed in diritto;
confermare l'impugnata sentenza, e per l'effetto,
l'opposto decreto ingiuntivo;
condannare parte appellante alle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Primo grado (procedimento monitorio e di opposizione al d.i.)
Con atto notificato il 06 luglio 2010 il sig. proponeva Parte_1 opposizione avverso il Decreto ingiuntivo nr. 610/2010 emesso dal Tribunale
Civile di Napoli, Sezione distaccata di Casoria all'esito del procedimento monitorio nrg 1776/2010 con il quale il medesimo veniva condannato al
2 pagamento in favore della dell'importo di euro 8.700,00, oltre CP_1
interessi di mora e spese della procedura per mancato pagamento del saldo della fornitura e posa in opera di 7 infissi in alluminio-legno effettuate in suo favore dalla . CP_1
Deduceva di aver stipulato in data 3.03.2009 con la un Controparte_1
contratto per la fornitura e posa in opera di n. 7 infissi in alluminio/legno della serie “Komart” da allocare presso la sua abitazione sita in Roma alla Via Padre
Semeria n.27;
l'importo dei lavori, comprensivo di i.v.a., veniva concordato in € 10.200,00, con un acconto di € 1.500,00 e previsione di conclusione dei lavori entro la data del
25.05.2009.
Effettuata la fornitura dei serramenti, il segnalava che gli infissi erano Pt_1
difformi da quelli ordinati, tant'è che la ritirava la merce e CP_1
acconsentiva alla sua sostituzione;
tuttavia, anche la seconda fornitura, dopo una parziale posa in opera, risultava difforme dal campione controfirmato in contraddittorio tra le parti, di talché il chiedeva l'interruzione dei lavori. Pt_1
Vani i tentativi di un bonario componimento adiva il Parte_1
Tribunale Civile di Roma chiedendo un Accertamento Tecnico Preventivo volto a verificare la difformità della merce consegnata e la cattiva esecuzione di quella parte di opera eseguita.
Instaurato il procedimento per ATP (Sez. VII, R.G. 19283/2010) con la nomina dell'arch. respinta la definizione bonaria della lite, nelle more del deposito Per_1
dell'elaborato, la notificava al il Decreto Ingiuntivo 214/2010 CP_1 Pt_1 fondato sulla fattura n. 8 del 21.07.2009 dell'importo di € 8.700,00 emessa a saldo dei lavori oggetto di contestazione e di accertamento peritale d'ufficio.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 214/10 proponeva Parte_1 opposizione affinché il Tribunale di Napoli, rigettata ogni contraria istanza, - previa declaratoria dell'incompetenza per territorio del Giudice adito ai sensi e per gli effetti degli artt. 18, 20 c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 206/2005,
3 dichiarasse nullo, illegittimo e/o inefficace il suddetto decreto ingiuntivo poiché fondato su un asserito credito né liquido, né certo, né esigibile, non avendo controparte eseguito la propria obbligazione;
rigettasse la richiesta di provvisoria esecuzione stante l'illiquidità dell'importo richiesto per la pendenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo in attesa del deposito dell'elaborato peritale.
La causa veniva iscritta a ruolo in data 13 Luglio 2010 con numero r.g. 80664/2010.
Si costituiva la opposta che produceva l'elaborato peritale del CTU Arch. CP_1
nelle more depositato, svolgendo valutazioni in merito agli esiti delle Per_1
verifiche e delle conclusioni del perito.
All'esito della prima udienza del 10.12.2010, dichiarata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettata la prova testimoniale richiesta dall'opponente, accolta parzialmente la prova orale formulata dall'opposta, nulla disponendo in ordine alla chiesta CTU, all'esito dello scambio delle comparse conclusionali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza n. 8098/2019 emessa in data 16.09.2019, il Tribunale di Napoli,
(ex Sezione Distaccata di Casoria), così provvedeva:
“rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. n. 214/10 del 13.05.10 reso dal GU del
Tribunale di Napoli- sezione distaccata di Casoria;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1 pari alla somma di €. 2.738,00, oltre spese generali 15%, oltre IVA e CPA come
[...] per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Vittoria De Iorio dichiaratasi anticipataria”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato in data 19.05.2020 impugnava la prefata Parte_1
sentenza per due ordini di motivi più innanzi oggetto di disamina.
La causa veniva iscritta a ruolo sub n.r.g 1594/2020.
In data 21.09.2020 si costituiva con deposito telematico la la quale: CP_1
4 1. ribadiva la corretta individuazione del foro competente per l'emissione del decreto
d'ingiunzione sulla base del criterio del “forum destinatae solutionis” vertendo il ricorso sul pagamento di somme liquide;
2. che l'importo richiesto dall'appellato aveva ad oggetto il valore di 6 infissi commissionati, come da fatture prodotte nel fascicolo di primo grado emesse dalla Komart in data 23.07.2009, e non anche la richiesta di manodopera.
