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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/05/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro dott.ssa Manuela Olivieri, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 1061 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Perugia, via Baglioni Parte_1 n.36, presso lo studio dell'Avv.to Bacchi Alessandro che la rappresenta e difende come da procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del CP_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e Manuela Varani in virtù di procura alle liti conferita con atto pubblico del Notaio di Roma del 22 marzo 2024 rep. rep.n.37875 ed Per_1 CP_ elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in Terni, viale della Stazione n.5
OPPOSTO
, con sede legale in Roma, Controparte_2 via Giuseppe Grezar n.14, in persona del legale rappresentante pro tempore
TERZO CHIAMATO IN CAUSA – CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n.109 2024 900256 933/000 notificata in data 21.09.2024 per un importo di € 119.345,36 limitatamente agli avvisi di addebito alla stessa sottesi n.409 2011 2000134 722 000 e n.409 2011 2000216 503 000 per un importo di € 4.812,00, premettendo: - che gli AVA in questione erano già stati oggetto di impugnazione in separato giudizio conclusosi con sentenza parzialmente favorevole all'istante del Tribunale di Terni (sentenza n. 267/2020 del 25.06.2020 nella causa R.G. N.829/2019 – GL Dott.ssa Michela Francorsi) dichiarativa della prescrizione del credito vantato dall' con gli CP_1
AVA sopra indicati e con successiva conferma in appello da parte della Corte di Appello di Perugia (sentenza n.163/21 del 19 luglio 2021) di rigetto dell'impugnazione proposta dall' , sentenza passata in giudicato;
- che, CP_1 pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'intimazione di pagamento, essendo stata dichiarata, con statuizione giudiziale passata in giudicato, l'inesistenza dei crediti portati dagli Avvisi di addebito n. 40920112000134722000 e n. 40920112000216503000 di cui è stato richiesto all'opponente il pagamento con l'intimazione di pagamento contestata.
Conveniva, pertanto, dinanzi al Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del Lavoro, l' chiedendo, previa sospensione del titolo impugnato, di annullare, CP_1 dichiarare nullo ovvero inefficace l'intimazione di pagamento gravata nella parte de qua ed ogni altro provvedimento connesso, presupposto e conseguenziale per i motivi di cui alla premessa, vinte le spese ed onorari di causa.
Si è costituito l' eccependo il difetto di legittimazione passiva essendo CP_1 l'intimazione opposta atto emesso dall'ADER e sostenendo che nessuna responsabilità può essere attribuita all' per l'atto emesso dall' CP_1 CP_2
ha insistito per essere esonerato dal pagamento delle spese di lite.
[...] Con ordinanza riservata lo scrivente Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ADER che non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 15.05.2025.
La causa senza espletamento di attività istruttoria è stata rinviata per discussione e decisione.
Quindi sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite la causa è stata discussa e decisa come sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Legittimazione passiva. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' convenuto sull'assunto della CP_1 legittimazione esclusivamente in capo all'agente della riscossione, trattandosi di opposizione ad atto esecutivo. La questione è stata risolta dalla Suprema Corte di Cassazione che a sezioni unite si è così pronunciata: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o
102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (cfr. sentenza n.7514 dell'8.03.2022 che ha ripreso quanto in precedenza già affermato da Cass. n. 16425 del 2019, Cass. 12 novembre 2019 e Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625). Già una precedente pronuncia degli LI aveva chiarito che: “52. in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, va escluso che nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito sia configurabile un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione ed occorre attribuire alla chiamata in causa di quest'ultimo D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, comma 5, il valore di una mera litis denuntiatio, finalizzata al solo scopo di rendere noto al concessionario medesimo la pendenza della controversia e di estendergli gli effetti del futuro giudicato (cfr. Cass. n.
23984/14; Cass. n. 11687/08; Cass. n. 11274/07). 53. Più di recente, con Cass. n. 5625/19, sopra ricordata, si è ribadito che l'agente per la riscossione non è litisconsorte necessario nella controversia avente ad oggetto esclusivamente
l'accertamento nel merito della pretesa contributiva dell giacchè un CP_1 eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti ultra partes nei confronti dell'esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo. Si tratta di una delle ipotesi di cd. efficacia riflessa del giudicato quando vi sia un nesso di pregiudizialità - dipendenza giuridica, che però si ha solo allorquando un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientri nella fattispecie di altro rapporto giuridico, dipendente o condizionato (cfr. Cass. S.U. n. 6523/08). 57. Non è poi dubitabile l'affermazione della legittimazione a contraddire dell cioè dell'ente creditore e ciò sulla CP_1 base della giurisprudenza formatasi in materia fallimentare innanzi menzionata
(che ravvisa una legittimazione meramente processuale del concessionario).
