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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/10/2025, n. 3802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3802 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8086/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice dott.
DR EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8086/2022 promossa da
e , Parte_1 Parte_2 entrambe difese dall'avv. DE CESARE Luisa, giusta procura in atti;
-appellanti- contro
Controparte_1
-appellata contumace-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
II. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
e convenivano in giudizio la
[...] Parte_2 compagnia aerea con la richiesta di Controparte_1
Co
“accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale in cui era incorsa pagina 1 di 9 per non aver provveduto al cambio data dei Controparte_1 voli prenotati in violazione dell'art.
6.1. del contratto;
per l'effetto, condannare la alla restituzione del prezzo Controparte_1 pagato di € 774,50 per ogni biglietto, oltre interessi come per legge;
accertare e dichiarare ex art. 1463 c.c. la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta delle attrici e per l'effetto accertato
l'inadempimento della all'obbligo restitutorio Controparte_1 delle somme versate da parte delle attrici e, condannare la CP_1 alla restituzione del prezzo pagato per i due biglietti, in uno quindi di €
1.549,00 (€ 774,50 per ogni biglietto) oltre interessi come per legge;
con vittoria di spese e competenze di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
In particolare, le attrici deducevano che:
- in data 27-06-2018, le medesime, al fine di far visita alla propria genitrice, residente nella Repubblica Domenicana, poiché versante in gravi condizioni di salute, acquistavano, per il tramite dell'agenzia
Cocorico Travel di Bari, n. 3 biglietti aerei (con partenza il 12.08.2018 e rientro il 03-09-2018) al prezzo di € 2.460,00 per la tratta Bari- La
Romana nella Repubblica Domenicana e ritorno.
- in data 28-07-2018, le odierne appellanti, poiché la condizione di salute della genitrice subivano un repentino e grave peggioramento, richiedevano – per il tramite del servizio clienti della compagnia aerea – di anticipare, con conseguente modifica del titolo di viaggio, la data di partenza già prevista per il 12.08.2018 alla data del 29-07-2018 o al più alla data del 30-07-2018;
- tuttavia, poiché la compagnia aerea negava la richiesta suddetta, le medesime si vedevano costrette ad acquistare al prezzo di € 2.400,00, da altra compagnia aerea, nuovi titoli di viaggio (partenza il 30-07-2018) per poter raggiungere tempestivamente la destinazione;
pagina 2 di 9 - pertanto, il titolo di viaggio, con partenza per il giorno 12-07-2018 e ritorno il giorno 03.09.2018, non veniva più utilizzato per causa non imputabile alle medesime;
- in data 11.02.2019, le medesime formalizzavano richiesta restitutoria della suddetta somma, motivata dall'impossibilità di eseguire il viaggio alla data della contrattualizzazione a causa del repentino peggioramento delle condizioni di salute della genitrice, seguite dal decesso poi avvenuto in data 31.07.2018;
- in data 6.03.2019, la compagnia aerea comunicava l'avvenuto il rimborso - pari a € 911,00 in luogo dell'intero importo di 2.460,00 – e relativo solamente al titolo di viaggio del minore e Persona_1
l'impossibilità dello stesso per i titoli di viaggio relativi a
[...]
e , atteso Parte_1 Parte_2 che tale servizio non era previsto per la classe di viaggio da loro acquistata;
- in data 29.07.2019, le medesime infruttuosamente trasmettevano, a mezzo PEC, alla invito di stipulazione di negoziazione CP_1 assistita ex art. 2 e 3 D.L. 132/2014.
