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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/11/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.797/ 2025 introdotta
D A
), rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORE Parte_1 C.F._1
VINCENZINA;
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa
OR LI
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.3.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale formulando le seguenti conclusioni: “- ACCERTARE E DICHIARARE, IL DIRITTO
DELLA RICORRENTE ad ottenere il riconoscimento del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche pubbliche in qualità di Operatore Socio Assistenziale dall'a.s. 2002/2003 sino all'a.s. 2012/2013; -
ACCERTARE E DICHIARARE, IL DIRITTO DELLA RICORRENTE ALL'ATTRIBUZIONE di 7 punti per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche pubbliche in qualità di Operatore Socio
Assistenziale dall'a.s. 2002/2003 sino all'a.s. 2012/2013 in relazione alle graduatorie di terza fascia del personale ATA della Provincia di , triennio 2024/2027 profilo AA;
- CONDANNARE LE CP_2
1 AMMINISTRAZIONI INTIMATE alle spese di giudizio della fase cautelare, con attribuzione al procuratore antistatario”.
A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva di essere una Collaboratrice
Scolastica con attuale sede di servizio presso l'Istituto Scolastico “Cocchia-Scandone” di;
CP_2 di aver prestato servizio in qualità di “Operatore Socio-Assistenziale” (cd. O.S.A.) alle dipendenze delle Istituzioni Scolastiche Pubbliche di ogni ordine e grado della Provincia di Avellino per svolgere attività qualificata di assistenza all'handicap, dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2012/2013, in forza di una pluralità di contratti a tempo determinato, per un periodo complessivo di 70 mesi.
Ella, pertanto, in questa sede, lamentava che in base al D.M. 89/2024 detta esperienza professionale non veniva valutata dal all'atto dell'inserimento della stessa nella III^ fascia Controparte_1 delle graduatorie di Circolo e di Istituto per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS), di Assistente
Tecnico (AT) e di Assistente Amministrativo (AA) per il triennio 2024/2027; di conseguenza, ella veniva inserita in detta graduatoria con il solo punteggio di 11,00 per i titoli culturali e di 3,30 per il servizio specifico già svolto come Collaboratrice Scolastica, anziché il punteggio di 21,30 per il profilo di AA (7 punti per il servizio O.S.A. e 14,30 già riconosciuti).
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio il convenuto il CP_1 giudizio, il quale perciò deve essere dichiarato contumace.
Questi GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Innanzitutto, deve rilevarsi che la fattispecie di cui è causa risulta essere perfettamente identiche a quelle già decise da questo Tribunale nonché in precedenza dal Tribunale di Benevento. Ne consegue, quindi, che la fondatezza del presente giudizio può essere riscontrata in forza del disposto normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., con riferimento ai cd. “precedenti conformi”, formatisi per l'appunto in seno ai predetti Tribunali e concernenti identiche domande (cfr. Tribunale di Benevento sentenza nn. 958/2018; 539/2019; 144/2020; 580/2021; Tribunale di Avellino, tra le tante sentenza nn.
1077/2024; 924/2024).
Ancora una volta, quindi, deve essere richiamata e condivisa la sentenza n. 580/2021 (Tribunale di
Benevento, dr. Chiariotti), ove si legge quanto segue: “la controversia in esame attiene al riconoscimento, con riferimento all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di Circolo e di
Istituto personale ATA del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio come Operatore Socio
Sanitaria. Sostiene la ricorrente che tale servizio, in quanto svolto in ambito scolastico per l'assistenza agli alunni disabili durante l'attività didattica, pur se relativo a servizi prestati in qualità di O.S.A. nell'ambito di progetti sociali posti in essere dagli Enti Locali, andrebbe riconosciuto, con attribuzione del relativo punteggio. Sul punto il , nel Controparte_3 fornire le linee guida relative alla valutazione dei titoli, con documento prot.n.A00DGPER del
2 22.02.2012, espressamente disponeva non potersi attribuire alcun punteggio per il servizio prestato
, in qualità di OSA nell'ambito di progetti sociali posti in essere dagli Enti Locali. Non vi è dubbio che nella specie ricorra tale fattispecie. Difatti, come chiaramente emerge dalla documentazione in atti , la Provincia di Avellino attivava un progetto con trasferimento di fondi, per l'assistenza, autonomia e comunicazione di studenti diversamente abili, redigendo una convenzione finalizzata a garantire un supporto idoneo a favorire i processi di integrazione e socializzazione degli studenti diversamente abili. L'inserimento del personale avveniva sulla scorta di una graduatoria redatta dalla Provincia con assegnazione alle scuole delle ricorse umane ritenute sufficienti per la copertura del servizio, individuando nel Dirigente Scolastico come datore di lavoro, abilitato alla risoluzione del rapporto di collaborazione in caso di violazione dei termini contrattuali. Pertanto, i rapporti oggi all'esame, pur se originati da un progetto della Provincia con individuazione del personale sulla scorta di una graduatoria in base al fabbisogno indicato dall'istituzione scolastica, erano sicuramente rapporti svolti alle dipendenze del Dirigente e con lo svolgimento di compiti in tutto sovrapponibili a quelli del Collaboratore Scolastico o Assistente Amministrativo. Certamente siamo in presenza di contratti qualificati come “Contratti di Assistenza”, nel corpo dei quali si parla di attività di lavoro autonomo. Ciò nondimeno, anche soltanto alla luce delle previsioni contenute nei suddetti contratti, appare evidente la natura, in concreto, subordinata del rapporto di lavoro laddove si prevedeva un compenso lordo mensile, imponendo la comunicazione dei giorni di assenza o malattia con decurtazione della relativa retribuzione con svolgimento della mansione di assistenza ai disabili all'interno dell'istituto. Appare, pertanto, evidente, che tale servizio deve trovare il medesimo riconoscimento accordato al personale assunto dal in osservanza del principio CP_1 di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro (più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario e della Suprema Corte - cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn.
28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA nonchè Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019), che esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato. Detta clausola ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno, potendosi giustificare eventuali differenze di trattamento solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14,
Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) laddove ricorrano elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura
3 ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con riferimento ai rapporti Persona_1 non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi). Nella specie, alla luce dei principi innanzi esposti, non si ravvisa, pertanto, alcun valido motivo di esclusione di tale servizio dal calcolo del punteggio.
E tanto tenuto conto che l'attività prestata dalla ricorrente al servizio dell'istituzione scolastica per l'assistenza agli alunni disabili durante l'attività didattica è sovrapponibile a qualunque altro servizio della stessa specie prestato mediante altre forme di reclutamento;
né le linee guida relative alla valutazione dei titoli, mancando totalmente di riferimenti normativi o argomentazioni giuridiche di sorta, appaiono idonee ad escludere tale attività dal computo del servizio utile al fine del punteggio. Siamo in presenza di una prestazione lavorativa che, sebbene avente origine in un progetto portato avanti da Enti Locali, non presenta alcuna differenziazione rispetto ad analoghe prestazioni rese da altro personale con mansioni di Collaboratore Scolastico, assunto in forza di contratti stipulati dal Dirigente Scolastico. L'attività prestata da [..] al servizio dell'istituzione scolastica per l'assistenza agli alunni disabili durante l'attività didattica è sovrapponibile a qualunque altro servizio della stessa specie prestato mediante altre forme di reclutamento;
né le linee guida relative alla valutazione dei titoli fornite dal mancando totalmente di riferimenti CP_4 normativi o argomentazioni giuridiche di sorta, appaiono idonee ad escludere tale attività dal computo del servizio utile al fine del punteggio. Peraltro nella Tabella di valutazione Titoli allegata al D.M. n.717 del 05.09.2014 viene indicato come valutabile “Altro servizio comunque prestato nelle scuole”, dicitura nella quale può senz'altro ricomprendersi anche il servizio in esame. La disposizione, nelle “Note alla Tabella di Valutazione” in calce al D.M. n. 640/2017, dispongono inoltre testualmente che “Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta”. Invero, la parte ricorrente ha depositato in atti il D.M. n. 50/2021 di aggiornamento delle
Graduatorie di Circolo e di Istituto per il triennio 2021/2024, la cui “Tabella di Valutazione Titoli
Allegato A/5” acclusa al DM. citato prevede che sia valutabile “Altro servizio comunque prestato nelle scuole di cui al punto 4.1), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente”.
Ciò premesso, nel caso di specie deve rilevarsi che dalla documentazione in atti (attestati di servizio e contratti di lavoro) è possibile evincere che la ricorrente ha prestato servizio dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2012/2013 come “O.S.A.” in diversi istituti della provincia di , per complessivi 70 CP_2
4 mesi;
tale circostanza, peraltro, risulta espressamente confermata dalla stessa Amministrazione resistente, la quale non ha contestato né la natura pubblica degli istituti né la durata complessiva dei rapporti.
Il servizio de quo, reso secondo le direttive del Dirigente Scolastico, all'interno dei locali dell'istituto e per un orario coincidente con quello previsto per la durata delle lezioni, quindi, deve essere assimilato al “servizio” reso presso istituzioni scolastiche statali. Esso, pur essendo stato espletato in forza di un contratto di collaborazione con i singoli istituti scolastici, deve essere sussunto nella fattispecie astratta di “8) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1), ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente” (cfr. Tabella di Valutazione titoli), con l'attribuzione di un punteggio pari a 0,10 per ciascun mese di servizio.
In conclusione, la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel D.M.89/2024, è sufficiente a far emergere la fondatezza del preteso diritto al maggior punteggio;
con conseguente diritto della ricorrente alla rideterminazione del punteggio in conformità per il profilo professionale di interesse ed alla collocazione nella graduatoria del personale A.T.A. nella posizione spettante.
Ne consegue la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Tali spese sono liquidate in dispositivo in misura minima e con riduzione stante la serialità e la non complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Monica d'Agostino definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio maturato per il servizio prestato in qualità di O.S.A. dall'a.s. 2002/2003 all'a.s.
2012/2013, siccome richiesto nella domanda di conferma/aggiornamento delle graduatorie di
III° fascia per il triennio 2024/2027;
2) dichiara il diritto della ricorrente all'attribuzione, nelle graduatorie di III° fascia per il personale A.T.A., di complessivi punti 21,30, inclusivi del punteggio per il servizio O.S.A., pari ad 7 punti, e del punteggio già assegnato dal resistente , pari a 14,30 punti;
CP_1
3) condanna in solido i resistenti, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.200,00, oltre rimb.forf. 15%,. IVA e
CPA, come per legge, con distrazione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, il 18.11.2025 Il Giudice Unico del Lavoro
Dr. Monica d'Agostino
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.797/ 2025 introdotta
D A
), rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORE Parte_1 C.F._1
VINCENZINA;
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa
OR LI
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.3.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale formulando le seguenti conclusioni: “- ACCERTARE E DICHIARARE, IL DIRITTO
DELLA RICORRENTE ad ottenere il riconoscimento del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche pubbliche in qualità di Operatore Socio Assistenziale dall'a.s. 2002/2003 sino all'a.s. 2012/2013; -
ACCERTARE E DICHIARARE, IL DIRITTO DELLA RICORRENTE ALL'ATTRIBUZIONE di 7 punti per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche pubbliche in qualità di Operatore Socio
Assistenziale dall'a.s. 2002/2003 sino all'a.s. 2012/2013 in relazione alle graduatorie di terza fascia del personale ATA della Provincia di , triennio 2024/2027 profilo AA;
- CONDANNARE LE CP_2
1 AMMINISTRAZIONI INTIMATE alle spese di giudizio della fase cautelare, con attribuzione al procuratore antistatario”.
A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva di essere una Collaboratrice
Scolastica con attuale sede di servizio presso l'Istituto Scolastico “Cocchia-Scandone” di;
CP_2 di aver prestato servizio in qualità di “Operatore Socio-Assistenziale” (cd. O.S.A.) alle dipendenze delle Istituzioni Scolastiche Pubbliche di ogni ordine e grado della Provincia di Avellino per svolgere attività qualificata di assistenza all'handicap, dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2012/2013, in forza di una pluralità di contratti a tempo determinato, per un periodo complessivo di 70 mesi.
Ella, pertanto, in questa sede, lamentava che in base al D.M. 89/2024 detta esperienza professionale non veniva valutata dal all'atto dell'inserimento della stessa nella III^ fascia Controparte_1 delle graduatorie di Circolo e di Istituto per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS), di Assistente
Tecnico (AT) e di Assistente Amministrativo (AA) per il triennio 2024/2027; di conseguenza, ella veniva inserita in detta graduatoria con il solo punteggio di 11,00 per i titoli culturali e di 3,30 per il servizio specifico già svolto come Collaboratrice Scolastica, anziché il punteggio di 21,30 per il profilo di AA (7 punti per il servizio O.S.A. e 14,30 già riconosciuti).
