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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 22/04/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1153/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1153 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1 C.F._1
Sauro Gili, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata in Email_1
uso al predetto procuratore, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso
-ricorrente -
E
(c.f. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Collevecchio, Via dei Cappuccini n.33, presso lo studio dell'Avv. Barbara Paoletti, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- resistente -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: regolamentazione dei rapporti e del mantenimento della figlia minore
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12.09.2024
Per la ricorrente:
Come da ricorso:
pagina 1 di 12 All'Ecc.mo Tribunale di Rieti affinché, in regolamentazione dei rapporti tutti e del mantenimento della figlia minorenne Voglia: Persona_1
− nel merito, in via preliminare, ed inaudita altera parte, DISPORRE - in via cautelare, per la durata del presente giudizio – l'affido condiviso ad entrambi i genitori della minore Per_1
nata a [...] in data [...], stabilendo che la stessa continuerà a vivere con la
[...]
madre presso l'immobile di sua abituale residenza/domicilio, sito in Torri in NA, Fraz.
Rocchette, Via del Palazzo nr. 91, assegnando formalmente detto immobile alla ricorrente affinché vi viva con la figlia e normando, per l'effetto di ciò, il diritto del padre a vedere la figlia con le seguenti tempistiche e modalità: prendendo la minore con sé il lunedì mattina, Per_1
facendola pernottare con sé presso la sua abitazione, riconducendolo all'abitazione ove la bambina stabilmente abita con la madre, il mercoledì pomeriggio comunque entro le ore 16:00, nonché trascorrendo con la stessa, 1 o 2 settimane di vacanza nel periodo estivo, concordando le modalità, di volta in volta, con la ricorrente, nel rispetto delle esigenze di tutti, in primis della minore e trascorrendo con questa, alternativamente, le altre festività, ovvero il Natale (dal 24 al
26 dicembre di ogni anno) e la Pasqua (dal Venerdì Santo al Lunedì dell'Angelo). nel merito, sempre in via preliminare, ed inaudita altera parte, DISPORRE - in assenza di qualsiasi informazione sui redditi paterni, in via cautelare, per la durata del presente giudizio - a carico del sig. un contributo al mantenimento della minore , nella Controparte_1 Per_1 misura di € 200,00 annualmente rivalutabile secondo i criteri ISTAT, oltre al 50% delle eventuali spese mediche, scolastiche straordinarie e comunque afferenti alle eventuali esigenze di vita del minore, come stabilite dal protocollo di intesa del locale Tribunale, qui da intendersi per integralmente richiamato e trascritto.
− nel merito, definitivamente pronunciando, disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori della minore nata a [...] in data [...], stabilendo che la stessa Persona_1
continuerà a vivere con la madre presso l'immobile di sua abituale residenza/domicilio, sito in
Torri in NA, Fraz. Rocchette, Via del Palazzo nr. 91, assegnando formalmente detto immobile alla ricorrente affinché vi viva con la figlia e normando, per l'effetto di ciò, il diritto del padre a vedere la figlia con le seguenti tempistiche e modalità: prendendo la minore con sé il Per_1
lunedì mattina, facendolo pernottare con sé presso la sua abitazione, riconducendolo all'abitazione ove il bambino stabilmente abita, il mercoledì pomeriggio comunque entro le ore
16:00, nonché trascorrendo con la stessa, 1 o 2 settimane di vacanza nel periodo estivo, concordando le modalità, di volta in volta, con la ricorrente, nel rispetto delle esigenze di tutti, in primis della minore e trascorrendo con questa, alternativamente, le altre festività, ovvero il
pagina 2 di 12 Natale (dal 24 al 26 dicembre di ogni anno) e la Pasqua (dal Venerdì Santo al Lunedì dell'Angelo), nonché disporre a carico del sig. un contributo al mantenimento Controparte_1
della minore , nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia in esito alla richiesta Per_1 attività istruttoria (e volta all'accertamento della effettiva capacità contributiva paterna), annualmente rivalutabile secondo i criteri ISTAT, oltre al 50% delle eventuali spese mediche, scolastiche straordinarie e comunque afferenti alle eventuali esigenze di vita del minore, come stabilite dal protocollo di intesa del locale Tribunale, qui da intendersi per integralmente richiamato e trascritto.
− In via istruttoria: si richiede che il Tribunale adito ordini l'effettuazione di indagini di Polizia
Tributaria per l'accertamento della reale capacità contributiva del resistente - Controparte_1
ovvero ogni altra attività istruttoria ritenuta utile e necessaria a detto accertamento, nell'interesse preponderante della minore.
Per il resistente: si riporta ai propri scritti difensivi.
Ribadisce con forza la richiesta di modifica della somma determinata a titolo di contributo al mantenimento dal G.I. con l'ordinanza del 4.1.2024, da individuare in un importo inferiore.
Da ultimo, si chiede l'integrazione delle condizioni con le seguenti statuizioni:
I) “Qualora il genitore sia impossibilitato a tenere la minore nei giorni di rispettiva spettanza, lo stesso dovrà, prioritariamente, rivolgersi all'altro genitore”;
II) “Quando la minore è con un genitore, l'altro ha diritto di sentire la figlia almeno una volta al giorno sull'utenza telefonica del genitore”.
Come da comparsa di costituzione e risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c.:
Chiede che il Tribunale adito disponga l'affido condiviso paritario della minore Persona_1
( 5.9.2017) con collocamento alternato nella casa familiare sita in Torri in NA Per_2
Frazione Rocchette Via del Palazzo n.21 e mantenimento diretto da parte dei genitori nei giorni di rispettivo affidamento secondo il seguente calendario:
- Con il padre dal lunedì mattina al mercoledì fino alle ore 16.00;
- Con la madre dal mercoledì alle 16 fino al sabato mattina;
- Con il padre dal sabato mattina fino alle 15.30 pm;
- Con la madre dal sabato alle 15.30 fino alla domenica mattina;
- Con il padre dalla domenica mattina fino alle 15.30 pm;
- Con la madre dalle 15.30 della domenica fino al lunedì mattina.
pagina 3 di 12 Spese straordinarie, ludiche e sanitarie non coperte dal SSN, previamente concordate e documentate, a carico dei genitori nella misura del 50%.
Vacanze estive (15 giugno – 15 settembre), tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore;
Vacanze di Natale, una settimana ciascuno che comprenda un anno il Natale ed il 31 dicembre e l'anno successivo il 1 gennaio ed il 6 dicembre ad anni alterni;
vacanze di Pasqua, tre giorni ciascuno che comprenda un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il lunedì dell'Angelo ad anni alterni.