III. La convenuta rimaneva contumace;
Controparte_1
IV. Con sentenza n. 2127/21 pubblicata in data 17/12/2021 il Giudice di Pace di
Bari rigettava le domande attoree adducendo che: “le attrici hanno domandato il rimborso del prezzo dei biglietti senza distinzione di quote e senza precisare se al pagamento del biglietto abbiano fatto fronte con denaro dell'una o dell'altra o di entrambe. La domanda dell'intero senza distinzione di quote configura una solidarietà attiva che non può essere invocata nella specie, essendo noto che nella materia delle obbligazioni la solidarietà attiva fra i creditori non si presume, nemmeno in caso di identità della prestazione dovuta, ma deve risultare espressamente dalla legge o da un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni
(eadem res debita) e delle obbligazioni (eadem causa debendi) nel caso in
pagina 3 di 9 specie nessuna delle ipotesi in deroga – legale o negoziale - è stata dimostrata. Non v'è materia per provvedere sulle spese processuali, stante la contumacia della parte convenuta vittoriosa”.
V. Avverso tale decisione insorgono le odierne appellanti, le quali, eccependo la nullità della sentenza per violazione ex art. 112 c.p.c. per omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione dell'art. 1292 c.c., hanno richiesto: “- accogliere per tutti i motivi addotti in narrativa il proposto appello, e per, l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 2127/2021 emessa dal Giudice di Pace di Bari, nell'ambito del giudizio rg. n. 7606/2021 depositata in cancelleria il
17.12.2021 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e trascritte a pagina 3 del proposto appello;
- con vittoria di spese e competenze di causa per entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
VI. La è rimasta contumace. Controparte_1
VII. Acquisito il fascicolo di primo grado presso l'ufficio del Giudice di Pace di
Bari (RGN 7606/2021), la causa è infine giunta all'udienza del 16/04/2025, all'esito della quale è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali.
VIII. L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi che seguono.
IX. Preliminarmente si evidenzia che, nel caso in specie, la mancata allegazione della sentenza del giudice di pace non osta all'emissione di una decisione di merito, attesa l'inequivocità dell'atto di citazione di appello, dal quale emergono, in maniera chiara e specifica, i motivi di impugnazione pertinenti alla rationes decidendi del giudice di pace.
Invero, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale: “l'art. 347
c.p.c., comma 2, stabilisce che l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348
c.p.c., per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata,
pagina 4 di 9 sicché la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti” (Cass. n. 23713/2016; conforme a Cass. n.
27536/2013, a Cass. n. 24461/2020, a Cass. 20849/2021 e a Cass.
12751/2021).
X. Ciò premesso, in merito ai motivi di gravame, contrariamente a quanto argomentato dal giudice di prime cure, si rileva che nell'atto di citazione, le odierne appellanti così concludevano: “(…)per l'effetto condannare la
[...] alla restituzione del prezzo in favore pagato di € Controparte_1
774,50 per ogni biglietto, oltre interessi come per legge;
- accertare e dichiarare, ex art. 1463 c.c., la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta delle attrici e per l'effetto accertato l'inadempimento della
all'obbligo restitutorio delle somme versate da Controparte_1 parte delle attrici e, condannare la all'obbligo restitutorio CP_1 delle somme versate da parte delle attrici e, condannare la CP_1 alla restituzione del prezzo pagato per i due biglietti, in uno quindi di €
1.549,00 (€ 774,50 per ogni biglietto) oltre interessi come per legge;
(…)”
(cfr. paf. 8 atto di citazione, prod. attrici).
Pertanto, dal semplice tenore letterale della richiesta sopra citata, si evince che le attrici, già nel giudizio di prime cure, specificamente indicavano la richiesta di accertamento dell'inadempimento contrattuale e la pronuncia di una sentenza di condanna alla restituzione in favore delle medesime del prezzo pagato per ogni biglietto, individuando, nello specifico, non solo il prezzo totale (€ 1.549,00) ma anche quello per singolo biglietto (€ 774,50).
Del tutto inconferente è, dunque, il riferimento – ritenuto ostativo al riconoscimento della pretesa azionata in giudizio – operato dal primo giudice alla disciplina della solidarietà nel lato attivo del rapporto obbligatorio, avendo le attrici agito per ottenere la restituzione del prezzo pagato per i singoli biglietti alle stesse rispettivamente riferibili.
In ogni caso, si rileva che, ai sensi dell'art. 1298 c.c.,“nei rapporti interni
l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori,
pagina 5 di 9 salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”.
