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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 414/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Sacco, giusta Parte_1 procura in atti, con domicilio eletto presso studio di quest'ultima in Pescara, Via Teramo, n. 10;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Santo Spagnolo, giusta procura in atti, Controparte_1
con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Francesco Bafile in Pescara, Via Paolucci, n. 47;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lanciano n. 393/2023 del
26.10.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante: << Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza disattesa, accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto - in riforma della Sentenza n. 392/2023 resa dal Tribunale di Lanciano, in persona del Giudice Onorario
Avv. Cesare D'Annunzio, nel procedimento n. 705/2021 RG - accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui di seguito si riportano: - accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del , in persona del Sindaco pro tempore, ai sensi dell'art. 2051 Controparte_1
CC o in subordine ai sensi dell'art 2043 CC per le lesioni personali tutte subite dalla sig.ra
[...]
a causa del sinistro de quo;
- condannare il , in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni in favore della sig.ra Parte_1 nella misura di €. 13.951,00 oltre danno morale ovvero in quella diversa somma minore o maggiore ritenuta di Giustizia secondo l'accertata responsabilità del convenuto e/o risultante da CTU ovvero
1 da liquidarsi anche in via equitativa - oltre interessi e rivalutazione monetaria nella misura di legge dalla data del sinistro per cui è causa sino al soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio>>;
Per la parte appellata: dichiarare inammissibile il gravame introdotto e per l'effetto rigettare ogni domanda con il favore delle spese;
- ritenere e dichiarare infondato l'appello della controparte e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
- in ipotesi di accoglimento del gravame, ritenere e dichiarare il concorso colposo della parte appellante e per l'effetto ridurre proporzionalmente la domanda giudiziale. Con vittoria di spese e compensi>>
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraindicata sentenza il Tribunale di Lanciano ha rigettato la domanda proposta da nei confronti del , compensando tra le parti le Parte_1 Controparte_1
spese di lite.
L'attrice aveva esposto che, il giorno 11/02/2020 alle 12:15 circa, uscita dallo studio del proprio medico di famiglia sito in Via Ferro di Cavallo e mentre percorreva il marciapiede per recarsi alla propria autovettura, era caduta rovinosamente a terra a causa del manto stradale sconnesso e dissestato (più in particolare, poggiando il piede in fallo sui detriti ivi presenti e derivanti dalla frantumazione dell'asfalto che ricopriva il marciapiede) non visibile a causa delle autovetture parcheggiate lasciate in sosta sul marciapiede che, appunto, impedivano una buona visuale del prosieguo del percorso;
, a seguito della caduta, la medesima aveva riportato una “frattura omerale destra”.
Ella aveva, pertanto, agito in giudizio nei confronti del chiedendo la Controparte_1 condanna dell'ente convenuto, ex art. 2051 c.c., a risarcire i danni subiti quantificati in complessivi euro 13.941,00 (di cui 13.331,00 euro a titolo di risarcimento danni derivanti dal sinistro;
264,00 euro per rimborso spese di iscrizione a ruolo e 366,00 euro per perizia medico- legale di parte).
Il , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda per Controparte_1 infondatezza della stessa, in quanto la verificazione dell'evento sarebbe stata da ascrivere alla imprudente condotta del pedone e, in subordine, instava affinché fosse accertata la sussistenza di un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c.
2. Il Tribunale di Lanciano, all'esito dell'istruttoria, qualificata la vicenda in esame ai sensi dell'art. 2051 c.c. e richiamata la giurisprudenza in tema di responsabilità da cose in custodia, concludeva affermando che il nesso causale tra il dislivello presente sul marciapiedi e la
2 caduta, ancorché non interrotto per caso fortuito incidentale, non assumeva rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato da cose in custodia, ai sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c.
A tal proposito, invocava “ … i dettami dell'art. 1227 c.c. che opera ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, co. 1 c.c.), oppure nel senso della negazione del risarcimento per i danni che parte attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, co.
2 c.c.)”.
