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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/06/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1026/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Mariacolomba Giuliano Presidente rel. dott. Pietro Iovino Consigliere dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1026/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 Entrambi con il patrocinio dell'avv. GRASSO VASTA GIUSEPPE e dell'avv. SANTORO PAOLO APPELLANTI contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 (C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. Parte_4 C.F._4
(C.F. Parte_5 C.F._5 Tutti con il patrocinio dell'avv. COLIVA MASSIMO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PECCI ALESSANDRO CP_2 C.F._6 e dell'avv. GIGANTE CARMELA
C.F. ), Parte_6 C.F._7
Parte_7 entrambi con il patrocinio dell'avv. ARCANGELI DAVIDE
STEFANO MATTEONI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BIANCHI C.F._8 GIANMARIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA ANTONIO CP_3 P.IVA_2
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_3 dell'avv. CATTANEO DANIELE pagina 1 di 19
) (C.F. ), con il patrocinio Controparte_5 CP_4 P.IVA_4 dell'avv. DANESI ODILE e dell'avv. BIANCHI LEILA
Controparte_6
CP_7
CP_8 Tutti con il patrocinio dell'avv. BERTI ENRICO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_9 P.IVA_5 GIAMPAOLO MARIACHIARA APPELLATI
CONCLUSIONI come da rispettive note depositate ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) e convenivano dinanzi al Tribunale di Controparte_6 CP_7 CP_8
RI , , e il CP_2 Parte_3 Parte_8 Parte_4
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in Controparte_1
conseguenza della morte di , rispettivamente loro marito e padre, avvenuta Persona_1
il 3.8.2001 nel parcheggio multipiano comunale adiacente alla stazione ferroviaria di
RI, costruito dall'appaltatrice Parking Riccione soc. consortile a r.l., da pochissimo collaudato e aperto al pubblico;
il sinistro si era verificato allorquando il CP_7
camminando nell'area pedonale esterna del parcheggio, precipitava per circa m 12 nel sotterraneo per l'improvviso cedimento del grigliato metallico posto a copertura di alcune bocche di lupo posizionate intorno al perimetro del parcheggio. Come accertato nel giudizio penale, il grigliato, privo di bordatura perimetrale nei lati corti, era erroneamente ancorato su staffe a L fissate al muro con semplici chiodi di acciaio sparati nel calcestruzzo, che si erano spezzati sotto il peso della vittima.
Si costituivano, negando ciascuno la propria responsabilità, il Controparte_1
proprietario del parcheggio e committente dei lavori di costruzione, il Parte_3
dirigente del settore Lavori Pubblici del Comune con funzioni di ingegnere capo e RUP per la costruzione del parcheggio, il , geometra dipendente del settore Lavori Pt_8
Pubblici del Comune, responsabile del procedimento dei lavori per la fase di esecuzione,
pagina 2 di 19 il , collaudatore amministrativo dell'opera (essendo stato assolto dalla Corte Pt_4
d'Appello penale , collaudatore statico), e l direttore dei lavori. CP_10 CP_2
Il e il venivano autorizzati a chiamare in causa le proprie Parte_3 Pt_8
assicuratrici per la responsabilità professionale, rispettivamente e Zurich CP_3
Insurance PLC.
L veniva autorizzato a chiamare in causa in garanzia e regresso ON CP_2
Stefano, co-direttore dei lavori, , progettista degli impianti elettrici del Parte_7
parcheggio, , progettista delle strutture, nonché Parte_6 Parte_2
e , rispettivamente legale rappresentante e direttore tecnico
[...] Parte_1
della Parking Riccione.
Tutti i terzi chiamati si costituivano negando la loro responsabilità.
Il ON veniva autorizzato a chiamare in causa la e CP_4 Controparte_11
la ; il ed il la e la Controparte_9 Parte_7 Pt_6 CP_4 [...]
. CP_12
Costituitesi le compagnie, la causa veniva istruita documentalmente, a mezzo di testimoni e mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale del del Parte_3
, del del , del e dell Pt_8 Pt_4 Parte_2 Pt_1 CP_2
Con sentenza n. 252/22 il Tribunale, esclusa la configurabilità di qualsiasi responsabilità in capo al e al in accoglimento della domanda degli attori, Parte_7 Pt_6
accertava che, in ragione delle rispettive colpe, il sinistro era ascrivibile per il 20% al per il 15% al per il 15% al , per il 10% Controparte_1 Parte_3 Pt_8
all' per il 10% al per il 10% al ON, per il 10% al e CP_2 Pt_4 Parte_2
per i 10% al , e condannava i convenuti , e Pt_1 CP_2 Parte_3 Pt_8 Pt_4
in solido a corrispondere euro 274.587,60 a , euro Controparte_1 CP_7
284.394,30 a ed euro 294.891,48 alla accoglieva la domanda di CP_8 CP_6
regresso proposta dall' nei confronti del ON, del e del;
CP_2 Parte_2 Pt_1
condannava l a tenere indenne il degli effetti della sentenza, con CP_3 Parte_3
applicazione della franchigia e del massimale previsti dalla polizza, e lo stesso statuiva pagina 3 di 19 con riferimento ai rapporti tra la e il ON, la cui domanda verso Controparte_4
l' veniva invece respinta. CP_13
Avverso detta sentenza proponevano appello principale il e il Parte_2 Pt_1
chiedendo accertarsi la mancanza di ogni loro responsabilità.
Si costituiva il ON chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale: insisteva nell'inammissibilità della domanda di regresso svolta nei suoi confronti dall' nell'insussistenza della sua responsabilità, e nell'eccessività della CP_2
quota di colpa del 10% a lui attribuita, maggiore dovendo ritenersi la colpa dei corresponsabili.
Il ON domandava infine di essere manlevato dalla per tutti gli Controparte_4
ulteriori importi che dovesse essere condannato a pagare nell'ipotesi di un'eventuale riforma in peius.
Si costituiva l proponendo tempestivo appello incidentale: lamentava che il CP_3
Tribunale non aveva esplicitato che, a norma di polizza, essa avrebbe potuto essere tenuta ad erogare l'indennizzo solo per l'accertata quota di colpa del e che Parte_3
nella sentenza non si dava conto del pagamento di euro 42.500,00 già da essa effettuato per conto del in relazione alla provvisionale riconosciuta dal giudice penale. Parte_3
Si costituivano il e il chiedendo accertarsi che le statuizioni della Parte_7 Pt_6
sentenza impugnata a loro riferite erano passate in giudicato;
alla richiesta aderiva anche l' con la propria comparsa di costituzione e risposta. Controparte_5
Si costituiva la chiedendo di accertare anche il passaggio in giudicato CP_4
dell'esclusione del vincolo di solidarietà del ON verso gli altri soggetti ritenuti responsabili.
Costituitisi anche gli attori in primo grado, nonché l il il CP_2 Controparte_1
il , il e l' la causa veniva posta in decisione sulle Parte_3 Pt_8 Pt_4 CP_9
conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza dell'1.10.24 sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note.
2)Va respinto l'appello principale.
pagina 4 di 19 Con il primo, il secondo e il terzo motivo di gravame («[I] vizio di motivazione», «[II] omessa e/o errata valutazione delle prove», «[III] erroneità nel merito») il Parte_2
ed il deducono insufficiente motivazione quanto al rigetto dell'eccezione di Pt_1
difetto di legittimazione passiva, avendo per il resto il Tribunale meramente aderito alla sentenza del Tribunale penale, e ciò nonostante la pronuncia della Corte di Appello di non doversi procedere per prescrizione del reato in epoca anteriore alla pronuncia di primo grado.
Nel merito, ribadiscono la loro estraneità ai fatti, da imputarsi in via esclusiva al essi non avevano partecipato ai lavori di messa in sicurezza delle Controparte_1
griglie metalliche, né in proprio né quali, rispettivamente, rappresentante legale e direttore tecnico della Parking Riccione, la quale era stata comunque specificamente esonerata da parte del dal montaggio/rifacimento e messa in sicurezza di tali CP_1
griglie in virtù dell'art. 9 dell'accordo bonario del 19.1.2001 stipulato ex art. 31 bis L.
109/94.
Lamentano altresì il non corretto esame della documentazione in atti nella sentenza,
«riferita solo in modo parziale (lettera raccomandata del 26.6.00; missiva di replica del
30.6.00; fax del 26.10.00; missiva del 5.11.00) ed inesatto (il contenuto riferito nella citata missiva del 5.11.20 non corrisponde all'effettivo contenuto della medesima
(allegato 22 al fascicolo dell'ing. », e il mancato esame delle dichiarazioni rese CP_2
durante l'interrogatorio formale del 21.2.20.
Tali motivi, che possono essere trattati unitariamente, sono infondati.
Il Tribunale, oltre all'eccezione di prescrizione (non riproposta in appello), ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva osservando che, alla luce delle allegazioni poste a fondamento della domanda di regresso proposta dall veniva CP_2
in rilievo non l'inadempimento contrattuale dell'impresa appaltatrice, ma la responsabilità personale del e del per quelle stesse condotte che Parte_2 Pt_1
avevano portato alla condanna da parte del Tribunale penale, poi venuta meno per prescrizione.
pagina 5 di 19 Contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti (p. 23 atto di appello), il primo giudice aveva quindi ben chiaro che il ed il erano stati chiamati in causa “in Parte_2 Pt_1
proprio”, e per tale motivo ha correttamente rigettato l'eccezione preliminare di rito di difetto di legittimazione passiva.
