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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 4318/2019 del ruolo generale, promossa da
(P. IVA: , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e (C.F.: Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe C.F._1
Ursini (C.F.: presso il cui studio, in Napoli, alla C.F._2
Via dei Greci, n. 36, sono elettivamente domiciliati;
APPELLANTI contro
(C.F.: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, quale incorporante per fusione il rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Francesca Strazzera (C.F.: ), presso il cui C.F._3
studio, in Napoli, alla Piazza Nicola Amore, n. 6, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA e contro
(C.F.: , in persona del suo Controparte_3 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di CP_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Sardi (C.F.:
[...]
), presso il cui indirizzo PEC, C.F._4
, è elettivamente domiciliata;
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TERZA INTERVENUTA avverso la sentenza n. 2124/2019 del G.U. del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 26.02.2019 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. È impugnata, con atto notificato il 26.09.2019, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di Napoli, adito dalla odierna appellante, ha rigettato la domanda Parte_1
attorea, diretta alla ripetizione dell'indebito operato dalla CP_3
convenuta sui CC/CC accesi dalla Società attrice e, in parziale accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, ha condannato l'attrice, unitamente al terzo chiamato in causa, , al Parte_2
pagamento dell'importo complessivo di € 80.699,80; nonché, il solo quale garante (autonomo) della al pagamento Pt_2 Parte_1
della complessiva somma di € 117.315,34, rinveniente da esposizione di C/C ordinario.
2. Con l'originario libello, l'attrice, dopo aver eccepito la nullità (per tassi ultralegali, usura, anatocismo, c.m.s. e gg. valuta) delle clausole contenuti in plurimi contratti di C/C, invocava la ripetizione dell'indebito, oltre al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa.
3. La nel resistere alla domanda attorea, Controparte_2
spiegava domanda riconvenzionale diretta alla condanna della Società attrice e del suo garante, (del quale chiedeva ed Parte_2
otteneva l'autorizzazione alla chiamata in garanzia), dell'esposizione, in linea capitale, per anticipazioni, pari a complessivi € 80.699,80; nonché dell'esposizione in C/C n. 1000/2858, per ulteriori € 36.615,74.
4. Il Tribunale ha disatteso tutte le domande attoree, sul rilievo della omessa produzione in giudizio della originaria contrattazione da parte dell'attrice in ripetizione;
aggiungendo, altresì, che la stessa attrice non aveva fornito riscontro probatorio della intervenuta chiusura di tutti i rapporti dedotti in lite al momento della proposizione della domanda, sì da legittimarla alla domanda di ripetizione dell'indebito.
Lo stesso Giudice di prime cure ha disatteso, per le medesime causali di cui al rigetto della domanda principale, la domanda riconvenzionale spiegata dalla limitatamente alla esposizione in C/C n. CP_3
1000/2858, e l'ha accolta, con riferimento alla esposizione in linea capitale del C/Anticipi n. 82177, anche per effetto della ricognizione di debito che avrebbe operato l'attrice con nota indirizzata all'Istituto di credito (V. doc. 5 di parte convenuta), diretta alla richiesta di una dilazione di pagamento per il rientro dalla debitoria.
In ultimo, qualificato il rapporto di garanzia con il come Pt_2
autonomo rispetto alla obbligazione principale della Società, ha condannato il terzo chiamato in causa al pagamento della intera esposizione rinveniente dal C/C ordinario n. 1000/2858.
5. Con il gravame, affidato a sette ordini di motivi, gli appellanti hanno eccepito l'erroneo rigetto della domanda con riferimento ad alcuni rapporti, già in testa alla che si assume essere stata CP_5
incorporata nella (primo motivo); erroneo rigetto della Parte_1
domanda di ripetizione per omessa produzione dei contratti (secondo motivo); erroneo accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca convenuta (terzo motivo); omessa pronuncia in ordine all'eccezione di usura (quarto motivo); erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta (quinto CP_3
motivo); erronea qualificazione del rapporto di garanzia con il Pt_2
quale contratto autonomo (sesto motivo); nullità della fideiussione prestata dal perché conforme allo schema ABI, dichiarato in Pt_2
contrasto con la normativa antitrust (settimo motivo).
5.1. Ha resistito quale Istituto incorporante Controparte_6
Vinte le spese del grado. Controparte_2
5.2. Con atto del 05.07.2024, è intervenuta quale CP_3
procuratrice di qualificatasi cessionaria del credito già Controparte_4
vantato da Controparte_6
5.3. All'udienza del 06.11.2024, sulle conclusioni rassegate dai procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di conclusionali e repliche.
6. Per ragioni di pregiudizialità logica, va esaminato con priorità il secondo motivo, il cui rigetto finisce per essere assorbente la disamina delle censure veicolate, rispettivamente, con il primo, terzo e quarto motivo di gravame.
7. Con il secondo motivo, parte appellante, in estrema sintesi, fa carico al Tribunale dell'erronea pronuncia di rigetto della domanda di ripetizione, per omessa produzione dei contratti dei rapporti dedotti in lite, nonostante lo stesso Giudice di prime cure avesse disatteso l'istanza di ordine di esibizione della contrattualistica, avanzata dall'attrice ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e nonostante avesse, di seguito, accolto la domanda riconvenzionale spiegata dalla sia pure in CP_3
assenza del contratto.
7.1. Il Collegio deve rilevare, anzitutto, che l'esistenza dei contratti inerenti i rapporti dedotti in lite dalla giammai è stata Parte_3 posta in discussione da quest'ultima, che ha, invece, insistito per l'ordine di esibizione a carico della Banca convenuta, lamentando, per altro verso, la contraddittorietà dell'ordito motivazionale nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale, nonostante l'assenza di detta contrattualistica.
7.2. Sotto il profilo strettamente giuridico, è nota la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, con la quale, da tempo, si afferma che, se agisce in giudizio il correntista (con azione di accertamento negativo del saldo di conto corrente e di ripetizione dell'indebito), è onere dello stesso, in applicazione degli ordinari criteri di riparto sanciti dall'art. 2697 c.c., fornire la prova dei propri assunti e produrre la documentazione posta a base delle proprie richieste.
Il cliente, che invochi l'adozione di una sentenza di accertamento della parziale nullità del contratto di conto corrente, perché redatto in violazione delle disposizioni imperative in tema di divieto di anatocismo o di usura, e di condanna della alla restituzione CP_3
degli importi in ipotesi illegittimamente versati in applicazione delle clausole negoziali colpite da nullità, deve, quindi, produrre in giudizio, nel rispetto delle preclusioni istruttorie, che coincidono con lo spirare dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (nella sua formulazione vigente ratione temporis), tutta la sequenza degli estratti conto e ogni altra documentazione rilevante.
Ancora più di recente, si è ribadito che, nei rapporti bancari di conto corrente, ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, questo dovrà farsi carico della produzione degli estratti conto: “con tale produzione, difatti, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza di causa debendi” (Cass. n. 4718/2022). È sempre la Suprema Corte ad aver avvertito l'esigenza di precisare che rimane fermo l'onere del cliente – quando si faccia questione di un contratto pacificamente concluso - di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto, giacché è attraverso tale documento che potrà dimostrare l'assenza delle disposizioni che potrebbero giustificare l'addebito delle somme corrispondenti (Cass. n. 33009/2019).
7.3. Nel caso di specie, l'odierna appellante, con le conclusioni rassegnate nel libello introduttivo il giudizio a quo, ebbe ad eccepire la nullità della clausola inerente al tasso di interesse debitore fissato in misura ultralegale e comunque usuraia;
nullità della clausola relativa alla capitalizzazione infrannuale;
nullità della c.m.s.; illegittimità della applicazione dei gg. valuta.
Trattasi di eccezioni tutte ontologicamente incompatibili con l'assenza dei contratti, neanche allegata – si ripete – da parte attrice, odierna appellante.
7.4. Con un primo profilo di censura, la si duole Parte_1
dell'erroneo rigetto dell'istanza, avanzata ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di ordine di esibizione di detti contratti, alla cui produzione sarebbe stata onerata anche la Banca convenuta, per effetto della spiegata domanda riconvenzionale.
7.4.1. Il Tribunale ha disatteso l'istanza sul rilievo che non è “ammessa
l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia
e produrla in causa (vedi, tra le tante, Cass., 6 ottobre 2005, n. 19475;
Cass., 10.1.2003, n. 149). Nel caso di specie, del resto, parte attrice ben avrebbe potuto acquisire copia della documentazione richiesta in esibizione avvalendosi del diritto di cui all'art. 119, comma 4, d.lg. n.
385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), ovvero tramite apposita azione giudiziaria in caso di diniego da parte della banca. Ciò non è avvenuto, non risultando che l'attrice abbia, prima o dopo la instaurazione del giudizio, richiesto all'azienda di credito la stessa documentazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 119
D.lgs., 1° settembre 1993, n. 385 e che tale richiesta sia stata rigettata” (V. pagg. 15 e 16 della sentenza impugnata).
7.4.2. Parte appellante assume di “aver richiesto alla banca, con racc.
14538709141 del 17.01.2013 ricevuta il 18.01.2013, ai sensi dell'art.119 tub, copia dei documenti relativi ai rapporti di c.c. e dei contratti di apertura nelle note, ribadiva tale richiesta anche al Giudice alla luce dell'art 119, comma 4 del d. lgv 385/93 modificato nel 1999, così come statuito dalla Cass. Sent. N. 11004/2006; ma il Giudice rigettava la richiesta di ordine di esibizione” (V. pag. 26 dell'atto di appello).
Di siffatta nota, tuttavia, non vi è traccia nella produzione di primo grado di parte attrice e giammai viene richiamata dalla stessa sia nel libello introduttivo, sia nelle memorie istruttorie di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., sia, ancora, negli scritti difensivi conclusivi il giudizio a quo.
Di conseguenza, la nota allegata e prodotta unitamente al gravame (V. doc. 6 di parte appellante) deve ritenersi tardiva e, come tale, inammissibile (art. 345 c.p.c.).
Del resto, è la stessa appellante che omette di indicare dove e quando la richiamata nota del gennaio 2013 avrebbe avuto ingresso nel giudizio a quo, sì da smentire quanto affermato in sentenza dal
Tribunale in ordine all'assenza di siffatta documentazione (V. pag. 16 della sentenza impugnata).
7.4.3. Ciò premesso, quanto ai rapporti di tra art. 119 TUB e art. 210
c.p.c., la Sezione ha avuto plurime occasioni per precisare, in linea con recente orientamento di legittimità, che è ben nota la natura del primo disposto, posto a presidio del principio di trasparenza dell'attività bancaria.
La finalità è quella di rendere chiaro e comprensibile all'utente medio il funzionamento del rapporto con la la trasparenza è preordinata CP_3
alla piena conoscenza, da parte del cliente, del rapporto bancario in essere e dei costi ad esso associati.
La norma in esame contiene, infatti, due previsioni: a) ai sensi del secondo comma, la è tenuta a trasmettere periodicamente gli CP_3
estratti conto al cliente;
b) ai sensi del quarto comma, il cliente ha diritto di ottenere copia degli estratti conto che pur la gli abbia CP_3
periodicamente trasmesso.
Come precisato da Cass. n. 24641/2021, il diritto riconosciuto al cliente dal quarto comma dell'art. 119 non presuppone affatto la dimostrazione del mancato invio degli estratti conto in corso di rapporto.
La norma, infatti, “nell'ottica della trasparenza, consente al cliente di smarrire, se non distruggere, gli estratti conto, per poi nuovamente richiederne copia, sempre nei limiti del decennio anteriore, col solo onere di pagamento della relativa spesa”.
Inoltre, mentre l'obbligazione della di trasmettere CP_3
periodicamente al cliente gli estratti conto sorge con la stipulazione del contratto, “con la conseguenza che l'inadempimento dell'obbligazione
… si consuma una volta che il termine sia spirato senza che la banca abbia provveduto, salvo il caso della causa non imputabile, alla consegna degli estratti conto nei modi contrattualmente previsti”,
l'obbligazione disciplinata dal quarto comma “sorge sì dal contratto, ma deve essere adempiuta solo se il cliente abbia avanzato la relativa richiesta, sicché, fintanto che la richiesta non sia stata avanzata attraverso l'esercizio della facoltà normativamente contemplata, neppure diviene attuale l'obbligazione in capo alla banca, con
l'ulteriore conseguenza che non è pensabile il concretizzarsi di un suo inadempimento, che invece scatta solo ove la richiesta del cliente vi sia stata, e sia spirato inutilmente il termine allo scopo previsto”.
7.4.5. Poste tali premesse di ordine generale, la Suprema Corte, nella richiamata pronuncia, affronta la tematica relativa alla possibilità per il correntista di avanzare domande “al buio”, facendo affidamento nell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; ovvero se l'applicabilità di quest'ultimo presuppone l'avvenuto esperimento, da parte del cliente, dell'istanza stragiudiziale ex art. 119 TUB.
Richiamato l'orientamento di legittimità favorevole alla possibilità di esperimento cumulativo, in corso di causa, sia dell'art. 119 TUB che dell'art. 210 c.p.c. (vale a dire la stessa giurisprudenza richiamata da parte appellante nel gravame), la Cassazione ha inteso discostarsi, ritenendo che allo stesso non debba darsi continuità.
La Corte di legittimità, invero, muove dalla premessa che l'art. 119
T.U.B. sia una norma di carattere sostanziale, mediante la quale il
Legislatore, nell'ottica della trasparenza, riconosce al cliente (o a chi per esso) il diritto di ottenere copia della documentazione afferente al rapporto intrattenuto con la con il limite temporale del CP_3
decennio.
Poiché si tratta di norma sostanziale e considerato che il Legislatore non ha con essa in alcun modo inteso derogare alle regole processuali che presiedono al riparto degli oneri probatori, non può, ad avviso della Corte, condividersi l'affermazione dell'indirizzo, secondo cui l'esercizio del diritto di consegna dei documenti, ex art. 119 comma quarto T.U.B., possa avvenire anche a giudizio pendente, “attraverso qualunque mezzo si mostri idoneo allo scopo”, sebbene il correntista non abbia previamente effettuato la richiesta alla banca, e questa non vi abbia adempiuto, ivi compreso l'ordine di esibizione impartito dal
Giudice ai sensi dell'articolo 210 c.p.c..
Ad un simile risultato, chiarisce la Corte, si sarebbe potuti pervenire solo se il tenore letterale dell'art. 119 avesse chiaramente manifestato l'intenzione del Legislatore di voler derogare agli ordinari canoni disciplinanti gli oneri probatori nel processo civile.
Ma, poiché la norma nulla prevede al riguardo, accedere all'impostazione opposta significa, in definitiva, far dire ad essa più di quanto possa trarsi dal suo tenore letterale, in aperta violazione dell'articolo 12 delle preleggi, il quale esige tuttora che nell'applicare la legge non si possa ad essa attribuire altro senso che quello ”fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse”, oltre che dalla intenzione del Legislatore.
Le finalità di trasparenza e di protezione, alle quali l'art. 119 T.U.B. innegabilmente consente di assolvere, non legittimano, del resto,
l'affermazione secondo cui sarebbe, tramite detta norma, consentito di derogare alle regole processuali sul riparto degli oneri probatori.
7.4.6. Il principio di diritto che ne è derivato è il seguente: “il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato;
la stessa documentazione non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse” (Cass. n. 24641/2021, cit.).
7.4.7. Siffatto principio, confermato nelle successive pronunce di legittimità (Cass. n. 23861/2022 e n. 24032/2023), si pone, ad avviso del Collegio, in linea con la nuova struttura dell'atto introduttivo il primo grado, per come novellato dalla Riforma Cartabia, che impone all'attore l'indicazione degli elementi di fatto e di diritto a supporto della domanda e di tutti i mezzi istruttori dei quali lo stesso attore intende avvalersi nel corso del giudizio.
Di conseguenza, risulterà ammissibile la sola istanza ex art. 210 c.p.c.,
a condizione che sia stato allegato e documentato il vano esperimento del rimedio, sostanziale, di cui all'art. 119, quarto comma, TUB.
7.4.8. Non è ravvisabile alcuna contraddittorietà nell'ordito motivazionale posto alla base della sentenza impugnata, nella parte in cui avrebbe accolto, nonostante l'assenza della contrattualistica, la domanda riconvenzionale spiegata dalla Banca convenuta.
In realtà, il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale, almeno con riferimento alla posizione della limitatamente alla Parte_1
esposizione, in linea capitale, del C/Anticipi e per effetto della ricognizione di debito operata dalla debitrice nel momento in cui ha invocato una dilazione per il rientro.
Con riferimento, invece, alla esposizione di C/C n. 1000/2858, lo stesso Tribunale ha del pari disatteso la domanda riconvenzionale, sul rilievo che “poiché la pretesa azionata implica la sussistenza di un valido ed efficace rapporto bancario di conto corrente, mancando in atti la prova della valida costituzione del rapporto, ovvero il documento contrattuale per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam, non può procedersi all'accoglimento della richiesta di condanna al pagamento della somma di denaro che, lo si ripete, corrisponde al saldo ad una data certa del rapporto di conto corrente che si assume essere intervenuto tra le parti” (V. pag. 20 della sentenza impugnata).
8. Il rigetto del secondo motivo si porta dietro quello del primo, con il quale parte appellante insiste per la titolarità attiva dei rapporti già in testa alla ma pur sempre attinti dal difetto della CP_5
originaria contrattualistica.
9. Per le medesime ragioni diventa irrilevante la disamina del terzo motivo, con il quale parte appellante censura l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione dei rapporti già in testa alla CP_5
perché estinti in data anteriore al decennio che ha preceduto
[...]
l'azione della Parte_1
Tra l'altro, mette conto evidenziare che l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione è risultata ad abundantiam rispetto alla ragione autonoma (assenza dei contratti), che ha condotto il Tribunale al rigetto della domanda di ripetizione.
Inoltre, con la censura veicolata con il terzo motivo, parte appellante omette di prendere posizione in ordine alla ratio decidendi, dal momento che alla estinzione ultradecennale dei rapporti, l'appellante oppone il non pertinente profilo della natura ripristinatoria delle rimesse (V. pagg. 35 e 36 dell'atto di appello).
10. Il quarto motivo (usura) – si ripete – è assorbito dal rigetto del secondo;
mentre il quinto (contraddittorietà con l'accoglimento della domanda riconvenzionale della Banca) è smentito dal rilievo evidenziato sub 7.4.8., che precede.
11. È fondato, invece, il sesto motivo, con il quale l'appellante Pt_2
contesta la natura autonoma della garanzia prestata in favore della debitrice principale (V. pagg. 38 e 39 dell'atto di appello), per come qualificata dal Tribunale in parte motiva della sentenza impugnata (V. pagg. 21 – 24 della sentenza impugnata).
11.1. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto di qualificare la fideiussione sottoscritta dal nel febbraio 2002, come rapporto autonomo di Pt_2
garanzia, sulla scorta del contenuto dell'art. 7, che “prevede il pagamento da parte del fideiussore a semplice richiesta scritta della banca e indipendentemente da eventuali eccezioni del debitore. Il successivo articolo 8 dispone che la validità della fideiussione prescinde dalla validità degli atti generanti le obbligazioni principali e che nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide la garanzia si intende estesa all'obbligo di restituzione somme erogate.
È noto che l'inserimento in un contratto di fideiussione, come nel caso di specie, di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza, invece, la fideiussione (cfr. Cass. n.
22233/2014)” (V. pagg. 21 e 22 della sentenza impugnata).
11.2. La Sezione, invece, in plurimi precedenti (ex multis, Corte
d'Appello di Napoli, Sez. III^, n. 796/2023 e n. 3378/2022), ha ritenuto che il discrimen tra garanzia autonoma e garanzia accessoria non potesse essere ricondotto la sola presenza, nella prima, della clausola
“a prima richiesta” o similare, la cui presenza è stata ritenuta dal
Tribunale come sintomatica della natura autonoma rispetto al rapporto garantito.
L'orientamento della Sezione ha trovato, di recente, conforto nella giurisprudenza di legittimità, dove si è precisato che la clausola di pagamento a prima richiesta non è sufficiente a qualificare la garanzia quale contratto autonomo, occorrendo altresì la clausola di rinuncia alle eccezioni (Cass. n. 5478/2024).
11.3. La natura autonoma della garanzia ha condotto il Tribunale alla condanna del al pagamento, in favore della anche del Pt_2 CP_3
saldo di C/C n. 1000/2858, escluso, invece, per la debitrice principale,
a causa della omessa produzione del relativo contratto.
Attesa, invece, la natura accessoria della fideiussione omnibus sottoscritta dal questi va mandato assolto dalla domanda di Pt_2
pagamento del saldo relativo al richiamato C/C, per le medesime ragioni che hanno militato per il rigetto della domanda nei confronti della debitrice principale, Parte_1
12. Infondato è, in ultimo, il settimo motivo, con il quale il garante eccepisce la nullità della fideiussione sottoscritta nel febbraio Pt_2
2002, in quanto riproducente clausole conformi ABI, già oggetto della pronuncia n. 55/2005 della Banca d'Italia, per contrasto alla normativa antitrust.
12.1. Parte appellante riconduce la eccepita nullità delle garanzie alla violazione della normativa antitrust, con riferimento alle clausole ABI 2,
6 e 8, riprodotte nella contrattualistica dedotta in lite.
Le SS. UU., nel dicembre del 2021 (n. 41994/2021), hanno qualificato la nullità dei contratti di fideiussione riproducenti lo schema ABI, come nullità parziale, limitata alle sole clausole (2, 6 e 8) inserite nelle fideiussioni omnibus stilate secondo il modello ABI negli anni 2002-
2005, con esclusione, dunque, delle fideiussioni che non abbiano le caratteristiche meramente riproduttive del contratto a monte e di tutte quelle clausole che, singolarmente considerate, pur avendo contenuto derogatorio delle clausole oggetto di nullità parziale, non possono essere messe in correlazione diretta con l'intesa anticoncorrenziale, alla quale è esclusivamente legata la declaratoria di nullità c.d.
“speciale”.
12.2. Del resto, la Sezione, ancor prima dell'intervento delle SS. UU., ha avuto plurime occasioni (Corte d'Appello di Napoli, Sez. III^, n.
5264/2019; n. 2077/2020) per rilevare, con riferimento ai moduli fideiussori predisposti unilateralmente dagli Istituti di credito e sottoposti alla firma del cliente, anche se contenenti le stesse clausole riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, pur se dichiarate illegittime con provvedimento n. 55 del 2005 della Banca
d'Italia, che, in concreto, la nullità del contratto a valle dovesse essere valutata dal Giudice adito alla stregua degli artt. 1418 c.c. e ss. e che potesse trovare applicazione l'art. 1419 c.c., laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite.
12.3. Esclusa, dunque, la nullità totale della fideiussione - anche se contenente le clausole di cui agli articoli 2, 6 e 8 delle vecchie Norme
Bancarie Uniformi considerate anticoncorrenziali – anche la rilevabilità
d'ufficio della nullità relativa è subordinata alla circostanza che essa emerga dai fatti allegati e provati o comunque dagli atti di causa.
12.4. E sotto tale profilo, mette conto evidenziare, anzitutto, l'assenza in atti del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, con il quale si
è acclarata la natura anticoncorrenziale dello schema ABI.
12.5. Del resto, conformemente al disposto dell'art. 1419 c.c., “la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità” (Cass. 2314/2016).
L'estensione della nullità all'intero contratto ha portata eccezionale ed
è a carico di chi ha interesse a far cadere del tutto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla.
12.6. Nel caso concreto, si può ritenere, in mancanza di allegazione e prova del contrario, che il fideiussore, anche in considerazione della qualifica di A.U. e legale rappresentante della avrebbe in Parte_1
ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole anzidette, dovendosi ritenere portatore di un interesse economico al finanziamento bancario, che spiega, appunto, il consenso alla prestazione di garanzia.
Il infatti, ha precisato le proprie conclusioni, insistendo nella Pt_2
richiesta di declaratoria di nullità del contratto di fideiussione, denunciando, tuttavia, il vizio che avrebbe attinto le sole clausole di sopravvivenza, reviviscenza e deroga al 1957 c.c., con l'ulteriore precisazione che il Giudice avrebbe l'obbligo di rilevare d'ufficio l'esistenza di una causa di nullità negoziale di natura speciale o di protezione.
12.7. La tematica, in realtà, è stata affrontata dalla richiamata sentenza delle SS. UU. n. 41994/2021.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale. E tuttavia, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo”. Ciò posto, il Collegio non potrebbe dichiarare d'ufficio la parziale nullità del contratto, andando al di là dei limiti della domanda formulata dalla parte;
tanto più che, nel caso di specie, non è neppure evincibile dal tenore delle difese dell'appellante, anche solo a livello di allegazione, la circostanza che egli abbia interesse a una pronuncia che dichiari il contratto parzialmente nullo, non avendo lo stesso speso alcun argomento al riguardo, neppure all'esito dell'intervento delle SS. UU. del 2021.
13. In definitiva, disattesi il secondo, quinto e settimo motivo, assorbiti il primo, terzo e quarto, in accoglimento del sesto ed in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla odierna appellata, in danno del CP_3 Pt_2
limitatamente alla esposizione di C/C n. 1000/2858.
Di conseguenza, conferma i capi a), b), c), d) ed e) della impugnata sentenza, con esclusione, dunque, dei capi f) e g), che revoca.
14. Quanto alle spese del presente grado, considerato l'accoglimento parziale del gravame, le compensa, in ragione di 1/3, condannando gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento dei residui 2/3, che, tenuto conto del decisum (di poco superiore agli 80 mila euro), dell'attività svolta dai procuratori delle parti (con esclusione della fase istruttoria in senso stretto) e dei parametri (medi, fatta eccezione della fase di trattazione, per la quale si applicano i minimi), si liquidano, per l'intero, come da dispositivo.
14.1. Il favore delle spese, nei medesimi termini (ma limitatamente alla fase decisoria, dal momento che l'intervento della terza si è registrato solo alla vigilia della precisazione delle conclusioni), per come sopra disposti, va riconosciuto anche in favore della terza intervenuta, la quale, pur avendo spiegato intervento adesivo CP_3
dipendente, ha comunque diritto al "rimborso delle spese processuali … senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell'esito favorevole della lite per l'adiuvato, a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesse all'intervento" (Cass. n. 16433/2019; ma V. anche SS. UU. n.
27846/2019 e, da ultimo, Cass. n. 1589/2022).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 26.09.2019, da e da nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_6
e con l'intervento di avverso la sentenza n.
[...] CP_3
2124/2019 del G.U. del Tribunale di Napoli, così provvede:
- disattesi il secondo, quinto e settimo motivo, assorbiti il primo, terzo e quarto, in accoglimento del sesto ed in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla CP_3
odierna appellata, in danno del limitatamente alla esposizione Pt_2
di C/C n. 1000/2858 e, per lo effetto, revoca i capi di condanna di cui alle lett. f) e g) della sentenza impugnata, confermando il resto;
- compensa, in ragione di 1/3, tra tutte le parti, le spese del presente grado, condannando gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento dei residui 2/3, che liquida, per l'intero, in favore di Controparte_6
in complessivi € 12.154,00, oltre rimborso forfettario al 15%,
[...]
Cassa Avv.ti ed IVA, se dovuta;
ed in favore di della CP_3
complessiva somma di € 5.103,00, oltre rimborso forfettario al 15%,
Cassa Avv.ti ed IVA, se dovuta.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 12.02.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. La Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott.ssa Maria Di Lorenzo