Art. 156. Pubblico ufficiale. 1. Gli ufficiali che, ai sensi dell'articolo 154, hanno facolta' di chiedere l'esibizione dei documenti ivi indicati e di compilare processi verbali per l'accertamento dei reati previsti dal presente Titolo, sono considerati, nell'esercizio di tale facolta', pubblici ufficiali, anche se non siano ufficiali comandanti navi italiane.
Articolo 156 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 144Articolo 99
Articolo 156 del Codice delle comunicazioni elettroniche
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16 settembre 2003
16 settembre 2003
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- 1. Ambito soggettivo ed oggettivohttps://www.brocardi.it/
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