Articolo 4 della Legge 27 febbraio 1958, n. 120
Articolo 3Articolo 5
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26 marzo 1958
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26 gennaio 1962
Art. 4.

Gli articoli 44, 45, 47, 50, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 80, 81, 82, 84, 87, 88, 92 e 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 5 giugno 1952, n. 656 , sono sostituiti dai seguenti:
Art. 44. - "Se alla scadenza, del termine perentorio previsto dall'art. 42, terzo comma, nessuna domanda di trasferimento e' stata presentata, ovvero se il trasferimento non ha avuto luogo per fatto dell'interessato l'Amministrazione provvede a mettere a concorso gli uffici vacanti e le agenzie disponibili nel termine di cui all'art.
9".
Art. 45. - "Il rapporto di servizio dei direttori di ufficio locale e dei titolari di agenzia, oltre che per le cause previste dagli articoli precedenti, cessa per:
1) difetto sopravvenuto di alcuno dei requisiti previsti per la nomina;
2) motivi di salute, accertati dall'Amministrazione, e che determinano l'inidoneita' al servizio per un periodo certamente superiore alla durata massima della aspettativa;
3) scadenza della durata massima della aspettativa per motivi di salute permanendo l'inidoneita' fisica al servizio;
4) compimento del 65° anno di eta'.
La cessazione del rapporto di servizio nelle ipotesi previste dai numeri 1) e 4) e' dichiarata con provvedimento del direttore generale; nelle ipotesi previste dai numeri 2) e 3) viene provveduto nel modo stabilito per la dispensa dal servizio".
Art. 47. - "La nomina degli ufficiali e la conseguente iscrizione all'albo sono disposte con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo concorso per esami e per titoli; fra i titoli viene particolarmente valutato il servizio comunque prestato presso gli uffici locali, le agenzie e le ricevitorie.
I concorsi sono banditi ed espletati secondo le modalita' stabilite dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , salvo quanto diversamente disposto con il presente decreto.
I concorsi possono essere effettuati anche limitatamente agli uffici aventi sede in determinate regioni o province e tutti i cittadini possono parteciparvi. I vincitori non possono conseguire trasferimenti a domanda dalla sede di servizio cui sono stati assegnati, se non siano trascorsi almeno due anni dalla data di assunzione.
Il limite massimo di eta' e' elevato a quaranta anni per coloro che abbiano prestato comunque servizio presso gli uffici locali, le agenzie e le ricevitorie, ed a quarantacinque anni per i mutilati, gli invalidi di guerra e per coloro ai quali e' esteso lo stesso beneficio.
I vincitori sono nominati in prova per il periodo di sei mesi che puo' essere prorogato sino ad un anno. La nomina diviene definitiva qualora la prova abbia avuto esito favorevole".
Art. 50. - "Il trattamento economico degli ufficiali e' costituito dallo stipendio con i relativi aumenti periodici e dalle competenze accessorie, ove spettino, con l'osservanza del secondo, quarto e quinto comma dell'articolo 27.
All'ufficiale che assume la reggenza, previo passaggio di gestione, di un ufficio locale o di una agenzia, e' concessa, in aggiunta al trattamento predetto durante la gestione, una indennita' corrispondente alla differenza, diminuita di un quinto, tra lo stipendio iniziale spettante al titolare o al direttore, ai sensi dell'art. 27, e quello in atto percepito".
Art. 52. - "Con provvedimento del direttore generale gli ufficiali possono essere trasferiti a domanda o per ragioni di servizio in altro ufficio locale ed essere distaccati o inviati in missione presso altro ufficio locale o agenzia o ufficio principale. Per tali trasferimenti si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Nell'ambito della provincia i trasferimenti a domanda o per ragioni di servizio, i distacchi e le missioni possono essere disposti dal direttore provinciale".
Art. 53. - "Per la nomina del coadiutore e la prescritta approvazione da parte dell'Amministrazione sono necessari i requisiti prescritti dalle lettere a), b), c), d) ed f) dell'art. 8 e la licenza di scuola media di primo grado o altro titolo equipollente.
Ai coadiutori si applicano le norme dell'art. 19 e dell'art. 22, secondo comma".
