Articolo 1 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 2
Versione
6 maggio 1952
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE
DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE
(Navigazione marittima)


Art. 1.
(Circoscrizioni)


La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'articolo 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica.
Con decreto del Presidente della Repubblica e' altresi' stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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