Articolo 212 della Legge 26 marzo 1958, n. 425
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Versione
14 maggio 1958
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Versione
25 marzo 1959
Art. 212. Servizi appaltati da riassumere in gestione diretta.

Sono riassunti in gestione diretta dall'Azienda i servizi gia' gestiti in economia e, successivamente, affidati in appalto ad imprese private, comprese le societa' cooperative, che hanno per oggetto le sottoindicate prestazioni di mano d'opera:
a) prestazioni di mano d'opera in sussidio al personale ferroviario nelle officine di grande riparazione, nelle officine dei depositi locomotive e nelle squadre rialzo dipendenti dal servizio materiale e trazione, nelle zone, nelle centrali elettriche, nelle officine e nel cantiere dipendenti dai servizio impianti elettrici, nonche' nelle officine e nei cantieri dipendenti del servizio lavori e custruzioni;
b) manovalanza sui treni per il carico, lo scarico e il trasbordo delle merci (manovali scarichi viaggianti);
c) manovalanza in ausilio alle manovre nelle stazioni;
d) prestazioni di mano d'opera ((nei reparti scorte dei magazzini)) dipendenti dal servizio approvvigionamenti;
e) accudienza, ingrassaggio, smontaggio e montaggio delle locomotive e mezzi di trazione e prestazioni varie di mano d'opera compensate a giornata-uomo nei depositi locomotive, nelle squadre rialzo e in altri impianti interessanti il servizio materiale e trazione. Sono esclusi i servizi di pulizia e rifornitura del materiale rotabile in ogni sua parte, e quelli per manipolazioni combustibili, lubrificanti e materiali diversi.
Non sono compresi, nei servizi di cui alla lettera e), i servizi di manovra appaltati alle imprese private nei porti di Genova e Savona ed eventuali altri del genere che dovessero essere appaltati altrove; sono altresi' esclusi tutti i servizi di pulizia piazzali, locali, ecc.
Entrata in vigore il 25 marzo 1959