Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/04/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1137/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Laura Dameno ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Albania in data 19.01.2007 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Seregno (MB) al n. 12 - Parte II – Serie C –
Anno 2007;
ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Seregno di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
PRENDERE ATTO delle seguenti pattuizioni
1. In attuazione di quanto previsto in sede di separazione e a definizione dei pregressi rapporti patrimoniali, essendo condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione delle diatribe in essere tra i coniugi, le parti confermano l'impegno della ORa di cedere la Parte_1 propria quota di proprietà, pari al 50 %, della casa coniugale sita in Seregno (MB) 20831, Via
Nazioni Unite n. 80 (e identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Seregno: civile abitazione, foglio 39, mapp. 383, sub 2, Via Gaetano Salvemini, p. T-1-2-S1, categoria A/7, classe 2, vani 6,5,
1, Via Gaetano Salvemini, p. S1, categoria C/6, classe 4, superficie catastale mq. 25, rendita catastale € 139,44) al OR con conseguente accollo del contratto di mutuo Parte_2 esclusivamente in capo a quest'ultimo e liberazione della ORa dal pagamento Parte_1 delle restanti rate.
2. A fronte della cessione della quota di proprietà della casa coniugale a favore del OR Pt_2
, quest'ultimo si impegna a corrispondere le rate del finanziamento dell'autovettura Toyota
[...]
Aygo X 10, targata GM984EA, intestata al medesimo ma in uso alla ORa , fino Parte_1 alla completa estinzione del debito, la cui scadenza è prevista per la data di ottobre 2027. Al riguardo si precisa che l'intestazione della vettura Toyota Aygo X 10, targata GM984EA, rimarrà in capo al
OR , mentre l'uso del veicolo rimarrà in via esclusiva in capo alla ORa Parte_2
, la quale si assumerà ogni responsabilità derivante dall'utilizzo e dalla circolazione Parte_1 del suddetto veicolo e provvederà altresì in via esclusiva e a proprio carico al pagamento delle spese ordinarie relative alla citata autovettura e alla manutenzione della stessa (bollo, assicurazione, tagliandi, gomme, ecc.). Una volta che verrà terminato il pagamento del finanziamento in oggetto da parte del OR , quest'ultimo trasferirà la proprietà dell'autovettura alla ORa Parte_2
entro e non oltre 60 giorni dal pagamento dell'ultima rata. Parte_1
3. In adempimento a quanto statuito in sede di separazione ed in ragione del previsto impegno da parte della ORa a cedere la propria quota di proprietà dell'immobile sopra Parte_1 descritto a favore del OR , quest'ultimo, si impegna a corrispondere alla ORa Parte_2
la residua somma di € 10.000,00 entro e non oltre la data del 31.01.2025. Parte_1
4. La formalizzazione della cessione da parte della ORa a favore del OR Parte_1
della propria quota di proprietà dell'immobile sito in Seregno (MB) 20831, Via Parte_2
Nazioni Unite n. 80, avanti un Notaio scelto dall'acquirente avverrà entro e non oltre il mese di
Giugno 2025.
Al riguardo le parti convengono che, in caso di mancato versamento della somma di € 10.000,00 a saldo del dovuto da parte del OR , la data di stipula del rogito notarile verrà Parte_2 rinviata fino a quando la ORa percepirà la suddetta somma a saldo del dovuto. Parte_1
5. I ORi e , ad eccezione di quanto sopra specificato, dichiarano Parte_1 Parte_2 di essere economicamente indipendenti e di aver già regolamentato ogni altro aspetto patrimoniale e finanziario e di non aver ulteriori beni o pendenze economiche da disciplinare.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione personale emessa in data
28 marzo 2024 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Parte_1 Parte_2
Elbasan (Albania) in data 19.01.2007 (atto n. 12, Parte II, Serie C del registro degli atti di matrimonio del Comune di Seregno), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seregno, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.03.2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti