TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5966/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Luigi Aprea, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5966/2021 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del
02.04.2025 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
TRA
(già denominata , (C.F. ), in persona Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe O. Lagoteta (C.F. ) con domicilio digitale CodiceFiscale_1 presso l'indirizzo p.e.c. Email_1
OPPONENTE
E
C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti, dagli avv.ti Vittorio
Santoro (C.F. ) e Andrea Vitale (C.F. ), con i C.F._2 C.F._3
quali elettivamente domicilia in Aversa (CE) alla via A. Ligabue n.14
OPPOSTA
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
Conclusioni: Come da atti introduttivi, memorie e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec, proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1635 del 20.04.2021, emesso dal Tribunale di Napoli Nord nell'ambito
Pag. 1 di 6
del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 1813/2021, notificato a mezzo pec in data
22.04.2021, con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore della Controparte_1
della somma di euro 10.650,00 oltre interessi e spese di procedura, a
[...]
titolo di corrispettivo per attività di trasporto merci eseguite in esecuzione di un rapporto di sub -vettura sussistente con la , facente parte di un gruppo di Controparte_2 società di cui l'odierna opponente è capofila.
L'opponente eccepiva l'inesistenza del credito ed in particolare contestava la sussistenza di un rapporto di sub-vettura tra e la Controparte_1 Controparte_2
nonché il proprio ruolo di mittente del trasporto, con la conseguente
[...] impossibilità per la creditrice di avvalersi dell'azione diretta di cui all'art. 7 ter del D.Lgs. 21 novembre 2005 n. 286, che è prevista per il solo contratto di trasporto a favore del sub- vettore.
Si opponeva all'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto per difetto dei presupposti di legge.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “- in via pregiudiziale, rigettare ogni eventuale richiesta dell'opposta di vedere munito di esecutorietà provvisoria il decreto opposto ex art. 648 cod. proc. civ., atteso che l'opposizione con il presente atto spiegata è pienamente fondata in fatto ed in diritto ed è ampiamente documentata da prova scritta;
- in via principale, nel merito, rigettare ogni domanda avanzata dall'opposta, perché infondata in fatto ed in diritto, e non provata;
per l'effetto, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con più ampia riserva di ulteriori deduzioni ed istanze istruttorie. Con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio, ivi compreso il rimborso delle spese generali”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 15.10.2021, si costituiva in giudizio l'opposta, la quale contestava quanto Controparte_1 avversamente dedotto ed evidenziava in primo luogo l'infondatezza dell'eccezione di improponibilità dell'azione diretta derivante dal contratto di trasporto. Rilevava di aver documentalmente provato che era proprio la (ora ad emettere Parte_2 Parte_1
il documento di trasporto (D.D.T.) che veniva consegnato direttamente alla CP_1
la quale ritirava la merce presso la committente/proprietaria ed eseguiva il
[...] Parte_2 trasporto, nella qualità di “sub-vettore” e per conto della (vettore). CP_2
Chiedeva, pertanto il rigetto dell'opposizione ed in ogni caso la condanna dell'opponente al pagamento della somma richiesta in favore dell'opposta.
Pag. 2 di 6
Terminata l'istruttoria attraverso l'escussione testi e l'interrogatorio formale, la causa veniva assegnata in decisione all'esito della scadenza delle note ex art. 127 ter c.p.c. del 02.04.2025 con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Prima di procedere all'esame del merito della spiegata opposizione, deve osservarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645 c.p.c., comma 2) anche in relazione al regime degli oneri alligatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass.
15186/03; Cass. 6663/02).
Eventuali vizi del procedimento monitorio, quali la mancanza o l'insufficienza della prova scritta data, sono irrilevanti nel giudizio di opposizione, il quale non si riduce ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della emanazione del decreto ingiuntivo, consistendo bensì in un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda d'ingiunzione e dovendosi quindi escludere un'autonoma pronunzia sulla legittimità dell'ingiunzione.
La pretesa monitoria ha per oggetto il corrispettivo dovuto per l'esecuzione di ordini di trasporto merci prodotte dall'odierna opponente, che l'opposta avrebbe eseguito nella sua qualità di sub-vettore.
Va qui rammentata la sostanziale differenza tra il contratto di trasporto (artt. 1683 ss. c.c.) e quello di spedizione (artt. 1737 ss. c.c.): mentre nel primo il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i propri mezzi o anche a mezzo di altri, assumendo su di sé i rischi dell'esecuzione, nel secondo lo spedizioniere si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome proprio e per conto di colui che gli ha dato l'incarico, il contratto di trasporto (cfr. Cass.
7556/97). La differenza è rilevante, perché il vettore esaurisce i suoi obblighi allorché ha trasferito al luogo indicatogli le cose ricevute in consegna, salva la sua responsabilità per l'eventuale loro perdita o avaria, mentre lo spedizioniere esaurisce il suo compito con la conclusione del contratto di trasporto e risponde solo dell'eventuale inadempimento dell'obbligo di concluderlo (cfr. Cass. 5568/91). Peraltro, ex art. 1741 c.c. è possibile che sussista una commistione tra i contratti di trasporto e quello di spedizione allorquando lo spedizioniere assuma l'unitaria obbligazione dell'esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale
Pag. 3 di 6
inerente al risultato finale dell'operazione complessiva (in tal senso, da ultimo, cfr. Cass.
1425/01).
In punto di diritto va altresì evidenziato che il contratto di trasporto può avere una configurazione trilatera qualora il soggetto incarico del trasporto a sua volta “deleghi” un terzo soggetto all'esecuzione dello stesso, configurando in tal guisa un rapporto di sub- vettura.
Per quanto concerne la figura del sub-vettore, per quanto qui rileva, il d.lgs. n. 286/2005 all'art. 7 ter ha disciplinato la possibilità di esperire azione diretta nei confronti del soggetto committente al fine di soddisfare il proprio creditore.
Detta disposizione introduce espressamente una ipotesi responsabilità solidale ex lege del committente nei confronti del sub-vettore, accordando a quest'ultimo azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale;
la finalità di tale previsione è quella di rafforzare la posizione del sub-vettore, consentendogli di agire per l'adempimento nei confronti di uno qualsiasi dei più coobbligati;
come in ogni obbligazione solidale passiva, il sub-vettore ha facoltà di libera electio del debitore cui rivolgersi per l'adempimento, potendo rivolgersi indifferentemente nei confronti del vettore principale (sua controparte contrattuale) ovvero nei confronti del committente, in forza del disposto dell'art. 7 ter del d.lgs. n. 286/2005.
Tanto premesso, nella fattispecie di cui al presente giudizio, deve ritenersi provata la sussistenza di un rapporto trilaterale tra committente ( , vettore principale ( Parte_1 [...]
) e sub-vettore ( . Controparte_2 Controparte_1
Invero, l'espletata istruttoria ha consentito di accertare che: nei contratti stipulati tra
[...]
e quest'ultima è Controparte_2 Controparte_1
espressamente qualificata quale sub vettore;
i DDT sono stati emessi direttamente da al momento del ritiro della merce presso l'incaricato della Parte_1 Parte_1 mostrava l'ordine con l'espresso riferimento al Controparte_1
contratto di trasporto.
Circostanze tutte provate dalla documentazione in atti, in particolare dai contratti depositati, nonché dall'espletata prova testi ed interrogatorio formale.
In particolare, all'udienza del 30.03.2023, durante il proprio interrogatorio formale CP_3
legale rapp.te della precisava “che il documento di trasporto viene
[...] Parte_1 emesso dall'ufficio commerciale della società ed affidato al “mulettista” e cioè al dipendente
Pag. 4 di 6
della che si occupa materialmente del carico dei bancali e che caricando la Parte_1 merce per il trasporto consegna anche il D.D.T”, inoltre il teste Testimone_1 ha dichiarato “riconosco i documenti di trasporto che mi venivano consegnati al momento in cui veniva caricata la merce presso la sede di carico in località Bivio Malaspina in Feroleto
Antico. Preciso che io ricevevo un messaggio di ordine sul telefono dalla società
per effettuare i trasporti, in cui era convenuto il numero d'ordine che io Controparte_1
dovevo comunicare quando mi recavo presso gli uffici della società per effettuare Parte_1 il carico. Quando arrivavo mi andavo a registrare ed indicavo il numero d'ordine, facevo il nome o della o di a seconda di come mi era stato indicato nel Controparte_1 CP_2
messaggio. Preciso che talvolta venivo contattato dalla stessa che si accertava se CP_2
fosse arrivato sul luogo di carico. Preciso altresì che io mi presentavo come dipendente della
e che al momento della registrazione, quando veniva verificato il numero Controparte_1
d'ordine che io davo, l'ufficio della società lo ricollegava ad (cfr. Parte_1 CP_2
verbale di udienza del 30.03.2023).
Non senza rilievo, inoltre, è la circostanza che l'odierna opposta e la Controparte_2
facessero parte dello stesso gruppo, cui la è capogruppo, e
[...] Parte_1
l'opponente nonostante affermi di aver pagato le spedizioni alla Controparte_2
non offra alcun elemento probatorio e non abbia ritenuto di chiamare in causa
[...]
detta soc.coop. al fine di tutelare la propria posizione.
Appare evidente che la società non potesse ignorare la 'veste' di sub-vettore Parte_1 dell'opposta.
In definitiva, deve ritenersi che l'opponente possa qualificarsi come Parte_1 committente ai sensi dell'art. 7 ter del d.lgs. 286/2005, da intendersi come “mandante effettivo della consegna” effettuata dalla pertanto la Controparte_1 [...]
e l'opposta vanno qualificate, rispettivamente, come vettore Controparte_2
principale e come sub-vettore; può quindi ritenersi applicabile nel caso di specie l'art. 7 ter del d.lgs. 286/2005, che consente al sub-vettore di agire per ottenere il pagamento del corrispettivo direttamente nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione (seppure nei limiti della prestazione ricevuta e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa).
Va inoltre osservato che il credito fatto valere dalla ai Controparte_1
sensi della predetta disposizione non è stato specificamente contestato dalle controparti, sicché lo stesso può darsi per pacifico, sia nell'an che nel quantum.
Pag. 5 di 6
Per tutto quanto sin qui detto, le ragioni poste a base della proposta opposizione devono ritenersi infondate.
L'opposizione va pertanto rigettata ed il decreto ingiuntivo va dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
P Q M
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione avanzata da avverso il decreto ingiuntivo n. 1635/2021 emesso Parte_1
dal Tribunale di Napoli Nord il 20.04.2021 nel procedimento monitorio iscritto al n. r.g.
1813/2021, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite che liquida in €. 2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA, e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Aversa, 11/06/2025
IL GIUDICE
(dott. Luigi Aprea)
Pag. 6 di 6