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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2619/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Katia Songia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2619/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. SCHEMBRI DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA UNITA' D'ITALIA N. 2/A
92100 AGRIGENTO, presso il difensore avv. SCHEMBRI DOMENICO
ATTRICE contro
(C.F. , CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice Parte_2
“ IUDICE Parte_3
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
A. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di , come in narrativa specificato CP_1
e come risultato dall'esito della prova per testi, rispetto al contratto di somministrazione dell'utenza telefonica 0922608081 intestata alla società attrice;
B. Accertare e dichiarare che il predetto inadempimento contrattuale ha cagionato alla Parte_1
un danno economico pari o superiore ad euro 50.000,00, come in narrativa determinato;
C. Condannare al risarcimento del danno economico procurato in favore della CP_1 Parte_1
oltre interessi al tasso legale;
[...]
pagina 1 di 8 D. Con Vittoria degli onorari, diritti e spese di giudizio che si chiede di distrarre al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 19.01.2023, la società Parte_1
in persona del Legale Rappresentante pro tempore, sig.ra
[...] Parte_1 conveniva in giudizio la affermando: a) di gestire un'attività di ristorazione CP_1 denominata “Granofino Restaurant” ubicata in Agrigento, Viale Leonardo Sciascia n. 82; b) che per tale attività commerciale, aveva stipulato un contratto di telefonia fissa con relativo CP_1 all'utenza telefonica n. 0922608081, con codice cliente n. 12744612; c) che nei primi giorni del mese di giugno 2021, si era improvvisamente verificata la totale interruzione dei servizi sulla predetta utenza telefonica, con conseguente impossibilità di effettuare e di ricevere chiamate e di utilizzare il servizio internet;
d) che solo dopo svariate segnalazioni, in data 28.08.2021 la era intervenuta, CP_1 tramite propri tecnici, senza peraltro riuscire a ripristinare la linea;
e) che l'interruzione della linea si era dunque protratta sino al 30.09.2021 quando, ormai esasperata dai danni economici divenuti ingenti ed irreparabili a causa della impossibilità dei potenziali clienti di comunicare con il ristorante ed effettuare le prenotazioni, migrava l'utenza ad altro gestore, f) che la lunga interruzione CP_2
della linea telefonica le ha causato la totale impossibilità dei potenziali clienti di comunicare con il locale per effettuare le prenotazioni, e che in ragione di ciò aveva patito un notevole calo di fatturato rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di quello dell'anno successivo;
g) che rapportando la perdita di fatturato nel periodo di interruzione del servizio, rispetto ai 12 mesi dell'anno, il danno economico subito nel 2021 poteva essere quantificato in € 50.000,00; h) di aver avviato senza esito la procedura di risoluzione delle controversie tra consumatori ed operatori di comunicazioni elettroniche di cui alla Delibera 203/18/Com, e successivamente la procedura di negoziazione assistita, pure rimasta senza riscontro. Sulla scorta di tali deduzioni chiedeva la condanna di al risarcimento CP_1 del danno patito in conseguenza dell'inadempimento della medesima agli obblighi contrattuali su di essa gravanti in forza del contratto di somministrazione relativo all'utenza telefonica 0922608081, quantificato in un importo pari o superiore ad € 50.000,00, oltre interessi al tasso legale.
In occasione della prima udienza, tenutasi il 28.06.2023, stante la mancata costituzione in giudizio della convenuta nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, ne veniva CP_1
dichiarata la contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., la causa veniva rinviata per la verifica delle istanze istruttorie all'udienza del 21.2.2024, in occasione della quale, ritenuta la rilevanza e pagina 2 di 8 l'ammissibilità della prova testimoniale richiesta, venivano ammessi i capitoli di prova articolati dall'attrice nella propria memoria ex art. 183 VI c n. 2 c.p.c. depositata il 20.09.2023, con i testi indicati, che venivano in effetti escussi all'udienza dell'11.06.2024.
Rigettata la richiesta di disposizione di CTU contabile “al fine di stimare la differenza di fatturato tra il periodo giugno-settembre 2021 ed il medesimo periodo del 2022”, in quanto ritenuta superflua, e ritenuta quindi la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 9.07.2024, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese conclusive.
