Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 5290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5290 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 9625/2024
N.R.G. 9625/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione 10a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Anna Maria Pezzullo, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti mediante il deposito di note scritte, così come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., introdotto con D.lgs. .149/22, come mod. dal D.lgs. 164/24 ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9625/2024 R.G.A.C. ed aventi ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione, e vertente
TRA
, (C.F. , elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via Rimini n. 67 presso lo studio dell'avv. Aldo Appella, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizio
Gagliotti, ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Napoli, alla via Dei Mille n.
16, giusta procura ad litem in atti
OPPOSTO
E
, Controparte_2 dom.to come in atti
Conclusioni delle parti come in atti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza ritualmente notificati, l'opponente in epigrafe impugnava l'ordinanza-ingiunzione n.
2024/721 – Posizione n. 2024/87 del 05.04.2024 emessa dalla CP_1 di Napoli, in persona del Dirigente P.T. -
[...] Controparte_3
– -
[...] Controparte_4 notificata in data 05.04.2024 con la quale si rigettava l'opposizione a l'istanza di dissequestro e si confermava il verbale di sequestro n. 2/24 del 27.02.24 e il verbale n. 15/2024 di accertamento e contestazione di illecito amministrativo del 1.3.2024 del Registro dei Carabinieri Nucleo di Controparte_2
Pozzuoli. Nella specie, l'impugnata ordinanza traeva origine da un controllo eseguito dal predetto nucleo dei Carabinieri in Via Reginelle n. 98, in Pozzuoli, durante il quale, essi accertavano che l'opponente esercitava l'attività di autofficina meccanica senza essere iscritto all'apposito registro di cui all'art. 2 della L. 122/92 e ss.mm.ii., motivo per cui, gli veniva comminata la sanzione amministrativa nella misura di € 5.164,33 e la sanzione accessoria della confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività abusiva, meglio descritte in separato verbale di sequestro amministrativo.
Proposto ricorso, l'opponente censurava l'ordinanza-ingiunzione eccependo, da un lato, la sua carenza di motivazione, dall'altro, l'insussistenza nel merito della violazione contestata.
Si costituiva la Camera di Commercio opposta che, contestando l'avverso dedotto in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato e la conferma dell'impugnata ordinanza.
Disattesa l'istanza di sospensiva dell'ordinanza-ingiunzione contestata, il
Giudice, ritenuta la causa di natura documentale, la rinviava per la discussione alla data del 05/05/2025.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che l'opposizione è infondata e va rigettata, sussistendo, in effetti, la sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell'opponente.
Va, innanzitutto, premesso che il provvedimento emesso dalla Camera di Commercio, oggetto di impugnazione, presuppone l'accertamento della violazione dell'art. 10, comma 2, della L. 122/1992 «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione», ai sensi del quale, “L'esercizio dell'attività di
- 2 - autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di cui all'articolo 2 punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire trenta milioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita”.
Tanto chiarito, va osservato, ancora in limine litis, che il provvedimento impugnato (n. 721/2024) consiste in un rigetto dell'istanza di dissequestro articolata dall'opponente. Tale atto risulta adeguatamente motivato, sia pure per relationem, mediante il richiamo al verbale di sequestro n. 2/24 del
27.02.24 ed alla documentazione ad esso allegata. Si rammenta sul punto che l'art 3 co 3 della L 241/90 non impone all'Amministrazione l'obbligo di allegazione dell'atto richiamato per relationem ma semplicemente la sua disponibilità. In tal senso, come chiarito in via di obiter dictum dal Consiglio di Stato, “il concetto di disponibilità, di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, comporta, non che l'atto amministrativo menzionato per relationem debba essere unito imprescindibilmente al documento o che il suo contenuto debba essere riportato testualmente nel corpo motivazionale, bensì che esso sia reso disponibile per l'interessato a norma di legge, vale a dire che possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi.” (cfr. Cons. di St. sent. 20 marzo 2015, n. 1537). Sulla scorta di quanto testé osservato, il vizio di motivazione dell'atto impugnato risuklta infondato.
