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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/06/2024, n. 2360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2360 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
N. 2058/2018 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
All'udienza del 06/06/2024, nella I sezione civile del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, innanzi al Giudice, dott. Emanuele Alcidi, è chiamata la causa n. 2058/2018 r.g.a.c.
Alle ore 10:41 sono presenti l'Avv. Arturo Barbato, anche per delega dell'Avv. Leopoldo Conti, per e l'Avv. Conte Paone per Org_1
Parte l' E' altresì presente il TU e la collaboratrice del medesimo
. Persona_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
L'Avv. Barbato si riporta agli atti e verbali di causa. Evidenzia che, come da ultime note, anche per la siano presenti i requisiti Pt_2
richiesti per il riconoscimento del credito.
L'Avv. Conte Paone si riporta agli atti e verbali di causa. Eccepisce la nullità della perizia e l'inutilizzabilità in quanto si è tenuto conto di documenti nuovi, acquisiti il 15.04.2024, ossia successivamente al conferimento incarico. Si tratta sì di documentazione depositata in fase monitoria ma mai depositati nel presente fascicolo prima della data indicata (14 aprile 2024) e in corso di TU. Circa la sentenza richiamata da controparte non è conferente al caso trattato. La Corte d'Appello fa riferimento a documenti mai depositati in primo grado e, quindi, il
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riferimento è l'art. 345 c.p.c. e mai dice che questi documenti, benché già esistenti nella fase monitoria, possano essere acquisiti in qualunque momento. L'acquisizione può avvenire o per scelta della parte o per ordine del giudice. Nel caso di specie manca sia l'uno che l'altro.
L'acquisizione è avvenuta ai sensi del PNRR e c'è lesione del principio del contraddittorio. Si richiamano le SSUU 3086/2022 secondo cui, se è pur vero che il TU può acquisire anche documenti non presenti nel fascicolo d'ufficio, tali documenti riguardano fatti incidentali o accessori. Altrimenti la TU è nulla. Va tenuto conto solo della precedente TU. Si chiede l'accoglimento dell'opposizione e il rigetto della domanda. Circa la si evidenzia che mancano il contratto o la Pt_2
convenzione/adesione.
Gli avvocati rinunciano alla presenza per la lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
E' verbale.
Il Giudice
dott. Emanuele Alcidi
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, emana la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice;
nella persona del dott. Emanuele Alcidi;
nel procedimento r.g.n. 2058/2018; pronuncia in udienza, ex art. 281 -sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, in persona del Direttore Generale l. r.p.t. Parte_3
(P.IVA ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Maria P.IVA_1
Rosaria Anna Conte Paone (C.F. ) ed C.F._1 elett.te dom.ta in Napoli alla via A.M. Di Francia n. 11;
Opponente
E
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, Amministratore
Delegato, dott. elettivamente domiciliata in CP_2 via Alcide De Gasperi n. 145, presso lo studio dell'Avv.
Arturo Barbato (C.F. ) che la C.F._2 rappresenta e difende;
Opposta
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CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.
3005/2017 l'ASL ne domandava la revoca.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la chiedendo, previa revoca del decreto ingiuntivo Org_1
e rigetto dell'opposizione, di accertare e dichiarare che l'ASL è debitrice nei suoi confronti di € 378.625,97, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, dal dovuto sino al soddisfo, e, conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento di € 378.625,97, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, dal dovuto sino al soddisfo . Con la prima memoria istruttoria domandava anche la condanna agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 sull'importo originariamente ingiunto di € 415.988,54, quantificando, successivamente, gli stessi in € 142.850,72, come da perizia, e in € 2.998,32 come da osservazioni (come si evince dalle note recanti la precisazione delle conclusion i).
Svolta TU e assegnata la causa in decisione, questo giudice, sul presupposto che affinché sorga un'obbligazione nei confronti della Pubblica Amministrazione è necessaria la forma scritta ad substantiam del contratto (questione che era stata già sollevata dal giudice della fase monitoria ) rimetteva la causa sul ruolo disponendo TU integrativa al fine di verificare l'importo dovuto limitatamente ai rapporti sorretti da contratti stipulati in forma scritta .