Pertanto, pur nel caso si ritenesse assente la specifica indicazione di quote, era destinata a operare la presunzione ex art. 1298 c.c.
La statuizione del Giudice di Pace, sul punto, non può dunque essere condivisa.
L'erroneità della motivazione in punto di diritto non tocca peraltro la correttezza della decisione finale in ordine al rigetto della domanda.
Passando infatti a trattare il merito del giudizio, non esaminato dal primo giudice, e quindi la questione relativa alla risoluzione del vincolo contrattuale con conseguente diritto al rimborso del costo dei titoli di viaggio, si osserva quanto segue.
Oggetto della controversia è un contratto di trasporto aereo del quale si invoca, in primo luogo, l'inadempimento, da parte della compagnia aerea convenuta, per non aver provveduto al cambio di data del volo in violazione dell'art.
6.1. del regolamento negoziale, con conseguente restituzione del prezzo pagato;
in secondo luogo, la risoluzione per inadempimento non imputabile alle passeggere, con conseguente rimborso del prezzo già versato per l'acquisto dei biglietti.
Ebbene, in primo luogo non si ritiene provata la domanda fondata sulla asserita violazione del regolamento contrattuale imputata alla
[...]
per non aver provveduto al cambio data dei voli Controparte_1 prenotati in violazione dell'art.
6.1. del contratto, atteso il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sulle attrici, le quali non hanno documentato né la fonte della pretesa (non vi è infatti traccia documentale, nel fascicolo di parte di primo grado, del contratto contenente l'invocata clausola negoziale) né dimostrato la tempestiva richiesta di cambiamento della data del volo.
In ossequio agli ordinari criteri di riparto degli oneri probatori, spettava alla parte attrice provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio, non potendo la contumacia della convenuta essere equiparata, quanto a effetto pagina 6 di 9 probatorio, a una ammissione dei fatti giustificativi della domanda, con conseguente esonero dell'attore dall'onere di dimostrarli e del giudice del potere-dovere di verificare tale assolvimento (per tutti, Cass., n. 34170 del
21/11/2022).
In secondo luogo, si ritengono altresì insussistenti i presupposti per il rimborso dei biglietti aerei alla luce della allegata impossibilità di usufruire del volo dipendente da forza maggiore, rappresentata dalla malattia – cui è seguito il decesso – della genitrice delle passeggere.
Invero, l'art. 945 del Codice della navigazione prevede che il passeggero aereo, nel caso in cui sopravvenga un evento ad egli non imputabile e che gli impedisce la partenza, ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto di trasporto nonché la restituzione del prezzo pagato per il trasferimento;
tale assunto vale anche nel caso in cui l'evento riguardi uno dei congiunti o addetti alla famiglia che dovevano viaggiare con il passeggero.
Nella specie, non è tuttavia configurabile alcuna delle ipotesi previste dalla norma in questione, atteso che 1) a stretto rigore, la partenza delle attrici odierne appellanti non era stata “impedita” dall'evento addotto (cioè
l'aggravarsi delle condizioni di salute della madre, alla cui visita era proprio finalizzato il viaggio aereo, e che aveva reso necessario anticipare la data della partenza originariamente programmata) e, in ogni caso, 2)
l'impedimento non ha riguardato “uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia che dovevano viaggiare insieme”, come richiesto dalla norma evocata.
Né può trovare applicazione, nella specie, la disciplina di cui all'art. 1463
c.c., pure invocata.
Infatti, la risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione non imputabile alle parti ex art. 1463 c.c. costituisce, come già precisato dalla Corte di legittimità, rimedio all'alterazione definitiva del c.d. sinallagma funzionale che rende irrealizzabile la causa concreta (Cass.