Nel merito, poi, non pare sussistano particolari dubbi sul fatto che il Pt_1 esercitasse abusivamente tale attività. Ed infatti, dal verbale di sequestro n.
02/2024 delle attrezzature redatto dai Carabinieri, emerge che, nel locale ove
è stato eseguito il controllo, sono stati rinvenuti un numero considerevole di attrezzi da lavoro, di seguito riportati: n. 02 (due) ponti di sollevamento auto Cont di cui uno posto all'interno dell'officina marca ed il secondo posto all'esterno dell'autofficina marca “ ”; n. 01 (uno) compressore marca CP_6
“FIAC” di colore blu;
n. 02 (due) banchi da lavoro con utensili di cui uno di mt. 06,00 (sei,00) e l'altro di mt. 02,00 (due,00); n. 1 (uno) estrattore a colonna per molle ammortizzatori auto privo di marca;
n. 01 (uno) saldatrice ossiacetilenico da taglio priva di marca;
n. 01 (uno) saldatrice a filo continuo marca “CEBORA”; n. 03 (tre) crick per sollevamento auto privi di marca e modello;
n. 01 (uno) carica batterie modello “F9000”, privo di marca e di colore grigio;
n. 01 (uno) carica batterie Marca “HELVI” modello “Autostar 701” di colore rosso. Ancora, dalle fotografie allegate al verbale di sequestro e prodotte in atti dalla Camera di Commercio, emerge che i menzionati attrezzi si presentano in buono stato di conservazione, stato che appare incompatibile con il semplice deposito e custodia dedotto dalla parte opponente, che risalirebbe, a suo dire, all'anno 2010. Concorre, altresì, a
- 3 - rafforzare l'ipotesi che l'opponente esercitasse l'attività di autoriparazione, la descrizione dello stato dei luoghi compiuta dai Carabinieri nel verbale di accesso ispettivo e contestuale sequestro, nel quale si dà atto che: “ All'interno del locale di circa 200 mq erano presenti attrezzature strumentali pertinenti alla specifica attività in piena operatività come ponte sollevatore idraulico banchi da lavoro con vari utensili caricabatterie per automobili , il tutto meglio evidenziato nei rilievi fotografici , la pavimentazione in cemento battuto presentava macchie di versamenti oli ed idrocarburi con iridescenze evidenti di recente fattura , sulle mensole e piani di lavorazione erano presenti attrezzature e materiali per manutenzione meccanica necessaria all'espletamento di tale attività.
Nel piazzale esterno vi erano due autoveicoli in fase di lavorazione, rispettivamente un furgone marca Peugeot targato CV 00 4 BM ed un'autovettura marca Fiat 500 targata DS 660 CA, (non censiti in banca dati) vi era inoltre un ponte sollevatore idraulico che evidenziano che le attività di riparazione venivano svolte anche all'esterno del locale. Nel piazzale era presente una rete di captazione dei reflui prodotti dalle attività di autoriparazione, con corpo ricettore la pubblica fognatura, vi è inoltre un lavabo usato dal signor per il lavaggio di parti meccaniche Parte_2 intrise di olio connesso direttamente alle condotte di acqua reflue, il tutto meglio evidenziato nel fascicolo fotografico. In un'area di circa mq 60, attigua al capannone, in contiguità del piazzale esterno venivano rinvenute numero 2 saldatrici (ossi acetilene ed a filo continuo), numero 1 compressore collegato alla rete interna ed un contenitore per stoccaggio oli esausti”. La descrizione compiuta dai militari non sembra lasciare adito a dubbi sul fatto che il locale fosse adibito ad officina di riparazione dei veicoli e che, al momento dell'accesso, fosse perfettamente funzionante. Gli apprezzamenti compiuti dai verbalizzanti, come è noto, non sono suscettibili di contestazione se non con la querela di falso;
si rammenta, infatti, che nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua intrinseca, irrisolvibile, contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è finalizzato anche ad accertare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione riguardante l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (cfr. ex multis,
- 4 - Cass. civ. Sez. II, 14.02.2013, n. 3705). Ancora, osserva questo giudicante come la Suprema Corte, mossa dall'esigenza di tutelare “il superiore interesse alla certezza giuridica dell'attività svolta dai pubblici ufficiali” e di “garanzia del buon andamento della P.A.” abbia avuto modo di affermare in modo chiaro che “la correlazione tra il dovere di menzionare nel verbale in modo preciso e dettagliato, anche se sommario, l'elemento fattuale della violazione
e l'efficacia che l'art. 2700 c.c., attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, comportano infatti che tale efficacia concerna inevitabilmente tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell'atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione .. ogni diversa contestazione, in esse comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale, va invece svolta nel procedimento di querela di falso ...” (cfr. Cass. civ. S.U.
24.07.2009, n. 17355; Cass. civ. Sez. II, ord. 21.02.2011, n. 4219).
Del resto, contribuiscono a ritenere certa la violazione contestata dai militari, le sommarie informazioni assunte da quest'ultimi, i cui verbali sono stati prodotti dalla Camera di Commercio. Escusso, infatti, a sommarie informazioni il , egli ha dichiarato che: “Esercito l'attività Tes_1 lavorativa di meccanico nautico nella mia officina sita in Pozzuoli (NA), alla via Reginelle nr. 92, dall'anno 2018. ADR “Attiguamente al mio locale è presente un'autofficina gestita dal sig. , il quale Parte_1 saltuariamente effettua delle riparazioni ad autovetture” ADR: “la fornitura di energia elettrica è intestata alla nostra società dall'anno 2021 che fornisce corrente elettrica anche al locale del sig il quale ha nel suo Parte_1 locale un sotto lettore ed ad ogni fatturazione facciamo la divisione delle quote e dei consumi che variano dai 500 ai 600 euro a bimestre per un importo medio a bimestre per il signor di euro 150”. Parte_1
Parimenti, , ha riferito che: “(…) Ho fatto eseguire la riparazione CP_7 dell'auto (Furgone Iveco Daily n.d.r.) presso l'officina di sita in Pt_1
Pozzuoli (NA) alla via Reginelle nr. 98, nel mese di giugno 2023”.
Sotto altro profilo, risulta, poi, pacifica l'assenza di iscrizione nel Registro delle imprese dell'attività di autoriparazione riconducibile all'opponente. Né, infine, gli argomenti difensivi offerti dal per confutare la sussistenza Pt_1 dell'illecito contestato risultano trovare specifico riscontro probatorio, dovendosi, peraltro sottolineare che egli in sede di redazione del verbale di sequestro, mai, ha fatto menzione del fatto che le attrezzature a lui ricondotte appartenessero a terzi o che non svolgesse attività di riparazione veicoli o che la svolgesse in modo del tutto occasionale. Pertanto, tenuto conto di quanto
- 5 - sopra osservato, la violazione dell'art. 10, comma 2, L. 122/192 commessa dal sembra fuor dubbio sussistere. Pt_1
Ciò chiarito, va, poi, ulteriormente evidenziato che, nelle more del presente ricorso, è intervenuto il provvedimento di confisca nei confronti dell'opponente (v. ord. n. 1339/2024), ragion per cui, sotto tale aspetto, l'impugnazione avverso il provvedimento di dissequestro non è assistito nemmeno da un concreto interesse ad agire. Sul punto, infatti, va richiamato l'arresto della Corte di Cassazione secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, la confisca si configura come sanzione autonoma e distinta rispetto alla misura del sequestro. Ne consegue che, intervenuta la conversione del sequestro in confisca, il destinatario dell'atto può agire solo contro il provvedimento sanzionatorio della confisca e non contro quello del sequestro, le cui vicende non spiegano effetti rispetto alla confisca stessa.” (cfr. Cass civ. 27225 del 04/12/2013).
Sulla scorta delle superiori considerazioni, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 come aggiornato dal D.M. 147/22, secondo i parametri medi ed in considerazione del valore della controversia (indeterminabile a bassa complessità), tenuto conto delle fasi svolte e della natura delle questioni trattate. Nella
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10acivile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
a) Rigetta il ricorso proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1 il provvedimento n. 2024/721;
b) Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano in €.
3.809 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 26/05/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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