TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 07/02/2026, n. 147
TAR
Sentenza breve 7 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento per mancata considerazione delle attenuanti e della revoca dell'espulsione

    Il Tribunale ha ritenuto che la condanna per reati di particolare allarme sociale (violenza sessuale su minore), anche con attenuanti, costituisca un ostativo al soggiorno ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.lgs n. 286/1998. La Questura ha adeguatamente motivato il giudizio di pericolosità, considerando la gravità del fatto, l'assenza di un reale inserimento sociale e la potenziale reiterazione della condotta. Il bilanciamento con la situazione familiare e lavorativa è stato effettuato, evidenziando che il ricorrente è detenuto, non ha un'occupazione attuale e i figli sono maggiorenni. L'assenza di ulteriori reati durante il processo e la detenzione non è sufficiente ad escludere la reiterazione, anche alla luce delle problematiche irrisolte relative all'abuso di alcol.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 07/02/2026, n. 147
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 147
    Data del deposito : 7 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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