Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 09/06/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00977/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00954/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 954 del 2024, proposto da
IA RA CH, Francesco Grossi e RAno Di Natale, rappresentati e difesi dagli avvocati RAno Di Natale e Francesco Grossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Alfano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati in Liquidazione, non costituito in giudizio;
Consorzio di Bonifica della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;
per l'ottemperanza
alla sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro, n. 731/2020 del 17 settembre 2020, pubblicata il 29 settembre 2020, passata in giudicato; nonché per il risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino in Liquidazione e del Consorzio di Bonifica della Calabria, con la relativa documentazione;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Vittorio Carchedi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza n. 731 del 17 settembre 2020, pubblicata il 29 settembre 2020, pronunciata tra IA RA CH, il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati e il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino, la Corte d’Appello di Catanzaro:
- “[accoglieva], per quanto di ragione, l’appello principale e l’appello incidentale e, in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna [va] il Consorzio di bonifica integrale dei bacini meridionali del Cosentino a riammettere CH IA RA nel posto di lavoro precedentemente occupato presso il Consorzio di bonifica della piana di Sibari e della media valle del Crati o in altro posto di lavoro equivalente alle sue mansioni impiegatizie di quinto livello ”;
- confermava la pronuncia del Tribunale di Cosenza di condanna del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati a pagare alla sig.ra CH IA RA la somma di euro 22.673,53, per le differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro, siccome riqualificato e ricostituito sin dalla data della stipula del primo, illegittimo contratto di lavoro a progetto;
- “[compensava] le spese di lite tra i due Consorzi di bonifica e tra CH IA RA e il Consorzio di bonifica appellante ”;
- “[condannava] il Consorzio di bonifica integrale dei bacini meridionali del Cosentino a rifondere a CH IA RA le spese del grado che distrae a favore dei suoi difensori e liquida in € 3.777 oltre accessori di legge, spese generali e rimborso del contributo unificato ”.
2. La sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro è passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione, pronunciata con ordinanza n. 9253 del 4 aprile 2023.
3. Con ricorso notificato alle controparti processuali in data 4 giugno 2024 e, in pari data, depositato, IA RA CH e i suoi procuratori distrattari, avv. Francesco Grossi e avv. RAno Di Natale, si sono rivolti a questo Tribunale Amministrativo Regionale per chiedere l’ottemperanza della citata sentenza della Corte d’Appello mediante:
“ - la riammissione della ricorrente CH IA RA presso il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino e, per effetto della sua soppressione, in forza dell’art. 36 della L.R. della Calabria n. 39 del 10 agosto 2023, presso il Consorzio di Bonifica della Calabria, subentrato ex lege nel rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurato tra le parti sin dal 22/1/2007 - accertato dalla Corte d’Appello - nel posto di lavoro precedentemente occupato presso il Consorzio di bonifica della piana di Sibari e della media valle del Crati in liquidazione, o in altro posto di lavoro equivalente alle sue mansioni impiegatizie di quinto livello, con la piena reintegrazione giuridica ed economica della suddetta dipendente, comprensiva anche della posizione previdenziale e assistenziale;
- il pagamento da parte dell’intimato Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino e/o del Consorzio di Bonifica della Calabria, delle somme di denaro giudizialmente liquidate e dovute ai difensori distrattari della sig.ra CH, avv. Francesco Grossi e avv. RAno Di Natale, nella misura di Euro 6.111,80 (seimila-centoundici-virgola-ottanta), oltre agli interessi maturati e maturandi successivamente al 28 febbraio 2023 sino al saldo effettivo, come da atto di precetto ritualmente notificato in data 27/02/2023, ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre al pagamento di rivalutazione monetaria e interessi maturati e maturandi, ex art. 112 comma 3 c.p.a., sino al saldo effettivo, in adempimento dell’obbligo di conformarsi alla suddetta sentenza n. 731/2020, passata in giudicato ”.
La parte ricorrente ha avanzato, altresì, richiesta di risarcimento del danno, pari alle mancate retribuzioni percepite (maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali), a seguito della diffida del 24 aprile 2021, con la quale è stata chiesta al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino la riammissione al lavoro di IA RA CH, secondo quanto disposto dalla Corte di Appello di Catanzaro.
4. Con successiva memoria, parte ricorrente ha chiesto anche:
- ulteriore condanna del Consorzio di Bonifica della Calabria al pagamento di una somma determinata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., per l’eventuale successivo ritardo nella ricostituzione del rapporto lavorativo;
- la condanna, ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a., del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino e del Consorzio di Bonifica della Calabria al pagamento in suo favore di una somma equitativamente determinata, considerando la temerarietà della loro resistenza in giudizio.
5. Il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati non si è costituito.
6. Si è costituito, invece, il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino, facendo presente di essere stato soppresso, ai sensi dell’art. 36 della Legge Regionale 10 agosto 2023, n. 39, a far data dall’approvazione dello statuto del nuovo Consorzio di Bonifica della Calabria, approvazione avvenuta con delibera del 31 dicembre 2023, n. 2, e chiedendo l’interruzione del processo o, comunque, la dichiarazione di improcedibilità.
7. Si è costituito anche il Consorzio di Bonifica della Calabria, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, anche con riferimento al rapporto di lavoro della ricorrente, poiché, ai sensi dell’art. 36, comma 7, della citata Legge Regionale 10 agosto 2023, n. 39, la successione del Consorzio Unico nei rapporti di lavoro dei dipendenti dei consorzi soppressi è stata limitata a quelli in essere al 31 dicembre 2022, mentre la ricorrente non era in servizio a quella data.
8. Alla camera di consiglio del 28 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il Collegio ritiene che sussistano i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza proposta dalla ricorrente, richiamando, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., le argomentazioni già svolte da questa Sezione in analoghe vicende (cfr. sentenze n. 1416 del 3 ottobre 2024 e n. 1399 del 2 ottobre 2024; quest’ultima confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3259 del 15 aprile 2025), rispetto alle quali non si ravvisano valide ragioni per discostarsi.
10. Come illustrato in quelle occasioni, “ ai sensi dell’art. 36 della Legge Regionale. n. 39 del 2023, i consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della legge, e, dunque, anche il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino, sono stati soppressi e posti in liquidazione, a far data dall'approvazione dello statuto del Consorzio di Bonifica della Calabria, fatta salva la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa, laddove ricorrano i presupposti previsti dalla vigente normativa.
In base alla legge, alla liquidazione provvede un Commissario liquidatore appositamente nominato, nel termine di dodici mesi, prorogabile per altri dodici mesi; solo per le procedure di liquidazione non concluse anche all'esito della disposta proroga si prevede che esse siano definite dal Consorzio di Bonifica della Calabria con gestione separata.
Al contrario, nei rapporti di lavoro, a tempo indeterminato e a tempo determinato, subentra il Consorzio di Bonifica della Calabria.
Nel caso di specie, la condizione sospensiva si è inverata, essendo stato approvato lo statuto del Consorzio di Bonifica della Calabria; ed ancora non è trascorso il termine per la conclusione della liquidazione dei consorzi soppressi.
[…] Orbene, la soppressione di un ente pubblico non determina il venir meno della sua soggettività tutte le volte in cui, pur se la totalità dei rapporti che ad esso facevano capo siano stati trasferiti, di una parte di questi ultimi sia prevista la liquidazione, ove tale liquidazione, anziché, essere svolta da organi ordinari dell'ente subentrato nei rapporti da liquidare, sia compiuta da un organo appositamente istituito in qualità di liquidatore dei rapporti pregressi (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 settembre 2008, n. 23732; Cass. Civ., Sez. III, 9 aprile 2001, n. 5279; TAR Calabria – Reggio Calabria, 3 dicembre 2013, n. 647).
Nel caso di specie, sussistendo un organo straordinario di liquidazione del Consorzio soppresso, non si è verificato il fenomeno di estinzione.
Quindi, il Consorzio di Bonifica Integrale del Bacini Meridionali del Cosentino in liquidazione, così come il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati in liquidazione, sono tenuti ad ottemperare ai capi della sentenza della Corte d’Appello relativi al pagamento di somme di denaro.
[…] Al contrario, a subentrare ex lege nel rapporto di lavoro accertato dalla Corte d’Appello è il Consorzio di Bonifica della Calabria, costituito pendente l’odierno giudizio.
A nulla vale, evidentemente, che il rapporto di lavoro non fosse nei fatti sussistente alla data del 31 dicembre 2022, posto che l’obbligo di costituzione del vincolo era sorto già in precedenza, in forza proprio dell’ottemperanda sentenza della Corte d’Appello, che ha disposto la conversione, con effetto ex tunc, del rapporto di lavoro a progetto della ricorrente (illegittimamente instaurato) in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In questo senso, questo Tribunale Amministrativo Regionale fa proprie le argomentazioni giuridiche spese nella sentenza da eseguire con riferimento al (presupposto) fenomeno successorio nell’obbligo di costituzione del rapporto di lavoro dal più antico (e soppresso) Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati al più recente (ma soppresso anch’esso) Consorzio di Bonifica Integrale del Bacini Meridionali del Cosentino: la soppressione del consorzio impone di riconoscere che il rapporto di lavoro si ricostituisce nei confronti del consorzio di bonifico cessionario; l’applicazione dell’art. 2112 c.c., infatti, non risulta preclusa dalla circostanza che il rapporto non fosse fattualmente in atto, rilevando che esso fosse in atto de iure.
[…] Non è superfluo, a questo punto, sottolineare che l’individuazione dell’attuale debitore della prestazione non è un’indebita integrazione del titolo da parte di questo giudice d’ottemperanza, come sostenuto dalla difesa del Consorzio di Bonifica della Calabria.
Ciò perché il giudicato fa stato non solo tra le parti, ma anche tra gli aventi causa, sicché le valutazioni svolte nei paragrafi che precedono attengono appunto all’individuazione degli aventi causa ”.
11. Dunque, essendo pacifica l’inottemperanza, sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.
12. Va, altresì, accolta la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per l’eventuale ulteriore ritardo nella ricostituzione del rapporto lavorativo, non sussistendo iniquità o altre cause ostative.
La penalità di mora può essere determinata nella misura di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data della notificazione della presente sentenza e fino all’eventuale insediamento del Commissario ad acta.
13. Non può essere accolta, invece, l’ulteriore domanda di risarcimento, proposta con il presente ricorso, in relazione al rifiuto opposto dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino alla riammissione al lavoro della ricorrente. Nel caso di specie, infatti, non sussiste il danno dedotto (ossia la mancata percezione delle retribuzioni dovute, a partire dalla data di costituzione in mora del consorzio), in quanto il dictum giudiziale, di cui si chiede l’esecuzione, ha disposto la conversione, in contratto di lavoro a tempo indeterminato, del rapporto a progetto, che implica l’obbligo, ex tunc , di corrispondere le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di ritardo nella riammissione effettiva. Al riguardo, si osserva, inoltre, che la l’accertamento e la liquidazione dell’ammontare delle retribuzioni dovute spetta al giudice del lavoro.
14. In conclusione, in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dei Consorzi indicati in epigrafe, come meglio specificato in motivazione, di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla sentenza della Corte d’Appello.
È opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza.
15. In caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Dirigente del Settore Forestazione, Vigilanza e controllo Azienda Calabria Verde e controlli consorzi di bonifica, del Dipartimento Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo ex L.R. n. 6/2021 della Regione Calabria, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza.
In caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
16. Quanto, infine, alla richiesta di condanna d’ufficio, a titolo di responsabilità aggravata, ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a., del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino e del Consorzio di Bonifica della Calabria, il Collegio ritiene non ne sussistano i presupposti, non ravvisandosi nel caso di specie la “temerarietà” della condotta processuale delle amministrazioni resistenti, anche in considerazione della complessità della vicenda e delle evidenti difficoltà riscontrate nella gestione di questa fase di riorganizzazione del sistema dei Consorzi di Bonifica regionali.
17. Nondimeno, le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo e distratte in favore dei costituiti procuratori, debbano essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) lo accoglie e, per l’effetto:
- a1) dichiara l’obbligo del Consorzio di Bonifica della Calabria di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro indicata in epigrafe, nella parte in cui “ condanna [va] il Consorzio di bonifica integrale dei bacini meridionali del Cosentino a riammettere CH IA RA nel posto di lavoro precedentemente occupato presso il Consorzio di bonifica della piana di Sibari e della media valle del Crati o in altro posto di lavoro equivalente alle sue mansioni impiegatizie di quinto livello ”;
- a2) dichiara l’obbligo del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro indicata in epigrafe, nella parte in cui “[condannava] il Consorzio di bonifica integrale dei bacini meridionali del Cosentino a rifondere a CH IA RA le spese del grado che distrae a favore dei suoi difensori e liquida in € 3.777 oltre accessori di legge, spese generali e rimborso del contributo unificato ”;
b) nomina Commissario ad acta il Dirigente del Settore Forestazione, Vigilanza e controllo Azienda Calabria Verde e controlli consorzi di bonifica, del Dipartimento Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo ex L.R. n. 6/2021 della Regione Calabria, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, affinché provveda a quanto previsto ai precedenti capi, scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) condanna il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino e il Consorzio di Bonifica della Calabria, al pagamento, in favore di parte ricorrente, e con distrazione in favore dei costituiti procuratori, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in euro 2.852,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
È respinta, invece, la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vittorio Carchedi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO