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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/04/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello dell'Aquila composta dai seguenti Magistrati:
Presidente dr. Nicoletta Orlandi
Consigliere dr. Carla Ciofani
Giudice Ausiliario avv. Giuseppe de Falco rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 735/2023 in grado di appello avverso la sentenza n. 307/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata il
2 marzo 2023, pronunciata nella causa iscritta al n. 2582/2020
R.G.A.C., promossa
DA
, nato a [...] il 31 ottobre Parte_1
1950 e residente in [...] elettivamente domiciliato in Scafa (PE), al c.so I Maggio 210, presso l'avv. Luciana Di Pierdomenico che lo rappresenta e difende.
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Giancola, presso il cui studio in Scafa alla via della Stazione n. 22 è elettivamente domiciliato.
APPELLATO
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Breve ricostruzione del procedimento di primo e di secondo grado.
I.1. Si riporta per comodità ed omogeneità descrittiva la sintesi del giudizio di primo grado che si rinviene nella sentenza impugnata:
“Passando alla questione, occorre fare un breve riferimento agli aspetti fattuali della vicenda.
Il presente procedimento veniva instaurato al fine di riottenere il rimborso della somma, pari ad Euro 13.657,06, per i lavori e le spese tecniche sostenute dall'istante, in relazione al progetto divisionale contenuto nella sentenza n. 960/2013 resa dal Tribunale di Pescara, nel precedente giudizio R.G. n. 3048/2008.
In tale procedimento, – dopo aver intrapreso il Controparte_1
giudizio divisionale per far dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria con il fratello – otteneva la Controparte_3
divisione sulla scorta del progetto divisionale elaborato da CTU, nel quale le rispettive quote venivano attribuite mediante estrazione.
Nelle more del giudizio, però, succedevano – a seguito del decesso di
– gli eredi e Controparte_3 Parte_1 Controparte_2
e venivano assegnate le quote: A) a;
B) a Controparte_1 Pt_1
e . Controparte_2
A seguito di tale frazionamento e come previsto dalla pronuncia del
Tribunale, parte attrice provvedeva ad eseguire i lavori da eseguire ed a sopportare i relativi costi. Tuttavia, nell'eseguirli si presentavano spese ulteriori per un ammontare superiore a quello previsto dalla CTU. Pertanto, procedeva a Controparte_1
richiedere agli odierni convenuti le somme come indicate.
Esaurita la fase di mediazione, venivano espletate le prove orali ammesse e disposta una CTU.
Con le prove venivano confermati i lavori e le fatture in atti;
mentre con la CTU veniva richiesto al tecnico di verificare la corrispondenza
e la necessità degli stessi.”.
I.2. Il Tribunale di Pescara, dopo aver espletato la prova per testi e completato un accertamento peritale a mezzo dell'ingegner , Per_1 accoglieva la domanda di per l'importo individuato Controparte_1 dal CTU come rimborso dovuto pro quota in solido dai IGi
e i quali dunque venivano condannati, CP_2 Parte_1
in solido tra di essi, al pagamento della somma di euro 7.953,99 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
I.3. Ne risultava il seguente dispositivo:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara e tenuti al Parte_1 Controparte_2
versamento in favore di della somma complessiva Controparte_1
di Euro 7.953,99, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Condanna, per l'effetto, e al Parte_1 Controparte_2
pagamento in favore di della somma complessiva Controparte_1
di Euro 7.953,99, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Condanna, altresì, e a Parte_1 Controparte_2 rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
3.500,00 per compensi, ed € 264,00 per esborsi ed Euro 300,00 per la fase di mediazione, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge;
nonché le spese della espletata CTU in favore dell'Ing. Persona_2
, pari ad € 1.318,00 a titolo di onorari, oltre a CP ed IVA
[...] sull'importo dell'onorario come per legge, importo comprensivo degli acconti e/o fondo spese di Euro 500,00 già assegnati ed eventualmente già corrisposti.
Sentenza esecutiva ope legis.”
I.4. Contro la decisione propone appello il IG Parte_1
che domanda quanto segue: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
[...]
Appello de L'Aquila, contrariis reiectis, in accoglimento dell'atto di appello, in riforma della sentenza impugnata:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere l'esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n. 307/2023 emessa dal Tribunale di Pescara, Giudice dr.ssa Anna
Maria Bertucci Bellafante, il 24 febbraio 2023 e pubblicata il 2 marzo 2023, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2582/2020, mai notificata al domicilio eletto del legale costituito, effettuata la compensazione dei crediti, sulle risultanze della CTU, statuire che l'unico importo da corrispondere all'appellato sia pari ad € 622,16. Controparte_1
Per l'effetto, anche in considerazione dell'offerta banco iudicis formulata sin dall'udienza del 31 marzo 2022 riformare la condanna alle spese da accollarsi esclusivamente a carico del IG CP_1
e/o comunque compensarle integralmente.
[...]
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge del presente giudizio.”
I.5. S costituisce il IG che conclude come in Controparte_1 appresso riportato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento di quanto dedotto ed eccepito dall'appellato, CP_1
, nei due gradi di giudizio anche relativamente all'eccezione
[...]
di presunta legittimazione passiva avanzata dalla difesa di
[...]
, rigettare l'appello proposto da , con CP_2 Parte_1
l'atto notificato a mezzo pec in data 3 luglio 2023 avverso la sentenza
n.ro 307 (RG 2582/2020), emessa dal Tribunale di Pescara il
24.02.2023 e in data 2.3.2023 pubblicata, poiché inammissibile prima ancora che infondato in fatto e in diritto, e comunque qualsiasi appello incidentale successivamente ed eventualmente proposto, confermando la sentenza impugnata e comunque condannare Parte_1
(c.f. , n. a LI (PE) il 31.10.1950 e C.F._2
res.te in Scafa (PE) alla via Alessandrini n. 33, e Controparte_2
(c.f. , n. a LI (PE) il 4.2.1955 e C.F._1
res.te in Scafa (PE) alla via Alessandrini n. 33, entrambi nella qualità di eredi di , al pagamento, per le causali di cui alla Controparte_3
narrativa dell'atto introduttivo del giudizio e del presente scritto difensivo, in favore di , n. a LI (PE) il Controparte_1
27.4.1937 (c.f. ) e ivi residente, della somma C.F._3 di €. 13.657,06 (diconsieurotredicimilaseicentocinquantasette/06), quale rimborso di tutte le spese (lavori, spese tecniche ecc.) sostenute relativamente al progetto divisionale di cui alla sentenza n.ro 960/13 del Tribunale di Pescara RG 3048/2008, oltre interessi e rivalutazione, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
I.6. Il IG , nonostante la regolare notifica Controparte_2 dell'atto di appello non si è costituito in giudizio rimanendo contumace.
I.7. Nel corso del giudizio di secondo grado, il 23.11.2023, interveniva ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'immediata esecuzione della decisione impugnata.
II. Motivazioni della decisione.
II.1. Primo motivo di impugnazione.
II.2. L'appellante contesta la decisione del Tribunale di Pescara nel punto in cui afferma: “A questo punto, l'elaborato continua indicando anche i lavori per la quota B), per i quali nulla veniva richiesto. Ne consegue che le considerazioni dovranno essere limitate a tali voci di spesa[quelle della quota A], in quanto la domanda si limita al loro rimborso.”
II.3. Come si è anticipato, il giudizio di primo grado ha riguardato la richiesta da parte di della restituzione del 50% Controparte_1
degli importi da lui anticipati al fine di eseguire alcuni lavori necessitati dalla migliore divisione e fruibilità di un fabbricato siti in
LI (PE), di cui al veniva attribuito il piano terra CP_1 identificato (insieme ad altro) come quota “A” e ai germani e (figli ed eredi di ) il primo CP_2 Parte_1 CP_3
piano e il sottotetto (insieme ad altro) identificati come quota “B”.