D'altronde, a fronte d'una opposizione mirante a far valere una prescrizione del credito, sarebbe del tutto illogico negare la legittimazione passiva del creditore. Nè è conferente Cass. n. 708/16, di cui si è sopra detto, menzionata a pag. 11 del ricorso (in quel caso era stata ravvisata una coeva duplice opposizione, agli atti esecutivi e all'esecuzione). Nè con l'affidare la riscossione al concessionario
l'ente impositore si spoglia del proprio credito, nè ancora, si può confondere, come traspare dal ricorso, la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità d'una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva
(responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne - con vero e proprio salto logico - la legittimazione passiva del concessionario” (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. del 20/08/2019, sent. n.21534). Applicando i principi sopra richiamati ne discende la legittimazione passiva nella causa che ci occupa esclusivamente in capo all' , trattandosi di CP_1 un'azione nella quale il ricorrente sostiene l'assenza di titolo esecutivo annullato con sentenza passata in giudicato e la chiamata in causa del concessionario per la riscossione è stata disposta ai soli fini della denuntiatio litis. Di qui il rigetto dell'eccezione sollevata dall'ente impositore convenuto. Legittimità dell'intimazione di pagamento. Venendo allo stretto merito, è documentalmente provato e non contestato che con sentenza n. 267/2020 del 25.06.2020 (causa R.G. N.829/2019) il Giudice del Tribunale di Terni Dott.ssa Michela Francorsi accertava la prescrizione dei crediti vantati dall' nei confronti dell'odierna istante portati dagli AVA CP_1
n.409 2011 2000134 722 000 e n.409 2011 2000216 503 000 per un importo di
€ 4.812,00 di cui disponeva l'annullamento e per l'effetto, dichiarava l'insussistenza del diritto sia dell' che dell'ADER a procedere CP_1 esecutivamente rispetto ai predetti crediti nei confronti della ricorrente (cfr. sentenza all.ta al ricorso)
La sentenza del Tribunale di Terni è stata, quindi, impugnata e con sentenza la Corte d'Appello di Perugia n.163/2021, del 19.07.2021 (causa n.221/2020 R.G. – Lavoro, estensore dott.ssa Simonetta Liscio) ha respinto l'appello proposto dall' confermando l'impugnata pronuncia (cfr. sentenza CP_1 Corte d'Appello allegata al ricorso). Tale sentenza non risulta essere stata impugnata con ricorso in Cassazione e, pertanto, è incontestato tra le parti che sia passata in giudicato.
Orbene, e venendo alla fattispecie che ci riguarda, è Parte_1 destinataria di atto di intimazione di pagamento n.109 2024 900256 933/000, notificata in data 21.09.2024, per un importo complessivo di € 119.345,36 e contesta l'insussistenza del diritto ad agire esecutivamente da parte dell'Ente impositore limitatamente agli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato CP_1
e precisamente AVA n.409 2011 2000134 722 000 e AVA n.409 2011 2000216 503 000 per un importo di € 4.812,00 in quanto annullati per intervenuta prescrizione del credito con la sentenza sopra citata del Tribunale di Terni, confermata in appello, e sulla quale si è formato il giudicato. L'eccezione di giudicato sollevata dalla parte attrice è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Sul punto va premesso che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'eccezione di giudicato esterno sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio;
esso, al pari di un giudicato interno, è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Cass. civ., SS. UU. sent. n. 13916/2006;
Cass. civ., sent. n. 20802/2010; Cass. civ., sent. n. 8614/2011; Cass. civ., sent. n.
6102/2014; Cass. civ., sent. n. 11365/2015; Cass. civ., sent. n. 9059/2016).
Tale regola, posta a tutela del principio del ne bis in idem, identifica in definitiva il giudicato al pari della norma di diritto da tenere necessariamente in considerazione nella formazione del giudizio.
La medesima giurisprudenza di legittimità ha precisato (vd. Cass. Civ., SS.UU. sent. n.226/2001) che: “l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi – nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile – per l'intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito”. È tuttavia necessario distinguere la rilevabilità d'ufficio del giudicato dalla prova che deve essere presente nel processo per consentire al giudice di rilevare il giudicato esterno eccepito.
Ebbene, nel presente giudizio caratterizzato dalla cognizione piena, si ritiene sufficiente ed adeguata la prova fornita da parte attrice mediante il deposito delle copie delle sentenze di annullamento degli AVA sottesi all'intimazione di pagamento opposta in questa sede e rese dal Tribunale di Terni e dalla Corte d'appello di Perugia, anche se non corredate dall'ulteriore certificazione della mancata proposta impugnazione, ritenendo che della prova contraria della proposizione dell'impugnazione, ovvero dell'avvenuta riforma delle decisioni d'appello, sia onerata parte convenuta (vd. Cass. civ., sent. n. 1833/1998).
Opinando diversamente risulterebbe minata la garanzia di effettività del principio di certezza delle situazioni giuridiche e di stabilità delle decisioni. Va rilevato, inoltre, che l' non ha contestato la circostanza CP_1 dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'appello di Perugia che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Terni d'accoglimento per quanto qui di interesse del ricorso proposto dalla Pt_1 anzi ha confermato quanto eccepito dalla difesa attorea.
In conclusione, deve essere dichiarata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta n.109 2024 900256 933/000 notificata in data 21.09.2024 per un importo di € 119.345,36 che, per l'effetto deve essere annullata limitatamente agli avvisi di addebito alla stessa sottesi AVA n.409 2011 2000134 722 000 e AVA n.409 2011 2000216 503 000 per un importo complessivo di € 4.812,00. L' soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese di CP_1 lite nei confronti della parte ricorrente, liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della semplicità delle questioni giuridiche affrontate.
Nulla nei confronti dell'ADER chiamato in causa ai fini della denuntiatio litis e stante la contumacia.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento del ricorso, per le ragioni di cui alla parte motiva, dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta n.109 2024 900256 933/000 notificata in data 21.09.2024 per un importo di € 119.345,36 che, per l'effetto deve essere annullata limitatamente agli avvisi di addebito alla stessa sottesi AVA n.409 2011 2000134 722 000 e AVA n.409 2011 2000216 503 000 per un importo complessivo di € 4.812,00.
- Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di CP_1 lite che liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali ed € 43,00 per spese vive, oltre contributo forfettario, IVA e CPA come per legge;
- Nulla nei confronti dell'ADER. Terni, il 22 maggio 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro dott.ssa Manuela Olivieri, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 1061 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Perugia, via Baglioni Parte_1 n.36, presso lo studio dell'Avv.to Bacchi Alessandro che la rappresenta e difende come da procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del CP_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e Manuela Varani in virtù di procura alle liti conferita con atto pubblico del Notaio di Roma del 22 marzo 2024 rep. rep.n.37875 ed Per_1 CP_ elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in Terni, viale della Stazione n.5
OPPOSTO
, con sede legale in Roma, Controparte_2 via Giuseppe Grezar n.14, in persona del legale rappresentante pro tempore
TERZO CHIAMATO IN CAUSA – CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n.109 2024 900256 933/000 notificata in data 21.09.2024 per un importo di € 119.345,36 limitatamente agli avvisi di addebito alla stessa sottesi n.409 2011 2000134 722 000 e n.409 2011 2000216 503 000 per un importo di € 4.812,00, premettendo: - che gli AVA in questione erano già stati oggetto di impugnazione in separato giudizio conclusosi con sentenza parzialmente favorevole all'istante del Tribunale di Terni (sentenza n. 267/2020 del 25.06.2020 nella causa R.G. N.829/2019 – GL Dott.ssa Michela Francorsi) dichiarativa della prescrizione del credito vantato dall' con gli CP_1
AVA sopra indicati e con successiva conferma in appello da parte della Corte di Appello di Perugia (sentenza n.163/21 del 19 luglio 2021) di rigetto dell'impugnazione proposta dall' , sentenza passata in giudicato;
- che, CP_1 pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'intimazione di pagamento, essendo stata dichiarata, con statuizione giudiziale passata in giudicato, l'inesistenza dei crediti portati dagli Avvisi di addebito n. 40920112000134722000 e n. 40920112000216503000 di cui è stato richiesto all'opponente il pagamento con l'intimazione di pagamento contestata.
Conveniva, pertanto, dinanzi al Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del Lavoro, l' chiedendo, previa sospensione del titolo impugnato, di annullare, CP_1 dichiarare nullo ovvero inefficace l'intimazione di pagamento gravata nella parte de qua ed ogni altro provvedimento connesso, presupposto e conseguenziale per i motivi di cui alla premessa, vinte le spese ed onorari di causa.
Si è costituito l' eccependo il difetto di legittimazione passiva essendo CP_1 l'intimazione opposta atto emesso dall'ADER e sostenendo che nessuna responsabilità può essere attribuita all' per l'atto emesso dall' CP_1 CP_2
ha insistito per essere esonerato dal pagamento delle spese di lite.
[...] Con ordinanza riservata lo scrivente Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ADER che non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 15.05.2025.
La causa senza espletamento di attività istruttoria è stata rinviata per discussione e decisione.
Quindi sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite la causa è stata discussa e decisa come sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Legittimazione passiva. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' convenuto sull'assunto della CP_1 legittimazione esclusivamente in capo all'agente della riscossione, trattandosi di opposizione ad atto esecutivo. La questione è stata risolta dalla Suprema Corte di Cassazione che a sezioni unite si è così pronunciata: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o
102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (cfr. sentenza n.7514 dell'8.03.2022 che ha ripreso quanto in precedenza già affermato da Cass. n. 16425 del 2019, Cass. 12 novembre 2019 e Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625). Già una precedente pronuncia degli LI aveva chiarito che: “52. in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, va escluso che nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito sia configurabile un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione ed occorre attribuire alla chiamata in causa di quest'ultimo D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, comma 5, il valore di una mera litis denuntiatio, finalizzata al solo scopo di rendere noto al concessionario medesimo la pendenza della controversia e di estendergli gli effetti del futuro giudicato (cfr. Cass. n.
23984/14; Cass. n. 11687/08; Cass. n. 11274/07). 53. Più di recente, con Cass. n. 5625/19, sopra ricordata, si è ribadito che l'agente per la riscossione non è litisconsorte necessario nella controversia avente ad oggetto esclusivamente
l'accertamento nel merito della pretesa contributiva dell giacchè un CP_1 eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti ultra partes nei confronti dell'esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo. Si tratta di una delle ipotesi di cd. efficacia riflessa del giudicato quando vi sia un nesso di pregiudizialità - dipendenza giuridica, che però si ha solo allorquando un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientri nella fattispecie di altro rapporto giuridico, dipendente o condizionato (cfr. Cass. S.U. n. 6523/08). 57. Non è poi dubitabile l'affermazione della legittimazione a contraddire dell cioè dell'ente creditore e ciò sulla CP_1 base della giurisprudenza formatasi in materia fallimentare innanzi menzionata
(che ravvisa una legittimazione meramente processuale del concessionario).
D'altronde, a fronte d'una opposizione mirante a far valere una prescrizione del credito, sarebbe del tutto illogico negare la legittimazione passiva del creditore. Nè è conferente Cass. n. 708/16, di cui si è sopra detto, menzionata a pag. 11 del ricorso (in quel caso era stata ravvisata una coeva duplice opposizione, agli atti esecutivi e all'esecuzione). Nè con l'affidare la riscossione al concessionario
l'ente impositore si spoglia del proprio credito, nè ancora, si può confondere, come traspare dal ricorso, la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità d'una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva
(responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne - con vero e proprio salto logico - la legittimazione passiva del concessionario” (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. del 20/08/2019, sent. n.21534). Applicando i principi sopra richiamati ne discende la legittimazione passiva nella causa che ci occupa esclusivamente in capo all' , trattandosi di CP_1 un'azione nella quale il ricorrente sostiene l'assenza di titolo esecutivo annullato con sentenza passata in giudicato e la chiamata in causa del concessionario per la riscossione è stata disposta ai soli fini della denuntiatio litis. Di qui il rigetto dell'eccezione sollevata dall'ente impositore convenuto. Legittimità dell'intimazione di pagamento. Venendo allo stretto merito, è documentalmente provato e non contestato che con sentenza n. 267/2020 del 25.06.2020 (causa R.G. N.829/2019) il Giudice del Tribunale di Terni Dott.ssa Michela Francorsi accertava la prescrizione dei crediti vantati dall' nei confronti dell'odierna istante portati dagli AVA CP_1
n.409 2011 2000134 722 000 e n.409 2011 2000216 503 000 per un importo di
€ 4.812,00 di cui disponeva l'annullamento e per l'effetto, dichiarava l'insussistenza del diritto sia dell' che dell'ADER a procedere CP_1 esecutivamente rispetto ai predetti crediti nei confronti della ricorrente (cfr. sentenza all.ta al ricorso)
La sentenza del Tribunale di Terni è stata, quindi, impugnata e con sentenza la Corte d'Appello di Perugia n.163/2021, del 19.07.2021 (causa n.221/2020 R.G. – Lavoro, estensore dott.ssa Simonetta Liscio) ha respinto l'appello proposto dall' confermando l'impugnata pronuncia (cfr. sentenza CP_1 Corte d'Appello allegata al ricorso). Tale sentenza non risulta essere stata impugnata con ricorso in Cassazione e, pertanto, è incontestato tra le parti che sia passata in giudicato.