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio il convenuto il CP_1 giudizio, il quale perciò deve essere dichiarato contumace.
Questi GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Innanzitutto, deve rilevarsi che la fattispecie di cui è causa risulta essere perfettamente identiche a quelle già decise da questo Tribunale nonché in precedenza dal Tribunale di Benevento. Ne consegue, quindi, che la fondatezza del presente giudizio può essere riscontrata in forza del disposto normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., con riferimento ai cd. “precedenti conformi”, formatisi per l'appunto in seno ai predetti Tribunali e concernenti identiche domande (cfr. Tribunale di Benevento sentenza nn. 958/2018; 539/2019; 144/2020; 580/2021; Tribunale di Avellino, tra le tante sentenza nn.
1077/2024; 924/2024).
Ancora una volta, quindi, deve essere richiamata e condivisa la sentenza n. 580/2021 (Tribunale di
Benevento, dr. Chiariotti), ove si legge quanto segue: “la controversia in esame attiene al riconoscimento, con riferimento all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di Circolo e di
Istituto personale ATA del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio come Operatore Socio
Sanitaria. Sostiene la ricorrente che tale servizio, in quanto svolto in ambito scolastico per l'assistenza agli alunni disabili durante l'attività didattica, pur se relativo a servizi prestati in qualità di O.S.A. nell'ambito di progetti sociali posti in essere dagli Enti Locali, andrebbe riconosciuto, con attribuzione del relativo punteggio. Sul punto il , nel Controparte_3 fornire le linee guida relative alla valutazione dei titoli, con documento prot.n.A00DGPER del
2 22.02.2012, espressamente disponeva non potersi attribuire alcun punteggio per il servizio prestato
, in qualità di OSA nell'ambito di progetti sociali posti in essere dagli Enti Locali. Non vi è dubbio che nella specie ricorra tale fattispecie. Difatti, come chiaramente emerge dalla documentazione in atti , la Provincia di Avellino attivava un progetto con trasferimento di fondi, per l'assistenza, autonomia e comunicazione di studenti diversamente abili, redigendo una convenzione finalizzata a garantire un supporto idoneo a favorire i processi di integrazione e socializzazione degli studenti diversamente abili. L'inserimento del personale avveniva sulla scorta di una graduatoria redatta dalla Provincia con assegnazione alle scuole delle ricorse umane ritenute sufficienti per la copertura del servizio, individuando nel Dirigente Scolastico come datore di lavoro, abilitato alla risoluzione del rapporto di collaborazione in caso di violazione dei termini contrattuali. Pertanto, i rapporti oggi all'esame, pur se originati da un progetto della Provincia con individuazione del personale sulla scorta di una graduatoria in base al fabbisogno indicato dall'istituzione scolastica, erano sicuramente rapporti svolti alle dipendenze del Dirigente e con lo svolgimento di compiti in tutto sovrapponibili a quelli del Collaboratore Scolastico o Assistente Amministrativo. Certamente siamo in presenza di contratti qualificati come “Contratti di Assistenza”, nel corpo dei quali si parla di attività di lavoro autonomo. Ciò nondimeno, anche soltanto alla luce delle previsioni contenute nei suddetti contratti, appare evidente la natura, in concreto, subordinata del rapporto di lavoro laddove si prevedeva un compenso lordo mensile, imponendo la comunicazione dei giorni di assenza o malattia con decurtazione della relativa retribuzione con svolgimento della mansione di assistenza ai disabili all'interno dell'istituto. Appare, pertanto, evidente, che tale servizio deve trovare il medesimo riconoscimento accordato al personale assunto dal in osservanza del principio CP_1 di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro (più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario e della Suprema Corte - cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn.
28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA nonchè Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019), che esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato. Detta clausola ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno, potendosi giustificare eventuali differenze di trattamento solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14,
Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) laddove ricorrano elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura
3 ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con riferimento ai rapporti Persona_1 non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi). Nella specie, alla luce dei principi innanzi esposti, non si ravvisa, pertanto, alcun valido motivo di esclusione di tale servizio dal calcolo del punteggio.