3. Avverso la decisione ha proposto appello l'attrice sulla base di un'unica doglianza.
E' stata contestata la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice asseritamente non coerente rispetto alle risultanze istruttorie e in particolare in ordine alla valutazione della condotta della danneggiata;
il Tribunale avrebbe, infatti, errato nel ritenere sussistente nella specie il concorso di colpa della danneggiata, ai sensi dell'art. 1227 c.c., in quanto la responsabilità, invero, ai sensi dell'art. 2051 c.c. sarebbe da ascrivere interamente al , il quale, quale Controparte_1
custode della strada ove si era verificata la caduta, non avrebbe ottemperato al dovere di manutenzione.
4. Si è costituito il , instando per il rigetto dell'appello con conseguente Controparte_1
conferma della integrale sentenza impugnata.
5. Sulle conclusioni innanzi trascritte, all'udienza del 22.1.2025 di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e 350 bis c.p.c., sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
6. Come si è innanzi accennato, l'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure, dopo avere affermato che le risultanze istruttorie confermano le modalità della caduta esposte dall'attrice, ha escluso “pur tenendo conto dell'affermata presenza di vetture … l'elemento oggettivo della non visibilità poiché l'evento è occorso in ora diurna e non risultano condizioni di luce ostative alla percezione dello stato dei luoghi, tali da rendere impossibile
l'avvistamento della sconnessione” rilevando, altresì, che “ l'episodio si è verificato all'uscita dallo studio medico dove l'attrice si era recata, quindi al secondo transito dell'attrice nell'area, in lasso temporale breve e non si imputa a cedimento verificatosi all'atto del passaggio, bensì allo stato di disconnessione del marciapiede, descritto e riscontrato dalla prova, in termini di staticità … e quand'anche la non frequentasse i luoghi Parte_1
da tempo, pur se la frequenza dei suoi transiti in loco non è emersa, ella abbia potuto aver
3 contezza dello stato dei luoghi, segnatamente dello stato del manto stradale e delle vetture che lo rendevano non visibile nel precedente momento in cui vi giungeva per recarsi dal medico”. Invece, secondo l'appellante, la caduta non si è verificata dinanzi allo studio medico, ma sul marciapiede di via Ferro di Cavallo (in Lanciano CH), all'altezza di una gioielleria ivi situata, percorso dalla per raggiungere la propria autovettura Parte_1
nel parcheggio a pagamento poco distante. Circostanza questa confermata in sede istruttoria unitamente al fatto che la caduta è avvenuta tra le auto ivi parcheggiate in divieto di sosta tanto che rimaneva un piccolo spazio per il transito dei pedoni. E' pertanto verosimile oltre che logico, per l'appellante, ritenere che le auto parcheggiate sul posto ( con le ruote sul marciapiede come emerso dall'istruttoria), avessero “alterato la staticità dei luoghi” rendendo la caduta dell'attrice imprevedibile, poiché il piano di calpestio (formato da asfalto soggetto a frantumarsi) non era visibile a causa appunto delle auto parcheggiate in divieto di sosta - ed a nulla dunque rilevando nel caso di specie l'orario diurno - né prevenibile poiché il pericolo, di cui non ci si poteva avvedere, non era in alcun modo segnalato (come evidente dalla assoluta mancanza di segnaletica verificabile dalle fotografie allegate in atti).
7. La doglianza è infondata.
7.1. Innanzitutto, circa il luogo dove è avvenuto il fatto, si osserva che le irregolarità del marciapiede, il cui manto di copertura si presentava molto rovinato, risultano lievi, consistendo in disconnessioni poco profonde, e ben visibili per la diversa cromatura e per l'estensione delle stesse interessanti tutta l'ampia superficie del marciapiede stesso (v. le fotografie in atti confermate dal teste ). Tes_1
7.2. In secondo luogo, il fatto è avvenuto in orario diurno (ore 12.15) in condizioni di normale illuminazione naturale e in luoghi abitualmente frequentati dalla la quale, a detta Pt_1
della stessa, era appena uscita dallo studio del proprio medico di famiglia e si stava recando alla propria autovettura e, quindi, poco prima aveva percorso il medesimo marciapiede.
7.3. Infine, non risulta che le autovetture parcheggiate sul marciapiede potessero celare ovvero rendere non agevolmente visibili le predette palesi disconnessioni. In tal senso, depongono le seguenti considerazioni:
a) i testi escussi non hanno saputo né indicare con esattezza il luogo della caduta (non riuscendo ad individuare il punto esatto nelle fotografie allegate) e la distanza dello stesso dalle autovetture, né a riferire la posizione delle autovetture rispetto alla direzione di marcia della;
invero, il teste oculare si è limitato a dichiarare: “stavo Pt_1 Testimone_2
transitando con la mia auto lungo Via Ferro di Cavallo quando ho visto la SI.ra Pt_1
4 , che avevo visto e stavo per salutarla quando l'ho vista cadere tra le auto Pt_1
parcheggiate, non so se mi stava guardando o se si è girata perché stava cadendo, è successo tutto rapidamente”; ed ancora: “quando cadde la SI.ra sul marciapiedi Parte_1 erano parcheggiate delle auto […] la sig.ra era insieme alla figlia, camminavano Pt_1
affiancate. non ricordo con precisione la posizione delle auto parcheggiate sul marciapiedi, rimaneva un piccolo spazio per i pedoni, ma non so dirne l'ampiezza. l'auto della figlia era parcheggiata piu' avanti, non sul marciapiedi. ho visto la sig.ra bolletta tra le auto, quindi dal busto in su. rimaneva un piccolo spazio per i pedoni, ma non so dirne l'ampiezza. La SI.ra
cadde tra la gioielleria e l'ingresso di uno studio medico ivi presente”; meno Parte_1
generica risulta la deposizione della teste (figlia Testimone_3 dell'appellante) la quale confermando la dinamica generale dell'incidente, a domanda dell'appellato, ha così dichiarato: “ … avevo accompagnato mia madre dal medico di famiglia
e stavamo tornando alla nostra auto. C'erano auto parcheggiate sul marciapiedi sia quando siamo arrivate dal medico sia quando siamo andate via, ma non so dire se fossero le stesse;
però erano nella stessa posizione, cioè sopra il marciapiedi, e parallelamente al fabbricato, con due ruote sul marciapiedi e due sulla strada …”;
b) quindi, non soltanto non è provata la sopraindicata circostanza dedotta dalla danneggiata, ma la notevole ampiezza del marciapiede, il fatto che la donna camminasse affiancata alla figlia e che le autovetture avessero due ruote sulla strada (quindi, occupando soltanto una parte dell'area pedonale) depone in senso del tutto contrario a quanto sostiene l'appellante e cioè che lo spazio non occupato dalle autovetture fosse non esiguo e consentisse, per chi lo percorreva parallelamente o trasversalmente alle stesse, di avere la visuale della propria direzione di marcia sul marciapiede.
7.4. Dunque, in punto di fatto, è, in definitiva, condivisibile la valutazione del giudice di prime cure – che resiste alle inconsistenti critiche dell'appellante – in ordine sia alla piena visibilità dei luoghi ben conosciuti dalla danneggiata sia alla evidenza delle disconnessioni presenti sul piano di calpestio, circostanze da cui si deduce, senza alcun dubbio, la condotta incauta della danneggiata per disattenzione e/o imprudenza.
7.5. Passando al profilo giuridico, in ordine all'interpretazione degli artt. 2051 e 1227 c.c. e, segnatamente, alla doglianza dell'erronea rilevanza attribuita alla condotta della parte danneggiata in termini di “caso fortuito incidentale”, è opportuno premettere che, per i più recenti approdi della giurisprudenza, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo di talché, provato, come è pacifico nel caso in esame, l'astratto
5 collegamento causale tra la cosa custodita ed il danno, sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito;
il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento e, a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (così la recente Cass. SS.UU. ord. 20943/2022).
7.6. Con specifico riferimento alla responsabilità del custode della strada per la caduta in corrispondenza di una disconnessione ovvero buca stradale, la giurisprudenza nomofilattica più recente ha superato l'indirizzo secondo cui la condotta del danneggiato per integrare il caso fortuito deve connotarsi, alla stregua di un giudizio di fatto che si colloca esclusivamente sul piano della regolarità causale, per oggettive caratteristiche di imprevedibilità e imprevenibilità, che valgano a determinare una cesura interruttiva della serie causale riconducibile alla cosa che così viene degradata al rango di mera occasione dell'evento di danno, senza che abbia rilievo il mero accertamento della condotta colposa della vittima (in tale senso, cfr. Cass. ordd. 37059/2022, 36091/2022, 35558/2022 e
4035/2021). Indirizzo che aveva rappresentato una temporanea deviazione rispetto al precedente consolidato orientamento (v., per tutte ord. nn. 2477-2483 del 2018 nonché di seguito ord. nn. 34886/2021 e 9315/2019) secondo cui invece – atteggiandosi la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa atteggiandosi, lo si ribadisce, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione – quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio
6 probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr., tra le altre, e Cass. ordd. 2480, 2482, 2482 e 2483 del
2018). Dunque, con successive pronunce, a cui questa Corte intende senz'altro aderire, la giurisprudenza nomofilattica ha ribadito che il criterio di valutazione della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza;
esso può, dunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente, ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, e fermo restando che, nel formulare tale giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, si deve tenere conto soltanto del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro dell'entità della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (così Cass. ord. 14228/2023; nello stesso senso, cfr. Cass.
21675/2023, 33074/2023 e ancora, da ultimo, Cass. ord. 2146/2024 e sent. 2376/2024). Del resto, pur in presenza di una situazione di obiettivo pericolo, è stato da tempo affermato che la pericolosità della “res”, lungi dall'essere “un fatto costitutivo della responsabilità del custode” è “semplicemente un indizio dal quale desumere la sussistenza d'un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno” e (Cass. n. 999/2014); inoltre, nonostante la pubblica amministrazione abbia un obbligo relativo al mantenimento delle strade in buone condizioni, il danneggiato non ha diritto ad essere risarcito qualora il dissesto in cui si trova la strada al momento in cui si verifica l'evento lesivo sia tale da rendere la situazione di pericolo come prevedibile, richiedendo quindi all'utente della strada la massima attenzione, dovendosi la prevedibilità dell'evento dannoso intendere come la concreta possibilità per questi di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo (v. Cass. n.
17625/2016); infine, ove il pericolo sia visibile, “si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché' la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza” (così Cass. n. 11024/2018).
7.7. Orbene, alla luce di tali principi e tenuto conto delle sopra illustrate circostanze in cui si è verificato l'evento dannoso per cui è causa, la condotta della danneggiata – la quale, in condizioni di normale visibilità diurna e in luoghi a lei noto nelle stesse condizioni in cui versavano al momento del fatto, cadde sul marciapiede avente numerose e ben evidenti disconnessioni (dunque, agevolmente visibili nonché evitabili dal pedone di media diligenza)
7 – è da ritenersi causa esclusiva dell'evento dannoso. In altri termini, le concrete condizioni del marciapiede erano oltremodo evidenti e agevolmente visibili e percepibili e, dunque, lo rendevano obiettivamente non pericoloso;
in ogni caso, le sue sconnessioni erano facilmente superabili dall'utente con l'uso dell'ordinaria diligenza o prestando un minimo di attenzione nel camminare o, al più, optando per un percorso alternativo.
7.8. Pertanto, la valutazione del Tribunale – secondo cui il fatto si è verificato, in via esclusiva, per il difetto di minima attenzione e prudenza della danneggiata essendo così integrato il caso fortuito incidentale rappresentato dalla condotta gravemente colposa della medesima con esclusione della responsabilità del custode –, sebbene supportata da considerazioni in diritto non tutte coerenti, è condivisa dalla Corte.
8. L'appello deve essere, dunque, respinto a conferma della sentenza appellata.
9. Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r.
115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012)
10. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla stregua del d.m. 55/2015, aggiornate con d.m. 147/2022, e della documentazione versata in atti, scaglione conforme al petitum, valori medi.
