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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 08/09/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1192/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
dott. Daniela Fedele Consigliere
dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.° 1192/2022 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 30.4.2025, promossa da
nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
G. e G. Paglia, n. 11, codice fiscale , rappresentata e difesa CodiceFiscale_1
dall'AVV. RENATA COLOPI del Foro di Bergamo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seriate (BG), via Nazionale n. 93, giusta procura alle liti in calce al presente atto, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni via fax al n.
035/0663239 o via posta elettronica certificata all'indirizzo
Email_1
APPELLANTE contro n persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Danilo Passoni, Claudio Bellotti e Marco Tarenghi,
del foro di Monza procuratori anche domiciliatari giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza n.° 1133/2022 del Tribunale di Bergamo Quarta
Sezione Civile, del 11.5.2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, così giudicare per tutte le causali di cui alla narrativa del presente atto, nonché di tutti i precedenti e successivi atti,
deduzioni e scritti difensivi:
- In via preliminare:
- dichiarare il proposto appello inammissibile per la genericità e la mancanza di alternative ricostruzione della vicenda, con tutte le conseguenti statuizione di legge.
- dichiarare parte appellante decaduta dal diritto alla garanzia relativamente agli asseriti vizi e difetti delle opere e, comunque, dichiarare prescritta l'azione incardinata ex adverso per intervenuto decorso del relativo termine prescrizionale.
- Nel merito:
- rigettare l'appello proposto dalla IG.ra avverso la sentenza n. Parte_1
1133/2022 resa dal Tribunale di Bergamo in data 10.5.2022 e pubblicata in data
11.5.2022, e per l'effetto confermarla, eventualmente anche con diversa motivazione;
- in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande, pretese,
eccezioni e conclusioni proposte dall'appellante nei confronti di e per Controparte_1
l'effetto rigettarle;
- dichiarare comunque tenuta e, per l'effetto, condannare in ogni caso la IG.ra
[...]
al pagamento, in favore di della somma di Euro 19.100,00= Parte_1 Controparte_1
portata dalla sentenza qui gravata, o di quella diversa, maggiore o minore, che risulterà
in corso di causa, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.; il tutto oltre agli interessi dal dovuto al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimb. spese generali
15%, contr. int. Cassa ed I.V.A.. CP_2
In via istruttoria in caso di rimessione della causa in istruttoria, esclusivamente occorrendo e senza inversione alcuna dell'onere probatorio, si chiede:
a) l'ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che nel dicembre 2018 entrava in contatto con la IG.ra , Controparte_1 Pt_1
che necessitava della sistemazione, trasformazione e ristrutturazione dei bagni e del ripostiglio di casa.
2. Vero che a seguito delle intese intercorse la IG.ra commissionava Pt_1 CP_1
(come da doc. n. 2, che si rammostra) la realizzazione delle opere elencate nel
[...]
capitolato d'appalto prodotto sub doc. n. 4 di controparte (che pure si rammostra),
opere da eseguirsi nell'immobile sito in Bergamo, Via Giorgio e Guido Paglia n. 11.
3. Vero che intraprendeva l'esecuzione delle opere commissionatele, di cui CP_1
al capitolo che precede, verso la fine di Marzo 2019. 4. Vero che i lavori relativi alla realizzazione del primo bagno venivano conclusi da verso il 10 aprile 2019 e poco dopo intraprendeva la CP_1 CP_1
ristrutturazione del secondo bagno e della lavanderia.
5. Vero che nella nuova lavanderia realizzata nell'immobile della IG.ra CP_1
ha altresì provveduto alla piastrellatura del locale fino a soffitto, invece che Pt_1
fino a metà parete, come concordato con la IG.ra , al posto della demolizione Pt_1
del muro della cucina.
6. Vero che nel periodo in cui stava eseguendo le opere da capitolato CP_1
commissionatele dalla IG.ra , quest'ultima commissionava altresì ad Pt_1 CP_1
ulteriori opere “extra” capitolato, tra le quali una libreria completa in cartongesso,
oltre ad altri lavori di minore entità (controsoffitti, creazione di nicchie, piastrellature diverse e/o più ampie di quelle da capitolato, opere impiantistiche idrauliche ed elettriche ed altro), da eseguirsi nel medesimo immobile.
7. Vero che realizzava anche le opere “extra” capitolato, di cui al capitolo CP_1
che precede, secondo le richieste ed indicazioni ricevute dalla IG.ra . Pt_1
8. Vero che completava l'esecuzione anche delle opere “extra” Controparte_1
capitolato nell'immobile sito in Bergamo, Via Giorgio e Guido Paglia n. 11 verso la fine di Giugno 2019, dopo aver completato quello commissionatele dalla IG.ra con il capitolato originario. Pt_1
9. Vero che le opere extra capitolato realizzate da consistono nella CP_1
realizzazione di una libreria completa in cartongesso artigianale, nella realizzazione di nuovi controsoffitti in cartongesso nel bagno padronale, con predisposizione per l'incasso di faretti, nella realizzazione in bagno di due nicchie completamente piastrellate ed altre opere ancora relative agli impianti idraulici ed elettrici.
10. Vero che il corrispettivo delle opere extra capitolato, di cui al capitolo che precede,
già comprensivo dello sconto applicato da alle prestazioni extra capitolato CP_1
(essendovi già il cantiere aperto), è stato definito a corpo in complessivi €. 6.300,00=
oltre IVA.
11. Vero che il valore della sola libreria completa in cartongesso realizzata su misura da un artigiano cartongessista, a prezzo pieno e senza sconto, è pari a circa €.
6.000,00= oltre IVA.
12. Vero che in ognuna delle occasioni in cui il IG. si è recato presso Testimone_1
l'immobile sito in Bergamo, Via Giorgio e Guido Paglia n. 11 della IG.ra per Pt_1
verificare l'andamento delle opere e/o parlare con quest'ultima, era sempre presente almeno uno dei suoi collaboratori e cioè il IG. il IG. CP_3 Controparte_4
o il IG. Parte_2
13. Vero che in occasione delle visite effettuate dal IG. presso Testimone_1
l'immobile sito in Bergamo, Via Giorgio e Guido Paglia n. 11 della IG.ra , il Pt_1
IG. ha incontrato solo la IG.ra , il marito o il figlio della stessa. Tes_1 Pt_1
14. Vero che durante l'effettuazione delle opere di cantiere nello stabile è ammessa solo la presenza dei proprietari e degli addetti alle lavorazioni, con esclusione di terzi estranei alle opere.
15. Vero che in alcuna circostanza la IG.ra ha contestato le opere realizzate Pt_1
da e/o ne ha denunciato vizi e difetti, lamentandosi dei lavori e delle CP_1
tempistiche dei medesimi con il IG. . Testimone_1
Si indicano quali testi su tutti i capitoli sopra formulati i seguenti: -IG. Via San Marco 12, Zogno (BG); CP_3
-IG. Via Mantegna 1/B, Basiano (MI); Controparte_4
-IG. Via Dott. Natale Bocchio 23, Zerbolò (PV); Controparte_5
-IG. Ginetto Rubini, Via NC Bassa 6, NC (BG).
Si chiede sin d'ora di essere ammessi con i suindicati testi anche alla prova contraria in caso di ammissione di capitoli di prova ex adverso formulati.
b) il rigetto dei capitoli di prova orale articolati dall'appellante, perché inammissibili ed irrilevanti per tutti i motivi esposti nel presente atto, ed in subordine l'ammissione di prova contraria su quelli eventualmente ammessi, con i medesimi testi di cui a quella diretta;
c) esclusivamente occorrendo, in estremo subordine e solo laddove l'ill.mo Tribunale
adito lo ritenesse necessario, si chiede sin d'ora di disporre CTU estimativa del valore delle opere “extra” contratto eseguite da nell'immobile sito in Bergamo, Via CP_1
Giorgio e Guido Paglia n. 11 della IG.ra onde confermare e/o comunque Pt_1
valutare il valore ed i compenso dovuto per la realizzazione di dette opere (la libreria completa in cartongesso artigianale, i nuovi controsoffitti in cartongesso nel bagno padronale, con predisposizione per l'incasso di faretti, la realizzazione in bagno di due nicchie completamente piastrellate ed altre opere ancora relative agli impianti idraulici ed elettrici).”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, così giudicare per tutte le causali di cui alla narrativa del presente atto, nonché di tutti i precedenti e successivi atti, deduzioni e scritti difensivi: - In via preliminare:
- dichiarare il proposto appello inammissibile per la genericità e la mancanza di alternative ricostruzione della vicenda, con tutte le conseguenti statuizione di legge.
- dichiarare parte appellante decaduta dal diritto alla garanzia relativamente agli asseriti vizi e difetti delle opere e, comunque, dichiarare prescritta l'azione incardinata ex adverso per intervenuto decorso del relativo termine prescrizionale.
- Nel merito:
- rigettare l'appello proposto dalla IG.ra avverso la sentenza n. Parte_1
1133/2022 resa dal Tribunale di Bergamo in data 10.5.2022 e pubblicata in data
11.5.2022, e per l'effetto confermarla, eventualmente anche con diversa motivazione;
- in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande, pretese,
eccezioni e conclusioni proposte dall'appellante nei confronti di Controparte_1
e per l'effetto rigettarle;
- dichiarare comunque tenuta e, per l'effetto, condannare in ogni caso la IG.ra al pagamento, in favore di della somma di Euro Parte_1 Controparte_1
19.100,00= portata dalla sentenza qui gravata, o di quella diversa, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.; il tutto oltre agli interessi dal dovuto al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimb. Spese generali
15%, contr. int. Cassa Forense ed I.V.A..
In via istruttoria in caso di rimessione della causa in istruttoria, esclusivamente occorrendo e senza inversione alcuna dell'onere probatorio, si chiede:
a) l'ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che nel dicembre 2018 entrava in contatto con la IG.ra Controparte_1
, che necessitava della sistemazione, trasformazione e ristrutturazione dei bagni Pt_1
e del ripostiglio di casa.
2. Vero che a seguito delle intese intercorse la IG.ra commissionava Pt_1 CP_1
(come da doc. n. 2, che si rammostra) la realizzazione delle opere elencate nel
[...]
capitolato d'appalto prodotto sub doc. n. 4 di controparte (che pure si rammostra),
opere da eseguirsi nell'immobile sito in Bergamo, Via Giorgio e Guido Paglia n. 11.
3. Vero che intraprendeva l'esecuzione delle opere commissionatele, di cui CP_1
al capitolo che precede, verso la fine di Marzo 2019.
4. Vero che i lavori relativi alla realizzazione del primo bagno venivano conclusi da verso il 10 aprile 2019 e poco dopo intraprendeva la CP_1 CP_1
ristrutturazione del secondo bagno e della lavanderia.
5. Vero che nella nuova lavanderia realizzata nell'immobile della IG.ra CP_1
ha altresì provveduto alla piastrellatura del locale fino a soffitto, invece che Pt_1
fino a metà parete, come concordato con la IG.ra , al posto della demolizione Pt_1
del muro della cucina.
6. Vero che nel periodo in cui stava eseguendo le opere da capitolato CP_1
commissionatele dalla IG.ra , quest'ultima commissionava altresì ad Pt_1 CP_1
ulteriori opere “extra” capitolato, tra le quali una libreria completa in cartongesso, oltre ad altri lavori di minore entità (controsoffitti, creazione di nicchie, piastrellature diverse e/o più ampie di quelle da capitolato, opere impiantistiche idrauliche ed elettriche ed altro), da eseguirsi nel medesimo immobile.
7. Vero che realizzava anche le opere “extra” capitolato, di cui al capitolo CP_1
che precede, secondo le richieste ed indicazioni ricevute dalla IG.ra . Pt_1
8. Vero che completava l'esecuzione anche delle opere “extra” Controparte_1
capitolato nell'immobile sito in Bergamo, Via Giorgio e Guido Paglia n. 11 verso la fine di Giugno 2019, dopo aver completato quello commissionatele dalla IG.ra Pt_1
con il capitolato originario.
9. Vero che le opere extra capitolato realizzate da consistono nella CP_1
realizzazione di una libreria completa in cartongesso artigianale, nella realizzazione di nuovi controsoffitti in cartongesso nel bagno padronale, con predisposizione per l'incasso di faretti, nella realizzazione in bagno di due nicchie completamente piastrellate ed altre opere ancora relative agli impianti idraulici ed elettrici.
10. Vero che il corrispettivo delle opere extra capitolato, di cui al capitolo che precede,
già comprensivo dello sconto applicato da alle prestazioni extra capitolato CP_1
(essendovi già il cantiere aperto), è stato definito a corpo in complessivi €. 6.300,00=
oltre IVA.
11. Vero che il valore della sola libreria completa in cartongesso realizzata su misura da un artigiano cartongessista, a prezzo pieno e senza sconto, è pari a circa €.
6.000,00= oltre IVA.
12. Vero che in ognuna delle occasioni in cui il IG. si è recato presso Testimone_1
l'immobile sito in Bergamo, Via Giorgio e Guido Paglia n. 11 della IG.ra per Pt_1
verificare l'andamento delle opere e/o parlare con quest'ultima, era sempre presenteb almeno uno dei suoi collaboratori e cioè il IG. il IG. CP_3 Controparte_4
o il IG. Parte_2 13. Vero che in occasione delle visite effettuate dal IG. presso Testimone_1
l'immobile sito in Bergamo, Via Giorgio e Guido Paglia n. 11 della IG.ra , il Pt_1
IG. ha incontrato solo la IG.ra , il marito o il figlio della stessa. Tes_1 Pt_1
14. Vero che durante l'effettuazione delle opre di cantiere nello stabile è ammessa solo la presenza dei proprietari e degli addetti alle lavorazioni, con esclusione di terzi estranei alle opere.
15. Vero che in alcuna circostanza la IG.ra ha contestato le opere realizzate Pt_1
da e/o ne ha denunciato vizi e difetti, lamentandosi dei lavori e delle CP_1
tempistiche dei medesimi con il IG. . Testimone_1
Si indicano quali testi su tutti i capitoli sopra formulati i seguenti:
- IG. Via San Marco 12, Zogno (BG); CP_3
- IG. Via Mantegna 1/B, Basiano (MI); Controparte_4
- IG. Via Dott. Natale Bocchio 23, Zerbolò Controparte_5
(PV);
- IG. Ginetto Rubini, Via NC Bassa 6, NC (BG).
Si chiede sin d'ora di essere ammessi con i suindicati testi anche alla prova contraria in caso di ammissione di capitoli di prova ex adverso formulati.
b) il rigetto dei capitoli di prova orale articolati dall'appellante, perché inammissibili ed irrilevanti per tutti i motivi esposti nel presente atto, ed in subordine l'ammissione di prova contraria su quelli eventualmente ammessi, con i medesimi testi di cui a quella diretta;
c) esclusivamente occorrendo, in estremo subordine e solo laddove l'ill.mo Tribunale
adito lo ritenesse necessario, si chiede sin d'ora di disporre CTU estimativa del valore delle opere “extra” contratto eseguite da nell'immobile sito in Bergamo, Via CP_1
Giorgio e Guido Paglia n. 11 della IG.ra onde confermare e/o comunque Pt_1
valutare il valore ed i compenso dovuto per la realizzazione di dette opere (la libreria completa in cartongesso artigianale, i nuovi controsoffitti in cartongesso nel bagno padronale, con predisposizione per l'incasso di faretti, la realizzazione in bagno di due nicchie completamente piastrellate ed altre opere ancora relative agli impianti idraulici ed elettrici)”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bergamo su ricorso di ingiungeva a il Controparte_1 Parte_1
pagamento della somma di € 23.356,06=, oltre a interessi e spese.
Il credito, portato dalla fattura n.° 46/2019, si riferiva a lavori di ristrutturazione bagni,
pavimenti e libreria in cartongesso.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione, Parte_1
avanti il Tribunale di Bergamo, avverso il suddetto provvedimento per i seguenti motivi:
1) vizi dell'opera per un ammontare di € 1.600,00=; 2) pagamenti in contanti per un ammontare di € 11.000,00=; 3) lavori extra non autorizzati;
4) preventivo di €
12.800,00= comprensivo dell'iva.
Costituendosi in giudizio chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo. Controparte_1
Concessa la provvisoria esecuzione, la causa veniva, quindi, istruita mediante assunzione di prova orale, per interpello e per testi.
Con sentenza n.° 1133/2022 del 11.5.2022, il Tribunale accogliendo in parte l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo condannando l'opponente a pagare all'opposta, la minor somma di € 19.100,00=, oltre a interessi ex art. 1224 c.c. dalla costituzione in mora ed ex art. 1284 dalla domanda giudiziale e condannando la stessa,
a rifondere alla stessa, ¾ delle spese di lite, previa compensazione per il restante 1/4.
La sentenza era gravata da a cui resisteva, . Parte_1 Controparte_1
Con ordinanza datata 5.2.2025 la causa era rimessa in decisione all'udienza del
30.4.2025 di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza, laddove, il Tribunale ha ritenuto la decadenza dalla denunzia dei vizi e dei difetti dei lavori svolti.
Il primo giudice afferma che la denunzia dei vizi non sarebbe mai avvenuta, o comunque, anche qualora avvenuta, non sarebbe avvenuta in forma scritta ed, in ogni caso, mancherebbe la prova dei vizi, nonché, la richiesta di C.T.U..
Secondo non è vero che la denuncia dei vizi debba avvenire in forma scritta o, Pt_1
comunque, con l'utilizzo di particolari formalismi perché la norma di riferimento, cioè,
l'artt. 2226 c.c. richiede solo che la denuncia deve avvenire nel termine decadenziale di otto giorni, senza però richiedere che la denunzia stessa avvenga in forma scritta.
Perciò la prova della tempestività della denunzia avrebbe potuto avvenire anche con prova testimoniale e, quindi, il capitolo formulato avrebbe potuto essere ammesso ed allo stesso modo, avrebbe potuto essere ammesso il capitolo di prova avente ad oggetto la prova dei vizi così denunziati.
Invero, il capitolo contenuto nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2) c.p.c. avrebbe potuto essere ammesso perché conteneva sufficienti indicazioni sulle quali il teste avrebbe potuto riferire in ordine all'esistenza dei vizi e dei difetti tempestivamente denunziati. Infine, la mancata richiesta di una C.T.U. da parte di è del tutto irrilevante, atteso Pt_3
che questa prova è disposta d'ufficio dal giudice e non richiede una prova specifica da parte dell'attrice, che si è limitata correttamente a richiedere l'ammissione delle prove orali.
Pertanto, chiede che la sentenza venga riformata nella parte in cui stabilisce che Pt_1
la denunzia dei vizi è avvenuta, tardivamente e, comunque, non in forma scritta ed al riguardo, l'appellante formula impugnazione espressa dell'ordinanza di mancata ammissione delle prove con conseguente rimessione della causa in istruttoria.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, si evidenzia come l'appellante richiamando espressamente l'art. 2226
c.c., confermi che il contratto concluso inter partes, consiste in un contratto d'opera,
come tale disciplinato dagli artt. 2220 e seguenti c.c..
Ciò posto, la Corte rileva come l'appellante decade dalla garanzia per vizi e difetti dell'opera, laddove, non denunci dette problematiche entro 8 giorni dalla scoperta.
Invero, i vizi che lamenta sono chiaramente vizi palesi e non occulti, Pt_1
consistendo in: “nel bagno principale: • sistemazione della porta per rettifica allineamento e fine corsa;
• riposizionamento del lavandino e sifone decentrato;
•
rettifica allineamento scaldasalviette;
• sostituzione water rotto causa posizionamento non corretto senza guarnizione;
guarnizioni messe al nuovo water, oltre al bidet tolto e rimesso;
• causa rimozione vecchio falso telaio della finestra, posato nuovo falso telaio;
nel secondo bagno: • sostituzione sanitari perché rovinati da lavoro con smerigliatrice regolamentare;
e riposizionati ad altezza • rifacimento scarico piatto doccia perché
precedentemente predisposto per vasca;
• allaccio elettrico mancante per faretti nel cartongesso;
• sostituzione raccordo tubo rotto esterno scarico wc;
•sistemazione tubazioni acqua passanti a vista nella stanza con riposizionamento rubinetti posizionati a soffitto portati ad altezza regolamentare;
nella lavanderia: il difetto di diverso spessore tra il vecchio rivestimento e il nuovo e la mancanza di profili di finitura a compensazione, causa il posizionamento delle piastrelle di rivestimento parete senza eliminazione del vecchio supporto di malta”.
sin dalla propria comparsa di costituzione risposta di primo grado, ha Controparte_1
eccepito l'intervenuta decadenza di dalla denuncia dei vizi delle opere Pt_1
realizzate, nonché, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione dell'azione.
Sul punto, non ha controdedotto e/o contestato tali eccezioni per cui le stesse, Pt_1
debbono ritenersi come per non contestate.
Solo in sede di comparsa conclusionale ha riferito che l'opera non sarebbe stata Pt_1
completata e, pertanto, non si applicherebbe la disciplina della decadenza del vizio ed a supporto è stato dedotto unicamente un capitolo di prova orale (il n.° 24 della memoria istruttoria: “Vero che i suddetti vizi e i difetti venivano contestati ad nel Controparte_1
momento in cui si verificavano”) che non è stato ammesso in quanto del tutto generico e mancante di indicazioni spazio– temporali, nonché, delle persone che avrebbero,
rispettivamente, elevato e ricevuto la denunzia per cui la prova, così come formulata, è
inammissibile come correttamente ritenuto dal Tribunale.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza perché erronea, laddove, non accoglie la tesi della fatturazione di lavori extra contratto non autorizzati.
È pacifico come abbia realizzato lavori che non rientrano nell'originario Controparte_1
contratto; tuttavia, il Tribunale dispone una inversione dell'onere probatorio non ammissibile con conseguente illegittima condanna di dal momento che nel Pt_1
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è il convenuto opposto che assume la qualifica di attore, in senso sostanziale ed è come tale gravato dall'onere della prova.
Ne consegue come, in ordine a lavori effettuati asseritamente e non compresi nel contratto, competa proprio all'opposto, la prova della loro realizzazione degli stessi e l'importo del corrispettivo.
La causa non ha avuto istruttoria e, pertanto, non è stata in grado di provare Controparte_1
la realizzazione dei predetti lavori con impossibilità di ottenere il diritto al corrispettivo.
Secondo parte appellante, nessun valore probatorio può attribuirsi ai messaggi prodotti,
i quali, mancando il requisito della sottoscrizione, non possono essere interpretati nel loro tenore come accettazione dei lavori effettuati.
Per completezza espositiva, l'appellante deferisce poi, il giuramento decisorio in ordine ai pagamenti in contanti effettuati in favore della appellata.
Ad avviso della Corte, il motivo è infondato.
La dimostrazione dell'infondatezza della censura di parte appellante si ricava dalle motivazioni chiare, precise, puntuali e condivisibili della sentenza in oggetto che in merito ai lavori extra espone quanto segue: “l'extra di maggior valore, la parete/libreria in cartongesso, è stato sicuramente autorizzato, se è vero che la stessa opponente,
mutando la propria linea difensiva originaria, ha poi sostenuto la tesi della gratuità.
Peraltro, detta tesi non è stata provata. Il contrasto del testimoniale può essere risolto alla luce del messaggio whastapp del 8 giugno 2019 (doc. 10 citazione), quello in cui lo chiede alla Reposo un riscontro sul prezzo della libreria in cartongesso. Tes_1
Infatti, la non replica, come sarebbe stato logico, che la fornitura era gratuita, Pt_1 ma addirittura invita lo a preparare il conto, togliendo soltanto il muro che non Tes_1
è stato abbattuto. Tale risposta costituisce la miglior conferma del fatto che la libreria era un extra, che andava pagato, nella misura già verbalmente concordata. Per quanto concerne gli altri extra, di minor conto (nicchie etc.), ne ha riferito il teste CP_3
” (cfr. pagg. nn.° 6 e 7 della sentenza).
[...]
Invero, come correttamente esposto dal Tribunale, il teste all'udienza CP_3
del 14/10/2021, rispondendo sul capitolo n.° 10) della memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di ("Vero che il corrispettivo delle opere extra capitolato, di cui Controparte_1
al capitolo che precede, già comprensivo dello sconto applicato da alle CP_1
prestazioni extra capitolato (essendovi già il cantiere aperto), è stato definito a corpo in complessivi €. 6.300,00= oltre IVA.") ha così risposto: "gli extra erano il cartongesso di due bagni, la predisposizione dei faretti, la nicchia per il lavandino, le nicchie nei bagni, un lavello sulla terrazza, la libreria sull'entrata. La libreria era in cartongesso,
si era trattato di un lavoro impegnativo. La libreria separava l'ingresso dal soggiorno”).
Tale testimonianza, resa da persona che ha direttamente provveduto ad eseguire materialmente la libreria e gli altri extra insieme agli altri operai della appellata,
dimostra la fondatezza delle richieste di la quale, ha pieno diritto a Controparte_1
vedersi remunerato il lavoro eseguito.
L'incarico di esecuzione di dette opere extra e la loro effettiva realizzazione è stata,
peraltro, pacificamente ammessa dalla stessa appellante, sia nei propri atti di primo grado, sia nel proprio appello per cui si è in presenza di una vera e propria confessione.
Invero, nei propri atti Reposo eccepisce l'esistenza di vizi e difetti delle opere eseguite,
ma ciò conferma che le opere sono state, effettivamente, eseguite. Al riguardo, si rileva un fatto storico che la famiglia dell'appellante ha sempre e costantemente abitato nell'immobile oggetto delle opere per cui non è credibile che essa abbia potuto per anni vivere in un immobile, a suo dire, incompleto e con bagni non utilizzabili.
asserisce poi, di aver effettuato pagamenti in contanti a favore della società Pt_1
appellata senza fornire alcuna prova di tali versamenti.
Invero, non vi è agli atti alcun documento che attesti l'effettivo versamento a favore di degli importi sopra indicati, né vi sono altre prove che possano Controparte_1
supportare le asserzioni di , posto che risultano inammissibili le testimonianze Pt_1
che vertono su tali asserite circostanze in assenza, quanto meno di un principio di prova scritta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2721 e 2722 c.c..
Peraltro, a fronte dei numerosi solleciti di pagamento inviati dalla società creditrice,
non ha dato alcun riscontro, evidenziando di aver effettuato pagamenti in Pt_1
acconto a favore di circostanza questa che risulterebbe del tutto Controparte_1
inverosimile, laddove, realmente l'appellante avesse versato importi per migliaia di euro a favore della società menzionata.
Né, come correttamente esposto dal giudice di prime cure in sentenza, la prova di detti versamenti può essere fornita, esclusivamente, per testi e con capitoli di prova del tutto generici e privi di qualsivoglia riferimento spazio–temporale e dell'indicazione dei soggetti agenti.
Ed, infatti, come esattamente rilevato dal Tribunale: “la prova per testi del pagamento di somme superiori al valore di € 2,50= non è ammissibile per legge (artt. 2726 – 2721
c.c.). Ne consegue l'inammissibilità dei capitoli nn. 5 – 17 dedotti dall'opponente, finalizzati appunto a dimostrare i pagamenti per contanti”.
Nell'atto d'appello Reposo asserisce che “é ormai superato da tempo il principio secondo il quale la norma citata contenga un divieto assoluto di testimonianza”, ma la norma (cfr.: art. 2721 c.c.) non è risulta essere stata abrogata per cui ha pieno ed effettivo valore precettivo.
Ciò doverosamente evidenziato, si osserva come la stessa Cassazione abbia confermato la piena validità ed applicabilità del precetto contenuto del succitato articolo 2721 c.c.
esponendo che: "I limiti legali alla prova di un contratto per cui sia richiesta la forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", così come quelli di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il contratto sia invocato in giudizio quale fonte di diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche ove esso sia dedotto quale semplice fatto storico influente sulla decisione” (Cass.,
n.° 6199/2019).
Il Supremo Collegio, quindi, lungi dal ritenere superato e/o non più congruo e/o,
comunque, inapplicabile il limite di valore alla prova per testimoni dei contratti contenuta nell'articolo 2721 c.c., ne conferma pienamente l'operatività “quando il contratto sia invocato in giudizio quale fonte di diritti ed obblighi tra le parti contraenti”
con la conseguenza per cui il suddetto limite di valore alla prova testimoniale, deve ritenersi pienamente valido ed applicabile, al caso di specie, come esattamente ritenuto anche dal giudice di prime cure.
Reposo infine, richiede il deferimento del giuramento decisorio all'appellata, ponendo ad oggetto di tale giuramento, una serie di asseriti versamenti in contanti per il complessivo importo di € 11.000,00=. Ad avviso della Corte, tale richiesta non è rilevante in quanto lo stesso non verte su fatti intesi nella loro dimensione storica, essendo carente sotto questo profilo ed il giuramento decisorio, così come deferito, contrasta pure con la ricostruzione dei fatti la tesi sostenuta da in tutto il primo grado di giudizio. Pt_1
Il giuramento decisorio così come deferito incontra, inoltre, il divieto di cui all'articolo
2739 c.c. in quanto per come formulato, deferisce al giurante l'ammissione di un fatto illecito con la conseguenza per cui il deferito giuramento, risulta inammissibile.
Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che la costante giurisprudenza della Suprema
Corte ha precisato che il divieto di cui all'articolo 2739 c.c., trova il suo fondamento nell'opportunità di non obbligare il giurante a confessarsi autore di un atto per lui potenzialmente produttivo di responsabilità civile, penale o amministrativa (cfr.: Cass.,
n.° 10850/2007).
Nel caso di specie appare evidente che deferire il giuramento decisorio in merito al vietato pagamento in contanti di prestazioni d'opera di natura commerciale per un valore rilevante quale quello di € 11.000.00=, esponga pacificamente il giurante all'ammissione di più illeciti, amministrativi, fiscali ed anche penali.
In primis, il pagamento di somme in contanti superiori al limite di legge (limite stabilito di volta in volta da decreti legge in attuazione della normativa generale di cui al decreto legislativo n.° 231 del 2007) è formalmente vietato e come tale, è illecito ed illegittimo.
Peraltro, il pagamento in contanti senza l'emissione della relativa fattura rileva dal punto di vista dell'illecito fiscale e dell'evasione dell'IVA che può, quindi, configurare anche un illecito di natura penale.
Ciò premesso, pertanto, ad avviso del Collegio, il dedotto giuramento decisorio è inammissibile.
In conclusione, l'appello di , è rigettato così confermando la sentenza Parte_1
appellata.
La soccombenza della parte appellante comporta la condanna dello Parte_1
stesso, alla rifusione spese del presente grado in favore di che si Controparte_1
liquidano, tenuto conto del valore della causa, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.° 1133/2022 del Tribunale di Bergamo
del 11.5.2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello di;
Parte_1
- condanna a pagare in favore di, le spese del presente grado liquidate in Controparte_1
complessivi € 3.966,00 (di cui €1.134,00 per la fase di studio della controversia, €
921,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante,
[...]
, l'onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato versato. Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Giuseppe Serao
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
dott. Daniela Fedele Consigliere
dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.° 1192/2022 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 30.4.2025, promossa da
nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
G. e G. Paglia, n. 11, codice fiscale , rappresentata e difesa CodiceFiscale_1
dall'AVV. RENATA COLOPI del Foro di Bergamo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seriate (BG), via Nazionale n. 93, giusta procura alle liti in calce al presente atto, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni via fax al n.
035/0663239 o via posta elettronica certificata all'indirizzo
Email_1
APPELLANTE contro n persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Danilo Passoni, Claudio Bellotti e Marco Tarenghi,
del foro di Monza procuratori anche domiciliatari giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza n.° 1133/2022 del Tribunale di Bergamo Quarta
Sezione Civile, del 11.5.2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, così giudicare per tutte le causali di cui alla narrativa del presente atto, nonché di tutti i precedenti e successivi atti,
deduzioni e scritti difensivi:
- In via preliminare:
- dichiarare il proposto appello inammissibile per la genericità e la mancanza di alternative ricostruzione della vicenda, con tutte le conseguenti statuizione di legge.
- dichiarare parte appellante decaduta dal diritto alla garanzia relativamente agli asseriti vizi e difetti delle opere e, comunque, dichiarare prescritta l'azione incardinata ex adverso per intervenuto decorso del relativo termine prescrizionale.
- Nel merito:
- rigettare l'appello proposto dalla IG.ra avverso la sentenza n. Parte_1
1133/2022 resa dal Tribunale di Bergamo in data 10.5.2022 e pubblicata in data
11.5.2022, e per l'effetto confermarla, eventualmente anche con diversa motivazione;
- in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande, pretese,
eccezioni e conclusioni proposte dall'appellante nei confronti di e per Controparte_1
l'effetto rigettarle;
- dichiarare comunque tenuta e, per l'effetto, condannare in ogni caso la IG.ra
[...]
al pagamento, in favore di della somma di Euro 19.100,00= Parte_1 Controparte_1
portata dalla sentenza qui gravata, o di quella diversa, maggiore o minore, che risulterà
in corso di causa, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.; il tutto oltre agli interessi dal dovuto al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimb. spese generali
15%, contr. int. Cassa ed I.V.A.. CP_2
In via istruttoria in caso di rimessione della causa in istruttoria, esclusivamente occorrendo e senza inversione alcuna dell'onere probatorio, si chiede:
a) l'ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che nel dicembre 2018 entrava in contatto con la IG.ra , Controparte_1 Pt_1
che necessitava della sistemazione, trasformazione e ristrutturazione dei bagni e del ripostiglio di casa.
2. Vero che a seguito delle intese intercorse la IG.ra commissionava Pt_1 CP_1
(come da doc. n. 2, che si rammostra) la realizzazione delle opere elencate nel
[...]
capitolato d'appalto prodotto sub doc. n. 4 di controparte (che pure si rammostra),
opere da eseguirsi nell'immobile sito in Bergamo, Via Giorgio e Guido Paglia n. 11.
3. Vero che intraprendeva l'esecuzione delle opere commissionatele, di cui CP_1
al capitolo che precede, verso la fine di Marzo 2019. 4. Vero che i lavori relativi alla realizzazione del primo bagno venivano conclusi da verso il 10 aprile 2019 e poco dopo intraprendeva la CP_1 CP_1
ristrutturazione del secondo bagno e della lavanderia.
5. Vero che nella nuova lavanderia realizzata nell'immobile della IG.ra CP_1
ha altresì provveduto alla piastrellatura del locale fino a soffitto, invece che Pt_1
fino a metà parete, come concordato con la IG.ra , al posto della demolizione Pt_1
del muro della cucina.
6. Vero che nel periodo in cui stava eseguendo le opere da capitolato CP_1
commissionatele dalla IG.ra , quest'ultima commissionava altresì ad Pt_1 CP_1
ulteriori opere “extra” capitolato, tra le quali una libreria completa in cartongesso,
oltre ad altri lavori di minore entità (controsoffitti, creazione di nicchie, piastrellature diverse e/o più ampie di quelle da capitolato, opere impiantistiche idrauliche ed elettriche ed altro), da eseguirsi nel medesimo immobile.
7. Vero che realizzava anche le opere “extra” capitolato, di cui al capitolo CP_1
che precede, secondo le richieste ed indicazioni ricevute dalla IG.ra . Pt_1
8. Vero che completava l'esecuzione anche delle opere “extra” Controparte_1
capitolato nell'immobile sito in Bergamo, Via Giorgio e Guido Paglia n. 11 verso la fine di Giugno 2019, dopo aver completato quello commissionatele dalla IG.ra con il capitolato originario. Pt_1
9. Vero che le opere extra capitolato realizzate da consistono nella CP_1
realizzazione di una libreria completa in cartongesso artigianale, nella realizzazione di nuovi controsoffitti in cartongesso nel bagno padronale, con predisposizione per l'incasso di faretti, nella realizzazione in bagno di due nicchie completamente piastrellate ed altre opere ancora relative agli impianti idraulici ed elettrici.
10. Vero che il corrispettivo delle opere extra capitolato, di cui al capitolo che precede,
già comprensivo dello sconto applicato da alle prestazioni extra capitolato CP_1
(essendovi già il cantiere aperto), è stato definito a corpo in complessivi €. 6.300,00=
oltre IVA.
11. Vero che il valore della sola libreria completa in cartongesso realizzata su misura da un artigiano cartongessista, a prezzo pieno e senza sconto, è pari a circa €.
6.000,00= oltre IVA.
12. Vero che in ognuna delle occasioni in cui il IG. si è recato presso Testimone_1
l'immobile sito in Bergamo, Via Giorgio e Guido Paglia n. 11 della IG.ra per Pt_1
verificare l'andamento delle opere e/o parlare con quest'ultima, era sempre presente almeno uno dei suoi collaboratori e cioè il IG. il IG. CP_3 Controparte_4
o il IG. Parte_2
13. Vero che in occasione delle visite effettuate dal IG. presso Testimone_1
l'immobile sito in Bergamo, Via Giorgio e Guido Paglia n. 11 della IG.ra , il Pt_1
IG. ha incontrato solo la IG.ra , il marito o il figlio della stessa. Tes_1 Pt_1
14. Vero che durante l'effettuazione delle opere di cantiere nello stabile è ammessa solo la presenza dei proprietari e degli addetti alle lavorazioni, con esclusione di terzi estranei alle opere.
15. Vero che in alcuna circostanza la IG.ra ha contestato le opere realizzate Pt_1
da e/o ne ha denunciato vizi e difetti, lamentandosi dei lavori e delle CP_1
tempistiche dei medesimi con il IG. . Testimone_1
Si indicano quali testi su tutti i capitoli sopra formulati i seguenti: -IG. Via San Marco 12, Zogno (BG); CP_3
-IG. Via Mantegna 1/B, Basiano (MI); Controparte_4
-IG. Via Dott. Natale Bocchio 23, Zerbolò (PV); Controparte_5
-IG. Ginetto Rubini, Via NC Bassa 6, NC (BG).
Si chiede sin d'ora di essere ammessi con i suindicati testi anche alla prova contraria in caso di ammissione di capitoli di prova ex adverso formulati.
b) il rigetto dei capitoli di prova orale articolati dall'appellante, perché inammissibili ed irrilevanti per tutti i motivi esposti nel presente atto, ed in subordine l'ammissione di prova contraria su quelli eventualmente ammessi, con i medesimi testi di cui a quella diretta;
c) esclusivamente occorrendo, in estremo subordine e solo laddove l'ill.mo Tribunale
adito lo ritenesse necessario, si chiede sin d'ora di disporre CTU estimativa del valore delle opere “extra” contratto eseguite da nell'immobile sito in Bergamo, Via CP_1
Giorgio e Guido Paglia n. 11 della IG.ra onde confermare e/o comunque Pt_1
valutare il valore ed i compenso dovuto per la realizzazione di dette opere (la libreria completa in cartongesso artigianale, i nuovi controsoffitti in cartongesso nel bagno padronale, con predisposizione per l'incasso di faretti, la realizzazione in bagno di due nicchie completamente piastrellate ed altre opere ancora relative agli impianti idraulici ed elettrici).”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, così giudicare per tutte le causali di cui alla narrativa del presente atto, nonché di tutti i precedenti e successivi atti, deduzioni e scritti difensivi: - In via preliminare:
- dichiarare il proposto appello inammissibile per la genericità e la mancanza di alternative ricostruzione della vicenda, con tutte le conseguenti statuizione di legge.
- dichiarare parte appellante decaduta dal diritto alla garanzia relativamente agli asseriti vizi e difetti delle opere e, comunque, dichiarare prescritta l'azione incardinata ex adverso per intervenuto decorso del relativo termine prescrizionale.
- Nel merito:
- rigettare l'appello proposto dalla IG.ra avverso la sentenza n. Parte_1
1133/2022 resa dal Tribunale di Bergamo in data 10.5.2022 e pubblicata in data
11.5.2022, e per l'effetto confermarla, eventualmente anche con diversa motivazione;
- in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande, pretese,
eccezioni e conclusioni proposte dall'appellante nei confronti di Controparte_1
e per l'effetto rigettarle;
- dichiarare comunque tenuta e, per l'effetto, condannare in ogni caso la IG.ra al pagamento, in favore di della somma di Euro Parte_1 Controparte_1
19.100,00= portata dalla sentenza qui gravata, o di quella diversa, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.; il tutto oltre agli interessi dal dovuto al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimb. Spese generali
15%, contr. int. Cassa Forense ed I.V.A..
In via istruttoria in caso di rimessione della causa in istruttoria, esclusivamente occorrendo e senza inversione alcuna dell'onere probatorio, si chiede:
a) l'ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che nel dicembre 2018 entrava in contatto con la IG.ra Controparte_1
, che necessitava della sistemazione, trasformazione e ristrutturazione dei bagni Pt_1
e del ripostiglio di casa.
2. Vero che a seguito delle intese intercorse la IG.ra commissionava Pt_1 CP_1
(come da doc. n. 2, che si rammostra) la realizzazione delle opere elencate nel
[...]
capitolato d'appalto prodotto sub doc. n. 4 di controparte (che pure si rammostra),
opere da eseguirsi nell'immobile sito in Bergamo, Via Giorgio e Guido Paglia n. 11.
3. Vero che intraprendeva l'esecuzione delle opere commissionatele, di cui CP_1
al capitolo che precede, verso la fine di Marzo 2019.
4. Vero che i lavori relativi alla realizzazione del primo bagno venivano conclusi da verso il 10 aprile 2019 e poco dopo intraprendeva la CP_1 CP_1
ristrutturazione del secondo bagno e della lavanderia.
5. Vero che nella nuova lavanderia realizzata nell'immobile della IG.ra CP_1
ha altresì provveduto alla piastrellatura del locale fino a soffitto, invece che Pt_1
fino a metà parete, come concordato con la IG.ra , al posto della demolizione Pt_1
del muro della cucina.
6. Vero che nel periodo in cui stava eseguendo le opere da capitolato CP_1
commissionatele dalla IG.ra , quest'ultima commissionava altresì ad Pt_1 CP_1
ulteriori opere “extra” capitolato, tra le quali una libreria completa in cartongesso, oltre ad altri lavori di minore entità (controsoffitti, creazione di nicchie, piastrellature diverse e/o più ampie di quelle da capitolato, opere impiantistiche idrauliche ed elettriche ed altro), da eseguirsi nel medesimo immobile.
7. Vero che realizzava anche le opere “extra” capitolato, di cui al capitolo CP_1
che precede, secondo le richieste ed indicazioni ricevute dalla IG.ra . Pt_1
8. Vero che completava l'esecuzione anche delle opere “extra” Controparte_1
capitolato nell'immobile sito in Bergamo, Via Giorgio e Guido Paglia n. 11 verso la fine di Giugno 2019, dopo aver completato quello commissionatele dalla IG.ra Pt_1
con il capitolato originario.
9. Vero che le opere extra capitolato realizzate da consistono nella CP_1
realizzazione di una libreria completa in cartongesso artigianale, nella realizzazione di nuovi controsoffitti in cartongesso nel bagno padronale, con predisposizione per l'incasso di faretti, nella realizzazione in bagno di due nicchie completamente piastrellate ed altre opere ancora relative agli impianti idraulici ed elettrici.
10. Vero che il corrispettivo delle opere extra capitolato, di cui al capitolo che precede,
già comprensivo dello sconto applicato da alle prestazioni extra capitolato CP_1
(essendovi già il cantiere aperto), è stato definito a corpo in complessivi €. 6.300,00=
oltre IVA.
11. Vero che il valore della sola libreria completa in cartongesso realizzata su misura da un artigiano cartongessista, a prezzo pieno e senza sconto, è pari a circa €.
6.000,00= oltre IVA.
12. Vero che in ognuna delle occasioni in cui il IG. si è recato presso Testimone_1
l'immobile sito in Bergamo, Via Giorgio e Guido Paglia n. 11 della IG.ra per Pt_1
verificare l'andamento delle opere e/o parlare con quest'ultima, era sempre presenteb almeno uno dei suoi collaboratori e cioè il IG. il IG. CP_3 Controparte_4
o il IG. Parte_2 13. Vero che in occasione delle visite effettuate dal IG. presso Testimone_1
l'immobile sito in Bergamo, Via Giorgio e Guido Paglia n. 11 della IG.ra , il Pt_1
IG. ha incontrato solo la IG.ra , il marito o il figlio della stessa. Tes_1 Pt_1
14. Vero che durante l'effettuazione delle opre di cantiere nello stabile è ammessa solo la presenza dei proprietari e degli addetti alle lavorazioni, con esclusione di terzi estranei alle opere.
15. Vero che in alcuna circostanza la IG.ra ha contestato le opere realizzate Pt_1
da e/o ne ha denunciato vizi e difetti, lamentandosi dei lavori e delle CP_1
tempistiche dei medesimi con il IG. . Testimone_1
Si indicano quali testi su tutti i capitoli sopra formulati i seguenti:
- IG. Via San Marco 12, Zogno (BG); CP_3
- IG. Via Mantegna 1/B, Basiano (MI); Controparte_4
- IG. Via Dott. Natale Bocchio 23, Zerbolò Controparte_5
(PV);
- IG. Ginetto Rubini, Via NC Bassa 6, NC (BG).
Si chiede sin d'ora di essere ammessi con i suindicati testi anche alla prova contraria in caso di ammissione di capitoli di prova ex adverso formulati.
b) il rigetto dei capitoli di prova orale articolati dall'appellante, perché inammissibili ed irrilevanti per tutti i motivi esposti nel presente atto, ed in subordine l'ammissione di prova contraria su quelli eventualmente ammessi, con i medesimi testi di cui a quella diretta;
c) esclusivamente occorrendo, in estremo subordine e solo laddove l'ill.mo Tribunale
adito lo ritenesse necessario, si chiede sin d'ora di disporre CTU estimativa del valore delle opere “extra” contratto eseguite da nell'immobile sito in Bergamo, Via CP_1
Giorgio e Guido Paglia n. 11 della IG.ra onde confermare e/o comunque Pt_1
valutare il valore ed i compenso dovuto per la realizzazione di dette opere (la libreria completa in cartongesso artigianale, i nuovi controsoffitti in cartongesso nel bagno padronale, con predisposizione per l'incasso di faretti, la realizzazione in bagno di due nicchie completamente piastrellate ed altre opere ancora relative agli impianti idraulici ed elettrici)”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bergamo su ricorso di ingiungeva a il Controparte_1 Parte_1
pagamento della somma di € 23.356,06=, oltre a interessi e spese.
Il credito, portato dalla fattura n.° 46/2019, si riferiva a lavori di ristrutturazione bagni,
pavimenti e libreria in cartongesso.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione, Parte_1
avanti il Tribunale di Bergamo, avverso il suddetto provvedimento per i seguenti motivi:
1) vizi dell'opera per un ammontare di € 1.600,00=; 2) pagamenti in contanti per un ammontare di € 11.000,00=; 3) lavori extra non autorizzati;
4) preventivo di €
12.800,00= comprensivo dell'iva.
Costituendosi in giudizio chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo. Controparte_1
Concessa la provvisoria esecuzione, la causa veniva, quindi, istruita mediante assunzione di prova orale, per interpello e per testi.
Con sentenza n.° 1133/2022 del 11.5.2022, il Tribunale accogliendo in parte l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo condannando l'opponente a pagare all'opposta, la minor somma di € 19.100,00=, oltre a interessi ex art. 1224 c.c. dalla costituzione in mora ed ex art. 1284 dalla domanda giudiziale e condannando la stessa,
a rifondere alla stessa, ¾ delle spese di lite, previa compensazione per il restante 1/4.
La sentenza era gravata da a cui resisteva, . Parte_1 Controparte_1
Con ordinanza datata 5.2.2025 la causa era rimessa in decisione all'udienza del
30.4.2025 di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza, laddove, il Tribunale ha ritenuto la decadenza dalla denunzia dei vizi e dei difetti dei lavori svolti.
Il primo giudice afferma che la denunzia dei vizi non sarebbe mai avvenuta, o comunque, anche qualora avvenuta, non sarebbe avvenuta in forma scritta ed, in ogni caso, mancherebbe la prova dei vizi, nonché, la richiesta di C.T.U..
Secondo non è vero che la denuncia dei vizi debba avvenire in forma scritta o, Pt_1
comunque, con l'utilizzo di particolari formalismi perché la norma di riferimento, cioè,
l'artt. 2226 c.c. richiede solo che la denuncia deve avvenire nel termine decadenziale di otto giorni, senza però richiedere che la denunzia stessa avvenga in forma scritta.
Perciò la prova della tempestività della denunzia avrebbe potuto avvenire anche con prova testimoniale e, quindi, il capitolo formulato avrebbe potuto essere ammesso ed allo stesso modo, avrebbe potuto essere ammesso il capitolo di prova avente ad oggetto la prova dei vizi così denunziati.
Invero, il capitolo contenuto nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2) c.p.c. avrebbe potuto essere ammesso perché conteneva sufficienti indicazioni sulle quali il teste avrebbe potuto riferire in ordine all'esistenza dei vizi e dei difetti tempestivamente denunziati. Infine, la mancata richiesta di una C.T.U. da parte di è del tutto irrilevante, atteso Pt_3
che questa prova è disposta d'ufficio dal giudice e non richiede una prova specifica da parte dell'attrice, che si è limitata correttamente a richiedere l'ammissione delle prove orali.
Pertanto, chiede che la sentenza venga riformata nella parte in cui stabilisce che Pt_1
la denunzia dei vizi è avvenuta, tardivamente e, comunque, non in forma scritta ed al riguardo, l'appellante formula impugnazione espressa dell'ordinanza di mancata ammissione delle prove con conseguente rimessione della causa in istruttoria.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, si evidenzia come l'appellante richiamando espressamente l'art. 2226
c.c., confermi che il contratto concluso inter partes, consiste in un contratto d'opera,
come tale disciplinato dagli artt. 2220 e seguenti c.c..
Ciò posto, la Corte rileva come l'appellante decade dalla garanzia per vizi e difetti dell'opera, laddove, non denunci dette problematiche entro 8 giorni dalla scoperta.
Invero, i vizi che lamenta sono chiaramente vizi palesi e non occulti, Pt_1
consistendo in: “nel bagno principale: • sistemazione della porta per rettifica allineamento e fine corsa;
• riposizionamento del lavandino e sifone decentrato;
•
rettifica allineamento scaldasalviette;
• sostituzione water rotto causa posizionamento non corretto senza guarnizione;
guarnizioni messe al nuovo water, oltre al bidet tolto e rimesso;
• causa rimozione vecchio falso telaio della finestra, posato nuovo falso telaio;
nel secondo bagno: • sostituzione sanitari perché rovinati da lavoro con smerigliatrice regolamentare;
e riposizionati ad altezza • rifacimento scarico piatto doccia perché
precedentemente predisposto per vasca;
• allaccio elettrico mancante per faretti nel cartongesso;
• sostituzione raccordo tubo rotto esterno scarico wc;
•sistemazione tubazioni acqua passanti a vista nella stanza con riposizionamento rubinetti posizionati a soffitto portati ad altezza regolamentare;
nella lavanderia: il difetto di diverso spessore tra il vecchio rivestimento e il nuovo e la mancanza di profili di finitura a compensazione, causa il posizionamento delle piastrelle di rivestimento parete senza eliminazione del vecchio supporto di malta”.
sin dalla propria comparsa di costituzione risposta di primo grado, ha Controparte_1
eccepito l'intervenuta decadenza di dalla denuncia dei vizi delle opere Pt_1
realizzate, nonché, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione dell'azione.
Sul punto, non ha controdedotto e/o contestato tali eccezioni per cui le stesse, Pt_1
debbono ritenersi come per non contestate.
Solo in sede di comparsa conclusionale ha riferito che l'opera non sarebbe stata Pt_1
completata e, pertanto, non si applicherebbe la disciplina della decadenza del vizio ed a supporto è stato dedotto unicamente un capitolo di prova orale (il n.° 24 della memoria istruttoria: “Vero che i suddetti vizi e i difetti venivano contestati ad nel Controparte_1
momento in cui si verificavano”) che non è stato ammesso in quanto del tutto generico e mancante di indicazioni spazio– temporali, nonché, delle persone che avrebbero,
rispettivamente, elevato e ricevuto la denunzia per cui la prova, così come formulata, è
inammissibile come correttamente ritenuto dal Tribunale.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza perché erronea, laddove, non accoglie la tesi della fatturazione di lavori extra contratto non autorizzati.
È pacifico come abbia realizzato lavori che non rientrano nell'originario Controparte_1
contratto; tuttavia, il Tribunale dispone una inversione dell'onere probatorio non ammissibile con conseguente illegittima condanna di dal momento che nel Pt_1
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è il convenuto opposto che assume la qualifica di attore, in senso sostanziale ed è come tale gravato dall'onere della prova.
Ne consegue come, in ordine a lavori effettuati asseritamente e non compresi nel contratto, competa proprio all'opposto, la prova della loro realizzazione degli stessi e l'importo del corrispettivo.
La causa non ha avuto istruttoria e, pertanto, non è stata in grado di provare Controparte_1
la realizzazione dei predetti lavori con impossibilità di ottenere il diritto al corrispettivo.
Secondo parte appellante, nessun valore probatorio può attribuirsi ai messaggi prodotti,
i quali, mancando il requisito della sottoscrizione, non possono essere interpretati nel loro tenore come accettazione dei lavori effettuati.
Per completezza espositiva, l'appellante deferisce poi, il giuramento decisorio in ordine ai pagamenti in contanti effettuati in favore della appellata.
Ad avviso della Corte, il motivo è infondato.
La dimostrazione dell'infondatezza della censura di parte appellante si ricava dalle motivazioni chiare, precise, puntuali e condivisibili della sentenza in oggetto che in merito ai lavori extra espone quanto segue: “l'extra di maggior valore, la parete/libreria in cartongesso, è stato sicuramente autorizzato, se è vero che la stessa opponente,
mutando la propria linea difensiva originaria, ha poi sostenuto la tesi della gratuità.
Peraltro, detta tesi non è stata provata. Il contrasto del testimoniale può essere risolto alla luce del messaggio whastapp del 8 giugno 2019 (doc. 10 citazione), quello in cui lo chiede alla Reposo un riscontro sul prezzo della libreria in cartongesso. Tes_1
Infatti, la non replica, come sarebbe stato logico, che la fornitura era gratuita, Pt_1 ma addirittura invita lo a preparare il conto, togliendo soltanto il muro che non Tes_1
è stato abbattuto. Tale risposta costituisce la miglior conferma del fatto che la libreria era un extra, che andava pagato, nella misura già verbalmente concordata. Per quanto concerne gli altri extra, di minor conto (nicchie etc.), ne ha riferito il teste CP_3
” (cfr. pagg. nn.° 6 e 7 della sentenza).
[...]
Invero, come correttamente esposto dal Tribunale, il teste all'udienza CP_3
del 14/10/2021, rispondendo sul capitolo n.° 10) della memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di ("Vero che il corrispettivo delle opere extra capitolato, di cui Controparte_1
al capitolo che precede, già comprensivo dello sconto applicato da alle CP_1
prestazioni extra capitolato (essendovi già il cantiere aperto), è stato definito a corpo in complessivi €. 6.300,00= oltre IVA.") ha così risposto: "gli extra erano il cartongesso di due bagni, la predisposizione dei faretti, la nicchia per il lavandino, le nicchie nei bagni, un lavello sulla terrazza, la libreria sull'entrata. La libreria era in cartongesso,
si era trattato di un lavoro impegnativo. La libreria separava l'ingresso dal soggiorno”).
Tale testimonianza, resa da persona che ha direttamente provveduto ad eseguire materialmente la libreria e gli altri extra insieme agli altri operai della appellata,
dimostra la fondatezza delle richieste di la quale, ha pieno diritto a Controparte_1
vedersi remunerato il lavoro eseguito.
L'incarico di esecuzione di dette opere extra e la loro effettiva realizzazione è stata,
peraltro, pacificamente ammessa dalla stessa appellante, sia nei propri atti di primo grado, sia nel proprio appello per cui si è in presenza di una vera e propria confessione.
Invero, nei propri atti Reposo eccepisce l'esistenza di vizi e difetti delle opere eseguite,
ma ciò conferma che le opere sono state, effettivamente, eseguite. Al riguardo, si rileva un fatto storico che la famiglia dell'appellante ha sempre e costantemente abitato nell'immobile oggetto delle opere per cui non è credibile che essa abbia potuto per anni vivere in un immobile, a suo dire, incompleto e con bagni non utilizzabili.
asserisce poi, di aver effettuato pagamenti in contanti a favore della società Pt_1
appellata senza fornire alcuna prova di tali versamenti.
Invero, non vi è agli atti alcun documento che attesti l'effettivo versamento a favore di degli importi sopra indicati, né vi sono altre prove che possano Controparte_1
supportare le asserzioni di , posto che risultano inammissibili le testimonianze Pt_1
che vertono su tali asserite circostanze in assenza, quanto meno di un principio di prova scritta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2721 e 2722 c.c..
Peraltro, a fronte dei numerosi solleciti di pagamento inviati dalla società creditrice,
non ha dato alcun riscontro, evidenziando di aver effettuato pagamenti in Pt_1
acconto a favore di circostanza questa che risulterebbe del tutto Controparte_1
inverosimile, laddove, realmente l'appellante avesse versato importi per migliaia di euro a favore della società menzionata.
Né, come correttamente esposto dal giudice di prime cure in sentenza, la prova di detti versamenti può essere fornita, esclusivamente, per testi e con capitoli di prova del tutto generici e privi di qualsivoglia riferimento spazio–temporale e dell'indicazione dei soggetti agenti.
Ed, infatti, come esattamente rilevato dal Tribunale: “la prova per testi del pagamento di somme superiori al valore di € 2,50= non è ammissibile per legge (artt. 2726 – 2721
c.c.). Ne consegue l'inammissibilità dei capitoli nn. 5 – 17 dedotti dall'opponente, finalizzati appunto a dimostrare i pagamenti per contanti”.
Nell'atto d'appello Reposo asserisce che “é ormai superato da tempo il principio secondo il quale la norma citata contenga un divieto assoluto di testimonianza”, ma la norma (cfr.: art. 2721 c.c.) non è risulta essere stata abrogata per cui ha pieno ed effettivo valore precettivo.
Ciò doverosamente evidenziato, si osserva come la stessa Cassazione abbia confermato la piena validità ed applicabilità del precetto contenuto del succitato articolo 2721 c.c.
esponendo che: "I limiti legali alla prova di un contratto per cui sia richiesta la forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", così come quelli di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il contratto sia invocato in giudizio quale fonte di diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche ove esso sia dedotto quale semplice fatto storico influente sulla decisione” (Cass.,
n.° 6199/2019).
Il Supremo Collegio, quindi, lungi dal ritenere superato e/o non più congruo e/o,
comunque, inapplicabile il limite di valore alla prova per testimoni dei contratti contenuta nell'articolo 2721 c.c., ne conferma pienamente l'operatività “quando il contratto sia invocato in giudizio quale fonte di diritti ed obblighi tra le parti contraenti”
con la conseguenza per cui il suddetto limite di valore alla prova testimoniale, deve ritenersi pienamente valido ed applicabile, al caso di specie, come esattamente ritenuto anche dal giudice di prime cure.
Reposo infine, richiede il deferimento del giuramento decisorio all'appellata, ponendo ad oggetto di tale giuramento, una serie di asseriti versamenti in contanti per il complessivo importo di € 11.000,00=. Ad avviso della Corte, tale richiesta non è rilevante in quanto lo stesso non verte su fatti intesi nella loro dimensione storica, essendo carente sotto questo profilo ed il giuramento decisorio, così come deferito, contrasta pure con la ricostruzione dei fatti la tesi sostenuta da in tutto il primo grado di giudizio. Pt_1
Il giuramento decisorio così come deferito incontra, inoltre, il divieto di cui all'articolo
2739 c.c. in quanto per come formulato, deferisce al giurante l'ammissione di un fatto illecito con la conseguenza per cui il deferito giuramento, risulta inammissibile.
Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che la costante giurisprudenza della Suprema
Corte ha precisato che il divieto di cui all'articolo 2739 c.c., trova il suo fondamento nell'opportunità di non obbligare il giurante a confessarsi autore di un atto per lui potenzialmente produttivo di responsabilità civile, penale o amministrativa (cfr.: Cass.,
n.° 10850/2007).
Nel caso di specie appare evidente che deferire il giuramento decisorio in merito al vietato pagamento in contanti di prestazioni d'opera di natura commerciale per un valore rilevante quale quello di € 11.000.00=, esponga pacificamente il giurante all'ammissione di più illeciti, amministrativi, fiscali ed anche penali.
In primis, il pagamento di somme in contanti superiori al limite di legge (limite stabilito di volta in volta da decreti legge in attuazione della normativa generale di cui al decreto legislativo n.° 231 del 2007) è formalmente vietato e come tale, è illecito ed illegittimo.
Peraltro, il pagamento in contanti senza l'emissione della relativa fattura rileva dal punto di vista dell'illecito fiscale e dell'evasione dell'IVA che può, quindi, configurare anche un illecito di natura penale.
Ciò premesso, pertanto, ad avviso del Collegio, il dedotto giuramento decisorio è inammissibile.
In conclusione, l'appello di , è rigettato così confermando la sentenza Parte_1
appellata.
La soccombenza della parte appellante comporta la condanna dello Parte_1
stesso, alla rifusione spese del presente grado in favore di che si Controparte_1
liquidano, tenuto conto del valore della causa, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.° 1133/2022 del Tribunale di Bergamo
del 11.5.2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello di;
Parte_1
- condanna a pagare in favore di, le spese del presente grado liquidate in Controparte_1
complessivi € 3.966,00 (di cui €1.134,00 per la fase di studio della controversia, €
921,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante,
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, l'onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato versato. Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Giuseppe Serao