Si tratta quindi di verificare, nel merito, la sussistenza della titolarità passiva in ordine al rapporto giuridico di cui alla domanda di regresso.
Il Tribunale ha ritenuto provato che il e il avessero concorso con Parte_2 Pt_1
colpa a causare l'evento lesivo: essi erano pienamente consapevoli della problematica relativa al sistema di montaggio delle griglie, come loro segnalata più volte dalla direzione lavori, e, malgrado ciò, non si erano attivati per rimuovere la situazione di pericolo, così di fatto accettandola.
Tali affermazioni sono indubitabilmente corrette.
Il Tribunale ha infatti richiamato estesamente la lettera raccomandata del 26.6.2000 dell'ing. con la quale si segnalava all'appaltatrice l'erroneo sistema di fissaggio CP_2
dei grigliati;
nella stessa lettera, d'altronde, il DL rappresentava espressamente la
<mancanza di bordatura: in contrasto con i dettami contrattuali e le esigenze statiche…di conseguenza i pannelli non hanno resistenza nel senso trasversale…in sostanza si tratta di pannelli non adeguati All'utenza pedonale e al relativo sovraccarico…i grigliati di copertura delle bocche di lupo devono essere in ogni caso pedonabili…di tutti i grigliati codesta impresa deve fornire il calcolo di verifica per il sovraccarico…gli angolari di supporto sono fissati in modo precario ed instabile, con tondini da armatura messi in verticale. Questo sistema non è accettabile;
pertanto deve essere sostituito…In molte situazioni il grigliato approccia in maniera molto casuale sugli angolari…tutto ciò non garantisce la necessaria sicurezza e sollecita il supporto in modo pericoloso…>>.
Come rilevato dal primo giudice, a tale lettera rispondeva il 30.6.2000 il - Parte_2
dunque messo direttamente e personalmente a conoscenza della problematica, fonte evidente di gravissimo pericolo- esprimendosi esattamente nei termini riportati nella pagina 6 di 19 sentenza, che menzionava anche la generica disponibilità dell'impresa a ad adeguare il lavoro <qualora codesta DL dovesse ritenere che non siano rispettati un qualsiasi grafico di progetto e/o una specifica di capitolato>>.
Correttamente è riportata poi in sentenza la lettera del ON del 26.10.2000, con la quale si rappresentava: < in relazione all'avvenuto montaggio delle griglie su tutte le bocche di lupo si fa presente che sono state montate senza bordature, come invece previsto dal Capitolato Speciale, e che gli ancoraggi dei ferri ad L in corrispondenza delle pareti sembra essere carente…>>, ma parzialmente la risposta del del Pt_1
5.11.200, nella quale l'ingegnere mostrava chiaramente di non volersi fare carico della problematica, laddove affermava <le griglie sulle bocche di lupo…sono state montate senza bordature in quanto nessun elemento, oltre ad essere diverso da tutti gli altri, aveva lati paralleli. Ad ogni modo, circa la portata degli elementi, abbiano già prodotto…la documentazione della ditta produttrice nella quale si dimostra che i pannelli sono perfettamente idonei a sopportare il carico pedonale richiesto….ribadiamo quanto scritto nella ns. citata prot. S191.00 [ossia la lettera del
30.6.2000]>>.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che, dalla conoscenza personale e diretta che il ed il , interloquendo con la direzione lavori, avevano entrambi avuto Parte_2 Pt_1
della problematica delle griglie e della sua indubbia gravità, era derivato, per la posizione rivestita nella Parking Riccione, l'obbligo di attivarsi e rimediarvi, cui essi avevano consapevolmente e colposamente omesso di dare corso.
Indubbio il nesso di causalità fra le condizioni di instabilità del grigliato, che colpevolmente il ed il non hanno dato ordine ai loro collaboratori di Parte_2 Pt_1
eliminare, e l'infortunio, è solo a questo punto che il primo giudice ha riportato parte della motivazione del giudice penale laddove anch'egli aveva fondato il proprio giudizio di colpevolezza su quelle medesime considerazioni.
Gli appellanti affermano, nell'ambito del primo motivo, che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto acquisita la prova della loro consapevolezza della situazione di pagina 7 di 19 pericolo: riportate in sentenza le lettere del in modo “parziale” ed “inesatto”, le statuizioni del Tribunale risultavano prive “di un corretto svolgimento dell'iter argomentativo”. Nel secondo motivo, lamentano, similmente, che la prova della loro responsabilità sarebbe stata tratta genericamente <dall'esame degli atti>> , che il contenuto della lettera del 5.11.2020 sarebbe stato riportato in modo <inesatto>> e che il primo giudice avrebbe omesso di << riferire puntualmente da quali prove abbia tratto il proprio convincimento e valutare la completa documentazione offerta in produzione dalle parti nonché le risultanze dell'interrogatorio formale reso dai signori Parte_2
e all'udienza del 21.2. 2020>>. Pt_1
Come si vede, tali doglianze sono del tutto generiche ed infondate: non si spiega quali parti delle lettere, riportate fra virgolette dal Tribunale, sarebbero diverse dal loro effettivo contenuto, né come le supposte inesattezze avrebbero consentito di pervenire a conclusioni diverse quanto alla ravvisata prova che il ed il sapessero Parte_2 Pt_1
del problema delle griglie e della sua gravità, ed avessero quindi l'obbligo di attivarsi.
La gravità della problematica per l'incolumità degli utenti era senz'altro evidente a chiunque avesse letto le lettere dei direttori dei lavori, e dunque a fortiori al , Pt_1
ingegnere, e al , pur sempre amministratore di una società di costruzioni. Parte_2
Non si comprende poi come dall'interrogatorio formale reso in primo grado dagli appellanti potrebbero trarsi elementi di prova in favore dei medesimi dichiaranti, addirittura nel senso della inesistenza o dell'irrilevanza di difformità fra il progetto e l'opera, o della inesistenza di ordini di rifacimento delle griglie da parte della direzione lavori.
Prodotti dai danneggiati tutti gli atti del procedimento penale, non è d'altronde oggetto di appello da parte di alcuno la riferibilità del cedimento della griglia alla sua conformazione e al suo montaggio, secondo quanto accertato con la perizia svolta dall'ing. in sede di incidente probatorio, e nel dibattimento penale. Per_2
Ritiene la Corte, in conclusione, che, come evidenziato dal Tribunale, le lettere dei direttori dei lavori da loro ricevute, forniscano la prova di una condotta omissiva pagina 8 di 19 gravemente colposa del e del e che l'inosservanza, da parte loro, Pt_1 Parte_2
dell'obbligo giuridico di rimuovere la situazione di pericolo si ponga quale fondamento sia del nesso di causalità fra tale omissione ed il danno, sia di un giudizio di colpa assolutamente grave.
Gli appellanti hanno poi sostenuto che l'imputabilità dell'evento alla loro condotta sarebbe impedita dal fatto che in data 19.1.2001 fu sottoscritto fra la società appaltatrice ed il l'accordo bonario ex art. 31 bis L. 109/94. CP_1
Osserva la Corte che l' ha rivolto al e al domanda di CP_2 Parte_2 Pt_1
regresso in relazione alla domanda nei suoi confronti proposta dai danneggiati, i quali non hanno esteso la loro domanda nei confronti dei terzi chiamati.
Occorre allora stabilire se l'accordo bonario avrebbe o meno impedito l'accoglimento della domanda risarcitoria dei danneggiati ove rivolta direttamente contro il Parte_2
ed il . Pt_1
A tale quesito va data risposta negativa.
Come si è detto, agli appellanti va ascritto -in via omissiva- il mancato rimedio al malposizionamento delle griglie che causò il sinistro, e la loro colpa fu di gravità massima a fronte della certezza della pericolosità del manufatto e delle conseguenze mortali cui il suo cedimento, sotto il peso anche di una sola persona, avrebbe dato senz'altro luogo.
In quanto res inter alios acta, l'accordo transattivo in virtù del quale sarebbe stato poi il a doversi occupare delle griglie -al quale gli appellanti vorrebbero far CP_1
conseguire che dei danni cagionati dalla loro errata esecuzione avrebbe risposto solo il committente- non sarebbe stato opponibile ai danneggiati, né direttamente dalla Parking
Riccione, né dal e dal (Cass. 20840/22, 2363/12, 5496/80). Parte_2 Pt_1
Piuttosto, in tema di responsabilità civile extracontrattuale, il nesso causale tra la condotta illecita ed il danno è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p.., in base al quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata,
pagina 9 di 19 sulla scorta del quale, all'interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili;
ne consegue che, ai fini della riconducibilità dell'evento dannoso ad un determinato comportamento, è necessario che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza e che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente (v. Cass. 31546/18, 26042/10, 8885/10,
15895/09).
E' d'altronde principio assolutamente pacifico che, ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra condotta ed evento, il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento si riferisce al caso di un processo causale del tutto autonomo, o anche di un processo non completamente avulso dall'antecedente, ma caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta (v. Cass. pen.
10656/20, 53541/17, 17804/15).
Nel caso in esame, il perdurare, per diversi mesi, della condotta omissiva del CP_1
successiva alla conclusione dell'accordo bonario non costituisce, in tutta evidenza, una serie causale autonoma dalle analoghe precedenti condotte omissive degli altri obbligati, né può ritenersi un evento presentante i caratteri della assoluta imprevedibilità.