Con preciso impegno di ambedue i genitori alla collaborazione ed al dialogo nella gestione della responsabilità genitoriale e nell'interesse della piccola . Da ultimo, con impegno Per_1
reciproco dei genitori a far mantenere rapporti significativi con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale ex art.317 bis cc.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda volta ad ottenere l'assegno di mantenimento a carico del Sig. chiede che l'emanando provvedimento disponga il Per_1 percepimento nella misura del 50% dell'assegno unico in favore del resistente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l'01.09.2023 ha chiesto al Tribunale di Rieti la Parte_1
regolamentazione dei rapporti e del mantenimento della prole minorenne, esponendo che: la ricorrente ha intrattenuto una relazione sentimentale con che ha condotto i Controparte_1 predetti ad un lungo periodo di convivenza fattuale more uxorio, dall'anno 2013 fino al mese di agosto 2022; da detta relazione, interrottasi per insormontabili motivi di inconciliabilità caratteriale, nasceva la figlia in data 05.09.2017; nonostante il cessare della Persona_1
relazione, il si è rifiutato di regolamentare formalmente i rapporti ed il mantenimento Per_1
della figlia minorenne, rimanendo inerte nonostante gli inviti formali e le sollecitazioni in tal senso;
il da sempre, ha: i) omesso di corrispondere qualsivoglia somma di denaro per il Per_1
mantenimento della figlia minore;
ii) visitato regolarmente la bambina con modalità sostanzialmente costanti nel tempo, ovverosia prendendo la minore con sé dal lunedì mattina al mercoledì all'ora di pranzo, facendola anche pernottare con sé presso l'abitazione attualmente occupata e poi riconducendola all'abitazione ove stabilmente vive con la madre;
iii) lasciato volontariamente alla minore ed alla di lei madre, la casa sita in Torri in NA (RI), Fraz.
Rocchette, Via del Palazzo 91, parzialmente di proprietà del resistente e, parzialmente, della di lui madre;
il è stato un padre sostanzialmente inadempiente rispetto alle esigenze della Per_1
figlia minore che, di fatto, da sempre, non mantiene e lo stesso non ha mai voluto né permesso a chicchessia di avere alcuna formale regolamentazione di tali rapporti, una volta interrottasi la pagina 4 di 12 relazione, intendendo da sempre ricondurli ad atti sostanzialmente volontari e, in quanto tali, arbitrari. Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha contestato quanto dedotto dalla parte ricorrente, esponendo che: dal 2022 con la ricorrente si alterna nella casa familiare sita in Torri in NA, per cui dal lunedì mattina al mercoledì fino alle ore 16.00, la minore è con il padre;
dal mercoledì alle ore 16 fino al sabato mattina la bambina sta con la madre mentre dal sabato mattina fino alle
15.30 (orario di inizio del lavoro del Sig. la minore sta con il padre e dalle 15.30 fino Per_1
alla domenica mattina con la madre, la domenica mattina fino alle 15.30 (orario di inizio del lavoro del Sig. sta con il padre e dalle 15.30 al lunedì mattina con la madre;
tale Per_1
calendarizzazione è stata adottata dai genitori per sopperire alle rispettive esigenze di lavoro in quanto il resistente svolge attività di pizzaiolo esclusivamente nei fine settimana con inizio alle ore 15.30 fino a tarda notte, mentre la ricorrente, cuoca in una RSA, è soggetta a turnazione e, pertanto, lavora anche il sabato e/o la domenica;
dalla cessazione della convivenza tra la ed il i predetti genitori si alternano nella casa familiare dove la minore vive Parte_1 Per_1
stabilmente insieme al fratello di anni 13 (figlio della;
il resistente non ha Per_3 Parte_1 mai lasciato l'immobile di sua proprietà in uso esclusivo alla ricorrente;
ambedue i genitori hanno libero, pacifico e condiviso accesso a quella che era la casa familiare dove, all'attualità, si avvicendano per la migliore gestione dei bambini;
il resistente si è momentaneamente stabilito presso l'abitazione materna in Roma e quando non sta con la figlia nella casa familiare (ove pernotta dal lunedì al mercoledì), si trasferisce a Roma;
l'attuale affido paritario della minore, che trascorre lo stesso tempo con il padre e con la madre, importa che ciascun genitore provvede al mantenimento diretto della figlia per il tempo che quest'ultima trascorre con ognuno di loro;
la ricorrente illegittimamente e contro la volontà del Sig. frequentemente porta con sé Per_1 presso l'abitazione del compagno per il pernotto anche la figlia minore e talvolta anche l'altro figlio;
ciò senza previa comunicazione né assenso da parte del padre della minore. Ciò premesso, ha concluso come in atti.
Alla udienza del 07.12.2023, la ricorrente ha dichiarato di lavorare come cuoca percependo una retribuzione mensile di euro 1200 per 13 mensilità, di avere un conto corrente con saldo attivo pari ad euro 300 e di essere gravata da un debito di euro 200 per la rata della macchina e quanto al rapporto padre figlia ha dichiarato: “I rapporti tra il papà e sono buoni, siccome io Per_1
lavoro tutta la settimana piuttosto di fare uscire mia figlia viene il papà a stare a casa nostra dal lunedi al mercoledi, poi se non lavoro ci sono io e siccome lavoro tre domenica a settimana chiedo al padre invece di chiedere ad altri;
siccome ha preso una casetta adesso vorrei CP_1
pagina 5 di 12 che mia figlia andasse a stare da lui. Quando viene lui a stare a casa fa la spesa, ha pagato il pulmino, gli ho chiesto i soldi per la mensa e me li ha dati. Io sto facendo un percorso dallo psicologo di 70 euro a seduta perchè ho subito dei maltrattamenti da lui (riferito al resistente) durante la convivenza;
da quando lui è uscito da casa ho chiesto di parlare con dei messaggi perché non riesco a parlare con lui però è un buon padre. ha avuto dei comportamenti CP_1
maltrattanti nei miei confronti ma mai in presenza della bambina. Avevo presentato una denuncia che però ho ritirato perché si è sempre comportato bene con entrambi i miei CP_1
figli.