E tanto tenuto conto che l'attività prestata dalla ricorrente al servizio dell'istituzione scolastica per l'assistenza agli alunni disabili durante l'attività didattica è sovrapponibile a qualunque altro servizio della stessa specie prestato mediante altre forme di reclutamento;
né le linee guida relative alla valutazione dei titoli, mancando totalmente di riferimenti normativi o argomentazioni giuridiche di sorta, appaiono idonee ad escludere tale attività dal computo del servizio utile al fine del punteggio. Siamo in presenza di una prestazione lavorativa che, sebbene avente origine in un progetto portato avanti da Enti Locali, non presenta alcuna differenziazione rispetto ad analoghe prestazioni rese da altro personale con mansioni di Collaboratore Scolastico, assunto in forza di contratti stipulati dal Dirigente Scolastico. L'attività prestata da [..] al servizio dell'istituzione scolastica per l'assistenza agli alunni disabili durante l'attività didattica è sovrapponibile a qualunque altro servizio della stessa specie prestato mediante altre forme di reclutamento;
né le linee guida relative alla valutazione dei titoli fornite dal mancando totalmente di riferimenti CP_4 normativi o argomentazioni giuridiche di sorta, appaiono idonee ad escludere tale attività dal computo del servizio utile al fine del punteggio. Peraltro nella Tabella di valutazione Titoli allegata al D.M. n.717 del 05.09.2014 viene indicato come valutabile “Altro servizio comunque prestato nelle scuole”, dicitura nella quale può senz'altro ricomprendersi anche il servizio in esame. La disposizione, nelle “Note alla Tabella di Valutazione” in calce al D.M. n. 640/2017, dispongono inoltre testualmente che “Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta”. Invero, la parte ricorrente ha depositato in atti il D.M. n. 50/2021 di aggiornamento delle
Graduatorie di Circolo e di Istituto per il triennio 2021/2024, la cui “Tabella di Valutazione Titoli
Allegato A/5” acclusa al DM. citato prevede che sia valutabile “Altro servizio comunque prestato nelle scuole di cui al punto 4.1), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente”.
Ciò premesso, nel caso di specie deve rilevarsi che dalla documentazione in atti (attestati di servizio e contratti di lavoro) è possibile evincere che la ricorrente ha prestato servizio dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2012/2013 come “O.S.A.” in diversi istituti della provincia di , per complessivi 70 CP_2
4 mesi;
tale circostanza, peraltro, risulta espressamente confermata dalla stessa Amministrazione resistente, la quale non ha contestato né la natura pubblica degli istituti né la durata complessiva dei rapporti.
Il servizio de quo, reso secondo le direttive del Dirigente Scolastico, all'interno dei locali dell'istituto e per un orario coincidente con quello previsto per la durata delle lezioni, quindi, deve essere assimilato al “servizio” reso presso istituzioni scolastiche statali. Esso, pur essendo stato espletato in forza di un contratto di collaborazione con i singoli istituti scolastici, deve essere sussunto nella fattispecie astratta di “8) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1), ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente” (cfr. Tabella di Valutazione titoli), con l'attribuzione di un punteggio pari a 0,10 per ciascun mese di servizio.
In conclusione, la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel D.M.89/2024, è sufficiente a far emergere la fondatezza del preteso diritto al maggior punteggio;
con conseguente diritto della ricorrente alla rideterminazione del punteggio in conformità per il profilo professionale di interesse ed alla collocazione nella graduatoria del personale A.T.A. nella posizione spettante.
Ne consegue la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Tali spese sono liquidate in dispositivo in misura minima e con riduzione stante la serialità e la non complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Monica d'Agostino definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio maturato per il servizio prestato in qualità di O.S.A. dall'a.s. 2002/2003 all'a.s.
2012/2013, siccome richiesto nella domanda di conferma/aggiornamento delle graduatorie di
III° fascia per il triennio 2024/2027;
2) dichiara il diritto della ricorrente all'attribuzione, nelle graduatorie di III° fascia per il personale A.T.A., di complessivi punti 21,30, inclusivi del punteggio per il servizio O.S.A., pari ad 7 punti, e del punteggio già assegnato dal resistente , pari a 14,30 punti;
CP_1
3) condanna in solido i resistenti, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.200,00, oltre rimb.forf. 15%,. IVA e
CPA, come per legge, con distrazione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, il 18.11.2025 Il Giudice Unico del Lavoro
Dr. Monica d'Agostino
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