Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6357/2022 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. COSTARELLI GIUSEPPE, C.F._1
giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nata a ACIREALE (CT) il 22/11/1965 C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. SARDELLA GIOVANNI, C.F._2
giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate come in atti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 07/05/2022 ha adìto questo Parte_1
Tribunale e chiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 14/07/1984 ad Acireale (CT) con . Controparte_1
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economicamente autosufficiente e con proprio nucleo familiare.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita la quale non si Controparte_1
opponeva alla cessazione degli effetti civili del matrimonio ed aderiva alle ulteriori richieste formulate dal ricorrente.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Con decreto di omologa n. 608/1998 del 23/10/1998, il Tribunale di Catania dichiarava la separazione personale consensuale dei coniugi.
La separazione si è protratta ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (il 12/10/1998), per un tempo superiore a sei mesi (art. 3,
n. 2, lettera b) legge 898/1970), risultando impossibile, a causa del tempo trascorso la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., L. 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata
“da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale.../In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle
2 ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono pertanto le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 n. 2 lett. b della legge n.
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14/07/1984 a Acireale (CT), trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune al N.216, Parte 2, Serie A, anno 1984.
Su nessuna altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi atteso che non vi sono figli minori da affidare, né sono state formulate richieste economiche.
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. R.G. 6357/2022, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e il 14/07/1984 a Parte_1 Controparte_1
Acireale (CT), trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al
N.216, Parte 2, Serie A, anno 1984; dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000; compensa le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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