Il resistente ha dichiarato di vivere in un appartamento per cui paga un canone di affitto di euro
300, di lavorare come pizzaiolo senza contratto nel fine settimana e per soli tre giorni percependo un mensile di euro 720 netti e ha dichiarato di avere un conto corrente con saldo attivo di euro
400; ha altresì confermato l'ottimo rapporto con la figlia e di frequentare l'abitazione familiare quando la ricorrente non c'è precisando “Sui maltrattamenti confermo che ci sono state delle liti,
è un successo una volta dieci anni le ho dato un paio di schiaffi mai davanti ai bambini, è stato un evento che ha leggermente cambiato il rapporto tra noi, credo che sia quello che ha causato un atteggiamento di chiusura di nei miei confronti;
io ho saputo qualche giorno fa dello Pt_1
psicologo e ho suggerito anche a di fare un percorso insieme parecchi fa ma ho avuto un Pt_1 rifiuto”..
Con l'ordinanza del 05.01.2024, il giudice ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c., ritenuti opportuni nell'interesse della prole e ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa rifiutata dal solo resistente il quale ha ritenuto non congruo l'assegno di mantenimento di euro 200 posto a suo carico come contributo per il mantenimento della figlia.
A seguito dell'udienza dell'11.04.2024, il giudice ha adottato l'ordinanza del 30.04.2024 rigettando l'istanza di modifica proposta dal resistente e ha rinviato la causa per la rimessione della causa al collegio al 12.09.2024 assegnando alle parti i termini ex art. 473bis.28 c.p.c.
Infine, all'udienza del 12.09.2024 il giudice ha riservato la decisione al Collegio ed ha trasmesso al PM per il parere.
***
Affidamento e collocamento della figlia Per_1
In merito al regime di affidamento e collocamento della figlia non sono emersi profili di Per_1
inidoneità genitoriale nei confronti di alcuno dei genitori, entrambi molto presenti nella vita della bambina, per cui il regime più favorevole alla sana crescita della figlia, in assenza di controindicazioni, è quello dell'affidamento condiviso.
pagina 6 di 12 In considerazione dell'affidamento condiviso, ai genitori spetta l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore medesima, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
Quanto alla richiesta del resistente di “collocamento alternato nella casa familiare” da intendersi in sostanza come “condivisione della casa familiare”, il Collegio condivide quanto rilevato dal giudice delegato con l'ordinanza del 5.1.2024 ossia che l'alternarsi di un genitore nella casa familiare nel periodo in cui è assente l'altro, è possibile ma solo su accordo delle parti, accordo che nella specie non pare sussistere viste le richieste della ricorrente in punto di collocamento.
Esclusa dunque tale forma di collocamento, il Collegio considera più rispondente all'interesse della minore indicare nella madre il genitore collocatario di riferimento per gestire la quotidianità degli impegni e delle esigenze della bambina, atteso che il padre di fatto si è già allontanato dalla casa familiare, e considerando le persistenti difficoltà relazionali dei genitori, come emerso dalle dichiarazioni rese in udienza, che non rende opportuna la previsione di un collocamento pressoché "paritetico e alternato" nella stessa casa, di fatto praticato ma sempre sull'accordo delle parti (al riguardo, la S. Corte ha precisato: “come noto, infatti, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna al regime di affido condiviso, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il giudice del merito individuare, nell'interesse del minore, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena” Cass. 17/09/2020, n. 19323; Cass. 13/02/2020, n. 3652).
Peraltro, rimanendo collocata nella casa familiare con la madre si assicura alla bambina una continuità abitativa nell'ambiente in cui la stessa è sempre vissuta e nel contempo si evita il rischio che possa crearsi una situazione di conflittualità tra i genitori nell'alternarsi nella stessa casa, salvo, come detto, accordo diverso fra loro.
Quanto ai periodi di permanenza della figlia minore presso il padre, il Collegio ritiene congruo il regime di frequentazione già dettato con i provvedimenti provvisori e riportati in dispositivo, in quanto regime idoneo a garantire una ampia presenza del padre nella vita della bambina nel pagina 7 di 12 rispetto del principio della bigenitorialità, fatti salvi sempre accordi anche più ampliativi tra i genitori.
Assegnazione della casa familiare
Quanto all'assegnazione della casa familiare, occorre rilevare che il provvedimento di assegnazione è funzionale a garantire esclusivamente l'interesse della prole alla permanenza nell'originario ambiente domestico (vedi Cass. civ., Sez. I, n. 25604/2018; Cass. civ. 21334/13,
18440/13, 22394/08,11035/07, 1545/06). Ebbene, nel caso che ci occupa, stante la coabitazione della bambina con la madre, la casa familiare deve essere assegnata alla ricorrente con quanto in essa contenuto, con conseguente onere per la stessa di far fronte alle spese correnti per le utenze e agli oneri ordinari.
Statuizioni patrimoniali ed assegno di mantenimento per la figlia Per_1
Quanto alle statuizioni di carattere economico, su cui maggiormente vi è contrasto tra le parti, va ricordato che per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché le modalità concrete di accudimento dei figli. L'art. 337-ter c.c. stabilisce che nel determinare l'assegno il giudice deve considerare le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Va ricordato, altresì, che, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro preciso ed esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (vedi, tra le altre Cass. civ.
975/2021, 605/2017).
La ricorrente, cuoca presso una RSA, ha dichiarato di percepire redditi netti mensili di circa euro
1.200,00 per 13 mensilità ed ha prodotto una busta paga da cui si evince un importo netto di euro
1.220,00; la stessa è assegnataria della casa familiare di proprietà della famiglia del resistente (e questa circostanza viene valutata nel determinare l'assegno a carico del padre che invece paga un canone di affitto) e ha dichiarato di pagare la rata della macchina di euro 200,00; i cud prodotti evidenziano i seguenti redditi annui lordi (euro 918,97 cud 2020, euro 3836,57 cud 2021 ed euro pagina 8 di 12 15313,01 cud 2022), dagli estratti conto prodotti si evidenziano delle mensilità in cui la stessa ha percepito anche somme lievemente maggiori rispetto a quanto ha dichiarato di percepire.
Il resistente ha dichiarato di svolgere l'attività di pizzaiolo solo nel fine settimana, percependo un reddito mensile netto di circa 720,00 euro e dunque una somma superiore a quella che emerge dagli atti (le buste paga prodotte evidenziano un reddito medio di circa 300,00 euro e il CUD
2023 un reddito lordo annuale di euro 3.196,42); lo stesso ha dichiarato di pagare un affitto di euro 300,00 (somma pari a quanto risulta in busta paga) e di far fronte al pagamento di una rata di circa euro 70,00 per un finanziamento;
dall'esame degli estratti conto si evidenziano, tuttavia, vari versamenti nei vari mesi per cui è verosimile ritenere che il ricorrente percepisca redditi più alti di quanto dichiarato;
non vi è prova che quei versamenti siano derivanti da rimesse effettuate dalla madre del ricorrente, come dallo stesso sostenuto e, in ogni caso, qualora si trattasse di denaro corrisposto dal genitore (ma non vi è prova di questo) si avrebbero comunque delle entrate da parte della famiglia di origine che rilevano come elementi fattuali di ordine economico che, pur diversi dai redditi dell'obbligato, sono suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr Cass., 17199/2013).
