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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/06/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, alla pubblica udienza del 10 giugno 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1553/2024 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...](c.f. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Franca Di
[...]
Bernardo, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' contumace Controparte_1
Convenuto
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente: “In via preliminare
Dichiarare la revoca dell'ordinanza resa all'esito di udienza a trattazione scritta del
12.03.2024, R.g. n. 3720/2023 e per l'effetto dichiarare non dovute le spese pari ad euro 890,00 ivi indicate;
In via principale e nel merito
Accertare e dichiarare, ad esito positivo del procedimento per a.t.p.o. n. 3505/24, il diritto del ricorrente al percepimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art.1, L. n. 18/80, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa o, in subordine, dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
Condannare l' al pagamento delle relative provvidenze economiche pregresse, CP_1 quantificando la somma da liquidare con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa o, in subordine, dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
pagina 1 Condannare l' al pagamento delle relative provvidenze economiche mensili;
CP_1
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi”.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.5.2024 il signor ha convenuto in Parte_1 giudizio l' dinanzi a questo Tribunale, proponendo le seguenti domande: CP_1
1) in via preliminare, ha richiesto che venisse disposta la caducazione dell'ordinanza resa a definizione del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c. (di seguito, per brevità, ) iscritto al n. 3720/2023 R.G. di CP_2 questo Tribunale, anche in relazione alla condanna alle spese processuali ivi contenuta;
2) ha inoltre richiesto che venisse accertato il proprio diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento, con condanna dell' alla corresponsione della CP_1 relativa prestazione e degli arretrati.
A fondamento del ricorso, ha esposto in fatto quanto segue.
In data 11.2.2023 il ricorrente aveva inoltrato domanda amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento.
In data 8.3.2023 il ricorrente era stato sottoposto a visita medica dalla Commissione
Medica presso la ASL di Cagliari per l'accertamento dell'invalidità civile.
In data 8.5.2023, l' di Cagliari aveva emesso il verbale definitivo di accertamento CP_1 ove il ricorrente veniva riconosciuto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100 % art 2 e art 12 L 118/71”, con decorrenza dalla data della domanda, senza il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Detto provvedimento era stato notificato al ricorrente in data 19.5.2023.
Avverso il summenzionato provvedimento il ricorrente aveva esperito il procedimento di ATPO entro i termini previsti dall'art. 42, comma 3, del D.L. n. 269/2003,
In data 13.3.2024 il succitato procedimento di ATPO era stato erroneamente definito mediante ordinanza di inammissibilità per decadenza dal termine disposto al citato art. 42, comma 3.
Detta definizione non aveva quindi consentito l'accertamento dei requisiti sanitari sussistenti in capo al ricorrente.
Parte ricorrente ha quindi sostenuto che la predetta ordinanza aveva erroneamente dato atto di quanto segue: “nel caso di specie il verbale sanitario impugnato è stato notificato a il 19 maggio 2023, circostanza pacifica in quanto dedotta Parte_1 dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio e comunque documentata, mentre il ricorso per a.t.p.o. è stato depositato il 22 novembre 2023, oltre il termine semestrale
pagina 2 di decadenza di cui all'art. 42, comma 3, del Decreto Legge n. 269 del 2003, convertito in Legge n. 326 del 2003, maturato il 20 novembre 2023, con conseguente improcedibilità della domanda, rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio”.
Tuttavia, tale statuizione era erronea perché, pur avendo correttamente indicato che termine di decadenza maturava in data 20.11.2023, non aveva tenuto conto del fatto che il ricorso per ATPO era stato depositato in data 17.11.2023, con ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna del deposito per ben due volte.
In data 17.11.2023 il sistema informatico del Ministero della Giustizia aveva interrotto i servizi informatici del settore civile, causando delle problematiche nella ricezione dei depositi.
Pertanto, sempre nei termini di legge, il ricorrente aveva effettuato un nuovo deposito in data 20.11.2023 presso il portale telematico.
In questo secondo caso gli erano state notificate a mezzo PEC le ricevute di accettazione, di avvenuta consegna, nonché di accettazione a seguito dei controlli automatici effettuati dal portale.
Solo successivamente era stata riscontrata l'anomalia da parte della cancelleria, comunicata, sempre a mezzo PEC, in data 21.11.2023, non consentendo pertanto al ricorrente di ripresentare nei termini il ricorso presso la sezione lavoro.
Pertanto, la cancelleria aveva rifiutato l'atto in data 21.11.2023, successivamente rispetto alla scadenza semestrale del termine per la presentazione del ricorso, costringendo il ricorrente a depositare il ricorso un'altra volta oltre tale data.
Parte ricorrente ha quindi rilevato che il primo deposito era da considerarsi tempestivo.
Per quanto concerne il merito, parte ricorrente ha affermato la sussistenza dei requisiti sanitari previsto per la percezione dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. n.
18/1980.
2. Sebbene ritualmente evocato, l' non si è costituito in giudizio. CP_1
Pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
3. Con ordinanza del 17.10.2024 il giudice, visto l'art. 445-bis c.p.c., per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, ha assegnato a parte ricorrente il termine di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione della predetta ordinanza, per la presentazione del ricorso per ATPO.
Parte ricorrente ha quindi dato atto di aver provveduto alla presentazione del ricorso, producendo la relativa documentazione.
La causa è stata quindi tenuta in decisione previo deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
pagina 3 ********
4. Parte ricorrente non è incorsa nella decadenza semestrale di cui all'art. 445-bis c.p.c., per le seguenti ragioni.
Il ricorso per ATPO è stato depositato in data 17.11.2023, e quindi prima della scadenza del termine decadenziale, che scadeva il 20.11.2023.
Il deposito è stato rifiutato dalla cancelleria in quanto non è stato inoltrato alla sezione lavoro, come si desume dalla dicitura “ricorso da inoltrare alla sezione lavoro” contenuta nella PEC di comunicazione del rifiuto.
La giurisprudenza di legittimità si è tuttavia orientata nel senso che la positiva consegna telematica dell'atto ed il successivo rifiuto del deposito per erronea indicazione del registro corretto – ad esempio del registro civile contenzioso in luogo di quello del lavoro – configura una “mera irregolarità”, come tale rimediabile, alla quale è cui applicabile la rimessione in termini, “non potendo un mero errore materiale della parte comportare conseguenze processuali irreversibili, in violazione della garanzia costituzionale di tutela giurisdizionale dei diritti” (Cass., 24 ottobre 2022, ord. n.
31371/2022);
La giurisprudenza di legittimità, in un caso analogo a quello di specie, ha ritenuto che
“l'omesso espletamento dell'accertamento tecnico preventivo (quale che sia la causa che lo ha determinato), pur costituendo condizione di improcedibilità della domanda
(ove tempestivamente eccepita o rilevata d'ufficio), non preclude la decisione nel merito, stante l'espressa previsione della concessione di un termine per la presentazione della relativa istanza. Ne discende che al provvedimento impugnato che, nella sostanza, ha reputato precluso l'espletamento dell'accer, amento tecnico preventivo (stante la ritenuta decadenza per la proposizione della domanda giudiziale), non può essere riconosciuta incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale, posto che la parte interessata potrà promuovere il ricorso nel merito, richiedendo che il Giudice adito, ritenuta l'inapplicabilità al caso di specie della normativa che ha introdotto il termine semestrale di decadenza, assegni termine per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico (…)” (Cass. civ., sez. lav., sentenza 07/03/2014, n. 5338).
In applicazione di tali principi, il giudice ha assegnato a parte ricorrente il termine di 15 giorni, previsto dal citato art. 445-bis c.p.c., per la proposizione del ricorso per ATPO.
Parte ricorrente ha quindi presentato il ricorso per ATPO.
Per le ragioni sopra esposte, in questa sede il giudice deve limitarsi all'annullamento della citata ordinanza di inammissibilità, con conseguente caducazione anche della statuizione di condanna alle spese ivi disposta.
pagina 4 Non può invece formare oggetto del presente giudizio, essendo previsto per legge il procedimento tipico di cui all'art. 445-bis c.p.c., l'accertamento dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento.
5. Si ritiene di dover compensare integralmente le spese processali del presente giudizio, in ragione del fatto che l' è rimasto estraneo alle vicende che hanno CP_1 condotto alla pronuncia dell'ordinanza di inammissibilità e che, quindi, hanno dato causa al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) annulla l'ordinanza pronunciata, all'esito di udienza a trattazione scritta, in data
12.3.2024, a conclusione del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c. iscritto al n. 3720/2023 R.G. di questo Tribunale, e, per l'effetto, dichiara che l' non ha diritto alla rifusione delle spese processuali ivi CP_1 liquidate, pari ad euro 890,00 oltre accessori di legge;
2) compensa integralmente le spese processuali.
Cagliari, 25.6.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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