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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. /1216/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.1216/2024 del ruolo generale
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Cusin Roberta, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
, C.F. rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1 C.F._2 atti, dall'avv. Ferrari Alessandra, elettivamente domiciliati come in atti
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO
[...]
C. F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni CP_2 C.F._3
Ruberto, elettivamente domiciliata come in atti
E DEL
Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente:
“rinuncia alle reciproche domande di addebito;
assegnazione della casa coniugale alla moglie fino alla data del 15.01.2028, in quanto convivente con la figlia non
Pagina 1 economicamente autosufficiente;
il padre verserà entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente alla figlia la somma di 800,00 euro al mese, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat, assegno che verrà versato fino alla mensilità di gennaio 2028, compresa;
oltre al 50% delle spese straordinarie, per tali intendendosi le spese mediche non comprese nel servizio sanitario nazionale, e le spese per tasse universitarie e/o corsi di specializzazione, con limite di spesa totale per retta universitaria/corso di specializzazione di 6.000,00 euro annui, di cui il padre sosterrà la metà e spese di trasporto pubblico, per non più di un viaggio mensile. Spese di lite compensate tra tutte le parti.”
Motivi della decisione
Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge con addebito al medesimo.
In via preliminare la ricorrente ha chiesto l'emissione inaudita altera parte di provvedimenti urgenti attinenti l'autorizzazione ai coniugi di vivere separatamente con l'ordine al di lasciare la casa coniugale, nonché l'assegnazione della casa familiare a CP_1
sè per potervi abitare con la figlia . CP_2
Nel merito ha chiesto dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito a causa delle condotte violente tenute nei confronti delle congiunte e della mancata contribuzione economica al menage familiare e al pagamento delle rate del mutuo gravante sulla casa coniugale;
l'assegnazione di detto immobile (di proprietà per due terzi di e per un terzo di Mario Loro) perché vi abiti con la figlia Parte_1 CP_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
la fissazione a carico del Loro in favore della figlia di un assegno di mantenimento di € 850,00 mensili, sul conto CP_2
corrente intestato alla figlia, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del
50%; l'ordine al coniuge di continuare a versare direttamente alla l'importo del Pt_1
50% del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare quale contributo al mantenimento di moglie e figlia. La ricorrente ha allegato di percepire una retribuzione di euro 2.200,00 circa.
Il resistente si è regolarmente costituito in giudizio eccependo la nullità della notifica di ricorso, decreto e ordinanza, contestando estesamente la narrativa avversa e formulando le seguenti conclusioni: pronuncia di separazione con addebito alla moglie (rea di una gestione inavveduta delle provviste economiche provenienti dal coniuge per la gestione della vita familiare e di non averlo coinvolto nella scelta dell'indirizzo familiare di cui
Pagina 2 all'art. 144 c.c.); obbligo di contribuire al mantenimento della figlia sino alla sua CP_2
indipendenza economica, mediante versamento dell'importo mensile di € 750,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
rigetto delle domande di addebito della separazione al Loro e di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
Ha allegato di percepire mensilmente una retribuzione di circa euro 2.300,00.
Con comparsa di intervento del 6.12.2024 si è costituita in giudizio la figlia CP_2
che ha instato per il riconoscimento di un assegno di mantenimento di euro 1.500,00, con ordine di pagamento diretto al datore di lavoro del padre.
Con decreto del 24.7.24 il presidente ha nominato il giudice delegato e dato gli avvisi ex art. 473bis 14 cpc. Con ordinanza del 26.7.204 il giudice delegato ha rigettato l'istanza ex art. 473bis 15 cpc formulata dalla ricorrente in via d'urgenza per difetto dei presupposti e fissato l'udienza di comparizione delle parti al 10.12.2024.
Avuta la presenza delle parti e vano il tentativo di conciliazione esperito, il giudice ha formulato alle parti proposta conciliativa che i contraddittori hanno accettato, con contestuale precisazione di conclusioni congiunte e rinuncia ai termini per le memorie conclusive.
La causa è stata assegnata in decisione al Collegio.
Ritiene il Tribunale che la ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza e il venir meno della serenità e dell'affetto reciproco, rendano evidente la sussistenza dei presupposti per separazione giudiziale dei coniugi ex art. 151 c.c., visto anche il fallimento del tentativo di conciliazione in sede presidenziale.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le conclusioni congiunte dei coniugi, ritenendole conformi alla legge.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_3
contratto in Rovigo in data 10/02/2001, con atto trascritto nei Registri degli
[...]
atti di Matrimonio del Comune di ROVIGO nell'anno 2001, al numero 7, parte 1, ufficio 1;
Pagina 3 B. RECEPISCE integralmente le condizioni congiuntamente formulate dai ricorrenti, da intendersi qui integralmente trascritte;
C. DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
D. ORDINA all'ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle consequenziali ulteriori incombenze;
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio tenutasi in data 7.01.2025
il Presidente Rel.
dott.ssa Federica Abiuso
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.1216/2024 del ruolo generale
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Cusin Roberta, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
, C.F. rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1 C.F._2 atti, dall'avv. Ferrari Alessandra, elettivamente domiciliati come in atti
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO
[...]
C. F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni CP_2 C.F._3
Ruberto, elettivamente domiciliata come in atti
E DEL
Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente:
“rinuncia alle reciproche domande di addebito;
assegnazione della casa coniugale alla moglie fino alla data del 15.01.2028, in quanto convivente con la figlia non
Pagina 1 economicamente autosufficiente;
il padre verserà entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente alla figlia la somma di 800,00 euro al mese, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat, assegno che verrà versato fino alla mensilità di gennaio 2028, compresa;
oltre al 50% delle spese straordinarie, per tali intendendosi le spese mediche non comprese nel servizio sanitario nazionale, e le spese per tasse universitarie e/o corsi di specializzazione, con limite di spesa totale per retta universitaria/corso di specializzazione di 6.000,00 euro annui, di cui il padre sosterrà la metà e spese di trasporto pubblico, per non più di un viaggio mensile. Spese di lite compensate tra tutte le parti.”
Motivi della decisione
Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge con addebito al medesimo.
In via preliminare la ricorrente ha chiesto l'emissione inaudita altera parte di provvedimenti urgenti attinenti l'autorizzazione ai coniugi di vivere separatamente con l'ordine al di lasciare la casa coniugale, nonché l'assegnazione della casa familiare a CP_1
sè per potervi abitare con la figlia . CP_2
Nel merito ha chiesto dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito a causa delle condotte violente tenute nei confronti delle congiunte e della mancata contribuzione economica al menage familiare e al pagamento delle rate del mutuo gravante sulla casa coniugale;
l'assegnazione di detto immobile (di proprietà per due terzi di e per un terzo di Mario Loro) perché vi abiti con la figlia Parte_1 CP_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
la fissazione a carico del Loro in favore della figlia di un assegno di mantenimento di € 850,00 mensili, sul conto CP_2
corrente intestato alla figlia, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del
50%; l'ordine al coniuge di continuare a versare direttamente alla l'importo del Pt_1
50% del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare quale contributo al mantenimento di moglie e figlia. La ricorrente ha allegato di percepire una retribuzione di euro 2.200,00 circa.
Il resistente si è regolarmente costituito in giudizio eccependo la nullità della notifica di ricorso, decreto e ordinanza, contestando estesamente la narrativa avversa e formulando le seguenti conclusioni: pronuncia di separazione con addebito alla moglie (rea di una gestione inavveduta delle provviste economiche provenienti dal coniuge per la gestione della vita familiare e di non averlo coinvolto nella scelta dell'indirizzo familiare di cui
Pagina 2 all'art. 144 c.c.); obbligo di contribuire al mantenimento della figlia sino alla sua CP_2
indipendenza economica, mediante versamento dell'importo mensile di € 750,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
rigetto delle domande di addebito della separazione al Loro e di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
Ha allegato di percepire mensilmente una retribuzione di circa euro 2.300,00.
Con comparsa di intervento del 6.12.2024 si è costituita in giudizio la figlia CP_2
che ha instato per il riconoscimento di un assegno di mantenimento di euro 1.500,00, con ordine di pagamento diretto al datore di lavoro del padre.
Con decreto del 24.7.24 il presidente ha nominato il giudice delegato e dato gli avvisi ex art. 473bis 14 cpc. Con ordinanza del 26.7.204 il giudice delegato ha rigettato l'istanza ex art. 473bis 15 cpc formulata dalla ricorrente in via d'urgenza per difetto dei presupposti e fissato l'udienza di comparizione delle parti al 10.12.2024.
Avuta la presenza delle parti e vano il tentativo di conciliazione esperito, il giudice ha formulato alle parti proposta conciliativa che i contraddittori hanno accettato, con contestuale precisazione di conclusioni congiunte e rinuncia ai termini per le memorie conclusive.
La causa è stata assegnata in decisione al Collegio.
Ritiene il Tribunale che la ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza e il venir meno della serenità e dell'affetto reciproco, rendano evidente la sussistenza dei presupposti per separazione giudiziale dei coniugi ex art. 151 c.c., visto anche il fallimento del tentativo di conciliazione in sede presidenziale.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le conclusioni congiunte dei coniugi, ritenendole conformi alla legge.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_3
contratto in Rovigo in data 10/02/2001, con atto trascritto nei Registri degli
[...]
atti di Matrimonio del Comune di ROVIGO nell'anno 2001, al numero 7, parte 1, ufficio 1;
Pagina 3 B. RECEPISCE integralmente le condizioni congiuntamente formulate dai ricorrenti, da intendersi qui integralmente trascritte;
C. DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
D. ORDINA all'ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle consequenziali ulteriori incombenze;
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio tenutasi in data 7.01.2025
il Presidente Rel.
dott.ssa Federica Abiuso
Pagina 4