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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 17/11/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 434/2023
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, all'esito dell'udienza del 14.10.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito telematico ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 434/2023 RGL TRA
, C.F. , nato in [...] il [...], rapp.to e Parte_1 C.F._1 avv. ui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. Gianfranco CP_1 P.IVA_1 usta procura generale alle liti, ed elettivamente domi PRETORIA 263 POTENZA;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. , saldatore-operaio metalmeccanico, con ricorso depositato in data 20.02.2020 Parte_1 ai sensi de eva di essere “già titolare dell'assegno ordinario di invalidità n. 315045618, cat. IO, ottenuto con decreto di omologa n. cron. 8/17 del 03/01/2017” e di aver presentato, in data 28.08.2019, domanda di conferma del medesimo assegno, rigettata dall per la mancata permanenza delle condizioni di cui all'art. 1, l. CP_1 n. 222/1984. Anche il ricorso amministrati posto in data 29.01.2020, veniva rigettato, pertanto adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario utile a poter godere nuovamente della richiesta provvidenza. Ritualmente instauratosi in contraddittorio, veniva conferito l'incarico al Ctu nella persona del dott.
[...] il quale, con perizia depositata in data 08.10.2022, concludeva evidenziando che le patologie risco Per_1
o tali da ridurre la capacità lavorativa dell'istante a meno di 1/3 in occupazioni confacenti alle attitudini personali. L'odierno ricorrente, pertanto, proponeva tempestivamente il ricorso per cui si procede ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, eccependo, in primo luogo, la mancata menzione, nel corpo dell'elaborato definitivo, delle osservazioni e note critiche formulate avverso la bozza peritale, in violazione dell'art. 195, comma 3, c.p.c.; in secondo luogo, evidenziava come il presupposto dell'accertamento fosse “la verifica degli eventuali miglioramenti sanitari rispetto alla Per_ precedente diagnosi, posta a fondamento del giudizio positivo dell'AOI” mentre, al contrario, il dott. aveva “effettuato una nuova valutazione medico-legale, senza menzionare il precedente accertamento giudiziale, onde poterl arare ed effettivamente dimostrare la nuova situazione sanitaria, migliorata rispetto alla prima.” Pertanto, deducendo altresì un aggravamento del complesso morboso, la parte ricorrente chiedeva, previa rinnovazione della CTU, di accertare la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1, L. 222/84 al fine di ottenere la conferma dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dal 28.10.2019 (data di presentazione della domanda amministrativa), il tutto con vittoria di spese. Costituitosi in giudizio, l eccepiva la genericità del ricorso, insistendo per il rigetto del medesimo. CP_1 Esaminati gli atti, con p imento del 07.07.2023, il Consulente incaricato veniva invitato a rendere chiarimenti in ordine alle contestazioni mosse. Esaurita l'istruttoria, la causa subiva rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo;
la scrivente, a far data dal 09.01.2025, sostituiva la dott.ssa assente, nella gestione dell'intero ruolo, con conseguente aggravio Per_2 del lavoro. All'udienza del 14.10.2025, la causa viene decisa come da sentenza depositata dopo la scadenza del termine assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. 2. Il ricorso è infondato e va rigettato. L'art. 1 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 stabilisce che, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall si considera invalido l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue CP_1 attitudini, tta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Sussiste, altresì, diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti di cui al primo comma dell'art. 1, L. 222/1984, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità. Quanto ai requisiti contributivi, sono richiesti 5 anni di anzianità contributiva (260 contributi settimanali), dei quali 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda di assegno ordinario di invalidità. 2.1. Orbene, nella precedente fase di ATPO, il Consulente tecnico d'Ufficio, all'esito dell'esame obiettivo e della valutazione della documentazione in atti, riscontrava in capo all'istante un complesso morboso caratterizzato da “1) esiti di poliomelite arto inf di dx con deficit funzionale;
2) ipoacusia percettiva bilaterale di medio grado;
3) ipertensione arteriosa in compenso emodinamico;
4) spondilodiscoartrosi;
5) ansia reattiva.” Argomentava che: “La condizione clinica è caratterizzata principalmente dal deficit funzionale dell'arto inferiore dx. Infatti il NE è stato sottoposto all'età di sette anni ad intervento chirurgico per eliminare la dismetria rispetto all'arto controlaterale. Nonostante tutto si reperta, rispetto al controlaterale un accorciamento. Tutto ciò ha predisposto e aggravato l'instaurarsi e l'aggravarsi di lombosciatalgie. L'ipertensione arteriosa è ben controllata dalla terapia medica tanto che il Periziato non riferisce né la presenza di edemi perimalleolari né dispnea a riposo o da sforzo.”
