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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 02/07/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 213/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Adriana Forastiere, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa iscritta al N. 213/2025 r.g., vertente tra:
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
, residente in [...] Int. 1, C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Grandi del Foro di Rimini (c.f.
[...]
- PEC: , giusta procura alle C.F._2 Email_1 liti rilasciata su foglio separato e congiunto al ricorso ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in 47826 Verucchio (RN), via Dogana n. 820, ovvero all'indirizzo di PEC indicato;
RICORRENTE contro
(c.f. , titolare dell'omonima ditta Controparte_2 CodiceFiscale_3 individuale “ ”, con sede in 48123 Lido Adriano Controparte_3
(RA), viale Tasso n. 10, P. Iva;
P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
***
OGGETTO: risoluzione contratto di compravendita di bene mobile;
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da atto introduttivo;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente chiedeva accertarsi l'inadempimento della convenuta rispetto al contratto di compravendita e posa in opera di infissi per la abitazione. In particolare, allegava il preventivo fornito dalla imprenditrice, per € 17.400,00 oltre IVA (doc. 2), la prova del pagamento di acconti per € 17.977,68 comprensivi di IVA (docc. 4 e 7), e chiedeva, in principalità, la risoluzione del negozio e la restituzione del versato.
La convenuta, ritualmente notificata in data 24.2.2025, rimaneva contumace.
La causa veniva ritenuta documentalmente istruita, discussa alla prima udienza del 05.6.2025 e trattenuta in decisione.
***
La domanda è fondata.
***
Il ricorrente ha dato prova della conclusione del contratto.
Il preventivo prodotto al doc. 2 proviene dalla convenuta, e costituisce proposta negoziale accettata dal che vi ha dato regolare esecuzione, per facta CP_1 concludentia
Il in particolare, ha regolarmente corrisposto gli acconti previsti, in CP_1 forza del complessivo pagamento di € 17.977,68 (di cui alle contabili prodotte ai docc. 4 e 7), in relazione alle fatture di controparte (di cui ai docc. 3 e 6).
Il ricorrente, poi, ha allegato l'inadempimento della convenuta quanto all'obbligo di consegna e di posa in opera dei manufatti.
Egli produceva poi atto contenente diffida stragiudiziale ad adempiere, redatta con i crismi di cui all'art. 1454 c.c., recante il termine del 10.8.2024 (decorso invano) e notificata in data 01.8.2024.
Pur non essendo stato rispettato il termine quindicinale di cui all'art. 1454 c.c. (e non operando, quindi la risoluzione di diritto), risulta per altro verso pienamente assolto l'onere probatorio in capo al creditore, siccome tratteggiato dalla granitica giurisprudenza a far data dal 2001 (Cass. SSUU sent. n. 13533), utile ad ottenere la presente pronuncia costituiva.
L'inadempimento della convenuta è infatti sicuramente grave, e idoneo alla risoluzione invocata, avendo ad oggetto la obbligazione principale di consegna: a ciò consegue la risoluzione del contratto, nonché, ex art. 1458 c.c., l'obbligo di restituzione degli acconti versati oltre ad interessi al tasso legale dalla domanda al saldo effettivo.
*** Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza;
si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, scaglione sino ad € 26.000,00 (art. 5
DM e 17 c.p.c.), fasi di studio, introduttiva (valori medi) e decisionale (valori prossimi ai minimi), con esclusone della fase istruttoria, non celebratasi, in ragione della speditezza della trattazione e della fase decisionale, connotate da scelta ed applicazione del rito semplificato di cognizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella contumacia della convenuta, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara la risoluzione del contratto di cui al doc. 2 del ricorrente, e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 17.977,68 oltre interessi al tasso legale dalla data del deposito del ricorso introduttivo sino al saldo effettivo;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente;
liquida le spese in € 3.300,00, di cui € 3.000,00 per compensi ed
€ 300,00 per anticipazioni esenti, oltre 15%, IVA e CPA, in quanto dovuti, sui soli compensi.