Art. 60. - "I ricevitori ed i portalettere hanno l'obbligo di eseguire il servizio personalmente e di designare propri sostituti che, sotto la loro responsabilita' e a loro spese, li sostituiscano nel periodo di riposo di cui all'art. 66 in caso di malattia o di altro legittimo impedimento.
I sostituti debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 58 ed essere autorizzati dalla direzione provinciale.
In caso di vacanza e negli altri casi di assenza non previsti dal primo comma, i posti di ricevitore e portalettere sono affidati in reggenza ai sostituti. Ad essi compete durante il periodo di reggenza il trattamento economico iniziale che spetta al ricevitore o portalettere".
Art. 61. - "La nomina di ricevitori e dei portalettere e' disposta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni previo concorso per titoli in base a graduatoria di merito formata dalla Commissione centrale per gli uffici locali, salvo i casi di assegnazione senza concorso previsti dal seguente art. 62. La graduatoria di merito e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.
Il concorso e' unico per tutti i posti disponibili di ricevitore e di porta-lettere. Possono essere effettuati concorsi anche limitatamente ai posti di determinate regioni o province e tutti i cittadini possono parteciparvi. Per particolari esigenze di servizio i candidati possono essere sottoposti ad esami che ne accertino la conoscenza delle lingue straniere specificate nel bando di concorso.
L'assegnazione dei vincitori del concorso ai posti di ricevitore e portalettere ha luogo in base alla graduatoria di merito e seguendo l'ordine delle sedi che ciascuno di essi e' tenuto ad indicare. I vincitori non possono conseguire trasferimenti a domanda dalla sede cui sono stati assegnati se non siano trascorsi almeno due anni dalla data di a assegnazione.
Si applicano gli ultimi due commi dell'art. 13.
Nei concorsi previsti di presente articolo la riserva dei posti a favore degli invalidi non puo' superare il dieci per cento di quelli messi a concorso".
Art. 62. - "I posti di ricevitore e di portalettere sono assegnati senza concorso:
a) al coniuge o ad uno dei figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti, o adottati da almeno quattro anni, del titolare deceduto o dispensato per sopravvenuta inabilita' fisica o cessato dal servizio per limiti di eta' ai sensi dell'art. 45. Non ha titolo all'assegnazione il coniuge che abbia superato l'eta' di cinquantacinque anni ed abbia titolo alla pensione di riversibilita'.
L'avente titolo all'assegnazione deve avere prestato nell'ultimo decennio almeno sei mesi di effettivo e lodevole servizio con la qualifica di ricevitore o portalettere, provvisorio, reggente o effettivo, o qualifiche equivalenti ai sensi dell'art. 97; oppure deve avere rivestito nel medesimo periodo per almeno due anni la qualita' di sostituto con prestazione di effettivo e lodevole servizio per almeno due mesi.
I predetti periodi di anzianita' di qualifica e di servizio sono ridotti alla meta' per gli aventi diritto che siano privi di sufficienti mezzi economici;
b) al sostituto, o al ricevitore o portalettere reggente, che rivesta una di tali qualifiche nel posto resosi vacante e che inoltre nel posto medesimo abbia rivestito nell'ultimo decennio, anche non continuativamente, una delle dette qualifiche, o qualifiche equivalenti ai sensi dell'art. 97, per almeno cinque anni come sostituto, o tre anni come ricevitore o portalettere, reggente o effettivo. Le assegnazioni non possono essere accordate nei casi di vacanza del posto conseguente a trasferimenti a domanda e nei casi di dimissioni per matrimonio con aumento del servizio utile a pensione ai sensi dell'art. 126, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , qualora l'aspirante sia coniuge o figlio della ricevitrice o portalettere dimissionaria, nonche' quando vi siano aventi titolo all'assegnazione in base alla lettera precedente;
c) al titolare dell'agenzia trasformata in ricevitoria o in servizio di portalettere, quando l'interessato non preferisca il trattamento di cui all'ultimo comma dell'art. 17;
d) al ricevitore o portalettere titolare di posto soppresso, limitatamente ad altro posto il quale e' stabilita eguale durata della prestazione giornaliera o anche durata minore se l'interessato ne faccia richiesta;
e) al coadiutore o alla persona che, debitamente autorizzati dalla direzione provinciale, abbiano eseguito per almeno tre anni il servizio di recapito affidato in accessorio al titolare di agenzia o al direttore di ufficio locale, quando in luogo del servizio accessorio venga istituito un regolare posto di portalettere;
f) all'incaricato da almeno tre anni del servizio di recapito in quelle localita' in cui il servizio e' eseguito a spese dei Comuni, qualora si provveda ad istituire, nelle localita' medesime, un posto di portalettere a spese dell'Amministrazione;
g) al reggente da almeno tre anni di zona provvisoria, quando venga trasformata in definitiva;
h) al procaccia che esegue il servizio di recapito in accessorio da almeno tre anni quando, in luogo del servizio in accessorio, venga istituito un regolare servizio di portalettere.
Le assegnazioni senza concorso di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) ed h) sono disposte con provvedimento del direttore provinciale, sentita la competente Commissione provinciale per gli uffici locali previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'art. 58; quelle di cui alla lettera d), sono adottate, sentita la detta Commissione, con provvedimento del direttore generale. La titolarita' del posto di ricevitore o di portalettere si acquista con il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di cui all'art. 61 da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero".
Art. 63. - "Per le assegnazioni senza concorso di cui al precedente articolo si applica la norma dell'articolo 15.
Il termine perentorio di sessanta giorni decorre dalla data di pubblicazione, nel Bollettino ufficiale del Ministero; della vacanza o del provvedimento di trasformazioni o di soppressione posto di ricevitore o di portalettere".
Art. 64. - "Su domanda degli interessati puo' essere consentito il cambio tra due posti di ricevitore o di portalettere effettivi per i quali sia stabilita eguale durata della prestazione giornaliera.
I cambi tra posti di diversa provincia sono autorizzati dal direttore generale, quelli tra posti della stessa provincia dal diretto e provinciale.
I ricevitori ed i portalettere effettivi possono essere trasferiti a domanda in altra ricevitoria o posto di portalettere disponibile per il quale sia stabilita una prestazione giornaliera di durata pressoche' uguale. Al trasferimento si provvede con l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 42".
Art. 66. - "Ai ricevitori ed ai portalettere effettivi e reggenti, in servizio un anno, spetta un periodo di riposo retribuito di trenta giorni che puo' essere usufruito anche in periodi compatibilmente con le esigenze di servizio.
Durante tale periodo, il servizio deve essere disimpegnato sotto la loro responsabilita' e a loro spese, dal sostituito.
L'Amministrazione corrisponde ai ricevitori e ai portalettere effettivi o reggenti, per il pagamento del sostituto, una indennita' pari a tanti trentesimi della retribuzione mensile, quanto sono le giornate di effettiva assenza dal servizio entro il limite massimo stabilito per la durata del congedo.
L'Amministrazione corrisponde ai ricevitori e porta lettere, anche reggenti, in caso di comprovata malattia che li renda totalmente inabili al lavoro, a titolo di sussidio, una somma per una volta in un anno, anche se si tratti di piu' malattie, in misura non eccedente la retribuzione di un mese.
Per i casi in cui l'inabilita' predetta superi i trenta giorni, l'Istituto postelegrafonici provvede, dopo il trentesimo giorno di assenza, alla concessione di sussidi, in misura non eccedente la meta' della retribuzione e per un tempo non superiore a otto mesi, a favore dei ricevitori e portalettere effettivi e dei reggenti aventi titolo alla assegnazione del posto senza concorso che ne abbiano fatto domanda entro i termini stabiliti. Ai reggenti non aventi titolo all'assegnazione del posto senza concorso, il sussidio e' limitato a un periodo di tempo non superiore e a tre mesi. Alla scadenza del quarto mese di assenza per malattia cessa la erogazione del sussidio e il reggente decade dall'incarico.
Spetta al ricevitore e portalettere effettivo e provvisorio durante l'assenza per congedo e malattia il premio di maggior produzione.