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La causa viene decisa all'udienza del 06.06.2024 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Sul fatto
Con il decreto ingiuntivo 3005/2017 il Tribunale ingiungeva all il pagamento di € 415.988,54, oltre Pt_1 interessi, spese e compensi.
Detto importo rinviene la propria causale in una serie di fatture non pagate per forniture poste in essere dalle seguenti società: Controparte_3 Org_2
Organizzazione_3 Organizzazione_4 Org_5
[...] Org_6 Org_7 Org_8 CP_4
e crediti ceduti con
[...] Org_9 Org_10 altrettanti atti di cessione del credito (factoring) alla Org_1
.
[...]
L premette che gli importi richiesti sono errati e non Controparte_5 Pt_1 rispondono a quanto richiesto dalle singole aziende cedenti in quanto molte delle fatture sono state già pagate e altre non sono pagabili in assenza della regolare emissione della fatturazione elettronica. Afferma che sono state pagate le fatture per complessivi € 37.373,93. Indica le fatture pagate. Rappresenta che per altre fatture le aziende cedenti non hanno provveduto ad emettere le fatturazioni elettroniche ovvero le hanno emesse non corrette così che sono state rifiutate dal sistema telematico con conseguente impossibilità di procedere al pagamento . Si sofferma su dette fatture irregolari e illegittime per un complessivo importo di € 154.645,21. Evidenzia che la cessione di credito richiederebbe la sua espressa adesione. Deduce che l'azienda sarebbe stata incorporata dalla CP_6
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azienda e di ciò non vi sarebbe stata Controparte_7 comunicazione. Contesta il ruolo probatorio delle fatture .
Rileva che essa deve effettuare le verifiche previste dall'art. 48-bis D.P.R. 602/1973.
La conferma che il parziale pagamento delle Org_1 fatture come indicato da parte opponente. Ridetermina, conseguentemente, il suo credito in € 378.625,97, decurtando l'importo di € 37.362,57 quale esatto Parte ammontare dei pagamenti effettuati dalla Censura la genericità della censura riguardante l'assenza di fatture elettroniche. Afferma che la disciplina sull'obbligatorietà delle fatture elettroniche è prevista dal D.M. 55 del
03.04.2013 che ha introdotto l'obbligo a decorrere dal
31.03.2015 mentre le fatture di cui controparte lamenta il mancato invio elettronico sono state emesse in una data antecedente al 31.03.2015. Rappresenta che, comunque, tutte le fatture suddette venivano in ogni caso trasmesse al debitore a mezzo PEC. Si sofferma sulle relative fatture.
Rappresenta, altresì, che con riferimento alle 4 fatture emesse successivamente al 31.05.2015 esse venivano trasmesse a mezzo e venivano Organizzazione_11 regolarmente consegnate al destinatario. Invoca l'art. 117
d.lgs. 163/2006 e l'onere di rifiuto della cessione del credito per evitare la medesima;
rifiuto che non c'è stato.
Rileva che per effetto dell'atto di fusione per incorporazione, e sono divenute il Org_8 CP_6 medesimo soggetto giuridico. Richiama la documentazione depositata in sede monitoria. Evidenzia l'assenza di contestazione della fornitura dei beni. Ritiene in conferente
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il richiamo all'art. 48-bis D.P.R. 602/1973. Con la prima memoria istruttoria sostiene che sull'importo corrisposto Parte dalla per un ammontare complessivo di € 37.362,57, trattandosi di somme versate in ritardo, sono maturati interessi di mora la cui richiesta è da considerarsi ricompresa nella domanda formulata in comparsa di costituzione. Indica che, dunque, il credito ad oggi vantato in linea capitale ammonta a € 378.625,97, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, dal dovuto sino al soddisfo e che vanno riconosciuti anche detti interessi sull'importo originariamente ingiunto di € 415.988,54 (come successivamente quantificati).
In diritto
L'opposizione è parzialmente fondata.
Occorrono alcune premesse.
In primis, diversamente da quanto sostenuto d all Pt_1 anche in fase di discussione orale, tutta la documentazione depositata già in sede monitoria è pacificamente utilizzabile anche se non ri prodotta in fase di opposizione in quanto “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, stante la mancanza di autonomia tra il procedi mento che si apre con il deposito del ricorso monitorio e quello che originato dall'opposizione ex art. 645 c.p.c., i docu menti allegati al ricorso suddetto, rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, comma 3, c.p.c., ed esposti, pertanto, al contraddittorio tra le parti , benché non prodotti nella fase di opposizione nel termine di cui all'art.
184 c.p.c. (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), non possono essere considerati "nuovi" , sicché,
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ove depositati nel giudizio di appello, devono essere ritenuti ammissibili, non soggiacendo la loro produzione alla preclusione di cui l'art. 345, comma 3, c.p.c.” (cfr. C.
8693/2017) e, si badi bene, quanto risultante telematicamente in data 15.04.2024 altro non è che l'intera documentazione della fase monitoria. Né si può ritenere che tale valutazione possa riguardare solo la disciplina dell'appello in quanto, a maggior ragione in relazione all'intero procedimento di primo grado, proprio la richiamata assenza di autonomia tra la fase monitoria e il giudizio di opposizione comporta che non solo tutto qua nto depositato durante la procedura per emanazione del decreto ingiuntivo è automaticamente facente parte anche del giudizio di opposizione ma anche che non possa dirsi sussistente alcuna lesione del contraddittorio proprio perché i documenti allegati al ricorso sono a disposizione della controparte “ed esposti, pertanto, al contraddittorio tra le parti”,
In secondo luogo, poi, vanno, invece, dichiarati inammissibili tutti i documenti nuovi (tra cui, si ribadisca, non vi rientrano quelli già previamente prodotti in fase monitoria) che non sono stati depositati prima della scadenza del termine perentorio di cui all'art. 183 comma
6 n. 2 c.p.c. (quale quanto depositato dall'opposta in data
03.05.2024).
Va, parimenti, dichiarata inammissibile la domanda di condanna agli interessi anche sulle somme già pagate .
Diversamente da quanto sostenuto da parte opposta, infatti, la richiesta degli interessi di mora sull'importo di €
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37.362,57 (somma già pagata) non è ricompresa nella domanda formulata in comparsa di costituzione. Org_1
, infatti, in sede di comparsa espressamente domanda
[...] quanto segue: “In via preliminare:
Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, pronunciare ordinanza di ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex art.
186 bis, trattandosi di somme non contestate per le ragioni esposte in narrativa, ovvero, in subordine, ex art.186 ter
c.p.c., limitatamente all'importo di € 378.625,97, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, dal dovuto sino al soddisfo, ricorrendo i presupposti di cui all'artt. 633, n. 1 e
634 c.p.c., ed essendo il credito fondato su prova scritta ed interamente provato, quanto ai titoli giustificativi e quanto all'ammontare.
In via principale:
Previo rigetto dell'opposizione proposta dall'opponente, anche in punto di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., accertare e dichiarare che la stessa è debitrice nei confronti di della somma di € 378.625,97 e, Controparte_1 comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio, oltre interessi moratori ex D.
Lgs. 231/2002, dal dovuto sino al soddisfo, e, conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 378.625,97 o al pagamento della maggiore
o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, dal dovuto sino al soddisfo”.
L'opposta, dunque, non ha richiesto la condanna agli interessi moratori sulle s omme già pagate, per cui la relativa domanda svolta con la prima memoria istruttoria
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non è una precisazione ma domanda nuova -aggiuntiva e, pertanto, inammissibile.
Tanto premesso, occorre constatare come l'ASL non abbia contestato la ricezione delle forniture da parte dei soggetti cedenti per cui le censure in relazione al ruolo probatorio delle fatture vanno disattese.
Irrilevanti, invece, sono le valutazioni in merito alle necessarie previe verifiche ex art. 48-bis D.P.R. 602/1973 in quanto gli oneri di verifica dell'ASL non possono ledere gli altrui interessi creditori.
Va, ancora, rigettata l'eccezione di assenza di adesione;
requisito che potrebbe risultare necessario solo nel caso in cui trattasi di amministrazione statale.
Per quanto riguarda la legittimazione dell'opposta, questa è provata dalle cessioni dei crediti agli atti e notificate all . Pt_1
Ebbene, ciononostante, questo giudice può riconoscere solo
[... l'importo di € 62.229,79 e riguardante il credito della ceduto alla in quanto è l'unico Org_12 Org_1 importo in relazione al quale è possibile riscontrarsi documentazione riconducibile, seppur mediatamente, a un contratto in forma scritta. Come riscontrato dal TU, infatti, “tra la documentazione rinvenuta nel fascicolo, non vi è copia dei contratti sottostanti, stipulati in forma scritta Parte tra la e le ditte fornitrici.
È stata, invece, riscontrata la seguente documentazione: ordini in forma scritta emessi dall' ; detti ordini Parte_3 trovano corrispondenza nei DDT emessi dalle società fornitrici.
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Tale documentazione, tuttavia, non può essere considerata idonea ai fini del computo dell'importo dovuto, in quanto priva della accettazione scritta degli ordini emessi Parte dall' ; potendo, tuttavia, considerare qual e valida contrattazione in forma scritta anche l'ipotesi di ordini preceduti, da un lato, da convenzioni stipulate dai soggetti cedenti e la e , dall'altro, dall'adesione Org_13 dell alle suddette convenzioni, l'ausiliario ha Pt_1 evidenziato che “Dall'analisi della documentazione presente nel fascicolo telematico RG 2058/2018, emerge l'esistenza di alcuni atti di adesione sottoscritti dall' alle Parte_3 convenzioni stipulate tra la società ed Org_13 alcuni enti fornitori, nello specifico le convenzioni stipulate con le società: “ e “ , Organizzazione_14 Org_10 entrambe fornitrici l' ”. Il consulente, tuttavia, Parte_3 ha precisato che “Per quanto riguarda la prima, la società
sono presenti solo gli atti di Pt_2 Org_14 adesione dell' alle convenzioni in essere tra la Parte_3 società citata e la società , mentre “Non è Org_13 presente la convenzione stipulata tra la società Org_13
– e la (con la specificazione,
[...] Organizzazione_14 si badi bene, che “La medesima documentazione è presente anche nel fascicolo monitorio. Pertanto, in entrambi i fascicoli, manca la seguente documentazione: convenzione
“ – “ ”). L'ausiliario, Org_13 Organizzazione_14 invece, ha constatato che “per quanto riguarda la seconda società, la “ , la documentazione è completa Org_10 nel senso che sono presenti, in entrambi i fascicoli, sia
l'atto di convenzione tra le società “ e Org_13
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“ , che il successivo atto di adesione alla Org_10 convenzione da parte dell' : atto di adesione Parte_3 numero 60 del 02.04.2015. L'atto di adesione fa riferimento alla fornitura di “ausili per incontinenza con sistemi di assorbenza e servizi connessi”. L'importo complessivo della convenzione supera i 10 MLN di euro. Come si evince dal prospetto tutte le fatture emesse dalla società Org_10
poi oggetto di cessione, riportano una data
[...] successiva rispetto alla data dell'atto di adesione”, giungendo a riconoscere, quale importo di cui alla creditoria delle c.d. “fatture ” ancora dovuto, la Org_10 somma di € 62.229,79.
Il consulente, poi, infine, ha ben precisato che “Non è stata rinvenuta ulteriore documentazione rispetto ai ch iarimenti richiesti, ovvero ulteriori convenzioni stipulate tra la società
e le altre ditte fornitrici ed i relativi atti di Org_13 adesione sottoscritti dall' , giungendo, Parte_3 pertanto, alla conclusione che “gli unici atti di cessione di credito a favore della supportati dalla Org_1 CP_1 documentazione richiesta, ovvero dalle convenzioni Parte
“ e adesione sono quelli relativi alle Org_15 cessioni effettuate dalla società “ . Tale Org_10 documentazione è presente sia nel fascicolo della procedura
2058/2018, documentazione depositata in data 30.10.2023, che nel fascicolo monitorio e, pertanto, si ritiene che possa essere acquisita.
Alla luce delle considerazioni riportate, e della documentazione agli atti, l'importo del credito a favore della nei confronti della è pari ad Org_1 CP_1 Parte_3
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euro 62.229,79 (sessantadue mila duecento ventinove/79) in sorta capitale”.
Ne deriva che, dunque, questo giudice può riconoscere solo l'importo di € 62.229,79 (risultando irrilevante quanto affermato in relazione alle fatture elettr oniche in quanto, in riferimento alla , trattasi di questione che ha Org_10 riguardato non fatture ma solo una nota di credito, così come quanto evidenziato dall'ASL in relazione ad altri soggetti cedenti), mancando, invece, per quanto riguarda gli altri fornitori i cui crediti sono stati ceduti, alcuna ipotesi di contratto scritto anche se strutturato nella forma di convenzione con e successiva adesione da pa rte Org_13 dell . Pt_1
Né si può del tutto fare a meno di un contratto scritto, stante la natura di ente pubblico d ell'opponente e della conseguente necessità di esistenza di un contratto in forma scritta ad substantiam (eventualmente strutturato nella richiamata forma “convenzione accompagnata da Org_13
Parte
“adesione successiva , elementi necessari entrambi).
Si ricordi, infatti, che nell'ambito dei contratti con la pubblica amministrazione il rapporto contrattuale che si instaura richiede necessariamente la forma scritta ad substantiam, come si evince dall'art. 17 R.D. 2440/1923.
Sul punto, infatti, la stessa Suprema Corte ha evidenziato che “poiché la P.A. non può assumere impegni e concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti, i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali (nella specie, contratto di prestazione di servizi) richiedono la forma scritta "ad substantiam", con esclusione
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di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi;
tale regola può dirsi espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P. A. posti dall'art. 97 Cost. ed assolve
a funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con preci sione
l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così controllabile da parte dell'autorità tutoria” (cfr. C.
22537/2007).
In virtù di tutto quanto esposto, quindi, l'opposizione deve ritenersi parzialmente fondata e il decreto ingiuntivo v a revocato.
L'ASL, tuttavia, va condannata al pagamento di €
62.229,79 oltre interessi al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 dal giorno successivo al trentesimo dalla ricezione della notifica della cessione del credito d ella società Org_10 sino al soddisfo (non potendosi individuare altra
[...] data quale dies a quo in quanto, come constatato dal consulente, “lo scrivente non ha rinvenuto alcuna Parte documentazione relativa alla ricezione, da parte dell' delle fatture azionate o, in subordine, di richieste di pagamento precedenti gli atti di cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 4, comma 2 a) d.lgs. 231/2002”). Né vi sono ragioni che giustificherebbero l'applicazione di un tasso differente rispetto a quello di cui al d.lgs. 231/2002 trattandosi di crediti nascenti da rapporto di fornitura e, dunque, rientrante nel concetto di “transazione commerciale”.
Sulle spese
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Considerato che l'opposizione è solo parzialmente fondata si ritiene che sussista ipotesi di soccombenza reciproca con conseguente compensazione delle spese.
Sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Le domande ex art. 96 c.p.c. vanno disattese in quanto, come osservato, la creditoria è stata riconosciuta, seppur parzialmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione
Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accoglie parzialmente l'opposizione nei limiti e nei termini di cui alla parte motiva;
• Per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
• Condanna l'ASL al pagamento, nei confronti Pt_3 della società di € 62.229,79 oltre Controparte_1 interessi al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 dal giorno successivo al trentesimo dalla ricezione della notifica della cessione del credito della società Org_10 sino al soddisfo;
• Compensa le spese del giudizio;
• Rigetta le domande ex art. 96 c.p.c.
S. Maria C.V., 06.06.2024.
Il giudice dott. Emanuele Alcidi
E' verbale.
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L'originale di questo verbale è un documento informatico sottoscritto con firma digitale
(artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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