17844/2007), e cioè, al di là del modello negoziale utilizzato, la finalità essenziale e lo scopo pratico del contratto medesimo.
pagina 7 di 9 Al riguardo, la Corte di cassazione ha tuttavia avuto modo di chiarire che “la causa in concreto - intesa quale scopo pratico del contratto, in quanto sintesi degli interessi che il singolo negozio è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello negoziale utilizzato - conferisce rilevanza ai motivi, sempre che questi abbiano assunto un valore determinante nell'economia del negozio, assurgendo a presupposti causali, e siano comuni alle parti o, se riferibili ad una sola di esse, siano comunque conoscibili dall'altra” ( cfr. Cass. 8100/2013; Cass. 12069/2017).
La sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione legittima, dunque, l'attivazione del rimedio risolutorio, sempreché essa incida sull'interesse che risulta obbiettivato nel contratto, divenendo interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, pertanto connotandone la causa concreta, quale è, tipicamente, la "finalità turistica" nel contratto di viaggio vacanza “tutto compreso”, su cui si è maggiormente soffermata la giurisprudenza (cfr. Cass., n. 26958 del 20/12/2007).
Nella specie, l'evento dedotto dalle appellanti incide, in realtà, non già sull'interesse creditorio obbiettivato in seno all'elemento causale del contratto di trasporto aereo (integrando una vicenda che attiene esclusivamente alla sfera giuridico - economico di quest'ultimo), bensì sulle finalità ulteriori per le quali le attrici si erano indotte a stipulare il contratto
(fare visita alla madre residente nel paese estero di destinazione), costituendo il semplice impulso psichico interiore che ha spinto alla stipulazione del negozio, senza che lo scopo del viaggio possa assurgere a presupposto causale (sostanziandosi, in definitiva, in specifici interessi destinati a rimanere nella sfera volitiva interna del creditore della prestazione) e, men che meno, che lo stesso fosse comunque conoscibile dall'altra parte contrattuale (nulla emerge in tal senso dalle risultanze istruttorie).
Per tali ragioni, la domanda attorea deve essere respinta.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, stante la contumacia della parte appellata.
pagina 8 di 9 Va invece dato atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata nei termini di cui in parte motiva;
b) dà atto che la parte appellante, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R.
115/2002, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis del medesimo articolo.
Bari, 23 ottobre 2025
Il giudice
DR EL
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice dott.
DR EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8086/2022 promossa da
e , Parte_1 Parte_2 entrambe difese dall'avv. DE CESARE Luisa, giusta procura in atti;
-appellanti- contro
Controparte_1
-appellata contumace-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
II. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
e convenivano in giudizio la
[...] Parte_2 compagnia aerea con la richiesta di Controparte_1
Co
“accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale in cui era incorsa pagina 1 di 9 per non aver provveduto al cambio data dei Controparte_1 voli prenotati in violazione dell'art.
6.1. del contratto;
per l'effetto, condannare la alla restituzione del prezzo Controparte_1 pagato di € 774,50 per ogni biglietto, oltre interessi come per legge;
accertare e dichiarare ex art. 1463 c.c. la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta delle attrici e per l'effetto accertato
l'inadempimento della all'obbligo restitutorio Controparte_1 delle somme versate da parte delle attrici e, condannare la CP_1 alla restituzione del prezzo pagato per i due biglietti, in uno quindi di €
1.549,00 (€ 774,50 per ogni biglietto) oltre interessi come per legge;
con vittoria di spese e competenze di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
In particolare, le attrici deducevano che:
- in data 27-06-2018, le medesime, al fine di far visita alla propria genitrice, residente nella Repubblica Domenicana, poiché versante in gravi condizioni di salute, acquistavano, per il tramite dell'agenzia
Cocorico Travel di Bari, n. 3 biglietti aerei (con partenza il 12.08.2018 e rientro il 03-09-2018) al prezzo di € 2.460,00 per la tratta Bari- La
Romana nella Repubblica Domenicana e ritorno.
- in data 28-07-2018, le odierne appellanti, poiché la condizione di salute della genitrice subivano un repentino e grave peggioramento, richiedevano – per il tramite del servizio clienti della compagnia aerea – di anticipare, con conseguente modifica del titolo di viaggio, la data di partenza già prevista per il 12.08.2018 alla data del 29-07-2018 o al più alla data del 30-07-2018;
- tuttavia, poiché la compagnia aerea negava la richiesta suddetta, le medesime si vedevano costrette ad acquistare al prezzo di € 2.400,00, da altra compagnia aerea, nuovi titoli di viaggio (partenza il 30-07-2018) per poter raggiungere tempestivamente la destinazione;
pagina 2 di 9 - pertanto, il titolo di viaggio, con partenza per il giorno 12-07-2018 e ritorno il giorno 03.09.2018, non veniva più utilizzato per causa non imputabile alle medesime;
- in data 11.02.2019, le medesime formalizzavano richiesta restitutoria della suddetta somma, motivata dall'impossibilità di eseguire il viaggio alla data della contrattualizzazione a causa del repentino peggioramento delle condizioni di salute della genitrice, seguite dal decesso poi avvenuto in data 31.07.2018;
- in data 6.03.2019, la compagnia aerea comunicava l'avvenuto il rimborso - pari a € 911,00 in luogo dell'intero importo di 2.460,00 – e relativo solamente al titolo di viaggio del minore e Persona_1
l'impossibilità dello stesso per i titoli di viaggio relativi a
[...]
e , atteso Parte_1 Parte_2 che tale servizio non era previsto per la classe di viaggio da loro acquistata;
- in data 29.07.2019, le medesime infruttuosamente trasmettevano, a mezzo PEC, alla invito di stipulazione di negoziazione CP_1 assistita ex art. 2 e 3 D.L. 132/2014.
III. La convenuta rimaneva contumace;
Controparte_1
IV. Con sentenza n. 2127/21 pubblicata in data 17/12/2021 il Giudice di Pace di
Bari rigettava le domande attoree adducendo che: “le attrici hanno domandato il rimborso del prezzo dei biglietti senza distinzione di quote e senza precisare se al pagamento del biglietto abbiano fatto fronte con denaro dell'una o dell'altra o di entrambe. La domanda dell'intero senza distinzione di quote configura una solidarietà attiva che non può essere invocata nella specie, essendo noto che nella materia delle obbligazioni la solidarietà attiva fra i creditori non si presume, nemmeno in caso di identità della prestazione dovuta, ma deve risultare espressamente dalla legge o da un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni
(eadem res debita) e delle obbligazioni (eadem causa debendi) nel caso in
pagina 3 di 9 specie nessuna delle ipotesi in deroga – legale o negoziale - è stata dimostrata. Non v'è materia per provvedere sulle spese processuali, stante la contumacia della parte convenuta vittoriosa”.
V. Avverso tale decisione insorgono le odierne appellanti, le quali, eccependo la nullità della sentenza per violazione ex art. 112 c.p.c. per omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione dell'art. 1292 c.c., hanno richiesto: “- accogliere per tutti i motivi addotti in narrativa il proposto appello, e per, l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 2127/2021 emessa dal Giudice di Pace di Bari, nell'ambito del giudizio rg. n. 7606/2021 depositata in cancelleria il
17.12.2021 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e trascritte a pagina 3 del proposto appello;
- con vittoria di spese e competenze di causa per entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
VI. La è rimasta contumace. Controparte_1
VII. Acquisito il fascicolo di primo grado presso l'ufficio del Giudice di Pace di
Bari (RGN 7606/2021), la causa è infine giunta all'udienza del 16/04/2025, all'esito della quale è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali.
VIII. L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi che seguono.
IX. Preliminarmente si evidenzia che, nel caso in specie, la mancata allegazione della sentenza del giudice di pace non osta all'emissione di una decisione di merito, attesa l'inequivocità dell'atto di citazione di appello, dal quale emergono, in maniera chiara e specifica, i motivi di impugnazione pertinenti alla rationes decidendi del giudice di pace.
Invero, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale: “l'art. 347
c.p.c., comma 2, stabilisce che l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348
c.p.c., per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata,
pagina 4 di 9 sicché la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti” (Cass. n. 23713/2016; conforme a Cass. n.