Ad abundantiam, si osserva che il tenore dell'accordo bonario non era affatto tale da ingenerare nel e nel l'affidamento nel fatto che il avrebbe Parte_2 Pt_1 CP_1
con assoluta certezza messo in sicurezza le griglie, e tanto meno immediatamente, prima dell'apertura al pubblico, essendo peraltro la situazione di pericolo estesa anche a chiunque già stesse lavorando nel cantiere.
Ed invero, posto che, come si è detto, la natura della problematiche costruttive delle griglie, dipendenti dalla loro conformazione e dal loro errato montaggio, era già ampiamente nota anche agli attuali appellanti, l'unica previsione contenuta nell'accordo pagina 10 di 19 bonario a proposito delle griglie, ossia che il avrebbe provveduto a sua cura e CP_1
spese al <miglioramento delle griglie di areazione perimetrali all'edificio>>, era talmente vaga e generica da non poter da sola giustificare oggettivamente l'eventuale intimo convincimento del e del che la situazione di gravissimo Parte_2 Pt_1
pericolo sarebbe stata certamente e prontamente rimossa dal tanto da potersene CP_1
essi completamente disinteressare.
Si osserva, infine, che non costituisce un motivo di impugnazione il punto IV dell'atto di appello, con il quale si chiede la riforma del capo 3 della sentenza (accertamento del diritto di regresso dell unicamente quale conseguenza dell'asserita mancanza CP_2
del nesso causale fra le condotte omissive loro ascritte e l'evento dannoso.
3)Va respinto l'appello incidentale del ON.
Con il primo motivo («omessa o errata motivazione in relazione alle condizioni per svolgere l'azione di regresso da parte dell'ing. ), il ON insiste per CP_2
l'inammissibilità della domanda di regresso avanzata nei suoi confronti dall CP_2
mancando la prova della «previa e fruttuosa escussione» di quest'ultimo da parte dei danneggiati.
Tale motivo è infondato, essendo assolutamente pacifico che, come avvenuto nel caso di specie, il condebitore solidale possa esercitare, nello stesso giudizio in cui è convenuto dal danneggiato, il regresso anticipato, dunque domandato in previsione dell'esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato e condizionatamente alla futura fruttuosa escussione del regrediente, da parte dell'avente diritto, per l'intero o per importo maggiore della sua accertata responsabilità (v. fra le tante Cass. 12691/08, 19584/13,
13087/10, 15930/02 490/03, 2364/88).
Con il secondo e il terzo e motivo (« errata valutazione degli elementi istruttori in relazione agli ordini di servizio impartiti dall'arch. ON e dalla Direzione Lavori riguardanti l'errato montaggio e la pericolosità delle griglie pedonali e, più in generale, in relazione al comportamento tenuto dalla Direzione Lavori» ed « errata valutazione degli elementi istruttori in relazione alla conclusone dell'accordo bonario del
pagina 11 di 19 19.01.2001 intervenuto tra il e la società esecutrice Parking srl ed Controparte_1
errata motivazione in relazione all'apporto causale del comportamento tenuto (anche) dall'Arch. ON»), il ON ribadisce la correttezza del proprio operato, essendo peraltro il suo incarico cessato diversi mesi prima dell'incidente.
Tali motivi sono infondati.
Il ON sostiene che, pur avendo egli, nel corso dei lavori, acquisito piena consapevolezza delle problematiche relative alle griglie e della grave situazione di pericolo che ne derivava, nessun addebito di colpa potrebbe essergli mosso per avere la direzione dei lavori ordinato all'impresa la soluzione delle problematiche con le lettere del 26.10.2000 e del 13.11.2000, poste a conoscenza anche del lettere che CP_1
costituivano veri e propri ordini di servizio ai sensi dell'art. 12 DPR 1063/62 all'epoca vigente.
Osserva la Corte che l'art. 23 DPR 1063/62 disponeva: <Difetti di costruzione. -
L'appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese e rischio, i lavori che il direttore riconosce eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, diversi da quelli prescritti. Sulla opposizione dell'appaltatore decide l'ingegnere capo, e, qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopradetti. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, ne riferisce all'ingegnere capo, il quale può ordinare le necessarie verificazioni. Quando i vizi di costruzione siano accertati le spese delle verificazioni sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente demolite, escluso qualsiasi altro indennizzo o compenso>>.
Ora, le lettere inviate dal ON (come dall essendo stata la direzione lavori CP_2
loro attribuita, come da contratto con il senza alcuna differenziazione) non CP_1
contenevano uno specifico e chiaro ordine ex art. 23 cit. di rifacimento del montaggio delle griglie, ma una semplice segnalazione del problema, all'impresa e al CP_1
pagina 12 di 19 senza indicazione di termini entro i quali provvedere, né indicazione sui rimedi da adottare.
In particolare, il 17.2.2000 il ON richiedeva un preventivo per la realizzazione di elementi di rinforzo onde rendere le griglie carrabili;
il 30.5.2000 rappresentava varie problematiche, fra cui la necessità di eseguire opere di rinforzo onde rendere le griglie carrabili;
il 5.6.2000 richiedeva l'inserimento di elementi metallici necessari per rendere le griglie carrabili;
il 14.6. sottolineava che tutte le griglie andavano controllate CP_14
poiché montate senza bordature, e dunque in difformità del capitolato, e che gli ancoraggi dei ferri a L erano carenti;
il 26.6.2000 l rappresentava che le griglie CP_2
non avevano i requisiti statici ed erano inadeguate al transito pedonale;
il 13.7.2000 il
ON ribadiva la non conformità delle griglie;
il 26.10.2000 lo stesso rilevava che la
Parking Riccione non aveva ottemperato;
il 13.11.2000 il ON e l CP_2
ribadivano la non conformità delle griglie e che “la situazione attuata” doveva essere rimossa.
In ogni caso, del tutto indipendentemente dalla rispondenza o meno di dette lettere ai caratteri dell'ordine di servizio ex art. 12 DPR cit., il loro invio non esaurì certo l'obbligo di garanzia del DL.
Infatti, se pure si ritenessero tali lettere integrare ordini di servizio ai sensi dell'art. 12
DPR cit., e pur appartenendo all'ingegnere capo la competenza ad emettere i provvedimenti di cui all'art. 23 DPR 1063/62 in caso di inottemperanza all'ordine di servizio, il ON, constatata l'inerzia dell'impresa, avrebbe dovuto sollecitare egli stesso il affinché ordinasse procedersi d'ufficio alla demolizione e al Parte_3
rifacimento dell'opera, fonte di gravissimo pericolo anche per tutti coloro che stavano lavorando nel cantiere, non essendo stati i grigliati transennati.
Se ancora il fosse rimasto inerte, il DL, secondo l'insegnamento della S.C., CP_1
avrebbe dovuto scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori rinunciando all'incarico ricevuto, solo in tal modo potendo sottrarsi alla sua responsabilità (Cass. pen. 17106/24, 46458/18, 18445/08).
pagina 13 di 19 Perdurando la situazione di non conformità delle griglie e di pericolo per la vita umana, neppure la direzione lavori avrebbe dovuto effettuare -e senza alcuna riserva- la constatazione della ultimazione dei lavori in data 19.4.2000.
Quanto alla irrilevanza, sul nesso causale, della conclusione dell'accordo bonario, è sufficiente richiamare quanto sopra già riportato;
la condotta colposa che fonda la responsabilità del ON (e che ha fondato, in sede penale, quella dell , si è CP_2
consumata durante la vigenza del suo incarico di direttore lavori, ma è rimasta causalmente rilevante in ordine al sinistro anche se questo di verificò successivamente (e solo per pochi mesi) alla cessazione dell'incarico, e fu concausato da altrui, analoghe e non certo “assolutamente imprevedibili”, condotte colpose.
Con il quarto motivo di appello incidentale («errata valutazione degli elementi istruttori in relazione all'apporto causale del comportamento tenuto dall'Arch. ON rispetto agli altri corresponsabili»), il ON lamenta l'eccessività della percentuale di responsabilità posta a suo carico, della quale domandava la diminuzione, maggiore dovendo essere la percentuale di colpa da attribuirsi ai corresponsabili.
Anche tale motivo va respinto.
L'appellante incidentale si è limitato ad affermare che il sinistro non sarebbe avvenuto se il avesse diligentemente provveduto ad eliminare le difformità riscontrate nei CP_1
grigliati calpestabili, e correttamente operato anche in fase di collaudo dell'opera, e se l'impresa esecutrice Parking Riccione non avesse materialmente realizzato delle griglie difformi all'elaborato tecnico esistente, senza aver preavvertito né richiesto specifica autorizzazione alla Direzione Lavori, invece pervicacemente sostenendo che tali griglie andavano bene e rifiutandosi di provvedere al loro rifacimento.
Il ON, in tutta evidenza, non ha dunque specificamente allegato elementi di valutazione delle colpe concorrenti che avrebbero potuto portare ad un diverso riparto percentuale, e, ad avviso della Corte, del tutto corretta appare la misura delle quote di responsabilità determinata dal primo giudice nel 20% per il e nel 15% per i suoi CP_1
pagina 14 di 19 funzionari e , e, quanto al restante 50%, per quote uguali nel 10%, Parte_3 Pt_8
per il , il , il , l e il ON. Parte_2 Pt_1 Pt_4 CP_2
Infatti, tutti i corresponsabili avevano pari consapevolezza della gravità della situazione di pericolo relativa alle griglie, a fronte della quale ciascuno aveva un non meno pregnante obbligo giuridico di intervenire, talché, ricordato che il ed il Parte_2
, convenuti in proprio, rispondono solo della loro personale condotta omissiva, Pt_1
appare comunque adeguata la maggior di responsabilità ascritta dal Tribunale, per il
60% complessivo, al e ai suoi funzionari (fra cui anche il , stante il CP_1 Pt_4
perdurare della condotta anche dopo l'apertura al pubblico del parcheggio.
