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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/03/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2908 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Maurizio Faticoni. Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Pierfrancesco Damasco.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, emessa all'esito dell'udienza del 04.03.2025 svolta in modalità cartolare, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'accertamento della natura professionale della malattia denunciata all' in data 09.04.2021 ("LO e discopatie del CP_1 rachide, protrusioni discali multiple con mielopatia") e, per l'effetto, la condanna dell'Istituto al relativo beneficio economico per il danno biologico subito (indicato nella misura del 15% ovvero nella misura da stabilirsi mediante CTU), il tutto con vittoria delle spese di lite – è infondata e deve essere rigettata.
3. La ricorrente, premesso di essere stata una bracciante agricola dal 1978 al 2015 e di essere stata assunta dal 2015 alle dipendenze della soc. agricola Controparte_2
(come da estratto contributivo), rappresentava di occuparsi della raccolta di ortaggi e frutta (cocomeri e meloni), di provvedere all'incassettamento degli stessi, nonché alla pulizia del terreno, in particolare della zappettatura e anche alla piantumazione di piante. Per tale motivo, deduceva di essere stata sottoposta a microtraumi ripetuti del rachide per sollecitazioni dovute alla movimentazione manuale dei carichi e ad una postura protratta incongrua, da cui era derivata la malattia denunciata in sede amministrativa in data 09.04.2021 ("LO e discopatie del rachide, protrusioni discali multiple con mielopatia").
4. Nel costituirsi in giudizio l' ha eccepito la natura multifattoriale della patologia CP_1 denunciata dalla ricorrente ed in ogni caso la frammentarietà dell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, come evincibile dall'estratto contributivo.
5. Su richiesta della parte ricorrente, la causa veniva istruita mediante istruttoria testimoniale e consulenza medico legale al fine di valutare la sussistenza della malattia, il suo carattere professionale e l'eventuale presenza di postumi invalidanti.
6. In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio CP_1
e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al
2 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
6.1. Inoltre, è necessario sottolineare che l'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno "tabellata" in base al Dpr 336/1994. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità), infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' (ex CP_1 multis Cassazione civile, sez. lav., 05/09/2017, n. 20769; Cass. sez. lav. n. 23653 del 21.11.2016; n. 13856/2017), quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia;
tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso, con la precisazione che in presenza di patologie che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, un'origine professionale, la presunzione legale quanto a tale origine torna ad operare, sicché l' può solo dimostrare che la patologia, non è ricollegabile CP_1 all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo. Nel caso, viceversa, di agente non tabellato, la prova del nesso causale, come è ben noto, è ad esclusivo carico del lavoratore, nel senso che egli dovrà allegare e provare i fatti materiali sui quali si svolgerà d'ufficio il giudizio medico legale che solo può stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica.
6.2. Infine, in materia di accertamento del nesso causale, si richiamano i principi di diritto espressi dalla suprema Corte (da ultimo sent. 5.9.2017), secondo cui il CTU può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, e per l'assenza di altri fattori extra professionali (Cass. 13 aprile 2002 n. 5352;
Cass. 21 febbraio 2003 n. 2716; Cass. 24 marzo 2003 n. 4292), potendo a tale scopo utilizzare congiuntamente anche i dati epidemiologici (Cass. 25 maggio 2004 n. 10042; Cass. 24 luglio 1991 n. 8310; Cass. sez un. 4 giugno 1992 n. 6846; Cass. 27 giugno 1998
3 n. 6388; Cass. 29 settembre 2000 n. 12909) per suffragare una qualificata probabilità (vd. Nello stesso senso, D.M. 27 aprile 2004, che ha recepito il parere della Commissione medica nominata ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 10, comma 4, relativo alla centralità del solo grado di probabilità e non più alla certezza scientifica).
7. Nella fattispecie in esame dall'estratto contributivo sono risultate diverse interruzioni dell'attività lavorativa, con termine nel 2015. Sottoposta la ricorrente ad interrogatorio libero la stessa ha dichiarato di aver lavorato come operaio agricolo alle dipendenze della a e dal 1993 sino al 2015 CP_2 CP_2
e dopo il 2015 di aver cessato l'attività lavorativa e di godere di pensione di invalidità. L'espletata istruttoria ha confermato le deduzioni attoree;
entrambi i testi escussi, in particolare la sig.ra (attualmente titolare della Testimone_1 [...]
, hanno confermato che la ricorrente ha svolto attività di operaio agricolo Parte_2 presso la addetta principalmente alla raccolta, all'incassettamento Parte_2 dei prodotti nonché alla pulizia del terreno. La consulenza tecnica espletata in corso di giudizio dalla dott.ssa Persona_1 tuttavia, ha ritenuto, come del resto già rilevato dall' in sede amministrativa, non CP_1 provato il nesso causale tra la patologia accertata e l'attività lavorativa svolta. Difatti la CTU, dopo aver sottoposto ad esame obiettivo la ricorrente ed aver valutato la documentazione in atti, ha rilevato che: “La periziata ha dichiarato di aver sempre svolto attività di bracciante agricola, dal 1978 a fine 2015. Ella ha dichiarato di aver lavorato otto ore al giorno per 5 giorni a settimana , con le seguenti mansioni: raccolta di verdura, ortaggi, meloni e cocomeri, incassettamento dei prodotti agricoli, carico delle cassette sui bancali per un successivo caricamento sui mezzi di trasposto, zappettatura e piantumazione . Sicuramente il lavoro agricolo, così come descritto, è un lavoro faticoso ed usurante, gravato da fattori di rischio importanti nel determinismo di patologie a carico delle strutture osteoarticolari, soprattutto del rachide lombo-sacrale, ma per invocare un ruolo, quantomeno concausale ,del fattore lavorativo nella genesi delle suddette patologie occorre che le noxae patogene presenti nell'ambiente di lavoro abbiano agito con continuità in un arco temporale sufficientemente lungo . Nella periziata è presente sicuramente una situazione invalidante a carico della colonna vertebrale , come attestato dalla documentazione in atti e validato dalle risultanze dell'obiettività riscontrata nel corso delle operazioni peritali, ma vi sono alcune considerazioni di fondamentale importanza che non ci consentono di individuare , nei fattori di rischio presenti nell'ambiente di lavoro, un' efficiente concausalità tale da poter giudicare di origine lavorativa la malattia dalla periziata denunciata. Innanzitutto, esaminando l'estratto contributivo in atti, risulta che gli anni di lavoro effettivamente svolto siano dieci e qualche mese, cioè risulta che in un anno la periziata abbia lavorato dai due ai cinque-sei mesi , quindi, a fronte di un lavoro faticoso, i mesi di lavoro fattivamente svolto si alternavano a mesi in cui ella non risulta aver lavorato, almeno da quanto si desume dalla documentazione in atti. Inoltre, l'evidenza
4 documentale depositata in atti fa rilevare come , avendo interrotto la frammentaria attività lavorativa che risulta dall'estratto contributivo nel 2015, la prima RM della colonna che troviamo in atti è datata 20 ottobre 2021, quando la periziata aveva 59 anni, un'età in cui l'artrosi più o meno avanzata , nelle donne, è legata a fattori extralavorativi quali la carenza ormonale estrogenica , l'eccesso di peso, l'assenza di una corretta attività fisica , i quali fattori determinano la progressione della degenerazione artrosica in tempi brevi, provocando le discopatie , la produzione osteofitaria, le protrusioni discali e le stenosi del canale vertebrale. In definitiva, data la frammentaria attività lavorativa come dall'estratto contributivo risulta, non possiamo riconoscere un ruolo concausale da essa svolto nella genesi della malattia professionale denunciata, poiché in assenza di documentazione medica relativa agli ultimi anni di lavoro e in assenza di una dimostrata continuità del lavoro effettuato nel corso di ogni anno, i fattori extralavorativi sopra citati assumono un ruolo causale esclusivo nella etiopatogenesi della LO . Pertanto si ritiene, con criterio di sufficiente certezza, che la malattia denunciata dalla periziata non abbia una causalità né una concausalità di tipo lavorativo”.
8. Alla luce delle risultanze della consulenza medico legale, le quali il giudicante ritiene di condividere in quanto chiare ed esenti da vizi logici e non specificatamente contestate dalla parte ricorrente, non può ritenersi provata la natura professionale della malattia denunciata, come rilevato già in via amministrativa dall' . CP_1
9. Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
10. Stante in atti la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c. le spese di lite possono dichiararsi irripetibili;
per lo stesso motivo anche le spese della consulenza, liquidate come da separato decreto, vengono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di , (R.G. 2908/2022), ogni contraria Parte_1 CP_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
Così deciso in Latina, 05/03/2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
5
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2908 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Maurizio Faticoni. Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Pierfrancesco Damasco.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, emessa all'esito dell'udienza del 04.03.2025 svolta in modalità cartolare, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'accertamento della natura professionale della malattia denunciata all' in data 09.04.2021 ("LO e discopatie del CP_1 rachide, protrusioni discali multiple con mielopatia") e, per l'effetto, la condanna dell'Istituto al relativo beneficio economico per il danno biologico subito (indicato nella misura del 15% ovvero nella misura da stabilirsi mediante CTU), il tutto con vittoria delle spese di lite – è infondata e deve essere rigettata.
3. La ricorrente, premesso di essere stata una bracciante agricola dal 1978 al 2015 e di essere stata assunta dal 2015 alle dipendenze della soc. agricola Controparte_2
(come da estratto contributivo), rappresentava di occuparsi della raccolta di ortaggi e frutta (cocomeri e meloni), di provvedere all'incassettamento degli stessi, nonché alla pulizia del terreno, in particolare della zappettatura e anche alla piantumazione di piante. Per tale motivo, deduceva di essere stata sottoposta a microtraumi ripetuti del rachide per sollecitazioni dovute alla movimentazione manuale dei carichi e ad una postura protratta incongrua, da cui era derivata la malattia denunciata in sede amministrativa in data 09.04.2021 ("LO e discopatie del rachide, protrusioni discali multiple con mielopatia").
4. Nel costituirsi in giudizio l' ha eccepito la natura multifattoriale della patologia CP_1 denunciata dalla ricorrente ed in ogni caso la frammentarietà dell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, come evincibile dall'estratto contributivo.
5. Su richiesta della parte ricorrente, la causa veniva istruita mediante istruttoria testimoniale e consulenza medico legale al fine di valutare la sussistenza della malattia, il suo carattere professionale e l'eventuale presenza di postumi invalidanti.
6. In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio CP_1
e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al
2 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
6.1. Inoltre, è necessario sottolineare che l'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno "tabellata" in base al Dpr 336/1994. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità), infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' (ex CP_1 multis Cassazione civile, sez. lav., 05/09/2017, n. 20769; Cass. sez. lav. n. 23653 del 21.11.2016; n. 13856/2017), quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia;
tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso, con la precisazione che in presenza di patologie che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, un'origine professionale, la presunzione legale quanto a tale origine torna ad operare, sicché l' può solo dimostrare che la patologia, non è ricollegabile CP_1 all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo. Nel caso, viceversa, di agente non tabellato, la prova del nesso causale, come è ben noto, è ad esclusivo carico del lavoratore, nel senso che egli dovrà allegare e provare i fatti materiali sui quali si svolgerà d'ufficio il giudizio medico legale che solo può stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica.
6.2. Infine, in materia di accertamento del nesso causale, si richiamano i principi di diritto espressi dalla suprema Corte (da ultimo sent. 5.9.2017), secondo cui il CTU può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, e per l'assenza di altri fattori extra professionali (Cass. 13 aprile 2002 n. 5352;
Cass. 21 febbraio 2003 n. 2716; Cass. 24 marzo 2003 n. 4292), potendo a tale scopo utilizzare congiuntamente anche i dati epidemiologici (Cass. 25 maggio 2004 n. 10042; Cass. 24 luglio 1991 n. 8310; Cass. sez un. 4 giugno 1992 n. 6846; Cass. 27 giugno 1998
3 n. 6388; Cass. 29 settembre 2000 n. 12909) per suffragare una qualificata probabilità (vd. Nello stesso senso, D.M. 27 aprile 2004, che ha recepito il parere della Commissione medica nominata ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 10, comma 4, relativo alla centralità del solo grado di probabilità e non più alla certezza scientifica).
7. Nella fattispecie in esame dall'estratto contributivo sono risultate diverse interruzioni dell'attività lavorativa, con termine nel 2015. Sottoposta la ricorrente ad interrogatorio libero la stessa ha dichiarato di aver lavorato come operaio agricolo alle dipendenze della a e dal 1993 sino al 2015 CP_2 CP_2
e dopo il 2015 di aver cessato l'attività lavorativa e di godere di pensione di invalidità. L'espletata istruttoria ha confermato le deduzioni attoree;
entrambi i testi escussi, in particolare la sig.ra (attualmente titolare della Testimone_1 [...]
, hanno confermato che la ricorrente ha svolto attività di operaio agricolo Parte_2 presso la addetta principalmente alla raccolta, all'incassettamento Parte_2 dei prodotti nonché alla pulizia del terreno. La consulenza tecnica espletata in corso di giudizio dalla dott.ssa Persona_1 tuttavia, ha ritenuto, come del resto già rilevato dall' in sede amministrativa, non CP_1 provato il nesso causale tra la patologia accertata e l'attività lavorativa svolta. Difatti la CTU, dopo aver sottoposto ad esame obiettivo la ricorrente ed aver valutato la documentazione in atti, ha rilevato che: “La periziata ha dichiarato di aver sempre svolto attività di bracciante agricola, dal 1978 a fine 2015. Ella ha dichiarato di aver lavorato otto ore al giorno per 5 giorni a settimana , con le seguenti mansioni: raccolta di verdura, ortaggi, meloni e cocomeri, incassettamento dei prodotti agricoli, carico delle cassette sui bancali per un successivo caricamento sui mezzi di trasposto, zappettatura e piantumazione . Sicuramente il lavoro agricolo, così come descritto, è un lavoro faticoso ed usurante, gravato da fattori di rischio importanti nel determinismo di patologie a carico delle strutture osteoarticolari, soprattutto del rachide lombo-sacrale, ma per invocare un ruolo, quantomeno concausale ,del fattore lavorativo nella genesi delle suddette patologie occorre che le noxae patogene presenti nell'ambiente di lavoro abbiano agito con continuità in un arco temporale sufficientemente lungo . Nella periziata è presente sicuramente una situazione invalidante a carico della colonna vertebrale , come attestato dalla documentazione in atti e validato dalle risultanze dell'obiettività riscontrata nel corso delle operazioni peritali, ma vi sono alcune considerazioni di fondamentale importanza che non ci consentono di individuare , nei fattori di rischio presenti nell'ambiente di lavoro, un' efficiente concausalità tale da poter giudicare di origine lavorativa la malattia dalla periziata denunciata. Innanzitutto, esaminando l'estratto contributivo in atti, risulta che gli anni di lavoro effettivamente svolto siano dieci e qualche mese, cioè risulta che in un anno la periziata abbia lavorato dai due ai cinque-sei mesi , quindi, a fronte di un lavoro faticoso, i mesi di lavoro fattivamente svolto si alternavano a mesi in cui ella non risulta aver lavorato, almeno da quanto si desume dalla documentazione in atti. Inoltre, l'evidenza
4 documentale depositata in atti fa rilevare come , avendo interrotto la frammentaria attività lavorativa che risulta dall'estratto contributivo nel 2015, la prima RM della colonna che troviamo in atti è datata 20 ottobre 2021, quando la periziata aveva 59 anni, un'età in cui l'artrosi più o meno avanzata , nelle donne, è legata a fattori extralavorativi quali la carenza ormonale estrogenica , l'eccesso di peso, l'assenza di una corretta attività fisica , i quali fattori determinano la progressione della degenerazione artrosica in tempi brevi, provocando le discopatie , la produzione osteofitaria, le protrusioni discali e le stenosi del canale vertebrale. In definitiva, data la frammentaria attività lavorativa come dall'estratto contributivo risulta, non possiamo riconoscere un ruolo concausale da essa svolto nella genesi della malattia professionale denunciata, poiché in assenza di documentazione medica relativa agli ultimi anni di lavoro e in assenza di una dimostrata continuità del lavoro effettuato nel corso di ogni anno, i fattori extralavorativi sopra citati assumono un ruolo causale esclusivo nella etiopatogenesi della LO . Pertanto si ritiene, con criterio di sufficiente certezza, che la malattia denunciata dalla periziata non abbia una causalità né una concausalità di tipo lavorativo”.
8. Alla luce delle risultanze della consulenza medico legale, le quali il giudicante ritiene di condividere in quanto chiare ed esenti da vizi logici e non specificatamente contestate dalla parte ricorrente, non può ritenersi provata la natura professionale della malattia denunciata, come rilevato già in via amministrativa dall' . CP_1
9. Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
10. Stante in atti la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c. le spese di lite possono dichiararsi irripetibili;
per lo stesso motivo anche le spese della consulenza, liquidate come da separato decreto, vengono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di , (R.G. 2908/2022), ogni contraria Parte_1 CP_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
Così deciso in Latina, 05/03/2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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