27536/2013, a Cass. n. 24461/2020, a Cass. 20849/2021 e a Cass.
12751/2021).
X. Ciò premesso, in merito ai motivi di gravame, contrariamente a quanto argomentato dal giudice di prime cure, si rileva che nell'atto di citazione, le odierne appellanti così concludevano: “(…)per l'effetto condannare la
[...] alla restituzione del prezzo in favore pagato di € Controparte_1
774,50 per ogni biglietto, oltre interessi come per legge;
- accertare e dichiarare, ex art. 1463 c.c., la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta delle attrici e per l'effetto accertato l'inadempimento della
all'obbligo restitutorio delle somme versate da Controparte_1 parte delle attrici e, condannare la all'obbligo restitutorio CP_1 delle somme versate da parte delle attrici e, condannare la CP_1 alla restituzione del prezzo pagato per i due biglietti, in uno quindi di €
1.549,00 (€ 774,50 per ogni biglietto) oltre interessi come per legge;
(…)”
(cfr. paf. 8 atto di citazione, prod. attrici).
Pertanto, dal semplice tenore letterale della richiesta sopra citata, si evince che le attrici, già nel giudizio di prime cure, specificamente indicavano la richiesta di accertamento dell'inadempimento contrattuale e la pronuncia di una sentenza di condanna alla restituzione in favore delle medesime del prezzo pagato per ogni biglietto, individuando, nello specifico, non solo il prezzo totale (€ 1.549,00) ma anche quello per singolo biglietto (€ 774,50).
Del tutto inconferente è, dunque, il riferimento – ritenuto ostativo al riconoscimento della pretesa azionata in giudizio – operato dal primo giudice alla disciplina della solidarietà nel lato attivo del rapporto obbligatorio, avendo le attrici agito per ottenere la restituzione del prezzo pagato per i singoli biglietti alle stesse rispettivamente riferibili.
In ogni caso, si rileva che, ai sensi dell'art. 1298 c.c.,“nei rapporti interni
l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori,
pagina 5 di 9 salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”.
Pertanto, pur nel caso si ritenesse assente la specifica indicazione di quote, era destinata a operare la presunzione ex art. 1298 c.c.
La statuizione del Giudice di Pace, sul punto, non può dunque essere condivisa.
L'erroneità della motivazione in punto di diritto non tocca peraltro la correttezza della decisione finale in ordine al rigetto della domanda.
Passando infatti a trattare il merito del giudizio, non esaminato dal primo giudice, e quindi la questione relativa alla risoluzione del vincolo contrattuale con conseguente diritto al rimborso del costo dei titoli di viaggio, si osserva quanto segue.
Oggetto della controversia è un contratto di trasporto aereo del quale si invoca, in primo luogo, l'inadempimento, da parte della compagnia aerea convenuta, per non aver provveduto al cambio di data del volo in violazione dell'art.
6.1. del regolamento negoziale, con conseguente restituzione del prezzo pagato;
in secondo luogo, la risoluzione per inadempimento non imputabile alle passeggere, con conseguente rimborso del prezzo già versato per l'acquisto dei biglietti.
Ebbene, in primo luogo non si ritiene provata la domanda fondata sulla asserita violazione del regolamento contrattuale imputata alla
[...]
per non aver provveduto al cambio data dei voli Controparte_1 prenotati in violazione dell'art.
6.1. del contratto, atteso il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sulle attrici, le quali non hanno documentato né la fonte della pretesa (non vi è infatti traccia documentale, nel fascicolo di parte di primo grado, del contratto contenente l'invocata clausola negoziale) né dimostrato la tempestiva richiesta di cambiamento della data del volo.
In ossequio agli ordinari criteri di riparto degli oneri probatori, spettava alla parte attrice provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio, non potendo la contumacia della convenuta essere equiparata, quanto a effetto pagina 6 di 9 probatorio, a una ammissione dei fatti giustificativi della domanda, con conseguente esonero dell'attore dall'onere di dimostrarli e del giudice del potere-dovere di verificare tale assolvimento (per tutti, Cass., n. 34170 del
21/11/2022).
In secondo luogo, si ritengono altresì insussistenti i presupposti per il rimborso dei biglietti aerei alla luce della allegata impossibilità di usufruire del volo dipendente da forza maggiore, rappresentata dalla malattia – cui è seguito il decesso – della genitrice delle passeggere.
Invero, l'art. 945 del Codice della navigazione prevede che il passeggero aereo, nel caso in cui sopravvenga un evento ad egli non imputabile e che gli impedisce la partenza, ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto di trasporto nonché la restituzione del prezzo pagato per il trasferimento;
tale assunto vale anche nel caso in cui l'evento riguardi uno dei congiunti o addetti alla famiglia che dovevano viaggiare con il passeggero.
Nella specie, non è tuttavia configurabile alcuna delle ipotesi previste dalla norma in questione, atteso che 1) a stretto rigore, la partenza delle attrici odierne appellanti non era stata “impedita” dall'evento addotto (cioè
l'aggravarsi delle condizioni di salute della madre, alla cui visita era proprio finalizzato il viaggio aereo, e che aveva reso necessario anticipare la data della partenza originariamente programmata) e, in ogni caso, 2)
l'impedimento non ha riguardato “uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia che dovevano viaggiare insieme”, come richiesto dalla norma evocata.
Né può trovare applicazione, nella specie, la disciplina di cui all'art. 1463
c.c., pure invocata.
Infatti, la risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione non imputabile alle parti ex art. 1463 c.c. costituisce, come già precisato dalla Corte di legittimità, rimedio all'alterazione definitiva del c.d. sinallagma funzionale che rende irrealizzabile la causa concreta (Cass.
17844/2007), e cioè, al di là del modello negoziale utilizzato, la finalità essenziale e lo scopo pratico del contratto medesimo.
pagina 7 di 9 Al riguardo, la Corte di cassazione ha tuttavia avuto modo di chiarire che “la causa in concreto - intesa quale scopo pratico del contratto, in quanto sintesi degli interessi che il singolo negozio è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello negoziale utilizzato - conferisce rilevanza ai motivi, sempre che questi abbiano assunto un valore determinante nell'economia del negozio, assurgendo a presupposti causali, e siano comuni alle parti o, se riferibili ad una sola di esse, siano comunque conoscibili dall'altra” ( cfr. Cass. 8100/2013; Cass. 12069/2017).
La sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione legittima, dunque, l'attivazione del rimedio risolutorio, sempreché essa incida sull'interesse che risulta obbiettivato nel contratto, divenendo interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, pertanto connotandone la causa concreta, quale è, tipicamente, la "finalità turistica" nel contratto di viaggio vacanza “tutto compreso”, su cui si è maggiormente soffermata la giurisprudenza (cfr. Cass., n. 26958 del 20/12/2007).
Nella specie, l'evento dedotto dalle appellanti incide, in realtà, non già sull'interesse creditorio obbiettivato in seno all'elemento causale del contratto di trasporto aereo (integrando una vicenda che attiene esclusivamente alla sfera giuridico - economico di quest'ultimo), bensì sulle finalità ulteriori per le quali le attrici si erano indotte a stipulare il contratto
(fare visita alla madre residente nel paese estero di destinazione), costituendo il semplice impulso psichico interiore che ha spinto alla stipulazione del negozio, senza che lo scopo del viaggio possa assurgere a presupposto causale (sostanziandosi, in definitiva, in specifici interessi destinati a rimanere nella sfera volitiva interna del creditore della prestazione) e, men che meno, che lo stesso fosse comunque conoscibile dall'altra parte contrattuale (nulla emerge in tal senso dalle risultanze istruttorie).
Per tali ragioni, la domanda attorea deve essere respinta.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, stante la contumacia della parte appellata.
pagina 8 di 9 Va invece dato atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata nei termini di cui in parte motiva;
b) dà atto che la parte appellante, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R.
115/2002, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis del medesimo articolo.
Bari, 23 ottobre 2025
Il giudice
DR EL
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