Orbene, e venendo alla fattispecie che ci riguarda, è Parte_1 destinataria di atto di intimazione di pagamento n.109 2024 900256 933/000, notificata in data 21.09.2024, per un importo complessivo di € 119.345,36 e contesta l'insussistenza del diritto ad agire esecutivamente da parte dell'Ente impositore limitatamente agli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato CP_1
e precisamente AVA n.409 2011 2000134 722 000 e AVA n.409 2011 2000216 503 000 per un importo di € 4.812,00 in quanto annullati per intervenuta prescrizione del credito con la sentenza sopra citata del Tribunale di Terni, confermata in appello, e sulla quale si è formato il giudicato. L'eccezione di giudicato sollevata dalla parte attrice è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Sul punto va premesso che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'eccezione di giudicato esterno sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio;
esso, al pari di un giudicato interno, è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Cass. civ., SS. UU. sent. n. 13916/2006;
Cass. civ., sent. n. 20802/2010; Cass. civ., sent. n. 8614/2011; Cass. civ., sent. n.
6102/2014; Cass. civ., sent. n. 11365/2015; Cass. civ., sent. n. 9059/2016).
Tale regola, posta a tutela del principio del ne bis in idem, identifica in definitiva il giudicato al pari della norma di diritto da tenere necessariamente in considerazione nella formazione del giudizio.
La medesima giurisprudenza di legittimità ha precisato (vd. Cass. Civ., SS.UU. sent. n.226/2001) che: “l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi – nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile – per l'intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito”. È tuttavia necessario distinguere la rilevabilità d'ufficio del giudicato dalla prova che deve essere presente nel processo per consentire al giudice di rilevare il giudicato esterno eccepito.
Ebbene, nel presente giudizio caratterizzato dalla cognizione piena, si ritiene sufficiente ed adeguata la prova fornita da parte attrice mediante il deposito delle copie delle sentenze di annullamento degli AVA sottesi all'intimazione di pagamento opposta in questa sede e rese dal Tribunale di Terni e dalla Corte d'appello di Perugia, anche se non corredate dall'ulteriore certificazione della mancata proposta impugnazione, ritenendo che della prova contraria della proposizione dell'impugnazione, ovvero dell'avvenuta riforma delle decisioni d'appello, sia onerata parte convenuta (vd. Cass. civ., sent. n. 1833/1998).
Opinando diversamente risulterebbe minata la garanzia di effettività del principio di certezza delle situazioni giuridiche e di stabilità delle decisioni. Va rilevato, inoltre, che l' non ha contestato la circostanza CP_1 dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'appello di Perugia che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Terni d'accoglimento per quanto qui di interesse del ricorso proposto dalla Pt_1 anzi ha confermato quanto eccepito dalla difesa attorea.
In conclusione, deve essere dichiarata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta n.109 2024 900256 933/000 notificata in data 21.09.2024 per un importo di € 119.345,36 che, per l'effetto deve essere annullata limitatamente agli avvisi di addebito alla stessa sottesi AVA n.409 2011 2000134 722 000 e AVA n.409 2011 2000216 503 000 per un importo complessivo di € 4.812,00. L' soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese di CP_1 lite nei confronti della parte ricorrente, liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della semplicità delle questioni giuridiche affrontate.
Nulla nei confronti dell'ADER chiamato in causa ai fini della denuntiatio litis e stante la contumacia.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento del ricorso, per le ragioni di cui alla parte motiva, dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta n.109 2024 900256 933/000 notificata in data 21.09.2024 per un importo di € 119.345,36 che, per l'effetto deve essere annullata limitatamente agli avvisi di addebito alla stessa sottesi AVA n.409 2011 2000134 722 000 e AVA n.409 2011 2000216 503 000 per un importo complessivo di € 4.812,00.
- Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di CP_1 lite che liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali ed € 43,00 per spese vive, oltre contributo forfettario, IVA e CPA come per legge;
- Nulla nei confronti dell'ADER. Terni, il 22 maggio 2025
Il giudice
Manuela Olivieri