Alla luce della situazione economica e patrimoniale delle parti come sopra descritta, il Collegio ritiene equo accogliere la richiesta della madre di ricevere il contributo al mantenimento ordinario per la figlia pari ad € 200,00 mensili (duecento//00) e ciò sulla base dei plurimi elementi emersi in giudizio e non solo in quanto la madre è genitore collocatario.
L'importo sopra indicato dovrà essere corrisposto alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.
Deve essere, altresì, specificamente regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, per attività sportive). Le spese straordinarie per la figlia, come puntualmente individuate dal Protocollo sottoscritto dall'intestato Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Rieti, devono essere poste al 50% a carico di entrambi i genitori.
Di tale impegno economico il deve essere gravato posto che: CP_2
- è orientamento pacifico anche di questo Tribunale che l'obbligo di mantenimento dei figli sorga per effetto stesso della generazione e non possa essere neutralizzato dallo stato di disoccupazione pagina 9 di 12 (vero o presunto) o dai redditi bassi del genitore, che ha il dovere di attivarsi al fine di attualizzare e concretizzare al meglio la propria capacità lavorativa per offrire alla prole un, seppur minimo, sostegno economico fino al raggiungimento dell'indipendenza;
- la misura sopra indicata (euro 200) è da considerarsi "misura minima" per il contributo al sostentamento di una bambina di otto anni, tenuto conto delle plurime esigenze quotidiane e periodiche che con il predetto assegno la madre deve soddisfare (a titolo esemplificativo, nel detto assegno, vi rientra: il concorso alle spese di casa ossia utenze, consumi per due,
l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, i medicinali da banco ecc);
- i redditi dichiarati dal ricorrente non sono verosimili considerato che lo stesso, che si presenta giovane e in salute (e quindi dotato della potenzialità di produrre reddito), ha dedotto di avere sempre lavorato svolgendo anche lavoro in nero, ha dedotto di avere estinto il prestito per l'acquisto del mobilio della casa familiare, corrisponde mensilmente il canone di locazione nella misura di circa Euro 300,00, che riesce a sostenere nonostante non riceva sussidi;
alla prima udienza si è anche dichiarato disponibile a fare fronte alle spese di vestiario della bambina (che sono ricomprese nella somma di euro 200 posto a suo carico) sicchè può ritenersi che lo stesso ha una capacità economica maggiore di quella che risulta dalle dichiarazioni dei redditi.
La soccombenza del resistente (le cui domande in punto di collocamento e assegno di mantenimento sono state rigettate) giustifica la condanna alle spese di lite a favore della ricorrente e si liquidano (in base al DM 147/2022 e tabelle allegate) come in dispositivo applicando tuttavia i parametri minimi dello scaglione cause valore indeterminato complessità bassa, tenuto conto dell'attività svolta, delle questioni trattate e della istruttoria svolta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così dispone:
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della Persona_1
responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i minori - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore medesima, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la pagina 10 di 12 permanenza presso di sé della stessa, disponendone il collocamento presso la madre nella casa familiare sita in Torri in NA, Fraz. Rocchette, via del Palazzo n. 91;
- dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia minore, in difetto di diverso accordo scritto anche più ampliativo fra le parti, con le seguenti modalità: nel fine settimana alternati dal venerdì alle ore 17.00 fino alla domenica ore 18.00, nonché due giorni alla settimana (all'uscita della scuola fino alla sera alle 20.30) quando il fine settimana è di spettanza del padre (in caso di mancato accordo il martedì e il giovedì) e tre giorni alla settimana con un pernottamento quando il fine settimana è di spettanza della madre (in caso di mancato accordo, dall'uscita della scuola il lunedì fino alle 18.00 del martedì e dall'uscita della scuola il giovedì fino alle 20.30); nel caso in cui il giorno del fine settimana di spettanza del padre (esempio, il venerdì o il sabato) coincidesse con un turno di lavoro paterno, lo stesso sarà recuperato con il giorno corrispondente nel fine settimana successivo in modo da non perdere la continuità del rapporto;
in estate per due settimane anche non consecutive - a propria scelta - da concordarsi con la ricorrente entro il 30 maggio di ogni anno, ed in difetto di accordo ad anni alterni dal 1 al 16 agosto, ovvero dal 17 al
31 agosto, ad iniziare con il primo periodo con il padre nell'estate 2025; il Natale e il Capodanno saranno trascorsi ad anni alterni, suddivisi dal 24 al 31 pomeriggio alle 16 con un genitore e dalle
16 del 31 al mattino del 7 gennaio con l'altro genitore e le vacanze pasquali per tre giorni consecutivi alternando le date di Pasqua e Pasquetta mentre le altre festività durante l'anno saranno alternate fra i due genitori;
la bambina trascorrerà il giorno del proprio compleanno con i genitori alternativamente con uno la mattina e con uno il pomeriggio ed il compleanno di ciascuno dei genitori con il medesimo;
per le altre festività e per i compleanni della minore ad anni alterni;
- dispone che ciascun genitore potrà sentire o videochiamare la figlia, quando la stessa di trova con l'altro genitore, due volte al giorno in un orario che i genitori concorderanno e, in mancanza di accordo, una volta la mattina e una volta la sera;
- assegna a la casa familiare sita in Torri in NA, Fraz. Rocchette, via del Parte_1
Palazzo n. 9, con quanto in essa contenuto;
- determina in € 200,00 (duecentoeuro//) il contributo mensile dovuto da per il Controparte_1
mantenimento della figlia da corrispondere a presso il di lei domicilio, Per_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- pone a carico di entrambi i genitori in eguale misura le spese straordinarie (mediche, di istruzione, sportive e ricreative) afferenti la figlia, richiamando quanto alla individuazione delle pagina 11 di 12 dette spese il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Rieti;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese processuali Controparte_1 Parte_1
del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 3.809 oltre il 15% rimborso spese generali, Iva, Cpa come per legge e se dovuti.
Cosi deciso in Rieti, il 7.4.2025
Il giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1153 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1 C.F._1
Sauro Gili, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata in Email_1
uso al predetto procuratore, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso
-ricorrente -
E
(c.f. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Collevecchio, Via dei Cappuccini n.33, presso lo studio dell'Avv. Barbara Paoletti, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- resistente -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: regolamentazione dei rapporti e del mantenimento della figlia minore
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12.09.2024
Per la ricorrente:
Come da ricorso:
pagina 1 di 12 All'Ecc.mo Tribunale di Rieti affinché, in regolamentazione dei rapporti tutti e del mantenimento della figlia minorenne Voglia: Persona_1
− nel merito, in via preliminare, ed inaudita altera parte, DISPORRE - in via cautelare, per la durata del presente giudizio – l'affido condiviso ad entrambi i genitori della minore Per_1
nata a [...] in data [...], stabilendo che la stessa continuerà a vivere con la
[...]
madre presso l'immobile di sua abituale residenza/domicilio, sito in Torri in NA, Fraz.
Rocchette, Via del Palazzo nr. 91, assegnando formalmente detto immobile alla ricorrente affinché vi viva con la figlia e normando, per l'effetto di ciò, il diritto del padre a vedere la figlia con le seguenti tempistiche e modalità: prendendo la minore con sé il lunedì mattina, Per_1
facendola pernottare con sé presso la sua abitazione, riconducendolo all'abitazione ove la bambina stabilmente abita con la madre, il mercoledì pomeriggio comunque entro le ore 16:00, nonché trascorrendo con la stessa, 1 o 2 settimane di vacanza nel periodo estivo, concordando le modalità, di volta in volta, con la ricorrente, nel rispetto delle esigenze di tutti, in primis della minore e trascorrendo con questa, alternativamente, le altre festività, ovvero il Natale (dal 24 al
26 dicembre di ogni anno) e la Pasqua (dal Venerdì Santo al Lunedì dell'Angelo). nel merito, sempre in via preliminare, ed inaudita altera parte, DISPORRE - in assenza di qualsiasi informazione sui redditi paterni, in via cautelare, per la durata del presente giudizio - a carico del sig. un contributo al mantenimento della minore , nella Controparte_1 Per_1 misura di € 200,00 annualmente rivalutabile secondo i criteri ISTAT, oltre al 50% delle eventuali spese mediche, scolastiche straordinarie e comunque afferenti alle eventuali esigenze di vita del minore, come stabilite dal protocollo di intesa del locale Tribunale, qui da intendersi per integralmente richiamato e trascritto.
− nel merito, definitivamente pronunciando, disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori della minore nata a [...] in data [...], stabilendo che la stessa Persona_1
continuerà a vivere con la madre presso l'immobile di sua abituale residenza/domicilio, sito in
Torri in NA, Fraz. Rocchette, Via del Palazzo nr. 91, assegnando formalmente detto immobile alla ricorrente affinché vi viva con la figlia e normando, per l'effetto di ciò, il diritto del padre a vedere la figlia con le seguenti tempistiche e modalità: prendendo la minore con sé il Per_1
lunedì mattina, facendolo pernottare con sé presso la sua abitazione, riconducendolo all'abitazione ove il bambino stabilmente abita, il mercoledì pomeriggio comunque entro le ore
16:00, nonché trascorrendo con la stessa, 1 o 2 settimane di vacanza nel periodo estivo, concordando le modalità, di volta in volta, con la ricorrente, nel rispetto delle esigenze di tutti, in primis della minore e trascorrendo con questa, alternativamente, le altre festività, ovvero il
pagina 2 di 12 Natale (dal 24 al 26 dicembre di ogni anno) e la Pasqua (dal Venerdì Santo al Lunedì dell'Angelo), nonché disporre a carico del sig. un contributo al mantenimento Controparte_1
della minore , nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia in esito alla richiesta Per_1 attività istruttoria (e volta all'accertamento della effettiva capacità contributiva paterna), annualmente rivalutabile secondo i criteri ISTAT, oltre al 50% delle eventuali spese mediche, scolastiche straordinarie e comunque afferenti alle eventuali esigenze di vita del minore, come stabilite dal protocollo di intesa del locale Tribunale, qui da intendersi per integralmente richiamato e trascritto.
− In via istruttoria: si richiede che il Tribunale adito ordini l'effettuazione di indagini di Polizia
Tributaria per l'accertamento della reale capacità contributiva del resistente - Controparte_1
ovvero ogni altra attività istruttoria ritenuta utile e necessaria a detto accertamento, nell'interesse preponderante della minore.
Per il resistente: si riporta ai propri scritti difensivi.
Ribadisce con forza la richiesta di modifica della somma determinata a titolo di contributo al mantenimento dal G.I. con l'ordinanza del 4.1.2024, da individuare in un importo inferiore.
Da ultimo, si chiede l'integrazione delle condizioni con le seguenti statuizioni:
I) “Qualora il genitore sia impossibilitato a tenere la minore nei giorni di rispettiva spettanza, lo stesso dovrà, prioritariamente, rivolgersi all'altro genitore”;
II) “Quando la minore è con un genitore, l'altro ha diritto di sentire la figlia almeno una volta al giorno sull'utenza telefonica del genitore”.
Come da comparsa di costituzione e risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c.:
Chiede che il Tribunale adito disponga l'affido condiviso paritario della minore Persona_1
( 5.9.2017) con collocamento alternato nella casa familiare sita in Torri in NA Per_2
Frazione Rocchette Via del Palazzo n.21 e mantenimento diretto da parte dei genitori nei giorni di rispettivo affidamento secondo il seguente calendario:
- Con il padre dal lunedì mattina al mercoledì fino alle ore 16.00;
- Con la madre dal mercoledì alle 16 fino al sabato mattina;
- Con il padre dal sabato mattina fino alle 15.30 pm;
- Con la madre dal sabato alle 15.30 fino alla domenica mattina;
- Con il padre dalla domenica mattina fino alle 15.30 pm;
- Con la madre dalle 15.30 della domenica fino al lunedì mattina.
pagina 3 di 12 Spese straordinarie, ludiche e sanitarie non coperte dal SSN, previamente concordate e documentate, a carico dei genitori nella misura del 50%.
Vacanze estive (15 giugno – 15 settembre), tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore;
Vacanze di Natale, una settimana ciascuno che comprenda un anno il Natale ed il 31 dicembre e l'anno successivo il 1 gennaio ed il 6 dicembre ad anni alterni;
vacanze di Pasqua, tre giorni ciascuno che comprenda un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il lunedì dell'Angelo ad anni alterni.
