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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 04/04/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
E
nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti e e Parte_3 CP_1
domiciliati presso il loro studio in Arco (TN), Viale delle Monache n.6, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 14.09.2015 in Arco (TN) preso atto che all'udienza del 17.02.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e Parte_2 Parte_1
alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, salvi gli obblighi di legge e nel reciproco rispetto;
2) affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i Per_1
genitori, che continueranno a esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, collocandola prevalentemente presso la madre e disponendo che le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni e disponendo che i genitori, nel pieno rispetto dei rispettivi orientamenti personali, concordino una linea educativa comune.
3) La casa familiare con il relativo mobilio rimarrà in uso al signor il quale si accolla il pagamento delle rate residue dei due mutui Parte_2
ipotecari.
4) Le parti convengono che in caso di vendita dell'immobile dal prezzo che spetterà alla OR verrà dedotto l'importo corrispondente Pt_1
alla metà delle rate del mutuo ipotecario contratto nel 2019 pagate successivamente al 1° gennaio 2025.
5) La figlia minore continuerà ad avere collocazione prevalente, Per_1
anche ai fini della residenza, presso l'abitazione materna che dal 1° gennaio
2025 sarà in Arco via Bettinazzi, n. 34.
6) La minore frequenterà il padre secondo il seguente protocollo:
pag. 2 di 4 → a fine settimana alternati dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica;
→ tutti i mercoledì dalle ore 16.00 con pernottamento fino al giovedì mattina;
→ in ogni caso fatti salvi i diversi accordi tra i genitori dovendo gli stessi conciliare gli orari di visita con i propri turni di lavoro.
Le vacanze di Natale e di Pasqua verranno trascorse da in parti Per_1
uguali tra i genitori, cercando di alternare di anno in anno il giorno di
Natale con un genitore e l'anno successivo con l'altro così come il giorno di Pasqua e Pasquetta.
Le altre vacanze del calendario scolastico verranno alternate tra i genitori.
Durante le vacanze estive trascorrerà due settimane, anche Per_1
consecutive, con il padre e pari giorni con la madre, per ragioni organizzative il padre comunicherà possibilmente entro 31 marzo le settimane in cui terrà con sé la figlia in estate.
7) Il padre contribuirà al mantenimento ordinario della figlia corrispondendo la somma mensile di € 300,00 da versarsi entro il 15 di ciascun mese sul conto corrente postale della madre (IBAN:
[...]) somma soggetta annualmente a rivalutazione Istat.
8) L'assegno Unico e l'assegno provinciale verranno trattenuti dalla OR , così come ogni altra utilità pubblica che dovesse essere Pt_1
introdotta. Le detrazioni fiscali, ove ripristinate, spetteranno a ciascun genitore nella misura del 50%.
pag. 3 di 4 9) Le spese straordinarie, individuate e disciplinate nei rimborsi come da Linee Guida del C.N.F. del 14.07.2017 saranno sostenute in uguale misura dai genitori.
10) Le parti danno sin d'ora l'assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per loro stessi e per la minore.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 3.4.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
E
nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti e e Parte_3 CP_1
domiciliati presso il loro studio in Arco (TN), Viale delle Monache n.6, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 14.09.2015 in Arco (TN) preso atto che all'udienza del 17.02.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e Parte_2 Parte_1
alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, salvi gli obblighi di legge e nel reciproco rispetto;
2) affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i Per_1
genitori, che continueranno a esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, collocandola prevalentemente presso la madre e disponendo che le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni e disponendo che i genitori, nel pieno rispetto dei rispettivi orientamenti personali, concordino una linea educativa comune.
3) La casa familiare con il relativo mobilio rimarrà in uso al signor il quale si accolla il pagamento delle rate residue dei due mutui Parte_2
ipotecari.
4) Le parti convengono che in caso di vendita dell'immobile dal prezzo che spetterà alla OR verrà dedotto l'importo corrispondente Pt_1
alla metà delle rate del mutuo ipotecario contratto nel 2019 pagate successivamente al 1° gennaio 2025.
5) La figlia minore continuerà ad avere collocazione prevalente, Per_1
anche ai fini della residenza, presso l'abitazione materna che dal 1° gennaio
2025 sarà in Arco via Bettinazzi, n. 34.
6) La minore frequenterà il padre secondo il seguente protocollo:
pag. 2 di 4 → a fine settimana alternati dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica;
→ tutti i mercoledì dalle ore 16.00 con pernottamento fino al giovedì mattina;
→ in ogni caso fatti salvi i diversi accordi tra i genitori dovendo gli stessi conciliare gli orari di visita con i propri turni di lavoro.
Le vacanze di Natale e di Pasqua verranno trascorse da in parti Per_1
uguali tra i genitori, cercando di alternare di anno in anno il giorno di
Natale con un genitore e l'anno successivo con l'altro così come il giorno di Pasqua e Pasquetta.
Le altre vacanze del calendario scolastico verranno alternate tra i genitori.
Durante le vacanze estive trascorrerà due settimane, anche Per_1
consecutive, con il padre e pari giorni con la madre, per ragioni organizzative il padre comunicherà possibilmente entro 31 marzo le settimane in cui terrà con sé la figlia in estate.
7) Il padre contribuirà al mantenimento ordinario della figlia corrispondendo la somma mensile di € 300,00 da versarsi entro il 15 di ciascun mese sul conto corrente postale della madre (IBAN:
[...]) somma soggetta annualmente a rivalutazione Istat.
8) L'assegno Unico e l'assegno provinciale verranno trattenuti dalla OR , così come ogni altra utilità pubblica che dovesse essere Pt_1
introdotta. Le detrazioni fiscali, ove ripristinate, spetteranno a ciascun genitore nella misura del 50%.
pag. 3 di 4 9) Le spese straordinarie, individuate e disciplinate nei rimborsi come da Linee Guida del C.N.F. del 14.07.2017 saranno sostenute in uguale misura dai genitori.
10) Le parti danno sin d'ora l'assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per loro stessi e per la minore.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 3.4.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 4 di 4