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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 6850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6850 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n.1099/2025 avente ad OGGETTO: opposizione ad ATP, vertente TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Potenza Parte_1 RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto CP_1 Maisto RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso del 16.01.2025 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso il vano esperimento in via amministrativa mediante domanda del 31.03.2023, promuoveva giudizio per ATP all'esito del quale il CTU nominato riteneva insussistenti i requisiti per poter beneficiare della pensione di inabilità civile nella misura del 100%. Ed invero, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento del diritto al suddetto beneficio, lamentando una sottovalutazione del proprio quadro clinico e patologico. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità della CP_1 domanda per la genericità delle contestazioni e concludendo per il rigetto della stessa con ogni ulteriore conseguenza di legge. Necessitando la causa di ulteriore attività istruttoria, all'esito del deposito dell'integrazione peritale richiesta, stante la documentazione medica successiva, e delle note ex art. 127 ter c.p.c, è stata decisa. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per i motivi di seguito illustrati. Parte ricorrente ha dedotto, in primis, la nullità della CTU, eseguita nella prima fase, in quanto non sarebbero state riportate le sue osservazioni. Ed invece, l'esame della documentazione prodotta a corredo della CTU evidenzia, al contrario, che i rilevi sono stati depositati dal tecnico tra gli allegati. È necessario premettere che l'art. 445 bis c.p.c prevede, nella fase di opposizione ad ATP, che, a pena di inammissibilità, parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU con motivi specifici e, soprattutto, idonei a confutare le risultanze peritali: al riguardo, la specificità dei motivi, è richiesta sul modello di quanto previsto per il giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per uno specifico motivo che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), per un erroneo calcolo riduzionistico o, ancora, per altro analitico motivo appositamente argomentato in ricorso. Il Dott. in sede di accertamenti peritali ha riscontrato che il ricorrente risulta essere Persona_1 affetto dalle seguenti patologie:
- Esiti di ischemia cerebrale subacuta in regione pontina parasagittale sotto forma di sfumata emisindrome piramidale destra (codice 7338 11% e 7343 21% per un potere invalidante complessivo di 32%); - Broncopatia cronica ed OSAS di grado severo (codice 6455 75%);
- Blocco di branca destro incompleto in soggetto affetto da ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico (codice 6441 21%);
- Obesità con IMC 34 e con lievi complicanze artrosiche (codice 7105 31%). Considerato, quindi, complessivamente il quadro patologico concludeva affermando che: “ Parte_1
di anni 45 presenta un complesso patologico che determina una condizione invalidante
[...] valutabile nella misura del 91% (novantuno per cento). Tale grado di invalidità può essere considerato dalla domanda del 31/03/2023, in quanto tutte le patologie da me evidenziate erano già presenti all'epoca e sono documentate in atti”. È opinione di chi scrive che le conclusioni dell'ausiliare nominato nella pregressa fase meritino piena condivisione. Ed invero, questo Giudice ha reputato l'elaborato esaustivo poiché specifico e puntuale e, come tale, utilizzabile sussistendo, in tal senso, l'ipotesi del cd. mero dissenso diagnostico. Nel caso di specie, deve ritenersi, infatti, che le censure mosse alla perizia non denuncino precise carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì, semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'incidenza e l'entità del dato patologico, ed il diverso valore ad esso attribuito dalla parte. Ciò premesso, è pacifico che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP non preclude, prescindendo dall'effettiva confutazione dell'originario esito CTU, la valutazione ex art. 149 disp.att. c.p.c. dell'aggravamento della malattia. Pertanto, in ragione della nuova documentazione medica prodotta in corso di giudizio, questo Giudice ha ritenuto di disporre un supplemento della CTU. Quanto, quindi, alle doglianze formulate dalla parte il consulente è stato particolarmente chiaro nello specificare che, anche alla luce del prospettato e valutato aggravamento, le condizioni in cui versa il sono pressocché sovrapponibili a quelle da lui riscontrate in sede di esame obiettivo Parte_1 trattandosi, nella specie, di modesti deficit funzionali in soggetto obeso e non di effettive ripercussioni funzionali. All'uopo, quanto alla neuropatia periferica, la stessa riguarda il nervo mediano bilateralmente e, quindi, potrebbe essere ascritta e valutata ai codici 7313 e 7314 ma presentando un potere invalidante che oscilla tra il 5% e l'8% che sono percentuali inferiori ai minimi tabellari poiché gli stessi riguardano le lesioni al nervo mediano che rappresentano, quindi, una condizione ben più grave rispetto alla semplice sofferenza che è quella riscontrata nel caso di specie ed, altresì, confermata dall'esame strumentale successivamente prodotto nelle cui conclusioni si legge che vi è una sofferenze bilaterale del nervo mediano ma non già una lesione dello stesso. Quanto, invece, alla patologia cardiocircolatoria, il Dott. ha chiarito che l'ipertensione Persona_1 da cui è affetto il è una condizione in buon compenso emodinamico ed in quanto tale Parte_1 valutabile al minimo valore del codice tabellare 6441. Circa, poi, le conseguenze dell'ischemia celebrale, il CTU ha chiarito che le stesse erano state riscontrate e valutate in sede di esame obiettivo e senza che successivamente venissero, altresì, riscontrati esiti neurologici rilevanti o, ancora, deficit della deambulazione particolarmente significativi. Infine, il Dott. ha specificato che la documentazione versata in atti relativa ad esame Persona_1 audiometrico effettuato in data 04.09.2025 si riferisce ad una condizione che non può essere considerata poiché riscontrata in misura inferiore all'11% che rappresenta il valore minimo affinché una patologia possa essere considerata ai fini del calcolo del potere invalidante di un complesso patologico. Per quanto innanzi, il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese ex art. 152 disp.att.c.p.c.
PQM
Così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese. Napoli, 1° ottobre 2025.
IL GIUDICE Dott. Maria Rosaria Lombardi