Ciò premesso, il Ctu concludeva, ritenendo le suddette patologie tali da non ridurre la capacità lavorativa a meno di 1/3 in occupazioni confacenti alle attitudini personali del ricorrente, ai sensi dell'art. 1, L. n. 222/84 affermando che “Certamente possiamo affermare che le condizioni del NE, nel triennio seguente al riconoscimento dell'assegno di invalidità, sono da ritenersi migliorate. Pertanto IL Signore NON E' INVALIDO.” Parte_1
2.2. Come innanzi esposto, il ricorrente ha risultanze mediante il ricorso in oggetto, evidenziando, in particolar modo, l'omessa inclusione delle osservazioni rese avverso la bozza, nell'elaborato definitivo. In effetti, in data 29.06.2022, l'odierno ricorrente, a mezzo del suo procuratore, inoltrava al Ctu le osservazioni ai sensi dell'art. 195 c.p.c., rappresentando (come dedotto anche nel presente ricorso) il mancato raffronto, da parte del Ctu, della situazione esistente all'epoca del precedente accertamento (CTU a firma del dott.
) con quello ricorrente al momento delle operazioni peritali al fine di valutare un eventuale miglioramento Per_3 Per_ un recupero della capacità lavorativa, avendo, peraltro, il dott. , riscontrato le medesime patologie già precedentemente rilevate ed, anzi, sussistendo un aggravamento del q clinico. Per_
Invero, dette osservazioni non venivano riportate dal dott. nell'elaborato definitivo, il quale, in relazione alle medesime, evidenziava semplicemente un migliorame lle condizioni avvenuto nel triennio. Pertanto, invitato a rendere breve relazione integrativa, in data 24.09.2023 il Consulente incaricato precisava, innanzitutto, che le contestazioni mosse non vertevano, nello specifico, su “eventuali anomalie tecniche”. In secondo luogo, deduceva che, “per quanto concerne la certificazione sanitaria, datata 23-07-23 e rilasciata da specialista dell'UOC di ortopedia dell'H di polla, non aggiunge niente di nuovo rispetto a quanto gia' valutato e percentualizzata nella ctu.” Confermava, dunque, il giudizio già reso nella fase di ATPO. 2.3. Occorre, a questo punto, evidenziare che anche la nuova nozione di invalidità pensionabile introdotta dalla legge 12 giugno 1984 n. 222, che ha sostituito come criterio di riferimento per la concessione della prestazione previdenziale la capacità di guadagno del sistema previgente con la capacità di lavoro, è ancorata non alla generica riduzione della pura e semplice capacità di lavoro quale dato meramente biologico, ma alla riduzione di tale specifica capacità in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato. Da siffatta premessa deriva che, ai fini dell'accertamento della detta invalidità, è pur sempre necessario considerare in concreto le condizioni del soggetto protetto, tenendo conto della età, della formazione e personalità professionale in guisa tale da valutare la possibilità di continuare nelle mansioni in concreto svolte o di svolgere attività diverse da quelle espletate, sempre che non si tratti di lavori usuranti, che ed accentuino il logoramento del loro organismo per essere sproporzionati CP_2 alla loro residua efficienza hica (vedi ex plurimis, Cass. 10-8-11 n.17159, Cass. 14-3-11 n.5964). La valutazione della nozione di invalidità ex lege 222/84 va, dunque, ancorata al parametro della specifica personalità professionale dell'assicurato. Di qui, l'impossibilità tecnica di far ricorso ad un sistema di tabelle che stabiliscano un automatico confronto fra infermità o difetto fisico o mentale, e la possibile riduzione della capacità di lavoro generica. I suddetti principi sono stati oggetto dei consolidati approdi ai quali è pervenuta la Corte di legittimità (vedi Cass. 24-11-2003 n.17812, Cass. 3-4-2006 n.7760, Cass. 4-10- 2013 n.22737) che ha avuto modo di rimarcare come la L. 12 giugno 1984, n. 222 abbia non solo il presupposto del rapporto assicurativo che nella L. 30 marzo 1971 n.118 è insussistente, ma anche un diverso fondamento, essendo fondata sulla riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato in luogo della generica capacità lavorativa del soggetto. Da ciò, l'inidoneità del parametro di valutazione dell'invalidità civile (tabelle previste dal D.M. 5 febbraio 1992) a definire l'invalidità pensionabile (prevista dall'indicata L. 12 giugno 1984, n. 222). Si è infatti affermato (cfr. Cass. 20-6-1994 n.5934) che in sede di valutazione della capacità di lavoro, ai fini della sussistenza del diritto all'assegno ordinario d'invalidità disciplinato dalla L. 12 giugno 1984, n.222, art. 1, si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l'una indipendentemente dalle altre, né può procedersi ad una somma aritmetica delle percentuali d'invalidità relative a ciascuna delle infermità riscontrate, dovendosi invece compiere una valutazione complessiva delle stesse, con specifico riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente. 3. Le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti e non idonee a sovvertire il giudizio medico legale già espresso in fase di ATPO, poi ribadito nella presente fase a seguito della integrazione peritale, in quanto non hanno denunciato una devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale, bensì sono state poste come un mero dissenso diagnostico. Le censure, dunque, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che se sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, tuttavia, non bastano ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla capacità lavorativa che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Le conclusioni del medico incaricato, pertanto, sono ritenute complessivamente esaurienti, adeguatamente argomentate, immuni da vizi logici, quantomeno sulla base degli elementi scientifici di questo Giudice. Ne consegue il rigetto del ricorso in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione previdenziale richiesta.
3.1. Il CTU, avendo accertato che anche dinanzi a lui il ricorrente si è presentato nelle medesime condizioni riscontrate dal CML ha concluso affermando che nel corso degli anni si è realizzato un miglioramento delle CP_1 condizioni di salute rrente tale da renderlo non invalido. È evidente che in presenza di un serio ed attendibile esame obiettivo della parte condotto da organi sanitari deputati all'accertamento medico e dal CTU nominato in giudizio, la deduzione del ricorrente che afferma che la condizione sanitaria della parte sia invariata rispetto alla consulenza del dott. non è dirimente. Il CTU, dott. , risulta, quindi, avere condotto con un Per_3 Per_1 condivisibile metodo e operazioni peritali escludendo ito sanitario per il ripristino dell'assegno ordinario. Ed invero, vertendosi in ipotesi di accertamento della permanenza del requisito sanitario ai fini della conservazione del beneficio in godimento, la valutazione medica del requisito sanitario si colloca alla data della visita di verifica. Tanto è stato effettuato dal CTU, il quale ha anche escluso un aggravamento per il periodo successivo.
4. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. stante le dichiarazione in atti;
le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica già provvisoriamente liquidate con separato decreto. Lagonegro, 13.11.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, all'esito dell'udienza del 14.10.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito telematico ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 434/2023 RGL TRA
, C.F. , nato in [...] il [...], rapp.to e Parte_1 C.F._1 avv. ui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. Gianfranco CP_1 P.IVA_1 usta procura generale alle liti, ed elettivamente domi PRETORIA 263 POTENZA;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. , saldatore-operaio metalmeccanico, con ricorso depositato in data 20.02.2020 Parte_1 ai sensi de eva di essere “già titolare dell'assegno ordinario di invalidità n. 315045618, cat. IO, ottenuto con decreto di omologa n. cron. 8/17 del 03/01/2017” e di aver presentato, in data 28.08.2019, domanda di conferma del medesimo assegno, rigettata dall per la mancata permanenza delle condizioni di cui all'art. 1, l. CP_1 n. 222/1984. Anche il ricorso amministrati posto in data 29.01.2020, veniva rigettato, pertanto adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario utile a poter godere nuovamente della richiesta provvidenza. Ritualmente instauratosi in contraddittorio, veniva conferito l'incarico al Ctu nella persona del dott.
