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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3335/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE Con ordinanza del 4 luglio 2024 è stata disposta la trattazione con modalità telematiche, mediante il deposito di note scritte, dell'udienza relativa alla presente causa iscritta al n. R.G. 3335/2023, fissata per precisazione delle conclusioni e lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'ordinanza è stata tempestivamente comunicata ai procuratori delle parti costituite, i quali hanno rassegnato le proprie conclusioni.
Il giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza darne lettura, mediante il deposito delle motivazioni, stante lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3335/2023, promossa da ( ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
( ), elettivamente domiciliati in Cagliari,
[...] C.F._2 piazza Repubblica n. 10, presso lo studio dell'avvocato Federica Campagnola, che li rappresenta in forza di procura alle liti resa in calce all'atto di citazione;
attori contro
( ), elettivamente domiciliato CP_1 C.F._3 in Cagliari, viale Merello n. 14, presso lo studio dell'avvocato Marietta Anedda, che lo rappresenta in forza di procura alle liti resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto conclusioni Nell'interesse degli attori e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via principale: accertare e dichiarare che, per effetto del possesso continuato per oltre venti anni, i signori e Parte_1 Parte_2 proprietari esclusivi, per averlo acquistato, a titolo originario, per intervenuta usucapione ex art 1158 cc dell'immobile sito in Cagliari, via Cortoghiana n. 5, distinto al NCEU alla sezione A, foglio 7, mappale 326 sub 24.
Ordinare al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione della emananda sentenza. Con vittoria di spese e onorari”. pagina 1 di 4 Nell'interesse del convenuto : CP_1
“Accertare e dichiarare che, per effetto del possesso continuato per oltre venti anni, i signori e proprietari esclusivi, per Parte_1 Parte_2 averlo acquistato, a titolo originario, per intervenuta usucapione ex art 1158 cc dell'immobile sito in Cagliari, via Cortoghiana n. 5, distinto al NCEU alla sezione A, foglio 7, mappale 326 sub 24. Con vittoria di spese e compensi professionali.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Pt_2 hanno convenuto in giudizio , esponendo quanto segue:
[...] CP_1
- gli attori hanno posseduto e tutt'ora sono nel possesso dell'immobile sito in
Cagliari, via Cortoghiana n. 5, distinto al NCEU alla sezione A, foglio 7, mappale 326, sub. 24;
- il possesso è stato esercitato dai predetti attori uti dominus, in modo pubblico, pacifico, continuativo e ininterrotto per oltre vent'anni;
- l'immobile originariamente apparteneva al Patrimonio del Comune di Cagliari, che lo aveva venduto all'odierno convenuto con atto CP_1 pubblico stipulato in data 16 maggio 2001;
- sebbene a tutt'oggi l'immobile sia ancora intestato catastalmente al convenuto, e dal mese di settembre 2001, Parte_1 Parte_2 esercitano sullo stesso un possesso esclusivo, impedendo di fare uso del fabbricato all'intestatario;
- gli attori in particolare hanno provveduto al pagamento di tutte le imposte che competono al proprietario (ICI, IMU, TARI, TARES, TARS) e hanno altresì provveduto alle attività di manutenzione e al mantenimento dell'appartamento in buono stato;
- e hanno posto in essere atti tali da Parte_1 Parte_2 evidenziare un possesso esclusivo corpore et animo sul bene con atti continui tali da escludere qualsiasi tipologia di signoria all'intestatario;
- il convenuto non ha mai sollevato alcun tipo di contestazione agli odierni attori e si è sempre disinteressato dell'immobile per cui è causa.
1.1. Tanto premesso, e hanno chiesto che Parte_1 Parte_2 venga accertato l'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile sito in Cagliari, via Cortoghiana n. 5, distinto al NCEU alla sezione A, foglio 7, mappale 326, sub 24.
2. Con comparsa depositata il 15 ottobre 2023, si è costituito in giudizio
, il quale, aderendo alle conclusioni formulate dall'attore, ha CP_1 integralmente confermato le allegazioni e deduzioni degli attori, rappresentando che:
- in data 16 maggio 2001 il convenuto ha acquistato dal Patrimonio del Comune di Cagliari l'immobile sito in Cagliari, via Cortoghiana n. 5, distinto in catasto alla sezione A, foglio 7, mappale 326, sub. 24;
- dal mese di ottobre 2001 il convenuto si è completamente disinteressato del bene, e da quello stesso anno sul medesimo immobile è stato esercitato il possesso pubblico, pacifico, continuato e ininterrotto da parte degli attori e Parte_1 Parte_2
- gli attori hanno sempre provveduto in modo esclusivo al pagamento di tutte le imposte che competono al proprietario (ICI, IMU, TARI, TARES, TARS);
pagina 2 di 4 - il convenuto non si è mai opposto alla realizzazione di tutte le attività di manutenzione utili al mantenimento dell'appartamento in buono stato effettuate dagli attori;
- il convenuto stante il possesso degli attori, non ha esercitato alcun tipo di potere, facoltà o relazione materiale sul predetto appartamento.
2.1. ha, pertanto, aderito alla domanda proposta dagli attori CP_1 e non si è opposto all'accertamento e alla dichiarazione dell'acquisto a titolo originario dell'immobile per cui è causa in loro favore.
3. Il processo è stato istruito mediante produzioni documentali e prova testimoniale.
*****
4. All'esito dell'istruttoria la domanda è risultata fondata e deve pertanto essere accolta.
5. Colui che invochi l'acquisto a titolo originario della proprietà per intervenuta usucapione è gravato dall'onere di dimostrare di essere nella disponibilità materiale della res rivendicata (corpus) e di averla posseduta in modo pubblico, pacifico, continuo e non interrotto per un arco temporale pari a un ventennio, esercitando una signoria di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà, cosiddetto animus possidendi (Cass., 30 luglio 2019, n. 20508). L'animus possidendi necessario ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione non consiste nella convinzione di essere proprietario, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà. Esso deve esplicarsi con modalità tali da non lasciare incertezze circa l'intenzione di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario ed essere manifestato all'esterno mediante attività apertamente e inoppugnabilmente incompatibili con il diritto di quest'ultimo. Per regola generale, inoltre, il possesso si presume in capo a chi esercita il potere di fatto, quando non si prova che costui ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione (art. 1141 c.c.).
6. Tale onere probatorio è stato assolto nel caso in esame.
6.1. Dall'esame dei documenti prodotti in causa è emerso che con atto notarile del 16 maggio 2001, a rogito del Notaio dott. , Persona_1 rep. 31000 – racc. 8568, il Comune di Cagliari ha “ceduto in proprietà” a l'alloggio di tipo economico sito in Cagliari, alla via CP_1
Cortoghiana n. 5, e distinto al Catasto alla sezione A, foglio 7, mappale 326, sub. 24. Tale acquisto è stato oggetto di trascrizione in data 12 giugno 2001, registro generale n. 21480, registro particolare n. 15897.
Tuttavia, dai documenti prodotti in causa è emerso che detto immobile è stato adibito a residenza degli attori fin dall'11 luglio 2001.
6.2. La circostanza è stata confermata in sede di interrogatorio formale dal convenuto, il quale ha ammesso di essersi completamento disinteressato della gestione del bene, assunta invece da e che ne Parte_1 Parte_2 hanno il godimento dall'anno 2001 sino ad oggi e si sono fatti carico del pagamento dell'utenza idrica, delle tasse di smaltimento dei rifiuti e delle imposte comunali sugli immobili urbani.
Inoltre, il convenuto ha confermato che gli stessi attori hanno provveduto a loro spese a realizzare delle migliorie all'interno dell'appartamento e che si sono occupati in via esclusiva della sua manutenzione.
pagina 3 di 4 7. Mediante l'esercizio di tali attività gli attori hanno pubblicamente esercitato sull'appartamento una signoria di fatto piena ed esclusiva, protrattasi per oltre vent'anni e tale da precludere a qualsiasi terzo, ivi compreso il proprietario, l'esercizio di un analogo dominio. Stante la sussistenza del possesso uti dominus protratto per il tempo prescritto dalla legge, deve ritenersi perfezionata in capo agli attori l'usucapione di cui all'art. 1158 c.c., con conseguente acquisto a titolo originario dell'immobile sito in Cagliari, via Cortoghiana n. 5, contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di Cagliari, alla sezione A, al foglio 7, mappale 326, sub. 24.
8. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, stante la mancata opposizione da parte del convenuto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
DICHIARA che ( e Parte_1 C.F._1
( ) sono proprietari in virtù di Parte_2 C.F._2 usucapione ventennale dell'immobile sito in Cagliari, via Cortoghiana n. 5, contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di Cagliari, alla sezione A, al foglio 7, mappale 326, sub. 24.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, stante la mancata opposizione da parte del convenuto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cagliari, 10 febbraio 2025
IL GIUDICE
Monica Mascia
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE Con ordinanza del 4 luglio 2024 è stata disposta la trattazione con modalità telematiche, mediante il deposito di note scritte, dell'udienza relativa alla presente causa iscritta al n. R.G. 3335/2023, fissata per precisazione delle conclusioni e lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'ordinanza è stata tempestivamente comunicata ai procuratori delle parti costituite, i quali hanno rassegnato le proprie conclusioni.
Il giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza darne lettura, mediante il deposito delle motivazioni, stante lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3335/2023, promossa da ( ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
( ), elettivamente domiciliati in Cagliari,
[...] C.F._2 piazza Repubblica n. 10, presso lo studio dell'avvocato Federica Campagnola, che li rappresenta in forza di procura alle liti resa in calce all'atto di citazione;
attori contro
( ), elettivamente domiciliato CP_1 C.F._3 in Cagliari, viale Merello n. 14, presso lo studio dell'avvocato Marietta Anedda, che lo rappresenta in forza di procura alle liti resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto conclusioni Nell'interesse degli attori e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via principale: accertare e dichiarare che, per effetto del possesso continuato per oltre venti anni, i signori e Parte_1 Parte_2 proprietari esclusivi, per averlo acquistato, a titolo originario, per intervenuta usucapione ex art 1158 cc dell'immobile sito in Cagliari, via Cortoghiana n. 5, distinto al NCEU alla sezione A, foglio 7, mappale 326 sub 24.
Ordinare al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione della emananda sentenza. Con vittoria di spese e onorari”. pagina 1 di 4 Nell'interesse del convenuto : CP_1
“Accertare e dichiarare che, per effetto del possesso continuato per oltre venti anni, i signori e proprietari esclusivi, per Parte_1 Parte_2 averlo acquistato, a titolo originario, per intervenuta usucapione ex art 1158 cc dell'immobile sito in Cagliari, via Cortoghiana n. 5, distinto al NCEU alla sezione A, foglio 7, mappale 326 sub 24. Con vittoria di spese e compensi professionali.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Pt_2 hanno convenuto in giudizio , esponendo quanto segue:
[...] CP_1
- gli attori hanno posseduto e tutt'ora sono nel possesso dell'immobile sito in
Cagliari, via Cortoghiana n. 5, distinto al NCEU alla sezione A, foglio 7, mappale 326, sub. 24;
- il possesso è stato esercitato dai predetti attori uti dominus, in modo pubblico, pacifico, continuativo e ininterrotto per oltre vent'anni;
- l'immobile originariamente apparteneva al Patrimonio del Comune di Cagliari, che lo aveva venduto all'odierno convenuto con atto CP_1 pubblico stipulato in data 16 maggio 2001;
- sebbene a tutt'oggi l'immobile sia ancora intestato catastalmente al convenuto, e dal mese di settembre 2001, Parte_1 Parte_2 esercitano sullo stesso un possesso esclusivo, impedendo di fare uso del fabbricato all'intestatario;
- gli attori in particolare hanno provveduto al pagamento di tutte le imposte che competono al proprietario (ICI, IMU, TARI, TARES, TARS) e hanno altresì provveduto alle attività di manutenzione e al mantenimento dell'appartamento in buono stato;
- e hanno posto in essere atti tali da Parte_1 Parte_2 evidenziare un possesso esclusivo corpore et animo sul bene con atti continui tali da escludere qualsiasi tipologia di signoria all'intestatario;
- il convenuto non ha mai sollevato alcun tipo di contestazione agli odierni attori e si è sempre disinteressato dell'immobile per cui è causa.
1.1. Tanto premesso, e hanno chiesto che Parte_1 Parte_2 venga accertato l'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile sito in Cagliari, via Cortoghiana n. 5, distinto al NCEU alla sezione A, foglio 7, mappale 326, sub 24.
2. Con comparsa depositata il 15 ottobre 2023, si è costituito in giudizio
, il quale, aderendo alle conclusioni formulate dall'attore, ha CP_1 integralmente confermato le allegazioni e deduzioni degli attori, rappresentando che:
- in data 16 maggio 2001 il convenuto ha acquistato dal Patrimonio del Comune di Cagliari l'immobile sito in Cagliari, via Cortoghiana n. 5, distinto in catasto alla sezione A, foglio 7, mappale 326, sub. 24;
- dal mese di ottobre 2001 il convenuto si è completamente disinteressato del bene, e da quello stesso anno sul medesimo immobile è stato esercitato il possesso pubblico, pacifico, continuato e ininterrotto da parte degli attori e Parte_1 Parte_2
- gli attori hanno sempre provveduto in modo esclusivo al pagamento di tutte le imposte che competono al proprietario (ICI, IMU, TARI, TARES, TARS);
pagina 2 di 4 - il convenuto non si è mai opposto alla realizzazione di tutte le attività di manutenzione utili al mantenimento dell'appartamento in buono stato effettuate dagli attori;
- il convenuto stante il possesso degli attori, non ha esercitato alcun tipo di potere, facoltà o relazione materiale sul predetto appartamento.
2.1. ha, pertanto, aderito alla domanda proposta dagli attori CP_1 e non si è opposto all'accertamento e alla dichiarazione dell'acquisto a titolo originario dell'immobile per cui è causa in loro favore.
3. Il processo è stato istruito mediante produzioni documentali e prova testimoniale.
*****
4. All'esito dell'istruttoria la domanda è risultata fondata e deve pertanto essere accolta.
5. Colui che invochi l'acquisto a titolo originario della proprietà per intervenuta usucapione è gravato dall'onere di dimostrare di essere nella disponibilità materiale della res rivendicata (corpus) e di averla posseduta in modo pubblico, pacifico, continuo e non interrotto per un arco temporale pari a un ventennio, esercitando una signoria di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà, cosiddetto animus possidendi (Cass., 30 luglio 2019, n. 20508). L'animus possidendi necessario ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione non consiste nella convinzione di essere proprietario, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà. Esso deve esplicarsi con modalità tali da non lasciare incertezze circa l'intenzione di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario ed essere manifestato all'esterno mediante attività apertamente e inoppugnabilmente incompatibili con il diritto di quest'ultimo. Per regola generale, inoltre, il possesso si presume in capo a chi esercita il potere di fatto, quando non si prova che costui ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione (art. 1141 c.c.).
6. Tale onere probatorio è stato assolto nel caso in esame.
6.1. Dall'esame dei documenti prodotti in causa è emerso che con atto notarile del 16 maggio 2001, a rogito del Notaio dott. , Persona_1 rep. 31000 – racc. 8568, il Comune di Cagliari ha “ceduto in proprietà” a l'alloggio di tipo economico sito in Cagliari, alla via CP_1
Cortoghiana n. 5, e distinto al Catasto alla sezione A, foglio 7, mappale 326, sub. 24. Tale acquisto è stato oggetto di trascrizione in data 12 giugno 2001, registro generale n. 21480, registro particolare n. 15897.
Tuttavia, dai documenti prodotti in causa è emerso che detto immobile è stato adibito a residenza degli attori fin dall'11 luglio 2001.
6.2. La circostanza è stata confermata in sede di interrogatorio formale dal convenuto, il quale ha ammesso di essersi completamento disinteressato della gestione del bene, assunta invece da e che ne Parte_1 Parte_2 hanno il godimento dall'anno 2001 sino ad oggi e si sono fatti carico del pagamento dell'utenza idrica, delle tasse di smaltimento dei rifiuti e delle imposte comunali sugli immobili urbani.
Inoltre, il convenuto ha confermato che gli stessi attori hanno provveduto a loro spese a realizzare delle migliorie all'interno dell'appartamento e che si sono occupati in via esclusiva della sua manutenzione.
pagina 3 di 4 7. Mediante l'esercizio di tali attività gli attori hanno pubblicamente esercitato sull'appartamento una signoria di fatto piena ed esclusiva, protrattasi per oltre vent'anni e tale da precludere a qualsiasi terzo, ivi compreso il proprietario, l'esercizio di un analogo dominio. Stante la sussistenza del possesso uti dominus protratto per il tempo prescritto dalla legge, deve ritenersi perfezionata in capo agli attori l'usucapione di cui all'art. 1158 c.c., con conseguente acquisto a titolo originario dell'immobile sito in Cagliari, via Cortoghiana n. 5, contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di Cagliari, alla sezione A, al foglio 7, mappale 326, sub. 24.
8. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, stante la mancata opposizione da parte del convenuto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
DICHIARA che ( e Parte_1 C.F._1
( ) sono proprietari in virtù di Parte_2 C.F._2 usucapione ventennale dell'immobile sito in Cagliari, via Cortoghiana n. 5, contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di Cagliari, alla sezione A, al foglio 7, mappale 326, sub. 24.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, stante la mancata opposizione da parte del convenuto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cagliari, 10 febbraio 2025
IL GIUDICE
Monica Mascia
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