P.Q.M
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante al rimborso in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.809,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, per compenso;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.1.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Marco Bartoli Silvia Rita Fabrizio
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 414/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Sacco, giusta Parte_1 procura in atti, con domicilio eletto presso studio di quest'ultima in Pescara, Via Teramo, n. 10;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Santo Spagnolo, giusta procura in atti, Controparte_1
con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Francesco Bafile in Pescara, Via Paolucci, n. 47;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lanciano n. 393/2023 del
26.10.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante: << Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza disattesa, accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto - in riforma della Sentenza n. 392/2023 resa dal Tribunale di Lanciano, in persona del Giudice Onorario
Avv. Cesare D'Annunzio, nel procedimento n. 705/2021 RG - accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui di seguito si riportano: - accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del , in persona del Sindaco pro tempore, ai sensi dell'art. 2051 Controparte_1
CC o in subordine ai sensi dell'art 2043 CC per le lesioni personali tutte subite dalla sig.ra
[...]
a causa del sinistro de quo;
- condannare il , in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni in favore della sig.ra Parte_1 nella misura di €. 13.951,00 oltre danno morale ovvero in quella diversa somma minore o maggiore ritenuta di Giustizia secondo l'accertata responsabilità del convenuto e/o risultante da CTU ovvero
1 da liquidarsi anche in via equitativa - oltre interessi e rivalutazione monetaria nella misura di legge dalla data del sinistro per cui è causa sino al soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio>>;
Per la parte appellata: dichiarare inammissibile il gravame introdotto e per l'effetto rigettare ogni domanda con il favore delle spese;
- ritenere e dichiarare infondato l'appello della controparte e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
- in ipotesi di accoglimento del gravame, ritenere e dichiarare il concorso colposo della parte appellante e per l'effetto ridurre proporzionalmente la domanda giudiziale. Con vittoria di spese e compensi>>
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraindicata sentenza il Tribunale di Lanciano ha rigettato la domanda proposta da nei confronti del , compensando tra le parti le Parte_1 Controparte_1
spese di lite.
L'attrice aveva esposto che, il giorno 11/02/2020 alle 12:15 circa, uscita dallo studio del proprio medico di famiglia sito in Via Ferro di Cavallo e mentre percorreva il marciapiede per recarsi alla propria autovettura, era caduta rovinosamente a terra a causa del manto stradale sconnesso e dissestato (più in particolare, poggiando il piede in fallo sui detriti ivi presenti e derivanti dalla frantumazione dell'asfalto che ricopriva il marciapiede) non visibile a causa delle autovetture parcheggiate lasciate in sosta sul marciapiede che, appunto, impedivano una buona visuale del prosieguo del percorso;
, a seguito della caduta, la medesima aveva riportato una “frattura omerale destra”.
Ella aveva, pertanto, agito in giudizio nei confronti del chiedendo la Controparte_1 condanna dell'ente convenuto, ex art. 2051 c.c., a risarcire i danni subiti quantificati in complessivi euro 13.941,00 (di cui 13.331,00 euro a titolo di risarcimento danni derivanti dal sinistro;
264,00 euro per rimborso spese di iscrizione a ruolo e 366,00 euro per perizia medico- legale di parte).
Il , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda per Controparte_1 infondatezza della stessa, in quanto la verificazione dell'evento sarebbe stata da ascrivere alla imprudente condotta del pedone e, in subordine, instava affinché fosse accertata la sussistenza di un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c.
2. Il Tribunale di Lanciano, all'esito dell'istruttoria, qualificata la vicenda in esame ai sensi dell'art. 2051 c.c. e richiamata la giurisprudenza in tema di responsabilità da cose in custodia, concludeva affermando che il nesso causale tra il dislivello presente sul marciapiedi e la
2 caduta, ancorché non interrotto per caso fortuito incidentale, non assumeva rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato da cose in custodia, ai sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c.
A tal proposito, invocava “ … i dettami dell'art. 1227 c.c. che opera ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, co. 1 c.c.), oppure nel senso della negazione del risarcimento per i danni che parte attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, co.
2 c.c.)”.
3. Avverso la decisione ha proposto appello l'attrice sulla base di un'unica doglianza.
E' stata contestata la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice asseritamente non coerente rispetto alle risultanze istruttorie e in particolare in ordine alla valutazione della condotta della danneggiata;
il Tribunale avrebbe, infatti, errato nel ritenere sussistente nella specie il concorso di colpa della danneggiata, ai sensi dell'art. 1227 c.c., in quanto la responsabilità, invero, ai sensi dell'art. 2051 c.c. sarebbe da ascrivere interamente al , il quale, quale Controparte_1
custode della strada ove si era verificata la caduta, non avrebbe ottemperato al dovere di manutenzione.
4. Si è costituito il , instando per il rigetto dell'appello con conseguente Controparte_1
conferma della integrale sentenza impugnata.
5. Sulle conclusioni innanzi trascritte, all'udienza del 22.1.2025 di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e 350 bis c.p.c., sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
6. Come si è innanzi accennato, l'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure, dopo avere affermato che le risultanze istruttorie confermano le modalità della caduta esposte dall'attrice, ha escluso “pur tenendo conto dell'affermata presenza di vetture … l'elemento oggettivo della non visibilità poiché l'evento è occorso in ora diurna e non risultano condizioni di luce ostative alla percezione dello stato dei luoghi, tali da rendere impossibile
l'avvistamento della sconnessione” rilevando, altresì, che “ l'episodio si è verificato all'uscita dallo studio medico dove l'attrice si era recata, quindi al secondo transito dell'attrice nell'area, in lasso temporale breve e non si imputa a cedimento verificatosi all'atto del passaggio, bensì allo stato di disconnessione del marciapiede, descritto e riscontrato dalla prova, in termini di staticità … e quand'anche la non frequentasse i luoghi Parte_1
da tempo, pur se la frequenza dei suoi transiti in loco non è emersa, ella abbia potuto aver
3 contezza dello stato dei luoghi, segnatamente dello stato del manto stradale e delle vetture che lo rendevano non visibile nel precedente momento in cui vi giungeva per recarsi dal medico”. Invece, secondo l'appellante, la caduta non si è verificata dinanzi allo studio medico, ma sul marciapiede di via Ferro di Cavallo (in Lanciano CH), all'altezza di una gioielleria ivi situata, percorso dalla per raggiungere la propria autovettura Parte_1
nel parcheggio a pagamento poco distante. Circostanza questa confermata in sede istruttoria unitamente al fatto che la caduta è avvenuta tra le auto ivi parcheggiate in divieto di sosta tanto che rimaneva un piccolo spazio per il transito dei pedoni. E' pertanto verosimile oltre che logico, per l'appellante, ritenere che le auto parcheggiate sul posto ( con le ruote sul marciapiede come emerso dall'istruttoria), avessero “alterato la staticità dei luoghi” rendendo la caduta dell'attrice imprevedibile, poiché il piano di calpestio (formato da asfalto soggetto a frantumarsi) non era visibile a causa appunto delle auto parcheggiate in divieto di sosta - ed a nulla dunque rilevando nel caso di specie l'orario diurno - né prevenibile poiché il pericolo, di cui non ci si poteva avvedere, non era in alcun modo segnalato (come evidente dalla assoluta mancanza di segnaletica verificabile dalle fotografie allegate in atti).
7. La doglianza è infondata.
7.1. Innanzitutto, circa il luogo dove è avvenuto il fatto, si osserva che le irregolarità del marciapiede, il cui manto di copertura si presentava molto rovinato, risultano lievi, consistendo in disconnessioni poco profonde, e ben visibili per la diversa cromatura e per l'estensione delle stesse interessanti tutta l'ampia superficie del marciapiede stesso (v. le fotografie in atti confermate dal teste ). Tes_1
7.2. In secondo luogo, il fatto è avvenuto in orario diurno (ore 12.15) in condizioni di normale illuminazione naturale e in luoghi abitualmente frequentati dalla la quale, a detta Pt_1
della stessa, era appena uscita dallo studio del proprio medico di famiglia e si stava recando alla propria autovettura e, quindi, poco prima aveva percorso il medesimo marciapiede.
7.3. Infine, non risulta che le autovetture parcheggiate sul marciapiede potessero celare ovvero rendere non agevolmente visibili le predette palesi disconnessioni. In tal senso, depongono le seguenti considerazioni:
a) i testi escussi non hanno saputo né indicare con esattezza il luogo della caduta (non riuscendo ad individuare il punto esatto nelle fotografie allegate) e la distanza dello stesso dalle autovetture, né a riferire la posizione delle autovetture rispetto alla direzione di marcia della;
invero, il teste oculare si è limitato a dichiarare: “stavo Pt_1 Testimone_2
transitando con la mia auto lungo Via Ferro di Cavallo quando ho visto la SI.ra Pt_1
4 , che avevo visto e stavo per salutarla quando l'ho vista cadere tra le auto Pt_1
parcheggiate, non so se mi stava guardando o se si è girata perché stava cadendo, è successo tutto rapidamente”; ed ancora: “quando cadde la SI.ra sul marciapiedi Parte_1 erano parcheggiate delle auto […] la sig.ra era insieme alla figlia, camminavano Pt_1
affiancate. non ricordo con precisione la posizione delle auto parcheggiate sul marciapiedi, rimaneva un piccolo spazio per i pedoni, ma non so dirne l'ampiezza. l'auto della figlia era parcheggiata piu' avanti, non sul marciapiedi. ho visto la sig.ra bolletta tra le auto, quindi dal busto in su. rimaneva un piccolo spazio per i pedoni, ma non so dirne l'ampiezza. La SI.ra
cadde tra la gioielleria e l'ingresso di uno studio medico ivi presente”; meno Parte_1
generica risulta la deposizione della teste (figlia Testimone_3 dell'appellante) la quale confermando la dinamica generale dell'incidente, a domanda dell'appellato, ha così dichiarato: “ … avevo accompagnato mia madre dal medico di famiglia
e stavamo tornando alla nostra auto. C'erano auto parcheggiate sul marciapiedi sia quando siamo arrivate dal medico sia quando siamo andate via, ma non so dire se fossero le stesse;
però erano nella stessa posizione, cioè sopra il marciapiedi, e parallelamente al fabbricato, con due ruote sul marciapiedi e due sulla strada …”;
b) quindi, non soltanto non è provata la sopraindicata circostanza dedotta dalla danneggiata, ma la notevole ampiezza del marciapiede, il fatto che la donna camminasse affiancata alla figlia e che le autovetture avessero due ruote sulla strada (quindi, occupando soltanto una parte dell'area pedonale) depone in senso del tutto contrario a quanto sostiene l'appellante e cioè che lo spazio non occupato dalle autovetture fosse non esiguo e consentisse, per chi lo percorreva parallelamente o trasversalmente alle stesse, di avere la visuale della propria direzione di marcia sul marciapiede.
7.4. Dunque, in punto di fatto, è, in definitiva, condivisibile la valutazione del giudice di prime cure – che resiste alle inconsistenti critiche dell'appellante – in ordine sia alla piena visibilità dei luoghi ben conosciuti dalla danneggiata sia alla evidenza delle disconnessioni presenti sul piano di calpestio, circostanze da cui si deduce, senza alcun dubbio, la condotta incauta della danneggiata per disattenzione e/o imprudenza.
7.5. Passando al profilo giuridico, in ordine all'interpretazione degli artt. 2051 e 1227 c.c. e, segnatamente, alla doglianza dell'erronea rilevanza attribuita alla condotta della parte danneggiata in termini di “caso fortuito incidentale”, è opportuno premettere che, per i più recenti approdi della giurisprudenza, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo di talché, provato, come è pacifico nel caso in esame, l'astratto
5 collegamento causale tra la cosa custodita ed il danno, sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito;
il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento e, a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (così la recente Cass. SS.UU. ord. 20943/2022).
7.6. Con specifico riferimento alla responsabilità del custode della strada per la caduta in corrispondenza di una disconnessione ovvero buca stradale, la giurisprudenza nomofilattica più recente ha superato l'indirizzo secondo cui la condotta del danneggiato per integrare il caso fortuito deve connotarsi, alla stregua di un giudizio di fatto che si colloca esclusivamente sul piano della regolarità causale, per oggettive caratteristiche di imprevedibilità e imprevenibilità, che valgano a determinare una cesura interruttiva della serie causale riconducibile alla cosa che così viene degradata al rango di mera occasione dell'evento di danno, senza che abbia rilievo il mero accertamento della condotta colposa della vittima (in tale senso, cfr. Cass. ordd. 37059/2022, 36091/2022, 35558/2022 e
4035/2021). Indirizzo che aveva rappresentato una temporanea deviazione rispetto al precedente consolidato orientamento (v., per tutte ord. nn. 2477-2483 del 2018 nonché di seguito ord. nn. 34886/2021 e 9315/2019) secondo cui invece – atteggiandosi la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa atteggiandosi, lo si ribadisce, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione – quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio
6 probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr., tra le altre, e Cass. ordd. 2480, 2482, 2482 e 2483 del
2018). Dunque, con successive pronunce, a cui questa Corte intende senz'altro aderire, la giurisprudenza nomofilattica ha ribadito che il criterio di valutazione della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza;
esso può, dunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente, ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, e fermo restando che, nel formulare tale giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, si deve tenere conto soltanto del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro dell'entità della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (così Cass. ord. 14228/2023; nello stesso senso, cfr. Cass.
21675/2023, 33074/2023 e ancora, da ultimo, Cass. ord. 2146/2024 e sent. 2376/2024). Del resto, pur in presenza di una situazione di obiettivo pericolo, è stato da tempo affermato che la pericolosità della “res”, lungi dall'essere “un fatto costitutivo della responsabilità del custode” è “semplicemente un indizio dal quale desumere la sussistenza d'un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno” e (Cass. n. 999/2014); inoltre, nonostante la pubblica amministrazione abbia un obbligo relativo al mantenimento delle strade in buone condizioni, il danneggiato non ha diritto ad essere risarcito qualora il dissesto in cui si trova la strada al momento in cui si verifica l'evento lesivo sia tale da rendere la situazione di pericolo come prevedibile, richiedendo quindi all'utente della strada la massima attenzione, dovendosi la prevedibilità dell'evento dannoso intendere come la concreta possibilità per questi di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo (v. Cass. n.
17625/2016); infine, ove il pericolo sia visibile, “si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché' la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza” (così Cass. n. 11024/2018).
7.7. Orbene, alla luce di tali principi e tenuto conto delle sopra illustrate circostanze in cui si è verificato l'evento dannoso per cui è causa, la condotta della danneggiata – la quale, in condizioni di normale visibilità diurna e in luoghi a lei noto nelle stesse condizioni in cui versavano al momento del fatto, cadde sul marciapiede avente numerose e ben evidenti disconnessioni (dunque, agevolmente visibili nonché evitabili dal pedone di media diligenza)
7 – è da ritenersi causa esclusiva dell'evento dannoso. In altri termini, le concrete condizioni del marciapiede erano oltremodo evidenti e agevolmente visibili e percepibili e, dunque, lo rendevano obiettivamente non pericoloso;
in ogni caso, le sue sconnessioni erano facilmente superabili dall'utente con l'uso dell'ordinaria diligenza o prestando un minimo di attenzione nel camminare o, al più, optando per un percorso alternativo.
7.8. Pertanto, la valutazione del Tribunale – secondo cui il fatto si è verificato, in via esclusiva, per il difetto di minima attenzione e prudenza della danneggiata essendo così integrato il caso fortuito incidentale rappresentato dalla condotta gravemente colposa della medesima con esclusione della responsabilità del custode –, sebbene supportata da considerazioni in diritto non tutte coerenti, è condivisa dalla Corte.
8. L'appello deve essere, dunque, respinto a conferma della sentenza appellata.
9. Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r.
115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012)
10. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla stregua del d.m. 55/2015, aggiornate con d.m. 147/2022, e della documentazione versata in atti, scaglione conforme al petitum, valori medi.
P.Q.M
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante al rimborso in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.809,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, per compenso;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.1.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Marco Bartoli Silvia Rita Fabrizio
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