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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2024, n. 5110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5110 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CR.OL AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RE SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Il Difensore IE IO del foro di ROMA si riporta ai motivi del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 5110 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SESSA RE Data Udienza: 07/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 aprile 2023, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia CO Cracchiolo, avendolo ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, contestatigli quale amministratore dal 24 luglio 2009 della Serema s.r.I., dichiarata fallita in data 17 luglio 2014. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. Claudio Barbieri, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali per non avere la Corte territoriale argomentato in relazione alla contestata sussistenza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice, tenuto conto del fatto che la sua inerzia era da ascrivere alla mancata conoscenza della procedura fallimentare;
né la Corte di appello ha considerato in maniera adeguata la intervenuta denuncia di furto delle scritture contabili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. Occorre premettere che l'imputato è stato condannato anche per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva delle rimanenze di magazzino per euro 65.000 e di liquidità per euro 30.000, non oggetto di contestazione da parte della difesa, sicché nel ricostruire la condotta di bancarotta fraudolenta documentale per mancata consegna delle scritture contabili al curatore, i giudici di merito hanno — giustamente - considerato anche tale aspetto di non poco rilievo, contribuendo esso a dare corpo proprio all'elemento soggettivo, del dolo specifico, richiesto ai fini dell'integrazione della fattispecie di bancarotta documentale contestata e ravvisata nei caso di specie (la sentenza di primo grado, dopo l'ampia motivazione sulla bancarotta distrattiva, fa proprio riferimento ai "dettagli della vicenda" affermando che la volontà di arrecare danno ai creditori attraverso la sottrazione della documentazione dei movimenti contabili emerge da ogni dettaglio della vicenda, anche alla luce della sua sopravvenuta irreperibilità immediatamente successiva alla notifica dei ricorso per la dichiarazione di fallimento e del comportamento assunto durante la procedura fallimentare). In ogni caso la Corte territoriale — pure a fronte del motivo di appello genericamente formulato riguardo alla contestazione del dolo specifico - offre 2 adeguata motivazione sulla sussistenza del dolo evidenziando come l'imputato non solo non aveva consegnato alcunché al curatore, rendendosi di fatto non rintracciabile da parte di questi che invano aveva tentato di mettersi in contatto con lui effettuando anche le ricerche del caso (e parimenti invano aveva cercato tracce della società presso la sede legale e l'immobile che risultava adibito a deposito), ma aveva anche in seguito omesso di attivarsi in qualunque modo (nulla aveva consegnato, d'altra parte, anche dopo l'instaurazione del processo penale). A fronte di ciò, la linea difensiva, che fa, in buona sostanza, leva sulla denuncia di furto delle scritture contabili del 2013, era ritenuta non convincente, dal momento che era poco credibile che l'intera documentazione fiscale ed amministrativa — libri sociali, registro iva, registri e fatture - di una società che nel bilancio 2010 riportava un fatturato di 980.651,00 euro, fosse tenuta in un'automobile, peraltro di piccole dimensioni, nemmeno custodita in un garage, e ad ogni modo, afferma la sentenza impugnata, ciò non vale comunque a spiegare la mancanza delle scritture contabili relative al periodo successivo al furto, dal marzo 2013 al fallimento, risalente al 17.7.2014. La Corte di appello, facendo corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, ha altresì ritenuto che non avrebbe certamente mandato esente dall'obbligo di tenuta/nuova istituzione delle scritture contabili la circostanza che nel 2013 la società avrebbe cessato l'attività, richiamando in particolare la pronuncia Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Rv. 275261 — 01, secondo cui l'obbligo di tenere le scritture contabili viene meno solo quando la cessazione dell'attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese (laddove, peraltro, nel caso di specie secondo quanto si precisa nella sentenza impugnata l'asserita circostanza della inoperatività della società sarebbe parzialmente smentita dalle evidenze processuali). Il ricorso si appalesa quindi, nel suo complesso, del tutto generico oltre che manifestamente infondato. 2. Deriva, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P. Q. M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere RE SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Il Difensore IE IO del foro di ROMA si riporta ai motivi del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 5110 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SESSA RE Data Udienza: 07/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 aprile 2023, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia CO Cracchiolo, avendolo ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, contestatigli quale amministratore dal 24 luglio 2009 della Serema s.r.I., dichiarata fallita in data 17 luglio 2014. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. Claudio Barbieri, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali per non avere la Corte territoriale argomentato in relazione alla contestata sussistenza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice, tenuto conto del fatto che la sua inerzia era da ascrivere alla mancata conoscenza della procedura fallimentare;
né la Corte di appello ha considerato in maniera adeguata la intervenuta denuncia di furto delle scritture contabili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. Occorre premettere che l'imputato è stato condannato anche per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva delle rimanenze di magazzino per euro 65.000 e di liquidità per euro 30.000, non oggetto di contestazione da parte della difesa, sicché nel ricostruire la condotta di bancarotta fraudolenta documentale per mancata consegna delle scritture contabili al curatore, i giudici di merito hanno — giustamente - considerato anche tale aspetto di non poco rilievo, contribuendo esso a dare corpo proprio all'elemento soggettivo, del dolo specifico, richiesto ai fini dell'integrazione della fattispecie di bancarotta documentale contestata e ravvisata nei caso di specie (la sentenza di primo grado, dopo l'ampia motivazione sulla bancarotta distrattiva, fa proprio riferimento ai "dettagli della vicenda" affermando che la volontà di arrecare danno ai creditori attraverso la sottrazione della documentazione dei movimenti contabili emerge da ogni dettaglio della vicenda, anche alla luce della sua sopravvenuta irreperibilità immediatamente successiva alla notifica dei ricorso per la dichiarazione di fallimento e del comportamento assunto durante la procedura fallimentare). In ogni caso la Corte territoriale — pure a fronte del motivo di appello genericamente formulato riguardo alla contestazione del dolo specifico - offre 2 adeguata motivazione sulla sussistenza del dolo evidenziando come l'imputato non solo non aveva consegnato alcunché al curatore, rendendosi di fatto non rintracciabile da parte di questi che invano aveva tentato di mettersi in contatto con lui effettuando anche le ricerche del caso (e parimenti invano aveva cercato tracce della società presso la sede legale e l'immobile che risultava adibito a deposito), ma aveva anche in seguito omesso di attivarsi in qualunque modo (nulla aveva consegnato, d'altra parte, anche dopo l'instaurazione del processo penale). A fronte di ciò, la linea difensiva, che fa, in buona sostanza, leva sulla denuncia di furto delle scritture contabili del 2013, era ritenuta non convincente, dal momento che era poco credibile che l'intera documentazione fiscale ed amministrativa — libri sociali, registro iva, registri e fatture - di una società che nel bilancio 2010 riportava un fatturato di 980.651,00 euro, fosse tenuta in un'automobile, peraltro di piccole dimensioni, nemmeno custodita in un garage, e ad ogni modo, afferma la sentenza impugnata, ciò non vale comunque a spiegare la mancanza delle scritture contabili relative al periodo successivo al furto, dal marzo 2013 al fallimento, risalente al 17.7.2014. La Corte di appello, facendo corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, ha altresì ritenuto che non avrebbe certamente mandato esente dall'obbligo di tenuta/nuova istituzione delle scritture contabili la circostanza che nel 2013 la società avrebbe cessato l'attività, richiamando in particolare la pronuncia Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Rv. 275261 — 01, secondo cui l'obbligo di tenere le scritture contabili viene meno solo quando la cessazione dell'attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese (laddove, peraltro, nel caso di specie secondo quanto si precisa nella sentenza impugnata l'asserita circostanza della inoperatività della società sarebbe parzialmente smentita dalle evidenze processuali). Il ricorso si appalesa quindi, nel suo complesso, del tutto generico oltre che manifestamente infondato. 2. Deriva, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P. Q. M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2023.