II.4. La sentenza n. 960/2013 del Tribunale di Pescara aveva disposto che la divisione fosse portata ad effetto anche mediante l'esecuzione di alcuni lavori, in parte (in prevalenza) da svolgersi sui beni della quota A e in parte sui beni della quota B.
II.5. Il costo previsionale dei lavori da effettuarsi sulle proprietà incluse sulla quota A subivano una significativa lievitazione sicché i IGi e rifiutavano di corrispondere le CP_2 Parte_1
somme richieste da . Controparte_1
II.6. Il giudice di primo grado accertava, a mezzo della CTU dell'ingegner che: “I lavori effettivamente eseguiti da Per_1
possono essere ritenuti funzionali al progetto Controparte_1 divisionale in quanto non stravolgono l'impianto generale dell'unità immobiliare posta al piano terra. Come dimostrato, rimangono sostanzialmente conformi le funzioni ivi previste nonché il numero di ambienti in cui è suddiviso il layout risultante.” (Relazione di sintesi
CTU e che: “Si può ritenere che le opere così come Per_1
riportate ed eseguite per effetto della SCIA del 2017 e del progetto esecutivo strutturale nel rispetto della normativa antisismica vigente all'epoca, siano state eseguite in modo da garantire la minima funzionalità abitativa e quindi nel rispetto delle norme sismiche applicate, avendo proceduto all'apertura/chiusura di vani porta/finestra sulle murature portanti di cui è strutturalmente costituito l'edificio (muratura portante). Come riferito già nella originaria relazione di C.T.U., il progetto divisionale proposto sarebbe stato reso esecutivo ovviamente solo dopo un progetto architettonico, impiantistico e strutturale di dettaglio seguendo le indicazioni e “linee guida” della proposta del consulente d'ufficio.
Non vi sono state quindi modificazioni sostanziali tali da poter inficiare lo schema direttore riportato nella citata Sentenza. Da segnalare che dagli atti non risulta redatta la certificazione finale sui lavori edilizi (SCIA) e strutturali eseguiti (Collaudo/Certificato
Ultimazione) e relativa agibilità/abitabilità dell'unità immobiliare de quo a chiusura di detti lavori.” (Relazione di sintesi CTU ). Per_1
II.7. Il motivo di appello non contesta che i lavori fossero necessitati e che corrispondessero a quanto prescritto dal Tribunale di
Pescara nella sentenza n. 960/2013 sopra citata, né che le lavorazioni imposte dagli adeguamenti antisismici non avessero mutato la sostanza degli interventi divisori stabiliti in quella decisione. Il motivo di gravame lamenta invece che il giudice di primo grado abbia trascurato di considerare la somma algebrica complessiva risultante dai costi sostenuti da per lavori sulla quota A e da Controparte_1
quelli pagati dai IGi e per i lavori che invece Pt_1 CP_2
riguardavano la quota B.
II.8. Il Tribunale sarebbe caduto nell'errore di ritenere mancante una domanda di rimborso della quota riguardante i costi sostenuti dai convenuti, appellante incluso. II.9. E invece, argomenta la difesa di , non era Parte_1
necessario per il giudice andare alla ricerca (infruttuosa) di una domanda riconvenzionale atteso che i convenuti avevano proposto un'eccezione riconvenzionale per il cui tramite facevano valere una compensazione. Invero una compensazione che riguardando semplicemente il calcolo del dare/avere tra le parti in ragione del medesimo rapporto, ha la fisionomia di una compensazione impropria. Sia in più punti della comparsa di costituzione (pagine 4,
10 e 11) sia nelle osservazioni alla CTU formulate dal proprio CTP, il convenuto e odierno appellante, avrebbe chiaramente enunciato il calcolo aritmetico mediante il quale, computando il credito derivante dai lavori sulla quota B, si giungeva a un saldo debitorio complessivo di soli euro 622,16, come confermato anche dai calcoli della CTU.
Proprio questa somma veniva offerta dai germani e Pt_1
allo zio che rifiutava. Controparte_2 CP_1
II.10. Tuttavia, nell'avversare le pretese dei nipoti, anche in sede di
CTU, si può inferire che la contestazione, presente nel primo grado, è implicita nella condotta processuale di che in tal Controparte_1
modo contestava le pretese di e e non Pt_1 CP_2
riconosceva la validità di un controcredito a suo favore. Se si ritiene che, nonostante nessuna prova sia mai stata articolata in primo grado circa l'avvenuta esecuzione die lavori di competenza dei due germani e comunque l'eccezione di Pt_1 Controparte_2
compensazione, anche impropria, è implicita nel calcolo del dare/avere, fatto anche dal CTU, è anche vero che la risposta di che contestava le pretese avversarie dovrebbe Controparte_1
essere interpretata come opposizione alla compensazione (oltre che al calcolo).
II.11. Espressamente in primo grado la difesa di Controparte_1
chiedeva il rigetto delle pretese avverse (prima memoria ex articolo
183, comma 6, c.p.c.). In contrario non è possibile, in questo caso, invocare la genericità della contestazione posto che altrettanto generica era l'eccezione con cui e Pt_1 Controparte_2
chiedevano di calcolare in sottrazione somme ad essi dovute senza fornire il benché minimo supporto probatorio sia quanto alle spese sostenute sia quanto ai lavori eseguiti. II.12. Anche in sede di CTU, in occasione della confezione del secondo elaborato datato 19 marzo 2022, l'appellato CP_1
eccepiva (correttamente) al CTU di aver valicato i confini
[...] del quesito posto dal giudice poiché in quest'ultimo documento l'ausiliario del giudice, ing. , ha dato sua sponte ingresso alla Per_1 ricostruzione del dare/avere prospettata dall'odierna parte appellante in via meramente ipotetica (“In riferimento infine alla ipotetica ripartizione finale a seguito dei lavori considerati anche sull'Unità B, così come sollevato dal C.T.P.C., rivalutando i lavori e relativi costi, aggiornando le spese tecniche relativi alla pratica S.C.I.A. e catastale, si avrebbe: UNITA' A: Spese Lavori €.24.528,90 Spese
Tecn. €.2.600,96 Rimb. Enel €.243,76 Tot. €. 27.373,62 Q. 50%
€.13.686,81 UNITA' B: Spese Lavori €. 6.669,37 Spese Tecn.
€.3.050,00 Rimb. Enel €. 0,00 Tot. €. 9.719,37 Q. 50% €. 4.859,68
Considerando sempre la quota relativa all'agevolazione fiscale
(detrazione fiscale 50%) di cui ha usufruito la parte attrice e da agevolare per effetto dei lavori al piano primo, si avrebbe, infine:
Q(B) = €.13.686,81 - €.5.775,13 (50% di €.11.550,26) - €.4.859,68
(50% di €.9.719,37) - €.2.429,84 (50% di €.4.859,68) = €. 622,16”)
II.13. Ora, anche ammettendo, per amore di ipotesi, che il giudice avesse errato nel non chiedere al CTU di effettuare il calcolo complessivo del dare/avere tenendo conto delle spese gravanti sulla quota B, resta che, in quella sede, quando la questione veniva di fatto posta dal consulente tecnico di parte dei convenuti e dal CTU, la difesa di , provvedeva a contestarla. Controparte_1
II.14. Poiché dunque dalle emergenze processuali si può senz'altro concludere che l'attore e odierno appellato abbia implicitamente o esplicitamente contestato la debenza delle spese sostenute dalla parte a lui avversa e comunque con il grado di proporzionalità corrispondente a quello dell'eccezione sollevata, ne consegue che risulta radicalmente mancante la prova del credito opposto in compensazione (propria o impropria che sia).
