Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/1972, n. 862
CASS
Sentenza 20 marzo 1972

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Gli estremi della confessione non ricorrono allorquando la dichiarazione giudiziale e stragiudiziale della parte abbia ad oggetto,non un fatto,ma la valutazione giuridica di un fatto o del contenuto obbiettivo di negozio di un documento.( nella specie la suprema Corte ha ritenuto che non potessero ravvisarsi gli estremi della confessione in una dichiarazione scritta in cui una lavoratrice licenziata dichiarava di avere goduto di regolare preavviso,importando tale asserzione sulla regolarita del preavviso una valutazione giuridica dell'atto compiuto dal suo datore di lavoro). ( V 2743'70,mass n 349213).*

L'azienda e un complesso di beni materiali ed immateriali economicamente collegati per l'Esercizio dell'impresa,che si distingue nettamente dai singoli beni che la compongono. Ne consegue che nel caso di trasferimento di alcuni dei vari elementi che concorrono alla formazione di una azienda,il giudice di merito deve accertare quale sia,secondo la volonta dei contraenti,l'oggetto specifico del trapasso allo scopo di stabilire se quei determinati beni siano stati considerati nella loro autonoma individualita,o non piuttosto nella loro funzione unitaria e strumentale,si da comportare al tempo stesso il trasferimento della azienda cui si ricollegano.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/1972, n. 862
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 862
    Data del deposito : 20 marzo 1972

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