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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/06/2025, n. 3911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3911 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Diego Rosario AN Pinto - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1193 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'esito della trattazione scritta mediante provvedimento ex art. 127 ter cpc del 18/6/2025, vertente
TRA
- ( ), quale titolare dell'impresa Parte_1 C.F._1 individuale CE DI AR IO, rappresentato e difeso dall'avv.
Patrizio Leopardo come da procura in atti;
RECLAMANTI
E
- LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 5/2025 CE DI AR IO
( ), in persona del curatore avv. Massimo Pagliari, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Daniele Sferra Carini come da procura in atti;
RECLAMATO
E
- ( ), elettivamente domiciliato presso l'avv. CP_1 C.F._2
Andrea Serreti;
RECLAMATO CONTUMACE
r.g. n. 1 OGGETTO: reclamo ex art. 51 C.C.I.I. contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Per il reclamante: “IN VIA PRELIMINARE, sospendere la liquidazione giudiziale stante la palese sussistenza dei requisiti ostativi all' applicazione della disciplina sulla liquidazione giudiziale nonché per la sussistenza dei gravi e fondati motivi per la concessione della sospensione;
IN VIA PRINCIPALE, riformare e/o revocare la sentenza n. 5/2025 emessa dal Tribunale di Civitavecchia, Sez. Fall., in ragione della documentata sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 2, comma I, lett. d) CCII;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Per la curatela della liquidazione giudiziale: “chiedendo all'Ecc.ma Corte adita di rigettare tutti i motivi di reclamo proposti, compresa l'istanza di sospensione della liquidazione ex art. 52 CCI, per le ragioni sopra illustrate, con conferma integrale della sentenza del Tribunale di Civitavecchia in data 3.2.2025. Con vittoria di spese e compensi di lite, da porre a carico della reclamante (o del creditore istante) anche nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, stante la contumacia del debitore nel procedimento ex art. 40 CCI dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, in cui non ha offerto prova sui requisiti dimensionali ex art. 2 CCI”.
FATTO E DIRITTO
Il reclamante ha impugnato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n.
5/2025, chiedendo la revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale e -nelle more della decisione- la sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento degli atti di gestione.
Premessa l'omessa partecipazione al primo grado per fatto proprio (mancata verifica della PEC), AN NI:
1. ha dedotto il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, I comma lett. d) C.C.I.I., in tesi risultante dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (munite della prova di invio all'Agenza delle Entrate) e dai registri IVA degli ultimi tre anni e dell'anno 2024, nonché dall'entità del credito dell'istante (euro 7.000,00) e dell'estratto di ruolo (euro
198.000,00);
2. ha inoltre contestato lo stato di insolvenza poiché era in corso di pagamento il debito rateale del TFR azionato dal lavoratore, mentre l'estratto di ruolo “non dimostra l'effettiva notifica delle cartelle sottese, non essendovi prova in atti, né che l'Agenzia delle Entrate abbia effettuato senza successo azioni esecutive,
r.g. n. 2 avendo peraltro l'odierno reclamante piena volontà di pagare attraverso l'annunciata nuova rottamazione o rateizzando il debito e non avendo alcuna intenzione di restare inerte alla luce della dimostrata capienza immobiliare (cfr. visure catastali all. 13) che non gli consentirebbero di eludere il pagamento di quanto effettivamente dovuto”.
La curatela si è costituita in giudizio, resistendo al reclamo:
1. non è dimostrato il possesso dei requisiti dimensionali, atteso che l'ultima dichiarazione dei redditi si riferisce al periodo di imposta 2023 e che, in ogni caso, non sono state depositate né le scritture contabili obbligatorie né le fatture e la documentazione contrattuale;
2. l'impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni risulta dal mancato pagamento dei debiti (erariali/previdenziali e verso il creditore istante), che ammontano a quasi 300.000,00 euro, ed è confermata dall'assenza delle risorse necessarie (“non essendo i cespiti immobiliari prontamente alienabili -e, in ogni caso, non avendo un valore dirimente- e non avendo denaro in cassa -ciò comporta, quindi, il diniego per rateizzazioni a lungo termine”).
Nonostante la rituale notifica, nessuno si è costituito in giudizio per il creditore istante;
successivamente al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, in assenza di ulteriori richieste delle parti.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
È onere del debitore dimostrare la sussistenza dei requisiti dimensionali della c.d. impresa minore (Cass. 5047/2023): tale onere sussiste anche in assenza dei bilanci in senso tecnico, di cui agli artt. 2423 e ss. c.c., dovendo l'imprenditore individuale fornire la prova tramite il deposito delle scritture contabili ex art. 2214
c.c..
Nella specie, il reclamante si è limitato a richiamare le risultanze delle dichiarazioni dei redditi e dei registri IVA, senza peraltro neppure precisare l'entità dell'attivo e dei ricavi per ciascun esercizio;
a fronte delle contestazioni di controparte, inoltre, ha replicato che la dichiarazione per l'anno 2024 non è ancora
“pronta” e che i ricavi risultano dal registro IVA già versato in atti: nulla ha però dedotto in ordine all'omesso deposito delle scritture contabili obbligatorie (quali il r.g. n. 3 libro giornale e il libro degli inventari) e della documentazione contabile (fatture) e contrattuale.
In tale contesto, non può ritenersi raggiunta la prova dei requisiti dimensionali: a) difetta ogni rappresentazione (sul piano storico ed al tempo attuale) dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa; b) la documentazione contabile è incompleta (mancando le scritture obbligatorie); c) non è possibile alcuna verifica circa la coerenza ed attendibilità della stessa (senza la documentazione contabile e contrattuale).
Quanto all'insolvenza, il reclamante nulla ha dedotto circa l'esito negativo dell'esecuzione promossa a suo carico dal creditore istante (v. sentenza), di cui è pacifico il mancato pagamento integrale (in assenza di qualsivoglia accordo di dilazione). Per altro verso, è documentato il rilevante debito erariale e previdenziale, che è scaduto ed iscritto a ruolo: a) è irrilevante la contestazione generica dell'ammontare dei debiti, come riportati nell'estratto acquisito al giudizio;
b) a dispetto della risalenza di tali debiti, non consta alcuna impugnazione né richiesta di rateizzazione;
c) non sono indicate risorse idonee al pagamento (risultando insufficiente il mero rinvio alla visura catastale, in tesi attestante la proprietà di
“cespiti immobiliari” di cui null'altro è specificato).
Si deve quindi ritenere provato lo stato di insolvenza ex art. 121 C.C.I.I..
Il reclamo va pertanto respinto, restando assorbita ogni altra istanza.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (ex art. 4, comma 10 sexies) che tiene conto dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da AN
NI contro la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 5/2025, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
− rigetta il reclamo;
− condanna AN NI alla refusione delle spese in favore della liquidazione giudiziale, che liquida in euro 3.000,00 per compensi oltre spese r.g. n. 4 generali ed accessori come per legge;
− dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 20/6/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Diego Rosario AN Pinto
r.g. n. 5