Non costituiscono, infine, motivi di gravame la richiesta di esonero dalla rifusione delle spese processuali in favore dell dipendente dall'accoglimento CP_2
dell'accoglimento del primo e del secondo motivo di gravame, e di garanzia, da parte della , in caso di eventuale condanna dell'assicurato, in esito al giudizio di CP_4
appello, di un maggiore importo.
Nonostante le conclusioni rassegnate in appello, coincidenti con quelle di primo grado, non vi è impugnazione incidentale del ON in merito alla mancata pronuncia da parte del Tribunale sulla domanda di regresso da lui formulata, avendo peraltro il primo giudice correttamente osservato che, essendo stato convenuto solo in via di regresso, a norma dell'art. 2055 c2 (nonché dell'art. 1299 c1 cc) egli non potrà vedersi rivolta dall domanda di pagamento eccedente la sua quota di responsabilità. CP_2
4)E' infondato il secondo motivo di appello incidentale dell , assicuratrice della CP_3
responsabilità civile del non essendovi contestazione sul punto, il giudice non Parte_3
era tenuto ad accertare, ossia a “dare atto” del versamento della somma di euro
42.500,00 nell'interesse dell'assicurato, tanto più che la circostanza risulta documentata dal doc. 6 della compagnia, non impugnato sotto alcun profilo dalle altre parti.
Con il primo motivo, la compagnia si duole che il Tribunale non abbia in dispositivo limitato la garanzia assicurativa da essa prestata alla quota di corresponsabilità attribuita al secondo la previsione dell'art.
1.16 della CGA per il quale Parte_3
pagina 15 di 19 <L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta quota di responsabilità dell'aderente alla convenzione con esclusione quindi di quella parte di responsabilità a carico di altre persone che gli possa derivare in via solidale>>.
Il Tribunale ha in motivazione osservato che <la limitazione della copertura alla personale e diretta quota di responsabilità del avrebbe trovato applicazione Parte_3
solo nei rapporti interni fra i condebitori solidali, atteso che nei confronti dei danneggiati il non può opporre la quota di responsabilità attribuitagli ai Parte_3
sensi dell'art. 2055 cc>>. .
Tale argomentazione non pare tuttavia adeguata a giustificare il rigetto della richiesta della compagnia, che è quella di tenere indenne il nei limiti del 15% del Parte_3
danno proprio qualora egli sia escusso per importo eccedente da parte dei danneggiati, che hanno proposto domanda nei suoi confronti in solido con altri.
Non di meno, il motivo di gravame va respinto.
Ritiene la Corte che quella che limita l'assicurazione della responsabilità civile alla sola quota dell'assicurato in caso di presenza di più coobbligati in solido al risarcimento, sia una clausola non di delimitazione dell'oggetto del contratto e dunque del rischio, ma di riduzione dell'operatività della garanzia, e quindi della responsabilità dell'assicuratore, come tale vessatoria e quindi, nel caso di specie, inefficace per mancanza di specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 cc (questione di solo diritto, che non richiede la previa sottoposizione alle parti: Cass. 822/24).
Secondo il costante insegnamento della S.C. (v. fra le tante Cass. 15598/19, 8235/10), attengono all'oggetto del contratto, e non rilevano ex art. 1341 cc, le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque specificano il rischio garantito e, inerendo a luogo, tempo, cose o parti del corpo umano contemplati nella comune volontà negoziale quali elementi determinanti dell'esistenza e del contenuto del danno, delimitano e definiscono il rischio garantito. Sono da considerare limitative della responsabilità e dunque vessatorie le clausole che, invece, limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito;
esse pagina 16 di 19 spiegano la loro efficacia in relazione a fatti esterni alla verificazione dell'evento, ed operano una volta che si siano realizzate tutte le condizioni volute dalla legge e dal contratto per la liquidazione e il concreto pagamento dell'indennizzo, consentendo che l'assicuratore vada esente dall'obbligazione in ragione di circostanze che non riguardando il danno (ossia l'oggetto del contratto), essendo ad esso esterne ed estranee.
In altri termini, le clausole limitative dell'oggetto del contratto sono volte alla individuazione del rischio garantito sulla base di elementi intrinsecamente inerenti il fatto dannoso in ragione delle prospettate modalità del suo accadimento;
viceversa, le clausole delimitative della responsabilità dell'assicuratore fanno riferimento a circostanze estranee all'evento dannoso e successive alla sua verificazione, e, non fondate su un fatto che costituisce il presupposto dell'obbligazione indennitaria e ne condiziona l'insorgere, riguarda piuttosto la fase successiva delimitando un obbligo di risarcimento già sorto.
Con riguardo all'assicurazione della responsabilità civile, la S.C. insegna che nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altri soggetti, l'obbligo indennitario dell'assicuratore si estende all'intero importo dovuto al terzo danneggiato, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia - la funzione, propria del suddetto contratto assicurativo, di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione risarcitoria (v. Cass. 17656/23, 20322/12, 8686/12).
E' allora evidente come la delimitazione dell'indennizzo alla sola parte corrispondente alla quota di colpa dell'assicurato integri una pattuizione che non “definisce” l'oggetto del contratto, ossia il danno (lesione del patrimonio dell'assicurato), ma semplicemente riduce l'obbligazione dell'assicuratore, limitandola all'indennizzo di solo una parte di quel danno.
In questi termini si è espressa anche la Corte di Appello di Milano (sentenze nn. 2769/24
e 2018/24).
pagina 17 di 19 Poiché la questione è controversa in giurisprudenza, essendosi la S.C. pronunciata in senso diverso, anche se senza approfondimenti sistematici, ricorrono i presupposti ex art. 92 cpc per compensare le spese di lite fra il e l . Parte_3 CP_3
5)Quanto alle spese processuali di appello, il ON, il ed il Parte_2 Pt_1
vanno condannati in solido a rifonderle in favore dell del del CP_2 CP_1 Pt_4
del e della sua assicuratrice , e del e della sua assicuratrice Parte_3 CP_3 Pt_8
, parti nei cui confronti essi sono soccombenti, atteso che la loro pretesa di andare CP_4
esenti da responsabilità si traduce nella richiesta, non solo di rigetto della domanda di regresso dell ma anche di accertamento di un maggior grado di colpa di tutti gli CP_2
altri responsabili.
Tali spese vanno liquidate come da dispositivo, con applicazione dell'aumento per la difesa contro una sola parte oltre la prima, stante l'identità di difese svolte dai due appellanti principali.
Vanno compensate le spese di appello del ON con quelle del e del Parte_2
stante, sotto lo stesso profilo, la soccombenza reciproca. Pt_1
La va condannata a pagare al ON le spese di resistenza di appello, avendo CP_4
l'assicurato proposto tempestivamente in primo grado la relativa domanda ex art. 1917 cc, laddove il Tribunale aveva liquidato all'assicurato, per il primo grado, le spese di soccombenza essendosi la compagnia opposta alla domanda di garanzia.
La si è peraltro associata all'appello del ON ove volto a vedere esclusa ogni CP_4
sua responsabilità.
Non avendo proposto il ON appello avverso il rigetto della domanda da lui avanzata in primo grado nei confronti dell' le spese di appello di quest'ultima CP_9
(che ha scelto di costituirsi prima del ON solo per ribadire l'inoperatività della garanzia assicurativa), rimangono a carico della stessa.
Nulla deve provvedersi quanto alle spese di lite dei danneggiati, del e del Parte_7
nonché delle loro assicuratrici e (in tale veste) , non Pt_6 CP_5 CP_4
essendo state tali parti interessate dagli appelli, né principale, né incidentali.
pagina 18 di 19
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di RI n.252/22 nei Parte_2
confronti di , , , CP_2 Parte_3 Parte_8 Parte_4
, , ON Stefano, Controparte_1 Controparte_6 CP_7 CP_8
, , , , e Parte_6 Controparte_15 CP_3 CP_9 Controparte_12
Zurich Insurance PLC;
rigetta gli appelli incidentali proposti dal ON e dall CP_3
Condanna il ON, il ed il in solido a rifondere le spese di lite Pt_1 Parte_2
del grado in favore dell' del del , del , del CP_2 Parte_3 Pt_8 Pt_4 [...]
, dell e della liquidandole, per ciascuno di loro, in euro CP_1 CP_3 CP_4
13.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Condanna ex art. 1917 cc la a rifondere al ON le spese di lite del grado, che CP_4
liquida in euro 10.000,00 oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Compensa le spese di lite del grado fra il e l . Parte_3 CP_3
Compensa le spese di lite del grado del ON con quelle del e del Parte_2
. Pt_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo degli appellanti principali nonché degli appellanti incidentali ON e di versamento di ulteriore importo pari al CP_3
contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR
115/02 e dall'art.1 c .17 L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 4.3.2025.
Il Presidente est.
Mariacolomba Giuliano
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Mariacolomba Giuliano Presidente rel. dott. Pietro Iovino Consigliere dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1026/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 Entrambi con il patrocinio dell'avv. GRASSO VASTA GIUSEPPE e dell'avv. SANTORO PAOLO APPELLANTI contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 (C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. Parte_4 C.F._4
(C.F. Parte_5 C.F._5 Tutti con il patrocinio dell'avv. COLIVA MASSIMO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PECCI ALESSANDRO CP_2 C.F._6 e dell'avv. GIGANTE CARMELA
C.F. ), Parte_6 C.F._7
Parte_7 entrambi con il patrocinio dell'avv. ARCANGELI DAVIDE
STEFANO MATTEONI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BIANCHI C.F._8 GIANMARIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA ANTONIO CP_3 P.IVA_2
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_3 dell'avv. CATTANEO DANIELE pagina 1 di 19
) (C.F. ), con il patrocinio Controparte_5 CP_4 P.IVA_4 dell'avv. DANESI ODILE e dell'avv. BIANCHI LEILA
Controparte_6
CP_7
CP_8 Tutti con il patrocinio dell'avv. BERTI ENRICO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_9 P.IVA_5 GIAMPAOLO MARIACHIARA APPELLATI
CONCLUSIONI come da rispettive note depositate ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) e convenivano dinanzi al Tribunale di Controparte_6 CP_7 CP_8
RI , , e il CP_2 Parte_3 Parte_8 Parte_4
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in Controparte_1
conseguenza della morte di , rispettivamente loro marito e padre, avvenuta Persona_1
il 3.8.2001 nel parcheggio multipiano comunale adiacente alla stazione ferroviaria di
RI, costruito dall'appaltatrice Parking Riccione soc. consortile a r.l., da pochissimo collaudato e aperto al pubblico;
il sinistro si era verificato allorquando il CP_7
camminando nell'area pedonale esterna del parcheggio, precipitava per circa m 12 nel sotterraneo per l'improvviso cedimento del grigliato metallico posto a copertura di alcune bocche di lupo posizionate intorno al perimetro del parcheggio. Come accertato nel giudizio penale, il grigliato, privo di bordatura perimetrale nei lati corti, era erroneamente ancorato su staffe a L fissate al muro con semplici chiodi di acciaio sparati nel calcestruzzo, che si erano spezzati sotto il peso della vittima.
Si costituivano, negando ciascuno la propria responsabilità, il Controparte_1
proprietario del parcheggio e committente dei lavori di costruzione, il Parte_3
dirigente del settore Lavori Pubblici del Comune con funzioni di ingegnere capo e RUP per la costruzione del parcheggio, il , geometra dipendente del settore Lavori Pt_8
Pubblici del Comune, responsabile del procedimento dei lavori per la fase di esecuzione,
pagina 2 di 19 il , collaudatore amministrativo dell'opera (essendo stato assolto dalla Corte Pt_4
d'Appello penale , collaudatore statico), e l direttore dei lavori. CP_10 CP_2
Il e il venivano autorizzati a chiamare in causa le proprie Parte_3 Pt_8
assicuratrici per la responsabilità professionale, rispettivamente e Zurich CP_3
Insurance PLC.
L veniva autorizzato a chiamare in causa in garanzia e regresso ON CP_2
Stefano, co-direttore dei lavori, , progettista degli impianti elettrici del Parte_7
parcheggio, , progettista delle strutture, nonché Parte_6 Parte_2
e , rispettivamente legale rappresentante e direttore tecnico
[...] Parte_1
della Parking Riccione.
Tutti i terzi chiamati si costituivano negando la loro responsabilità.
Il ON veniva autorizzato a chiamare in causa la e CP_4 Controparte_11
la ; il ed il la e la Controparte_9 Parte_7 Pt_6 CP_4 [...]
. CP_12
Costituitesi le compagnie, la causa veniva istruita documentalmente, a mezzo di testimoni e mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale del del Parte_3
, del del , del e dell Pt_8 Pt_4 Parte_2 Pt_1 CP_2
Con sentenza n. 252/22 il Tribunale, esclusa la configurabilità di qualsiasi responsabilità in capo al e al in accoglimento della domanda degli attori, Parte_7 Pt_6
accertava che, in ragione delle rispettive colpe, il sinistro era ascrivibile per il 20% al per il 15% al per il 15% al , per il 10% Controparte_1 Parte_3 Pt_8
all' per il 10% al per il 10% al ON, per il 10% al e CP_2 Pt_4 Parte_2
per i 10% al , e condannava i convenuti , e Pt_1 CP_2 Parte_3 Pt_8 Pt_4
in solido a corrispondere euro 274.587,60 a , euro Controparte_1 CP_7
284.394,30 a ed euro 294.891,48 alla accoglieva la domanda di CP_8 CP_6
regresso proposta dall' nei confronti del ON, del e del;
CP_2 Parte_2 Pt_1
condannava l a tenere indenne il degli effetti della sentenza, con CP_3 Parte_3
applicazione della franchigia e del massimale previsti dalla polizza, e lo stesso statuiva pagina 3 di 19 con riferimento ai rapporti tra la e il ON, la cui domanda verso Controparte_4
l' veniva invece respinta. CP_13
Avverso detta sentenza proponevano appello principale il e il Parte_2 Pt_1
chiedendo accertarsi la mancanza di ogni loro responsabilità.
Si costituiva il ON chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale: insisteva nell'inammissibilità della domanda di regresso svolta nei suoi confronti dall' nell'insussistenza della sua responsabilità, e nell'eccessività della CP_2
quota di colpa del 10% a lui attribuita, maggiore dovendo ritenersi la colpa dei corresponsabili.
Il ON domandava infine di essere manlevato dalla per tutti gli Controparte_4
ulteriori importi che dovesse essere condannato a pagare nell'ipotesi di un'eventuale riforma in peius.
Si costituiva l proponendo tempestivo appello incidentale: lamentava che il CP_3
Tribunale non aveva esplicitato che, a norma di polizza, essa avrebbe potuto essere tenuta ad erogare l'indennizzo solo per l'accertata quota di colpa del e che Parte_3
nella sentenza non si dava conto del pagamento di euro 42.500,00 già da essa effettuato per conto del in relazione alla provvisionale riconosciuta dal giudice penale. Parte_3
Si costituivano il e il chiedendo accertarsi che le statuizioni della Parte_7 Pt_6
sentenza impugnata a loro riferite erano passate in giudicato;
alla richiesta aderiva anche l' con la propria comparsa di costituzione e risposta. Controparte_5
Si costituiva la chiedendo di accertare anche il passaggio in giudicato CP_4
dell'esclusione del vincolo di solidarietà del ON verso gli altri soggetti ritenuti responsabili.
Costituitisi anche gli attori in primo grado, nonché l il il CP_2 Controparte_1
il , il e l' la causa veniva posta in decisione sulle Parte_3 Pt_8 Pt_4 CP_9
conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza dell'1.10.24 sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note.
2)Va respinto l'appello principale.
pagina 4 di 19 Con il primo, il secondo e il terzo motivo di gravame («[I] vizio di motivazione», «[II] omessa e/o errata valutazione delle prove», «[III] erroneità nel merito») il Parte_2
ed il deducono insufficiente motivazione quanto al rigetto dell'eccezione di Pt_1
difetto di legittimazione passiva, avendo per il resto il Tribunale meramente aderito alla sentenza del Tribunale penale, e ciò nonostante la pronuncia della Corte di Appello di non doversi procedere per prescrizione del reato in epoca anteriore alla pronuncia di primo grado.
Nel merito, ribadiscono la loro estraneità ai fatti, da imputarsi in via esclusiva al essi non avevano partecipato ai lavori di messa in sicurezza delle Controparte_1
griglie metalliche, né in proprio né quali, rispettivamente, rappresentante legale e direttore tecnico della Parking Riccione, la quale era stata comunque specificamente esonerata da parte del dal montaggio/rifacimento e messa in sicurezza di tali CP_1
griglie in virtù dell'art. 9 dell'accordo bonario del 19.1.2001 stipulato ex art. 31 bis L.
109/94.
Lamentano altresì il non corretto esame della documentazione in atti nella sentenza,
«riferita solo in modo parziale (lettera raccomandata del 26.6.00; missiva di replica del
30.6.00; fax del 26.10.00; missiva del 5.11.00) ed inesatto (il contenuto riferito nella citata missiva del 5.11.20 non corrisponde all'effettivo contenuto della medesima
(allegato 22 al fascicolo dell'ing. », e il mancato esame delle dichiarazioni rese CP_2
durante l'interrogatorio formale del 21.2.20.
Tali motivi, che possono essere trattati unitariamente, sono infondati.
Il Tribunale, oltre all'eccezione di prescrizione (non riproposta in appello), ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva osservando che, alla luce delle allegazioni poste a fondamento della domanda di regresso proposta dall veniva CP_2
in rilievo non l'inadempimento contrattuale dell'impresa appaltatrice, ma la responsabilità personale del e del per quelle stesse condotte che Parte_2 Pt_1
avevano portato alla condanna da parte del Tribunale penale, poi venuta meno per prescrizione.
pagina 5 di 19 Contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti (p. 23 atto di appello), il primo giudice aveva quindi ben chiaro che il ed il erano stati chiamati in causa “in Parte_2 Pt_1
proprio”, e per tale motivo ha correttamente rigettato l'eccezione preliminare di rito di difetto di legittimazione passiva.
Si tratta quindi di verificare, nel merito, la sussistenza della titolarità passiva in ordine al rapporto giuridico di cui alla domanda di regresso.
Il Tribunale ha ritenuto provato che il e il avessero concorso con Parte_2 Pt_1
colpa a causare l'evento lesivo: essi erano pienamente consapevoli della problematica relativa al sistema di montaggio delle griglie, come loro segnalata più volte dalla direzione lavori, e, malgrado ciò, non si erano attivati per rimuovere la situazione di pericolo, così di fatto accettandola.
Tali affermazioni sono indubitabilmente corrette.
Il Tribunale ha infatti richiamato estesamente la lettera raccomandata del 26.6.2000 dell'ing. con la quale si segnalava all'appaltatrice l'erroneo sistema di fissaggio CP_2
dei grigliati;
nella stessa lettera, d'altronde, il DL rappresentava espressamente la
<mancanza di bordatura: in contrasto con i dettami contrattuali e le esigenze statiche…di conseguenza i pannelli non hanno resistenza nel senso trasversale…in sostanza si tratta di pannelli non adeguati All'utenza pedonale e al relativo sovraccarico…i grigliati di copertura delle bocche di lupo devono essere in ogni caso pedonabili…di tutti i grigliati codesta impresa deve fornire il calcolo di verifica per il sovraccarico…gli angolari di supporto sono fissati in modo precario ed instabile, con tondini da armatura messi in verticale. Questo sistema non è accettabile;
pertanto deve essere sostituito…In molte situazioni il grigliato approccia in maniera molto casuale sugli angolari…tutto ciò non garantisce la necessaria sicurezza e sollecita il supporto in modo pericoloso…>>.
Come rilevato dal primo giudice, a tale lettera rispondeva il 30.6.2000 il - Parte_2
dunque messo direttamente e personalmente a conoscenza della problematica, fonte evidente di gravissimo pericolo- esprimendosi esattamente nei termini riportati nella pagina 6 di 19 sentenza, che menzionava anche la generica disponibilità dell'impresa a ad adeguare il lavoro <qualora codesta DL dovesse ritenere che non siano rispettati un qualsiasi grafico di progetto e/o una specifica di capitolato>>.
Correttamente è riportata poi in sentenza la lettera del ON del 26.10.2000, con la quale si rappresentava: < in relazione all'avvenuto montaggio delle griglie su tutte le bocche di lupo si fa presente che sono state montate senza bordature, come invece previsto dal Capitolato Speciale, e che gli ancoraggi dei ferri ad L in corrispondenza delle pareti sembra essere carente…>>, ma parzialmente la risposta del del Pt_1
5.11.200, nella quale l'ingegnere mostrava chiaramente di non volersi fare carico della problematica, laddove affermava <le griglie sulle bocche di lupo…sono state montate senza bordature in quanto nessun elemento, oltre ad essere diverso da tutti gli altri, aveva lati paralleli. Ad ogni modo, circa la portata degli elementi, abbiano già prodotto…la documentazione della ditta produttrice nella quale si dimostra che i pannelli sono perfettamente idonei a sopportare il carico pedonale richiesto….ribadiamo quanto scritto nella ns. citata prot. S191.00 [ossia la lettera del
30.6.2000]>>.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che, dalla conoscenza personale e diretta che il ed il , interloquendo con la direzione lavori, avevano entrambi avuto Parte_2 Pt_1
della problematica delle griglie e della sua indubbia gravità, era derivato, per la posizione rivestita nella Parking Riccione, l'obbligo di attivarsi e rimediarvi, cui essi avevano consapevolmente e colposamente omesso di dare corso.
Indubbio il nesso di causalità fra le condizioni di instabilità del grigliato, che colpevolmente il ed il non hanno dato ordine ai loro collaboratori di Parte_2 Pt_1
eliminare, e l'infortunio, è solo a questo punto che il primo giudice ha riportato parte della motivazione del giudice penale laddove anch'egli aveva fondato il proprio giudizio di colpevolezza su quelle medesime considerazioni.
Gli appellanti affermano, nell'ambito del primo motivo, che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto acquisita la prova della loro consapevolezza della situazione di pagina 7 di 19 pericolo: riportate in sentenza le lettere del in modo “parziale” ed “inesatto”, le statuizioni del Tribunale risultavano prive “di un corretto svolgimento dell'iter argomentativo”. Nel secondo motivo, lamentano, similmente, che la prova della loro responsabilità sarebbe stata tratta genericamente <dall'esame degli atti>> , che il contenuto della lettera del 5.11.2020 sarebbe stato riportato in modo <inesatto>> e che il primo giudice avrebbe omesso di << riferire puntualmente da quali prove abbia tratto il proprio convincimento e valutare la completa documentazione offerta in produzione dalle parti nonché le risultanze dell'interrogatorio formale reso dai signori Parte_2
e all'udienza del 21.2. 2020>>. Pt_1
Come si vede, tali doglianze sono del tutto generiche ed infondate: non si spiega quali parti delle lettere, riportate fra virgolette dal Tribunale, sarebbero diverse dal loro effettivo contenuto, né come le supposte inesattezze avrebbero consentito di pervenire a conclusioni diverse quanto alla ravvisata prova che il ed il sapessero Parte_2 Pt_1
del problema delle griglie e della sua gravità, ed avessero quindi l'obbligo di attivarsi.
La gravità della problematica per l'incolumità degli utenti era senz'altro evidente a chiunque avesse letto le lettere dei direttori dei lavori, e dunque a fortiori al , Pt_1
ingegnere, e al , pur sempre amministratore di una società di costruzioni. Parte_2
Non si comprende poi come dall'interrogatorio formale reso in primo grado dagli appellanti potrebbero trarsi elementi di prova in favore dei medesimi dichiaranti, addirittura nel senso della inesistenza o dell'irrilevanza di difformità fra il progetto e l'opera, o della inesistenza di ordini di rifacimento delle griglie da parte della direzione lavori.
Prodotti dai danneggiati tutti gli atti del procedimento penale, non è d'altronde oggetto di appello da parte di alcuno la riferibilità del cedimento della griglia alla sua conformazione e al suo montaggio, secondo quanto accertato con la perizia svolta dall'ing. in sede di incidente probatorio, e nel dibattimento penale. Per_2
Ritiene la Corte, in conclusione, che, come evidenziato dal Tribunale, le lettere dei direttori dei lavori da loro ricevute, forniscano la prova di una condotta omissiva pagina 8 di 19 gravemente colposa del e del e che l'inosservanza, da parte loro, Pt_1 Parte_2
dell'obbligo giuridico di rimuovere la situazione di pericolo si ponga quale fondamento sia del nesso di causalità fra tale omissione ed il danno, sia di un giudizio di colpa assolutamente grave.
Gli appellanti hanno poi sostenuto che l'imputabilità dell'evento alla loro condotta sarebbe impedita dal fatto che in data 19.1.2001 fu sottoscritto fra la società appaltatrice ed il l'accordo bonario ex art. 31 bis L. 109/94. CP_1
Osserva la Corte che l' ha rivolto al e al domanda di CP_2 Parte_2 Pt_1
regresso in relazione alla domanda nei suoi confronti proposta dai danneggiati, i quali non hanno esteso la loro domanda nei confronti dei terzi chiamati.
Occorre allora stabilire se l'accordo bonario avrebbe o meno impedito l'accoglimento della domanda risarcitoria dei danneggiati ove rivolta direttamente contro il Parte_2
ed il . Pt_1
A tale quesito va data risposta negativa.
Come si è detto, agli appellanti va ascritto -in via omissiva- il mancato rimedio al malposizionamento delle griglie che causò il sinistro, e la loro colpa fu di gravità massima a fronte della certezza della pericolosità del manufatto e delle conseguenze mortali cui il suo cedimento, sotto il peso anche di una sola persona, avrebbe dato senz'altro luogo.
In quanto res inter alios acta, l'accordo transattivo in virtù del quale sarebbe stato poi il a doversi occupare delle griglie -al quale gli appellanti vorrebbero far CP_1
conseguire che dei danni cagionati dalla loro errata esecuzione avrebbe risposto solo il committente- non sarebbe stato opponibile ai danneggiati, né direttamente dalla Parking
Riccione, né dal e dal (Cass. 20840/22, 2363/12, 5496/80). Parte_2 Pt_1
Piuttosto, in tema di responsabilità civile extracontrattuale, il nesso causale tra la condotta illecita ed il danno è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p.., in base al quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata,
pagina 9 di 19 sulla scorta del quale, all'interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili;
ne consegue che, ai fini della riconducibilità dell'evento dannoso ad un determinato comportamento, è necessario che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza e che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente (v. Cass. 31546/18, 26042/10, 8885/10,
15895/09).
E' d'altronde principio assolutamente pacifico che, ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra condotta ed evento, il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento si riferisce al caso di un processo causale del tutto autonomo, o anche di un processo non completamente avulso dall'antecedente, ma caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta (v. Cass. pen.
10656/20, 53541/17, 17804/15).
Nel caso in esame, il perdurare, per diversi mesi, della condotta omissiva del CP_1
successiva alla conclusione dell'accordo bonario non costituisce, in tutta evidenza, una serie causale autonoma dalle analoghe precedenti condotte omissive degli altri obbligati, né può ritenersi un evento presentante i caratteri della assoluta imprevedibilità.
Ad abundantiam, si osserva che il tenore dell'accordo bonario non era affatto tale da ingenerare nel e nel l'affidamento nel fatto che il avrebbe Parte_2 Pt_1 CP_1
con assoluta certezza messo in sicurezza le griglie, e tanto meno immediatamente, prima dell'apertura al pubblico, essendo peraltro la situazione di pericolo estesa anche a chiunque già stesse lavorando nel cantiere.
Ed invero, posto che, come si è detto, la natura della problematiche costruttive delle griglie, dipendenti dalla loro conformazione e dal loro errato montaggio, era già ampiamente nota anche agli attuali appellanti, l'unica previsione contenuta nell'accordo pagina 10 di 19 bonario a proposito delle griglie, ossia che il avrebbe provveduto a sua cura e CP_1
spese al <miglioramento delle griglie di areazione perimetrali all'edificio>>, era talmente vaga e generica da non poter da sola giustificare oggettivamente l'eventuale intimo convincimento del e del che la situazione di gravissimo Parte_2 Pt_1
pericolo sarebbe stata certamente e prontamente rimossa dal tanto da potersene CP_1
essi completamente disinteressare.
Si osserva, infine, che non costituisce un motivo di impugnazione il punto IV dell'atto di appello, con il quale si chiede la riforma del capo 3 della sentenza (accertamento del diritto di regresso dell unicamente quale conseguenza dell'asserita mancanza CP_2
del nesso causale fra le condotte omissive loro ascritte e l'evento dannoso.
3)Va respinto l'appello incidentale del ON.
Con il primo motivo («omessa o errata motivazione in relazione alle condizioni per svolgere l'azione di regresso da parte dell'ing. ), il ON insiste per CP_2
l'inammissibilità della domanda di regresso avanzata nei suoi confronti dall CP_2
mancando la prova della «previa e fruttuosa escussione» di quest'ultimo da parte dei danneggiati.
Tale motivo è infondato, essendo assolutamente pacifico che, come avvenuto nel caso di specie, il condebitore solidale possa esercitare, nello stesso giudizio in cui è convenuto dal danneggiato, il regresso anticipato, dunque domandato in previsione dell'esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato e condizionatamente alla futura fruttuosa escussione del regrediente, da parte dell'avente diritto, per l'intero o per importo maggiore della sua accertata responsabilità (v. fra le tante Cass. 12691/08, 19584/13,
13087/10, 15930/02 490/03, 2364/88).
Con il secondo e il terzo e motivo (« errata valutazione degli elementi istruttori in relazione agli ordini di servizio impartiti dall'arch. ON e dalla Direzione Lavori riguardanti l'errato montaggio e la pericolosità delle griglie pedonali e, più in generale, in relazione al comportamento tenuto dalla Direzione Lavori» ed « errata valutazione degli elementi istruttori in relazione alla conclusone dell'accordo bonario del
pagina 11 di 19 19.01.2001 intervenuto tra il e la società esecutrice Parking srl ed Controparte_1
errata motivazione in relazione all'apporto causale del comportamento tenuto (anche) dall'Arch. ON»), il ON ribadisce la correttezza del proprio operato, essendo peraltro il suo incarico cessato diversi mesi prima dell'incidente.
Tali motivi sono infondati.
Il ON sostiene che, pur avendo egli, nel corso dei lavori, acquisito piena consapevolezza delle problematiche relative alle griglie e della grave situazione di pericolo che ne derivava, nessun addebito di colpa potrebbe essergli mosso per avere la direzione dei lavori ordinato all'impresa la soluzione delle problematiche con le lettere del 26.10.2000 e del 13.11.2000, poste a conoscenza anche del lettere che CP_1
costituivano veri e propri ordini di servizio ai sensi dell'art. 12 DPR 1063/62 all'epoca vigente.
Osserva la Corte che l'art. 23 DPR 1063/62 disponeva: <Difetti di costruzione. -
L'appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese e rischio, i lavori che il direttore riconosce eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, diversi da quelli prescritti. Sulla opposizione dell'appaltatore decide l'ingegnere capo, e, qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopradetti. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, ne riferisce all'ingegnere capo, il quale può ordinare le necessarie verificazioni. Quando i vizi di costruzione siano accertati le spese delle verificazioni sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente demolite, escluso qualsiasi altro indennizzo o compenso>>.
Ora, le lettere inviate dal ON (come dall essendo stata la direzione lavori CP_2
loro attribuita, come da contratto con il senza alcuna differenziazione) non CP_1
contenevano uno specifico e chiaro ordine ex art. 23 cit. di rifacimento del montaggio delle griglie, ma una semplice segnalazione del problema, all'impresa e al CP_1
pagina 12 di 19 senza indicazione di termini entro i quali provvedere, né indicazione sui rimedi da adottare.
In particolare, il 17.2.2000 il ON richiedeva un preventivo per la realizzazione di elementi di rinforzo onde rendere le griglie carrabili;
il 30.5.2000 rappresentava varie problematiche, fra cui la necessità di eseguire opere di rinforzo onde rendere le griglie carrabili;
il 5.6.2000 richiedeva l'inserimento di elementi metallici necessari per rendere le griglie carrabili;
il 14.6. sottolineava che tutte le griglie andavano controllate CP_14
poiché montate senza bordature, e dunque in difformità del capitolato, e che gli ancoraggi dei ferri a L erano carenti;
il 26.6.2000 l rappresentava che le griglie CP_2
non avevano i requisiti statici ed erano inadeguate al transito pedonale;
il 13.7.2000 il
ON ribadiva la non conformità delle griglie;
il 26.10.2000 lo stesso rilevava che la
Parking Riccione non aveva ottemperato;
il 13.11.2000 il ON e l CP_2
ribadivano la non conformità delle griglie e che “la situazione attuata” doveva essere rimossa.
In ogni caso, del tutto indipendentemente dalla rispondenza o meno di dette lettere ai caratteri dell'ordine di servizio ex art. 12 DPR cit., il loro invio non esaurì certo l'obbligo di garanzia del DL.
Infatti, se pure si ritenessero tali lettere integrare ordini di servizio ai sensi dell'art. 12
DPR cit., e pur appartenendo all'ingegnere capo la competenza ad emettere i provvedimenti di cui all'art. 23 DPR 1063/62 in caso di inottemperanza all'ordine di servizio, il ON, constatata l'inerzia dell'impresa, avrebbe dovuto sollecitare egli stesso il affinché ordinasse procedersi d'ufficio alla demolizione e al Parte_3
rifacimento dell'opera, fonte di gravissimo pericolo anche per tutti coloro che stavano lavorando nel cantiere, non essendo stati i grigliati transennati.
Se ancora il fosse rimasto inerte, il DL, secondo l'insegnamento della S.C., CP_1
avrebbe dovuto scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori rinunciando all'incarico ricevuto, solo in tal modo potendo sottrarsi alla sua responsabilità (Cass. pen. 17106/24, 46458/18, 18445/08).
pagina 13 di 19 Perdurando la situazione di non conformità delle griglie e di pericolo per la vita umana, neppure la direzione lavori avrebbe dovuto effettuare -e senza alcuna riserva- la constatazione della ultimazione dei lavori in data 19.4.2000.
Quanto alla irrilevanza, sul nesso causale, della conclusione dell'accordo bonario, è sufficiente richiamare quanto sopra già riportato;
la condotta colposa che fonda la responsabilità del ON (e che ha fondato, in sede penale, quella dell , si è CP_2
consumata durante la vigenza del suo incarico di direttore lavori, ma è rimasta causalmente rilevante in ordine al sinistro anche se questo di verificò successivamente (e solo per pochi mesi) alla cessazione dell'incarico, e fu concausato da altrui, analoghe e non certo “assolutamente imprevedibili”, condotte colpose.
Con il quarto motivo di appello incidentale («errata valutazione degli elementi istruttori in relazione all'apporto causale del comportamento tenuto dall'Arch. ON rispetto agli altri corresponsabili»), il ON lamenta l'eccessività della percentuale di responsabilità posta a suo carico, della quale domandava la diminuzione, maggiore dovendo essere la percentuale di colpa da attribuirsi ai corresponsabili.
Anche tale motivo va respinto.
L'appellante incidentale si è limitato ad affermare che il sinistro non sarebbe avvenuto se il avesse diligentemente provveduto ad eliminare le difformità riscontrate nei CP_1
grigliati calpestabili, e correttamente operato anche in fase di collaudo dell'opera, e se l'impresa esecutrice Parking Riccione non avesse materialmente realizzato delle griglie difformi all'elaborato tecnico esistente, senza aver preavvertito né richiesto specifica autorizzazione alla Direzione Lavori, invece pervicacemente sostenendo che tali griglie andavano bene e rifiutandosi di provvedere al loro rifacimento.
Il ON, in tutta evidenza, non ha dunque specificamente allegato elementi di valutazione delle colpe concorrenti che avrebbero potuto portare ad un diverso riparto percentuale, e, ad avviso della Corte, del tutto corretta appare la misura delle quote di responsabilità determinata dal primo giudice nel 20% per il e nel 15% per i suoi CP_1
pagina 14 di 19 funzionari e , e, quanto al restante 50%, per quote uguali nel 10%, Parte_3 Pt_8
per il , il , il , l e il ON. Parte_2 Pt_1 Pt_4 CP_2
Infatti, tutti i corresponsabili avevano pari consapevolezza della gravità della situazione di pericolo relativa alle griglie, a fronte della quale ciascuno aveva un non meno pregnante obbligo giuridico di intervenire, talché, ricordato che il ed il Parte_2
, convenuti in proprio, rispondono solo della loro personale condotta omissiva, Pt_1
appare comunque adeguata la maggior di responsabilità ascritta dal Tribunale, per il
60% complessivo, al e ai suoi funzionari (fra cui anche il , stante il CP_1 Pt_4
perdurare della condotta anche dopo l'apertura al pubblico del parcheggio.
