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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1676/2023 + N. R.G. 1709/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di II Grado iscritte al n. r.g. 1676/2023 e n. r.g. 1709/2023, rispettivamente promosse da:
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. STIAFFINI Parte_1 C.F._1
C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
(CF con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._3
MURANO GIUSEPPE (CF C.F._4
GIA' NON IN Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
PROPRIO MA QUALE PROCURATRICE DI Controparte_5
(CF ) con il patr
[...] P.IVA_3
BLASI ANTONIO (CF ) C.F._5
APPELLATE e da pagina 1 di 27 (CF con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._3
C.F._4
APPELLANTE
nei confronti di
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. STIAFFINI Parte_1 C.F._1
NICOLA (CF: C.F._2
NON IN PROPRIO MA QUALE PROCURATRICE DI Controparte_4 CP_6
(CF ) con il p Parte_2 P.IVA_3 dell'Avv. MARCHISELLO DI BLASI ANTONIO (CF ) C.F._5
APPELLATE
avverso la sentenza n. 2094/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
06/07/2023
CONCLUSIONI
In data 30.01.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis,
NEL MERITO
IN ACCOGLIMENTO DEL PRESENTE APPELLO, previa riforma della sentenza n.2094/23 del 6/7/23 del Tribunale di Firenze nella parte impugnata ed in cui conferma il d.i.,
IN VIA PRINCIPALE, anche ove occorra revocando il d.i. opposto, mandare esente l'appellante da ogni responsabilità nei confronti delle appellate e rigettare, quindi, le richieste da quest'ultime avanzate in sede monitoria e in primo grado e ACCERTARE E DICHIARARE che la e/o Controparte_1 suoi aventi causa non è creditrice nei confronti dell'appellante dell'importo di € 188.000,00, oltre interessi e spese di procedura, alla data del 6.9.17 (data del
pagina 2 di 27 ricorso monitorio) per la causali esposte e conseguentemente, dichiarare non dovute da parte opponente le somme così come richieste nel decreto ingiuntivo;
IN SUBORDINE ed in via riconvenzionale occorrendo:
ACCERTARE E DICHIARARE l'esatto importo del saldo dare/avere tra le parti, alla data del 26.11.2008 in relazione ai conti correnti n.1092321, n. 1000173 e n. 1058745, nonché alla data del 6.9.17 (data del ricorso monitorio), previa loro depurazione da ogni interesse passivo e da ogni spesa e/o commissione illegittima alla luce delle eccezioni descritte in narrativa (nullità pattuizioni economiche di conto corrente ex art 117 TUB;
nullità interessi passivi ultralegali e commissioni per mancata pattuizione, violazione L 108/96 per applicazione tassi oltre soglia usura, nullità CMS e/o locuzione equivalente, indebita capitalizzazione degli interessi passivi) ed operata la compensazione tra i diversi rapporti tra le parti ex art 1853 cc e quindi e per l'effetto QUANTIFICARE l'eventuale debito ovvero credito residuo e così LIMITARE l'ingiunzione di pagamento alla relativa somma che risulterà eventualmente dovuta a seguito dell'espletamento della dovuta istruttoria.
IN ESTREMO SUBORDINE, ACCERTARE e DICHIARARE il corretto saldo dei contratti bancari esposti in narrativa (n.1092321; n. 1000173 e n. 1058745 e c/c
già cc n11238.59) alla data della loro estinzione e/o del 6.9.17 nel P.IVA_4 rispetto delle normative imperative ex 1284 cc, L. 108/96 e TUB, e compensare i relativi saldi attivi con quanto eventualmente dovuto a controparte.
IN VIA ISTRUTTORIA si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori già richiesti in primo grado e quindi per l'ammissione di: CTU di cui alla memoria ex art 183 n2 cpc svolta in primo grado e quindi per l'accertamento del corretto saldo di tutti rapporti dare/avere tra le parti anche previo ORDINE DI ESIBIZIONE a carico dell'opposta convenuta avente ad oggetto i contratti di c/c 11238.59, ora c/c 631385.50; c/c 1092321; c/ c 1000173; cc 1058745 nonché gli e/c integrali dalla loro apertura alla data del d.i. opposto, come già richiesti ex art 119 TUB.
IN OGNI CASO
Con Vittoria di spese e competenze legali per entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori.
Per l'appellante : Controparte_2
pagina 3 di 27 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 2094/2023 emessa dal Tribunale di Firenze il 05.07.2023, depositata in data 06.07.2023 e notificata in data 06.07.2023 e, conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
- In via preliminare, dichiarare nulla e/o annullabile, peri motivi meglio esposti in premessa, la sentenza impugnata con il presente gravame, per omesso esperimento del tentativo di mediazione successivamente all'interruzione del giudizio per decesso dell'originaria parte opponente, e Persona_1 riassunzione con costituzione come erede dell'attuale parte opponente, in particolare dell'odierna appellante e disporre detto tentativo, Controparte_2 concedendo termini alle parti per esperirlo;
- In via preliminare, in subordine dichiarare nulla e/o annullabile, per i motivi meglio esposti in premessa, la sentenza impugnata con il presente gravame, con la dichiarazione di nullità della procura conferita da Parte_3
a , con conseguente perdita di rappresentanza da
[...] CP_4 parte di e revoca del Decreto Ingiuntivo opposto per mancato Controparte_4 esercizio del diritto di difesa del titolare del diritto Parte_4
[...]
- In via preliminare, in ulteriore subordine dichiarare nulla e/o annullabile, per i motivi meglio esposti in premessa, la sentenza impugnata con il presente gravame perché illogica nella parte che in cui conferma il Decreto Ingiuntivo n. 4826/2017 (N.R.G. 13128/2017) emesso dal Tribunale di Firenze in data 28.09.2017 e notificato in data 09.10.2017 opposto anche nei confronti della e di conseguenza revocare rispetto a Controparte_1 quest'ultima il medesimo Decreto Ingiuntivo
- In via preliminare ed istruttoria dichiarare nulla e/o annullabile, per i motivi di cui in premessa, la sentenza impugnata con il presente gravame, per manifesta illogicità in conseguenza della nullità dell'ordinanza del 31.12.2022, con cui il G.I. del Tribunale di Firenze ha rigettato le istanze istruttorie, perché priva di motivazione e la sentenza impugnata va riformata mediante l'ammissione, in grado di appello, dei mezzi istruttori così come articolati nelle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. dell'odierna appellante
- In via preliminare ed ulteriore subordine ed in via istruttoria dichiarare nulla e/o la sentenza impugnata con il presente gravame, per manifesta illogicità e,
pagina 4 di 27 comunque, per violazione dell'art. 115 c.c. e conseguentemente disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile nei termini meglio precisati in premessa
- Nel merito accertare la fondatezza delle eccezioni di ripetizione dell'indebito e di compensazione sollevate da parte opponente nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., e dichiarare nulla e/o annullabile, per le ragioni ed i motivi di cui in premessa, la sentenza impugnata con il presente gravame dichiarando nullo od annullare comunque privo di effetto e revocandolo il Decreto Ingiuntivo n. 4826/2017 (N.R.G. 13128/2017) emesso dal Tribunale di Firenze in data 28.09.2017 e notificato in data 09.10.2017
- Nel merito, in subordine accertare l'omessa prova, o comunque l'assenza della stessa in merito alla cessione da parte di ad Controparte_1 all'interno di un più ampio Parte_3 compendio di attività e passività il credito già vantato dalla stessa
[...]
nei confronti di e ad oggetto del presente Controparte_1 Persona_1 giudizio, di conseguenza dichiarare nulla od annullabile la sentenza impugnata con il presente gravame dichiarando nullo od annullare comunque privo di effetto e revocandolo il Decreto Ingiuntivo n. 4826/2017 (N.R.G. 13128/2017) emesso dal Tribunale di Firenze in data 28.09.2017 e notificato in data 09.10.2017, per omesso esercizio dei diritti difesa da parte della stessa Controparte_1
[...]
- Nel merito, in ulteriore subordine accertare l'omessa prova, o comunque l'assenza della stessa, per le ragioni di cui in premessa, in merito all'esatto ammontare del credito azionato con il procedimento monitorio e riconosciuto con il Decreto Ingiuntivo opposto di conseguenza dichiarare nulla od annullabile la sentenza impugnata con il presente gravame dichiarando nullo od annullare comunque privo di effetto e revocandolo il Decreto Ingiuntivo n. 4826/2017 (N.R.G. 13128/2017) emesso dal Tribunale di Firenze in data 28.09.2017 e notificato in data 09.10.2017,
In ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata (già nella indicata Controparte_3 Controparte_4 qualità:
“Voglia la Corte Eccellentissima, ogni contraria istanza disattesa, rigettare gli appelli di e perché infondati nei fatti e corredati di Controparte_2 Parte_1 argomenti di nessun pregio giuridico, confermando in tal modo l'impugnata
pagina 5 di 27 Sentenza del Tribunale di Firenze e il Decreto Ingiuntivo n. 4826/2017 del 29/09/2017 emesso dal medesimo Tribunale. Rigettare altresì le istanze istruttorie ex adverso avanzate in quanto inammissibili. Vinte le spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2094/2023 pubblicata il 06/07/2023, il Tribunale di Firenze ha così deciso: definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e conferma il Decreto Ingiuntivo nr. 4826 del 29.09.2017 emesso dal Tribunale di Firenze e per l'effetto condanna le sig.re e al pagamento in favore Parte_1 Controparte_2 del titolare del diritto di credito ( Parte_5 della somma di euro 188.000,oo oltre interessi e spese liquidate nel D.I.
Liquida le spese processuali di parte opposta/intervenuta in euro 13.430 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15 %, Iva e Cap come per legge e sono poste a totale carico di parte opponente soccombente.
Tale sentenza è stata emessa sulla iniziale opposizione proposta da Per_1 avverso il Decreto Ingiuntivo n. 4826/2017 del 29/09/2017, emesso dal
[...]
Tribunale di Firenze con cui, su ricorso di , le era Controparte_1 stato intimato quale garante, il pagamento della somma di € 188.000,00, in forza di anticipazione bancaria non rimborsata a scadenza.
A seguito dell'intervenuto decesso dell'opponente il processo Persona_1 era stato riassunto da e (quali eredi), al fine Parte_1 Controparte_2 di sentir revocare il D.I. opposto.
Si era costituita in giudizio la Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Era intervenuta nel giudizio Controparte_5 rappresentata da (alla quale era stata delegata la gestione dei Controparte_4 crediti deteriorati), deducendo di essere divenuta la cessionaria dei crediti e dei rapporti inclusi nel c.d. Compendio (di cui all'Accordo di scissione parziale Per_2
pagina 6 di 27 del 25.11.2020 Rogiti Notaio di rep. 39.399 e racc. 20.019), ivi Per_3 CP_1 incluso il credito vantato da nei Controparte_1 confronti della sig.ra e di non essere legittimata, in virtù del Persona_1 punto 6 dell'atto c.d. Compendio Scisso, rispetto alle passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e ai beni ricompresi nel medesimo Compendio Scisso.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la
[...]
(di seguito o solo Controparte_1 CP_7 CP_1 [...]
già non in proprio, ma quale procuratrice di CP_3 CP_4 CP_6
(quest'ultima di seguito solo ) e Parte_2 CP_6
(entrambe anche APPELLATE) proponendo gravame avverso Controparte_2 la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. in punto di ritenuta legittimità dell'attività processuale di , CP_4 violazione e falsa applicazione art 106 TUB, artt. 2, 3 L. n. 130/1999, artt. 75,
111, 112 e 182 c.p.c.;
2. in punto di tempestiva allegazione dei fatti oggetto del thema decidendum, violazione e falsa applicazione art 183 c.p.c.;
3. in punto di ripartizione dell'onere probatorio, violazione e falsa applicazione artt. 117 TUB, 2697 c.c. e artt. 117, 119 TUB;
4. sulla condanna alle spese.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, non si è costituita in giudizio. CP_7
pagina 7 di 27 Per contro, (già costituitasi in giudizio non Controparte_3 Controparte_4 in proprio ma quale procuratrice di Controparte_5 ha contestato perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
***
Con separato atto di citazione ha convenuto in giudizio, Controparte_2 innanzi questa Corte di Appello la (di Controparte_1 seguito o solo non in proprio ma quale procuratrice CP_7 CP_1 CP_4 di (di seguito solo ) e CP_5 Controparte_5 CP_6 Pt_1
(entrammbe anche APPELLATE) proponendo gravame avverso la suddetta
[...] sentenza per i seguenti motivi di appello:
I) Nullità della sentenza nella parte in cui non ha disposto l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione successivamente alla riassunzione del processo per decesso dell'originaria opponente;
II) Nullità della sentenza in conseguenza della nullità della procura a per violazione art. 106 TUB e relative conseguenze: difetto di CP_4 rappresentanza sostanziale e processuale;
III) Nullità della sentenza nella parte che non riconosce la sostituzione nel giudizio di con in conseguenza dell'intervento ex art. 111 c.p.c.; CP_6 CP_7
IV) Nullità ordinanza del G.I. del Tribunale di Firenze del 31.12.2022 per omessa motivazione del rigetto dei mezzi istruttori richiesti e conseguente nullità per illogicità manifesta della sentenza impugnata;
V) Nullità della sentenza per omessa disposizione di CTU contabile;
VI) Nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione sulle eccezioni di ripetizione dell'indebito e di compensazione;
VII) Nullità sentenza per mancata prova della cessione del credito ad;
CP_6
pagina 8 di 27 VIII) Nullità sentenza nella parte in cui non riconosce la nullità parziale della fideiussione prestata dalla Sig.ra perché in violazione delle Persona_1 norme sulla concorrenza;
IX) Nullità della sentenza in merito alla quantificazione del credito
Con decreto del 02.05.2024 veniva disposta la riunione del procedimento n.
1709/2023 R.G. al presente procedimento n. 1676/2023 R.G.
Con ordinanza del 14.11.2024, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata da . Parte_1
In data 30.01.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
CAUSA N. R.G. 1676/2023
In via preliminare va dichiarata la contumacia di in quanto ritualmente CP_7 citata e non costituitasi in giudizio.
Nel merito, l'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
A. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame, critica la sentenza impugnata in Parte_1 punto di ritenuta legittimità dell'attività processuale di , CP_4 denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 106 TUB, nonché degli artt.
2, 3 L. n. 130/1999, 75, 111, 112 e 182 c.p.c.
Deduce, in particolare, l'APPELLANTE che il primo, fondamentale errore di merito della decisione impugnata, che inficerebbe l'intera motivazione e ricostruzione del pagina 9 di 27 rapporto intercorso fra le parti ed oggetto di causa, consisterebbe nell'avere - in maniera contraddittoria ed illogica - ritenuto (asseritamente CP_4
Contr procuratrice di a ministero del medesimo procuratore di munita dei CP_6 poteri di legge per poter agire giudizialmente per il recupero di un credito cartolarizzato ex L. n. 130/1999.
In secondo luogo, critica la pronuncia impugnata in ordine alla Parte_1 ritenuta legittimazione a stare in giudizio di che invece, quest'ultima CP_7 avrebbe perduto a causa della cessione del credito litigioso.
Le APPELLATE contestano tale censura.
Il Tribunale sul primo profilo ha così argomentato: “Altrettanto infondata è
l'eccezione di nullità della procura conferita da alla propria rappresentante CP_6 per non essere, questa, iscritta all'Albo degli Intermediatori Controparte_4 finanziari di cui all'art. 106 T.U.B.. Pur prendendo atto che l'avv. Stiaffini è cultore dell'argomento (v. Rivista di Diritto del Risparmio vol. 2/22) e dato atto che sono autorizzati all'autorità di gestione e recupero di crediti oltre alle banche anche soggetti c.d. vigilati, quali gli intermediari finanziari autorizzati ex art. 106 TUB
(in via complementare rispetto all'attività di concessione di finanziamenti o nello svolgimento di attività di servicer in operazioni di cartolarizzazione), al contempo occorre prendere atto che l'attività di recupero può essere esercitata anche dai soggetti dotati di licenza per attività di recupero crediti ex art. 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Difatti si può osservare che, come nel caso di specie, nelle operazioni di cartolarizzazione l'incarico di recuperare i crediti viene prima affidato ad un master servicer (che è un intermediario finanziario ex art. 106 TUB o una banca) e solo in un secondo momento sub-affidato allo special servicer (in sostanza, è un rapporto di submandato). Ebbene, l'intermediario finanziario (o l'ente creditizio) è già soggetto a vigilanza e dunque il master servicer si qualifica come soggetto autorizzato e lo special servicer, autorizzato ex
pagina 10 di 27 art. 115 TULPS, è da considerarsi un mero fornitore di servizi di gestione dei crediti. In tal senso si è pronunciata la Banca d'Italia nella nota illustrativa reperibile sul sito dedicato”.
Sul secondo profilo relativo alla pretesa carenza di legittimazione passiva di CP_7 il giudice di prime cure si è così espresso: “In comparsa conclusionale le opponenti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva di in ragione CP_7 dell'intervenuta cessione di credito in favore di Controparte_5
L'eccezione non è fondata. L'intervenuta cessione del credito
[...] litigioso da parte dell'istituto bancario non comporta automaticamente la perdita della legittimazione attiva di Secondo Cass. civ., sez. II, 28-02-2020, n. CP_7
5529 nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva (ad causam), conservando tale posizione anche nel caso di intervento, ai sensi del medesimo articolo 111, 3° comma, c.p.c., del successore a titolo particolare, il quale ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma. Ad ogni modo non ha chiesto di essere “estromessa” dalla causa, la sua CP_7 posizione si aggiunge a quella della cessionaria del credito
[...]
(rappresentata da . Difatti la Parte_5 Controparte_4 successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto;
tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio (Cass. civ., sez. III, 23-
pagina 11 di 27 10-2014, n. 22503). Secondo il disposto dell'art. 111 c.p.c., che concerne non la capacità al processo (legitimatio ad processum) ma la titolarità attiva e passiva dell'azione (legitimatio ad causam), l'alienazione del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare non fa venir meno l'interesse ad agire in capo all'originario attore, onde il rapporto processuale prosegue tra le parti originarie.
La disciplina dettata dal comma 1 dell'art. 111 c.p.c. costituisce, infatti, espressione del principio generale secondo il quale gli effetti sostanziali della domanda giudiziale continuano ad essere rilevanti sul piano processuale, nonostante le modificazioni eventualmente intervenute nella titolarità del diritto controverso e trova applicazione anche nel caso in cui il mutamento della titolarità di tale diritto si ricolleghi alla alienazione del bene alla cui tutela è stata esperita
l'azione. Il trasferimento a titolo particolare nel corso del processo del diritto controverso non spiega, dunque, alcun effetto sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie, dandosi luogo ad una sostituzione processuale del dante causa, tanto che la sentenza spiega piena efficacia nei confronti dell'avente causa sostituito, pur se pronunciata senza la sua partecipazione al giudizio. È pur vero che, a seguito del trasferimento a titolo particolare, vengono a scindersi la titolarità del diritto controverso dalla titolarità dell'azione processuale, ma perché il diritto sostanziale possa incidere sulle vicende processuali è necessario che esso si estingua o subisca modifiche incompatibili con il mantenimento del diritto in capo al titolare”.