3. evidenziava la corretta statuizione del Giudice di prime cure in ordine alla valutazione delle prove documentali e testimoniali e, in particolare, l'esiguità degli importi indennitari spettanti al calcolati dal CTU. Pt_1
Venivano acquisite le produzioni di primo grado.
Rigettata la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, il giudizio veniva rinviato la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.6.2022 e poi, di seguito più volte, fino al 05.07.2024 allorquando la causa veniva riservata in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò posto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con atto notificato il
19.05.2020 a fronte della sentenza n. 8098/2019 emessa il 16.09.2019 dal Tribunale di Napoli, non notificata, nel rispetto il termine di cui all'art 327 cpc per proporre impugnazione.
In via preliminare occorre disattendere l'eccezione di violazione dell'art 348 bis cpc. Difatti il giudizio de quo è stato rinviato dapprima per la trattazione, poi per la precisazione delle conclusioni (e di seguito più volte rinviato) per ragioni di ruolo, precludendo l'invocata declaratoria d'inammissibilità atteso che, la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché essa va negata ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 cpc (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14696 del 19 luglio
2016).
Passando al merito dei singoli
5 MOTIVI DI APPELLO
Col primo l'appellante censura la violazione dell'art. 63 del D. LGS. 206/2005 ratione temporis vigente (ora art. 66 bis post-riforma del 2014) quale lex specialis che deroga le norme del codice di rito in favore del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore, quale foro esclusivo.
Col secondo l'appellante censura la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. anche in relazione all'art. 696 c.p.c. (ATP) - omessa e/o insufficiente valutazione degli elementi probatori in atti – omessa/carente/ apparente motivazione;
violazione dei princìpi di diritto in tema di acquisizione e valutazione della prova, omessa ed errata valutazione
l'accertamento tecnico preventivo”
In ossequio al principio della ragione più liquida, di economia processuale e di celerità del giudizio, desumibili dagli artt. 24 e 111 Cost. , il giudizio può essere deciso sulla base di tale ultima censura, di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata alla precedente.
Il motivo è fondato e merita l'accoglimento.
Invero il giudice di prime cure non ha fatto buon governo delle prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado in palese violazione del paradigma fissato dall'art. 115 c.p.c., che impone al giudice di fondare la decisione sulle prove dedotte dalle parti (principio dispositivo: il Giudice deve decidere iuxta alligata et probata) nonché sui fatti non contestati (cfr. Cassazione civile sez. III, 01/04/2025,
n.8546; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01).
Va dunque rilevato l'errore in cui è incorso il Tribunale di prime cure laddove, trincerandosi dietro al principio dell'onere probatorio che disciplina l'eccezione d'inadempimento opposta nell'ambito di un contratto di appalto, ha ritenuto non provato il mancato adempimento.
Quest'ultimo, al contrario, era desumibile non solo dal Ricorso per Accertamento tecnico Preventivo (depositato in sede di opposizione non avendo nelle more provveduto il nominato CTU al deposito della propria relazione tecnica) ma
6 soprattutto dai documenti allegati dalla Ditta opposta alla propria comparsa di costituzione (tra i quali figura l'elaborato peritale del CTU arch. all'epoca Per_1
depositato).
Ed invero, si legge nella CTU redatta in sede di accertamento tecnico preventivo :
“emergeva sin dall'inizio un sostanziale accordo tra le parti riguardo le evidenti carenze ed incompletezze che si palesavano sui serramenti in particolare il telaio della vetrata scorrevole in soggiorno che costituisce uno degli Stati di pregiudizio più evidenti della fornitura e posa in opera (…)(pag. 2).
Con riguardo al quesito sub a): se la fornitura è conforme a quanto indicato nel contratto stipulato dalle parti in data 3 marzo 2009 in relazione anche al campione di materiale indicato dal ricorrente il CTU ha risposto evidenziando che: la fornitura -installazione consta stanzialmente di sei variegati infissi, uno per ciascun ambiente abitativo annoverato nei quattro punti del preventivo del 3 marzo 2009; la difformità maggiore rispetto a quanto pattuito si evidenzia proprio nella mancata posa in opera di tre dei serramenti pattuiti e più specificamente di due finestre ad anta di ribaltata nei rispettivi bagni e della finestra scorrevole della cameretta;
dette finestre non sono state installate ma risultano essere state prodotte, trasportate in loco e lasciate nell'androne condominiale delle cantine foto n. 2; ulteriore discordanza fra quanto pattuito ed illustrato per tramite del campione sottoscritto dal ricorrente risulta essere il telaio della vetrata scorrevole del salotto:
i serramenti dovevano essere bianchi all'interno e simil legno all'esterno nel rispetto delle composizioni ornamentali del condominio;
il telaio della già menzionata vetrata risulta all'interno di due colori poiché la guida di scorrimento è simil legno vedi foto numero 3.
Quanto al quesito sub b) quali sono i vizi dell'esecuzione dell'opera nonché gli eventuali danni;
il CTU li ha così indicati : negli infissi posti in opera: b1) vernice scrostata in diversi punti della vetrata del soggiorno
e del serramento a bandiera della cucina foto n. 4 e 5; la tinta in bianco opaco satinato presenta delle lesioni superficiali di cui le parti rivendicano reciprocamente la responsabilità; b2): il dispositivo in lega d'alluminio di chiusura a vaschetta a destra della vetrata del soggiorno risulta spezzato;
b3) gli infissi risultano privi di mostre coprifilo e stuccature in adeguato elastomero foto n. 6 e 7;
7 b4): i celini in compensato ligneo di mm 4 sono tutti fortemente imbarcati privi di adeguato isolamento termoacustico in poliuretano espanso a cella chiusa foto n.6, 8 e 9; poggiano inadeguatamente sullo spigolo dei telai dei serramenti foto numero 6, 9 e 10;
b5) alcuni serramenti sono stati posti in opera sopra il dente ferma-vento delle soglie in marmo altri non ne hanno tenuto conto ponendo le aperture al rischio infiltrazione foto n.
11, 12 e 13;
L'ausiliario ha inoltre accertato i seguenti danni:
b1) la soglia della finestra della cucina non è stata ripristinata foto numero 14; b2) i celini originali sono stati asportati e non ancora restituiti foto n. 15; b3) le maioliche del servizio igienico non sono state adeguatamente stuccate o sigillate con adeguata mostra (foto n.16);
b4) vi è stato il deposito non autorizzato degli infissi presso l'androne condominiale delle cantine
Con riguardo al quesito sub c) come tali vizi qualora ci fossero devono essere eliminati e gli eventuali costi da sostenere per la loro eliminazione” il CTU ha risposto riferendo la necessità di sostituzione dei serramenti con una nuova fornitura;
ha valutato i danni sostanziali come segue : costo di smontaggio e smaltimento dei serramenti € 220,00 ; indennizzo per il disagio procurato al signor dagli infissi Pt_1 difettosi sino alla completa disinstallazione: € 75 € mensili da calcolarsi fino al completo smontaggio dei serramenti;
il valore originario dei serramenti scevro dalla relativa attualizzazione è pari a 10.200,00.
Per quanto fin qui argomentato, risulta provata l'eccezione d'inadempimento sollevata dall'opponente ex art 1460 cc, quale forma di autotutela privata che si configura ogni qual volta, nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte chiamata ad adempiere rifiuti di eseguire la propria obbligazione. Detto rifiuto è legittimo, non arbitrario e rispettoso della buona fede contrattuale soltanto laddove l'inadempimento dell'altra parte non possa essere considerato di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse di chi solleva l'eccezione, sostanziandosi esso in una irregolarità o divergenza della prestazione rispetto a quella pattuita tale da alterare in modo significativo il sinallagma contrattuale.
In tal caso il giudice è chiamato a svolgere una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione
8 economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, con l'effetto che, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 cod. civ., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460 c.c., comma 2, (Cassazione civile sez. II, 27/03/2013, n.7759, Cass. n. 15769 del 2009;
Cass. n. 11430 del 2006; Cass. n. 8880 del 2000).
Alla luce delle risultanze dell'ATP prodotta in atti dalla medesima parte opposta, risulta fondata l'eccezione d'inadempimento sollevata dall'odierno appellante, il gravame va accolto unitamente all'opposizione con conseguenziale revoca del D.I
n. 214/10 del 13.05.10 reso dal GU del Tribunale di Napoli- sezione distaccata di
Casoria.
Quanto alle spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate in applicazione del DM n. 147/22 con riferimento allo scaglione fino ad € 26.000,00 per il doppio grado del giudizio che liquida per il primo grado in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché per l'appello in € 355,50 per spese vive nonché € 3966,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Invero il Giudice dell'impugnazione allorché riformi in tutto o in parte la sentenza gravata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr.
Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423).
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 8098/2019 emessa dal Tribunale di Napoli in data 16.09.2019 pronunciata tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto revoca il D.I. n. 214/10 del 13.05.10 reso 9 dal GU del Tribunale di Napoli- sezione distaccata di Casoria;
2) condanna la ditta , con sede in Arzano alla via Controparte_1
Provinciale Casandrino n. 5 (P.IVA ) a rifondere a P.IVA_1 [...]
le spese del doppio grado del giudizio che liquida Parte_1
per il primo grado in € 237,00 per spese vive nonché € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per l'appello in € 355,50 per spese vive nonché € 3966,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge con distrazione in favore del difensore avv.to Cristina Mercogliano antistatario.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 03/06/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
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