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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.P.U. 18-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE IV - PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Gianfranco Pignataro Presidente
- dott. Giulio Corsini Giudice
- dott.ssa Vittoria Rubino Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA di apertura della liquidazione giudiziale di con sede in VIA Parte_1
IMPERATORE FEDERICO 100 PALERMO, (P.I. ) rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Vincenzo D'Anna del Foro di Caltanissetta nel procedimento unitario n. 18-1/2025.
Letto il ricorso, depositato il 22.1.2025, presentato dai creditori Parte_2
e rappresentati e difesi dall'avv. Maria Alfia Mazza;
Parte_3
esaminata la documentazione allegata al ricorso;
udita la relazione del giudice relatore;
constatato che la società debitrice, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e il decreto di convocazione alla trattazione del procedimento, è comparsa chiedendo il rigetto dell'istanza;
ritenuto che
sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede legale dell'impresa debitrice sita in Palermo, via Imperatore Federico 100, da più di un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per l'apertura della dichiarazione giudiziale;
ritenuta sussistente la legittimazione attiva dei ricorrenti, i cui crediti rispettivamente di euro 13.337,00 e 6.278,00 risultano da due decreti ingiuntivi, definitivamente esecutivi, emessi dal Tribunale di Palermo ai nn. 11084/2024 e
911/2024; rilevato che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice, avendo la sua impresa ad oggetto principalmente l'attività di installazione impianti elettrici e spedizione merci per conto proprio e di terzi;
considerato, dunque, che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
ritenuto, in particolare, che dall'esame della documentazione acquisita d'ufficio e depositata dalla medesima resistente, emerge: i) lo svolgimento di una attività di natura commerciale, ii) il superamento delle soglie di cui all'art. 2 del CCII, iii) il superamento del limite minimo di euro 30.000,00 di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
tenuto conto inoltre che alcuna contestazione è stata mossa dalla società resistente rispetto a tali risultanze;
ritenuto che
la società resistente versa, altresì, in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;
ritenuto che
dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice, reso manifesto, oltre che dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti del ricorrente, non contestata dal debitore nel corso dell'istruttoria,
(particolarmente sintomatico in quanto relativo a retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente e di esigua entità) dall'elevata esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali (circa €
857.28,93); rilevato che dall'ultima situazione contabile aggiornata al 15.12.2024 risulta una perdita nel periodo di euro 2.690.809,16 a fronte di attività ammontanti a euro
1.479.229,17; considerato, inoltre, che lo stato in cui versa la società non può ritenersi transitorio, come dedotto da parte resistente, tenuto anche conto del fatto che per superare lo stato di crisi la ha rappresentato che intende trasferire Parte_1
tutte le quote sociali ad un altro soggetto;
rilevato che la Suprema Corte, già nella vigenza della legge Fallimentare, ha costantemente ribadito che ai fini della dichiarazione di fallimento, costituiscono indizi esteriori dell'insolvenza, gli elementi sintomatici che esprimono lo stato di impotenza funzionale e non transitoria dell'impresa a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte
l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio (Cass. Ordinanza
n. 6978 del 11/03/2019; Sentenza n. 7252 del 27/03/2014). rilevato che l'applicazione del predetto principio di diritto al caso di specie - funzionale anche all'accertamento svolto per l'apertura della liquidazione giudiziale - manifesta l'insolvenza della società resistente, che intende cedere le quote sociali, al fine di adempiere alle proprie obbligazioni di natura ordinaria come quella retributive;
considerato, inoltre, che la documentazione che attesterebbe le trattative in corso, relative alla cessione delle quote sociali, non è idonea a dimostrare la ristrutturazione aziendale della Parte_1
considerato, infatti, che la dichiarazione di manifestazione di interesse all'acquisto delle quote sociali (depositata dalla resistente in data 2 aprile 2025) - non corredata da un documento di identità o da una visura camerale - è priva di riferimenti ai dati aziendali e ad analisi economico-finanziari, ed è altresì omesso il prezzo offerto per l'acquisto delle quote;
considerato, pertanto, che siffatta dichiarazione non può senz'altro considerarsi una concreta e attendibile manifestazione di interesse ad acquistare le quote di una società che espone in visura 56 addetti e con un capitale sociale di
150.000,00 euro;
considerato, dunque, non accoglibile la domanda di un ulteriore rinvio d'udienza, non corredata da alcuna documentazione tesa a dimostrare l'imminente trasferimento delle quote sociali;
ritenuto, pertanto, che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
considerato che
, tenuto conto dell'ingente perdita di esercizio del 2024 superiore a 1.000.000,00 di euro, non si ritengono allo stato sussistenti le condizioni per autorizzare l'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 211 comma 2 CCII;
considerato, invero, che la prosecuzione determinerebbe un pregiudizio per i creditori, fermo restando la possibilità di ulteriori approfondimenti sul punto da parte del Curatore;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCI;
rilevato che in applicazione dei criteri della trasparenza, rotazione ed efficienza, valutata l'esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico, il
Collegio riunito in camera di consiglio ha deciso di nominare l'avv.; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con Parte_1
sede legale sita in VIA IMPERATORE FEDERICO 100 PALERMO PIVA
, N. REA PA- 410699, in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Vittoria Rubino nomina
Curatore l'avv. Gabriele Margiotta con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. 5.8.2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di:
- depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
- indicare al Curatore, ai sensi dell'art. 10 comma 2bis CCII, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, rappresentando che in caso di mancata indicazione o variazione, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause a lui imputabili, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
avvisa il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione. il curatore a dare atto nella medesima dichiarazione, ai sensi dell'art. 126 comma
1 CCII, della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, nonché dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII. ordina
- al curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società (ex art. 130 comma 1 CCII), impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5,
CCII;
- al curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al curatore di comunicare al giudice delegato - nel più breve tempo possibile, nonché, tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata - un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII. prescrive al Curatore di attenersi al protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo
Tribunale e dalla Procura della Repubblica in data 18/5/2023, pubblicato anche sul sito internet del Tribunale di Palermo, e, in particolare, di attivare immediatamente l'aliquota della Guardia di Finanza della locale sezione della polizia giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pagina 11 del protocollo stesso stabilisce il giorno 30.10.2025 ore 9,30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare alla Cancelleria e al Registro delle Imprese il domicilio digitale relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale;
dispone l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 21/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Vittoria Rubino Gianfranco Pignataro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE IV - PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Gianfranco Pignataro Presidente
- dott. Giulio Corsini Giudice
- dott.ssa Vittoria Rubino Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA di apertura della liquidazione giudiziale di con sede in VIA Parte_1
IMPERATORE FEDERICO 100 PALERMO, (P.I. ) rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Vincenzo D'Anna del Foro di Caltanissetta nel procedimento unitario n. 18-1/2025.
Letto il ricorso, depositato il 22.1.2025, presentato dai creditori Parte_2
e rappresentati e difesi dall'avv. Maria Alfia Mazza;
Parte_3
esaminata la documentazione allegata al ricorso;
udita la relazione del giudice relatore;
constatato che la società debitrice, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e il decreto di convocazione alla trattazione del procedimento, è comparsa chiedendo il rigetto dell'istanza;
ritenuto che
sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede legale dell'impresa debitrice sita in Palermo, via Imperatore Federico 100, da più di un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per l'apertura della dichiarazione giudiziale;
ritenuta sussistente la legittimazione attiva dei ricorrenti, i cui crediti rispettivamente di euro 13.337,00 e 6.278,00 risultano da due decreti ingiuntivi, definitivamente esecutivi, emessi dal Tribunale di Palermo ai nn. 11084/2024 e
911/2024; rilevato che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice, avendo la sua impresa ad oggetto principalmente l'attività di installazione impianti elettrici e spedizione merci per conto proprio e di terzi;
considerato, dunque, che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
ritenuto, in particolare, che dall'esame della documentazione acquisita d'ufficio e depositata dalla medesima resistente, emerge: i) lo svolgimento di una attività di natura commerciale, ii) il superamento delle soglie di cui all'art. 2 del CCII, iii) il superamento del limite minimo di euro 30.000,00 di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
tenuto conto inoltre che alcuna contestazione è stata mossa dalla società resistente rispetto a tali risultanze;
ritenuto che
la società resistente versa, altresì, in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;
ritenuto che
dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice, reso manifesto, oltre che dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti del ricorrente, non contestata dal debitore nel corso dell'istruttoria,
(particolarmente sintomatico in quanto relativo a retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente e di esigua entità) dall'elevata esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali (circa €
857.28,93); rilevato che dall'ultima situazione contabile aggiornata al 15.12.2024 risulta una perdita nel periodo di euro 2.690.809,16 a fronte di attività ammontanti a euro
1.479.229,17; considerato, inoltre, che lo stato in cui versa la società non può ritenersi transitorio, come dedotto da parte resistente, tenuto anche conto del fatto che per superare lo stato di crisi la ha rappresentato che intende trasferire Parte_1
tutte le quote sociali ad un altro soggetto;
rilevato che la Suprema Corte, già nella vigenza della legge Fallimentare, ha costantemente ribadito che ai fini della dichiarazione di fallimento, costituiscono indizi esteriori dell'insolvenza, gli elementi sintomatici che esprimono lo stato di impotenza funzionale e non transitoria dell'impresa a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte
l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio (Cass. Ordinanza
n. 6978 del 11/03/2019; Sentenza n. 7252 del 27/03/2014). rilevato che l'applicazione del predetto principio di diritto al caso di specie - funzionale anche all'accertamento svolto per l'apertura della liquidazione giudiziale - manifesta l'insolvenza della società resistente, che intende cedere le quote sociali, al fine di adempiere alle proprie obbligazioni di natura ordinaria come quella retributive;
considerato, inoltre, che la documentazione che attesterebbe le trattative in corso, relative alla cessione delle quote sociali, non è idonea a dimostrare la ristrutturazione aziendale della Parte_1
considerato, infatti, che la dichiarazione di manifestazione di interesse all'acquisto delle quote sociali (depositata dalla resistente in data 2 aprile 2025) - non corredata da un documento di identità o da una visura camerale - è priva di riferimenti ai dati aziendali e ad analisi economico-finanziari, ed è altresì omesso il prezzo offerto per l'acquisto delle quote;
considerato, pertanto, che siffatta dichiarazione non può senz'altro considerarsi una concreta e attendibile manifestazione di interesse ad acquistare le quote di una società che espone in visura 56 addetti e con un capitale sociale di
150.000,00 euro;
considerato, dunque, non accoglibile la domanda di un ulteriore rinvio d'udienza, non corredata da alcuna documentazione tesa a dimostrare l'imminente trasferimento delle quote sociali;
ritenuto, pertanto, che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
considerato che
, tenuto conto dell'ingente perdita di esercizio del 2024 superiore a 1.000.000,00 di euro, non si ritengono allo stato sussistenti le condizioni per autorizzare l'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 211 comma 2 CCII;
considerato, invero, che la prosecuzione determinerebbe un pregiudizio per i creditori, fermo restando la possibilità di ulteriori approfondimenti sul punto da parte del Curatore;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCI;
rilevato che in applicazione dei criteri della trasparenza, rotazione ed efficienza, valutata l'esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico, il
Collegio riunito in camera di consiglio ha deciso di nominare l'avv.; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con Parte_1
sede legale sita in VIA IMPERATORE FEDERICO 100 PALERMO PIVA
, N. REA PA- 410699, in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Vittoria Rubino nomina
Curatore l'avv. Gabriele Margiotta con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. 5.8.2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di:
- depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
- indicare al Curatore, ai sensi dell'art. 10 comma 2bis CCII, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, rappresentando che in caso di mancata indicazione o variazione, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause a lui imputabili, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
avvisa il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione. il curatore a dare atto nella medesima dichiarazione, ai sensi dell'art. 126 comma
1 CCII, della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, nonché dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII. ordina
- al curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società (ex art. 130 comma 1 CCII), impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5,
CCII;
- al curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al curatore di comunicare al giudice delegato - nel più breve tempo possibile, nonché, tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata - un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII. prescrive al Curatore di attenersi al protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo
Tribunale e dalla Procura della Repubblica in data 18/5/2023, pubblicato anche sul sito internet del Tribunale di Palermo, e, in particolare, di attivare immediatamente l'aliquota della Guardia di Finanza della locale sezione della polizia giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pagina 11 del protocollo stesso stabilisce il giorno 30.10.2025 ore 9,30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare alla Cancelleria e al Registro delle Imprese il domicilio digitale relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale;
dispone l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 21/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Vittoria Rubino Gianfranco Pignataro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.