Ciò posto, in attesa della pronuncia della S.C. investita della questione - a seguito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex 363 bis c.p.c. effettuato da questa Corte con ordinanza del 17/07/2024 – ritiene il Collegio di escludere la nullità degli atti di riscossione compiuti da un soggetto non iscritto nell'albo degli intermediari finanziari richiamando sul punto l'orientamento espresso da Cass sez. III - 18/03/2024, n. 7243, secondo cui: “il conferimento dell'incarico di
pagina 12 di 27 recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art.
106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
In secondo luogo, va condiviso il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva di posto che ai sensi dell'art. 111 c.p.c. il processo prosegue tra le CP_7 parti originarie ed il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, solo se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso.
Pertanto anche se la cessionaria del credito è legittimata solo rispetto alle CP_6 passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e ai beni ricompresi nel Compendio Scisso, composto all'attivo “da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite e, al passivo, da debito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto, come descritti e dettagliati nel Progetto di
Scissione”, il processo prosegue anche nei confronti di finché non venga CP_7 estromessa.
La sentenza impugnata è, dunque, sul punto immune da censure.
B. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col secondo motivo di gravame critica la sentenza impugnata in Parte_1
pagina 13 di 27 punto di tempestiva allegazione dei fatti oggetto del thema decidendum, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art 183 c.p.c.
In particolare, deduce l'erroneità della sentenza appellata: Parte_1
• in primo luogo, perché le questioni afferenti agli altri c/c sarebbero state tempestivamente esposte in sede di prima udienza (post mediazione) del
6.05.2021 fissata ex art 183 c.p.c. (cfr. note di trattazione scritta del 2 maggio
2021 sub doc/E) e, dunque, anche ben prima della memoria ex art 183 n. 1
c.p.c.;
• in secondo luogo, in ogni caso, la memoria ex art 183 n. 1 c.p.c. sarebbe stata tempestivamente depositata da essa opponente, dovendo l'errore attribuirsi alla Cancelleria che ha 'scaricato' la documentazione allegata alla memoria stessa
(con le quattro note di deposito del 3/6/2022), omettendo di 'scaricare' la predetta memoria;
• in terzo luogo, laddove ritiene comunque che tali questioni avrebbero dovuto essere svolte esclusivamente in sede di citazione e non dopo.
Il primo giudice, sul punto, si è così espresso: “In primis non può non rilevarsi
l'inammissibilità delle eccezioni (in senso stretto) di ripetizione dell'indebito e di compensazione dedotte per la prima volta nella memoria ex art. 183 sesto comma nr. 1 c.p.c. di parte opponente (tardivamente depositata, peraltro) e di cui né nell'atto di citazione in opposizione né a verbale della prima udienza del
18.5.2018 vi sono riferimenti;
si tratta di eccezioni tardivamente sollevate che non possono essere recuperate soltanto perché nell'atto introduttivo il precedente difensore si era riservato di “meglio dedurre e di sollevare eccezioni”, atteso che tale “facoltà” che parte opponente ha inteso “attribuirsi” non trova agganci normativi nell'ordinamento processualistico”. Inoltre, ha ritenuto che “i riferimenti svolti da parte opponente alle sorti e alla gestione dei conti correnti (nr.
pagina 14 di 27 10923.21, 10001.73, 10587.45) fonti delle passività confluite nel conto corrente principale e di tutti gli altri conti (10587Q, 10587.57, 10001Y, 10001.85,
631216.69, 10923Q, 1092321, 1000173, 320.28) intrattenuti da con CP_9
l'istituto bancario (e sul quale parte opposta si spende alle pagg. da 10 a 14 della comparsa conclusionale), sono estranei al thema decidendum introdotto in atto di citazione in opposizione e non rappresentano lo sviluppo di argomenti difensivi introdotti in atto di citazione che, in quanto tali, avrebbero potuto essere approfonditi con la memoria ex art. 183 sesto comma nr 1 c.p.c.. Pertanto, i mezzi di prova formulati da parte opponente e funzionali alla dimostrazione di tali
“eccezioni” non possono essere ammessi in quanto inammissibili”.
Concorda la Corte con tali valutazioni, in quanto corrette dal punto di vista tecnico giuridico, in quanto sarebbe spettato alla originaria opponente far valere, in via riconvenzionale con l'atto di opposizione a D.I. che tiene luogo della comparsa costituzione e risposta, le eccezioni (in senso stretto) di ripetizione dell'indebito e di compensazione poiché fondate sui diversi contratti sopra indicati.
Infatti, l'opponente riveste il ruolo di convenuto in senso sostanziale, in quanto tale tenuto a prendere specifica posizione sui fatti allegati dall'ingiungente (attore in senso sostanziale) ed a sollevare le eccezioni non rilevabili d'ufficio. L'atto di opposizione tiene luogo infatti della comparsa di costituzione e risposta in cui ai sensi dell'art. 167 c.p.c. il convenuto è tenuto a sollevare eccezioni in senso stretto costituendosi venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione o di quella smistata dal giudice ex art. 168 bis comma 5 c.p.c.
Correttamente dunque il primo giudice ha ritenuto esulanti dal thema decidendum le suddette eccezioni in quanto non scaturenti dalla vicenda sostanziale dedotta in giudizio in sede monitoria dall'attrice sostanziale costituendo espressione CP_7 di diverse causae petendi, non tempestivamente allegate.
pagina 15 di 27 Infatti, ai sensi dell'art. 36 c.p.c. il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che “già” appartiene alla causa come mezzo di eccezione, il che presuppone la tempestiva proposizione delle eccezioni riconvenzionali fondate su un titolo diverso da quello posto dall'attore a fondamento delle proprie pretese.
Il fatto che il processo sia stato dichiarato interrotto dopo l'udienza ex art. 183
c.p.c. del 18.05.2018 e l'invito delle parti ad attivare procedimento di mediazione e che le riassumenti e abbiano - in vista Parte_1 Controparte_2 della nuova udienza del 6.05.2022 fissata ex art. 303 c.p.c. - depositato note di trattazione scritta con le quali hanno fatto riferimento ad altro giudizio di opposizione a D.I. originariamente proposto dal padre , chiedendo la CP_9
“la dichiarazione di litispendenza ovvero, in subordine, la concessione dei termini per le memorie ex art 183 cpc”, non consente di ritenere, per ciò solo, neppure
(tardivamente) sollevate le eccezioni de quibus.
Infatti, il processo riassunto determina solo una prosecuzione del processo senza determinare alcuna rimessione in termini per le parti che sono succedute alla parte colpita dall'evento interruttivo, per il fatto che il thema decidendum resta inalterato, essendosi verificata, ex art. 110 c.p.c., solo la successione dell'erede nel rapporto dedotto in giudizio.
La sentenza impugnata va quindi sul punto confermata.
C. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col terzo motivo di gravame critica la sentenza impugnata in Parte_1 punto di ripartizione dell'onere probatorio, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 119 TUB e 2697 c.c. per avere il Tribunale ritenuto sufficienti i soli estratti conti solo del c/c 631385/50, nonostante proprio tali pagina 16 di 27 documenti facessero espresso riferimento ai precedenti c/c n. 1092321, n.
1000173 e n. 1058745 (cfr. primo estratto conto di tale c/c del novembre 2008).
Il motivo è assorbito dalle valutazioni espresse in ordine al motivo che precede, dovendo il thema probandum conformarsi a quello decidendum, di talché, non avendo potuto trovare ingresso nel presente processo i precedenti contratti di conto corrente, in quanto oggetto di tardiva allegazione da parte delle riassumenti
(c/c 1092321, c/c 1000173, e c/c 1058745) non sarebbe stato possibile neppure ammetterne la produzione.
Anche sul punto la sentenza di prime cure merita conferma.
D. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col quarto secondo motivo di gravame critica la sentenza Parte_1 impugnata sulla condanna alle spese.
Il rilievo critico non coglie nel segno avendo il primo giudice correttamente applicato il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. a fronte dell'esito della controversia sfavorevole per la Pt_1
La sentenza appellata va quindi sul punto confermata.
CAUSA N. R.G. 1709/2023
In via preliminare va dichiarata la contumacia di in quanto ritualmente CP_7 citata e non costituitasi in giudizio.
Nel merito, l'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
A. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame eccepisce la nullità della Controparte_2 sentenza appellata, nella parte in cui non ha disposto l'esperimento del tentativo pagina 17 di 27 obbligatorio di mediazione successivamente alla riassunzione del processo per decesso dell'originaria opponente.
In realtà, la mediazione era stata disposta con ordinanza in data 29/09/2018 all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. come previsto dall'art. 5 D. Lgs n. 28/2010 applicabile ratione temporis, secondo cui nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, la mediazione non avrebbe potuto essere attivata fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
Il difensore della aveva peraltro depositato il relativo verbale in data CP_1
22.03.2019.
Nessuna norma impone di ripetere il procedimento di mediazione nei confronti dell'erede della parte convenuta sostanziale.
Valgono al riguardo le considerazioni di ordine processuale, svolte in ordine al motivo che precede.
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata.
B. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col secondo motivo denuncia nullità della sentenza in Controparte_2 conseguenza della nullità della procura a per violazione art. 106 CP_4
TUB e relative conseguenze: difetto di rappresentanza sostanziale e processuale.
Si richiamano sul punto le considerazioni svolte in ordine al primo motivo di appello svolto da . Parte_1
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata.
C. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col terzo rilievo denuncia nullità della sentenza nella parte Controparte_2 che non riconosce il difetto di legittimazione attiva di in ragione CP_7 dell'intervenuta cessione di credito in favore di . CP_6
pagina 18 di 27 Anche sul punto si richiamano le considerazioni svolte in ordine al primo motivo di appello svolto da . Parte_1
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata.
D. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il quarto motivo denuncia la nullità ordinanza del G.I. del Controparte_2
Tribunale di Firenze del 31.12.2022 per omessa motivazione sul rigetto dei mezzi istruttori richiesti e la conseguente nullità per illogicità manifesta della sentenza impugnata.
La censura è inammissibile, atteso che all'udienza di precisazione delle conclusioni, nel primo grado del giudizio, l'odierna APPELLANTE si era limitata ad insistere per l'ammissione dei mezzi di prova non ammessi, senza eccepire la nullità della precitata ordinanza.
Ad ogni buon conto, la critica è infondata anche nel merito, per avere il G.I. dichiarato di aver ritenuto la causa matura per la decisione, senza necessità di istruttoria, il che consente di ritenere adeguatamente motivata l'ordinanza di cui trattasi, senza alcuna sua nullità e senza nullità derivata della sentenza appellata, che va, dunque, sul punto confermata.
E. La quinta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col quinto rilievo critico, denuncia nullità della sentenza per Controparte_2 omessa disposizione di CTU contabile.
La censura non coglie nel segno, perché la CTU, ove ammessa, sarebbe stata esplorativa, in quanto finalizzata ad accertare il corretto saldo dei c/c 1092321,
1000173, 1058745, i quali, come già detto, hanno costituito oggetto di tardiva attività assertiva e non possono quindi costituire oggetto del thema decidendum del presente giudizio.
pagina 19 di 27 La sentenza appellata va, dunque, sul punto confermata.
F. La sesta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col sesto motivo di impugnazione l'odierna APPELLANTE eccepisce la nullità della sentenza, per manifesta illogicità della motivazione sulle eccezioni di ripetizione dell'indebito e di compensazione.
Si richiamano al riguardo le considerazioni svolte in ordine a secondo e terzo motivo del gravame proposto da , di talché anche sul punto la Parte_1 sentenza appellata va, dunque, confermata.
G. La settima censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col motivo in commento, l'APPELLANTE denuncia nullità della sentenza per mancata prova della cessione del credito ad . CP_6
“Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016 ed in senso conforme Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3765 del 12/02/2021).
Infatti, “la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio
è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito”
(Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 16904 del 27/06/2018).
pagina 20 di 27 Ebbene, dopo l'intervento in giudizio di , per il tramite di , ex CP_6 CP_4 art. 111 c.p.c., avvenuto con atto depositato in data 31.03.2021, l'odierna
APPELLANTE, che ha riassunto il giudizio a seguito della sua interruzione per decesso della madre – nulla ha contestato in merito Persona_1 all'avvenuta cessione del credito da ad , per effetto della scissione CP_7 CP_6 parziale sopra citata, di talché ai sensi dell'art. 115 c.p.c. non era necessario provare la titolarità del credito per cui è lite in capo alla intervenuta.
Inoltre, col ricorso in riassunzione entrambe le APPELLANTI si erano associate al ricorso in riassunzione proposto da circa la fissazione di udienza per la CP_6 prosecuzione del processo, in tal modo riconoscendone la legittimazione ad causam.
Ad ogni buon conto, quale mandataria di (ora CP_4 CP_6 Parte_6
) aveva depositato e ha nuovamente depositato l'atto di Scissione, rogiti Not.
[...]
del 25/11/2020, Rep. 39399/20019 e la Gazzetta Ufficiale, Parte Per_4
Seconda, n. 151 del 29/12/2020, dai quali si evince, per l'appunto, l'avvenuta
Scissione parziale non proporzionale, con opzione asimmetrica di in favore CP_7 della stessa , di un compendio di attività e passività tra cui in particolare: CP_6
• crediti classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti NPL");
• crediti classificati come "inadempienze probabili" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti UTP" e, unitamente ai Crediti NPL, i "Crediti Deteriorati");
• rapporti giuridici relativi ai Crediti UTP;
• strumenti finanziari, quali, ad esempio, titoli obbligazionari e azionari connessi ai Crediti Deteriorati;
• attività fiscali differite relative alle poste oggetto di scissione;
• passività inerenti a rapporti con istituzioni creditizie, quali, ad esempio, debito finanziario e contratti derivati.
pagina 21 di 27 Peraltro, come indicato nella G.U., i titolari dei rapporti giuridici ceduti indicati nell'atto di Scissione, eventuali loro garanti, successori o aventi causa avrebbero potuto consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet www.amco.it ovvero rivolgersi al numero 800125841 nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Infine, risulta prodotta la dichiarazione della cedente in data 28/06/2022 CP_7 con cui di dichiara quanto segue:
Risulta, dunque, provata l'avvenuta cessione del credito per cui è lite da a CP_7 favore di e la sentenza impugnata va, sul punto, confermata. CP_6
H. L'ottava censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col motivo in questione denuncia nullità sentenza nella parte Controparte_2 in cui non riconosce la nullità parziale della fideiussione prestata da Per_1
per le obbligazioni prestate da , titolare del conto corrente
[...] CP_9
e del contratto di apertura di credito per cui è lite, perché in violazione delle norme sulla concorrenza.
La censura è priva di pregio, non avendo la , né tantomeno le sue eredi, CP_10 che hanno riassunto il giudizio, tempestivamente allegato, nel primo grado del pagina 22 di 27 giudizio, i fatti a fondamento della denunciata violazione, avendo, peraltro, solo in terza memoria ex art. 183 c.p.c., prodotto il modello di fideiussione omnibus ABI ed il Provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005.
Come già rilevato da questa Corte, anche in recenti pronunzie i giudici di legittimità hanno chiarito che “la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. da ultimo Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie” e che la rilevazione officiosa della nullità (comunque parziale) del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale “richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di
pagina 23 di 27 compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio
Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (così in motivazione Cass. sez. I, 25/11/2024, n.30383; vedi anche, da ultimo, Cass. sez. I, 17 gennaio 2025 n. 1170).
La sentenza appellata va, dunque, sul punto confermata.
I. La nona censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col nono motivo eccepisce la nullità della sentenza in merito Controparte_2 alla quantificazione del credito e ciò, anche e soprattutto, in ragione al mancato espletamento dei mezzi istruttori richiesti da parte opponente (in particolare la
CTU), per cui non potrebbe risultare confermato il credito azionato con il procedimento monitorio.
per il tramite della sua mandataria replica asserendo di aver prodotto sin CP_6 dalla fase monitoria i seguenti contratti:
pagina 24 di 27 a. contratto di accensione del c/c n. 631385/50;
b. contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria dell'Atto Pubblico ai rogiti del Not. del 26/11/2008, Rep. 284103/25721; Persona_5
c. atto di Proroga ai rogiti Not. del 25/09/2014, Rep. 31261/10062. Per_6
A suo dire ivi aveva depositato anche l'estratto conto ex art. 50 T.U.B. recante il saldo del conto corrente n. 631385/50 ed in corso di causa aveva prodotto tutti gli estratti conto del conto corrente.
Ciò posto ritiene il Collegio che e poi la cessionaria abbiano fornito CP_7 CP_6 prova adeguata del credito bancario oggetto del D.I. opposto.
La aveva agito in sede monitoria per ottenere l'ingiunzione del pagamento CP_1 del saldo a debito del correntista titolare del conto corrente n. 631385/50 ed a tal fine aveva prodotto il contratto di conto corrente, il contratto del 26.11.2008 di apertura di credito fino all'importo di € 652.000,00, prorogata con atto del
25/09/2014, sino al 26.11.2015, nonché gli estratti conto comprovanti le movimentazioni del predetto conto corrente, l'uno al 31/12/08 relativo al c/c n.
11238/50 dove era stata regolata l'apertura di credito e l'altro, relativo al c/c n.
631385/50 dal III trimestre 2014 alla chiusura.
I suddetti documenti consentono di ritenere fornita anche nell'ordinario giudizio di cognizione conseguente all'opposizione al D.I. la prova del credito.
Inoltre, avendo il primo Giudice - come già evidenziato - correttamente disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'eccezione di compensazione sollevata dalle sorelle ritiene la Corte che la pronuncia appellata sia corretta ed Pt_1 immune dai vizi logici, dovendo ritenersi il credito allo stato vantato da CP_6 certo, liquido ed esigibile.
pagina 25 di 27 Anche sulla questione in argomento, dunque, la pronuncia appellata merita piena conferma.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa già ) Controparte_3 CP_4 le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico delle APPELLANTI, in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
già non in proprio ma quale procuratrice di Controparte_3 Controparte_4
e di , nonché Controparte_5 Controparte_2 sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_2 [...]
, non in proprio ma quale procuratrice di Controparte_1 Controparte_4
e di , avverso la CP_5 Controparte_5 Parte_1 sentenza n. 2094/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
06/07/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2. RESPINGE gli appelli e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
pagina 26 di 27 3. CONDANNA le appellanti alla rifusione, in solido tra loro, in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in €
9.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
4. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 28.02.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di II Grado iscritte al n. r.g. 1676/2023 e n. r.g. 1709/2023, rispettivamente promosse da:
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. STIAFFINI Parte_1 C.F._1
C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
(CF con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._3
MURANO GIUSEPPE (CF C.F._4
GIA' NON IN Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
PROPRIO MA QUALE PROCURATRICE DI Controparte_5
(CF ) con il patr
[...] P.IVA_3
BLASI ANTONIO (CF ) C.F._5
APPELLATE e da pagina 1 di 27 (CF con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._3
C.F._4
APPELLANTE
nei confronti di
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. STIAFFINI Parte_1 C.F._1
NICOLA (CF: C.F._2
NON IN PROPRIO MA QUALE PROCURATRICE DI Controparte_4 CP_6
(CF ) con il p Parte_2 P.IVA_3 dell'Avv. MARCHISELLO DI BLASI ANTONIO (CF ) C.F._5
APPELLATE
avverso la sentenza n. 2094/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
06/07/2023
CONCLUSIONI
In data 30.01.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis,
NEL MERITO
IN ACCOGLIMENTO DEL PRESENTE APPELLO, previa riforma della sentenza n.2094/23 del 6/7/23 del Tribunale di Firenze nella parte impugnata ed in cui conferma il d.i.,
IN VIA PRINCIPALE, anche ove occorra revocando il d.i. opposto, mandare esente l'appellante da ogni responsabilità nei confronti delle appellate e rigettare, quindi, le richieste da quest'ultime avanzate in sede monitoria e in primo grado e ACCERTARE E DICHIARARE che la e/o Controparte_1 suoi aventi causa non è creditrice nei confronti dell'appellante dell'importo di € 188.000,00, oltre interessi e spese di procedura, alla data del 6.9.17 (data del
pagina 2 di 27 ricorso monitorio) per la causali esposte e conseguentemente, dichiarare non dovute da parte opponente le somme così come richieste nel decreto ingiuntivo;
IN SUBORDINE ed in via riconvenzionale occorrendo:
ACCERTARE E DICHIARARE l'esatto importo del saldo dare/avere tra le parti, alla data del 26.11.2008 in relazione ai conti correnti n.1092321, n. 1000173 e n. 1058745, nonché alla data del 6.9.17 (data del ricorso monitorio), previa loro depurazione da ogni interesse passivo e da ogni spesa e/o commissione illegittima alla luce delle eccezioni descritte in narrativa (nullità pattuizioni economiche di conto corrente ex art 117 TUB;
nullità interessi passivi ultralegali e commissioni per mancata pattuizione, violazione L 108/96 per applicazione tassi oltre soglia usura, nullità CMS e/o locuzione equivalente, indebita capitalizzazione degli interessi passivi) ed operata la compensazione tra i diversi rapporti tra le parti ex art 1853 cc e quindi e per l'effetto QUANTIFICARE l'eventuale debito ovvero credito residuo e così LIMITARE l'ingiunzione di pagamento alla relativa somma che risulterà eventualmente dovuta a seguito dell'espletamento della dovuta istruttoria.
IN ESTREMO SUBORDINE, ACCERTARE e DICHIARARE il corretto saldo dei contratti bancari esposti in narrativa (n.1092321; n. 1000173 e n. 1058745 e c/c
già cc n11238.59) alla data della loro estinzione e/o del 6.9.17 nel P.IVA_4 rispetto delle normative imperative ex 1284 cc, L. 108/96 e TUB, e compensare i relativi saldi attivi con quanto eventualmente dovuto a controparte.
IN VIA ISTRUTTORIA si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori già richiesti in primo grado e quindi per l'ammissione di: CTU di cui alla memoria ex art 183 n2 cpc svolta in primo grado e quindi per l'accertamento del corretto saldo di tutti rapporti dare/avere tra le parti anche previo ORDINE DI ESIBIZIONE a carico dell'opposta convenuta avente ad oggetto i contratti di c/c 11238.59, ora c/c 631385.50; c/c 1092321; c/ c 1000173; cc 1058745 nonché gli e/c integrali dalla loro apertura alla data del d.i. opposto, come già richiesti ex art 119 TUB.
IN OGNI CASO
Con Vittoria di spese e competenze legali per entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori.
Per l'appellante : Controparte_2
pagina 3 di 27 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 2094/2023 emessa dal Tribunale di Firenze il 05.07.2023, depositata in data 06.07.2023 e notificata in data 06.07.2023 e, conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
- In via preliminare, dichiarare nulla e/o annullabile, peri motivi meglio esposti in premessa, la sentenza impugnata con il presente gravame, per omesso esperimento del tentativo di mediazione successivamente all'interruzione del giudizio per decesso dell'originaria parte opponente, e Persona_1 riassunzione con costituzione come erede dell'attuale parte opponente, in particolare dell'odierna appellante e disporre detto tentativo, Controparte_2 concedendo termini alle parti per esperirlo;
- In via preliminare, in subordine dichiarare nulla e/o annullabile, per i motivi meglio esposti in premessa, la sentenza impugnata con il presente gravame, con la dichiarazione di nullità della procura conferita da Parte_3
a , con conseguente perdita di rappresentanza da
[...] CP_4 parte di e revoca del Decreto Ingiuntivo opposto per mancato Controparte_4 esercizio del diritto di difesa del titolare del diritto Parte_4
[...]
- In via preliminare, in ulteriore subordine dichiarare nulla e/o annullabile, per i motivi meglio esposti in premessa, la sentenza impugnata con il presente gravame perché illogica nella parte che in cui conferma il Decreto Ingiuntivo n. 4826/2017 (N.R.G. 13128/2017) emesso dal Tribunale di Firenze in data 28.09.2017 e notificato in data 09.10.2017 opposto anche nei confronti della e di conseguenza revocare rispetto a Controparte_1 quest'ultima il medesimo Decreto Ingiuntivo
- In via preliminare ed istruttoria dichiarare nulla e/o annullabile, per i motivi di cui in premessa, la sentenza impugnata con il presente gravame, per manifesta illogicità in conseguenza della nullità dell'ordinanza del 31.12.2022, con cui il G.I. del Tribunale di Firenze ha rigettato le istanze istruttorie, perché priva di motivazione e la sentenza impugnata va riformata mediante l'ammissione, in grado di appello, dei mezzi istruttori così come articolati nelle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. dell'odierna appellante
- In via preliminare ed ulteriore subordine ed in via istruttoria dichiarare nulla e/o la sentenza impugnata con il presente gravame, per manifesta illogicità e,
pagina 4 di 27 comunque, per violazione dell'art. 115 c.c. e conseguentemente disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile nei termini meglio precisati in premessa
- Nel merito accertare la fondatezza delle eccezioni di ripetizione dell'indebito e di compensazione sollevate da parte opponente nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., e dichiarare nulla e/o annullabile, per le ragioni ed i motivi di cui in premessa, la sentenza impugnata con il presente gravame dichiarando nullo od annullare comunque privo di effetto e revocandolo il Decreto Ingiuntivo n. 4826/2017 (N.R.G. 13128/2017) emesso dal Tribunale di Firenze in data 28.09.2017 e notificato in data 09.10.2017
- Nel merito, in subordine accertare l'omessa prova, o comunque l'assenza della stessa in merito alla cessione da parte di ad Controparte_1 all'interno di un più ampio Parte_3 compendio di attività e passività il credito già vantato dalla stessa
[...]
nei confronti di e ad oggetto del presente Controparte_1 Persona_1 giudizio, di conseguenza dichiarare nulla od annullabile la sentenza impugnata con il presente gravame dichiarando nullo od annullare comunque privo di effetto e revocandolo il Decreto Ingiuntivo n. 4826/2017 (N.R.G. 13128/2017) emesso dal Tribunale di Firenze in data 28.09.2017 e notificato in data 09.10.2017, per omesso esercizio dei diritti difesa da parte della stessa Controparte_1
[...]
- Nel merito, in ulteriore subordine accertare l'omessa prova, o comunque l'assenza della stessa, per le ragioni di cui in premessa, in merito all'esatto ammontare del credito azionato con il procedimento monitorio e riconosciuto con il Decreto Ingiuntivo opposto di conseguenza dichiarare nulla od annullabile la sentenza impugnata con il presente gravame dichiarando nullo od annullare comunque privo di effetto e revocandolo il Decreto Ingiuntivo n. 4826/2017 (N.R.G. 13128/2017) emesso dal Tribunale di Firenze in data 28.09.2017 e notificato in data 09.10.2017,
In ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata (già nella indicata Controparte_3 Controparte_4 qualità:
“Voglia la Corte Eccellentissima, ogni contraria istanza disattesa, rigettare gli appelli di e perché infondati nei fatti e corredati di Controparte_2 Parte_1 argomenti di nessun pregio giuridico, confermando in tal modo l'impugnata
pagina 5 di 27 Sentenza del Tribunale di Firenze e il Decreto Ingiuntivo n. 4826/2017 del 29/09/2017 emesso dal medesimo Tribunale. Rigettare altresì le istanze istruttorie ex adverso avanzate in quanto inammissibili. Vinte le spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2094/2023 pubblicata il 06/07/2023, il Tribunale di Firenze ha così deciso: definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e conferma il Decreto Ingiuntivo nr. 4826 del 29.09.2017 emesso dal Tribunale di Firenze e per l'effetto condanna le sig.re e al pagamento in favore Parte_1 Controparte_2 del titolare del diritto di credito ( Parte_5 della somma di euro 188.000,oo oltre interessi e spese liquidate nel D.I.
Liquida le spese processuali di parte opposta/intervenuta in euro 13.430 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15 %, Iva e Cap come per legge e sono poste a totale carico di parte opponente soccombente.
Tale sentenza è stata emessa sulla iniziale opposizione proposta da Per_1 avverso il Decreto Ingiuntivo n. 4826/2017 del 29/09/2017, emesso dal
[...]
Tribunale di Firenze con cui, su ricorso di , le era Controparte_1 stato intimato quale garante, il pagamento della somma di € 188.000,00, in forza di anticipazione bancaria non rimborsata a scadenza.
A seguito dell'intervenuto decesso dell'opponente il processo Persona_1 era stato riassunto da e (quali eredi), al fine Parte_1 Controparte_2 di sentir revocare il D.I. opposto.
Si era costituita in giudizio la Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Era intervenuta nel giudizio Controparte_5 rappresentata da (alla quale era stata delegata la gestione dei Controparte_4 crediti deteriorati), deducendo di essere divenuta la cessionaria dei crediti e dei rapporti inclusi nel c.d. Compendio (di cui all'Accordo di scissione parziale Per_2
pagina 6 di 27 del 25.11.2020 Rogiti Notaio di rep. 39.399 e racc. 20.019), ivi Per_3 CP_1 incluso il credito vantato da nei Controparte_1 confronti della sig.ra e di non essere legittimata, in virtù del Persona_1 punto 6 dell'atto c.d. Compendio Scisso, rispetto alle passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e ai beni ricompresi nel medesimo Compendio Scisso.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la
[...]
(di seguito o solo Controparte_1 CP_7 CP_1 [...]
già non in proprio, ma quale procuratrice di CP_3 CP_4 CP_6
(quest'ultima di seguito solo ) e Parte_2 CP_6
(entrambe anche APPELLATE) proponendo gravame avverso Controparte_2 la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. in punto di ritenuta legittimità dell'attività processuale di , CP_4 violazione e falsa applicazione art 106 TUB, artt. 2, 3 L. n. 130/1999, artt. 75,
111, 112 e 182 c.p.c.;
2. in punto di tempestiva allegazione dei fatti oggetto del thema decidendum, violazione e falsa applicazione art 183 c.p.c.;
3. in punto di ripartizione dell'onere probatorio, violazione e falsa applicazione artt. 117 TUB, 2697 c.c. e artt. 117, 119 TUB;
4. sulla condanna alle spese.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, non si è costituita in giudizio. CP_7
pagina 7 di 27 Per contro, (già costituitasi in giudizio non Controparte_3 Controparte_4 in proprio ma quale procuratrice di Controparte_5 ha contestato perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
***
Con separato atto di citazione ha convenuto in giudizio, Controparte_2 innanzi questa Corte di Appello la (di Controparte_1 seguito o solo non in proprio ma quale procuratrice CP_7 CP_1 CP_4 di (di seguito solo ) e CP_5 Controparte_5 CP_6 Pt_1
(entrammbe anche APPELLATE) proponendo gravame avverso la suddetta
[...] sentenza per i seguenti motivi di appello:
I) Nullità della sentenza nella parte in cui non ha disposto l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione successivamente alla riassunzione del processo per decesso dell'originaria opponente;
II) Nullità della sentenza in conseguenza della nullità della procura a per violazione art. 106 TUB e relative conseguenze: difetto di CP_4 rappresentanza sostanziale e processuale;
III) Nullità della sentenza nella parte che non riconosce la sostituzione nel giudizio di con in conseguenza dell'intervento ex art. 111 c.p.c.; CP_6 CP_7
IV) Nullità ordinanza del G.I. del Tribunale di Firenze del 31.12.2022 per omessa motivazione del rigetto dei mezzi istruttori richiesti e conseguente nullità per illogicità manifesta della sentenza impugnata;
V) Nullità della sentenza per omessa disposizione di CTU contabile;
VI) Nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione sulle eccezioni di ripetizione dell'indebito e di compensazione;
VII) Nullità sentenza per mancata prova della cessione del credito ad;
CP_6
pagina 8 di 27 VIII) Nullità sentenza nella parte in cui non riconosce la nullità parziale della fideiussione prestata dalla Sig.ra perché in violazione delle Persona_1 norme sulla concorrenza;
IX) Nullità della sentenza in merito alla quantificazione del credito
Con decreto del 02.05.2024 veniva disposta la riunione del procedimento n.
1709/2023 R.G. al presente procedimento n. 1676/2023 R.G.
Con ordinanza del 14.11.2024, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata da . Parte_1
In data 30.01.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
CAUSA N. R.G. 1676/2023
In via preliminare va dichiarata la contumacia di in quanto ritualmente CP_7 citata e non costituitasi in giudizio.
Nel merito, l'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
A. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame, critica la sentenza impugnata in Parte_1 punto di ritenuta legittimità dell'attività processuale di , CP_4 denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 106 TUB, nonché degli artt.
2, 3 L. n. 130/1999, 75, 111, 112 e 182 c.p.c.
Deduce, in particolare, l'APPELLANTE che il primo, fondamentale errore di merito della decisione impugnata, che inficerebbe l'intera motivazione e ricostruzione del pagina 9 di 27 rapporto intercorso fra le parti ed oggetto di causa, consisterebbe nell'avere - in maniera contraddittoria ed illogica - ritenuto (asseritamente CP_4
Contr procuratrice di a ministero del medesimo procuratore di munita dei CP_6 poteri di legge per poter agire giudizialmente per il recupero di un credito cartolarizzato ex L. n. 130/1999.
In secondo luogo, critica la pronuncia impugnata in ordine alla Parte_1 ritenuta legittimazione a stare in giudizio di che invece, quest'ultima CP_7 avrebbe perduto a causa della cessione del credito litigioso.
Le APPELLATE contestano tale censura.
Il Tribunale sul primo profilo ha così argomentato: “Altrettanto infondata è
l'eccezione di nullità della procura conferita da alla propria rappresentante CP_6 per non essere, questa, iscritta all'Albo degli Intermediatori Controparte_4 finanziari di cui all'art. 106 T.U.B.. Pur prendendo atto che l'avv. Stiaffini è cultore dell'argomento (v. Rivista di Diritto del Risparmio vol. 2/22) e dato atto che sono autorizzati all'autorità di gestione e recupero di crediti oltre alle banche anche soggetti c.d. vigilati, quali gli intermediari finanziari autorizzati ex art. 106 TUB
(in via complementare rispetto all'attività di concessione di finanziamenti o nello svolgimento di attività di servicer in operazioni di cartolarizzazione), al contempo occorre prendere atto che l'attività di recupero può essere esercitata anche dai soggetti dotati di licenza per attività di recupero crediti ex art. 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Difatti si può osservare che, come nel caso di specie, nelle operazioni di cartolarizzazione l'incarico di recuperare i crediti viene prima affidato ad un master servicer (che è un intermediario finanziario ex art. 106 TUB o una banca) e solo in un secondo momento sub-affidato allo special servicer (in sostanza, è un rapporto di submandato). Ebbene, l'intermediario finanziario (o l'ente creditizio) è già soggetto a vigilanza e dunque il master servicer si qualifica come soggetto autorizzato e lo special servicer, autorizzato ex
pagina 10 di 27 art. 115 TULPS, è da considerarsi un mero fornitore di servizi di gestione dei crediti. In tal senso si è pronunciata la Banca d'Italia nella nota illustrativa reperibile sul sito dedicato”.
Sul secondo profilo relativo alla pretesa carenza di legittimazione passiva di CP_7 il giudice di prime cure si è così espresso: “In comparsa conclusionale le opponenti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva di in ragione CP_7 dell'intervenuta cessione di credito in favore di Controparte_5
L'eccezione non è fondata. L'intervenuta cessione del credito
[...] litigioso da parte dell'istituto bancario non comporta automaticamente la perdita della legittimazione attiva di Secondo Cass. civ., sez. II, 28-02-2020, n. CP_7
5529 nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva (ad causam), conservando tale posizione anche nel caso di intervento, ai sensi del medesimo articolo 111, 3° comma, c.p.c., del successore a titolo particolare, il quale ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma. Ad ogni modo non ha chiesto di essere “estromessa” dalla causa, la sua CP_7 posizione si aggiunge a quella della cessionaria del credito
[...]
(rappresentata da . Difatti la Parte_5 Controparte_4 successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto;
tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio (Cass. civ., sez. III, 23-
pagina 11 di 27 10-2014, n. 22503). Secondo il disposto dell'art. 111 c.p.c., che concerne non la capacità al processo (legitimatio ad processum) ma la titolarità attiva e passiva dell'azione (legitimatio ad causam), l'alienazione del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare non fa venir meno l'interesse ad agire in capo all'originario attore, onde il rapporto processuale prosegue tra le parti originarie.
La disciplina dettata dal comma 1 dell'art. 111 c.p.c. costituisce, infatti, espressione del principio generale secondo il quale gli effetti sostanziali della domanda giudiziale continuano ad essere rilevanti sul piano processuale, nonostante le modificazioni eventualmente intervenute nella titolarità del diritto controverso e trova applicazione anche nel caso in cui il mutamento della titolarità di tale diritto si ricolleghi alla alienazione del bene alla cui tutela è stata esperita
l'azione. Il trasferimento a titolo particolare nel corso del processo del diritto controverso non spiega, dunque, alcun effetto sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie, dandosi luogo ad una sostituzione processuale del dante causa, tanto che la sentenza spiega piena efficacia nei confronti dell'avente causa sostituito, pur se pronunciata senza la sua partecipazione al giudizio. È pur vero che, a seguito del trasferimento a titolo particolare, vengono a scindersi la titolarità del diritto controverso dalla titolarità dell'azione processuale, ma perché il diritto sostanziale possa incidere sulle vicende processuali è necessario che esso si estingua o subisca modifiche incompatibili con il mantenimento del diritto in capo al titolare”.
Ciò posto, in attesa della pronuncia della S.C. investita della questione - a seguito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex 363 bis c.p.c. effettuato da questa Corte con ordinanza del 17/07/2024 – ritiene il Collegio di escludere la nullità degli atti di riscossione compiuti da un soggetto non iscritto nell'albo degli intermediari finanziari richiamando sul punto l'orientamento espresso da Cass sez. III - 18/03/2024, n. 7243, secondo cui: “il conferimento dell'incarico di
pagina 12 di 27 recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art.
106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
In secondo luogo, va condiviso il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva di posto che ai sensi dell'art. 111 c.p.c. il processo prosegue tra le CP_7 parti originarie ed il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, solo se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso.
Pertanto anche se la cessionaria del credito è legittimata solo rispetto alle CP_6 passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e ai beni ricompresi nel Compendio Scisso, composto all'attivo “da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite e, al passivo, da debito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto, come descritti e dettagliati nel Progetto di
Scissione”, il processo prosegue anche nei confronti di finché non venga CP_7 estromessa.
La sentenza impugnata è, dunque, sul punto immune da censure.
B. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col secondo motivo di gravame critica la sentenza impugnata in Parte_1
pagina 13 di 27 punto di tempestiva allegazione dei fatti oggetto del thema decidendum, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art 183 c.p.c.
In particolare, deduce l'erroneità della sentenza appellata: Parte_1
• in primo luogo, perché le questioni afferenti agli altri c/c sarebbero state tempestivamente esposte in sede di prima udienza (post mediazione) del
6.05.2021 fissata ex art 183 c.p.c. (cfr. note di trattazione scritta del 2 maggio
2021 sub doc/E) e, dunque, anche ben prima della memoria ex art 183 n. 1
c.p.c.;
• in secondo luogo, in ogni caso, la memoria ex art 183 n. 1 c.p.c. sarebbe stata tempestivamente depositata da essa opponente, dovendo l'errore attribuirsi alla Cancelleria che ha 'scaricato' la documentazione allegata alla memoria stessa
(con le quattro note di deposito del 3/6/2022), omettendo di 'scaricare' la predetta memoria;
• in terzo luogo, laddove ritiene comunque che tali questioni avrebbero dovuto essere svolte esclusivamente in sede di citazione e non dopo.
Il primo giudice, sul punto, si è così espresso: “In primis non può non rilevarsi
l'inammissibilità delle eccezioni (in senso stretto) di ripetizione dell'indebito e di compensazione dedotte per la prima volta nella memoria ex art. 183 sesto comma nr. 1 c.p.c. di parte opponente (tardivamente depositata, peraltro) e di cui né nell'atto di citazione in opposizione né a verbale della prima udienza del
18.5.2018 vi sono riferimenti;
si tratta di eccezioni tardivamente sollevate che non possono essere recuperate soltanto perché nell'atto introduttivo il precedente difensore si era riservato di “meglio dedurre e di sollevare eccezioni”, atteso che tale “facoltà” che parte opponente ha inteso “attribuirsi” non trova agganci normativi nell'ordinamento processualistico”. Inoltre, ha ritenuto che “i riferimenti svolti da parte opponente alle sorti e alla gestione dei conti correnti (nr.
pagina 14 di 27 10923.21, 10001.73, 10587.45) fonti delle passività confluite nel conto corrente principale e di tutti gli altri conti (10587Q, 10587.57, 10001Y, 10001.85,
631216.69, 10923Q, 1092321, 1000173, 320.28) intrattenuti da con CP_9
l'istituto bancario (e sul quale parte opposta si spende alle pagg. da 10 a 14 della comparsa conclusionale), sono estranei al thema decidendum introdotto in atto di citazione in opposizione e non rappresentano lo sviluppo di argomenti difensivi introdotti in atto di citazione che, in quanto tali, avrebbero potuto essere approfonditi con la memoria ex art. 183 sesto comma nr 1 c.p.c.. Pertanto, i mezzi di prova formulati da parte opponente e funzionali alla dimostrazione di tali
“eccezioni” non possono essere ammessi in quanto inammissibili”.
Concorda la Corte con tali valutazioni, in quanto corrette dal punto di vista tecnico giuridico, in quanto sarebbe spettato alla originaria opponente far valere, in via riconvenzionale con l'atto di opposizione a D.I. che tiene luogo della comparsa costituzione e risposta, le eccezioni (in senso stretto) di ripetizione dell'indebito e di compensazione poiché fondate sui diversi contratti sopra indicati.
Infatti, l'opponente riveste il ruolo di convenuto in senso sostanziale, in quanto tale tenuto a prendere specifica posizione sui fatti allegati dall'ingiungente (attore in senso sostanziale) ed a sollevare le eccezioni non rilevabili d'ufficio. L'atto di opposizione tiene luogo infatti della comparsa di costituzione e risposta in cui ai sensi dell'art. 167 c.p.c. il convenuto è tenuto a sollevare eccezioni in senso stretto costituendosi venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione o di quella smistata dal giudice ex art. 168 bis comma 5 c.p.c.
Correttamente dunque il primo giudice ha ritenuto esulanti dal thema decidendum le suddette eccezioni in quanto non scaturenti dalla vicenda sostanziale dedotta in giudizio in sede monitoria dall'attrice sostanziale costituendo espressione CP_7 di diverse causae petendi, non tempestivamente allegate.
pagina 15 di 27 Infatti, ai sensi dell'art. 36 c.p.c. il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che “già” appartiene alla causa come mezzo di eccezione, il che presuppone la tempestiva proposizione delle eccezioni riconvenzionali fondate su un titolo diverso da quello posto dall'attore a fondamento delle proprie pretese.
Il fatto che il processo sia stato dichiarato interrotto dopo l'udienza ex art. 183
c.p.c. del 18.05.2018 e l'invito delle parti ad attivare procedimento di mediazione e che le riassumenti e abbiano - in vista Parte_1 Controparte_2 della nuova udienza del 6.05.2022 fissata ex art. 303 c.p.c. - depositato note di trattazione scritta con le quali hanno fatto riferimento ad altro giudizio di opposizione a D.I. originariamente proposto dal padre , chiedendo la CP_9
“la dichiarazione di litispendenza ovvero, in subordine, la concessione dei termini per le memorie ex art 183 cpc”, non consente di ritenere, per ciò solo, neppure
(tardivamente) sollevate le eccezioni de quibus.
Infatti, il processo riassunto determina solo una prosecuzione del processo senza determinare alcuna rimessione in termini per le parti che sono succedute alla parte colpita dall'evento interruttivo, per il fatto che il thema decidendum resta inalterato, essendosi verificata, ex art. 110 c.p.c., solo la successione dell'erede nel rapporto dedotto in giudizio.
La sentenza impugnata va quindi sul punto confermata.
C. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col terzo motivo di gravame critica la sentenza impugnata in Parte_1 punto di ripartizione dell'onere probatorio, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 119 TUB e 2697 c.c. per avere il Tribunale ritenuto sufficienti i soli estratti conti solo del c/c 631385/50, nonostante proprio tali pagina 16 di 27 documenti facessero espresso riferimento ai precedenti c/c n. 1092321, n.
1000173 e n. 1058745 (cfr. primo estratto conto di tale c/c del novembre 2008).
Il motivo è assorbito dalle valutazioni espresse in ordine al motivo che precede, dovendo il thema probandum conformarsi a quello decidendum, di talché, non avendo potuto trovare ingresso nel presente processo i precedenti contratti di conto corrente, in quanto oggetto di tardiva allegazione da parte delle riassumenti
(c/c 1092321, c/c 1000173, e c/c 1058745) non sarebbe stato possibile neppure ammetterne la produzione.
Anche sul punto la sentenza di prime cure merita conferma.
D. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col quarto secondo motivo di gravame critica la sentenza Parte_1 impugnata sulla condanna alle spese.
Il rilievo critico non coglie nel segno avendo il primo giudice correttamente applicato il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. a fronte dell'esito della controversia sfavorevole per la Pt_1
La sentenza appellata va quindi sul punto confermata.
CAUSA N. R.G. 1709/2023
In via preliminare va dichiarata la contumacia di in quanto ritualmente CP_7 citata e non costituitasi in giudizio.
Nel merito, l'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
A. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame eccepisce la nullità della Controparte_2 sentenza appellata, nella parte in cui non ha disposto l'esperimento del tentativo pagina 17 di 27 obbligatorio di mediazione successivamente alla riassunzione del processo per decesso dell'originaria opponente.
In realtà, la mediazione era stata disposta con ordinanza in data 29/09/2018 all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. come previsto dall'art. 5 D. Lgs n. 28/2010 applicabile ratione temporis, secondo cui nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, la mediazione non avrebbe potuto essere attivata fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
Il difensore della aveva peraltro depositato il relativo verbale in data CP_1
22.03.2019.
Nessuna norma impone di ripetere il procedimento di mediazione nei confronti dell'erede della parte convenuta sostanziale.
Valgono al riguardo le considerazioni di ordine processuale, svolte in ordine al motivo che precede.
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata.
B. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col secondo motivo denuncia nullità della sentenza in Controparte_2 conseguenza della nullità della procura a per violazione art. 106 CP_4
TUB e relative conseguenze: difetto di rappresentanza sostanziale e processuale.
Si richiamano sul punto le considerazioni svolte in ordine al primo motivo di appello svolto da . Parte_1
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata.
C. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col terzo rilievo denuncia nullità della sentenza nella parte Controparte_2 che non riconosce il difetto di legittimazione attiva di in ragione CP_7 dell'intervenuta cessione di credito in favore di . CP_6
pagina 18 di 27 Anche sul punto si richiamano le considerazioni svolte in ordine al primo motivo di appello svolto da . Parte_1
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata.
D. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il quarto motivo denuncia la nullità ordinanza del G.I. del Controparte_2
Tribunale di Firenze del 31.12.2022 per omessa motivazione sul rigetto dei mezzi istruttori richiesti e la conseguente nullità per illogicità manifesta della sentenza impugnata.
La censura è inammissibile, atteso che all'udienza di precisazione delle conclusioni, nel primo grado del giudizio, l'odierna APPELLANTE si era limitata ad insistere per l'ammissione dei mezzi di prova non ammessi, senza eccepire la nullità della precitata ordinanza.
Ad ogni buon conto, la critica è infondata anche nel merito, per avere il G.I. dichiarato di aver ritenuto la causa matura per la decisione, senza necessità di istruttoria, il che consente di ritenere adeguatamente motivata l'ordinanza di cui trattasi, senza alcuna sua nullità e senza nullità derivata della sentenza appellata, che va, dunque, sul punto confermata.
E. La quinta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col quinto rilievo critico, denuncia nullità della sentenza per Controparte_2 omessa disposizione di CTU contabile.
La censura non coglie nel segno, perché la CTU, ove ammessa, sarebbe stata esplorativa, in quanto finalizzata ad accertare il corretto saldo dei c/c 1092321,
1000173, 1058745, i quali, come già detto, hanno costituito oggetto di tardiva attività assertiva e non possono quindi costituire oggetto del thema decidendum del presente giudizio.
pagina 19 di 27 La sentenza appellata va, dunque, sul punto confermata.
F. La sesta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col sesto motivo di impugnazione l'odierna APPELLANTE eccepisce la nullità della sentenza, per manifesta illogicità della motivazione sulle eccezioni di ripetizione dell'indebito e di compensazione.
Si richiamano al riguardo le considerazioni svolte in ordine a secondo e terzo motivo del gravame proposto da , di talché anche sul punto la Parte_1 sentenza appellata va, dunque, confermata.
G. La settima censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col motivo in commento, l'APPELLANTE denuncia nullità della sentenza per mancata prova della cessione del credito ad . CP_6
“Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016 ed in senso conforme Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3765 del 12/02/2021).
Infatti, “la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio
è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito”
(Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 16904 del 27/06/2018).
pagina 20 di 27 Ebbene, dopo l'intervento in giudizio di , per il tramite di , ex CP_6 CP_4 art. 111 c.p.c., avvenuto con atto depositato in data 31.03.2021, l'odierna
APPELLANTE, che ha riassunto il giudizio a seguito della sua interruzione per decesso della madre – nulla ha contestato in merito Persona_1 all'avvenuta cessione del credito da ad , per effetto della scissione CP_7 CP_6 parziale sopra citata, di talché ai sensi dell'art. 115 c.p.c. non era necessario provare la titolarità del credito per cui è lite in capo alla intervenuta.
Inoltre, col ricorso in riassunzione entrambe le APPELLANTI si erano associate al ricorso in riassunzione proposto da circa la fissazione di udienza per la CP_6 prosecuzione del processo, in tal modo riconoscendone la legittimazione ad causam.
Ad ogni buon conto, quale mandataria di (ora CP_4 CP_6 Parte_6
) aveva depositato e ha nuovamente depositato l'atto di Scissione, rogiti Not.
[...]
del 25/11/2020, Rep. 39399/20019 e la Gazzetta Ufficiale, Parte Per_4
Seconda, n. 151 del 29/12/2020, dai quali si evince, per l'appunto, l'avvenuta
Scissione parziale non proporzionale, con opzione asimmetrica di in favore CP_7 della stessa , di un compendio di attività e passività tra cui in particolare: CP_6
• crediti classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti NPL");
• crediti classificati come "inadempienze probabili" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti UTP" e, unitamente ai Crediti NPL, i "Crediti Deteriorati");
• rapporti giuridici relativi ai Crediti UTP;
• strumenti finanziari, quali, ad esempio, titoli obbligazionari e azionari connessi ai Crediti Deteriorati;
• attività fiscali differite relative alle poste oggetto di scissione;
• passività inerenti a rapporti con istituzioni creditizie, quali, ad esempio, debito finanziario e contratti derivati.
pagina 21 di 27 Peraltro, come indicato nella G.U., i titolari dei rapporti giuridici ceduti indicati nell'atto di Scissione, eventuali loro garanti, successori o aventi causa avrebbero potuto consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet www.amco.it ovvero rivolgersi al numero 800125841 nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Infine, risulta prodotta la dichiarazione della cedente in data 28/06/2022 CP_7 con cui di dichiara quanto segue:
Risulta, dunque, provata l'avvenuta cessione del credito per cui è lite da a CP_7 favore di e la sentenza impugnata va, sul punto, confermata. CP_6
H. L'ottava censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col motivo in questione denuncia nullità sentenza nella parte Controparte_2 in cui non riconosce la nullità parziale della fideiussione prestata da Per_1
per le obbligazioni prestate da , titolare del conto corrente
[...] CP_9
e del contratto di apertura di credito per cui è lite, perché in violazione delle norme sulla concorrenza.
La censura è priva di pregio, non avendo la , né tantomeno le sue eredi, CP_10 che hanno riassunto il giudizio, tempestivamente allegato, nel primo grado del pagina 22 di 27 giudizio, i fatti a fondamento della denunciata violazione, avendo, peraltro, solo in terza memoria ex art. 183 c.p.c., prodotto il modello di fideiussione omnibus ABI ed il Provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005.
Come già rilevato da questa Corte, anche in recenti pronunzie i giudici di legittimità hanno chiarito che “la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. da ultimo Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie” e che la rilevazione officiosa della nullità (comunque parziale) del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale “richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di
pagina 23 di 27 compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio
Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (così in motivazione Cass. sez. I, 25/11/2024, n.30383; vedi anche, da ultimo, Cass. sez. I, 17 gennaio 2025 n. 1170).
La sentenza appellata va, dunque, sul punto confermata.
I. La nona censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col nono motivo eccepisce la nullità della sentenza in merito Controparte_2 alla quantificazione del credito e ciò, anche e soprattutto, in ragione al mancato espletamento dei mezzi istruttori richiesti da parte opponente (in particolare la
CTU), per cui non potrebbe risultare confermato il credito azionato con il procedimento monitorio.
per il tramite della sua mandataria replica asserendo di aver prodotto sin CP_6 dalla fase monitoria i seguenti contratti:
pagina 24 di 27 a. contratto di accensione del c/c n. 631385/50;
b. contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria dell'Atto Pubblico ai rogiti del Not. del 26/11/2008, Rep. 284103/25721; Persona_5
c. atto di Proroga ai rogiti Not. del 25/09/2014, Rep. 31261/10062. Per_6
A suo dire ivi aveva depositato anche l'estratto conto ex art. 50 T.U.B. recante il saldo del conto corrente n. 631385/50 ed in corso di causa aveva prodotto tutti gli estratti conto del conto corrente.
Ciò posto ritiene il Collegio che e poi la cessionaria abbiano fornito CP_7 CP_6 prova adeguata del credito bancario oggetto del D.I. opposto.
La aveva agito in sede monitoria per ottenere l'ingiunzione del pagamento CP_1 del saldo a debito del correntista titolare del conto corrente n. 631385/50 ed a tal fine aveva prodotto il contratto di conto corrente, il contratto del 26.11.2008 di apertura di credito fino all'importo di € 652.000,00, prorogata con atto del
25/09/2014, sino al 26.11.2015, nonché gli estratti conto comprovanti le movimentazioni del predetto conto corrente, l'uno al 31/12/08 relativo al c/c n.
11238/50 dove era stata regolata l'apertura di credito e l'altro, relativo al c/c n.
631385/50 dal III trimestre 2014 alla chiusura.
I suddetti documenti consentono di ritenere fornita anche nell'ordinario giudizio di cognizione conseguente all'opposizione al D.I. la prova del credito.
Inoltre, avendo il primo Giudice - come già evidenziato - correttamente disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'eccezione di compensazione sollevata dalle sorelle ritiene la Corte che la pronuncia appellata sia corretta ed Pt_1 immune dai vizi logici, dovendo ritenersi il credito allo stato vantato da CP_6 certo, liquido ed esigibile.
pagina 25 di 27 Anche sulla questione in argomento, dunque, la pronuncia appellata merita piena conferma.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa già ) Controparte_3 CP_4 le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico delle APPELLANTI, in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
già non in proprio ma quale procuratrice di Controparte_3 Controparte_4
e di , nonché Controparte_5 Controparte_2 sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_2 [...]
, non in proprio ma quale procuratrice di Controparte_1 Controparte_4
e di , avverso la CP_5 Controparte_5 Parte_1 sentenza n. 2094/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
06/07/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2. RESPINGE gli appelli e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
pagina 26 di 27 3. CONDANNA le appellanti alla rifusione, in solido tra loro, in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in €
9.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
4. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 28.02.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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