Non costituiscono, infine, motivi di gravame la richiesta di esonero dalla rifusione delle spese processuali in favore dell dipendente dall'accoglimento CP_2
dell'accoglimento del primo e del secondo motivo di gravame, e di garanzia, da parte della , in caso di eventuale condanna dell'assicurato, in esito al giudizio di CP_4
appello, di un maggiore importo.
Nonostante le conclusioni rassegnate in appello, coincidenti con quelle di primo grado, non vi è impugnazione incidentale del ON in merito alla mancata pronuncia da parte del Tribunale sulla domanda di regresso da lui formulata, avendo peraltro il primo giudice correttamente osservato che, essendo stato convenuto solo in via di regresso, a norma dell'art. 2055 c2 (nonché dell'art. 1299 c1 cc) egli non potrà vedersi rivolta dall domanda di pagamento eccedente la sua quota di responsabilità. CP_2
4)E' infondato il secondo motivo di appello incidentale dell , assicuratrice della CP_3
responsabilità civile del non essendovi contestazione sul punto, il giudice non Parte_3
era tenuto ad accertare, ossia a “dare atto” del versamento della somma di euro
42.500,00 nell'interesse dell'assicurato, tanto più che la circostanza risulta documentata dal doc. 6 della compagnia, non impugnato sotto alcun profilo dalle altre parti.
Con il primo motivo, la compagnia si duole che il Tribunale non abbia in dispositivo limitato la garanzia assicurativa da essa prestata alla quota di corresponsabilità attribuita al secondo la previsione dell'art.
1.16 della CGA per il quale Parte_3
pagina 15 di 19 <L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta quota di responsabilità dell'aderente alla convenzione con esclusione quindi di quella parte di responsabilità a carico di altre persone che gli possa derivare in via solidale>>.
Il Tribunale ha in motivazione osservato che <la limitazione della copertura alla personale e diretta quota di responsabilità del avrebbe trovato applicazione Parte_3
solo nei rapporti interni fra i condebitori solidali, atteso che nei confronti dei danneggiati il non può opporre la quota di responsabilità attribuitagli ai Parte_3
sensi dell'art. 2055 cc>>. .
Tale argomentazione non pare tuttavia adeguata a giustificare il rigetto della richiesta della compagnia, che è quella di tenere indenne il nei limiti del 15% del Parte_3
danno proprio qualora egli sia escusso per importo eccedente da parte dei danneggiati, che hanno proposto domanda nei suoi confronti in solido con altri.
Non di meno, il motivo di gravame va respinto.
Ritiene la Corte che quella che limita l'assicurazione della responsabilità civile alla sola quota dell'assicurato in caso di presenza di più coobbligati in solido al risarcimento, sia una clausola non di delimitazione dell'oggetto del contratto e dunque del rischio, ma di riduzione dell'operatività della garanzia, e quindi della responsabilità dell'assicuratore, come tale vessatoria e quindi, nel caso di specie, inefficace per mancanza di specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 cc (questione di solo diritto, che non richiede la previa sottoposizione alle parti: Cass. 822/24).
Secondo il costante insegnamento della S.C. (v. fra le tante Cass. 15598/19, 8235/10), attengono all'oggetto del contratto, e non rilevano ex art. 1341 cc, le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque specificano il rischio garantito e, inerendo a luogo, tempo, cose o parti del corpo umano contemplati nella comune volontà negoziale quali elementi determinanti dell'esistenza e del contenuto del danno, delimitano e definiscono il rischio garantito. Sono da considerare limitative della responsabilità e dunque vessatorie le clausole che, invece, limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito;
esse pagina 16 di 19 spiegano la loro efficacia in relazione a fatti esterni alla verificazione dell'evento, ed operano una volta che si siano realizzate tutte le condizioni volute dalla legge e dal contratto per la liquidazione e il concreto pagamento dell'indennizzo, consentendo che l'assicuratore vada esente dall'obbligazione in ragione di circostanze che non riguardando il danno (ossia l'oggetto del contratto), essendo ad esso esterne ed estranee.
In altri termini, le clausole limitative dell'oggetto del contratto sono volte alla individuazione del rischio garantito sulla base di elementi intrinsecamente inerenti il fatto dannoso in ragione delle prospettate modalità del suo accadimento;
viceversa, le clausole delimitative della responsabilità dell'assicuratore fanno riferimento a circostanze estranee all'evento dannoso e successive alla sua verificazione, e, non fondate su un fatto che costituisce il presupposto dell'obbligazione indennitaria e ne condiziona l'insorgere, riguarda piuttosto la fase successiva delimitando un obbligo di risarcimento già sorto.
Con riguardo all'assicurazione della responsabilità civile, la S.C. insegna che nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altri soggetti, l'obbligo indennitario dell'assicuratore si estende all'intero importo dovuto al terzo danneggiato, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia - la funzione, propria del suddetto contratto assicurativo, di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione risarcitoria (v. Cass. 17656/23, 20322/12, 8686/12).
E' allora evidente come la delimitazione dell'indennizzo alla sola parte corrispondente alla quota di colpa dell'assicurato integri una pattuizione che non “definisce” l'oggetto del contratto, ossia il danno (lesione del patrimonio dell'assicurato), ma semplicemente riduce l'obbligazione dell'assicuratore, limitandola all'indennizzo di solo una parte di quel danno.
In questi termini si è espressa anche la Corte di Appello di Milano (sentenze nn. 2769/24
e 2018/24).
pagina 17 di 19 Poiché la questione è controversa in giurisprudenza, essendosi la S.C. pronunciata in senso diverso, anche se senza approfondimenti sistematici, ricorrono i presupposti ex art. 92 cpc per compensare le spese di lite fra il e l . Parte_3 CP_3
5)Quanto alle spese processuali di appello, il ON, il ed il Parte_2 Pt_1
vanno condannati in solido a rifonderle in favore dell del del CP_2 CP_1 Pt_4
del e della sua assicuratrice , e del e della sua assicuratrice Parte_3 CP_3 Pt_8
, parti nei cui confronti essi sono soccombenti, atteso che la loro pretesa di andare CP_4
esenti da responsabilità si traduce nella richiesta, non solo di rigetto della domanda di regresso dell ma anche di accertamento di un maggior grado di colpa di tutti gli CP_2
altri responsabili.
Tali spese vanno liquidate come da dispositivo, con applicazione dell'aumento per la difesa contro una sola parte oltre la prima, stante l'identità di difese svolte dai due appellanti principali.
Vanno compensate le spese di appello del ON con quelle del e del Parte_2
stante, sotto lo stesso profilo, la soccombenza reciproca. Pt_1
La va condannata a pagare al ON le spese di resistenza di appello, avendo CP_4
l'assicurato proposto tempestivamente in primo grado la relativa domanda ex art. 1917 cc, laddove il Tribunale aveva liquidato all'assicurato, per il primo grado, le spese di soccombenza essendosi la compagnia opposta alla domanda di garanzia.
La si è peraltro associata all'appello del ON ove volto a vedere esclusa ogni CP_4
sua responsabilità.
Non avendo proposto il ON appello avverso il rigetto della domanda da lui avanzata in primo grado nei confronti dell' le spese di appello di quest'ultima CP_9
(che ha scelto di costituirsi prima del ON solo per ribadire l'inoperatività della garanzia assicurativa), rimangono a carico della stessa.
Nulla deve provvedersi quanto alle spese di lite dei danneggiati, del e del Parte_7
nonché delle loro assicuratrici e (in tale veste) , non Pt_6 CP_5 CP_4
essendo state tali parti interessate dagli appelli, né principale, né incidentali.
pagina 18 di 19
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di RI n.252/22 nei Parte_2
confronti di , , , CP_2 Parte_3 Parte_8 Parte_4
, , ON Stefano, Controparte_1 Controparte_6 CP_7 CP_8
, , , , e Parte_6 Controparte_15 CP_3 CP_9 Controparte_12
Zurich Insurance PLC;
rigetta gli appelli incidentali proposti dal ON e dall CP_3
Condanna il ON, il ed il in solido a rifondere le spese di lite Pt_1 Parte_2
del grado in favore dell' del del , del , del CP_2 Parte_3 Pt_8 Pt_4 [...]
, dell e della liquidandole, per ciascuno di loro, in euro CP_1 CP_3 CP_4
13.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Condanna ex art. 1917 cc la a rifondere al ON le spese di lite del grado, che CP_4
liquida in euro 10.000,00 oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Compensa le spese di lite del grado fra il e l . Parte_3 CP_3
Compensa le spese di lite del grado del ON con quelle del e del Parte_2
. Pt_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo degli appellanti principali nonché degli appellanti incidentali ON e di versamento di ulteriore importo pari al CP_3
contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR
115/02 e dall'art.1 c .17 L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 4.3.2025.
Il Presidente est.
Mariacolomba Giuliano
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