Cass. civ., sez. III, sentenza 09/01/2024, n. 822
CASS
Sentenza 9 gennaio 2024

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L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese. (In applicazione del principio, la S.C. ha negato la nullità della sentenza impugnata che, rilevando d'ufficio il caso fortuito, non aveva concesso termine a difesa ex art. 101 c.p.c., posto che non si trattava di una nuova questione di fatto, ma di una diversa ricostruzione della vicenda con parziale riqualificazione dei medesimi fatti).

Commentario1

  • 1Cassazione 7114/2026: nullità fideiussioni ABI e obbligo del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.
    Redazione - Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 6 maggio 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 09/01/2024, n. 822
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 822
Data del deposito : 9 gennaio 2024

Testo completo