Ordinanza cautelare 22 dicembre 2020
Ordinanza cautelare 31 maggio 2021
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, ordinanza cautelare 31/05/2021, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2021
N. 01784/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1784 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Zanghì e Vittorio Di Pietro, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Zanghì in -OMISSIS-, via Lenzi 5, e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IA, presso i cui uffici domicilia in IA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento, previa sospensione,
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto di divieto, al Sig. -OMISSIS-, di condurre l’attività di noleggio di veicoli senza conducente di cui è titolare, emesso dalla Prefettura di -OMISSIS-, in data -OMISSIS-prot. -OMISSIS- notificato a -OMISSIS- il -OMISSIS-;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla parte ricorrente in data 5 maggio 2021:
del decreto di divieto, al Sig. -OMISSIS-, di condurre l’attività di noleggio di veicoli senza conducente di cui è titolare, emesso dalla Prefettura di -OMISSIS-, in data -OMISSIS-prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-notificato a -OMISSIS- dopo il -OMISSIS-;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
Visto l’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2021 - tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato;
Ritenuto di riservare alla fase di merito la questione, rilevata d’ufficio, della possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo del giudizio, posto che per effetto attività provvedimentale successiva all’ordinanza -OMISSIS-- attività contestata con il ricorso per motivi aggiunti oggetto di odierno esame - sembra essersi trasferito l'interesse del ricorrente dall'annullamento dell'atto inizialmente impugnato all’annullamento dell’ultimo decreto di divieto che lo ha interamente sostituito;
Ritenuto che, ad un primo e sommario esame proprio della fase cautelare e fatto salvo l’approfondimento nella più acconcia sede di merito, il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni iuris in quanto, quantunque l’Amministrazione nel più recente provvedimento abbia puntualmente declinato le singole fattispecie (condanne o segnalazioni) ascritte al ricorrente, aggiungendo anche che a carico dei figli dell’istante e soci della -OMISSIS- figurano precedenti penali e di polizia (precedenti, peraltro, evocati genericamente), continua a rimanere in ombra l’incidenza delle dette fattispecie sul versante dell’ordine e della sicurezza pubblica, tenuto conto, in particolare, della inadeguata motivazione circa significatività e pregnanza delle indicate fattispecie rispetto al versante della pubblica sicurezza (cfr. l’art. 2, comma 1, del D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481: “ Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza ”);
Ritenuto sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile, in ragione dei riflessi del decreto avversato sull’attività lavorativa della parte ricorrente;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare - con conseguente sospensione del provvedimento avversato - e di fissare l’udienza pubblica per la trattazione di merito come da susseguente dispositivo;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda scrutinata, possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di IA (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende il provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di maggio 2024, come da emanando calendario.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2021, avvalendosi di collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe La Greca, Presidente FF
Giuseppina Alessandra Sidoti, Primo Referendario
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giuseppe Antonio Dato | Giuseppe La Greca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.