Con preciso impegno di ambedue i genitori alla collaborazione ed al dialogo nella gestione della responsabilità genitoriale e nell'interesse della piccola . Da ultimo, con impegno Per_1
reciproco dei genitori a far mantenere rapporti significativi con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale ex art.317 bis cc.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda volta ad ottenere l'assegno di mantenimento a carico del Sig. chiede che l'emanando provvedimento disponga il Per_1 percepimento nella misura del 50% dell'assegno unico in favore del resistente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l'01.09.2023 ha chiesto al Tribunale di Rieti la Parte_1
regolamentazione dei rapporti e del mantenimento della prole minorenne, esponendo che: la ricorrente ha intrattenuto una relazione sentimentale con che ha condotto i Controparte_1 predetti ad un lungo periodo di convivenza fattuale more uxorio, dall'anno 2013 fino al mese di agosto 2022; da detta relazione, interrottasi per insormontabili motivi di inconciliabilità caratteriale, nasceva la figlia in data 05.09.2017; nonostante il cessare della Persona_1
relazione, il si è rifiutato di regolamentare formalmente i rapporti ed il mantenimento Per_1
della figlia minorenne, rimanendo inerte nonostante gli inviti formali e le sollecitazioni in tal senso;
il da sempre, ha: i) omesso di corrispondere qualsivoglia somma di denaro per il Per_1
mantenimento della figlia minore;
ii) visitato regolarmente la bambina con modalità sostanzialmente costanti nel tempo, ovverosia prendendo la minore con sé dal lunedì mattina al mercoledì all'ora di pranzo, facendola anche pernottare con sé presso l'abitazione attualmente occupata e poi riconducendola all'abitazione ove stabilmente vive con la madre;
iii) lasciato volontariamente alla minore ed alla di lei madre, la casa sita in Torri in NA (RI), Fraz.
Rocchette, Via del Palazzo 91, parzialmente di proprietà del resistente e, parzialmente, della di lui madre;
il è stato un padre sostanzialmente inadempiente rispetto alle esigenze della Per_1
figlia minore che, di fatto, da sempre, non mantiene e lo stesso non ha mai voluto né permesso a chicchessia di avere alcuna formale regolamentazione di tali rapporti, una volta interrottasi la pagina 4 di 12 relazione, intendendo da sempre ricondurli ad atti sostanzialmente volontari e, in quanto tali, arbitrari. Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha contestato quanto dedotto dalla parte ricorrente, esponendo che: dal 2022 con la ricorrente si alterna nella casa familiare sita in Torri in NA, per cui dal lunedì mattina al mercoledì fino alle ore 16.00, la minore è con il padre;
dal mercoledì alle ore 16 fino al sabato mattina la bambina sta con la madre mentre dal sabato mattina fino alle
15.30 (orario di inizio del lavoro del Sig. la minore sta con il padre e dalle 15.30 fino Per_1
alla domenica mattina con la madre, la domenica mattina fino alle 15.30 (orario di inizio del lavoro del Sig. sta con il padre e dalle 15.30 al lunedì mattina con la madre;
tale Per_1
calendarizzazione è stata adottata dai genitori per sopperire alle rispettive esigenze di lavoro in quanto il resistente svolge attività di pizzaiolo esclusivamente nei fine settimana con inizio alle ore 15.30 fino a tarda notte, mentre la ricorrente, cuoca in una RSA, è soggetta a turnazione e, pertanto, lavora anche il sabato e/o la domenica;
dalla cessazione della convivenza tra la ed il i predetti genitori si alternano nella casa familiare dove la minore vive Parte_1 Per_1
stabilmente insieme al fratello di anni 13 (figlio della;
il resistente non ha Per_3 Parte_1 mai lasciato l'immobile di sua proprietà in uso esclusivo alla ricorrente;
ambedue i genitori hanno libero, pacifico e condiviso accesso a quella che era la casa familiare dove, all'attualità, si avvicendano per la migliore gestione dei bambini;
il resistente si è momentaneamente stabilito presso l'abitazione materna in Roma e quando non sta con la figlia nella casa familiare (ove pernotta dal lunedì al mercoledì), si trasferisce a Roma;
l'attuale affido paritario della minore, che trascorre lo stesso tempo con il padre e con la madre, importa che ciascun genitore provvede al mantenimento diretto della figlia per il tempo che quest'ultima trascorre con ognuno di loro;
la ricorrente illegittimamente e contro la volontà del Sig. frequentemente porta con sé Per_1 presso l'abitazione del compagno per il pernotto anche la figlia minore e talvolta anche l'altro figlio;
ciò senza previa comunicazione né assenso da parte del padre della minore. Ciò premesso, ha concluso come in atti.
Alla udienza del 07.12.2023, la ricorrente ha dichiarato di lavorare come cuoca percependo una retribuzione mensile di euro 1200 per 13 mensilità, di avere un conto corrente con saldo attivo pari ad euro 300 e di essere gravata da un debito di euro 200 per la rata della macchina e quanto al rapporto padre figlia ha dichiarato: “I rapporti tra il papà e sono buoni, siccome io Per_1
lavoro tutta la settimana piuttosto di fare uscire mia figlia viene il papà a stare a casa nostra dal lunedi al mercoledi, poi se non lavoro ci sono io e siccome lavoro tre domenica a settimana chiedo al padre invece di chiedere ad altri;
siccome ha preso una casetta adesso vorrei CP_1
pagina 5 di 12 che mia figlia andasse a stare da lui. Quando viene lui a stare a casa fa la spesa, ha pagato il pulmino, gli ho chiesto i soldi per la mensa e me li ha dati. Io sto facendo un percorso dallo psicologo di 70 euro a seduta perchè ho subito dei maltrattamenti da lui (riferito al resistente) durante la convivenza;
da quando lui è uscito da casa ho chiesto di parlare con dei messaggi perché non riesco a parlare con lui però è un buon padre. ha avuto dei comportamenti CP_1
maltrattanti nei miei confronti ma mai in presenza della bambina. Avevo presentato una denuncia che però ho ritirato perché si è sempre comportato bene con entrambi i miei CP_1
figli.
Il resistente ha dichiarato di vivere in un appartamento per cui paga un canone di affitto di euro
300, di lavorare come pizzaiolo senza contratto nel fine settimana e per soli tre giorni percependo un mensile di euro 720 netti e ha dichiarato di avere un conto corrente con saldo attivo di euro
400; ha altresì confermato l'ottimo rapporto con la figlia e di frequentare l'abitazione familiare quando la ricorrente non c'è precisando “Sui maltrattamenti confermo che ci sono state delle liti,
è un successo una volta dieci anni le ho dato un paio di schiaffi mai davanti ai bambini, è stato un evento che ha leggermente cambiato il rapporto tra noi, credo che sia quello che ha causato un atteggiamento di chiusura di nei miei confronti;
io ho saputo qualche giorno fa dello Pt_1
psicologo e ho suggerito anche a di fare un percorso insieme parecchi fa ma ho avuto un Pt_1 rifiuto”..
Con l'ordinanza del 05.01.2024, il giudice ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c., ritenuti opportuni nell'interesse della prole e ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa rifiutata dal solo resistente il quale ha ritenuto non congruo l'assegno di mantenimento di euro 200 posto a suo carico come contributo per il mantenimento della figlia.
A seguito dell'udienza dell'11.04.2024, il giudice ha adottato l'ordinanza del 30.04.2024 rigettando l'istanza di modifica proposta dal resistente e ha rinviato la causa per la rimessione della causa al collegio al 12.09.2024 assegnando alle parti i termini ex art. 473bis.28 c.p.c.
Infine, all'udienza del 12.09.2024 il giudice ha riservato la decisione al Collegio ed ha trasmesso al PM per il parere.
***
Affidamento e collocamento della figlia Per_1
In merito al regime di affidamento e collocamento della figlia non sono emersi profili di Per_1
inidoneità genitoriale nei confronti di alcuno dei genitori, entrambi molto presenti nella vita della bambina, per cui il regime più favorevole alla sana crescita della figlia, in assenza di controindicazioni, è quello dell'affidamento condiviso.
pagina 6 di 12 In considerazione dell'affidamento condiviso, ai genitori spetta l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore medesima, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
Quanto alla richiesta del resistente di “collocamento alternato nella casa familiare” da intendersi in sostanza come “condivisione della casa familiare”, il Collegio condivide quanto rilevato dal giudice delegato con l'ordinanza del 5.1.2024 ossia che l'alternarsi di un genitore nella casa familiare nel periodo in cui è assente l'altro, è possibile ma solo su accordo delle parti, accordo che nella specie non pare sussistere viste le richieste della ricorrente in punto di collocamento.
Esclusa dunque tale forma di collocamento, il Collegio considera più rispondente all'interesse della minore indicare nella madre il genitore collocatario di riferimento per gestire la quotidianità degli impegni e delle esigenze della bambina, atteso che il padre di fatto si è già allontanato dalla casa familiare, e considerando le persistenti difficoltà relazionali dei genitori, come emerso dalle dichiarazioni rese in udienza, che non rende opportuna la previsione di un collocamento pressoché "paritetico e alternato" nella stessa casa, di fatto praticato ma sempre sull'accordo delle parti (al riguardo, la S. Corte ha precisato: “come noto, infatti, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna al regime di affido condiviso, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il giudice del merito individuare, nell'interesse del minore, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena” Cass. 17/09/2020, n. 19323; Cass. 13/02/2020, n. 3652).
Peraltro, rimanendo collocata nella casa familiare con la madre si assicura alla bambina una continuità abitativa nell'ambiente in cui la stessa è sempre vissuta e nel contempo si evita il rischio che possa crearsi una situazione di conflittualità tra i genitori nell'alternarsi nella stessa casa, salvo, come detto, accordo diverso fra loro.
Quanto ai periodi di permanenza della figlia minore presso il padre, il Collegio ritiene congruo il regime di frequentazione già dettato con i provvedimenti provvisori e riportati in dispositivo, in quanto regime idoneo a garantire una ampia presenza del padre nella vita della bambina nel pagina 7 di 12 rispetto del principio della bigenitorialità, fatti salvi sempre accordi anche più ampliativi tra i genitori.
Assegnazione della casa familiare
Quanto all'assegnazione della casa familiare, occorre rilevare che il provvedimento di assegnazione è funzionale a garantire esclusivamente l'interesse della prole alla permanenza nell'originario ambiente domestico (vedi Cass. civ., Sez. I, n. 25604/2018; Cass. civ. 21334/13,
18440/13, 22394/08,11035/07, 1545/06). Ebbene, nel caso che ci occupa, stante la coabitazione della bambina con la madre, la casa familiare deve essere assegnata alla ricorrente con quanto in essa contenuto, con conseguente onere per la stessa di far fronte alle spese correnti per le utenze e agli oneri ordinari.
Statuizioni patrimoniali ed assegno di mantenimento per la figlia Per_1
Quanto alle statuizioni di carattere economico, su cui maggiormente vi è contrasto tra le parti, va ricordato che per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché le modalità concrete di accudimento dei figli. L'art. 337-ter c.c. stabilisce che nel determinare l'assegno il giudice deve considerare le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Va ricordato, altresì, che, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro preciso ed esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (vedi, tra le altre Cass. civ.
975/2021, 605/2017).
La ricorrente, cuoca presso una RSA, ha dichiarato di percepire redditi netti mensili di circa euro
1.200,00 per 13 mensilità ed ha prodotto una busta paga da cui si evince un importo netto di euro
1.220,00; la stessa è assegnataria della casa familiare di proprietà della famiglia del resistente (e questa circostanza viene valutata nel determinare l'assegno a carico del padre che invece paga un canone di affitto) e ha dichiarato di pagare la rata della macchina di euro 200,00; i cud prodotti evidenziano i seguenti redditi annui lordi (euro 918,97 cud 2020, euro 3836,57 cud 2021 ed euro pagina 8 di 12 15313,01 cud 2022), dagli estratti conto prodotti si evidenziano delle mensilità in cui la stessa ha percepito anche somme lievemente maggiori rispetto a quanto ha dichiarato di percepire.
Il resistente ha dichiarato di svolgere l'attività di pizzaiolo solo nel fine settimana, percependo un reddito mensile netto di circa 720,00 euro e dunque una somma superiore a quella che emerge dagli atti (le buste paga prodotte evidenziano un reddito medio di circa 300,00 euro e il CUD
2023 un reddito lordo annuale di euro 3.196,42); lo stesso ha dichiarato di pagare un affitto di euro 300,00 (somma pari a quanto risulta in busta paga) e di far fronte al pagamento di una rata di circa euro 70,00 per un finanziamento;
dall'esame degli estratti conto si evidenziano, tuttavia, vari versamenti nei vari mesi per cui è verosimile ritenere che il ricorrente percepisca redditi più alti di quanto dichiarato;
non vi è prova che quei versamenti siano derivanti da rimesse effettuate dalla madre del ricorrente, come dallo stesso sostenuto e, in ogni caso, qualora si trattasse di denaro corrisposto dal genitore (ma non vi è prova di questo) si avrebbero comunque delle entrate da parte della famiglia di origine che rilevano come elementi fattuali di ordine economico che, pur diversi dai redditi dell'obbligato, sono suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr Cass., 17199/2013).
Alla luce della situazione economica e patrimoniale delle parti come sopra descritta, il Collegio ritiene equo accogliere la richiesta della madre di ricevere il contributo al mantenimento ordinario per la figlia pari ad € 200,00 mensili (duecento//00) e ciò sulla base dei plurimi elementi emersi in giudizio e non solo in quanto la madre è genitore collocatario.
L'importo sopra indicato dovrà essere corrisposto alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.
Deve essere, altresì, specificamente regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, per attività sportive). Le spese straordinarie per la figlia, come puntualmente individuate dal Protocollo sottoscritto dall'intestato Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Rieti, devono essere poste al 50% a carico di entrambi i genitori.
Di tale impegno economico il deve essere gravato posto che: CP_2
- è orientamento pacifico anche di questo Tribunale che l'obbligo di mantenimento dei figli sorga per effetto stesso della generazione e non possa essere neutralizzato dallo stato di disoccupazione pagina 9 di 12 (vero o presunto) o dai redditi bassi del genitore, che ha il dovere di attivarsi al fine di attualizzare e concretizzare al meglio la propria capacità lavorativa per offrire alla prole un, seppur minimo, sostegno economico fino al raggiungimento dell'indipendenza;
- la misura sopra indicata (euro 200) è da considerarsi "misura minima" per il contributo al sostentamento di una bambina di otto anni, tenuto conto delle plurime esigenze quotidiane e periodiche che con il predetto assegno la madre deve soddisfare (a titolo esemplificativo, nel detto assegno, vi rientra: il concorso alle spese di casa ossia utenze, consumi per due,
l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, i medicinali da banco ecc);
- i redditi dichiarati dal ricorrente non sono verosimili considerato che lo stesso, che si presenta giovane e in salute (e quindi dotato della potenzialità di produrre reddito), ha dedotto di avere sempre lavorato svolgendo anche lavoro in nero, ha dedotto di avere estinto il prestito per l'acquisto del mobilio della casa familiare, corrisponde mensilmente il canone di locazione nella misura di circa Euro 300,00, che riesce a sostenere nonostante non riceva sussidi;
alla prima udienza si è anche dichiarato disponibile a fare fronte alle spese di vestiario della bambina (che sono ricomprese nella somma di euro 200 posto a suo carico) sicchè può ritenersi che lo stesso ha una capacità economica maggiore di quella che risulta dalle dichiarazioni dei redditi.
La soccombenza del resistente (le cui domande in punto di collocamento e assegno di mantenimento sono state rigettate) giustifica la condanna alle spese di lite a favore della ricorrente e si liquidano (in base al DM 147/2022 e tabelle allegate) come in dispositivo applicando tuttavia i parametri minimi dello scaglione cause valore indeterminato complessità bassa, tenuto conto dell'attività svolta, delle questioni trattate e della istruttoria svolta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così dispone:
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della Persona_1
responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i minori - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore medesima, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la pagina 10 di 12 permanenza presso di sé della stessa, disponendone il collocamento presso la madre nella casa familiare sita in Torri in NA, Fraz. Rocchette, via del Palazzo n. 91;
- dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia minore, in difetto di diverso accordo scritto anche più ampliativo fra le parti, con le seguenti modalità: nel fine settimana alternati dal venerdì alle ore 17.00 fino alla domenica ore 18.00, nonché due giorni alla settimana (all'uscita della scuola fino alla sera alle 20.30) quando il fine settimana è di spettanza del padre (in caso di mancato accordo il martedì e il giovedì) e tre giorni alla settimana con un pernottamento quando il fine settimana è di spettanza della madre (in caso di mancato accordo, dall'uscita della scuola il lunedì fino alle 18.00 del martedì e dall'uscita della scuola il giovedì fino alle 20.30); nel caso in cui il giorno del fine settimana di spettanza del padre (esempio, il venerdì o il sabato) coincidesse con un turno di lavoro paterno, lo stesso sarà recuperato con il giorno corrispondente nel fine settimana successivo in modo da non perdere la continuità del rapporto;
in estate per due settimane anche non consecutive - a propria scelta - da concordarsi con la ricorrente entro il 30 maggio di ogni anno, ed in difetto di accordo ad anni alterni dal 1 al 16 agosto, ovvero dal 17 al
31 agosto, ad iniziare con il primo periodo con il padre nell'estate 2025; il Natale e il Capodanno saranno trascorsi ad anni alterni, suddivisi dal 24 al 31 pomeriggio alle 16 con un genitore e dalle
16 del 31 al mattino del 7 gennaio con l'altro genitore e le vacanze pasquali per tre giorni consecutivi alternando le date di Pasqua e Pasquetta mentre le altre festività durante l'anno saranno alternate fra i due genitori;
la bambina trascorrerà il giorno del proprio compleanno con i genitori alternativamente con uno la mattina e con uno il pomeriggio ed il compleanno di ciascuno dei genitori con il medesimo;
per le altre festività e per i compleanni della minore ad anni alterni;
- dispone che ciascun genitore potrà sentire o videochiamare la figlia, quando la stessa di trova con l'altro genitore, due volte al giorno in un orario che i genitori concorderanno e, in mancanza di accordo, una volta la mattina e una volta la sera;
- assegna a la casa familiare sita in Torri in NA, Fraz. Rocchette, via del Parte_1
Palazzo n. 9, con quanto in essa contenuto;
- determina in € 200,00 (duecentoeuro//) il contributo mensile dovuto da per il Controparte_1
mantenimento della figlia da corrispondere a presso il di lei domicilio, Per_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- pone a carico di entrambi i genitori in eguale misura le spese straordinarie (mediche, di istruzione, sportive e ricreative) afferenti la figlia, richiamando quanto alla individuazione delle pagina 11 di 12 dette spese il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Rieti;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese processuali Controparte_1 Parte_1
del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 3.809 oltre il 15% rimborso spese generali, Iva, Cpa come per legge e se dovuti.
Cosi deciso in Rieti, il 7.4.2025
Il giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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