Così deciso in Ravenna, il 01.7.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Adriana Forastiere, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa iscritta al N. 213/2025 r.g., vertente tra:
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
, residente in [...] Int. 1, C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Grandi del Foro di Rimini (c.f.
[...]
- PEC: , giusta procura alle C.F._2 Email_1 liti rilasciata su foglio separato e congiunto al ricorso ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in 47826 Verucchio (RN), via Dogana n. 820, ovvero all'indirizzo di PEC indicato;
RICORRENTE contro
(c.f. , titolare dell'omonima ditta Controparte_2 CodiceFiscale_3 individuale “ ”, con sede in 48123 Lido Adriano Controparte_3
(RA), viale Tasso n. 10, P. Iva;
P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
***
OGGETTO: risoluzione contratto di compravendita di bene mobile;
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da atto introduttivo;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente chiedeva accertarsi l'inadempimento della convenuta rispetto al contratto di compravendita e posa in opera di infissi per la abitazione. In particolare, allegava il preventivo fornito dalla imprenditrice, per € 17.400,00 oltre IVA (doc. 2), la prova del pagamento di acconti per € 17.977,68 comprensivi di IVA (docc. 4 e 7), e chiedeva, in principalità, la risoluzione del negozio e la restituzione del versato.
La convenuta, ritualmente notificata in data 24.2.2025, rimaneva contumace.
La causa veniva ritenuta documentalmente istruita, discussa alla prima udienza del 05.6.2025 e trattenuta in decisione.
***
La domanda è fondata.
***
Il ricorrente ha dato prova della conclusione del contratto.
Il preventivo prodotto al doc. 2 proviene dalla convenuta, e costituisce proposta negoziale accettata dal che vi ha dato regolare esecuzione, per facta CP_1 concludentia
Il in particolare, ha regolarmente corrisposto gli acconti previsti, in CP_1 forza del complessivo pagamento di € 17.977,68 (di cui alle contabili prodotte ai docc. 4 e 7), in relazione alle fatture di controparte (di cui ai docc. 3 e 6).
Il ricorrente, poi, ha allegato l'inadempimento della convenuta quanto all'obbligo di consegna e di posa in opera dei manufatti.
Egli produceva poi atto contenente diffida stragiudiziale ad adempiere, redatta con i crismi di cui all'art. 1454 c.c., recante il termine del 10.8.2024 (decorso invano) e notificata in data 01.8.2024.
Pur non essendo stato rispettato il termine quindicinale di cui all'art. 1454 c.c. (e non operando, quindi la risoluzione di diritto), risulta per altro verso pienamente assolto l'onere probatorio in capo al creditore, siccome tratteggiato dalla granitica giurisprudenza a far data dal 2001 (Cass. SSUU sent. n. 13533), utile ad ottenere la presente pronuncia costituiva.
L'inadempimento della convenuta è infatti sicuramente grave, e idoneo alla risoluzione invocata, avendo ad oggetto la obbligazione principale di consegna: a ciò consegue la risoluzione del contratto, nonché, ex art. 1458 c.c., l'obbligo di restituzione degli acconti versati oltre ad interessi al tasso legale dalla domanda al saldo effettivo.
*** Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza;
si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, scaglione sino ad € 26.000,00 (art. 5
DM e 17 c.p.c.), fasi di studio, introduttiva (valori medi) e decisionale (valori prossimi ai minimi), con esclusone della fase istruttoria, non celebratasi, in ragione della speditezza della trattazione e della fase decisionale, connotate da scelta ed applicazione del rito semplificato di cognizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella contumacia della convenuta, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara la risoluzione del contratto di cui al doc. 2 del ricorrente, e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 17.977,68 oltre interessi al tasso legale dalla data del deposito del ricorso introduttivo sino al saldo effettivo;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente;
liquida le spese in € 3.300,00, di cui € 3.000,00 per compensi ed
€ 300,00 per anticipazioni esenti, oltre 15%, IVA e CPA, in quanto dovuti, sui soli compensi.
Così deciso in Ravenna, il 01.7.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Forastiere