[...] il quale, con perizia depositata in data 08.10.2022, concludeva evidenziando che le patologie risco Per_1
o tali da ridurre la capacità lavorativa dell'istante a meno di 1/3 in occupazioni confacenti alle attitudini personali. L'odierno ricorrente, pertanto, proponeva tempestivamente il ricorso per cui si procede ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, eccependo, in primo luogo, la mancata menzione, nel corpo dell'elaborato definitivo, delle osservazioni e note critiche formulate avverso la bozza peritale, in violazione dell'art. 195, comma 3, c.p.c.; in secondo luogo, evidenziava come il presupposto dell'accertamento fosse “la verifica degli eventuali miglioramenti sanitari rispetto alla Per_ precedente diagnosi, posta a fondamento del giudizio positivo dell'AOI” mentre, al contrario, il dott. aveva “effettuato una nuova valutazione medico-legale, senza menzionare il precedente accertamento giudiziale, onde poterl arare ed effettivamente dimostrare la nuova situazione sanitaria, migliorata rispetto alla prima.” Pertanto, deducendo altresì un aggravamento del complesso morboso, la parte ricorrente chiedeva, previa rinnovazione della CTU, di accertare la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1, L. 222/84 al fine di ottenere la conferma dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dal 28.10.2019 (data di presentazione della domanda amministrativa), il tutto con vittoria di spese. Costituitosi in giudizio, l eccepiva la genericità del ricorso, insistendo per il rigetto del medesimo. CP_1 Esaminati gli atti, con p imento del 07.07.2023, il Consulente incaricato veniva invitato a rendere chiarimenti in ordine alle contestazioni mosse. Esaurita l'istruttoria, la causa subiva rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo;
la scrivente, a far data dal 09.01.2025, sostituiva la dott.ssa assente, nella gestione dell'intero ruolo, con conseguente aggravio Per_2 del lavoro. All'udienza del 14.10.2025, la causa viene decisa come da sentenza depositata dopo la scadenza del termine assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. 2. Il ricorso è infondato e va rigettato. L'art. 1 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 stabilisce che, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall si considera invalido l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue CP_1 attitudini, tta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Sussiste, altresì, diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti di cui al primo comma dell'art. 1, L. 222/1984, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità. Quanto ai requisiti contributivi, sono richiesti 5 anni di anzianità contributiva (260 contributi settimanali), dei quali 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda di assegno ordinario di invalidità. 2.1. Orbene, nella precedente fase di ATPO, il Consulente tecnico d'Ufficio, all'esito dell'esame obiettivo e della valutazione della documentazione in atti, riscontrava in capo all'istante un complesso morboso caratterizzato da “1) esiti di poliomelite arto inf di dx con deficit funzionale;
2) ipoacusia percettiva bilaterale di medio grado;
3) ipertensione arteriosa in compenso emodinamico;
4) spondilodiscoartrosi;
5) ansia reattiva.” Argomentava che: “La condizione clinica è caratterizzata principalmente dal deficit funzionale dell'arto inferiore dx. Infatti il NE è stato sottoposto all'età di sette anni ad intervento chirurgico per eliminare la dismetria rispetto all'arto controlaterale. Nonostante tutto si reperta, rispetto al controlaterale un accorciamento. Tutto ciò ha predisposto e aggravato l'instaurarsi e l'aggravarsi di lombosciatalgie. L'ipertensione arteriosa è ben controllata dalla terapia medica tanto che il Periziato non riferisce né la presenza di edemi perimalleolari né dispnea a riposo o da sforzo.”
Ciò premesso, il Ctu concludeva, ritenendo le suddette patologie tali da non ridurre la capacità lavorativa a meno di 1/3 in occupazioni confacenti alle attitudini personali del ricorrente, ai sensi dell'art. 1, L. n. 222/84 affermando che “Certamente possiamo affermare che le condizioni del NE, nel triennio seguente al riconoscimento dell'assegno di invalidità, sono da ritenersi migliorate. Pertanto IL Signore NON E' INVALIDO.” Parte_1
2.2. Come innanzi esposto, il ricorrente ha risultanze mediante il ricorso in oggetto, evidenziando, in particolar modo, l'omessa inclusione delle osservazioni rese avverso la bozza, nell'elaborato definitivo. In effetti, in data 29.06.2022, l'odierno ricorrente, a mezzo del suo procuratore, inoltrava al Ctu le osservazioni ai sensi dell'art. 195 c.p.c., rappresentando (come dedotto anche nel presente ricorso) il mancato raffronto, da parte del Ctu, della situazione esistente all'epoca del precedente accertamento (CTU a firma del dott.
) con quello ricorrente al momento delle operazioni peritali al fine di valutare un eventuale miglioramento Per_3 Per_ un recupero della capacità lavorativa, avendo, peraltro, il dott. , riscontrato le medesime patologie già precedentemente rilevate ed, anzi, sussistendo un aggravamento del q clinico. Per_
Invero, dette osservazioni non venivano riportate dal dott. nell'elaborato definitivo, il quale, in relazione alle medesime, evidenziava semplicemente un migliorame lle condizioni avvenuto nel triennio. Pertanto, invitato a rendere breve relazione integrativa, in data 24.09.2023 il Consulente incaricato precisava, innanzitutto, che le contestazioni mosse non vertevano, nello specifico, su “eventuali anomalie tecniche”. In secondo luogo, deduceva che, “per quanto concerne la certificazione sanitaria, datata 23-07-23 e rilasciata da specialista dell'UOC di ortopedia dell'H di polla, non aggiunge niente di nuovo rispetto a quanto gia' valutato e percentualizzata nella ctu.” Confermava, dunque, il giudizio già reso nella fase di ATPO. 2.3. Occorre, a questo punto, evidenziare che anche la nuova nozione di invalidità pensionabile introdotta dalla legge 12 giugno 1984 n. 222, che ha sostituito come criterio di riferimento per la concessione della prestazione previdenziale la capacità di guadagno del sistema previgente con la capacità di lavoro, è ancorata non alla generica riduzione della pura e semplice capacità di lavoro quale dato meramente biologico, ma alla riduzione di tale specifica capacità in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato. Da siffatta premessa deriva che, ai fini dell'accertamento della detta invalidità, è pur sempre necessario considerare in concreto le condizioni del soggetto protetto, tenendo conto della età, della formazione e personalità professionale in guisa tale da valutare la possibilità di continuare nelle mansioni in concreto svolte o di svolgere attività diverse da quelle espletate, sempre che non si tratti di lavori usuranti, che ed accentuino il logoramento del loro organismo per essere sproporzionati CP_2 alla loro residua efficienza hica (vedi ex plurimis, Cass. 10-8-11 n.17159, Cass. 14-3-11 n.5964). La valutazione della nozione di invalidità ex lege 222/84 va, dunque, ancorata al parametro della specifica personalità professionale dell'assicurato. Di qui, l'impossibilità tecnica di far ricorso ad un sistema di tabelle che stabiliscano un automatico confronto fra infermità o difetto fisico o mentale, e la possibile riduzione della capacità di lavoro generica. I suddetti principi sono stati oggetto dei consolidati approdi ai quali è pervenuta la Corte di legittimità (vedi Cass. 24-11-2003 n.17812, Cass. 3-4-2006 n.7760, Cass. 4-10- 2013 n.22737) che ha avuto modo di rimarcare come la L. 12 giugno 1984, n. 222 abbia non solo il presupposto del rapporto assicurativo che nella L. 30 marzo 1971 n.118 è insussistente, ma anche un diverso fondamento, essendo fondata sulla riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato in luogo della generica capacità lavorativa del soggetto. Da ciò, l'inidoneità del parametro di valutazione dell'invalidità civile (tabelle previste dal D.M. 5 febbraio 1992) a definire l'invalidità pensionabile (prevista dall'indicata L. 12 giugno 1984, n. 222). Si è infatti affermato (cfr. Cass. 20-6-1994 n.5934) che in sede di valutazione della capacità di lavoro, ai fini della sussistenza del diritto all'assegno ordinario d'invalidità disciplinato dalla L. 12 giugno 1984, n.222, art. 1, si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l'una indipendentemente dalle altre, né può procedersi ad una somma aritmetica delle percentuali d'invalidità relative a ciascuna delle infermità riscontrate, dovendosi invece compiere una valutazione complessiva delle stesse, con specifico riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente. 3. Le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti e non idonee a sovvertire il giudizio medico legale già espresso in fase di ATPO, poi ribadito nella presente fase a seguito della integrazione peritale, in quanto non hanno denunciato una devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale, bensì sono state poste come un mero dissenso diagnostico. Le censure, dunque, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che se sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, tuttavia, non bastano ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla capacità lavorativa che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Le conclusioni del medico incaricato, pertanto, sono ritenute complessivamente esaurienti, adeguatamente argomentate, immuni da vizi logici, quantomeno sulla base degli elementi scientifici di questo Giudice. Ne consegue il rigetto del ricorso in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione previdenziale richiesta.
3.1. Il CTU, avendo accertato che anche dinanzi a lui il ricorrente si è presentato nelle medesime condizioni riscontrate dal CML ha concluso affermando che nel corso degli anni si è realizzato un miglioramento delle CP_1 condizioni di salute rrente tale da renderlo non invalido. È evidente che in presenza di un serio ed attendibile esame obiettivo della parte condotto da organi sanitari deputati all'accertamento medico e dal CTU nominato in giudizio, la deduzione del ricorrente che afferma che la condizione sanitaria della parte sia invariata rispetto alla consulenza del dott. non è dirimente. Il CTU, dott. , risulta, quindi, avere condotto con un Per_3 Per_1 condivisibile metodo e operazioni peritali escludendo ito sanitario per il ripristino dell'assegno ordinario. Ed invero, vertendosi in ipotesi di accertamento della permanenza del requisito sanitario ai fini della conservazione del beneficio in godimento, la valutazione medica del requisito sanitario si colloca alla data della visita di verifica. Tanto è stato effettuato dal CTU, il quale ha anche escluso un aggravamento per il periodo successivo.
4. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. stante le dichiarazione in atti;
le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica già provvisoriamente liquidate con separato decreto. Lagonegro, 13.11.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo