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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/04/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14121/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14121/2024 promossa da:
( ), nato in [...] in data [...], residente in Parte_1 C.F._1
Bagno a Ripoli (FI) Via Galileo Galilei n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Eleonora Casini e dall'
Avv. Benedetta Bianchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Firenze (FI),
Via Arnolfo n. 43
RICORRENTE
e
(C.F.: ), nato il [...] in [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Jacopo
Nannini, del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze (FI), Viale
Matteotti 64
RESISTENTE
e
Con la partecipazione ex lege del PM (visti del 10/12/2024 e del 12/12/2024) pagina 1 di 3 Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Posta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“di cui all'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 10/4/2025, con il quale hanno chiesto al Tribunale di disporre: “affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori;
collocamento del minore presso l'abitazione familiare, che viene assegnata alla madre Parte_1
frequentazione genitori/figlio paritetica secondo le schema. gg 4 con un genitore e gg. 3 con l'altro genitore nella prima e terza settimana;
nella seconda e quarta settimana gg. 3 con un genitore e gg. 4 con l'altro genitore, con cambio nel giorno di lunedì, allorquando un genitore porterà il minore a scuola e l'altro lo riprenderà; periodi estivi e festivi come da rispettivi atti introduttivi: nel periodo natalizio una settimana con ciascun genitore, comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale
(periodi: dalla fine dell'attività scolastica al 31 dicembre ore 10:00; dal 31 dicembre ore 10:00 fino al rientro a scuola); durante le festività pasquali, tre giorni con ciascun genitore, alternando annualmente il giorno di Pasqua (periodi: dalla fine dell'attività scolastica fino al lunedì dopo Pasqua ore 10:00; dal lunedì dopo Pasqua ore 10:00 fino al rientro a scuola); due settimane d'agosto con ciascun genitore, anche non consecutive;
onere per di corrispondere mensilmente a Controparte_1
l'importo di e. 200 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat quale contributo per il Parte_1
mantenimento del figlio;
suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore, da individuarsi secondo le Linee Guida del CMF del 2017; assegnazione dell'AUU in via integrale dalla madre integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
Parte_1
si impegna, nelle more della decisione del Tribunale, ad andare a dormire dai propri Controparte_1
genitori a partire da sabato 12/4/2025”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 6/12/2024, ha adìto il Tribunale di Firenze al fine di Parte_1
ottenere la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali con in ordine al Controparte_1
figlio comune , nato il [...] dalla convivenza more uxorio, non ancora cessata;
si è Per_1
costituito in giudizio in data 4/02/2025; la causa è proseguita in istruttoria avanti al Giudice delegato fino a quando, all'udienza del 10/04/2025, espletato l'ascolto del minore, le parti hanno rinvenuto un accordo su tutti i punti rilevanti, chiedendo il recepimento delle conclusioni concordate in epigrafe riportate, di tal chè il Giudice ha posto la causa in decisione, senza concessione dei termini per memorie. pagina 2 di 3 2) Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel corso dell'udienza del 10/04/2025 meritano accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli dell'interesse del figlio minore . Per_1
3) Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, in ragione dell'accordo raggiunto, così come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, così dispone:
- prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 10/04/2025, provvedendo in conformità;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10/04/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
Il Giudice La Presidente dott.ssa Monica Tarchi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14121/2024 promossa da:
( ), nato in [...] in data [...], residente in Parte_1 C.F._1
Bagno a Ripoli (FI) Via Galileo Galilei n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Eleonora Casini e dall'
Avv. Benedetta Bianchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Firenze (FI),
Via Arnolfo n. 43
RICORRENTE
e
(C.F.: ), nato il [...] in [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Jacopo
Nannini, del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze (FI), Viale
Matteotti 64
RESISTENTE
e
Con la partecipazione ex lege del PM (visti del 10/12/2024 e del 12/12/2024) pagina 1 di 3 Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Posta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“di cui all'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 10/4/2025, con il quale hanno chiesto al Tribunale di disporre: “affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori;
collocamento del minore presso l'abitazione familiare, che viene assegnata alla madre Parte_1
frequentazione genitori/figlio paritetica secondo le schema. gg 4 con un genitore e gg. 3 con l'altro genitore nella prima e terza settimana;
nella seconda e quarta settimana gg. 3 con un genitore e gg. 4 con l'altro genitore, con cambio nel giorno di lunedì, allorquando un genitore porterà il minore a scuola e l'altro lo riprenderà; periodi estivi e festivi come da rispettivi atti introduttivi: nel periodo natalizio una settimana con ciascun genitore, comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale
(periodi: dalla fine dell'attività scolastica al 31 dicembre ore 10:00; dal 31 dicembre ore 10:00 fino al rientro a scuola); durante le festività pasquali, tre giorni con ciascun genitore, alternando annualmente il giorno di Pasqua (periodi: dalla fine dell'attività scolastica fino al lunedì dopo Pasqua ore 10:00; dal lunedì dopo Pasqua ore 10:00 fino al rientro a scuola); due settimane d'agosto con ciascun genitore, anche non consecutive;
onere per di corrispondere mensilmente a Controparte_1
l'importo di e. 200 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat quale contributo per il Parte_1
mantenimento del figlio;
suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore, da individuarsi secondo le Linee Guida del CMF del 2017; assegnazione dell'AUU in via integrale dalla madre integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
Parte_1
si impegna, nelle more della decisione del Tribunale, ad andare a dormire dai propri Controparte_1
genitori a partire da sabato 12/4/2025”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 6/12/2024, ha adìto il Tribunale di Firenze al fine di Parte_1
ottenere la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali con in ordine al Controparte_1
figlio comune , nato il [...] dalla convivenza more uxorio, non ancora cessata;
si è Per_1
costituito in giudizio in data 4/02/2025; la causa è proseguita in istruttoria avanti al Giudice delegato fino a quando, all'udienza del 10/04/2025, espletato l'ascolto del minore, le parti hanno rinvenuto un accordo su tutti i punti rilevanti, chiedendo il recepimento delle conclusioni concordate in epigrafe riportate, di tal chè il Giudice ha posto la causa in decisione, senza concessione dei termini per memorie. pagina 2 di 3 2) Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel corso dell'udienza del 10/04/2025 meritano accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli dell'interesse del figlio minore . Per_1
3) Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, in ragione dell'accordo raggiunto, così come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, così dispone:
- prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 10/04/2025, provvedendo in conformità;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10/04/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
Il Giudice La Presidente dott.ssa Monica Tarchi dott.ssa Silvia Governatori
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