Ciò posto, deve essere osservato in via preliminare che la domanda attorea va correttamente qualificata come azione di risarcimento danni derivanti da inadempimento contrattuale, essendosi la
[...] doluta dell'inadempimento contrattuale di Parte_2 CP_1 nell'erogazione del servizio telefonico dovuto in ragione del rapporto negoziale tra loro intercorrente.
Il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione di risarcimento del danno contrattuale svolta dall'attrice è previsto dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione che si assume inadempiuta, allegando altresì quale sia l'inadempimento imputabile al debitore, nonché allegare e provare i danni sofferti come conseguenza di tale inadempimento.
Sulla scorta delle emergenze di fatto, si ritiene che la domanda è fondata in punto di an debeatur per i seguenti motivi.
L'esistenza del contratto tra e avente ad Parte_2 CP_1 oggetto l'erogazione di servizi di telefonia fissa e dati, in relazione al numero di utenza 0922608081, è documentata dalla produzione della fattura emessa per il periodo 30.06 – 31.07.2021, recante i dati del cliente e dei servizi cui il gestore telefonico era tenuto in ragione del rapporto intercorrente con l'attrice.
Risulta dal verbale di assunzione della prova per testi di , di e di Tes_1 Testimone_2 [...]
dichiaratisi dipendenti della società attrice nel periodo indicato dalla medesima di Tes_3
inadempimento contrattuale della convenuta (quanto alla teste dal 1.07.2021), che i Tes_2 medesimi, escussi l'11.06.2024, hanno confermato i capitolati attorei, dichiarando che:
- nei primi giorni del mese di giugno 2021, presso il ristorante “Granofino”, si verificava la improvvisa e totale interruzione dei servizi telefonici forniti da;
CP_1
pagina 3 di 8 - tale interruzione comportava l'impossibilità di ricevere le telefonate in entrata per le prenotazioni dei clienti, con la precisazione da parte del teste che venivano ricevete le sole telefonate di utenti Tes_1
della medesima;
CP_1
- tale interruzione si è protratta ininterrottamente dal giugno 2021 sino alla fine del mese di settembre
2021;
- durante tale periodo, si era verificato un calo nell'affluenza dei clienti presso il ristorante, molti dei quali lamentavano il fatto di non riuscire a prenotare telefonicamente;
- la risoluzione del problema non è avvenuta grazie a ma solo grazie al fatto che l'attrice ha CP_1
cambiato operatore, con la precisazione del teste che lo stesso, durante il periodo da giugno a Tes_1
settembre 2021, aveva personalmente chiamato quotidianamente per segnalare la persistenza CP_1
del disservizio, chiedendone senza esito la risoluzione.
Risulta dunque dalle emergenze probatorie analizzate, che si sia resa inadempiente CP_1 all'obbligazione di erogazione del servizio di linea fissa dovuta in ragione del contratto intercorso tra le parti, e che tale inadempienza si sia protratta da giugno a settembre 2021, per il che la domanda risarcitoria attorea deve essere giudicata fondata in punto di an debeatur.
In ordine al quantum debeatur, va innanzitutto osservato che sulla scorta degli oneri assertivi e probatori sopra già richiamati, l'attrice è tenuta a dar prova dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali lamentati e dei quali chiede il risarcimento, nonché del nesso causale tra gli stessi e l'inadempimento.
Ai sensi dell'art. 1223 c.c. il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, comprensivi tanto della perdita subita, quanto del mancato guadagno. L'art. 1226 c.c., inoltre, precisa che se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice in via equitativa. In particolare, per ciò che concerne i rapporti di natura contrattuale, è pacifico che il risarcimento scaturente dall'inadempimento ex artt. 1218 e 1223
c.c. comprenda tanto i pregiudizi patrimoniali quanto, nei soli casi previsti dalla legge, i danni non patrimoniali.
L'attrice ha formulato la propria domanda di risarcimento del danno patrimoniale esclusivamente in termini di lucro cessante, ovvero di asserita perdita di clientela.
Dagli atti in causa e dalle emergenze testimoniali, si ha evidenza di come, a causa della sospensione dei servizi di telefonia, il ristorante gestito dalla società attrice è risultata irreperibile telefonicamente per i propri clienti (salvo che non fossero a loro volta utenti ), tanto che, in alcuni casi, questi si sono CP_1
recati personalmente al locale per segnalare il disservizio, ovvero hanno contatto il ristorante tramite canali social o sulle utenze personali degli addetti lamentando l'impossibilità di chiamare per prenotare.
pagina 4 di 8 Ora dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, in particolare dallo stralcio dei registro vendite e corrispettivi 2021 e 2022, risulta che gli incassi conseguiti nel periodo di sospensione del servizio di telefonia (giugno – settembre 2021), siano stati pari ad € 3.140,43 su un totale annuale di € 8.526,34, per quanto riguarda il registro vendite e pari ad € 67.480,13 su un totale annuale di € 69.555,57, per quanto riguarda il registro corrispettivi (doc. 6 fascicolo attrice), e che nel medesimo periodo dell'anno successivo, gli incassi siano stati pari ad € 9.705,89 su un totale annuale di € 93.432,67, per quanto riguarda il registro vendite, ed € 185.631,22 su un totale annuale di € 253.852,51, per quanto riguarda il registro corrispettivi.
Se è dunque documentato che i corrispettivi, come affermato da parte attrice, siano passati da €
69.555,57 dell'anno 2021 ad € 253.852,51 nel 2022, non può non essere considerata l'entità degli incassi nei periodi dell'anno in cui il ristorante è stato raggiungibile telefonicamente, dal momento che dalle evidenze di cui sopra, risulta che nel solo periodo di disservizio, l'attrice abbia registrato la quasi integralità dei corrispettivi di tutto l'anno 2021 (€ 67.480,00 su € 69.555,57). Non va neppure sottaciuto che proprio durante il periodo di disservizio, la società attrice abbia aumentato il proprio personale, assumendo in data 1.07.2021 la signora . Testimone_2
In difetto di una rappresentazione dell'andamento degli affari anche negli anni precedenti e negli anni successivi, non è dunque possibile tenere in considerazione il consistente incremento che si è registrato nell'anno 2022 rispetto al 2021 nel periodo in cui si è verificato l'inadempimento di , Pt_4
considerato che la divergenza di introiti nei due anni in analisi, risultanti grandemente inferiori nell'anno 2021, abbiano riguardato anche - e soprattutto - i periodi in cui non vi è stato il malfunzionamento di cui è causa, non potendosi pertanto attribuire la cospicua differenza degli incassi conseguiti nel 2021 rispetto a quelli conseguiti nel 2022 al solo malfunzionamento medesimo.
Ciò non di meno, non può non essere preso in considerazione che i testimoni escussi abbiano confermato che l'interruzione del servizio è stata inaspettata e improvvisa e dunque non ha consentito all'utente di adottare le adeguate contromisure, facendolo rimanere, da un canto, esposto alle spese fisse e anche a quelle variabili necessarie allo svolgimento dell'attività aziendale e, dall'altro, impossibilitato a ricevere le prenotazioni telefonicamente, per il che appare corretto presumere ed affermare, in base alle regole di comune esperienza, che l'attrice abbia in effetti conseguito minori incassi rispetto a quelli che avrebbe conseguito senza il distacco del servizio telefonico, considerata la frequenza con la quale gli avventori sono soliti prenotare il ristorante contattandolo telefonicamente.
Invero, le allegazioni e risultanze probatorie hanno fornito un sufficiente quadro sintomatico della rilevanza e portata dei danni lamentati anche in relazione alla natura dell'attività di ristorazione svolta dall'attrice, come emerso dalle dichiarazioni rese da testimoni, dipendenti del locale, che hanno pagina 5 di 8 confermato il mancato funzionamento del servizio telefonico ed il rilevante calo di prenotazioni nel periodo in cui si è verificato.
Condivisibilmente la Suprema Corte di Cassazione sez. III, con pronuncia del 20/06/2022, n. 19818, ha avuto modo di affermare: “Questa Corte ha già ripetutamente affermato che la valutazione equitativa
è subordinata alla dimostrata esistenza di un danno risarcibile non meramente eventuale o ipotetico ma certo (cfr., da ultimo, Cass., 8/7/2014, n. 15478, e già Cass., 19/6/1962, n. 1536), e alla circostanza dell'impossibilità o estrema difficoltà (v. Cass., 24/5/2010, n. 12613, e già, Cass., 6/10/1972, n. 2904) di prova nel suo preciso ammontare, attenendo alla qualificazione e non già all'individuazione del danno (non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento dell'onere probatorio imposto all'art.
2697 c.c.: v. Cass., 11/5/2010, n. 11368; Cass., 6/5/2010, n. 10957; Cass., 10/12/2009, n. 25820; e, da ultimo, Cass., 4/11/2014, n. 23425).
Tale valutazione va effettuata con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, e in particolare della rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e dei vari fattori incidenti sulla gravità della lesione.
Va peraltro osservato che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il potere di liquidare il danno in via equitativa conferito al giudice agli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., e il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza la necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno dovendo peraltro intendersi in senso relativo (v. Cass., 24/10/2017, n. 25094).
Il giudice è pertanto tenuto a dare conto dell'esercizio dei propri poteri discrezionali, e perché la liquidazione equitativa non risulti arbitraria, è necessario che spieghi le ragioni del processo logico sul quale essa è fondata, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo adottato (v.
Cass. 20/5/2015, n. 10293; Cass., 30/5/2014, n. 12265; Cass., 19/2/2013, n. 4047; e già Cass.,
4/5/1989, n. 2074; Cass., 13/5/1983, n. 3273), al fine di consentire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità (cfr. Sez 6-3, n. 1579 del 2019).
Giova richiamare inoltre in proposito il principio secondo cui il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della
pagina 6 di 8 prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare
l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non e', invero, consentita al giudice del merito una decisione di non liquet, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (Sez. 3, 12/10/2011 n. 20990)”.
Va a questo punto considerato che è emerso dalle testimonianze rese nel corso del giudizio che comunque diversi clienti, non riuscendo a raggiungere telefonicamente il ristorante, vi si siano recati personalmente, ovvero abbiano contattato gli addetti via social o attraverso le utenze personali dei medesimi, tant'è che l'attrice ha deciso di cambiare operatore solo dopo ben quattro mese di mancato servizio. Va altresì considerato che nei ricavi dell'attività di ristorazione sono compresi anche i costi delle materie prime molte delle quali non certo deperibili (si pensi alla pasta, alle bibite, al vino, ai liquori, al caffè e simili) e altre che, seppure da conservare in fresco, non possono essere divenute del tutto inutilizzabili nel periodo interessato dalle problematiche per cui è causa e del resto parte attrice neppure ha allegato che prodotti deperibili siano andati perduti per effetto della minore affluenza di clientela. Considerati dunque i costi che non sono stati sostenuti in assenza di somministrazione dei pasti e, dunque, valutata la loro presumibile incidenza sulla produzione dei servizi resi dall'esercizio, appare congruo, in via equitativa, commisurare il mancato guadagno ad una percentuale del 5% circa degli incassi effettivamente conseguiti nel periodo di disservizio. Sulla scorta di tutte le considerazioni che precedono, appare pertanto equo riconoscere per il danno patrimoniale per perdita della clientela,
l'importo € 3.500,00 in moneta attuale e dunque già comprensivo di rivalutazione.
Spettano inoltre all'attrice gli interessi legali dalla data in cui il danno si è verificato al saldo effettivo.
Le spese del giudizio vanno liquidate in virtù del principio di soccombenza come da dispositivo.
Quanto alla liquidazione delle spese, applicato il d.m. n. 55 del 10.03.2014 e ss.mm., avuto riguardo al tenore delle memorie, all'impegno difensivo ed al valore della causa in base al criterio del decisum
(compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00), si reputano congrui i parametri medi per le quattro fasi del processo, per complessivi € 2.552,00 a titolo di compenso di avvocato, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 7 di 8 - in parziale accoglimento delle domande proposte da Parte_1 condanna a pagare all'attrice, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € CP_1
3.500,00, oltre interessi legali dalla data del danno al saldo effettivo;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 2.552,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge, con distrazione in favore del procuratore della parte attrice, che ne ha fatto istanza.
Così deciso in Milano, 14 gennaio 2025
Il GOP
dott.ssa Katia Songia
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Katia Songia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2619/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. SCHEMBRI DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA UNITA' D'ITALIA N. 2/A
92100 AGRIGENTO, presso il difensore avv. SCHEMBRI DOMENICO
ATTRICE contro
(C.F. , CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice Parte_2
“ IUDICE Parte_3
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
A. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di , come in narrativa specificato CP_1
e come risultato dall'esito della prova per testi, rispetto al contratto di somministrazione dell'utenza telefonica 0922608081 intestata alla società attrice;
B. Accertare e dichiarare che il predetto inadempimento contrattuale ha cagionato alla Parte_1
un danno economico pari o superiore ad euro 50.000,00, come in narrativa determinato;
C. Condannare al risarcimento del danno economico procurato in favore della CP_1 Parte_1
oltre interessi al tasso legale;
[...]
pagina 1 di 8 D. Con Vittoria degli onorari, diritti e spese di giudizio che si chiede di distrarre al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 19.01.2023, la società Parte_1
in persona del Legale Rappresentante pro tempore, sig.ra
[...] Parte_1 conveniva in giudizio la affermando: a) di gestire un'attività di ristorazione CP_1 denominata “Granofino Restaurant” ubicata in Agrigento, Viale Leonardo Sciascia n. 82; b) che per tale attività commerciale, aveva stipulato un contratto di telefonia fissa con relativo CP_1 all'utenza telefonica n. 0922608081, con codice cliente n. 12744612; c) che nei primi giorni del mese di giugno 2021, si era improvvisamente verificata la totale interruzione dei servizi sulla predetta utenza telefonica, con conseguente impossibilità di effettuare e di ricevere chiamate e di utilizzare il servizio internet;
d) che solo dopo svariate segnalazioni, in data 28.08.2021 la era intervenuta, CP_1 tramite propri tecnici, senza peraltro riuscire a ripristinare la linea;
e) che l'interruzione della linea si era dunque protratta sino al 30.09.2021 quando, ormai esasperata dai danni economici divenuti ingenti ed irreparabili a causa della impossibilità dei potenziali clienti di comunicare con il ristorante ed effettuare le prenotazioni, migrava l'utenza ad altro gestore, f) che la lunga interruzione CP_2
della linea telefonica le ha causato la totale impossibilità dei potenziali clienti di comunicare con il locale per effettuare le prenotazioni, e che in ragione di ciò aveva patito un notevole calo di fatturato rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di quello dell'anno successivo;
g) che rapportando la perdita di fatturato nel periodo di interruzione del servizio, rispetto ai 12 mesi dell'anno, il danno economico subito nel 2021 poteva essere quantificato in € 50.000,00; h) di aver avviato senza esito la procedura di risoluzione delle controversie tra consumatori ed operatori di comunicazioni elettroniche di cui alla Delibera 203/18/Com, e successivamente la procedura di negoziazione assistita, pure rimasta senza riscontro. Sulla scorta di tali deduzioni chiedeva la condanna di al risarcimento CP_1 del danno patito in conseguenza dell'inadempimento della medesima agli obblighi contrattuali su di essa gravanti in forza del contratto di somministrazione relativo all'utenza telefonica 0922608081, quantificato in un importo pari o superiore ad € 50.000,00, oltre interessi al tasso legale.
In occasione della prima udienza, tenutasi il 28.06.2023, stante la mancata costituzione in giudizio della convenuta nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, ne veniva CP_1
dichiarata la contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., la causa veniva rinviata per la verifica delle istanze istruttorie all'udienza del 21.2.2024, in occasione della quale, ritenuta la rilevanza e pagina 2 di 8 l'ammissibilità della prova testimoniale richiesta, venivano ammessi i capitoli di prova articolati dall'attrice nella propria memoria ex art. 183 VI c n. 2 c.p.c. depositata il 20.09.2023, con i testi indicati, che venivano in effetti escussi all'udienza dell'11.06.2024.
Rigettata la richiesta di disposizione di CTU contabile “al fine di stimare la differenza di fatturato tra il periodo giugno-settembre 2021 ed il medesimo periodo del 2022”, in quanto ritenuta superflua, e ritenuta quindi la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 9.07.2024, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese conclusive.
Ciò posto, deve essere osservato in via preliminare che la domanda attorea va correttamente qualificata come azione di risarcimento danni derivanti da inadempimento contrattuale, essendosi la
[...] doluta dell'inadempimento contrattuale di Parte_2 CP_1 nell'erogazione del servizio telefonico dovuto in ragione del rapporto negoziale tra loro intercorrente.
Il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione di risarcimento del danno contrattuale svolta dall'attrice è previsto dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione che si assume inadempiuta, allegando altresì quale sia l'inadempimento imputabile al debitore, nonché allegare e provare i danni sofferti come conseguenza di tale inadempimento.
Sulla scorta delle emergenze di fatto, si ritiene che la domanda è fondata in punto di an debeatur per i seguenti motivi.
L'esistenza del contratto tra e avente ad Parte_2 CP_1 oggetto l'erogazione di servizi di telefonia fissa e dati, in relazione al numero di utenza 0922608081, è documentata dalla produzione della fattura emessa per il periodo 30.06 – 31.07.2021, recante i dati del cliente e dei servizi cui il gestore telefonico era tenuto in ragione del rapporto intercorrente con l'attrice.
Risulta dal verbale di assunzione della prova per testi di , di e di Tes_1 Testimone_2 [...]
dichiaratisi dipendenti della società attrice nel periodo indicato dalla medesima di Tes_3
inadempimento contrattuale della convenuta (quanto alla teste dal 1.07.2021), che i Tes_2 medesimi, escussi l'11.06.2024, hanno confermato i capitolati attorei, dichiarando che:
- nei primi giorni del mese di giugno 2021, presso il ristorante “Granofino”, si verificava la improvvisa e totale interruzione dei servizi telefonici forniti da;
CP_1
pagina 3 di 8 - tale interruzione comportava l'impossibilità di ricevere le telefonate in entrata per le prenotazioni dei clienti, con la precisazione da parte del teste che venivano ricevete le sole telefonate di utenti Tes_1
della medesima;
CP_1
- tale interruzione si è protratta ininterrottamente dal giugno 2021 sino alla fine del mese di settembre
2021;
- durante tale periodo, si era verificato un calo nell'affluenza dei clienti presso il ristorante, molti dei quali lamentavano il fatto di non riuscire a prenotare telefonicamente;
- la risoluzione del problema non è avvenuta grazie a ma solo grazie al fatto che l'attrice ha CP_1
cambiato operatore, con la precisazione del teste che lo stesso, durante il periodo da giugno a Tes_1
settembre 2021, aveva personalmente chiamato quotidianamente per segnalare la persistenza CP_1
del disservizio, chiedendone senza esito la risoluzione.
Risulta dunque dalle emergenze probatorie analizzate, che si sia resa inadempiente CP_1 all'obbligazione di erogazione del servizio di linea fissa dovuta in ragione del contratto intercorso tra le parti, e che tale inadempienza si sia protratta da giugno a settembre 2021, per il che la domanda risarcitoria attorea deve essere giudicata fondata in punto di an debeatur.
In ordine al quantum debeatur, va innanzitutto osservato che sulla scorta degli oneri assertivi e probatori sopra già richiamati, l'attrice è tenuta a dar prova dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali lamentati e dei quali chiede il risarcimento, nonché del nesso causale tra gli stessi e l'inadempimento.
Ai sensi dell'art. 1223 c.c. il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, comprensivi tanto della perdita subita, quanto del mancato guadagno. L'art. 1226 c.c., inoltre, precisa che se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice in via equitativa. In particolare, per ciò che concerne i rapporti di natura contrattuale, è pacifico che il risarcimento scaturente dall'inadempimento ex artt. 1218 e 1223
c.c. comprenda tanto i pregiudizi patrimoniali quanto, nei soli casi previsti dalla legge, i danni non patrimoniali.
L'attrice ha formulato la propria domanda di risarcimento del danno patrimoniale esclusivamente in termini di lucro cessante, ovvero di asserita perdita di clientela.
Dagli atti in causa e dalle emergenze testimoniali, si ha evidenza di come, a causa della sospensione dei servizi di telefonia, il ristorante gestito dalla società attrice è risultata irreperibile telefonicamente per i propri clienti (salvo che non fossero a loro volta utenti ), tanto che, in alcuni casi, questi si sono CP_1
recati personalmente al locale per segnalare il disservizio, ovvero hanno contatto il ristorante tramite canali social o sulle utenze personali degli addetti lamentando l'impossibilità di chiamare per prenotare.
pagina 4 di 8 Ora dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, in particolare dallo stralcio dei registro vendite e corrispettivi 2021 e 2022, risulta che gli incassi conseguiti nel periodo di sospensione del servizio di telefonia (giugno – settembre 2021), siano stati pari ad € 3.140,43 su un totale annuale di € 8.526,34, per quanto riguarda il registro vendite e pari ad € 67.480,13 su un totale annuale di € 69.555,57, per quanto riguarda il registro corrispettivi (doc. 6 fascicolo attrice), e che nel medesimo periodo dell'anno successivo, gli incassi siano stati pari ad € 9.705,89 su un totale annuale di € 93.432,67, per quanto riguarda il registro vendite, ed € 185.631,22 su un totale annuale di € 253.852,51, per quanto riguarda il registro corrispettivi.
Se è dunque documentato che i corrispettivi, come affermato da parte attrice, siano passati da €
69.555,57 dell'anno 2021 ad € 253.852,51 nel 2022, non può non essere considerata l'entità degli incassi nei periodi dell'anno in cui il ristorante è stato raggiungibile telefonicamente, dal momento che dalle evidenze di cui sopra, risulta che nel solo periodo di disservizio, l'attrice abbia registrato la quasi integralità dei corrispettivi di tutto l'anno 2021 (€ 67.480,00 su € 69.555,57). Non va neppure sottaciuto che proprio durante il periodo di disservizio, la società attrice abbia aumentato il proprio personale, assumendo in data 1.07.2021 la signora . Testimone_2
In difetto di una rappresentazione dell'andamento degli affari anche negli anni precedenti e negli anni successivi, non è dunque possibile tenere in considerazione il consistente incremento che si è registrato nell'anno 2022 rispetto al 2021 nel periodo in cui si è verificato l'inadempimento di , Pt_4
considerato che la divergenza di introiti nei due anni in analisi, risultanti grandemente inferiori nell'anno 2021, abbiano riguardato anche - e soprattutto - i periodi in cui non vi è stato il malfunzionamento di cui è causa, non potendosi pertanto attribuire la cospicua differenza degli incassi conseguiti nel 2021 rispetto a quelli conseguiti nel 2022 al solo malfunzionamento medesimo.
Ciò non di meno, non può non essere preso in considerazione che i testimoni escussi abbiano confermato che l'interruzione del servizio è stata inaspettata e improvvisa e dunque non ha consentito all'utente di adottare le adeguate contromisure, facendolo rimanere, da un canto, esposto alle spese fisse e anche a quelle variabili necessarie allo svolgimento dell'attività aziendale e, dall'altro, impossibilitato a ricevere le prenotazioni telefonicamente, per il che appare corretto presumere ed affermare, in base alle regole di comune esperienza, che l'attrice abbia in effetti conseguito minori incassi rispetto a quelli che avrebbe conseguito senza il distacco del servizio telefonico, considerata la frequenza con la quale gli avventori sono soliti prenotare il ristorante contattandolo telefonicamente.
Invero, le allegazioni e risultanze probatorie hanno fornito un sufficiente quadro sintomatico della rilevanza e portata dei danni lamentati anche in relazione alla natura dell'attività di ristorazione svolta dall'attrice, come emerso dalle dichiarazioni rese da testimoni, dipendenti del locale, che hanno pagina 5 di 8 confermato il mancato funzionamento del servizio telefonico ed il rilevante calo di prenotazioni nel periodo in cui si è verificato.
Condivisibilmente la Suprema Corte di Cassazione sez. III, con pronuncia del 20/06/2022, n. 19818, ha avuto modo di affermare: “Questa Corte ha già ripetutamente affermato che la valutazione equitativa
è subordinata alla dimostrata esistenza di un danno risarcibile non meramente eventuale o ipotetico ma certo (cfr., da ultimo, Cass., 8/7/2014, n. 15478, e già Cass., 19/6/1962, n. 1536), e alla circostanza dell'impossibilità o estrema difficoltà (v. Cass., 24/5/2010, n. 12613, e già, Cass., 6/10/1972, n. 2904) di prova nel suo preciso ammontare, attenendo alla qualificazione e non già all'individuazione del danno (non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento dell'onere probatorio imposto all'art.
2697 c.c.: v. Cass., 11/5/2010, n. 11368; Cass., 6/5/2010, n. 10957; Cass., 10/12/2009, n. 25820; e, da ultimo, Cass., 4/11/2014, n. 23425).
Tale valutazione va effettuata con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, e in particolare della rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e dei vari fattori incidenti sulla gravità della lesione.
Va peraltro osservato che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il potere di liquidare il danno in via equitativa conferito al giudice agli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., e il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza la necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno dovendo peraltro intendersi in senso relativo (v. Cass., 24/10/2017, n. 25094).
Il giudice è pertanto tenuto a dare conto dell'esercizio dei propri poteri discrezionali, e perché la liquidazione equitativa non risulti arbitraria, è necessario che spieghi le ragioni del processo logico sul quale essa è fondata, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo adottato (v.
Cass. 20/5/2015, n. 10293; Cass., 30/5/2014, n. 12265; Cass., 19/2/2013, n. 4047; e già Cass.,
4/5/1989, n. 2074; Cass., 13/5/1983, n. 3273), al fine di consentire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità (cfr. Sez 6-3, n. 1579 del 2019).
Giova richiamare inoltre in proposito il principio secondo cui il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della
pagina 6 di 8 prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare
l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non e', invero, consentita al giudice del merito una decisione di non liquet, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (Sez. 3, 12/10/2011 n. 20990)”.
Va a questo punto considerato che è emerso dalle testimonianze rese nel corso del giudizio che comunque diversi clienti, non riuscendo a raggiungere telefonicamente il ristorante, vi si siano recati personalmente, ovvero abbiano contattato gli addetti via social o attraverso le utenze personali dei medesimi, tant'è che l'attrice ha deciso di cambiare operatore solo dopo ben quattro mese di mancato servizio. Va altresì considerato che nei ricavi dell'attività di ristorazione sono compresi anche i costi delle materie prime molte delle quali non certo deperibili (si pensi alla pasta, alle bibite, al vino, ai liquori, al caffè e simili) e altre che, seppure da conservare in fresco, non possono essere divenute del tutto inutilizzabili nel periodo interessato dalle problematiche per cui è causa e del resto parte attrice neppure ha allegato che prodotti deperibili siano andati perduti per effetto della minore affluenza di clientela. Considerati dunque i costi che non sono stati sostenuti in assenza di somministrazione dei pasti e, dunque, valutata la loro presumibile incidenza sulla produzione dei servizi resi dall'esercizio, appare congruo, in via equitativa, commisurare il mancato guadagno ad una percentuale del 5% circa degli incassi effettivamente conseguiti nel periodo di disservizio. Sulla scorta di tutte le considerazioni che precedono, appare pertanto equo riconoscere per il danno patrimoniale per perdita della clientela,
l'importo € 3.500,00 in moneta attuale e dunque già comprensivo di rivalutazione.
Spettano inoltre all'attrice gli interessi legali dalla data in cui il danno si è verificato al saldo effettivo.
Le spese del giudizio vanno liquidate in virtù del principio di soccombenza come da dispositivo.
Quanto alla liquidazione delle spese, applicato il d.m. n. 55 del 10.03.2014 e ss.mm., avuto riguardo al tenore delle memorie, all'impegno difensivo ed al valore della causa in base al criterio del decisum
(compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00), si reputano congrui i parametri medi per le quattro fasi del processo, per complessivi € 2.552,00 a titolo di compenso di avvocato, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 7 di 8 - in parziale accoglimento delle domande proposte da Parte_1 condanna a pagare all'attrice, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € CP_1
3.500,00, oltre interessi legali dalla data del danno al saldo effettivo;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 2.552,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge, con distrazione in favore del procuratore della parte attrice, che ne ha fatto istanza.
Così deciso in Milano, 14 gennaio 2025
Il GOP
dott.ssa Katia Songia
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