Sentenza breve 7 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 07/02/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00147/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00911/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 911 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Sgarbi, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via Calatafimi n.2;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Ancona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del decreto (prot. n.-OMISSIS-) emesso dal Questore della Provincia di Ancona in data 20.10.2025 e notificato in data 21.10.2025 con cui si è decretato che la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di “lavoro subordinato” presentata dal cittadino -OMISSIS-.
nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e connesso al provvedimento direttamente impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. GI IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il sig. -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS-, è da tempo residente in territorio nazionale, ove vive tutta la sua famiglia ed ove svolge regolare attività lavorativa sin dal 2007. Otteneva in data 19 settembre 2017 il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
In data 20 aprile 2022, il Questore di Ancona con decreto prot. n-OMISSIS-, disponeva la revoca del suddetto permesso di soggiorno stante la pendenza del procedimento penale n.-OMISSIS- innanzi al Tribunale di Ancona.
L’odierno ricorrente impugnava il decreto di revoca con ricorso iscritto al n.-OMISSIS- RG dinanzi a questo Tribunale, che lo respingeva, con sentenza n.-OMISSIS--
In data 8 luglio 2023 il sig. -OMISSIS- presentava quindi domanda per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
Nelle more della procedura il sig. -OMISSIS- era condannato alla pena di anni 3 di reclusione
nel procedimento penale n.-OMISSIS- con sentenza divenuta definitiva in data 14 marzo 2025 e per l’effetto era emesso ordine di esecuzione per la carcerazione in data 18 marzo2025.
In data 27. settembre 2025 la Questura di Ancona notificava al sig. -OMISSIS- comunicazione circa i motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno richiesto. Dopo il deposito di memorie in data 21 ottobre 2025, gli veniva notificato il decreto di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato oggi impugnato.
Il provvedimento è contestato con un unico motivo di ricorso, nel quale si sostiene che lo stesso sia illegittimo, gravemente lesivo dei diritti dell’odierno ricorrente (anche costituzionalmente garantiti con particolare riferimento al diritto al lavoro ed all’unità familiare), nonché non oggettivamente motivato e di fatto emanato con violazione di legge e eccesso di potere in relazione all’art.4 co.3 d.lgs. n.286/98 ed all’art.5 co.5 D.Lgs. n.286/98. Ciò in quanto nel provvedimento si farebbe solo ed esclusivamente riferimento alla sentenza di condanna, senza considerare che al ricorrente sono state riconosciute le circostanze attenuanti e, con la sentenza della Corte d’Appello, la revoca dell’espulsione.
Si è costituito il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 15 gennaio 2026 il ricorso, sussistendone i presupposti, veniva introitato per la decisione ex art. 60 cpa.
1 Il ricorso è infondato.
1.1 Il Tribunale, nella sentenza n. -OMISSIS-, relativa alla revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo osservava che il giudizio di pericolosità si fondava “su circostanze innegabili per quanto il ricorrente tenda a sminuirne la rilevanza per effetto di fatti sopravvenuti che l’amministrazione comunque non ignorava e che ha valutato nel bilanciamento di tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli all’interessato. La condotta posta in essere, che ha dato luogo alla vicenda, assume evidente gravità che l’amministrazione non poteva non trascurare stante la (seppur teorica) possibilità che questa fosse reiterata sulla base di un giudizio pronostico che attiene a valutazioni di merito riservate alla sfera amministrativa. Lo stesso ricorrente ammette di aver fatto abuso di alcol per circa vent’anni e su tale circostanza la perizia medico-legale non ha potuto esprimersi (avendo considerato esclusivamente dati successivi al 9 ottobre 2020), citando comunque un accertamento di laboratorio del 27 novembre 2019 che “costituisce certamente stato di intossicazione acuta da alcol in quel momento storico” (Tar Marche 25 luglio 2022 n. 441).
1.2 Questo Tar osservava che ricorrente, sulla base del proprio comportamento successivo alla revoca, avrebbe potuto comunque beneficiare di un eventuale permesso di soggiorno ad altro titolo come indicato nel provvedimento impugnato oltre a poter riproporre istanza di permesso di lungo periodo se ne sussistessero i presupposti. Nelle more, la misura cautelare è però diventato una ben più grave condanna per il delitto di cui agli artt. 609-bis, co. 1, 609-ter, co. 2, e 609- septies, co. 4 n. 1), c.p. L’imputato veniva condannato, con sentenza confermata dalla Corte d’Appello d’Ancona n. -OMISSIS-,.con riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 609 bis co.3 c.p. prevalente alla contestata aggravante della minore età della vittima. Tenuto conto della diminuente per il rito abbreviato, il Tribunale lo condannava alla pena di anni 3 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare. Dichiarava l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni 5, nonché in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela, da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori; dichiarava l'imputato escluso dalla successione delle persone offese. Applicava all'imputato, per la durata di un anno dopo l'esecuzione della pena, le misure di sicurezza del divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori e di svolgere lavori che prevedano contatto abituale con minori, nonché l'obbligo di informare gli organi di Polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.
2 Passando alla trattazione dell’unico motivo di ricorso, è innegabile il mutamento della situazione rispetto alla revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, essendo intervenuta una condanna, confermata in appello, che pur revocando la misura dell’espulsione a fine pena, ha portato all’incarcerazione del ricorrente per un reato di particolare allarme sociale (violenza sessuale su un minore), previsto dall’art. 4 comma 3 del d.lgs n. 286/1998 come ostativo al soggiorno nel territorio nazionale.
2.1 Nel provvedimento impugnato la Questura ha osservato che il reato è stato commesso su una minore, nella cui camera il ricorrente si è introdotto mentre dormiva e che la gravità del fatto commesso, non giustificabile dallo stato di ebbrezza alcolica, denota l'assenza di un reale inserimento sociale e l’incapacità di comprendere i limiti della propria libertà di azione, determinate dalle leggi, ma soprattutto da valori morali che egli non sembra avere assimilato La Questura considera anche che, per quanto su esposto, non è possibile escludere con assoluta certezza che determinate condotte possano essere dallo stesso reiterate, ai sensi degli articoli 4 comma 3 e 5 comma 5 del d.lgs n. 286/1998.
2.2 Con riguardo al bilanciamento con la situazione familiare, lavorativa e il soggiorno del ricorrente, la Questura opera una valutazione in materia, seppure sommaria, indicando che il grave reato commesso denota la mancanza di inserimento sociale del ricorrente. Nota peraltro il Collegio che il ricorrente è attualmente ancora detenuto, come riportato dalla Questura, e non ha attualmente occupazione (si limita a riportare una promessa di assunzione al termine della “misura cautelare”). Inoltre i suoi figli sono maggiorenni (uno ancora studente e l’altra lavoratrice).
2.3 Ancora, l’assenza della commissione di ulteriori reati per il periodo in cui il ricorrente è stato sottoposto a processo, a misure cautelari (per 8 mesi) e poi al carcere non è sufficiente per escludere la reiterazione della condotta. Del resto, il ricorrente ha commesso il delitto in stato di ebbrezza alcolica e il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, nel respingere con ordinanza -OMISSIS- la sua istanza di affidamento in prova ai sevizi sociali, pur evidenziando il buon comportamento del ricorrente in carcere, osserva che “precisato che parimenti oscura è rimasta la problematica di abuso etilico alla base della condotta deviante, se nel frattempo superata o ancora attuale a distanza di 6 anni dal reato, e la disponibilità del detenuto alla presa in carico da parte del SERT, pur con le difficoltà derivanti dalla sua scarsa conoscenza della lingua italiana”.
3 Per quanto sopra, il giudizio di pericolosità formulato dalla Questura resiste alle censure dedotte con il ricorso, che deve essere respinto.
3-1 La particolarità e la delicatezza della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare reati e condanne penali.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata EM GR, Presidente
GI IU, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI IU | Renata EM GR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.