Per l'assistenza prevista dal precedente comma e' dovuto all'Istituto, dai ricevitori effettivi e reggenti, un contributo dello zero cinquanta per cento sulla retribuzione mensile spettante e dall'Amministrazione un contributo di pari importo.
Negli altri casi di legittimo impedimento, per il pagamento del sostituto si applicano le disposizioni del precedente comma terzo.
Ai ricevitori ed ai portalettere effettivi puo' essere consentito di assentarsi dal servizio per motivi di famiglia senza retribuzione per la durata massima di un anno in un quinquennio. Durante tale assenza l'Amministrazione provvede a far eseguire il servizio da reggenti a norma dell'ultimo comma dell'art. 60.
Il periodo di assenza dal servizio per motivi di famiglia non e' computato a tutti gli effetti".
Art. 67. - "La durata dell'effettiva prestazione giornaliera dei ricevitori e dei portalettere e' stabilita con criteri di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 543 .
Gli interessati possono chiedere la revisione della durata della prestazione entro un anno dalla scadenza di ogni quinquennio a decorrere dal 1° gennaio 1958. In casi particolari, qualora siano intervenute notevoli variazioni di carattere permanente, l'Amministrazione puo' eccezionalmente provvedere alla revisione interquinquennale sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.
Il trattamento economico dei ricevitori e dei portalettere e' attribuito nella misura, intera al personale per il quale la prestazione giornaliera e' determinata in sette ore, e, in misura ridotta, in proporzione al numero o delle ore stabilite, al personale per il quale la prestazione e' determinata per una durata inferiore.
Le competenze accessorie spettano nei casi e misure previsti dalla legge 8 agosto 1957, n. 776 , e successive modificazioni.
Sono concessi ai ricevitori e portalettere effettivi, con provvedimenti del direttore provinciale, gli aumenti periodici costanti di stipendio previsti dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 .
Rimangono in vigore, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge 20 dicembre 1956, n. 1411 ".
Art. 68. - "Per quanto riguarda la cessione, il sequestro ed il pignoramento della retribuzione dei ricevitori e dei portalettere si osservano, in quanto applicabili, le norme generali riguardanti gli impiegati dello Stato".
Art. 70. - "Le disposizioni di cui agli articoli da 34 a 41, 43 e 45, si osservano, in quanto applicabili anche per i ricevitori ed i portalettere".
Art. 80. - "La pensione diretta e' corrisposta all'iscritto che cessi dal servizio dopo venti anni di iscrizione al Fondo:
a) per avere raggiunto il limite massimo di eta';
b) per inabilita' fisica a norma dei nn. 2) e 3) dell'articolo 45);
c) negli altri casi analoghi a quelli previsti per gli impiegati civili dello Stato".
Art. 81. - "La pensione di riversibilita' e' corrisposta alla vedova od agli orfani dell'iscritto deceduto a) in attivita' di servizio, dopo almeno venti anni di iscrizione al Fondo b) dopo la cessazione dal servizio purche' alla data del decesso sia in godimento di pensione diretta.
Per il conseguimento del diritto alla pensione la vedova e gli orfani devono trovarsi nelle condizioni stabilite per le vedove e gli orfani degli impiegati civili dello Stato".
Art. 82. - "L'indennita' e una volta tanto e' corrisposta all'iscritto che cessi dal servizio per una delle cause indicate nell'art. 80, dopo un periodo di iscrizione al Fondo minore di venti anni ma non inferiore ad un anno intero di servizio effettivo.
Qualora la cessazione dal servizio nei termini di iscrizione al Fondo indicati nel comma precedente avvenga per morte dell'iscritto, l'indennita' una volta tanto e' corrisposta ai superstiti dell'iscritto stesso specificati nel precedente articolo".
Art. 84. - "Gli iscritti al Fondo di cui all'art. 77 sono tenuti a versare al Fondo medesimo un contributo del sei per cento della retribuzione e della tredicesima mensilita' calcolato secondo le norme vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato.
Detto contributo e' trattenuto sulla retribuzione e sulla tredicesima mensilita' a cura dell'Amministrazione".
Art. 87. - "In aggiunta alla pensione diretta o di riversibilita' e' corrisposto al pensionato un assegno temporaneo mensile di carovita nella stessa misura a stabilita per i pensionati civili dello Stato o loro superstiti.
Tale assegno per i ricevitori e i portalettere, che alla data della cessazione dal servizio prestavano la loro opera per meno di sei ore al giorno, e' concesso nella misura di tanti sesti del normale assegno quante erano le ore di servizio.
All'assegno di carovita di cui sopra si applica l' art. 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870 ".
Art. 88. - "Ai fini della valutazione dei servizi, della misura delle pensioni e delle indennita', della concessione di pensione dipendente da infermita' o morte dovuta a causa di servizio, dei cumuli di pensioni, dell'inizio, prescrizione, perdita, riduzione, sospensione, e fine del godimento della pensione, per ogni altro riflesso, sono applicabili, per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni generali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Per la, valutazione dei servizi militari resi dagli iscritti al Fondo di cui all'art. 77, si applicano le disposizioni vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato".
Art. 92: "L'Istituto postelegrafonici corrisponde agli iscritti o loro superstiti, in rapporto alle competenze considerate nell'art. 83, un'indennita' di buonuscita od un assegno vitalizio secondo che la cessazione dal servizio avvenga o non con diritto a pensione; concede altresi' gratuitamente l'assistenza scolastica o il ricovero in convitti agli orfani degli iscritti. A tale fine gli iscritti sono tenuti a versare all'istituto postelegrafonici un contributo pari all'analogo contributo dovuto dagli impiegati civili dello Stato all'Opera di previdenza gestita dall'Ente di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.
All'indennita' di buonuscita ed all'assegno vitalizio si applicano le riduzioni di cui all'art. 87.
Per le concessioni di cui al presente articolo, si applicano, in quanto possibile, le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato".
Art. 102. - "Per gli iscritti al Fondo di cui all'articolo 77 che siano titolari di pensioni o di assegni anche temporanei normali diretti, liquidati a carico di un'Amministrazione dello Stato anche con ordinamento autonomo o del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato, viene sospeso il pagamento della pensione o dell'assegno.
Qualora la pensione o l'assegno sia piu' favorevole dello stipendio, la relativa differenza viene conservata a titolo di assegno personale da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio.
Il ricevitore di cui al precedente comma, che per conseguire la nomina di titolare di ricevitoria abbia lasciato il posto di ruolo nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e liquidata la relativa pensione, potra', qualora non abbia raggiunto l'eta' di sessantacinque anni, essere riammesso in ruolo, a domanda con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni sentito il Consiglio di amministrazione. Il servizio prestato come ricevitore potra' essere riscattato agli effetti del futuro trattamento di quiescenza.
Al ricevitore di cui al primo comma che chieda di essere esonerato dal servizio, purche' abbia compiuto sessantacinque anni di eta', ovvero che debba essere dispensato per motivi di salute o per avere raggiunto l'eta' di settanta anni, qualora non ricorra, l'applicazione della norma dell'art. 101, viene ripristinata la pensione statale ed e' dovuta, a carico del Fondo di cui all'art. 77, una integrazione del trattamento di pensione, gia' liquidato a carico dello Stato, fino raggiungere la pensione complessiva che spetterebbe in base ai servizi resi allo Stato, considerati nella precedente liquidazione e ai servizi resi con iscrizione al Fondo, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 112". ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 31 dicembre 1961, n. 1406 ha disposto (con l'art. 82) che "Sino al 30 settembre 1967 il limite massimo di eta' per partecipare ai concorsi a posti di ricevitore e di portalettere, banditi ai sensi dell' articolo 4 della legge n. 120 del 27 febbraio 1958 , e' elevato ad anni 45 per coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, prestino servizio da almeno un anno presso gli uffici locali, le agenzie e le ricevitorie ovvero che abbiano da almeno un anno la nomina a sostituto ricevitore o sostituto portalettere, o procaccia postale coli obbligazione personale, o incaricato in base a contratto di diritto privato del recapito dei telegrammi e degli espressi".
Entrata in vigore il 26 gennaio 1962