II.15. Il primo motivo di appello è quindi infondato.
II.16. Secondo motivo di impugnazione: circa la condanna alle spese di lite di primo grado. II.17. Con il secondo motivo di appello, la difesa di Parte_1
contesta la condanna alle spese di lite di primo grado,
[...]
comminata dalla sentenza gravata.
II.18. A sostegno dell'impugnazione pone il fatto che la domanda dell'attore sia stata accolta parzialmente, che i convenuti avevano contestato non la pretesa di rimborso di ma solo il Controparte_1
quantum della medesima, che lo stesso aveva Controparte_1 variamente quantificato l'ammontare delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori gravanti sulla quota A del progetto divisionale.
II.19. A questo l'appellato oppone di aver sempre puntualmente documentato le proprie richieste mostrando già in sede di mediazione la necessaria documentazione e che, invece, sarebbero stati e Pt_1
a rifiutarsi di proseguire nella mediazione al fine Controparte_2
di raggiungere un accordo.
II.20. Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato.
II.21. Come chiarito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, è erroneo in diritto il fondamento stesso dell'argomentazione di parte appellante in quanto: “È sufficiente richiamare, in proposito, i principi di recente sanciti dalle Sezioni
Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32061 del
31/10/2022, Rv. 666063 - 01), secondo i quali "in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale.” (Cassazione civile sez. III,
18/12/2024, (ud. 04/12/2024, dep. 18/12/2024), n.33147). Il giudice di primo grado ha correttamente condannato, dunque, i convenuti al pagamento delle spese di lite anche in presenza di una condanna che ha riguardato una somma inferiore a quella oggetto dell'unica domanda della parte attrice. Una diversa soluzione si sarebbe posta in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Cassazione. II.22. Per questo stesso motivo, non ha pregio l'argomento secondo cui i convenuti in primo grado hanno contestato solo la quantificazione della somma dovuta e non il fatto che una somma fosse dovuta. E questo non solo perché la contestazione dell'ammontare del credito, come visto, è ininfluente ai fini della configurazione di una soccombenza parziale ma anche perché, invero, la contestazione della somma dovuta era inestricabilmente connessa all'accertamento della congruenza delle spese rispetto al progetto divisionale e alla sua funzionalità, accertamento qualitativo e quantitativo a un tempo in cui è impossibile districare i due aspetti e che pure è stato oggetto di verifica da parte del perito.
III. Regime delle spese.
III.1. Per effetto del rigetto dell'appello, il IG Parte_2
tenuto al pagamento delle spese di giudizio di secondo grado in favore di liquidate in euro 4.888,00 oltre iva, cpa e spese generali Controparte_1
al 15% (tenuto conto del mancato svolgimento della fase istruttoria e dello svolgimento della fase di trattatzione valorizzata ai minimi in considerazione della semplicità della questione).
IV. Contributo unificato.
IV.1. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co.
1-quater, del D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115 per il pagamento da parte di di un ulteriore Parte_1
importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello.
PQM
La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciandosi in contraddittorio delle parti costituite nella causa civile iscritta al R.G. n.
735/2023 in secondo grado sull'appello proposto da Parte_1
contro avverso la sentenza n. 307/2023 del Tribunale di Controparte_1
Pescara, pubblicata il 2 marzo 2023, pronunciata nella causa iscritta al n.
2582/2020 R.G.A.C. così provvede:
A. Rigetta l'appello.
B. Condanna al pagamento delle spese di giudizio di Parte_1
secondo grado in favore di nella misura di euro 4.888,00 Controparte_1
oltre iva, cpa e spese generali al 15%. C. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co.
1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il pagamento da parte di di un ulteriore importo pari al Parte_1
contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello
Così deciso nella Camera di Consiglio svoltasi da remoto mediante mezzi telematici in data 3 aprile 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Giuseppe de Falco dr. Nicoletta Orlandi