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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 19/02/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 219/2024
In data 18.2.2025 hanno rassegnato note scritte ai sensi dell'art 127ter cpc:
- per , l'avv. SIMONATO DANIELE Parte_1
- per , l'avv. ROILO Controparte_1
ALEXANDRA
Viste le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., depositando la Sentenza su PCT.
Il Giudice
Werner Mussner
pagina1 di 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 219/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. SIMONATO DANIELE
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. dott. TEBANO GIANLUIGI e dall'avv. dott.
GALLETTI SHIDA
RESISTENTE
pagina2 di 17 CONCLUSIONI
Di parte ricorrente voglia il Giudice adito in qualità di Magistrato del Lavoro:
a) annullare, previa declaratoria di illegittimità nullità o inefficacia di qualsivoglia atto prodromico alla procedura selettiva ivi comprese le disposizioni contenute nel decreto di avvio allegato sub doc. 16 ed allegati mirate a limitare l'accesso della ricorrente alla predetta procedura vuoi per ragioni di durata dell'incarico vuoi per appartenenza ad organismi riconducibili al Consiglio Provinciale, di ogni provvedimento di esclusione deciso dalla
Commissione di selezione ed in particolare l'atto di esclusione del 21.2.2024 a firma del Dott. Albrecht Matzneller per violazione del combinato disposto di cui all'art. 22 comma 4 e comma 10 della L.P. n. 6 del 2022 nonché dell'art. 3 e 24
Cost.;
b) condannare per l'effetto la con sede in 39100 Controparte_1
Bolzano (BZ), Piazza Silvius Magnago 1 C.F. in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore ed in particolare il Presidente della
Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale ovvero la
Commissione di valutazione nominata con decreto della Commissione per la dirigenza n. 2 del 5.12.2023 e n. 1 del 12.1.2024 o altra Commissione di valutazione in diversa composizione da nominarsi come per legge a procedere alla valutazione idoneativa della ricorrente nata il Parte_2
12.10.1967 a , residente a [...], C.F. CP_1
pagina3 di 17 , ai sensi dell'art. 22 comma 10 della L.P. n. 6 del 2023 C.F._1
al fine del conseguimento della qualifica di dirigente di prima fascia;
in via di stretto subordine,
c) condannare con sede in 39100 Bolzano (BZ), Controparte_1
Piazza Silvius Magnago 1 C.F. in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore ed in particolare il Presidente della Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale ovvero la Commissione di valutazione da nominarsi come per legge a procedere alla valutazione idoneativa della ricorrente ai sensi dell'art. 22 comma 4 e comma 10 della L.P. n. 6 del
2023;
in via ulteriormente subordinata;
d) qualora venisse ritenuto impossibile la valutazione della ricorrente ovvero la rinnovazione della relativa procedura accertare l'imputabilità in capo alla di ovvero alla Commissione per la dirigenza del Controparte_1 CP_1
sistema pubblico provinciale ovvero alla Commissione di valutazione del mancato avveramento della condizione intesa quale superamento del giudizio di idoneità stabilito dalla legge al fine dell'iscrizione nel ruolo unico e per l'effetto, visto l'art. 1359 c.c. ordinare l'immediata iscrizione della signora Pt_1
Dott.ssa nata il [...] a , residente a 39100 Bolzano (BZ), Pt_1 CP_1
Via Miramonti 9, C.F. nel RUOLO UNICO DELLA C.F._1
DIRIGENZA A LIVELLO PROVINCIALE con la qualifica di dirigente di prima fascia;
in ogni caso:
pagina4 di 17 e) condannare con sede in 39100 Bolzano (BZ), Controparte_1
Piazza Silvius Magnago 1 C.F. in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese legali nonché dei diritti ed onorari di causa.
Di parte convenuta
Voglia il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis,
- nel merito, per i motivi tutti sopra esposti, respingere tutte le domande della ricorrente in quanto inammissibili o comunque infondate;
- in ogni caso, con vittoria alle spese, diritti, onorari, e il 15% per spese generali su diritti e onorari, oltre agli oneri sociali riflessi nella misura del 23,84%
(23,80% 0,04 ). CP_2 CP_3
pagina5 di 17 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente espone di esser stata assunta dalla Controparte_1
in data 07.04.1992 e di essere stata nominata Direttore dell'Ufficio
[...]
Programmazione provinciale dal 02.05.1997. Avrebbe svolto incarichi dirigenziali, a seguito di concorsi pubblici, presso la Provincia autonoma di
Trento dal 02.09.2002 al 30.03.2010, e, dal 05.11.2012 di essere membro dell'Organismo di valutazione (in breve anche solo OIV) presso la
[...]
. A partire dal 30.12.2014 l'OIV sarebbe stato trasferito Controparte_1
dalla Provincia al Consiglio provinciale e di esser stata comandata dalla
Provincia al Consiglio a partire dal 01.01.2015.
In data 21.02.2017 sarebbe stata nominata coordinatrice dell'OIV fino al
04.11.2017, nell'ottobre 2017 la nomina di membro dell'OIV sarebbe stata prorogata di ulteriori 5 anni e nel novembre dello stesso anno sarebbe stato prorogato di ulteriori 5 anni anche l'incarico di coordinatore dell'OIV. La ricorrente sostiene di essere iscritta nella Sezione B dell'Albo dei dirigenti di cui alla L.P. n. 10/1992 dal 1997 e poi dal 2014, ma che le sarebbe sempre stata negata l'iscrizione alla Sezione A dell'Albo dei dirigenti di cui alla L.P. n.
10/1992 poiché l'incarico di membro dell'OIV sarebbe stato ottenuto senza procedura concorsuale.
A seguito dell'entrata in vigore della L.P. n. 6/2022 le sarebbe stato revocato il comando e sarebbe stata posta in aspettativa non retribuita e di aver firmato un nuovo contatto a tempo indeterminato con la Provincia e, parallelamente,
l'incarico di membro e coordinatore dell'OIV sarebbe stato ribadito in un nuovo contratto a termine con il Consiglio Provinciale.
pagina6 di 17 Dapprima sarebbe stata inserita nel ruolo unico nella seconda fascia “ter” quale dirigente meramente idoneo senza incarico e, successivamente, non più come meramente idonea ma con incarico, con la precisazione “particolare posizione dirigenziale ai sensi della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, articolo 50, comma 7”.
Sostiene di stata sempre inquadrata non solo come dirigente ma come capo di ripartizione con un coefficiente di 1,9, di aver presentato domanda di ammissione alla procedura ex art. 22, decimo comma, L.P. n. 6/2022, bandita dalla Commissione per la Dirigenza del Sistema Pubblico Provinciale ma di esser stata esclusa, nonostante avesse titolo.
2. La , costituendosi, contesta il diritto vantato da parte ricorrente e CP_1
deduce che la ricorrente non avrebbe partecipato al ricorso dirigenziale per la nomina dall'esterno.
Con delibera n. 5 del 12.05.2023 la Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale istituiva ulteriori due sezioni separate del ruolo unico, denominate 1/ter e 2/ter, per l'iscrizione dei dirigenti in posizioni di aspettativa, comando, distacco. Con delibera n. 27 del 12.05.2023 la Commissione deliberava, fra l'altro, di “Di iscrivere la signora nella sezione Parte_1
separata del ruolo unico 2/ter, in quanto ha conseguito l'idoneità per l'assunzione di incarichi dirigenziali di seconda fascia e si trova in posizione di comando”.
Con delibera n. 36 del 26.06.2023 la Commissione pubblicava gli elenchi dei nominativi dei dirigenti del ruolo unico della dirigenza a livello provinciale.
pagina7 di 17 La dott.ssa veniva inserita, ai sensi dell'art. 22, sesto comma, L.P. n. Pt_1
6/2022, nella seconda fascia 2/ter in qualità di “idonea”.
Successivamente, il quinto e sesto comma dell'art. 3, L.P. 29 giugno 2023, n.
12, rispettivamente modificavano il sesto comma e aggiungevano il settimo comma dell'art. 50 della L.P. n. 6/2022.
Inoltre, l'art. 3, secondo e terzo comma, L.P. n. 12/2023, modificava il decimo comma dell'art. 22, L.P. n. 6/2022. In ragione delle modifiche normative intervenute, con delibera di data 27.10.2023, la Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale, in applicazione dell'art. 50, settimo comma,
L.P. n. 6/2022 riconosceva la particolare posizione dirigenziale ricoperta dalla ricorrente e, in applicazione del sesto comma del citato articolo, provvedeva ad iscriverla nella sezione separata del ruolo unico 2/ter, con annotazione
“particolare posizione dirigenziale ai sensi della legge provinciale 21 luglio
2022, n. 6, articolo 50, comma 7 – con incarico”. Al che la ricorrente chiedeva all'amministrazione l'iscrizione nel ruolo ordinario senza alcuna annotazione relativa all'incarico in essere.
La mancata iscrizione all'albo quale dirigente id prima fascia veniva motivata con il fatto della mancata durata complessiva degli incarichi dirigenziali svolti dalla sig.ra quale coordinatrice dell'OIV. È, per contro, tesi di parte Pt_1
ricorrente che la semplice qualifica di membro dell'OIV costituirebbe incarico dirigenziale.
Secondo la Provincia, l'art. 50, settimo comma, L.P. n. 6/2022 specifica per la prima volta che i membri dell'OIV ricoprono una particolare posizione dirigenziale, ma solo dall'entrata in vigore (2023) e senza efficacia retroattiva.
pagina8 di 17 Ciò posto, la ritiene che si dovrebbe indagare se l'incarico dirigenziale CP_1
si potesse desumere da altri elementi fattuali, quali funzioni svolte, attività caratterizzante del ruolo e retribuzione. Posto che il membro dell'OIV avrebbe solo funzione di consulenza, vigilanza e controllo, e non è preposto alla direzione di alcuna struttura dirigenziale (e di alcun personale) e di conseguenza privo di risorse finanziarie, organizzative e strumentali;
senza svolgere alcuna funzione tipica della dirigenza, come sopra delineata, e non sono di conseguenza responsabili del raggiungimento degli obiettivi. Anche i requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione per membro dell'Organismo di valutazione sono differenti rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, per cui la tesi di parte ricorrente si baserebbe esclusivamente sull'elemento retributivo.
In ogni caso la ricorrente avrebbe indicato, nel modulo di partecipazione al concorso, la data del 30.12.2014 come data di inizio dell'incarico presso l'OIV e con ciò si spiega la ragione per cui la Commissione ha preso come riferimento tale data concludendo che gli otto anni quale coordinatrice dell'OIV non erano passati, posto che il bando prevedeva la data finale del 07.07.2023.
Secondo la provincia, qualora si volesse predicare una portata retroattiva o ricognitiva dell'art. 50, settimo comma, L.P. n. 6/2022 (che ha per la prima volta attribuito una particolare posizione dirigenziale ai membri dell'OIV) non si può trascurare come il medesimo comma abbia al contempo inteso parametrare il trattamento economico del membro dell'OIV a quello di un dirigente di seconda fascia, per cui in ogni caso a livello reddituale nulla cambierebbe.
pagina9 di 17 La ricorrente non avrebbe presentato alcuna domanda per la partecipazione alla procedura comparativa di cui all'art. 22, quarto comma, L.P. n. 6/2022 e non potrà, dunque, in alcun modo ambire ad una valutazione in tal senso finalizzata all'ottenimento della prima fascia dirigenziale. Altra persona avrebbe partecipato dopo aver esperito un procedimento ex art 700 cpc, assicurandosi così un risultato positivo per il caso dell'esito positivo del giudizio strumentale.
La conclude per l'inapplicabilità dell'art 1359 cc, posto che alcuna CP_1
condizione era contenuta in alcun contratto.
3. È, innanzitutto, necessario capire se il membro dell'OIV sia da considerarsi dirigente o meno. La ricorrente pacificamente ha ricoperto il ruolo di membro dell'OIV dal 2012.
È chiaro che nella specie non si tratta mai di una dirigenza derivante da funzioni e mansioni concretamente esercitate;
il nome stesso indica che l'OIV è un organismo di controllo, privo di funzioni amministrative proprie, se non residuali, di autogoverno. Dal 2012 la ricorrente era membro dell'OIV e in quanto tale percepiva una retribuzione pari a quella di un direttore di ripartizione, nel contrattò di lavoro si sottolinea che si tratta di un incarico dirigenziale.
Ne discende che il livello di dirigente non è effettivo, ma dovuto – eventualmente – ad una definizione legale;
quindi, una specie di fictio iuris ove una determinata situazione fattuale viene inquadrata giuridicamente in un diverso modo.
pagina10 di 17 È, pertanto, necessario analizzare la normativa che regola la dirigenza e il trattamento legale dei membri dell'OIV.
Legge Provinciale 10/1992:
“Art. 3 (Articolazione della struttura dirigenziale)
(1) La struttura dirigenziale dell'amministrazione provinciale è articolata in:
Segreteria generale;
Direzione generale;
dipartimenti;
non più di 25 ripartizioni;
non più di 160 uffici.
…
Art. 15 (Albo degli aspiranti dirigenti)
(1) Presso la Direzione generale è istituito un apposito albo degli aspiranti dirigenti nel quale sono iscritti i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità per l'assunzione di incarichi dirigenziali.
(2) L'albo degli aspiranti dirigenti consta di due sezioni:
nella sezione A possono essere iscritti fino a 80 dipendenti che hanno conseguito l'idoneità per la nomina a direttore generale, direttore di dipartimento o di ripartizione;
…
pagina11 di 17 Art. 22 (Enti strumentali)
(1) Le disposizioni di cui al presente capo trovano applicazione anche per gli enti pubblici dipendenti dalla di Bolzano o il cui Controparte_1
ordinamento rientra nella competenza legislativa provinciale delegata, intendendosi sostituiti gli organi di governo degli stessi alla Giunta provinciale.
…
Art. 24 (Organismo di valutazione)
(1) In attuazione e per le finalità di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale di autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, presso la Direzione generale della Provincia è istituito un organismo di valutazione per l'effettuazione dei controlli, anche di natura collaborativa, funzionali all'attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e di controllo successivo sulla sana gestione, relativi agli enti locali e agli altri soggetti individuati dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale stesso. [Esso esercita altresì le funzioni di controllo di cui agli articoli 148 e 148/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, attribuite nel restante territorio nazionale ad altri organi.] Degli esiti dei controlli è data notizia al Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e alla competente sezione della Corte dei conti.
(2) L'organismo di valutazione opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione ed in piena autonomia in collaborazione con la Direzione generale ed, eventualmente, in accordo con altri enti o istituzioni pubbliche. Alla
Direzione generale spetta il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere pagina12 di 17 all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione e di controllo, di garantire la trasparenza delle modalità e dei sistemi operativi e di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale.
(3) L'organismo di valutazione è un organo collegiale composto da cinque componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione; i componenti sono nominati dal Presidente della Provincia, nel rispetto delle pari opportunità di genere, per un periodo di cinque anni e possono essere riconfermati per una sola volta. Un membro è nominato su indicazione del Consiglio provinciale ed un membro è nominato su indicazione del Consiglio dei Comuni. I componenti non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo.
Articolo 22 (Enti strumentali)
(1) 1. Le disposizioni di cui al presente capo trovano applicazione anche per gli enti pubblici dipendenti dalla Provincia Autonoma di o il cui CP_1
ordinamento rientra nella competenza legislativa provinciale delegata, intendendosi sostituiti gli organi di governo degli stessi alla Giunta provinciale.”
La legge 8/1994 all'art 4 ha stabilito che “6. Al nucleo di valutazione sono assegnati tre dipendenti di cui uno con funzioni di coordinatore.
Essi sono scelti tra gli iscritti nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti;
vengono nominati dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio per pagina13 di 17 l'organizzazione e del personale, e permangono nella carica per un triennio, salvo rinnovo. Al coordinatore spetta l'indennità di funzione prevista per i direttori di dipartimento, agli altri due componenti del nucleo quella prevista per i direttori di ripartizione con applicazione del coefficiente 1,9.”
L'art. 50 della L.P. n. 6 del 2022 prevedeva l'OIV, senza far riferimento all'inquadramento, e poi, la L.P. n. 12 del 2023 riprende la formulazione originaria, per cui “I membri dell'organismo di valutazione ricoprono una particolare posizione dirigenziale consistente soprattutto nello svolgimento di funzioni di consulenza, vigilanza e controllo … Il trattamento economico complessivo del coordinatore/della coordinatrice è definito dalla contrattazione collettiva con riguardo al trattamento economico medio dei e delle dirigenti di prima fascia dell'Amministrazione provinciale con incarico di direttore/direttrice di ripartizione. Il trattamento economico complessivo degli altri membri è definito dalla contrattazione collettiva con riguardo al trattamento economico di livello più elevato dei e delle dirigenti di seconda fascia dell'Amministrazione provinciale.”
Ora, prima della novella del 2023 da un lato economico erano inquadrati come i dirigenti, e, ove provenienti dalla pubblica amministrazione, dovevano essere selezionati tra coloro che avevano i requisiti per diventare dirigenti, essendo requisito necessario l'iscrizione al relativo albo. Anche dal contratto risultavano remunerati come dirigenti. D'all'altro lato potevano essere nominati anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione, ed è chiaro che la funzione esercitata da tali soggetti non è quella di un dirigente pubblico.
pagina14 di 17 Se quindi, prima della novella si può discutere se i membri OIV siano da considerare soggetti equiparati ai dirigenti, sussistendo argomenti in contro ed a favore, la nuova legge ha risolto il dubbio dichiarando che “I membri dell'organismo di valutazione ricoprono una particolare posizione dirigenziale…”. Ora, parte resistente sostiene che tale novella ha carattere novativo, parte ricorrente vede la norma in linea con quella precedente.
Più che altro, la legge chiarisce una situazione incerta, pari ad una legge di interpretazione autentica, ma nulla fa ritenere che abbia lo scopo di modificare sostanzialmente una situazione previgente. In tal caso ci sarebbero state normative transitorie o altre forme di coordinamento normativo. Proprio il dubbio previgente rendeva necessaria la norma chiarificatrice, e proprio il fatto che i membri non ricoprono alcuna funzione amministrativa in senso proprio rendeva comunque necessaria una norma chiarificatrice.
I membri dell'OIV ricoprono quindi da sempre una “particolare posizione dirigenziale”. La valutazione della commissione valutatrice era quindi errata, la ricorrente è equiparata ad un dirigente dal momento in cui ha ricoperto il ruolo di membro dell'OIV. Entro tale limite la domanda va accolta.
4. Ciò posto le domande attoree sono quanto al presupposto giuridico dell'inquadramento della ricorrente fondate, ma le ulteriori domande vanno rigettate.
Il GO non può ordinare ad un organo amministrativo di tenere un determinato comportamento o prendere una determinata decisione, laddove questo implica comunque scelte amministrative di tipo discrezionale, o simulare ex post un concorso al quale la ricorrente non ha partecipato. In secondo luogo, a livello pagina15 di 17 processuale, non si potrà dare un ordine al Presidente della Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale ovvero alla Commissione di valutazione, senza la sua partecipazione. La Commissione prenderà atto della presente decisione.
È diritto dell'istante avere chiarezza in ordine al suo status lavorativo, e di tale status la dovrà tenere conto. Parimenti non si potrà incidere ex post su CP_1
concorsi o altre procedure amministrative già definite, di competenza esclusiva della PA.
Quanto alle successive domande, la valutazione errata della Commissione di valutazione non è da considerarsi condizione contrattuale, ma, appunto, semplicemente errato inquadramento della dipendente, che ha avuto delle conseguenze negative. L'art 1359 cc, invocato dalla ricorrente, non è quindi applicabile. Semmai Costituisce un inadempimento. Essendo impossibile ripetere in questa sede procedure amministrative complesse, per il passato si potrà, eventualmente, ove ne sussistano i presupposti, chiedere un risarcimento, domanda non posta nel presente giudizio, e per il futuro la PA dovrà agire secondo quanto statuito nella presente sede.
Le ulteriori domande sono quindi infondate per difetto di giurisdizione, in quanto relative all'attività discrezionale e non sindacabile in sede giurisdizionale da parte di un diverso potere.
5. Vista la reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione pagina16 di 17 disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara illegittimo il provvedimento di esclusione deciso dalla
Commissione di selezione ed in particolare l'atto di esclusione del
21.2.2024 a firma del Dott. Albrecht Matzneller dovendosi ritenere che un membro OIV, e quindi la ricorrente, abbia lo status di dirigente,
• compensa le spese di lite.
19 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
pagina17 di 17
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 219/2024
In data 18.2.2025 hanno rassegnato note scritte ai sensi dell'art 127ter cpc:
- per , l'avv. SIMONATO DANIELE Parte_1
- per , l'avv. ROILO Controparte_1
ALEXANDRA
Viste le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., depositando la Sentenza su PCT.
Il Giudice
Werner Mussner
pagina1 di 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 219/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. SIMONATO DANIELE
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. dott. TEBANO GIANLUIGI e dall'avv. dott.
GALLETTI SHIDA
RESISTENTE
pagina2 di 17 CONCLUSIONI
Di parte ricorrente voglia il Giudice adito in qualità di Magistrato del Lavoro:
a) annullare, previa declaratoria di illegittimità nullità o inefficacia di qualsivoglia atto prodromico alla procedura selettiva ivi comprese le disposizioni contenute nel decreto di avvio allegato sub doc. 16 ed allegati mirate a limitare l'accesso della ricorrente alla predetta procedura vuoi per ragioni di durata dell'incarico vuoi per appartenenza ad organismi riconducibili al Consiglio Provinciale, di ogni provvedimento di esclusione deciso dalla
Commissione di selezione ed in particolare l'atto di esclusione del 21.2.2024 a firma del Dott. Albrecht Matzneller per violazione del combinato disposto di cui all'art. 22 comma 4 e comma 10 della L.P. n. 6 del 2022 nonché dell'art. 3 e 24
Cost.;
b) condannare per l'effetto la con sede in 39100 Controparte_1
Bolzano (BZ), Piazza Silvius Magnago 1 C.F. in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore ed in particolare il Presidente della
Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale ovvero la
Commissione di valutazione nominata con decreto della Commissione per la dirigenza n. 2 del 5.12.2023 e n. 1 del 12.1.2024 o altra Commissione di valutazione in diversa composizione da nominarsi come per legge a procedere alla valutazione idoneativa della ricorrente nata il Parte_2
12.10.1967 a , residente a [...], C.F. CP_1
pagina3 di 17 , ai sensi dell'art. 22 comma 10 della L.P. n. 6 del 2023 C.F._1
al fine del conseguimento della qualifica di dirigente di prima fascia;
in via di stretto subordine,
c) condannare con sede in 39100 Bolzano (BZ), Controparte_1
Piazza Silvius Magnago 1 C.F. in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore ed in particolare il Presidente della Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale ovvero la Commissione di valutazione da nominarsi come per legge a procedere alla valutazione idoneativa della ricorrente ai sensi dell'art. 22 comma 4 e comma 10 della L.P. n. 6 del
2023;
in via ulteriormente subordinata;
d) qualora venisse ritenuto impossibile la valutazione della ricorrente ovvero la rinnovazione della relativa procedura accertare l'imputabilità in capo alla di ovvero alla Commissione per la dirigenza del Controparte_1 CP_1
sistema pubblico provinciale ovvero alla Commissione di valutazione del mancato avveramento della condizione intesa quale superamento del giudizio di idoneità stabilito dalla legge al fine dell'iscrizione nel ruolo unico e per l'effetto, visto l'art. 1359 c.c. ordinare l'immediata iscrizione della signora Pt_1
Dott.ssa nata il [...] a , residente a 39100 Bolzano (BZ), Pt_1 CP_1
Via Miramonti 9, C.F. nel RUOLO UNICO DELLA C.F._1
DIRIGENZA A LIVELLO PROVINCIALE con la qualifica di dirigente di prima fascia;
in ogni caso:
pagina4 di 17 e) condannare con sede in 39100 Bolzano (BZ), Controparte_1
Piazza Silvius Magnago 1 C.F. in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese legali nonché dei diritti ed onorari di causa.
Di parte convenuta
Voglia il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis,
- nel merito, per i motivi tutti sopra esposti, respingere tutte le domande della ricorrente in quanto inammissibili o comunque infondate;
- in ogni caso, con vittoria alle spese, diritti, onorari, e il 15% per spese generali su diritti e onorari, oltre agli oneri sociali riflessi nella misura del 23,84%
(23,80% 0,04 ). CP_2 CP_3
pagina5 di 17 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente espone di esser stata assunta dalla Controparte_1
in data 07.04.1992 e di essere stata nominata Direttore dell'Ufficio
[...]
Programmazione provinciale dal 02.05.1997. Avrebbe svolto incarichi dirigenziali, a seguito di concorsi pubblici, presso la Provincia autonoma di
Trento dal 02.09.2002 al 30.03.2010, e, dal 05.11.2012 di essere membro dell'Organismo di valutazione (in breve anche solo OIV) presso la
[...]
. A partire dal 30.12.2014 l'OIV sarebbe stato trasferito Controparte_1
dalla Provincia al Consiglio provinciale e di esser stata comandata dalla
Provincia al Consiglio a partire dal 01.01.2015.
In data 21.02.2017 sarebbe stata nominata coordinatrice dell'OIV fino al
04.11.2017, nell'ottobre 2017 la nomina di membro dell'OIV sarebbe stata prorogata di ulteriori 5 anni e nel novembre dello stesso anno sarebbe stato prorogato di ulteriori 5 anni anche l'incarico di coordinatore dell'OIV. La ricorrente sostiene di essere iscritta nella Sezione B dell'Albo dei dirigenti di cui alla L.P. n. 10/1992 dal 1997 e poi dal 2014, ma che le sarebbe sempre stata negata l'iscrizione alla Sezione A dell'Albo dei dirigenti di cui alla L.P. n.
10/1992 poiché l'incarico di membro dell'OIV sarebbe stato ottenuto senza procedura concorsuale.
A seguito dell'entrata in vigore della L.P. n. 6/2022 le sarebbe stato revocato il comando e sarebbe stata posta in aspettativa non retribuita e di aver firmato un nuovo contatto a tempo indeterminato con la Provincia e, parallelamente,
l'incarico di membro e coordinatore dell'OIV sarebbe stato ribadito in un nuovo contratto a termine con il Consiglio Provinciale.
pagina6 di 17 Dapprima sarebbe stata inserita nel ruolo unico nella seconda fascia “ter” quale dirigente meramente idoneo senza incarico e, successivamente, non più come meramente idonea ma con incarico, con la precisazione “particolare posizione dirigenziale ai sensi della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, articolo 50, comma 7”.
Sostiene di stata sempre inquadrata non solo come dirigente ma come capo di ripartizione con un coefficiente di 1,9, di aver presentato domanda di ammissione alla procedura ex art. 22, decimo comma, L.P. n. 6/2022, bandita dalla Commissione per la Dirigenza del Sistema Pubblico Provinciale ma di esser stata esclusa, nonostante avesse titolo.
2. La , costituendosi, contesta il diritto vantato da parte ricorrente e CP_1
deduce che la ricorrente non avrebbe partecipato al ricorso dirigenziale per la nomina dall'esterno.
Con delibera n. 5 del 12.05.2023 la Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale istituiva ulteriori due sezioni separate del ruolo unico, denominate 1/ter e 2/ter, per l'iscrizione dei dirigenti in posizioni di aspettativa, comando, distacco. Con delibera n. 27 del 12.05.2023 la Commissione deliberava, fra l'altro, di “Di iscrivere la signora nella sezione Parte_1
separata del ruolo unico 2/ter, in quanto ha conseguito l'idoneità per l'assunzione di incarichi dirigenziali di seconda fascia e si trova in posizione di comando”.
Con delibera n. 36 del 26.06.2023 la Commissione pubblicava gli elenchi dei nominativi dei dirigenti del ruolo unico della dirigenza a livello provinciale.
pagina7 di 17 La dott.ssa veniva inserita, ai sensi dell'art. 22, sesto comma, L.P. n. Pt_1
6/2022, nella seconda fascia 2/ter in qualità di “idonea”.
Successivamente, il quinto e sesto comma dell'art. 3, L.P. 29 giugno 2023, n.
12, rispettivamente modificavano il sesto comma e aggiungevano il settimo comma dell'art. 50 della L.P. n. 6/2022.
Inoltre, l'art. 3, secondo e terzo comma, L.P. n. 12/2023, modificava il decimo comma dell'art. 22, L.P. n. 6/2022. In ragione delle modifiche normative intervenute, con delibera di data 27.10.2023, la Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale, in applicazione dell'art. 50, settimo comma,
L.P. n. 6/2022 riconosceva la particolare posizione dirigenziale ricoperta dalla ricorrente e, in applicazione del sesto comma del citato articolo, provvedeva ad iscriverla nella sezione separata del ruolo unico 2/ter, con annotazione
“particolare posizione dirigenziale ai sensi della legge provinciale 21 luglio
2022, n. 6, articolo 50, comma 7 – con incarico”. Al che la ricorrente chiedeva all'amministrazione l'iscrizione nel ruolo ordinario senza alcuna annotazione relativa all'incarico in essere.
La mancata iscrizione all'albo quale dirigente id prima fascia veniva motivata con il fatto della mancata durata complessiva degli incarichi dirigenziali svolti dalla sig.ra quale coordinatrice dell'OIV. È, per contro, tesi di parte Pt_1
ricorrente che la semplice qualifica di membro dell'OIV costituirebbe incarico dirigenziale.
Secondo la Provincia, l'art. 50, settimo comma, L.P. n. 6/2022 specifica per la prima volta che i membri dell'OIV ricoprono una particolare posizione dirigenziale, ma solo dall'entrata in vigore (2023) e senza efficacia retroattiva.
pagina8 di 17 Ciò posto, la ritiene che si dovrebbe indagare se l'incarico dirigenziale CP_1
si potesse desumere da altri elementi fattuali, quali funzioni svolte, attività caratterizzante del ruolo e retribuzione. Posto che il membro dell'OIV avrebbe solo funzione di consulenza, vigilanza e controllo, e non è preposto alla direzione di alcuna struttura dirigenziale (e di alcun personale) e di conseguenza privo di risorse finanziarie, organizzative e strumentali;
senza svolgere alcuna funzione tipica della dirigenza, come sopra delineata, e non sono di conseguenza responsabili del raggiungimento degli obiettivi. Anche i requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione per membro dell'Organismo di valutazione sono differenti rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, per cui la tesi di parte ricorrente si baserebbe esclusivamente sull'elemento retributivo.
In ogni caso la ricorrente avrebbe indicato, nel modulo di partecipazione al concorso, la data del 30.12.2014 come data di inizio dell'incarico presso l'OIV e con ciò si spiega la ragione per cui la Commissione ha preso come riferimento tale data concludendo che gli otto anni quale coordinatrice dell'OIV non erano passati, posto che il bando prevedeva la data finale del 07.07.2023.
Secondo la provincia, qualora si volesse predicare una portata retroattiva o ricognitiva dell'art. 50, settimo comma, L.P. n. 6/2022 (che ha per la prima volta attribuito una particolare posizione dirigenziale ai membri dell'OIV) non si può trascurare come il medesimo comma abbia al contempo inteso parametrare il trattamento economico del membro dell'OIV a quello di un dirigente di seconda fascia, per cui in ogni caso a livello reddituale nulla cambierebbe.
pagina9 di 17 La ricorrente non avrebbe presentato alcuna domanda per la partecipazione alla procedura comparativa di cui all'art. 22, quarto comma, L.P. n. 6/2022 e non potrà, dunque, in alcun modo ambire ad una valutazione in tal senso finalizzata all'ottenimento della prima fascia dirigenziale. Altra persona avrebbe partecipato dopo aver esperito un procedimento ex art 700 cpc, assicurandosi così un risultato positivo per il caso dell'esito positivo del giudizio strumentale.
La conclude per l'inapplicabilità dell'art 1359 cc, posto che alcuna CP_1
condizione era contenuta in alcun contratto.
3. È, innanzitutto, necessario capire se il membro dell'OIV sia da considerarsi dirigente o meno. La ricorrente pacificamente ha ricoperto il ruolo di membro dell'OIV dal 2012.
È chiaro che nella specie non si tratta mai di una dirigenza derivante da funzioni e mansioni concretamente esercitate;
il nome stesso indica che l'OIV è un organismo di controllo, privo di funzioni amministrative proprie, se non residuali, di autogoverno. Dal 2012 la ricorrente era membro dell'OIV e in quanto tale percepiva una retribuzione pari a quella di un direttore di ripartizione, nel contrattò di lavoro si sottolinea che si tratta di un incarico dirigenziale.
Ne discende che il livello di dirigente non è effettivo, ma dovuto – eventualmente – ad una definizione legale;
quindi, una specie di fictio iuris ove una determinata situazione fattuale viene inquadrata giuridicamente in un diverso modo.
pagina10 di 17 È, pertanto, necessario analizzare la normativa che regola la dirigenza e il trattamento legale dei membri dell'OIV.
Legge Provinciale 10/1992:
“Art. 3 (Articolazione della struttura dirigenziale)
(1) La struttura dirigenziale dell'amministrazione provinciale è articolata in:
Segreteria generale;
Direzione generale;
dipartimenti;
non più di 25 ripartizioni;
non più di 160 uffici.
…
Art. 15 (Albo degli aspiranti dirigenti)
(1) Presso la Direzione generale è istituito un apposito albo degli aspiranti dirigenti nel quale sono iscritti i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità per l'assunzione di incarichi dirigenziali.
(2) L'albo degli aspiranti dirigenti consta di due sezioni:
nella sezione A possono essere iscritti fino a 80 dipendenti che hanno conseguito l'idoneità per la nomina a direttore generale, direttore di dipartimento o di ripartizione;
…
pagina11 di 17 Art. 22 (Enti strumentali)
(1) Le disposizioni di cui al presente capo trovano applicazione anche per gli enti pubblici dipendenti dalla di Bolzano o il cui Controparte_1
ordinamento rientra nella competenza legislativa provinciale delegata, intendendosi sostituiti gli organi di governo degli stessi alla Giunta provinciale.
…
Art. 24 (Organismo di valutazione)
(1) In attuazione e per le finalità di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale di autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, presso la Direzione generale della Provincia è istituito un organismo di valutazione per l'effettuazione dei controlli, anche di natura collaborativa, funzionali all'attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e di controllo successivo sulla sana gestione, relativi agli enti locali e agli altri soggetti individuati dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale stesso. [Esso esercita altresì le funzioni di controllo di cui agli articoli 148 e 148/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, attribuite nel restante territorio nazionale ad altri organi.] Degli esiti dei controlli è data notizia al Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e alla competente sezione della Corte dei conti.
(2) L'organismo di valutazione opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione ed in piena autonomia in collaborazione con la Direzione generale ed, eventualmente, in accordo con altri enti o istituzioni pubbliche. Alla
Direzione generale spetta il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere pagina12 di 17 all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione e di controllo, di garantire la trasparenza delle modalità e dei sistemi operativi e di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale.
(3) L'organismo di valutazione è un organo collegiale composto da cinque componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione; i componenti sono nominati dal Presidente della Provincia, nel rispetto delle pari opportunità di genere, per un periodo di cinque anni e possono essere riconfermati per una sola volta. Un membro è nominato su indicazione del Consiglio provinciale ed un membro è nominato su indicazione del Consiglio dei Comuni. I componenti non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo.
Articolo 22 (Enti strumentali)
(1) 1. Le disposizioni di cui al presente capo trovano applicazione anche per gli enti pubblici dipendenti dalla Provincia Autonoma di o il cui CP_1
ordinamento rientra nella competenza legislativa provinciale delegata, intendendosi sostituiti gli organi di governo degli stessi alla Giunta provinciale.”
La legge 8/1994 all'art 4 ha stabilito che “6. Al nucleo di valutazione sono assegnati tre dipendenti di cui uno con funzioni di coordinatore.
Essi sono scelti tra gli iscritti nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti;
vengono nominati dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio per pagina13 di 17 l'organizzazione e del personale, e permangono nella carica per un triennio, salvo rinnovo. Al coordinatore spetta l'indennità di funzione prevista per i direttori di dipartimento, agli altri due componenti del nucleo quella prevista per i direttori di ripartizione con applicazione del coefficiente 1,9.”
L'art. 50 della L.P. n. 6 del 2022 prevedeva l'OIV, senza far riferimento all'inquadramento, e poi, la L.P. n. 12 del 2023 riprende la formulazione originaria, per cui “I membri dell'organismo di valutazione ricoprono una particolare posizione dirigenziale consistente soprattutto nello svolgimento di funzioni di consulenza, vigilanza e controllo … Il trattamento economico complessivo del coordinatore/della coordinatrice è definito dalla contrattazione collettiva con riguardo al trattamento economico medio dei e delle dirigenti di prima fascia dell'Amministrazione provinciale con incarico di direttore/direttrice di ripartizione. Il trattamento economico complessivo degli altri membri è definito dalla contrattazione collettiva con riguardo al trattamento economico di livello più elevato dei e delle dirigenti di seconda fascia dell'Amministrazione provinciale.”
Ora, prima della novella del 2023 da un lato economico erano inquadrati come i dirigenti, e, ove provenienti dalla pubblica amministrazione, dovevano essere selezionati tra coloro che avevano i requisiti per diventare dirigenti, essendo requisito necessario l'iscrizione al relativo albo. Anche dal contratto risultavano remunerati come dirigenti. D'all'altro lato potevano essere nominati anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione, ed è chiaro che la funzione esercitata da tali soggetti non è quella di un dirigente pubblico.
pagina14 di 17 Se quindi, prima della novella si può discutere se i membri OIV siano da considerare soggetti equiparati ai dirigenti, sussistendo argomenti in contro ed a favore, la nuova legge ha risolto il dubbio dichiarando che “I membri dell'organismo di valutazione ricoprono una particolare posizione dirigenziale…”. Ora, parte resistente sostiene che tale novella ha carattere novativo, parte ricorrente vede la norma in linea con quella precedente.
Più che altro, la legge chiarisce una situazione incerta, pari ad una legge di interpretazione autentica, ma nulla fa ritenere che abbia lo scopo di modificare sostanzialmente una situazione previgente. In tal caso ci sarebbero state normative transitorie o altre forme di coordinamento normativo. Proprio il dubbio previgente rendeva necessaria la norma chiarificatrice, e proprio il fatto che i membri non ricoprono alcuna funzione amministrativa in senso proprio rendeva comunque necessaria una norma chiarificatrice.
I membri dell'OIV ricoprono quindi da sempre una “particolare posizione dirigenziale”. La valutazione della commissione valutatrice era quindi errata, la ricorrente è equiparata ad un dirigente dal momento in cui ha ricoperto il ruolo di membro dell'OIV. Entro tale limite la domanda va accolta.
4. Ciò posto le domande attoree sono quanto al presupposto giuridico dell'inquadramento della ricorrente fondate, ma le ulteriori domande vanno rigettate.
Il GO non può ordinare ad un organo amministrativo di tenere un determinato comportamento o prendere una determinata decisione, laddove questo implica comunque scelte amministrative di tipo discrezionale, o simulare ex post un concorso al quale la ricorrente non ha partecipato. In secondo luogo, a livello pagina15 di 17 processuale, non si potrà dare un ordine al Presidente della Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale ovvero alla Commissione di valutazione, senza la sua partecipazione. La Commissione prenderà atto della presente decisione.
È diritto dell'istante avere chiarezza in ordine al suo status lavorativo, e di tale status la dovrà tenere conto. Parimenti non si potrà incidere ex post su CP_1
concorsi o altre procedure amministrative già definite, di competenza esclusiva della PA.
Quanto alle successive domande, la valutazione errata della Commissione di valutazione non è da considerarsi condizione contrattuale, ma, appunto, semplicemente errato inquadramento della dipendente, che ha avuto delle conseguenze negative. L'art 1359 cc, invocato dalla ricorrente, non è quindi applicabile. Semmai Costituisce un inadempimento. Essendo impossibile ripetere in questa sede procedure amministrative complesse, per il passato si potrà, eventualmente, ove ne sussistano i presupposti, chiedere un risarcimento, domanda non posta nel presente giudizio, e per il futuro la PA dovrà agire secondo quanto statuito nella presente sede.
Le ulteriori domande sono quindi infondate per difetto di giurisdizione, in quanto relative all'attività discrezionale e non sindacabile in sede giurisdizionale da parte di un diverso potere.
5. Vista la reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione pagina16 di 17 disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara illegittimo il provvedimento di esclusione deciso dalla
Commissione di selezione ed in particolare l'atto di esclusione del
21.2.2024 a firma del Dott. Albrecht Matzneller dovendosi ritenere che un membro OIV, e quindi la ricorrente, abbia lo status di dirigente,
• compensa le spese di lite.
19 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
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